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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/12/2025, n. 4472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4472 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 1119/2022
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr. Eugenio Troisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1119 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza cartolare del 03.11.2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Giugliano in Campania (Na) alla Via Arco Sant'Antonio n. 99/4, presso lo studio dell'avv. Marilena D'Alterio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Giugliano CP_1 C.F._2 in Campania (Na) alla Via G. Verdi n. 32, presso lo studio dell'avv. Antonio Carleo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 03.11.2025 i procuratori concludevano come in atti.
Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31.01.2022 il sig. esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la sig.ra in data 22.04.2006, in Giugliano in CP_1
Campania (NA), evidenziando che dall'unione coniugale era nato, il 09.03.2007, il figlio , divenuto maggiorenne nelle more del giudizio ma non ancora Persona_1 economicamente autosufficiente.
Deduceva inoltre che il Tribunale di Napoli con sentenza nr. 12255/11, depositata l'11.11.2011, aveva pronunciato la separazione dei coniugi, disponendo l'affido condiviso del figlio, all'epoca minorenne, ad entrambi i genitori. Con la medesima pronuncia, stante il collocamento del minore presso la madre, veniva posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento dell'importo mensile di euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il sig. rappresentava altresì che, dopo la separazione, i coniugi avevano Pt_1 ricominciato a frequentarsi, tanto che in data 04.02.2014 era nato il secondogenito,
. Tuttavia, già nel 2014 la coppia aveva conosciuto una nuova crisi e le parti si Per_2 erano definitivamente allontanate, senza ricostituire alcuna comunione materiale e spirituale.
Nelle more, le condizioni economiche del ricorrente – stando a quanto prospettato dal
– avevano subito un peggioramento a causa di un sensibile ridimensionamento Pt_1 dell'attività lavorativa.
Per questi motivi
, il ricorrente chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente;
- disporsi l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la resistente e con regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario;
- a modifica delle statuizioni di cui alla separazione, porsi in capo ad esso ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma complessiva mensile di euro
400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio). pag. 2/10 Incardinato il giudizio, si costituiva la sig.ra la quale, in via preliminare, CP_1 eccepiva l'inammissibilità della domanda, in quanto la separazione non perdurava ininterrottamente: in particolare, in occasione delle festività pasquali dell'anno 2013, i coniugi si erano riappacificati, tanto che dopo nove mesi, ossia il 04.02.2014, era nato il secondogenito.
Nel merito, la resistente deduceva che nel giugno 2013 il sig. , alla notizia della Pt_1 gravidanza, aveva abbandonato definitivamente il nucleo familiare, disinteressandosi della moglie e dei figli.
In seguito, il ricorrente avrebbe incontrato i minori solo in sporadiche occasioni quali il battesimo di e la prima comunione di;
inoltre, al sostentamento di Per_2 Persona_1 entrambi i figli, nel corso degli ultimi anni, aveva provveduto esclusivamente la madre, con l'aiuto dei nonni materni.
Pertanto la resistente domandava: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con addebito al marito;
- a modifica delle condizioni di cui alla separazione, stabilirsi in capo al ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento della somma mensile complessiva di euro 1.500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- confermarsi per il resto le statuizioni di cui alla separazione;
- porsi in capo al ricorrente, l'obbligo di versare ad essa resistente la somma mensile di euro
500,00 a titolo di assegno divorzile.
