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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/11/2025, n. 3960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3960 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2055/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2055 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 riservata in decisione con ordinanza del 9.6.2025 avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli, Parte_1 C.F._1 alla Via G. Gigante 7, presso lo studio degli avv.ti Patrizia Ferro e IA Casale che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla Controparte_1 C.F._2 via Toledo 265, presso lo studio dell'avv. Daniela Traverso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 maggio 2025, tenuta in modalità cartolare, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi documenti, atti e conclusioni chiedendo la decisione della causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza del 9.6.2025).
Il PM ha espresso parere favorevole il 9.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.G. n. 2055/2021
Con ricorso depositato il 23.2.2021 e ritualmente notificato, la ricorrente (nata a [...] il [...]), premesso di avere contratto matrimonio a Villaricca in data 19 ottobre 1996 con il resistente (nato a Giugliano in [...] il [...]) e che dalla loro unione è nata una figlia -
IA (nata a [...] il [...]), maggiorenne ed economicamente non autosufficiente- deduceva che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile per le ragioni specificamente indicate nel ricorso.
A tal fine chiedeva la separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. con addebito al marito, deducendo che lo stesso aveva assunto comportamenti denigranti e violenti, sia in senso fisico che psicologico, nei confronti suoi e della figlia, oltre ad aver intrattenuto diverse relazioni extraconiugali con altre donne;
l'assegnazione della casa familiare, sita in Giugliano in Campania alla via Ippolito
Nievo, 54, in proprio e nella qualità di genitrice convivente con la figlia IA, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, in uno a tutti i beni mobili, gli arredi e oggetti nella stessa contenuti;
una somma a titolo di mantenimento della stessa e della figlia maggiorenne, ma non ancora autosufficiente economicamente, nella misura non inferiore a € 4.000,00 (quattromila/00), di cui € 2.000,00 per la moglie ed € 2.000,00 per la figlia, oltre al 100% del contributo delle spese mediche, odontoiatriche, paramediche, farmaceutiche, universitarie e postuniversitarie, sportive, ludiche occorrende;
imporre al resistente di prestare idonea garanzia reale o personale in ordine all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 155 e 156 c.c.; condannare il resistente al pagamento di tutti i danni non patrimoniali subiti e subendi dalla ricorrente ex art 148 c.c. e 2043 c.c.; condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, il resistente, contestando le circostanze dedotte in ricorso in ordine alle cause della rottura dell'unione familiare, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
il rigetto della richiesta di addebito avanzata perché infondata e non provata;
il rigetto della domanda risarcitoria ex art 148 e 2043 c.c. proposta in quanto inammissibile;
confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
disporsi un assegno di mantenimento per la ricorrente e figlia di euro
800,00 mensili, oltre al 100% delle spese universitarie (tasse e testi scolastici) e medico specialistiche non a carico del SSN della figlia, nonché il 50% delle ulteriori spese relative alla stessa;
la condanna alle spese di lite.
All'udienza presidenziale del 2 luglio 2021 entrambi comparivano dinanzi al Presidente f.f. (dott.ssa
Sequino) il quale, sentite le parti, onerava le parti di depositare la documentazione reddituale richiesta dalla legge, fissando l'udienza del 23 luglio 2021 in modalità cartolare.
Con ordinanza del 23.7.2021, il Presidente f.f. autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
nulla disponeva sull'affido e il diritto di visita, essendo la figlia della coppia maggiorenne;
assegnava, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., la casa familiare sita in Giugliano in Campania alla via Ippolito Nievo,
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54 alla ricorrente, confermando l'allontanamento ed il divieto di avvicinarsi del resistente, come disposti in sede penale nonché in sede civile (cfr. provvedimento del 15-6-2020, a firma del dott.
decreto ex artt. 342 bis e ter c.c. emesso dal dott. in data 17.7.2020); dichiarava, ai Pt_2 Per_1 sensi dell'art. 40 c.p.c., inammissibile la domanda volta al risarcimento dei danni articolata dalla ricorrente nell'atto introduttivo;
determinava in euro 1.200,00 l'assegno di mantenimento che il resistente doveva versare in favore della ricorrente per il mantenimento della figlia, maggiorenne ma non indipendente economicamente, oltre al 100% delle spese straordinarie;
determinava in euro
600,00 l'assegno di mantenimento che il resistente doveva versare in favore della ricorrente per il suo mantenimento;
infine nominava se stesso come G.I. fissando l'udienza dell'11.1.2022.
Con memoria integrativa il resistente si riportava alle conclusioni rassegnate nella comparsa chiedendo in subordine, ove l'assegno di mantenimento fosse stato confermato nella entità stabilita in ordinanza (euro 1.200,00 per la figlia ed euro 600,00 per la moglie), ed in ogni caso determinato in misura superiore ad euro 1.000,00 mensili per moglie e figlia, porre le spese straordinarie della figlia in misura pari al 50%.
Nelle more, reclamata l'ordinanza presidenziale del 23 luglio 2021, la Corte Di Appello di Napoli, con decreto n. 686/2022 del 16.3.2022, a parziale riforma della stessa, determinava l'assegno mensile di mantenimento posto a carico del resistente in favore della moglie nella misura complessiva di euro
1.560,00, di cui euro 600,00 per la ricorrente ed euro 960,00 per la figlia, oltre all'80% delle spese straordinarie relative a quest'ultima, confermando nel resto il provvedimento reclamato.
Espletata l'istruttoria, previa concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., dopo alcuni rinvii per impedimento dei testi a comparire e falliti i tentativi di accordo chiesti dalle parti, all'udienza del
21.5.2025, all' esito del deposito del certificato di matrimonio, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza del 9.6.2025 comunicata in pari data).
