CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 13/02/2026, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 601/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SARESELLA WALTER, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
MAMBRIANI ANGELO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4764/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2025ORA00027 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2023 - sul ricorso n. 4786/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - S.p.a. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_3
Rappresentante difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2025-ORA00027 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA
2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2025-ORA00027 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 288/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, riuniti per connessione, le società Ricorrente_1 SpA, e , Ricorrente_2 SpA rappresentati e difesi come in atti, impugnano i due avvisi di liquidazione n. 2025/ORA00027 di cui sono destinatarie, con i quali l'Ufficio ha liquidato le imposte – Imposta Ipotecaria nella misura del 3% pari ad € 200.022,00 e Imposta Catastale nella misura dell'1% pari ad € 66.541,00 e non fissa rispetto alle cessione in blocco ex art 58 D.lgs 385/1993 effettuata da Ricorrente_2 SpA a favore di Ricorrente_1 Spa, cessione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari, di diritti connessi derivanti da contratti di leasing e di beni mobili e immobili strumentali oggetto dei suddetti contratti di leasing.
A margine della cessione in blocco le parti stipulavano un atto ricognitivo di trasferimento registrandolo in data 30.11.2023, ed Ricorrente_1 procedeva alle formalità di trascrizione e di voltura degli immobili compresi in detta cessione. L'ufficio , pur riconoscendo che l'imposta di registro è stata determinata correttamente in misura fissa per il principio di alternatività IVA -Registro, ha ritenuto che le imposte ipocatastali relative alla cessione degli immobili ricompresi nel blocco oggetto di cessione ( implicanti l'adempimento di formalità ipocatastali, che ne è presupposto di imposta ) dovessero essere invece versate in misura proporzionale e non fissa rispetto al valore globale dell'intera cessione in blocco, vale a dire pari al 3% per le imposte ipotecarie e all'1% per quelle catastali.
Le parti ricorrenti, in via preliminare- primo motivo- chiedono l'annullamento dell'Avviso per violazione dell'obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo, di cui all'art.
6-bis della L. n. 212/2000 .
2). Illegittimità ed infondatezza dell'avviso di liquidazione impugnato per violazione della Nota all'art. 1 della
Tariffa allegata al IC (in tema di alternatività IVA/ipotecaria) e dell'art. 10, comma 2, del IC (in tema di alternatività IVA/catastale). -La normativa applicabile alle cessioni in blocco e il concetto di “unitarietà” della cessione L'art. 58 del TUB, rubricato “Cessione di rapporti giuridici” disciplina la “cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco
3. In via subordinata: illegittimità ed infondatezza dell'avviso di liquidazione impugnato per non aver considerato che sussistono i presupposti richiesti dalla norma agevolativa di cui al comma 10- ter.1 dell'art. 35 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006.
Per tutti i motivi ampiamente esposti nei ricorsi introduttivi concludono per l'accoglimento.
La DP I di Milano ritualmente costituitasi resiste alle censure delle ricorrenti, in via preliminare, evidenzia che l'odierna Ricorrente (Ricorrente_1) ha presentato davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria, diversi ricorsi, pressoché identici a quello odierno, impugnando avvisi di liquidazione analoghi, a fronte di operazioni di cessione “in blocco” identiche a quella di cui si tratta. La CGT di primo grado di Milano ha deciso in tutti casi trattati , afferenti a cessioni avvenute negli anni d'imposta 2021, 2022, 2023, in modo favorevole all'Ufficio.
Non sussiste obbligo al contraddittorio trattandosi di “Atti di pronta liquidazione” l'articolo 3 del DM 24 aprile
2024, gli stessi sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio previsto dall'Articolo 6-bis.
Per i motivi 2 e 3 deve evidenziarsi in proposito come, nel caso di specie, si verta nell'ipotesi di cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco, ai sensi dell'articolo 58 del TUB (Testo Unico Bancario), e non nella differente ipotesi di cessione separata di immobili concessi. Concludendo per la necessaria imposizione in misura proporzionale, per il rigetto dei ricorsi e la condanna alle spese.
Nel corso dell'udienza di discussione, sentite le parti, si è disposta la riunione dei due ricorsi, attesa l'identità oggettiva degli stessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio, esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Non sussiste alcun obbligo al contraddittorio preventivo. L'Avviso di liquidazione in esame rientra nel campo di applicazione del comma 2 dell'art.
6-bis della L.
212/2000, ovvero tra gli atti di “pronta liquidazione”, avendo essenzialmente una funzione di riscossione dell'imposta dovuta in relazione alla registrazione dei predetti atti.
Per quanto riguarda le censure relative ai punti 2 e 3, osserva il collegio, che le formalità di trascrizione degli atti di acquisto di immobili oggetto di cessione in blocco ex art 58 TUB non sono affatto obbligatorie: le trascrizioni conservano infatti la loro validità e grado a favore anche del cessionario, senza alcuna formalità
o annotazione ( ex art 58TUB). Così si realizza quel regime agevolato che le ricorrenti invocano, senza considerare che nel caso in esame si è invece ritenuto comunque di procedere volontariamente a rinnovare tali formalità ( non solo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) con ciò realizzando pienamente il presupposto delle due imposte nella misura che non può che essere quella proporzionale prevista dalla tariffa per il trasferimento degli immobili strumentali per la voltura catastale e per l'imposta ipotecaria.
