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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/12/2024, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott.ssa Mariaserena Barcellona Giudice relatore ed estensore letti gi atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1309 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Castelvetrano, nella G. Mazzini n. 58, presso lo studio dell'avv. Matilde Mattozzi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti parte ricorrente contro nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Mazara CP_1
del Vallo, nella via Nicolò Tortorici n. 20, presso lo studio dell'avv. Giovanni Firenze, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: Separazione Giudiziale
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 09.12.2024 che si ha qui per riportato
Conclusioni del P.M.: non formulate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento. Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, la condotta processuale delle parti, l'esito negativo del tentativo di conciliazione e il contrasto che traspare dalle rispettive difese consentono di ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi.
Risulta, inoltre, acclarato che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per definire interamente la presente controversia, essendo necessario procedere ad ulteriori attività istruttorie in relazione alle altre domande formulate dalle parti.
Considerato che il Giudice è tenuto a pronunziarsi con sentenza parziale sulla separazione e sul divorzio quando la causa sul punto è matura per la decisione salva la prosecuzione del giudizio sulle altre statuizioni, costituendo la sentenza non definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio uno strumento di accelerazione dello svolgimento del processo (cfr. Cass. Ord. 20666/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata), va dichiarata la separazione personale dei coniugi, come peraltro concordemente richiesto dalle parti.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate con l'ordinanza emessa in data 2.11.2024, così come parzialmente modificate all'udienza del 9.12.2024.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, non definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.
1309/2024 R.G.:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
27.05.1982, e nato a [...] il [...], i quali hanno contratto CP_1
Pag. 2 di 3 matrimonio nel comune di Castelvetrano il 29.06.2006, trascritto nei registri dello Stato
Civile del medesimo comune al n. 55, parte II, serie A, dell'anno 2006;
2) dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) dispone la rimessione della causa dinnanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Manda la cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di
Marsala, in data 12.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Mariaserena Barcellona Francesco Paolo Pizzo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Marsala
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dott.ssa Mariaserena Barcellona Giudice relatore ed estensore letti gi atti di causa e udita la relazione del Giudice relatore, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1309 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024 vertente tra
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Castelvetrano, nella G. Mazzini n. 58, presso lo studio dell'avv. Matilde Mattozzi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti parte ricorrente contro nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Mazara CP_1
del Vallo, nella via Nicolò Tortorici n. 20, presso lo studio dell'avv. Giovanni Firenze, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
interveniente necessario
Oggetto: Separazione Giudiziale
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 09.12.2024 che si ha qui per riportato
Conclusioni del P.M.: non formulate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di separazione è fondata e pertanto merita accoglimento. Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. (come novellato dall'art. 33 l. n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso di specie, la condotta processuale delle parti, l'esito negativo del tentativo di conciliazione e il contrasto che traspare dalle rispettive difese consentono di ritenere che sia venuta meno la comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi.
Risulta, inoltre, acclarato che i coniugi vivono ormai stabilmente separati tra loro e tale circostanza contrasta oggettivamente con quel consortium omnis vitae che costituisce presupposto essenziale del rapporto di coniugio.
Non sussistono, tuttavia, i presupposti per definire interamente la presente controversia, essendo necessario procedere ad ulteriori attività istruttorie in relazione alle altre domande formulate dalle parti.
Considerato che il Giudice è tenuto a pronunziarsi con sentenza parziale sulla separazione e sul divorzio quando la causa sul punto è matura per la decisione salva la prosecuzione del giudizio sulle altre statuizioni, costituendo la sentenza non definitiva di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio uno strumento di accelerazione dello svolgimento del processo (cfr. Cass. Ord. 20666/2017 e la giurisprudenza ivi richiamata), va dichiarata la separazione personale dei coniugi, come peraltro concordemente richiesto dalle parti.
Nelle more del giudizio rimarranno valide le disposizioni provvisorie adottate con l'ordinanza emessa in data 2.11.2024, così come parzialmente modificate all'udienza del 9.12.2024.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese giudiziali tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, non definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n.
1309/2024 R.G.:
1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
27.05.1982, e nato a [...] il [...], i quali hanno contratto CP_1
Pag. 2 di 3 matrimonio nel comune di Castelvetrano il 29.06.2006, trascritto nei registri dello Stato
Civile del medesimo comune al n. 55, parte II, serie A, dell'anno 2006;
2) dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D.P.R. n. 396/2000;
3) dispone la rimessione della causa dinnanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Manda la cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale ordinario di
Marsala, in data 12.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Mariaserena Barcellona Francesco Paolo Pizzo
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