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un
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comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri
“sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione,
Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Inoltre, se è indubbio che, ai fini dell'eventuale addebito, il Tribunale non può prescindere da una valutazione comparativa della condotta reciproca dei coniugi, onde verificare se il comportamento dell'uno sia qualificabile alla stregua di una giustificata reazione nei confronti degli atti compiuti dall'altro, è anche vero che, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale o sociale dell'altro coniuge, essi sarebbero insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo ( cfr. ex multis Cass. Civ.; Sez. I n. 26571/2007; Tribunale Terni, 27/5/2022 n.448; Corte appello Palermo, sez. I, 12/6/2013 n.991 secondo cui In materia di separazione tra coniugi, la violenza consumata all'interno delle mura domestiche, assume rilevanza determinante anche quando si estrinsechi in un solo episodio di violenza fisica e a essa possa riconnettersi efficacia risolutiva del rapporto coniugale. Invero, il fatto che risulti provato per testi, un solo episodio di percosse, non può far ritenere che l'episodicità del fatto presupponga in re ipsa che vi sia un contesto di normalità fisiologica del quadro relazionale interno alla coppia. Anche un solo episodio di violenza costituisce affermazione della supremazia di una persona su di un'altra, nonché disconoscimento della parità della dignità di ogni persona, quale principio posto alla base dei diritti fondamentali riconosciuti dalla costituzione ed è quindi comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia).
Altresì, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito “Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro rappresentano violazioni talmente gravi dei doveri coniugali, da giustificare di per sé la dichiarazione di addebito della separazione coniugale, nonché esonerare il giudice dal compito di comparare i comportamenti di entrambi i coniugi, in quanto le condotte violente ed aggressive, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione” (Tribunale Torino sez. VII, 11/02/2022, n.608;
Tribunale Pisa sez. I, 28/01/2022, n.120).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente abbia trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa.
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In particolare, è stata depositata dall'attrice la denuncia querela (cfr. denuncia del 9.5.2020 allegata al ricorso) e il referto medico conseguente all'aggressione denunciata ove veniva le diagnosticata una contusione del dorso con tre giorni di prognosi (cfr. referto allegato al ricorso); la Email_1 relazione di osservazione psicologica redatta dal centro antiviolenza ad integrazione del referto medico del 9.5.2020 ove veniva le diagnosticato un quadro riconducibile ad un “disturbo post traumatico da stress con abbassamento del tono dell'umore” (cfr. relazione allegata al ricorso); il referto medico conseguente ai fatti occorsi il 10.8.2007; il verbale di esecuzione dell'ordine di protezione emesso il 25.5.2020 dal Tribunale di Napoli Nord, con cui al resistente veniva prescritta la cessazione immediata di ogni forma di violenza e di minaccia nei confronti della ricorrente e della figlia, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle stesse;
l'ordinanza applicativa della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese con l'ulteriore prescrizione di mantenere una distanza dalle stesse di almeno 300 metri e divieto di comunicazione con le persone offese con ogni mezzo in relazione al procedimento penale n.
4759/2020 R.G.N.R. e n. 3180/2020 RG GIP procedimento sfociato nella sentenza di condanna a mesi 9 di reclusione, pena sospesa, per lesioni personali ex artt. 582 e 585 c.p. (assoluzione per il reato di maltrattamenti) giusta sentenza del Tribunale di Napoli Nord del n. 468/2023, appellata dal resistente.
Inoltre, la teste di parte attrice ( , figlia di parte ricorrente, escussa all'udienza del 16 Testimone_1 ottobre 2024) ha dichiarato di aver assistito, oltre ad aver direttamente subito le violenze perpetrate dal resistente.
In particolare ha riferito “Le liti erano frequenti, in alcuni periodi erano più frequenti. Le liti avvenivano quasi ogni sera. (…) Da quando ero piccola ho assistito a molti litigi. Erano sia fisici che verbali. In più occasioni sono intervenuti anche i miei zii, chiamati da me. (…) Una volta mise le mani alla gola a mamma, schiaffi in testa, una volta lanciò il tavolo, la spinge sul letto, una volta mi fece uscire il sangue naso. Sono tanti gli episodi. (…) Durante il Covid io facevo lezioni online in stanza, mia mamma cercava di interagire il meno possibile. Durante una discussione forte, come era solito, spinse mamma con la tavola, sbatte i piatti e le mette le mani al collo. Io intervengo lui mi spinge, mi dà il calcio”.
Tali dichiarazioni, confermate anche dal referto medico versato in atti (cfr. referto del Email_1
9.5.2020), comprovante le lesioni subite anche dalla figlia del resistente a seguito dell'episodio occorso e denunciato in data 9.5.2020 (cfr. denuncia allegata al ricorso), valgono a corroborare le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza presidenziale del 2.7.2021, ove la stessa riferiva delle subite violenze fisiche, psicologiche ed economiche.
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In riferimento, invece, all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa (art. 143, comma 2, c.c.), la giurisprudenza di legittimità, con orientamento al quale va data continuità (Cass. n. 13747 del 2003; n. 7859 del 2000; cfr. anche Cass. n. 9472 del
1999), ha più volte affermato che la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale dei coniugi.
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Nel caso specifico, il Collegio osserva che non sono state sufficientemente provate le specifiche condotte poste dal resistente in violazione dei doveri coniugali, fondandosi le stesse unicamente sulle dichiarazioni rese dalla ricorrente e dalla figlia escussa in qualità di testimone, oltre ad essere state contestate dal resistente e smentite da uno dei testimoni dello stesso ( , fratello del Testimone_2 resistente, escusso all'udienza del 16.10.2024).
In definitiva, la separazione tra i coniugi va pronunciata, ai sensi dell'art. 151, comma 2, comma c.c. con addebito a carico del resistente, non potendo essere giustificati comportamenti violenti di qualunque forma, in quanto lesivi della dignità della persona e della parità delle parti, alla base dei diritti fondamentali della Costituzione e pilastro di ogni relazione umana e sociale.