A seguito dell'udienza di comparizione del 24.05.2022 il Presidente f.f., con provvedimento del 21.06.2022, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti così disponendo: - a modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione pone a carico del ricorrente
l'assegno di mantenimento dei figli minori in ragione di € 600,00 mensili, € 300,00 in favore di ciascuno di essi, che dovrà essere versato con le modalità già stabilite in sede di separazione, oltre spese straordinarie come prescritto nel protocollo vigente;
- nulla dispone per la moglie in quanto economicamente autosufficiente;
- stabilisce che il padre potrà vedere e stare con i minori, fino al 15 settembre 2022, per almeno un pomeriggio infrasettimanale (ricompreso tra la giornata del lunedì e quella del venerdì) concordato dai coniugi, tenendo conto delle esigenze dei minori e delle esigenze lavorative del ricorrente , dalle ore 14:00 alle ore 19:00; - a decorrere dal 15 pag. 3/10 settembre 2022 per almeno un pomeriggio infrasettimanale (ricompreso tra la giornata del lunedì e quella del venerdì) concordato dai coniugi, tenendo conto delle esigenze scolastiche del minore e delle esigenze lavorative del resistente, dalle ore 15:00 alle ore
19:00; a settimane alterne dalle ore 10:30 del sabato alle ore 19:00 della domenica, provvedendo il padre a prelevare e riaccompagnare i minori presso il domicilio della madre;
ad anni alterni, per le vacanze pasquali, dal Sabato Santo al Lunedì in Albis;
alternativamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per quindici giorni, anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro fine maggio;
quindi, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del
19.10.2022.
In tale data, il ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e deducendo, quanto all'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda sollevata da controparte, che i coniugi, dopo la sentenza di separazione, non avevano tentato una riconciliazione ma si erano limitati ad avere dei rapporti sessuali meramente occasionali, con conseguente concepimento del secondogenito.
Di converso, con comparsa di costituzione in istruttoria, parte resistente insisteva per l'accoglimento delle proprie richieste e contestava quanto ex adverso dedotto.
Il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza figurata del 01.02.2023, allorquando ammetteva i mezzi istruttori articolati dalle parti nei limiti indicati nella relativa ordinanza.
All'udienza del 18.09.2023 venivano escussi i testi presenti e, preso atto della proposta conciliativa avanzata da parte ricorrente, al fine di verificare le condizioni per addivenire alla definizione bonaria della controversia, il Giudice rinviava la causa al
15.11.2023.
In tale data, alla luce del mancato accordo tra le parti, veniva fissata l'udienza del
06.05.2024 per il completamento della prova orale. Escusso il teste di parte ricorrente, il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza successiva, il Giudice riservava la causa al Collegio, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed il P.M. apponeva il proprio visto.
pag. 4/10 Con provvedimento del 09.10.2025, non rinvenendo in atti l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, presupposto indispensabile per la pronuncia divorzile, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo del G.I., al fine di consentire il deposito della documentazione richiesta, per l'udienza del 03.11.2025, celebratasi ai sensi dell'art.. 127 ter c.p.c.
All'esito, la causa veniva trattenuta al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rilevato che l'eccezione sollevata da parte resistente circa l'inammissibilità della domanda di divorzio per interruzione della separazione è infondata.
Ritiene infatti il Collegio che, come chiarito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, per aversi una vera e propria riconciliazione non basta il ripristino o il mantenimento di frequenti rapporti, anche sessuali, ma occorre la restaurazione di un nucleo familiare e una ricostituzione del consorzio domestico attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, con la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione (cfr. ex multis,
Cass. n. 4748/99, Cass. n. 2217/00, Cass. n. 3744/01, Cass. n. 15481/2003, Cass. n.
28655/2013, Cass. ord. n. 24833/2014).
Nel caso di specie, la nascita del secondogenito non può ritenersi di per sé sufficiente a determinare automaticamente la riconciliazione dei coniugi, atteso che, dalle risultanze di causa e, in particolare, dalle dichiarazioni dei testi escussi all'udienza del 18.09.2023, non sono emersi elementi significativi che inducano a ritenere ripristinata l'unione materiale e spirituale.
