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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 09/02/2026, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 896/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3075/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Localita' Germaneto Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094-2025-0006519079-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094-2025-0006519079-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato a questa Corte di Giustizia Tributaria in data 5.5.2025 e notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria e alla Regione Calabria il 5.5.2025, Ricorrente_1, C. F. CF_Ricorrente_1, domiciliato in Indirizzo_1 Reggio Calabria, presso e nello studio dell'avv. Difensore_1, adiva il Giudice tributario per l'annullamento della cartella di pagamento 094-2025-0006519079-000 per mancato pagamento della somma di euro 1178,75 a titolo di mancato pagamento tasse automobilistiche anni 2020 e 2022, invocando l'illeigittimità dell'atto per omessa notifica degli atti prodromici, decadenza dell'azione e prescrizione del credito tributario, difetto dilegittimazione passive per la tassa auto riferita all'autovettura tg Targa_1 e BB382WA per intervenuta cessione del veicolo;
concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto con ogni conseguente statuizione.
Con successive memorie deduceva che nelle more la Regione ha provveduto allo sgravio integrale (€ 595,64) relativo alle due autovetture in questione, targate Targa_1 e Targa_2 per l'annualità 2020 per la mancata notifica degli avvisi prodromici, nonchè al discarico parziale, relativo all'autovettura targata
Targa_2 per l'annualità 2022.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza/inammissibilità del ricorso per regolarità dell'iter di riscossione.
Si costituiva la Regione Calabria allegando di aver provveduto allo sgravio per l'annualità 2020 preceduta da atto notificato nel 2023 di ci però non era in possesso della relata di notifica e pertanto di aver proceduto al discarico per cui chiedeva dichiararsi cassata la materia del contendere in parte qua della cartella. Per l'annualità 2022 e sulla TG Targa_2 e sulla tg Targa_2 è intervenuto discarico parziale e conseguente LO (il dovuto è pari al 25% dell'intero) , per cui ha operato un discarico parziale e con riferimeno al solo veicolo Targa_2, ha provveduto al ricalcolo del dovuto.
All'udienza del 23.1.2026, il Giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è fondata solo in parte.
La cartella di pagamento n.094-2025-0006519079-000 non risulta effettivamente preceduta da atti interruttivi della prescrizione con riferimento all'annualità 2020 e la Regione ha espressamente dichiarato di rinunciare alla pretesa avendo effettuato discarico parziale;
per l'annualità 2022 il ricorso è solo in parte fondato. Non sussiste l'eccezione di mancata notifica di atti prodromici e prescrizione della pretesa, iin quanto la cartella costituisce primo atto di contestazione ai sensi della l. reg. 56/2023 che consente di accorpare la contestazione nel corpo della cartella, purché la detta sia notificata entro il termine del terzo anno successivo (e dunque per l'annualità 2022 entro il 31/12/2025).tuttavia l'Ente ha allegato di aver verificato la sussistenza del presupposto impositivo sulla tg Targa_1 in parte per l'annualità 2022, in base all'epoca di trascrizione al PRA del passaggio di proprietà/intestazione dell'autovettura. con discarico parziale e conseguente rideterminazione pari al 25% dell'intero (residua somma di € 105,83).
Ne consegue la declaratoria di cassata materia del contendere per la parte del ricorso relativa alle annualità 2020 per le autovetture targate Targa_1 e Targa_2 in forza delllo sgravio operato dalla Regione, e l'accoglimento parziale del ricorso con riferimento all'annualità 2022 per l'autovettura targata Targa_2 ma con imposta rideterminata dall'Ente in euro 105,83.
2. Per il principio di soccombenza, considerato che la Regione ha provveduto allo sgravio integrale e al discarico parziale solo dopo la notifica del ricorso, rilevato il difetto di legittimazione passive dell'AdER in quanto agente della riscossione e rilevata la correttezza delle procedure da questa attuate per il recupero del credito, la sola Regione Calabria va condannata alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 150,00, oltre spese generali al 15%.
P.Q.M.