Sull' assegnazione della casa familiare.
In ordine all'assegnazione della casa familiare osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'accoglimento della stessa.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all'orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui ”il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui
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regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione” (ex multis cfr. Cass.; sentenza n. 6979/2007;
Cass.; sentenza n.1545/2006).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'assegnazione della casa familiare costituisce una misura di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare ai figli minorenni o anche maggiorenni tuttora economicamente dipendenti non per propria colpa l'ulteriore trauma di un allontanamento dall'abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti.
Il giudice della separazione, assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole, secondo la ratio legis, non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare.
Il titolo ad abitare per il coniuge è in definitiva strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.
Ne consegue che, essendo la figlia della coppia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e vivendo la stessa con la ricorrente, la domanda di assegnazione della casa familiare - sita in
Giugliano in Campania alla via Ippolito Nievo, 54- va accolta, come già disposto in sede presidenziale.
Sulla domanda di mantenimento della figlia IA (nata a [...] il [...]), maggiorenne ma non indipendente economicamente.
In via preliminare deve osservarsi che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n.
9238)“Il genitore separato (e dunque anche quello divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”.
Nel caso di specie, come dichiarato dalle parti, la figlia maggiorenne IA è convivente con la madre.
In via preliminare va evidenziato che, mentre il mantenimento per i minori spetta in via automatica ex lege, per quanto concerne i figli maggiorenni, in virtù dell'art. 337 septies c.c., introdotto dal d.lgs.
154/2013 ed in vigore dal 7.2.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, conformemente, del resto, a quanto prevedeva l'abrogato art. 155 quinquies c.c.
7 R.G. n. 2055/2021
La giurisprudenza della Suprema Corte ha approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c. c. nella nuova formulazione secondo cui “i coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis c.c.”: si prevede all'uopo che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarre profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta, dalle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Altresì, nella valutazione della posizione del figlio, ai fini dell'accertamento del raggiungimento dell'autosufficienza, non si può non tener conto del processo di cambiamento che ha interessato la realtà contemporanea, la quale, rispetto al passato, ha fatto registrare un crescente ritardo nella transizione dei giovani alla vita adulta. Questo fenomeno trae origine per lo più da un cambiamento delle condizioni socioeconomiche che hanno determinato un aumento della percentuale di giovani che proseguono gli studi universitari, con conseguente spostamento in avanti dell'età lavorativa e dalla dilatazione dei tempi di formazione universitaria. Da tempo, pertanto, ormai dottrina e giurisprudenza, recependo i nuovi bisogni, affermano in modo sostanzialmente univoco che l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, se costoro non siano in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall' habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare
(v. Cass. 2 settembre 1996, n. 7990; Cass. 17 settembre 1993, n. 9578; Cass. 29 dicembre 1990, n.
12212; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126; Cass. 3 luglio 1991, n. 7295; Cass. 13 febbraio 2003, n.
2147). Il Collegio osserva, inoltre, che la Suprema Corte ha, di recente, stabilito che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente (ovvero del figlio maggiorenne o del genitore collocatario) e non del genitore obbligato (come era in precedenza) e verte sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al
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mantenimento; viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'auto responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. civ. n.
26875/2023; Cass. ordinanza 23 gennaio 2024 n. 2252). La solidarietà familiare è destinata, dunque,
a venire meno sia nel caso in cui il figlio abbia raggiunto un'indipendenza economica (o un'adeguata capacità di rendersi economicamente indipendente) sia nel caso in cui la mancata autosufficienza economica sia da addebitare ad una condotta inattiva del figlio o ad una sua libera scelta di non volersi rendere economicamente indipendente dai genitori (cfr. Cass., 8 novembre 2021 n. 32406).
Nel caso in esame, è emerso che la figlia IA, di 28 anni, è laureata in architettura ma non è autosufficiente economicamente, circostanza, questa, non contestata da parte resistente.
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia IA, in ordine al quantum, il Collegio ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento della figlia IA, maggiorenne ma economicamente non indipendente, la somma mensile, già ritenuta equa dalla Corte D'Appello in sede di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, di euro 960,00 somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Tale somma andrà versata, entro il 5 di ogni mese, presso il domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura dell'80%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Sulla domanda di mantenimento di parte ricorrente.
Relativamente alla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente occorre in via preliminare verificare le capacità economiche delle parti, sia per valutare la sussistenza dell'an sia per valutare l'eventuale quantum.
In tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità
e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato.
A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato,
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suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare).
In giurisprudenza si è altresì affermato che “al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione” (ex plurimis, Cass. n. 3974 del 2002;
n. 4800 del 2002; n. 5762 del 1997) e che “la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare
l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze come sopra precisate” (Cass., n. 3974 del 2002; n. 4679 del 1998; n. 6612 del 1994; n. 11523 del 1990).
Sul punto, del resto, non è dirimente la dichiarazione dei redditi avendo la stessa una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale e, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata formata, non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario
(cfr. Cass. n. 11953 del 1995) e non dispiega efficacia vincolante per il giudice chiamato a fissare l'importo dell'assegno di mantenimento (Cass. 17738/2015).
Tanto premesso, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell' assegno di divorzio (in questi termini ex multis cfr. Cass.
4.12.2017 n. 28938; Cass. n. 12196 del 16.5.2017).
Infine, il Collegio osserva che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza, che costituisce la finalità precipua dell'assegno di cui l'art. 156 cod. civ. rappresenta, tuttavia, un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato, valutando non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (sul punto cfr. Cass. 11.7.13 n. 17199).