Per converso, i coniugi hanno conservato una conflittualità tale da far escludere il superamento delle condizioni che avevano reso intollerabile la convivenza, tenuto conto, peraltro, che la stessa resistente nei propri atti difensivi deduceva che il sig.
edotto della seconda gravidanza, interrompeva qualsiasi tipo di contatto Parte_1 con essa resistente. pag. 5/10 Appare pertanto evidente che mai si era ricomposta la comunione coniugale. Di conseguenza, nel merito la domanda è fondata e come tale va accolta.
Risulta invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza nr. 12255/2011, depositata in
Cancelleria in data 11.11.2011 e passata in giudicato, come da attestazione depositata dal ricorrente.
Del pari è provata, nei termini suesposti, la cessazione effettiva della comunione materiale e spirituale tra i coniugi sin dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente della separazione (12.02.2009), ricorrendo, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Orbene, con riguardo alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di confermare le statuizioni rese in via provvisoria, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi nuovi tali da indurre il Collegio a determinarsi in senso difforme.
Invero, quanto ai provvedimenti inerenti la prole, il Tribunale nulla dispone in ordine al regime di affido del figlio , divenuto maggiorenne nelle more del giudizio Persona_1 ma non economicamente autosufficiente.
Con riguardo al secondogenito , va confermato l'affido condiviso del minore Per_2 ad entrambi genitori, con collocamento privilegiato dello stesso presso la madre, non essendo emerse ragioni ostative all'applicazione del predetto regime ordinario, e così come peraltro richiesto dalle parti.
Quanto agli incontri tra padre e figlio si ritiene, in ragione dell'età del minore e della necessità di assicurare una progressiva stabilizzazione dei rapporti padre-figlio, stante la disponibilità manifestata dal ricorrente in tal senso, di prevedere, come già stabilito in via provvisoria con ordinanza presidenziale del 21.06.2022, che il padre possa vedere il minore per almeno un pomeriggio infrasettimanale (ricompreso tra la giornata Per_2 del lunedì e quella del venerdì) concordato dai coniugi, tenendo conto delle esigenze scolastiche del minore e delle esigenze lavorative del resistente, dalle ore 15:00 alle ore
19:00; a settimane alterne dalle ore 10:30 del sabato alle ore 19:00 della domenica, provvedendo il padre a prelevare e riaccompagnare il minore presso il domicilio della madre;
ad anni alterni, per le vacanze pasquali, dal Sabato Santo al Lunedì in Albis;
pag. 6/10 alternativamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per quindici giorni, anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro fine maggio.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica, rilevato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 898/1970 ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, tenuto conto che la resistente dovrà provvedere al sostentamento diretto di entrambi i figli con lei conviventi, il Collegio ritiene di porre a carico del ricorrente, l'obbligo di contribuire al mantenimento di Parte_1 Per_1
[...
e di attraverso la corresponsione di un assegno mensile alla resistente. Per_2
In ordine al quantum dell'assegno il Tribunale, tenuto conto dell'età dei figli, della circostanza incontestata tra le parti secondo cui la resistente percepisce l'assegno unico nella misura del 100%, e che non vi sono circostanze sopravvenute rispetto all'emissione dei provvedimenti provvisori, reputa conforme a giustizia confermare l'importo complessivo mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) precisando che la predetta somma, soggetta alla rivalutazione annuale con gli indici Istat, verrà versata alla resistente entro il 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie relative ai figli, purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale.
Quanto al godimento della casa coniugale, il Collegio nulla deve statuire essendo incontestato che il genitore collocatario della prole già all'epoca della separazione aveva trasferito la propria residenza altrove unitamente ai figli.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi e all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, la domanda non risulta fondata e va pertanto rigettata, previa ricostruzione dell'elaborazione giurisprudenziale maturata in materia
È noto, invero, l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della S.C., che con la sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, ha riaffermato il principio di solidarietà postconiugale quale fondamento dell'assegno divorzile, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.
Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di pag. 7/10 stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
infine, quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato (cfr. ex multis, Cass. sez. I Civile, sentenza 15 marzo – 23 aprile 2019, n. 11178).
