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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 30/04/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia M.Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 50 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2019 promosso da
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1
in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giampiero Tronci, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto d'appello,
appellante
CONTRO
(P.I.: , in persona del legale rappresentante, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Sandra Macis, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christin Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer, Simona Daminelli del Foro di Milano per procura generale 9-04-2020 Notaio allegata all'atto di Per_1
costituzione di nuovo difensore,
appellata
OGGETTO: accertamento negativo del saldo c/c bancario.
All'udienza del 24-01-2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte
1) accertare che tra le parti, quantomeno a far tempo dall'anno 1988, viene intrattenuto il rapporto di conto corrente bancario distinto dal n. 44927 originariamente stipulato il 30-04-
1981 con il Credito Italiano s.p.a. e poi proseguito con con il n. 5296474; Controparte_1
2) accertare che in corso di rapporto sono stati annotati in conto addebiti per effetto delle condotte contrattuali meglio richiamate in narrativa e negli atti del primo grado del giudizio e meglio risultanti dagli estratti conto inviati dalla convenuta;
3) accertare l'invalidità e/o l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia di tali condotte contrattuali meglio indicate nella superiore espositiva del presente atto d'appello;
4) accertare, per l'effetto, l'insussistenza del saldo debitore evidenziato dalla convenuta CP_2
nell'estratto conto alla data del 31-03-2011 formato e inviato alla correntista;
5) accertare, per il medesimo effetto, il saldo effettivo del conto alla stessa data;
6) con vittoria di spese e onorari del doppio grado del giudizio.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte
1) dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposta da avverso la sentenza n. 1914/2018, pubblicata il 4- Parte_1
07-2018, del Tribunale di Cagliari;
2) condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1914/2018 il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda proposta da nei Parte_1
confronti di volta ad ottenere la declaratoria di nullità dei tassi passivi ultralegali, Controparte_1
anatocistici e financo usurari nonché della commissione di massimo scoperto applicati al rapporto di conto corrente, affidato sin dall'origine, intrattenuto tra le parti e contraddistinto dal n. 44297, poi mutato in n. 5296474, e ancora aperto alla data della domanda;
le spese processuali erano regolate secondo soccombenza.
conveniva in giudizio la assumendo di aver acceso un conto corrente con Parte_1 Controparte_1
il Credito Italiano s.p.a. in data 30-04-1981, contraddistinto dal n. 44927, proseguito con la CP_1
con il n. 5296474, sul quale era stato sin dall'origine appoggiato un affidamento negli anni
[...]
variato e gravato da interessi passivi ultralegali e anatocistici oltre che usurari nonché da commissioni e spese e modifiche di valuta non previamente concordati per iscritto. Chiedeva dunque l'accertamento del saldo rettificato dalle poste debitorie nulle e la ripetizione dei pagamenti indebiti.
La banca convenuta eccepiva in via preliminare e pregiudiziale la prescrizione (quinquennale o decennale) delle rimesse solutorie eseguite sul conto affidato e nel merito contestava la fondatezza della domanda. In particolare, affermava che il contratto era stato inizialmente regolato dai c.d. usi piazza e che, a far data dall'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria, gli interessi e le condizioni praticate erano stati formalmente comunicati al cliente mediante gli estratti conto;
insisteva sulla validità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, della c.m.s., delle spese e dei giorni valuta, regolarmente indicati negli estratti conto.
Il tribunale riteneva che l'attrice non avesse soddisfatto l'onere della prova sulla medesima gravante e respingeva la domanda. Avverso tale decisione ha proposto appello la deducendo l'erronea qualificazione della Parte_1
domanda e l'erronea applicazione dell'onere della prova in materia di forma dei contratti bancari e insistendo sulla domanda di nullità delle poste prive di valido titolo già proposta in primo grado.
Decidendo sull'impugnazione, nella resistenza della banca, questa Corte ha pronunciato sentenza non definitiva n. 219/24, cui per brevità si rimanda.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio e successiva integrazione con separata ordinanza, la causa è
stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proponeva nei confronti della domanda di rettifica del saldo del conto Parte_1 Controparte_1
corrente bancario n. 5296474 (già n. 44297) nonché di ripetizione di indebito.