10 R.G. n. 2055/2021
Il Collegio, altresì, osserva che nel corso del giudizio è emerso un tenore di vita medio della coppia in costanza di matrimonio, come riferito sia dalla teste di parte ricorrente ( ) che da Testimone_1 uno dei testi di parte resistente ( ). Testimone_2
Tanto premesso, circa la capacità reddituale delle parti risulta che la ricorrente ha la licenza media, è casalinga, vive nella casa familiare ed è proprietaria di un appartamento ereditato da cui, però, non ricava alcun reddito essendo lo stesso inagibile;
dispone di un'auto e di un conto corrente;
ha 55 anni e si è sempre occupata della gestione familiare nell'arco di un lungo rapporto matrimoniale;
mentre il resistente è imprenditore, socio al 50% con un fratello ed amministratore di un'azienda ereditata dal padre che opera nel settore del marmo (la “Edil Marmi Pragliola S.r.l.”) - di cui ha versato il 50% del capitale sociale, ammontante a circa 45.000 euro - e socio della Pragliola Group S.r.l. al 30% con entrambi i due fratelli;
vive in un appartamento di proprietà, ereditato dalla famiglia;
è contitolare con i fratelli di circa venti fra terreni ed altri immobili;
dispone di conti correnti documentati;
è gravato da prestiti e finanziamenti;
dispone di un'auto utilizzata dalla figlia;
risulta avere investito solo nel 2017 in polizze e fondi circa 330mila euro (cfr. in atti le ricevute dei seguenti investimenti:
Anima Codice rapporto 06798134; polizza AP09 con ricevute di premi Controparte_2 versati fino al 2019; polizza Vita Axa Multi Selection;
polizza UNIT Multifindo Italia PIR), come emerso dalle dichiarazioni rese all'udienza presidenziale del 2.7.2021 nonché dalla documentazione in atti.
In definitiva, alla luce delle risultanze istruttorie, valutate le capacità patrimoniali di entrambi, tenuto conto della durata del matrimonio (contratto nel 1996), considerato che la ricorrente ha 57 anni ed ha la licenza media, il Collegio, confermando quanto statuito nell'ordinanza presidenziale e confermato dalla Corte D'Appello, stima equa la somma mensile di € 600,00 (seicento/00), da corrispondersi alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente annualmente rivalutata secondo gli indici Istat.
Sulle ulteriori domande.
L'ulteriore domanda avanzata da parte ricorrente, relativa al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti e subendi, non è ammissibile in questa sede.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, recentemente ribadito, l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale. E', pertanto, esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi ed è di
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conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione o divorzio- soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale
(v. Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 10 febbraio 2009, n. 1767; Tribunale di Milano, Sez. IX civ.,
20 marzo 2009, n. 3862; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 11 marzo 2009, n. 3318; Cass.; sentenza n. 20638/2004).
Nella specie, la connessione tra la domanda avanzata (risarcimento dei danni non patrimoniali) con quella di separazione è riconducibile alla previsione dell'art. 33 c.p.c. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte" (da ultimo cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 8.9.2014 n. 18870).
Non accoglibile è, poi, la domanda di parte attrice volta ad imporre al resistente l'obbligo -oggi previsto dall'art. 473 bis.36 II co. c.p.c.- di prestare idonea garanzia personale o reale per garantire l'adempimento degli obblighi di mantenimento, non avendo parte attrice provato la sussistenza del pericolo che il resistente possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia e della parziale soccombenza reciproca le spese di lite sono compensate nella misura del 50% mentre per il restante 50% è posto a carico del resistente in virtù della soccombenza.
Le spese di lite sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001 fino ad € 52.000) in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., la separazione personale dei coniugi
(nata a [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nato a Giugliano in [...] il [...]), con addebito al resistente;
[...]
b) nulla dispone sull'affido e diritto di visita essendo la figlia della coppia maggiorenne;
c) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
(nata a [...] il [...]), maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, Tes_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 960,00 (novecentosessanta,00)
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per il mantenimento, oltre l'80%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale
e straordinarie per la figlia, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-
10-2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 600,00 Parte_1
(seicento,00) per il mantenimento. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
e) assegna ex art. 337 sexies c.c. la casa familiare -sita in via Ippolito Nievo, 54- alla ricorrente che l'abiterà unitamente alla figlia IA, maggiorenne e non autosufficiente economicamente;
f) dichiara inammissibile in tale sede, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., la domanda avanzata dalla ricorrente volta alla condanna di risarcimento dei danni non patrimoniali;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLARICCA per l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 127, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996);
h) condanna a pagare le spese di lite in favore del resistente liquidandole Controparte_1 complessivamente in euro 3808,00 per compensi, oltre spese al 15% nonché IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con la Dott.ssa Ludovica Diodato, Magistrato ordinario in tirocinio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2055 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021 riservata in decisione con ordinanza del 9.6.2025 avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Napoli, Parte_1 C.F._1 alla Via G. Gigante 7, presso lo studio degli avv.ti Patrizia Ferro e IA Casale che la rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla Controparte_1 C.F._2 via Toledo 265, presso lo studio dell'avv. Daniela Traverso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21 maggio 2025, tenuta in modalità cartolare, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi documenti, atti e conclusioni chiedendo la decisione della causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza del 9.6.2025).
Il PM ha espresso parere favorevole il 9.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 R.G. n. 2055/2021
Con ricorso depositato il 23.2.2021 e ritualmente notificato, la ricorrente (nata a [...] il [...]), premesso di avere contratto matrimonio a Villaricca in data 19 ottobre 1996 con il resistente (nato a Giugliano in [...] il [...]) e che dalla loro unione è nata una figlia -
IA (nata a [...] il [...]), maggiorenne ed economicamente non autosufficiente- deduceva che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile per le ragioni specificamente indicate nel ricorso.