Ne consegue che l' assegno divorzile va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n.
898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, e “deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato
l'esigenza perequativa.” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4215 del 17/02/2021).
Sul punto, chiarisce la giurisprudenza di legittimità che l'assegno divorzile non ha mai perso la sua funzionale assistenziale, per acquisire invece, nell'elaborazione più recente, anche una funzione perequativa/compensativa, ogniqualvolta il caso concreto sottoponga all'attenzione del giudicante la necessità di valutare l'intera storia coniugale, il concreto contributo offerto da ciascuno dei coniugi alla realizzazione della vita familiare, ferma restando la prospettiva di prognosi futura, declinata nell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli pag. 8/10 per ragioni oggettive intercorso tra la separazione e la domanda di divorzio, ancorché tra le parti non vi sia stato alcun rapporto neanche di natura economica.
Ciò posto, venendo al caso di specie, il Tribunale, tenuto conto dell'età della resistente
(quarantaseienne), della capacità lavorativa della stessa, nonché della breve durata della convivenza matrimoniale (appena quattro anni), reputa insussistenti i presupposti per riconoscere un assegno divorzile in favore della sig.ra considerato che, CP_1 peraltro, quest'ultima non ha provato, in alcun modo, di trovarsi nell'impossibilità oggettiva di produrre reddito ed essendo invece emerso, che la resistente lavora come bracciante agricola.
Del pari, non vi è prova dell'esistenza di una sperequazione reddituale con il coniuge, né è stato fornito alcun elemento utile a dare corpo alla funzione perequativo- compensativa dell'assegno divorzile.
Quanto alla domanda di addebito del divorzio formulata dalla resistente, ne va dichiarata l'inammissibilità, trattandosi di domanda proponibile esclusivamente in sede di separazione personale tra i coniugi.
Con riguardo alle spese, il Collegio ritiene che le stesse vadano compensate, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) rigetta l'eccezione di inammissibilità della domanda di divorzio sollevata dalla resistente e, per l'effetto, accoglie la domanda di divorzio e pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22.04.2006 in Giugliano in Campania (Na), tra nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] (Atto n. 19, parte II, S. A,
[...]
Atti di Matrimonio dell'anno 2006);
B) dispone l'affido congiunto del minore ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento privilegiato dello stesso presso la madre;
pag. 9/10 C) dispone che gli incontri tra il padre e il figlio si svolgano come indicato in parte motiva;
D) dispone che il sig. versi alla resistente la somma mensile Parte_1 complessiva di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli Per_1
[...
e , entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
Per_2
E) pone a carico del sig. l'obbligo di concorrere, nella misura del Parte_1
50%, alle spese mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per i figli, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stilato dall'intestato
Tribunale cui si rinvia;
F) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla sig.ra CP_1
G) dichiara inammissibile la domanda di addebito formulata dalla resistente;
H) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Giugliano in Campania (Na) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L.
1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
I) spese compensate.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 10/10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. 1119/2022
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
3) Dr. Eugenio Troisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1119 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza cartolare del 03.11.2025, avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Giugliano in Campania (Na) alla Via Arco Sant'Antonio n. 99/4, presso lo studio dell'avv. Marilena D'Alterio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Giugliano CP_1 C.F._2 in Campania (Na) alla Via G. Verdi n. 32, presso lo studio dell'avv. Antonio Carleo, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza cartolare del 03.11.2025 i procuratori concludevano come in atti.
Il P.M. apponeva il proprio visto, nulla opponendo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31.01.2022 il sig. esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la sig.ra in data 22.04.2006, in Giugliano in CP_1
Campania (NA), evidenziando che dall'unione coniugale era nato, il 09.03.2007, il figlio , divenuto maggiorenne nelle more del giudizio ma non ancora Persona_1 economicamente autosufficiente.