D'altronde, la scelta della società di procedere alla trascrizione nei registri immobiliari secondo le regole ordinarie, nonostante essa sia prevista dal richiamato art. 58 quale mera facoltà, determina comunque l'applicazione dell'imposta ipotecaria nel rispetto della disciplina generale di cui all'art. 1 del d. lgs. n. 347/1990, con conseguente assoggettamento all'imposta proporzionale del 3% secondo quanto stabilito dall'art. 1 bis della Tariffa allegata al medesimo decreto legislativo.
Si ritiene inoltre che la norma appena richiamata sia applicabile ai soli casi di cessione di rapporti individuali e non alla cessione in blocco dei rapporti giuridici di cui all'art. 58 del TUB;
nel caso di specie, si verte nell'ipotesi di cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco, ai sensi dell'articolo 58 del TUB, e non nella differente ipotesi di cessione separata di immobili concessi in locazione finanziaria per la quale opererebbe,
a determinate condizioni, l'agevolazione di cui all'art. 35, co. 10 ter.1, del d. l. 223/2006. Manca peraltro prova puntuale delle intervenute risoluzioni dei contratti di leasing posti a fondamento della previsione agevolativa di cui all'art. 35, co. 10 ter.1, del d.l. 223/2006; onere che spetta alla ricorrente che invoca la norma agevolativa.
Alcun pregio può essere attribuita all'evidenziata alternatività fra IVA e imposta di registro in ragione dei diversi presupposti fondativi della imposta di registro rispetto a quelle ipo-catastali che giustificano il diverso trattamento fiscale della medesima operazione economica.
Trattandosi di norma agevolativa, anche per consolidata giurisprudenza di legittimità, è di stretta interpretazione, nel senso che "i benefici in essa contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa" (ex multis: Corte di
Cassazione, sentenza n. 11106/2008).
Alla luce di quanto sopra rigetta i ricorsi riuniti. Considerati i precedenti giudizi tutti favorevoli all'ufficio, condanna le parti soccombenti in solido, al pagamento delle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in €8000,00.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SARESELLA WALTER, Presidente
SALVO MICHELE, Relatore
MAMBRIANI ANGELO, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4764/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2025ORA00027 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2023 - sul ricorso n. 4786/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_2 - S.p.a. - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Rappresentato da Rappresentante_2 - CF_Rappresentante_2
Rappresentante difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_3
Rappresentante difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2025-ORA00027 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA IPOTECARIA
2025
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2025-ORA00027 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA CATASTALE
2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 288/2026 depositato il
30/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati ricorsi, riuniti per connessione, le società Ricorrente_1 SpA, e , Ricorrente_2 SpA rappresentati e difesi come in atti, impugnano i due avvisi di liquidazione n. 2025/ORA00027 di cui sono destinatarie, con i quali l'Ufficio ha liquidato le imposte – Imposta Ipotecaria nella misura del 3% pari ad € 200.022,00 e Imposta Catastale nella misura dell'1% pari ad € 66.541,00 e non fissa rispetto alle cessione in blocco ex art 58 D.lgs 385/1993 effettuata da Ricorrente_2 SpA a favore di Ricorrente_1 Spa, cessione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari, di diritti connessi derivanti da contratti di leasing e di beni mobili e immobili strumentali oggetto dei suddetti contratti di leasing.
A margine della cessione in blocco le parti stipulavano un atto ricognitivo di trasferimento registrandolo in data 30.11.2023, ed Ricorrente_1 procedeva alle formalità di trascrizione e di voltura degli immobili compresi in detta cessione. L'ufficio , pur riconoscendo che l'imposta di registro è stata determinata correttamente in misura fissa per il principio di alternatività IVA -Registro, ha ritenuto che le imposte ipocatastali relative alla cessione degli immobili ricompresi nel blocco oggetto di cessione ( implicanti l'adempimento di formalità ipocatastali, che ne è presupposto di imposta ) dovessero essere invece versate in misura proporzionale e non fissa rispetto al valore globale dell'intera cessione in blocco, vale a dire pari al 3% per le imposte ipotecarie e all'1% per quelle catastali.
Le parti ricorrenti, in via preliminare- primo motivo- chiedono l'annullamento dell'Avviso per violazione dell'obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo, di cui all'art.
6-bis della L. n. 212/2000 .
2). Illegittimità ed infondatezza dell'avviso di liquidazione impugnato per violazione della Nota all'art. 1 della
Tariffa allegata al IC (in tema di alternatività IVA/ipotecaria) e dell'art. 10, comma 2, del IC (in tema di alternatività IVA/catastale). -La normativa applicabile alle cessioni in blocco e il concetto di “unitarietà” della cessione L'art. 58 del TUB, rubricato “Cessione di rapporti giuridici” disciplina la “cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco
3. In via subordinata: illegittimità ed infondatezza dell'avviso di liquidazione impugnato per non aver considerato che sussistono i presupposti richiesti dalla norma agevolativa di cui al comma 10- ter.1 dell'art. 35 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006.