A tal fine chiedeva la separazione ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c. con addebito al marito, deducendo che lo stesso aveva assunto comportamenti denigranti e violenti, sia in senso fisico che psicologico, nei confronti suoi e della figlia, oltre ad aver intrattenuto diverse relazioni extraconiugali con altre donne;
l'assegnazione della casa familiare, sita in Giugliano in Campania alla via Ippolito
Nievo, 54, in proprio e nella qualità di genitrice convivente con la figlia IA, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, in uno a tutti i beni mobili, gli arredi e oggetti nella stessa contenuti;
una somma a titolo di mantenimento della stessa e della figlia maggiorenne, ma non ancora autosufficiente economicamente, nella misura non inferiore a € 4.000,00 (quattromila/00), di cui € 2.000,00 per la moglie ed € 2.000,00 per la figlia, oltre al 100% del contributo delle spese mediche, odontoiatriche, paramediche, farmaceutiche, universitarie e postuniversitarie, sportive, ludiche occorrende;
imporre al resistente di prestare idonea garanzia reale o personale in ordine all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 155 e 156 c.c.; condannare il resistente al pagamento di tutti i danni non patrimoniali subiti e subendi dalla ricorrente ex art 148 c.c. e 2043 c.c.; condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
Nel costituirsi in giudizio, il resistente, contestando le circostanze dedotte in ricorso in ordine alle cause della rottura dell'unione familiare, chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi;
il rigetto della richiesta di addebito avanzata perché infondata e non provata;
il rigetto della domanda risarcitoria ex art 148 e 2043 c.c. proposta in quanto inammissibile;
confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente;
disporsi un assegno di mantenimento per la ricorrente e figlia di euro
800,00 mensili, oltre al 100% delle spese universitarie (tasse e testi scolastici) e medico specialistiche non a carico del SSN della figlia, nonché il 50% delle ulteriori spese relative alla stessa;
la condanna alle spese di lite.
All'udienza presidenziale del 2 luglio 2021 entrambi comparivano dinanzi al Presidente f.f. (dott.ssa
Sequino) il quale, sentite le parti, onerava le parti di depositare la documentazione reddituale richiesta dalla legge, fissando l'udienza del 23 luglio 2021 in modalità cartolare.
Con ordinanza del 23.7.2021, il Presidente f.f. autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
nulla disponeva sull'affido e il diritto di visita, essendo la figlia della coppia maggiorenne;
assegnava, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., la casa familiare sita in Giugliano in Campania alla via Ippolito Nievo,
2 R.G. n. 2055/2021
54 alla ricorrente, confermando l'allontanamento ed il divieto di avvicinarsi del resistente, come disposti in sede penale nonché in sede civile (cfr. provvedimento del 15-6-2020, a firma del dott.
decreto ex artt. 342 bis e ter c.c. emesso dal dott. in data 17.7.2020); dichiarava, ai Pt_2 Per_1 sensi dell'art. 40 c.p.c., inammissibile la domanda volta al risarcimento dei danni articolata dalla ricorrente nell'atto introduttivo;
determinava in euro 1.200,00 l'assegno di mantenimento che il resistente doveva versare in favore della ricorrente per il mantenimento della figlia, maggiorenne ma non indipendente economicamente, oltre al 100% delle spese straordinarie;
determinava in euro
600,00 l'assegno di mantenimento che il resistente doveva versare in favore della ricorrente per il suo mantenimento;
infine nominava se stesso come G.I. fissando l'udienza dell'11.1.2022.
Con memoria integrativa il resistente si riportava alle conclusioni rassegnate nella comparsa chiedendo in subordine, ove l'assegno di mantenimento fosse stato confermato nella entità stabilita in ordinanza (euro 1.200,00 per la figlia ed euro 600,00 per la moglie), ed in ogni caso determinato in misura superiore ad euro 1.000,00 mensili per moglie e figlia, porre le spese straordinarie della figlia in misura pari al 50%.
Nelle more, reclamata l'ordinanza presidenziale del 23 luglio 2021, la Corte Di Appello di Napoli, con decreto n. 686/2022 del 16.3.2022, a parziale riforma della stessa, determinava l'assegno mensile di mantenimento posto a carico del resistente in favore della moglie nella misura complessiva di euro
1.560,00, di cui euro 600,00 per la ricorrente ed euro 960,00 per la figlia, oltre all'80% delle spese straordinarie relative a quest'ultima, confermando nel resto il provvedimento reclamato.
Espletata l'istruttoria, previa concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., dopo alcuni rinvii per impedimento dei testi a comparire e falliti i tentativi di accordo chiesti dalle parti, all'udienza del
21.5.2025, all' esito del deposito del certificato di matrimonio, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza del 9.6.2025 comunicata in pari data).
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione avanzata dalla ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un
3 R.G. n. 2055/2021
comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri
“sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. ex multis Corte di Cassazione,
Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Inoltre, se è indubbio che, ai fini dell'eventuale addebito, il Tribunale non può prescindere da una valutazione comparativa della condotta reciproca dei coniugi, onde verificare se il comportamento dell'uno sia qualificabile alla stregua di una giustificata reazione nei confronti degli atti compiuti dall'altro, è anche vero che, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale o sociale dell'altro coniuge, essi sarebbero insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo ( cfr. ex multis Cass. Civ.; Sez. I n. 26571/2007; Tribunale Terni, 27/5/2022 n.448; Corte appello Palermo, sez. I, 12/6/2013 n.991 secondo cui In materia di separazione tra coniugi, la violenza consumata all'interno delle mura domestiche, assume rilevanza determinante anche quando si estrinsechi in un solo episodio di violenza fisica e a essa possa riconnettersi efficacia risolutiva del rapporto coniugale. Invero, il fatto che risulti provato per testi, un solo episodio di percosse, non può far ritenere che l'episodicità del fatto presupponga in re ipsa che vi sia un contesto di normalità fisiologica del quadro relazionale interno alla coppia. Anche un solo episodio di violenza costituisce affermazione della supremazia di una persona su di un'altra, nonché disconoscimento della parità della dignità di ogni persona, quale principio posto alla base dei diritti fondamentali riconosciuti dalla costituzione ed è quindi comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia).