Deduceva inoltre che il Tribunale di Napoli con sentenza nr. 12255/11, depositata l'11.11.2011, aveva pronunciato la separazione dei coniugi, disponendo l'affido condiviso del figlio, all'epoca minorenne, ad entrambi i genitori. Con la medesima pronuncia, stante il collocamento del minore presso la madre, veniva posto a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante versamento dell'importo mensile di euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il sig. rappresentava altresì che, dopo la separazione, i coniugi avevano Pt_1 ricominciato a frequentarsi, tanto che in data 04.02.2014 era nato il secondogenito,
. Tuttavia, già nel 2014 la coppia aveva conosciuto una nuova crisi e le parti si Per_2 erano definitivamente allontanate, senza ricostituire alcuna comunione materiale e spirituale.
Nelle more, le condizioni economiche del ricorrente – stando a quanto prospettato dal
– avevano subito un peggioramento a causa di un sensibile ridimensionamento Pt_1 dell'attività lavorativa.
Per questi motivi
, il ricorrente chiedeva: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la resistente;
- disporsi l'affido condiviso dei minori ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la resistente e con regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario;
- a modifica delle statuizioni di cui alla separazione, porsi in capo ad esso ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli versando la somma complessiva mensile di euro
400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio). pag. 2/10 Incardinato il giudizio, si costituiva la sig.ra la quale, in via preliminare, CP_1 eccepiva l'inammissibilità della domanda, in quanto la separazione non perdurava ininterrottamente: in particolare, in occasione delle festività pasquali dell'anno 2013, i coniugi si erano riappacificati, tanto che dopo nove mesi, ossia il 04.02.2014, era nato il secondogenito.
Nel merito, la resistente deduceva che nel giugno 2013 il sig. , alla notizia della Pt_1 gravidanza, aveva abbandonato definitivamente il nucleo familiare, disinteressandosi della moglie e dei figli.
In seguito, il ricorrente avrebbe incontrato i minori solo in sporadiche occasioni quali il battesimo di e la prima comunione di;
inoltre, al sostentamento di Per_2 Persona_1 entrambi i figli, nel corso degli ultimi anni, aveva provveduto esclusivamente la madre, con l'aiuto dei nonni materni.
Pertanto la resistente domandava: - pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con addebito al marito;
- a modifica delle condizioni di cui alla separazione, stabilirsi in capo al ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli con il versamento della somma mensile complessiva di euro 1.500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- confermarsi per il resto le statuizioni di cui alla separazione;
- porsi in capo al ricorrente, l'obbligo di versare ad essa resistente la somma mensile di euro
500,00 a titolo di assegno divorzile.
A seguito dell'udienza di comparizione del 24.05.2022 il Presidente f.f., con provvedimento del 21.06.2022, dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti così disponendo: - a modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione pone a carico del ricorrente
l'assegno di mantenimento dei figli minori in ragione di € 600,00 mensili, € 300,00 in favore di ciascuno di essi, che dovrà essere versato con le modalità già stabilite in sede di separazione, oltre spese straordinarie come prescritto nel protocollo vigente;
- nulla dispone per la moglie in quanto economicamente autosufficiente;
- stabilisce che il padre potrà vedere e stare con i minori, fino al 15 settembre 2022, per almeno un pomeriggio infrasettimanale (ricompreso tra la giornata del lunedì e quella del venerdì) concordato dai coniugi, tenendo conto delle esigenze dei minori e delle esigenze lavorative del ricorrente , dalle ore 14:00 alle ore 19:00; - a decorrere dal 15 pag. 3/10 settembre 2022 per almeno un pomeriggio infrasettimanale (ricompreso tra la giornata del lunedì e quella del venerdì) concordato dai coniugi, tenendo conto delle esigenze scolastiche del minore e delle esigenze lavorative del resistente, dalle ore 15:00 alle ore
19:00; a settimane alterne dalle ore 10:30 del sabato alle ore 19:00 della domenica, provvedendo il padre a prelevare e riaccompagnare i minori presso il domicilio della madre;
ad anni alterni, per le vacanze pasquali, dal Sabato Santo al Lunedì in Albis;
alternativamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per quindici giorni, anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro fine maggio;
quindi, rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore per l'udienza del
19.10.2022.