A fondamento della domanda allegava di aver acceso in data 30-04-1981 un conto corrente cui era fin dall'origine appoggiata un'apertura di credito, deducendo la mancata stipulazione per iscritto del tasso ultralegale e di tutte le commissioni e spese via via applicate al rapporto;
assumeva altresì che gli interessi debitori erano stati capitalizzati trimestralmente e in alcuni trimestri superavano il tasso soglia.
Produceva il documento di apertura del conto corrente sottoscritto dal proprio rappresentante legale
(doc. 1 fascicolo attrice di primo grado) e denunciava il ricorso ai c.d. usi piazza nella determinazione delle competenze a favore della banca.
La convenuta, a sua volta, non contestava il contenuto del documento contrattuale nè di aver applicato un tasso ultralegale secondo gli usi su piazza e l'anatocismo, ma ne invocava la validità sul presupposto che i tassi, nel tempo modificati, erano stati indicati negli estratti conto trasmessi alla cliente così come le commissioni, le spese e i giorni valuta.
Nel merito della pretesa attrice, con sentenza non definitiva questa Corte si è pronunciata - nei limiti dell'impugnazione proposta dalla società , la quale ha riformulato solo la domanda di Pt_1 accertamento negativo pur essendo il conto chiuso nelle more dell'instaurazione del giudizio di primo grado -, dichiarando la nullità delle poste debitorie conseguenti all'applicazione dei tassi ultralegali e anatocistici e della commissione di massimo scoperto nonché la prescrizione delle rimesse solutorie ultradecennali rispetto all'introduzione del giudizio di primo grado;
ha quindi disposto consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento del saldo sulla base della documentazione prodotta.
All'esito delle indagini peritali il saldo all'ultimo estratto conto prodotto (marzo 2011) è stato rettificato in euro 161.085,44 a favore del correntista.
Il consulente ha provveduto a rideterminare il saldo applicando il tasso legale, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1284 c.c., fino all'entrata in vigore del Testo Unico Bancario e il tasso sostitutivo ex art. 117 Tub successivamente alla sua entrata in vigore ed eliminando l'anatocismo e la c.m.s., con applicazione della valuta delle operazioni, come da quesito predisposto dalla Corte con ordinanza del
16-04-2021.
Alla ricostruzione del conto, previa espunzione delle poste nulle, non osta il fatto che il secondo conto fosse ancora aperto al momento dell'introduzione del giudizio.
Giova ricordare il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale il correntista, anche in costanza di rapporto, conserva l'interesse ad accertare l'invalidità delle pattuizioni del contratto di conto corrente da cui sono derivate appostazioni indebite (cfr. Cass. Civ. n. 5904/21; n. 19123/2023;
n. 6707/2024). Invero, la pendenza del rapporto non preclude al correntista neppure l'azione di ripetizione di indebito, per quanto limitata “solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle
poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse
solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo della
determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcun sanzione restitutoria in
danno della banca. Infatti, solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di
cui all'art. 1823, comma 1, cod. civ., quando il saldo diverrà, cioè, esigibile, l'azione di indebito
potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborso le somme illegittimamente incamerate, non essendovi a quel punto più alcun diritto al saldo che assorba ogni pretesa” (Cass. Civ. n. 13586/24;
n. 4214/24).
Per quanto riguarda poi la completezza del corredo documentale necessario per la rideterminazione del saldo, va ricordato che è rimessa al cliente la scelta processuale di far valere gli effetti della nullità
di protezione partendo da un saldo intermedio, assunto nel ricalcolo come dato di partenza così
mantenendo l'andamento naturalmente unitario del conto (cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 31187/2018:
“Qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti
temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo
lacunoso e incompleto, il giudice – valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in
ordine alla conservazione del documenti) – può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni
di fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la
consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante
dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti”; (cfr. Cass. Civ. n.