Altresì, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito “Le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro rappresentano violazioni talmente gravi dei doveri coniugali, da giustificare di per sé la dichiarazione di addebito della separazione coniugale, nonché esonerare il giudice dal compito di comparare i comportamenti di entrambi i coniugi, in quanto le condotte violente ed aggressive, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione” (Tribunale Torino sez. VII, 11/02/2022, n.608;
Tribunale Pisa sez. I, 28/01/2022, n.120).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente abbia trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa.
4 R.G. n. 2055/2021
In particolare, è stata depositata dall'attrice la denuncia querela (cfr. denuncia del 9.5.2020 allegata al ricorso) e il referto medico conseguente all'aggressione denunciata ove veniva le diagnosticata una contusione del dorso con tre giorni di prognosi (cfr. referto allegato al ricorso); la Email_1 relazione di osservazione psicologica redatta dal centro antiviolenza ad integrazione del referto medico del 9.5.2020 ove veniva le diagnosticato un quadro riconducibile ad un “disturbo post traumatico da stress con abbassamento del tono dell'umore” (cfr. relazione allegata al ricorso); il referto medico conseguente ai fatti occorsi il 10.8.2007; il verbale di esecuzione dell'ordine di protezione emesso il 25.5.2020 dal Tribunale di Napoli Nord, con cui al resistente veniva prescritta la cessazione immediata di ogni forma di violenza e di minaccia nei confronti della ricorrente e della figlia, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle stesse;
l'ordinanza applicativa della misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese con l'ulteriore prescrizione di mantenere una distanza dalle stesse di almeno 300 metri e divieto di comunicazione con le persone offese con ogni mezzo in relazione al procedimento penale n.
4759/2020 R.G.N.R. e n. 3180/2020 RG GIP procedimento sfociato nella sentenza di condanna a mesi 9 di reclusione, pena sospesa, per lesioni personali ex artt. 582 e 585 c.p. (assoluzione per il reato di maltrattamenti) giusta sentenza del Tribunale di Napoli Nord del n. 468/2023, appellata dal resistente.
Inoltre, la teste di parte attrice ( , figlia di parte ricorrente, escussa all'udienza del 16 Testimone_1 ottobre 2024) ha dichiarato di aver assistito, oltre ad aver direttamente subito le violenze perpetrate dal resistente.
In particolare ha riferito “Le liti erano frequenti, in alcuni periodi erano più frequenti. Le liti avvenivano quasi ogni sera. (…) Da quando ero piccola ho assistito a molti litigi. Erano sia fisici che verbali. In più occasioni sono intervenuti anche i miei zii, chiamati da me. (…) Una volta mise le mani alla gola a mamma, schiaffi in testa, una volta lanciò il tavolo, la spinge sul letto, una volta mi fece uscire il sangue naso. Sono tanti gli episodi. (…) Durante il Covid io facevo lezioni online in stanza, mia mamma cercava di interagire il meno possibile. Durante una discussione forte, come era solito, spinse mamma con la tavola, sbatte i piatti e le mette le mani al collo. Io intervengo lui mi spinge, mi dà il calcio”.
Tali dichiarazioni, confermate anche dal referto medico versato in atti (cfr. referto del Email_1
9.5.2020), comprovante le lesioni subite anche dalla figlia del resistente a seguito dell'episodio occorso e denunciato in data 9.5.2020 (cfr. denuncia allegata al ricorso), valgono a corroborare le dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza presidenziale del 2.7.2021, ove la stessa riferiva delle subite violenze fisiche, psicologiche ed economiche.
5 R.G. n. 2055/2021
In riferimento, invece, all'obbligo di fedeltà coniugale, che costituisce oggetto di una norma di condotta imperativa (art. 143, comma 2, c.c.), la giurisprudenza di legittimità, con orientamento al quale va data continuità (Cass. n. 13747 del 2003; n. 7859 del 2000; cfr. anche Cass. n. 9472 del
1999), ha più volte affermato che la sua violazione, specie se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, determina normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e costituisce, di regola, causa della separazione personale dei coniugi.
Siffatta violazione costituisce, dunque, causa sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, salvo che, all'esito di una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ne risulti l'irrilevanza, per mancanza di un nesso di causalità tra essa e la crisi coniugale già in atto.
Peraltro, l'inesistenza di questo nesso di causalità deve costituire oggetto di un accertamento rigoroso, che permetta di affermare la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Nel caso specifico, il Collegio osserva che non sono state sufficientemente provate le specifiche condotte poste dal resistente in violazione dei doveri coniugali, fondandosi le stesse unicamente sulle dichiarazioni rese dalla ricorrente e dalla figlia escussa in qualità di testimone, oltre ad essere state contestate dal resistente e smentite da uno dei testimoni dello stesso ( , fratello del Testimone_2 resistente, escusso all'udienza del 16.10.2024).
In definitiva, la separazione tra i coniugi va pronunciata, ai sensi dell'art. 151, comma 2, comma c.c. con addebito a carico del resistente, non potendo essere giustificati comportamenti violenti di qualunque forma, in quanto lesivi della dignità della persona e della parità delle parti, alla base dei diritti fondamentali della Costituzione e pilastro di ogni relazione umana e sociale.
Sull' assegnazione della casa familiare.
