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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 10/12/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2007/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. FA IL Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. EM NZ Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 2007/2025 V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, su istanza depositata in data 4.11.2025, congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a Bagno a [...] il Parte_1 C.F._1
14.03.1983, residente in [...]
e
, C.F. nato in [...] l'[...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] int.2, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.ta Caterina Fiesoli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Prato, via Valentini n. 8/d, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 4.11.2025 i signori e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Agliana (PT) in data Parte_2
11.04.2009 e precisando che dall'unione è nata la figlia (il 4.03.2018), essendo Per_1 trascorsi oltre sei mesi dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione (r.g. n. 1813/2024), svoltosi con modalità cartolare e definito con sentenza n. 81/2025 del Tribunale di Pistoia, hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di prestarsi reciproco rispetto;
2) la ex casa coniugale, posta nel Comune di Quarrata, Via Antonio Pacinotti n. 19 int. 2, con gli arredi in essa presenti, rimane nella disponibilità del Sig. che ivi manterrà la Parte_2 propria residenza, avendone acquistato l'intera proprietà;
3) la Sig.ra unitamente alla figlia risiederà presso l'immobile di sua Parte_3 Persona_2 proprietà posto in Quarrata, in Via Masaccio n. 28;
4) l'affido della figlia a è condiviso tra entrambe i coniugi, pur essendo la stessa collocata Per_3 prevalentemente con la madre nella nuova casa presso cui richiederà la residenza;
5) ogni decisione inerente all'educazione, la salute e la crescita della figlia dovrà essere adottata di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle aspirazioni della stessa;
6) in merito al diritto di visita del padre, in considerazione della tenera età della figlia, della sua particolare situazione di salute, degli impegni lavorativi del padre e dell'organizzazione familiare sinora tenuta, al fine di effettuare graduali event uali cambiamenti dettati dalla crescita e dalle future necessità della figlia stessa, i Sigg. concordano che: a settimane alternate Parte_3 Pt_2 il padre terrà con sé la figlia per due pomeriggi alla settimana (indicativamente martedì e giovedì) dalla chiusura della tabaccheria (ore 18:30 circa) fino all'ora di cena;
successivamente alla cena, provvederà a riportarla presso l'abitazione della madre, fintantochè la figlia non si sentirà di pernottare con lui. In tale settimana la figlia trascorrerà il f ine settimana con la madre. La settimana successiva, il padre terrà con sé la figlia un pomeriggio alla settimana (indicativamente il mercoledì) dalla chiusura della tabaccheria (ore 18:30 circa) fino all'ora di cena;
successivamente alla cena, provvederà a riportarla presso l'abitazione della madre, fintantochè la figlia non si sentirà di pernottare con lui. In tale settimana la figlia trascorrerà il fine settimana (sabato e domenica) con il padre, il quale nella giornata del sabato terrà con sé la figlia dalla chiusura della tabaccheria (ore 18:30 circa) fino all'ora di cena;
successivamente alla cena, provvederà a riportarla presso l'abitazione della madre per poi riprenderla la domenica mattina e trascorrere con lei l'intera
2 giornata, riportandola a pernottare a casa con la madre. Le suddette specificazioni sono da considerarsi indicative, e soggette in qualsiasi momento alla modifica del pernottamento della piccola che potrà decidere quando iniziare a pernottare a ca sa con il padre. Per_1
Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori, anche in base alle diverse esigenze della figlia
. Per_1
Nel periodo Natalizio, la figlia trascorrerà la Vigilia del Natale (24.12) ed il Capodanno (30.12
e 31.12) con un genitore ed il Natale (25.12) e la festività dell'Epifania (06.01) con l'altro, ad anni alterni. Le festività di Pasqua e Pasquetta verranno t rascorse dalla figlia ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore. Resta inteso che i giorni della settimana correnti tra le festività appena richiamate, verranno trascorsi dalla figlia secondo l'alternanza ordinaria sopra specificata, fatti salvi altri e diversi accordi tra i genitori. Durante il mese di Agosto, periodo in cui i coniugi possono godere delle ferie dal lavoro, la figlia trascorrerà indicativamente due settimane con la madre, e due settimane con il padre. I coniugi si impegnano a concordare tra loro le due settimane in cui terranno la figlia, entro il 31 Maggio di ogni anno.
Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori, anche in base alle diverse esigenze della figlia
; Per_1
7) il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando la somma di € 500,00 (Euro
Cinquecento/00) mensili entro il giorno 15 di ogni mese con versamento sul conto corrente della madre con le seguenti coordinate bancarie: [...]. La suddetta somma sarà rivalutabile secondo le variazioni Istat a partire dall'anno seguente alla sentenza di separazione;
8) i coniugi concordano che le spese straordinarie relative allo sport ad oggi praticato da , Per_1 alle lezioni di pianoforte ed a quelle mediche non coperte da SSN, saranno a carico di entrambi in genitori in ragione del 50%, con facoltà di ognuno di ottenere il rimborso pro quota dall'altro coniuge su presentazione di documentazione (scontrino, fattura) comprovante le spese in questione;
concordano altresì che la figlia a venga posta completamente a carico fiscale della madre che Per_3 avrà pertanto diritto a chiedere l'attribuzione dell'Assegno Unico;
resta comunque ferma, eccetto quanto sopra specificato, l'applicazione del Protocollo sulle spese straordinarie applicato dal Tribunale adìto;
9) i coniugi concordano sin da ora che nei pomeriggi in cui gli stessi non possono occuparsi di andare a riprendere a scuola, ovvero di portarla alle attività extrascolastiche, la figlia verrà Per_1 portata dai nonni materni o da persona di fiducia già individuata dai genitori, che ha la delega depositata presso la Scuola Primaria frequentata da;
i coniugi concordano altresì che, Per_1 vista la tenera età della figlia, gli stessi si impegnano a non presentare a quest'ultima nuovi
3 compagni fintantoché la relazione non possa considerarsi duratura e che comunque ciò dovrà avvenire previa consultazione tra i genitori medesimi;
10) i coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto per la minori e/o ad altro documento valido per l'espatrio”.
Letta la nota scritta in sostituzione dell'udienza e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Cont Pt_ Sussistono i presupposti di cui all'art. 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nella nota sc ritta in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A lo scioglimento del matrimonio contratto fra i signori e Parte_1 Pt_2
in data 11.04.2009 in Agliana (PT), trascritto nei registri degli atti di matrimonio
[...] del Comune di Agliana al n. 8 P.I, anno 2009, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Agliana di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice Il Presidente
EM NZ FA IL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. FA IL Presidente dott.ssa Elena Piccinni Giudice dott. EM NZ Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile R.G. N. 2007/2025 V.G. avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio, su istanza depositata in data 4.11.2025, congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nata a Bagno a [...] il Parte_1 C.F._1
14.03.1983, residente in [...]
e
, C.F. nato in [...] l'[...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] int.2, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.ta Caterina Fiesoli ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Prato, via Valentini n. 8/d, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 4.11.2025 i signori e Parte_1
, premettendo di aver contratto matrimonio in Agliana (PT) in data Parte_2
11.04.2009 e precisando che dall'unione è nata la figlia (il 4.03.2018), essendo Per_1 trascorsi oltre sei mesi dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione (r.g. n. 1813/2024), svoltosi con modalità cartolare e definito con sentenza n. 81/2025 del Tribunale di Pistoia, hanno chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni da questi concordemente pattuite.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di prestarsi reciproco rispetto;
2) la ex casa coniugale, posta nel Comune di Quarrata, Via Antonio Pacinotti n. 19 int. 2, con gli arredi in essa presenti, rimane nella disponibilità del Sig. che ivi manterrà la Parte_2 propria residenza, avendone acquistato l'intera proprietà;
3) la Sig.ra unitamente alla figlia risiederà presso l'immobile di sua Parte_3 Persona_2 proprietà posto in Quarrata, in Via Masaccio n. 28;
4) l'affido della figlia a è condiviso tra entrambe i coniugi, pur essendo la stessa collocata Per_3 prevalentemente con la madre nella nuova casa presso cui richiederà la residenza;
5) ogni decisione inerente all'educazione, la salute e la crescita della figlia dovrà essere adottata di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle aspirazioni della stessa;
6) in merito al diritto di visita del padre, in considerazione della tenera età della figlia, della sua particolare situazione di salute, degli impegni lavorativi del padre e dell'organizzazione familiare sinora tenuta, al fine di effettuare graduali event uali cambiamenti dettati dalla crescita e dalle future necessità della figlia stessa, i Sigg. concordano che: a settimane alternate Parte_3 Pt_2 il padre terrà con sé la figlia per due pomeriggi alla settimana (indicativamente martedì e giovedì) dalla chiusura della tabaccheria (ore 18:30 circa) fino all'ora di cena;