11543/19; n. 23852/20; n. 18815/22; 24095/22; n. 37800/22: “… ove il correntista, agendo in giudizio
per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti
conto e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi
delle movimentazioni… va assunto , come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito,
risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che,
nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale
incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti”; v. anche n.
23852/20; n. 330/20; n. 18815/22; 24095/22; n. 5887/21: “Il correntista che agisce in ripetizione può
limitare la propria pretesa a un dato periodo di svolgimento del conto. E così fare seguire alla
richiesta di accertamento della nullità di determinate clausole una domanda di ripetizione che venga
a circoscrivere il proprio raggio di azione alle somme percepite dalla banca in dipendenza di quelle
clausole nell'ambito di un determinato periodo di svolgimento del conto”). Nella specie, il c.t.u. ha dato atto, da un lato, della mancanza di alcuni estratti conto afferenti il periodo iniziale e, dall'altro, della continuità documentale dal 1° gennaio 1988, data dalla quale ha operato la ricostruzione del conto fino all'ultimo estratto prodotto (marzo 2011). Nella relazione integrativa ha quindi verificato l'eventuale sussistenza di rimesse solutorie prescritte sulla base del quesito formulato dalla Corte con ordinanza del 30-05-2024 sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di revocatoria fallimentare (cfr. ex multis Cass. Civ. n.
24084/04), secondo il quale il carattere solutorio del singolo versamento va individuato nell'effetto estintivo o comunque riduttivo dell'esposizione debitoria ad esso riconducibile, non con riferimento alla data dell'operazione bensì al momento in cui si realizza il risultato satifattivo per il creditore che contraddistingue il pagamento e cioè lo spostamento patrimoniale a vantaggio del creditore. Detto
principio è stato riaffermato con portata più ampia dalle S.U. n. 24418/10 laddove è precisato che l'annotazione in conto di interessi illegittimi comporta un incremento del debito o una riduzione del credito di cui il correntista ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria da parte del correntista in favore della banca.
Infatti, la disposizione di cui all'art. 1194 c.c. può trovare applicazione allorquando sia il credito per capitale che quello per interessi siano simultaneamente liquidi ed esigibili (cfr. Cass. Civ. n.
10941/16) e quindi, nel rapporto di conto corrente, ove le operazioni di prelievo e versamento non configurano distinte obbligazioni reciproche cliente/banca, può ritenersi la simultanea ricorrenza dell'esigibilità e liquidità di capitale e interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi,
rimanendo differita tale simultaneità, per il credito entro il fido, al saldo di chiusura del rapporto e dell'apertura di credito. L'imputazione di pagamento ad interessi potrà dunque aversi solo in quanto si tratti di interessi maturati su conto corrente che presenti un saldo debitore eccedente i limiti dell'affidamento.
Quindi, per stabilire se un versamento abbia comportato l'effetto di estinguere la posta addebitata dalla banca a titolo di competenza dichiarata nulla, occorre previamente individuare il reale passivo del correntista (c.d. saldo rettificato) e verificare se questo ecceda o meno i limiti dell'affidamento concesso al netto delle poste nulle, considerando che “ove sia stato proprio l'addebito per interessi,
già depurati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella
parte di rimessa pari alla differenza tra lo scoperto ed il limite del fido e potrà provvedersi
all'imputazione del pagamento ex art. 1194 c. 2 c.c. limitatamente a questa parte. Nel caso invece in
cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti
dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la
successiva rimessa avrà una funzione ripristinatoria della provvista e non potrà provvedersi ad
un'imputazione ex art. 1194 c. 2 c.c. difettando l'indefettibile presupposto del pagamento” (Cass.
Civ. n. 3858/21; v. anche n. 9141/20; n. 7721/2023; n. 5577/2025). Questo perché non è vero che gli interessi intrafido sarebbero esigibili alle scadenze stabilite e che l'inesigibilità del capitale finanziato non influirebbe sugli interessi, giacchè “il debito per interessi, quale accessorio, deve seguire il
regime del debito principale, salva diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare
una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo
dell'anatocismo”, mentre “l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto
indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla
possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione” (n. 9141/20 cit.).