In tale data, il ricorrente si riportava ai propri scritti difensivi chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e deducendo, quanto all'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda sollevata da controparte, che i coniugi, dopo la sentenza di separazione, non avevano tentato una riconciliazione ma si erano limitati ad avere dei rapporti sessuali meramente occasionali, con conseguente concepimento del secondogenito.
Di converso, con comparsa di costituzione in istruttoria, parte resistente insisteva per l'accoglimento delle proprie richieste e contestava quanto ex adverso dedotto.
Il G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza figurata del 01.02.2023, allorquando ammetteva i mezzi istruttori articolati dalle parti nei limiti indicati nella relativa ordinanza.
All'udienza del 18.09.2023 venivano escussi i testi presenti e, preso atto della proposta conciliativa avanzata da parte ricorrente, al fine di verificare le condizioni per addivenire alla definizione bonaria della controversia, il Giudice rinviava la causa al
15.11.2023.
In tale data, alla luce del mancato accordo tra le parti, veniva fissata l'udienza del
06.05.2024 per il completamento della prova orale. Escusso il teste di parte ricorrente, il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza successiva, il Giudice riservava la causa al Collegio, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ed il P.M. apponeva il proprio visto.
pag. 4/10 Con provvedimento del 09.10.2025, non rinvenendo in atti l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, presupposto indispensabile per la pronuncia divorzile, il Collegio rimetteva la causa sul ruolo del G.I., al fine di consentire il deposito della documentazione richiesta, per l'udienza del 03.11.2025, celebratasi ai sensi dell'art.. 127 ter c.p.c.
All'esito, la causa veniva trattenuta al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va rilevato che l'eccezione sollevata da parte resistente circa l'inammissibilità della domanda di divorzio per interruzione della separazione è infondata.
Ritiene infatti il Collegio che, come chiarito più volte dalla giurisprudenza di legittimità, per aversi una vera e propria riconciliazione non basta il ripristino o il mantenimento di frequenti rapporti, anche sessuali, ma occorre la restaurazione di un nucleo familiare e una ricostituzione del consorzio domestico attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, con la ripresa di relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento di quelle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione (cfr. ex multis,
Cass. n. 4748/99, Cass. n. 2217/00, Cass. n. 3744/01, Cass. n. 15481/2003, Cass. n.
28655/2013, Cass. ord. n. 24833/2014).
Nel caso di specie, la nascita del secondogenito non può ritenersi di per sé sufficiente a determinare automaticamente la riconciliazione dei coniugi, atteso che, dalle risultanze di causa e, in particolare, dalle dichiarazioni dei testi escussi all'udienza del 18.09.2023, non sono emersi elementi significativi che inducano a ritenere ripristinata l'unione materiale e spirituale.
Per converso, i coniugi hanno conservato una conflittualità tale da far escludere il superamento delle condizioni che avevano reso intollerabile la convivenza, tenuto conto, peraltro, che la stessa resistente nei propri atti difensivi deduceva che il sig.
edotto della seconda gravidanza, interrompeva qualsiasi tipo di contatto Parte_1 con essa resistente. pag. 5/10 Appare pertanto evidente che mai si era ricomposta la comunione coniugale. Di conseguenza, nel merito la domanda è fondata e come tale va accolta.
Risulta invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione pronunciata dal Tribunale di Napoli con sentenza nr. 12255/2011, depositata in
Cancelleria in data 11.11.2011 e passata in giudicato, come da attestazione depositata dal ricorrente.
Del pari è provata, nei termini suesposti, la cessazione effettiva della comunione materiale e spirituale tra i coniugi sin dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente della separazione (12.02.2009), ricorrendo, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 55/2015.