In ordine all'assegnazione della casa familiare osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'accoglimento della stessa.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all'orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui ”il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento. In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui
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regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione” (ex multis cfr. Cass.; sentenza n. 6979/2007;
Cass.; sentenza n.1545/2006).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'assegnazione della casa familiare costituisce una misura di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare ai figli minorenni o anche maggiorenni tuttora economicamente dipendenti non per propria colpa l'ulteriore trauma di un allontanamento dall'abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti.
Il giudice della separazione, assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole, secondo la ratio legis, non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare.
Il titolo ad abitare per il coniuge è in definitiva strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.
Ne consegue che, essendo la figlia della coppia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e vivendo la stessa con la ricorrente, la domanda di assegnazione della casa familiare - sita in
Giugliano in Campania alla via Ippolito Nievo, 54- va accolta, come già disposto in sede presidenziale.
Sulla domanda di mantenimento della figlia IA (nata a [...] il [...]), maggiorenne ma non indipendente economicamente.
In via preliminare deve osservarsi che, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n.
9238)“Il genitore separato (e dunque anche quello divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”.
Nel caso di specie, come dichiarato dalle parti, la figlia maggiorenne IA è convivente con la madre.
In via preliminare va evidenziato che, mentre il mantenimento per i minori spetta in via automatica ex lege, per quanto concerne i figli maggiorenni, in virtù dell'art. 337 septies c.c., introdotto dal d.lgs.
154/2013 ed in vigore dal 7.2.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, conformemente, del resto, a quanto prevedeva l'abrogato art. 155 quinquies c.c.
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La giurisprudenza della Suprema Corte ha approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c. c. nella nuova formulazione secondo cui “i coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis c.c.”: si prevede all'uopo che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trarre profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta, dalle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Altresì, nella valutazione della posizione del figlio, ai fini dell'accertamento del raggiungimento dell'autosufficienza, non si può non tener conto del processo di cambiamento che ha interessato la realtà contemporanea, la quale, rispetto al passato, ha fatto registrare un crescente ritardo nella transizione dei giovani alla vita adulta. Questo fenomeno trae origine per lo più da un cambiamento delle condizioni socioeconomiche che hanno determinato un aumento della percentuale di giovani che proseguono gli studi universitari, con conseguente spostamento in avanti dell'età lavorativa e dalla dilatazione dei tempi di formazione universitaria. Da tempo, pertanto, ormai dottrina e giurisprudenza, recependo i nuovi bisogni, affermano in modo sostanzialmente univoco che l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, se costoro non siano in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall' habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare
(v. Cass. 2 settembre 1996, n. 7990; Cass. 17 settembre 1993, n. 9578; Cass. 29 dicembre 1990, n.
12212; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126; Cass. 3 luglio 1991, n. 7295; Cass. 13 febbraio 2003, n.
2147). Il Collegio osserva, inoltre, che la Suprema Corte ha, di recente, stabilito che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente (ovvero del figlio maggiorenne o del genitore collocatario) e non del genitore obbligato (come era in precedenza) e verte sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al
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mantenimento; viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'auto responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. civ. n.
26875/2023; Cass. ordinanza 23 gennaio 2024 n. 2252). La solidarietà familiare è destinata, dunque,
a venire meno sia nel caso in cui il figlio abbia raggiunto un'indipendenza economica (o un'adeguata capacità di rendersi economicamente indipendente) sia nel caso in cui la mancata autosufficienza economica sia da addebitare ad una condotta inattiva del figlio o ad una sua libera scelta di non volersi rendere economicamente indipendente dai genitori (cfr. Cass., 8 novembre 2021 n. 32406).
Nel caso in esame, è emerso che la figlia IA, di 28 anni, è laureata in architettura ma non è autosufficiente economicamente, circostanza, questa, non contestata da parte resistente.
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti della figlia IA, in ordine al quantum, il Collegio ritiene sia equo fissare, all'attualità, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento della figlia IA, maggiorenne ma economicamente non indipendente, la somma mensile, già ritenuta equa dalla Corte D'Appello in sede di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, di euro 960,00 somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Tale somma andrà versata, entro il 5 di ogni mese, presso il domicilio ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da rivalutare ogni anno mediante applicazione degli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura dell'80%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Sulla domanda di mantenimento di parte ricorrente.
Relativamente alla domanda di mantenimento proposta dalla ricorrente occorre in via preliminare verificare le capacità economiche delle parti, sia per valutare la sussistenza dell'an sia per valutare l'eventuale quantum.
In tema di separazione tra coniugi, al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, il giudice del merito deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento ai fini della valutazione di congruità dell'assegno, il tenore di vita di cui i coniugi avevano goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità
e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato.
A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito (sia pure molto elevato) emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato,
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suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare).
In giurisprudenza si è altresì affermato che “al fine della quantificazione dell'assegno di mantenimento, il giudice deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione” (ex plurimis, Cass. n. 3974 del 2002;
n. 4800 del 2002; n. 5762 del 1997) e che “la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare
l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue esigenze come sopra precisate” (Cass., n. 3974 del 2002; n. 4679 del 1998; n. 6612 del 1994; n. 11523 del 1990).
Sul punto, del resto, non è dirimente la dichiarazione dei redditi avendo la stessa una funzione tipicamente ed esclusivamente fiscale e, pertanto, a cagione della sua natura e dello scopo precipuo per il quale è stata formata, non è riferibile con uguale valore a rapporti estranei al sistema tributario
(cfr. Cass. n. 11953 del 1995) e non dispiega efficacia vincolante per il giudice chiamato a fissare l'importo dell'assegno di mantenimento (Cass. 17738/2015).
Tanto premesso, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto dell' assegno di divorzio (in questi termini ex multis cfr. Cass.
4.12.2017 n. 28938; Cass. n. 12196 del 16.5.2017).