La verifica delle rimesse solutorie (rispetto a quelle meramente ripristinatorie) non è preclusa dalla mancanza del contratto di apertura di credito in forma scritta.
Va, in primo luogo, ricordato che per i rapporti sorti prima della L. n. 154/1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta per i contratti bancari, era consentita la conclusione per facta
concludentia (v. Cass. Civ. n. 16445/2024).
Per il periodo successivo l'eventuale vizio di forma del contratto di apertura di credito non può
riverberarsi in danno del correntista, posto che “il rilievo officioso della relativa nullità di protezione
incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del
proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli
estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della banca di ordini
di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi,
attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei
a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista
d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto e i limiti di tale utilizzazione” (Cass. Civ. n.
2338/2024; v. anche n. 2297/21 nella parte in cui, nel respingere il primo motivo avverso la ricostruzione di un fido di fatto tramite consulenza tecnica d'ufficio, ha confermato l'operato del giudice di merito che accertava l'esistenza di un fido di fatto mediante le operazioni peritali).
Il consulente tecnico d'ufficio, operando sulla scorta dei suddetti principi, ha riscontrato negli estratti conto e negli scalari la prova dell'affidamento e i relativi limiti sin dal primo trimestre 1988, essendo indicati due tassi debitori con riferimento ad un determinato limite di fido e la misura della c.m.s. (v.
pagg. da 9 a 13 della relazione integrativa), ed ha constatato l'inesistenza di rimesse solutorie nel periodo esaminato (v. allegato 1).
Le conclusioni del c.t.u. non hanno state contestate da parte appellante, mentre le osservazioni svolte dal c.t.p. di parte appellata sono limitate genericamente alla inesistenza di affidamenti ed alla considerazione alquanto generica circa il buon operato della banca nel corso del rapporto.
Di contro, della concessione di affidamenti a favore della correntista per importi determinati si trova evidenza inequivocabile nelle comunicazioni periodiche inviate ordinariamente alla correntista dalla banca, la quale in primo grado riconosceva (v. comparsa di costituzione) che il conto fosse affidato e riferiva la “scopertura” soltanto a non meglio precisati sconfinamenti dal limite del fido,
evidentemente calcolati sul saldo c.d. banca e non su quello rettificato. Il saldo del conto n. 5296474 deve pertanto essere rettificato in euro 161.085,40 a favore della correntista alla data del 31-03-2011.
Le spese di entrambi i gradi, liquidate al valore medio dello scaglione indeterminabile-complessità
media, seguono la soccombenza.
Le spese di c.t.u., già liquidate, devono essere poste a carico di Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 1914/2018 del Parte_1
Tribunale di Cagliari, accerta il saldo del conto corrente n. 5296474 in euro 161.085,44 a favore della correntista alla data del 31-03-2011;
2) condanna in persona del legale rappresentante, alla rifusione in favore Controparte_1
dell'appellante delle spese processuali, che liquida in euro 10.860,00 per compensi del primo grado ed euro 12.156,00 per compensi del presente grado, oltre quanto dovuto per legge;
3) pone le spese di c.t.u., già liquidate, a carico dell'appellata.
Così deciso in Cagliari, il 17-04-2025
Il Presidente rel.
Dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. M.Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia M.Bagella Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 50 del Ruolo Affari Contenziosi per l'anno 2019 promosso da
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata Parte_1 P.IVA_1
in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Giampiero Tronci, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce all'atto d'appello,
appellante
CONTRO
(P.I.: , in persona del legale rappresentante, elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Sandra Macis, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christin Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer, Simona Daminelli del Foro di Milano per procura generale 9-04-2020 Notaio allegata all'atto di Per_1
costituzione di nuovo difensore,
appellata
OGGETTO: accertamento negativo del saldo c/c bancario.