Orbene, con riguardo alle statuizioni accessorie, il Tribunale ritiene di confermare le statuizioni rese in via provvisoria, non essendo emersi nel corso del giudizio elementi nuovi tali da indurre il Collegio a determinarsi in senso difforme.
Invero, quanto ai provvedimenti inerenti la prole, il Tribunale nulla dispone in ordine al regime di affido del figlio , divenuto maggiorenne nelle more del giudizio Persona_1 ma non economicamente autosufficiente.
Con riguardo al secondogenito , va confermato l'affido condiviso del minore Per_2 ad entrambi genitori, con collocamento privilegiato dello stesso presso la madre, non essendo emerse ragioni ostative all'applicazione del predetto regime ordinario, e così come peraltro richiesto dalle parti.
Quanto agli incontri tra padre e figlio si ritiene, in ragione dell'età del minore e della necessità di assicurare una progressiva stabilizzazione dei rapporti padre-figlio, stante la disponibilità manifestata dal ricorrente in tal senso, di prevedere, come già stabilito in via provvisoria con ordinanza presidenziale del 21.06.2022, che il padre possa vedere il minore per almeno un pomeriggio infrasettimanale (ricompreso tra la giornata Per_2 del lunedì e quella del venerdì) concordato dai coniugi, tenendo conto delle esigenze scolastiche del minore e delle esigenze lavorative del resistente, dalle ore 15:00 alle ore
19:00; a settimane alterne dalle ore 10:30 del sabato alle ore 19:00 della domenica, provvedendo il padre a prelevare e riaccompagnare il minore presso il domicilio della madre;
ad anni alterni, per le vacanze pasquali, dal Sabato Santo al Lunedì in Albis;
pag. 6/10 alternativamente dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
per quindici giorni, anche non consecutivi nel periodo estivo, da concordarsi con la madre entro fine maggio.
Relativamente ai provvedimenti di natura economica, rilevato che ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 898/1970 ricade su entrambi i genitori l'obbligo di mantenere, educare ed istruire la prole, tenuto conto che la resistente dovrà provvedere al sostentamento diretto di entrambi i figli con lei conviventi, il Collegio ritiene di porre a carico del ricorrente, l'obbligo di contribuire al mantenimento di Parte_1 Per_1
[...
e di attraverso la corresponsione di un assegno mensile alla resistente. Per_2
In ordine al quantum dell'assegno il Tribunale, tenuto conto dell'età dei figli, della circostanza incontestata tra le parti secondo cui la resistente percepisce l'assegno unico nella misura del 100%, e che non vi sono circostanze sopravvenute rispetto all'emissione dei provvedimenti provvisori, reputa conforme a giustizia confermare l'importo complessivo mensile di € 600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) precisando che la predetta somma, soggetta alla rivalutazione annuale con gli indici Istat, verrà versata alla resistente entro il 5 di ogni mese.
Va, altresì, posto a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese sanitarie, non coperte dal servizio sanitario nazionale, e straordinarie relative ai figli, purché debitamente documentate come stabilito dal Protocollo d'intesa dell'intestato Tribunale.
Quanto al godimento della casa coniugale, il Collegio nulla deve statuire essendo incontestato che il genitore collocatario della prole già all'epoca della separazione aveva trasferito la propria residenza altrove unitamente ai figli.
In ordine ai rapporti economici tra i coniugi e all'assegno divorzile richiesto dalla resistente, la domanda non risulta fondata e va pertanto rigettata, previa ricostruzione dell'elaborazione giurisprudenziale maturata in materia
È noto, invero, l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite della S.C., che con la sentenza dell'11 luglio 2018, n. 18287, ha riaffermato il principio di solidarietà postconiugale quale fondamento dell'assegno divorzile, agganciato ai parametri costituzionali ex artt. 2 e 29 Cost.