Infine, il Collegio osserva che la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto nel corso della convivenza, che costituisce la finalità precipua dell'assegno di cui l'art. 156 cod. civ. rappresenta, tuttavia, un obiettivo meramente tendenziale, non sempre suscettibile di piena realizzazione, avuto riguardo agli effetti economici negativi della separazione, la quale, facendo venir meno i vantaggi derivanti dall'appartenenza al consorzio familiare, si riflette anche sulle possibilità economiche del coniuge onerato, valutando non solo i redditi dell'obbligato, ma anche altre circostanze, non indicate specificamente né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'obbligato ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti (sul punto cfr. Cass. 11.7.13 n. 17199).
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Il Collegio, altresì, osserva che nel corso del giudizio è emerso un tenore di vita medio della coppia in costanza di matrimonio, come riferito sia dalla teste di parte ricorrente ( ) che da Testimone_1 uno dei testi di parte resistente ( ). Testimone_2
Tanto premesso, circa la capacità reddituale delle parti risulta che la ricorrente ha la licenza media, è casalinga, vive nella casa familiare ed è proprietaria di un appartamento ereditato da cui, però, non ricava alcun reddito essendo lo stesso inagibile;
dispone di un'auto e di un conto corrente;
ha 55 anni e si è sempre occupata della gestione familiare nell'arco di un lungo rapporto matrimoniale;
mentre il resistente è imprenditore, socio al 50% con un fratello ed amministratore di un'azienda ereditata dal padre che opera nel settore del marmo (la “Edil Marmi Pragliola S.r.l.”) - di cui ha versato il 50% del capitale sociale, ammontante a circa 45.000 euro - e socio della Pragliola Group S.r.l. al 30% con entrambi i due fratelli;
vive in un appartamento di proprietà, ereditato dalla famiglia;
è contitolare con i fratelli di circa venti fra terreni ed altri immobili;
dispone di conti correnti documentati;
è gravato da prestiti e finanziamenti;
dispone di un'auto utilizzata dalla figlia;
risulta avere investito solo nel 2017 in polizze e fondi circa 330mila euro (cfr. in atti le ricevute dei seguenti investimenti:
Anima Codice rapporto 06798134; polizza AP09 con ricevute di premi Controparte_2 versati fino al 2019; polizza Vita Axa Multi Selection;
polizza UNIT Multifindo Italia PIR), come emerso dalle dichiarazioni rese all'udienza presidenziale del 2.7.2021 nonché dalla documentazione in atti.
In definitiva, alla luce delle risultanze istruttorie, valutate le capacità patrimoniali di entrambi, tenuto conto della durata del matrimonio (contratto nel 1996), considerato che la ricorrente ha 57 anni ed ha la licenza media, il Collegio, confermando quanto statuito nell'ordinanza presidenziale e confermato dalla Corte D'Appello, stima equa la somma mensile di € 600,00 (seicento/00), da corrispondersi alla ricorrente entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese ed automaticamente annualmente rivalutata secondo gli indici Istat.
Sulle ulteriori domande.
L'ulteriore domanda avanzata da parte ricorrente, relativa al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti e subendi, non è ammissibile in questa sede.
Secondo il costante orientamento della Suprema Corte, recentemente ribadito, l'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale. E', pertanto, esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi ed è di
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conseguenza esclusa la possibilità di un simultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione o divorzio- soggetta al rito speciale - con quella di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggetta al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale
(v. Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 10 febbraio 2009, n. 1767; Tribunale di Milano, Sez. IX civ.,
20 marzo 2009, n. 3862; Tribunale di Milano, Sez. IX civ., 11 marzo 2009, n. 3318; Cass.; sentenza n. 20638/2004).
Nella specie, la connessione tra la domanda avanzata (risarcimento dei danni non patrimoniali) con quella di separazione è riconducibile alla previsione dell'art. 33 c.p.c. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte" (da ultimo cfr. Cass.; sez. I;
sentenza 8.9.2014 n. 18870).
Non accoglibile è, poi, la domanda di parte attrice volta ad imporre al resistente l'obbligo -oggi previsto dall'art. 473 bis.36 II co. c.p.c.- di prestare idonea garanzia personale o reale per garantire l'adempimento degli obblighi di mantenimento, non avendo parte attrice provato la sussistenza del pericolo che il resistente possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura e dell'esito della controversia e della parziale soccombenza reciproca le spese di lite sono compensate nella misura del 50% mentre per il restante 50% è posto a carico del resistente in virtù della soccombenza.
Le spese di lite sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001 fino ad € 52.000) in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., la separazione personale dei coniugi
(nata a [...] il [...]) e Parte_1 CP_1
(nato a Giugliano in [...] il [...]), con addebito al resistente;
[...]
b) nulla dispone sull'affido e diritto di visita essendo la figlia della coppia maggiorenne;
c) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
(nata a [...] il [...]), maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, Tes_1 entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 960,00 (novecentosessanta,00)
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per il mantenimento, oltre l'80%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale
e straordinarie per la figlia, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-
10-2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
d) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 [...]
, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 600,00 Parte_1
(seicento,00) per il mantenimento. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
e) assegna ex art. 337 sexies c.c. la casa familiare -sita in via Ippolito Nievo, 54- alla ricorrente che l'abiterà unitamente alla figlia IA, maggiorenne e non autosufficiente economicamente;
f) dichiara inammissibile in tale sede, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., la domanda avanzata dalla ricorrente volta alla condanna di risarcimento dei danni non patrimoniali;
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VILLARICCA per l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 127, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996);
h) condanna a pagare le spese di lite in favore del resistente liquidandole Controparte_1 complessivamente in euro 3808,00 per compensi, oltre spese al 15% nonché IVA e CPA se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
Il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con la Dott.ssa Ludovica Diodato, Magistrato ordinario in tirocinio
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