All'udienza del 24-01-2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte
1) accertare che tra le parti, quantomeno a far tempo dall'anno 1988, viene intrattenuto il rapporto di conto corrente bancario distinto dal n. 44927 originariamente stipulato il 30-04-
1981 con il Credito Italiano s.p.a. e poi proseguito con con il n. 5296474; Controparte_1
2) accertare che in corso di rapporto sono stati annotati in conto addebiti per effetto delle condotte contrattuali meglio richiamate in narrativa e negli atti del primo grado del giudizio e meglio risultanti dagli estratti conto inviati dalla convenuta;
3) accertare l'invalidità e/o l'inesistenza e/o la nullità e/o l'inefficacia di tali condotte contrattuali meglio indicate nella superiore espositiva del presente atto d'appello;
4) accertare, per l'effetto, l'insussistenza del saldo debitore evidenziato dalla convenuta CP_2
nell'estratto conto alla data del 31-03-2011 formato e inviato alla correntista;
5) accertare, per il medesimo effetto, il saldo effettivo del conto alla stessa data;
6) con vittoria di spese e onorari del doppio grado del giudizio.
Nell'interesse dell'appellata: voglia la Corte
1) dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposta da avverso la sentenza n. 1914/2018, pubblicata il 4- Parte_1
07-2018, del Tribunale di Cagliari;
2) condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1914/2018 il Tribunale di Cagliari rigettava la domanda proposta da nei Parte_1
confronti di volta ad ottenere la declaratoria di nullità dei tassi passivi ultralegali, Controparte_1
anatocistici e financo usurari nonché della commissione di massimo scoperto applicati al rapporto di conto corrente, affidato sin dall'origine, intrattenuto tra le parti e contraddistinto dal n. 44297, poi mutato in n. 5296474, e ancora aperto alla data della domanda;
le spese processuali erano regolate secondo soccombenza.
conveniva in giudizio la assumendo di aver acceso un conto corrente con Parte_1 Controparte_1
il Credito Italiano s.p.a. in data 30-04-1981, contraddistinto dal n. 44927, proseguito con la CP_1
con il n. 5296474, sul quale era stato sin dall'origine appoggiato un affidamento negli anni
[...]
variato e gravato da interessi passivi ultralegali e anatocistici oltre che usurari nonché da commissioni e spese e modifiche di valuta non previamente concordati per iscritto. Chiedeva dunque l'accertamento del saldo rettificato dalle poste debitorie nulle e la ripetizione dei pagamenti indebiti.
La banca convenuta eccepiva in via preliminare e pregiudiziale la prescrizione (quinquennale o decennale) delle rimesse solutorie eseguite sul conto affidato e nel merito contestava la fondatezza della domanda. In particolare, affermava che il contratto era stato inizialmente regolato dai c.d. usi piazza e che, a far data dall'entrata in vigore della legge sulla trasparenza bancaria, gli interessi e le condizioni praticate erano stati formalmente comunicati al cliente mediante gli estratti conto;
insisteva sulla validità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, della c.m.s., delle spese e dei giorni valuta, regolarmente indicati negli estratti conto.
Il tribunale riteneva che l'attrice non avesse soddisfatto l'onere della prova sulla medesima gravante e respingeva la domanda. Avverso tale decisione ha proposto appello la deducendo l'erronea qualificazione della Parte_1
domanda e l'erronea applicazione dell'onere della prova in materia di forma dei contratti bancari e insistendo sulla domanda di nullità delle poste prive di valido titolo già proposta in primo grado.
Decidendo sull'impugnazione, nella resistenza della banca, questa Corte ha pronunciato sentenza non definitiva n. 219/24, cui per brevità si rimanda.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio e successiva integrazione con separata ordinanza, la causa è
stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La proponeva nei confronti della domanda di rettifica del saldo del conto Parte_1 Controparte_1
corrente bancario n. 5296474 (già n. 44297) nonché di ripetizione di indebito.
A fondamento della domanda allegava di aver acceso in data 30-04-1981 un conto corrente cui era fin dall'origine appoggiata un'apertura di credito, deducendo la mancata stipulazione per iscritto del tasso ultralegale e di tutte le commissioni e spese via via applicate al rapporto;
assumeva altresì che gli interessi debitori erano stati capitalizzati trimestralmente e in alcuni trimestri superavano il tasso soglia.