successivamente alla cena, provvederà a riportarla presso l'abitazione della madre, fintantochè la figlia non si sentirà di pernottare con lui. In tale settimana la figlia trascorrerà il f ine settimana con la madre. La settimana successiva, il padre terrà con sé la figlia un pomeriggio alla settimana (indicativamente il mercoledì) dalla chiusura della tabaccheria (ore 18:30 circa) fino all'ora di cena;
successivamente alla cena, provvederà a riportarla presso l'abitazione della madre, fintantochè la figlia non si sentirà di pernottare con lui. In tale settimana la figlia trascorrerà il fine settimana (sabato e domenica) con il padre, il quale nella giornata del sabato terrà con sé la figlia dalla chiusura della tabaccheria (ore 18:30 circa) fino all'ora di cena;
successivamente alla cena, provvederà a riportarla presso l'abitazione della madre per poi riprenderla la domenica mattina e trascorrere con lei l'intera
2 giornata, riportandola a pernottare a casa con la madre. Le suddette specificazioni sono da considerarsi indicative, e soggette in qualsiasi momento alla modifica del pernottamento della piccola che potrà decidere quando iniziare a pernottare a ca sa con il padre. Per_1
Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori, anche in base alle diverse esigenze della figlia
. Per_1
Nel periodo Natalizio, la figlia trascorrerà la Vigilia del Natale (24.12) ed il Capodanno (30.12
e 31.12) con un genitore ed il Natale (25.12) e la festività dell'Epifania (06.01) con l'altro, ad anni alterni. Le festività di Pasqua e Pasquetta verranno t rascorse dalla figlia ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore. Resta inteso che i giorni della settimana correnti tra le festività appena richiamate, verranno trascorsi dalla figlia secondo l'alternanza ordinaria sopra specificata, fatti salvi altri e diversi accordi tra i genitori. Durante il mese di Agosto, periodo in cui i coniugi possono godere delle ferie dal lavoro, la figlia trascorrerà indicativamente due settimane con la madre, e due settimane con il padre. I coniugi si impegnano a concordare tra loro le due settimane in cui terranno la figlia, entro il 31 Maggio di ogni anno.
Sono fatti salvi diversi accordi tra i genitori, anche in base alle diverse esigenze della figlia
; Per_1
7) il padre contribuirà al mantenimento della figlia versando la somma di € 500,00 (Euro
Cinquecento/00) mensili entro il giorno 15 di ogni mese con versamento sul conto corrente della madre con le seguenti coordinate bancarie: [...]. La suddetta somma sarà rivalutabile secondo le variazioni Istat a partire dall'anno seguente alla sentenza di separazione;
8) i coniugi concordano che le spese straordinarie relative allo sport ad oggi praticato da , Per_1 alle lezioni di pianoforte ed a quelle mediche non coperte da SSN, saranno a carico di entrambi in genitori in ragione del 50%, con facoltà di ognuno di ottenere il rimborso pro quota dall'altro coniuge su presentazione di documentazione (scontrino, fattura) comprovante le spese in questione;
concordano altresì che la figlia a venga posta completamente a carico fiscale della madre che Per_3 avrà pertanto diritto a chiedere l'attribuzione dell'Assegno Unico;
resta comunque ferma, eccetto quanto sopra specificato, l'applicazione del Protocollo sulle spese straordinarie applicato dal Tribunale adìto;
9) i coniugi concordano sin da ora che nei pomeriggi in cui gli stessi non possono occuparsi di andare a riprendere a scuola, ovvero di portarla alle attività extrascolastiche, la figlia verrà Per_1 portata dai nonni materni o da persona di fiducia già individuata dai genitori, che ha la delega depositata presso la Scuola Primaria frequentata da;
i coniugi concordano altresì che, Per_1 vista la tenera età della figlia, gli stessi si impegnano a non presentare a quest'ultima nuovi
3 compagni fintantoché la relazione non possa considerarsi duratura e che comunque ciò dovrà avvenire previa consultazione tra i genitori medesimi;
10) i coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio del passaporto per la minori e/o ad altro documento valido per l'espatrio”.
Letta la nota scritta in sostituzione dell'udienza e acquisito il parere del pubblico ministero, la causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Cont Pt_ Sussistono i presupposti di cui all'art. 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nella nota sc ritta in sostituzione dell'udienza.
Le condizioni concordate sono congrue, conformi a legge e idonee ad assicurare il preminente interesse della prole;
esse possono pertanto essere poste a fondamento della decisione.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A lo scioglimento del matrimonio contratto fra i signori e Parte_1 Pt_2
in data 11.04.2009 in Agliana (PT), trascritto nei registri degli atti di matrimonio
[...] del Comune di Agliana al n. 8 P.I, anno 2009, alle condizioni da essi concordate;
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Agliana di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 10 dicembre 2025.
Il Giudice Il Presidente
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