Per tutti i motivi ampiamente esposti nei ricorsi introduttivi concludono per l'accoglimento.
La DP I di Milano ritualmente costituitasi resiste alle censure delle ricorrenti, in via preliminare, evidenzia che l'odierna Ricorrente (Ricorrente_1) ha presentato davanti a questa Corte di Giustizia Tributaria, diversi ricorsi, pressoché identici a quello odierno, impugnando avvisi di liquidazione analoghi, a fronte di operazioni di cessione “in blocco” identiche a quella di cui si tratta. La CGT di primo grado di Milano ha deciso in tutti casi trattati , afferenti a cessioni avvenute negli anni d'imposta 2021, 2022, 2023, in modo favorevole all'Ufficio.
Non sussiste obbligo al contraddittorio trattandosi di “Atti di pronta liquidazione” l'articolo 3 del DM 24 aprile
2024, gli stessi sono esclusi dall'obbligo di contraddittorio previsto dall'Articolo 6-bis.
Per i motivi 2 e 3 deve evidenziarsi in proposito come, nel caso di specie, si verta nell'ipotesi di cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco, ai sensi dell'articolo 58 del TUB (Testo Unico Bancario), e non nella differente ipotesi di cessione separata di immobili concessi. Concludendo per la necessaria imposizione in misura proporzionale, per il rigetto dei ricorsi e la condanna alle spese.
Nel corso dell'udienza di discussione, sentite le parti, si è disposta la riunione dei due ricorsi, attesa l'identità oggettiva degli stessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il collegio, esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Non sussiste alcun obbligo al contraddittorio preventivo. L'Avviso di liquidazione in esame rientra nel campo di applicazione del comma 2 dell'art.
6-bis della L.
212/2000, ovvero tra gli atti di “pronta liquidazione”, avendo essenzialmente una funzione di riscossione dell'imposta dovuta in relazione alla registrazione dei predetti atti.
Per quanto riguarda le censure relative ai punti 2 e 3, osserva il collegio, che le formalità di trascrizione degli atti di acquisto di immobili oggetto di cessione in blocco ex art 58 TUB non sono affatto obbligatorie: le trascrizioni conservano infatti la loro validità e grado a favore anche del cessionario, senza alcuna formalità
o annotazione ( ex art 58TUB). Così si realizza quel regime agevolato che le ricorrenti invocano, senza considerare che nel caso in esame si è invece ritenuto comunque di procedere volontariamente a rinnovare tali formalità ( non solo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) con ciò realizzando pienamente il presupposto delle due imposte nella misura che non può che essere quella proporzionale prevista dalla tariffa per il trasferimento degli immobili strumentali per la voltura catastale e per l'imposta ipotecaria.
D'altronde, la scelta della società di procedere alla trascrizione nei registri immobiliari secondo le regole ordinarie, nonostante essa sia prevista dal richiamato art. 58 quale mera facoltà, determina comunque l'applicazione dell'imposta ipotecaria nel rispetto della disciplina generale di cui all'art. 1 del d. lgs. n. 347/1990, con conseguente assoggettamento all'imposta proporzionale del 3% secondo quanto stabilito dall'art. 1 bis della Tariffa allegata al medesimo decreto legislativo.
Si ritiene inoltre che la norma appena richiamata sia applicabile ai soli casi di cessione di rapporti individuali e non alla cessione in blocco dei rapporti giuridici di cui all'art. 58 del TUB;
nel caso di specie, si verte nell'ipotesi di cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco, ai sensi dell'articolo 58 del TUB, e non nella differente ipotesi di cessione separata di immobili concessi in locazione finanziaria per la quale opererebbe,
a determinate condizioni, l'agevolazione di cui all'art. 35, co. 10 ter.1, del d. l. 223/2006. Manca peraltro prova puntuale delle intervenute risoluzioni dei contratti di leasing posti a fondamento della previsione agevolativa di cui all'art. 35, co. 10 ter.1, del d.l. 223/2006; onere che spetta alla ricorrente che invoca la norma agevolativa.
Alcun pregio può essere attribuita all'evidenziata alternatività fra IVA e imposta di registro in ragione dei diversi presupposti fondativi della imposta di registro rispetto a quelle ipo-catastali che giustificano il diverso trattamento fiscale della medesima operazione economica.
Trattandosi di norma agevolativa, anche per consolidata giurisprudenza di legittimità, è di stretta interpretazione, nel senso che "i benefici in essa contemplati non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa" (ex multis: Corte di
Cassazione, sentenza n. 11106/2008).
Alla luce di quanto sopra rigetta i ricorsi riuniti. Considerati i precedenti giudizi tutti favorevoli all'ufficio, condanna le parti soccombenti in solido, al pagamento delle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi riuniti. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite che liquida in €8000,00.