Produceva il documento di apertura del conto corrente sottoscritto dal proprio rappresentante legale
(doc. 1 fascicolo attrice di primo grado) e denunciava il ricorso ai c.d. usi piazza nella determinazione delle competenze a favore della banca.
La convenuta, a sua volta, non contestava il contenuto del documento contrattuale nè di aver applicato un tasso ultralegale secondo gli usi su piazza e l'anatocismo, ma ne invocava la validità sul presupposto che i tassi, nel tempo modificati, erano stati indicati negli estratti conto trasmessi alla cliente così come le commissioni, le spese e i giorni valuta.
Nel merito della pretesa attrice, con sentenza non definitiva questa Corte si è pronunciata - nei limiti dell'impugnazione proposta dalla società , la quale ha riformulato solo la domanda di Pt_1 accertamento negativo pur essendo il conto chiuso nelle more dell'instaurazione del giudizio di primo grado -, dichiarando la nullità delle poste debitorie conseguenti all'applicazione dei tassi ultralegali e anatocistici e della commissione di massimo scoperto nonché la prescrizione delle rimesse solutorie ultradecennali rispetto all'introduzione del giudizio di primo grado;
ha quindi disposto consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento del saldo sulla base della documentazione prodotta.
All'esito delle indagini peritali il saldo all'ultimo estratto conto prodotto (marzo 2011) è stato rettificato in euro 161.085,44 a favore del correntista.
Il consulente ha provveduto a rideterminare il saldo applicando il tasso legale, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1284 c.c., fino all'entrata in vigore del Testo Unico Bancario e il tasso sostitutivo ex art. 117 Tub successivamente alla sua entrata in vigore ed eliminando l'anatocismo e la c.m.s., con applicazione della valuta delle operazioni, come da quesito predisposto dalla Corte con ordinanza del
16-04-2021.
Alla ricostruzione del conto, previa espunzione delle poste nulle, non osta il fatto che il secondo conto fosse ancora aperto al momento dell'introduzione del giudizio.
Giova ricordare il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo il quale il correntista, anche in costanza di rapporto, conserva l'interesse ad accertare l'invalidità delle pattuizioni del contratto di conto corrente da cui sono derivate appostazioni indebite (cfr. Cass. Civ. n. 5904/21; n. 19123/2023;
n. 6707/2024). Invero, la pendenza del rapporto non preclude al correntista neppure l'azione di ripetizione di indebito, per quanto limitata “solo al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle
poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse
solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo della
determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcun sanzione restitutoria in
danno della banca. Infatti, solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di
cui all'art. 1823, comma 1, cod. civ., quando il saldo diverrà, cioè, esigibile, l'azione di indebito
potrà determinare l'obbligo per la banca di rimborso le somme illegittimamente incamerate, non essendovi a quel punto più alcun diritto al saldo che assorba ogni pretesa” (Cass. Civ. n. 13586/24;
n. 4214/24).
Per quanto riguarda poi la completezza del corredo documentale necessario per la rideterminazione del saldo, va ricordato che è rimessa al cliente la scelta processuale di far valere gli effetti della nullità
di protezione partendo da un saldo intermedio, assunto nel ricalcolo come dato di partenza così
mantenendo l'andamento naturalmente unitario del conto (cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 31187/2018:
“Qualora il cliente limiti l'adempimento del proprio onere probatorio soltanto ad alcuni aspetti
temporali dell'intero andamento del rapporto, versando la documentazione del rapporto in modo
lacunoso e incompleto, il giudice – valutate le condizioni delle parti e le loro allegazioni (anche in
ordine alla conservazione del documenti) – può integrare la prova carente, sulla base delle deduzioni
di fatto svolte dalla parte, anche con altri mezzi di cognizione disposti d'ufficio, in particolare con la
consulenza contabile, utilizzando, per la ricostruzione dei rapporti di dare e avere, il saldo risultante
dal primo estratto conto, in ordine di tempo, disponibile e acquisito agli atti”; (cfr. Cass. Civ. n.