- La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione V^, giudice unico, dichiara parzialmente cessata la materia del contendere e nel resto accoglie in parte il ricorso come in motivazione e condanna la Regione Calabria in p.l.r.p.t. resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 150,00 per spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026
Il Giudice
Dr Eugenio Facciolla
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FACCIOLLA EUGENIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3075/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Localita' Germaneto Snc 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094-2025-0006519079-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 094-2025-0006519079-000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato a questa Corte di Giustizia Tributaria in data 5.5.2025 e notificato all'Agenzia delle Entrate Riscossione di Reggio Calabria e alla Regione Calabria il 5.5.2025, Ricorrente_1, C. F. CF_Ricorrente_1, domiciliato in Indirizzo_1 Reggio Calabria, presso e nello studio dell'avv. Difensore_1, adiva il Giudice tributario per l'annullamento della cartella di pagamento 094-2025-0006519079-000 per mancato pagamento della somma di euro 1178,75 a titolo di mancato pagamento tasse automobilistiche anni 2020 e 2022, invocando l'illeigittimità dell'atto per omessa notifica degli atti prodromici, decadenza dell'azione e prescrizione del credito tributario, difetto dilegittimazione passive per la tassa auto riferita all'autovettura tg Targa_1 e BB382WA per intervenuta cessione del veicolo;
concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto con ogni conseguente statuizione.
Con successive memorie deduceva che nelle more la Regione ha provveduto allo sgravio integrale (€ 595,64) relativo alle due autovetture in questione, targate Targa_1 e Targa_2 per l'annualità 2020 per la mancata notifica degli avvisi prodromici, nonchè al discarico parziale, relativo all'autovettura targata
Targa_2 per l'annualità 2022.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione eccependo il difetto di legittimazione passiva e l'infondatezza/inammissibilità del ricorso per regolarità dell'iter di riscossione.
Si costituiva la Regione Calabria allegando di aver provveduto allo sgravio per l'annualità 2020 preceduta da atto notificato nel 2023 di ci però non era in possesso della relata di notifica e pertanto di aver proceduto al discarico per cui chiedeva dichiararsi cassata la materia del contendere in parte qua della cartella. Per l'annualità 2022 e sulla TG Targa_2 e sulla tg Targa_2 è intervenuto discarico parziale e conseguente LO (il dovuto è pari al 25% dell'intero) , per cui ha operato un discarico parziale e con riferimeno al solo veicolo Targa_2, ha provveduto al ricalcolo del dovuto.
All'udienza del 23.1.2026, il Giudice verificata la regolare instaurazione del contraddittorio tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è fondata solo in parte.
La cartella di pagamento n.094-2025-0006519079-000 non risulta effettivamente preceduta da atti interruttivi della prescrizione con riferimento all'annualità 2020 e la Regione ha espressamente dichiarato di rinunciare alla pretesa avendo effettuato discarico parziale;
per l'annualità 2022 il ricorso è solo in parte fondato. Non sussiste l'eccezione di mancata notifica di atti prodromici e prescrizione della pretesa, iin quanto la cartella costituisce primo atto di contestazione ai sensi della l. reg. 56/2023 che consente di accorpare la contestazione nel corpo della cartella, purché la detta sia notificata entro il termine del terzo anno successivo (e dunque per l'annualità 2022 entro il 31/12/2025).tuttavia l'Ente ha allegato di aver verificato la sussistenza del presupposto impositivo sulla tg Targa_1 in parte per l'annualità 2022, in base all'epoca di trascrizione al PRA del passaggio di proprietà/intestazione dell'autovettura. con discarico parziale e conseguente rideterminazione pari al 25% dell'intero (residua somma di € 105,83).
Ne consegue la declaratoria di cassata materia del contendere per la parte del ricorso relativa alle annualità 2020 per le autovetture targate Targa_1 e Targa_2 in forza delllo sgravio operato dalla Regione, e l'accoglimento parziale del ricorso con riferimento all'annualità 2022 per l'autovettura targata Targa_2 ma con imposta rideterminata dall'Ente in euro 105,83.
2. Per il principio di soccombenza, considerato che la Regione ha provveduto allo sgravio integrale e al discarico parziale solo dopo la notifica del ricorso, rilevato il difetto di legittimazione passive dell'AdER in quanto agente della riscossione e rilevata la correttezza delle procedure da questa attuate per il recupero del credito, la sola Regione Calabria va condannata alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 150,00, oltre spese generali al 15%.
P.Q.M.
- La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria sezione V^, giudice unico, dichiara parzialmente cessata la materia del contendere e nel resto accoglie in parte il ricorso come in motivazione e condanna la Regione Calabria in p.l.r.p.t. resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 150,00 per spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2026
Il Giudice
Dr Eugenio Facciolla