11543/19; n. 23852/20; n. 18815/22; 24095/22; n. 37800/22: “… ove il correntista, agendo in giudizio
per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca, ometta di depositare tutti gli estratti
conto e non sia possibile accertare l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi
delle movimentazioni… va assunto , come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito,
risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che,
nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale
incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti”; v. anche n.
23852/20; n. 330/20; n. 18815/22; 24095/22; n. 5887/21: “Il correntista che agisce in ripetizione può
limitare la propria pretesa a un dato periodo di svolgimento del conto. E così fare seguire alla
richiesta di accertamento della nullità di determinate clausole una domanda di ripetizione che venga
a circoscrivere il proprio raggio di azione alle somme percepite dalla banca in dipendenza di quelle
clausole nell'ambito di un determinato periodo di svolgimento del conto”). Nella specie, il c.t.u. ha dato atto, da un lato, della mancanza di alcuni estratti conto afferenti il periodo iniziale e, dall'altro, della continuità documentale dal 1° gennaio 1988, data dalla quale ha operato la ricostruzione del conto fino all'ultimo estratto prodotto (marzo 2011). Nella relazione integrativa ha quindi verificato l'eventuale sussistenza di rimesse solutorie prescritte sulla base del quesito formulato dalla Corte con ordinanza del 30-05-2024 sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di revocatoria fallimentare (cfr. ex multis Cass. Civ. n.
24084/04), secondo il quale il carattere solutorio del singolo versamento va individuato nell'effetto estintivo o comunque riduttivo dell'esposizione debitoria ad esso riconducibile, non con riferimento alla data dell'operazione bensì al momento in cui si realizza il risultato satifattivo per il creditore che contraddistingue il pagamento e cioè lo spostamento patrimoniale a vantaggio del creditore. Detto
principio è stato riaffermato con portata più ampia dalle S.U. n. 24418/10 laddove è precisato che l'annotazione in conto di interessi illegittimi comporta un incremento del debito o una riduzione del credito di cui il correntista ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria da parte del correntista in favore della banca.
Infatti, la disposizione di cui all'art. 1194 c.c. può trovare applicazione allorquando sia il credito per capitale che quello per interessi siano simultaneamente liquidi ed esigibili (cfr. Cass. Civ. n.
10941/16) e quindi, nel rapporto di conto corrente, ove le operazioni di prelievo e versamento non configurano distinte obbligazioni reciproche cliente/banca, può ritenersi la simultanea ricorrenza dell'esigibilità e liquidità di capitale e interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi,
rimanendo differita tale simultaneità, per il credito entro il fido, al saldo di chiusura del rapporto e dell'apertura di credito. L'imputazione di pagamento ad interessi potrà dunque aversi solo in quanto si tratti di interessi maturati su conto corrente che presenti un saldo debitore eccedente i limiti dell'affidamento.
Quindi, per stabilire se un versamento abbia comportato l'effetto di estinguere la posta addebitata dalla banca a titolo di competenza dichiarata nulla, occorre previamente individuare il reale passivo del correntista (c.d. saldo rettificato) e verificare se questo ecceda o meno i limiti dell'affidamento concesso al netto delle poste nulle, considerando che “ove sia stato proprio l'addebito per interessi,
già depurati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella
parte di rimessa pari alla differenza tra lo scoperto ed il limite del fido e potrà provvedersi
all'imputazione del pagamento ex art. 1194 c. 2 c.c. limitatamente a questa parte. Nel caso invece in
cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti
dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la
successiva rimessa avrà una funzione ripristinatoria della provvista e non potrà provvedersi ad
un'imputazione ex art. 1194 c. 2 c.c. difettando l'indefettibile presupposto del pagamento” (Cass.
Civ. n. 3858/21; v. anche n. 9141/20; n. 7721/2023; n. 5577/2025). Questo perché non è vero che gli interessi intrafido sarebbero esigibili alle scadenze stabilite e che l'inesigibilità del capitale finanziato non influirebbe sugli interessi, giacchè “il debito per interessi, quale accessorio, deve seguire il
regime del debito principale, salva diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare
una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo
dell'anatocismo”, mentre “l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto
indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla
possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione” (n. 9141/20 cit.).
La verifica delle rimesse solutorie (rispetto a quelle meramente ripristinatorie) non è preclusa dalla mancanza del contratto di apertura di credito in forma scritta.
Va, in primo luogo, ricordato che per i rapporti sorti prima della L. n. 154/1992, che ha imposto l'obbligo della forma scritta per i contratti bancari, era consentita la conclusione per facta
concludentia (v. Cass. Civ. n. 16445/2024).
Per il periodo successivo l'eventuale vizio di forma del contratto di apertura di credito non può
riverberarsi in danno del correntista, posto che “il rilievo officioso della relativa nullità di protezione
incontra il limite dell'interesse del contraente debole, ovvero del soggetto legittimato a proporre l'azione di nullità, al quale rimane conseguentemente ascritta la possibilità di fornire la prova del
proprio affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, quali gli
estratti conto o i riassunti scalari, attestanti il reiterato adempimento da parte della banca di ordini
di pagamento impartiti dalla correntista, anche in assenza di provvista, le risultanze del libro fidi,
attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla
Centrale Rischi della Banca d'Italia, nella misura in cui gli stessi possano essere considerati idonei
a dimostrare l'esistenza di un accordo tra le parti per l'utilizzazione da parte della correntista
d'importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto e i limiti di tale utilizzazione” (Cass. Civ. n.
2338/2024; v. anche n. 2297/21 nella parte in cui, nel respingere il primo motivo avverso la ricostruzione di un fido di fatto tramite consulenza tecnica d'ufficio, ha confermato l'operato del giudice di merito che accertava l'esistenza di un fido di fatto mediante le operazioni peritali).
Il consulente tecnico d'ufficio, operando sulla scorta dei suddetti principi, ha riscontrato negli estratti conto e negli scalari la prova dell'affidamento e i relativi limiti sin dal primo trimestre 1988, essendo indicati due tassi debitori con riferimento ad un determinato limite di fido e la misura della c.m.s. (v.
pagg. da 9 a 13 della relazione integrativa), ed ha constatato l'inesistenza di rimesse solutorie nel periodo esaminato (v. allegato 1).
Le conclusioni del c.t.u. non hanno state contestate da parte appellante, mentre le osservazioni svolte dal c.t.p. di parte appellata sono limitate genericamente alla inesistenza di affidamenti ed alla considerazione alquanto generica circa il buon operato della banca nel corso del rapporto.
Di contro, della concessione di affidamenti a favore della correntista per importi determinati si trova evidenza inequivocabile nelle comunicazioni periodiche inviate ordinariamente alla correntista dalla banca, la quale in primo grado riconosceva (v. comparsa di costituzione) che il conto fosse affidato e riferiva la “scopertura” soltanto a non meglio precisati sconfinamenti dal limite del fido,
evidentemente calcolati sul saldo c.d. banca e non su quello rettificato. Il saldo del conto n. 5296474 deve pertanto essere rettificato in euro 161.085,40 a favore della correntista alla data del 31-03-2011.
Le spese di entrambi i gradi, liquidate al valore medio dello scaglione indeterminabile-complessità
media, seguono la soccombenza.
Le spese di c.t.u., già liquidate, devono essere poste a carico di Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
1) in accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza n. 1914/2018 del Parte_1
Tribunale di Cagliari, accerta il saldo del conto corrente n. 5296474 in euro 161.085,44 a favore della correntista alla data del 31-03-2011;
2) condanna in persona del legale rappresentante, alla rifusione in favore Controparte_1
dell'appellante delle spese processuali, che liquida in euro 10.860,00 per compensi del primo grado ed euro 12.156,00 per compensi del presente grado, oltre quanto dovuto per legge;
3) pone le spese di c.t.u., già liquidate, a carico dell'appellata.
Così deciso in Cagliari, il 17-04-2025
Il Presidente rel.
Dott. Maria Teresa Spanu