Muovendo da tali presupposti, dunque, le Sezioni Unite hanno sancito che, al fine di pag. 7/10 stabilire se, ed eventualmente in quale entità, debba essere riconoscersi l'invocato assegno divorzile, il giudice procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dalla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, prima parte, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o meno, la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso ed alla durata del matrimonio;
infine, quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato (cfr. ex multis, Cass. sez. I Civile, sentenza 15 marzo – 23 aprile 2019, n. 11178).
Ne consegue che l' assegno divorzile va attribuito e quantificato facendo applicazione in posizione pari ordinata dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, prima parte, della l. n.
898 del 1970, senza riferimenti al tenore di vita goduto durante il matrimonio, e “deve assicurare all'ex coniuge richiedente, in ragione della sua finalità composita - assistenziale, perequativa e compensativa -, un livello reddituale adeguato al contributo dallo stesso fornito in ogni ambito di rilevanza declinato tramite i suddetti parametri, mediante complessiva ponderazione dell'intera storia coniugale e della prognosi futura, tenendo conto anche delle eventuali attribuzioni o degli introiti che abbiano compensato il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente e realizzato
l'esigenza perequativa.” (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4215 del 17/02/2021).
Sul punto, chiarisce la giurisprudenza di legittimità che l'assegno divorzile non ha mai perso la sua funzionale assistenziale, per acquisire invece, nell'elaborazione più recente, anche una funzione perequativa/compensativa, ogniqualvolta il caso concreto sottoponga all'attenzione del giudicante la necessità di valutare l'intera storia coniugale, il concreto contributo offerto da ciascuno dei coniugi alla realizzazione della vita familiare, ferma restando la prospettiva di prognosi futura, declinata nell'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli pag. 8/10 per ragioni oggettive intercorso tra la separazione e la domanda di divorzio, ancorché tra le parti non vi sia stato alcun rapporto neanche di natura economica.
Ciò posto, venendo al caso di specie, il Tribunale, tenuto conto dell'età della resistente
(quarantaseienne), della capacità lavorativa della stessa, nonché della breve durata della convivenza matrimoniale (appena quattro anni), reputa insussistenti i presupposti per riconoscere un assegno divorzile in favore della sig.ra considerato che, CP_1 peraltro, quest'ultima non ha provato, in alcun modo, di trovarsi nell'impossibilità oggettiva di produrre reddito ed essendo invece emerso, che la resistente lavora come bracciante agricola.
Del pari, non vi è prova dell'esistenza di una sperequazione reddituale con il coniuge, né è stato fornito alcun elemento utile a dare corpo alla funzione perequativo- compensativa dell'assegno divorzile.
Quanto alla domanda di addebito del divorzio formulata dalla resistente, ne va dichiarata l'inammissibilità, trattandosi di domanda proponibile esclusivamente in sede di separazione personale tra i coniugi.
Con riguardo alle spese, il Collegio ritiene che le stesse vadano compensate, tenuto conto della natura e dell'esito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) rigetta l'eccezione di inammissibilità della domanda di divorzio sollevata dalla resistente e, per l'effetto, accoglie la domanda di divorzio e pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22.04.2006 in Giugliano in Campania (Na), tra nato a [...] il [...], e Parte_1 CP_1
nata a [...] il [...] (Atto n. 19, parte II, S. A,
[...]
Atti di Matrimonio dell'anno 2006);
B) dispone l'affido congiunto del minore ad entrambi i genitori, con Per_2 collocamento privilegiato dello stesso presso la madre;
pag. 9/10 C) dispone che gli incontri tra il padre e il figlio si svolgano come indicato in parte motiva;
D) dispone che il sig. versi alla resistente la somma mensile Parte_1 complessiva di € 600,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli Per_1
[...
e , entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
Per_2
E) pone a carico del sig. l'obbligo di concorrere, nella misura del Parte_1
50%, alle spese mediche, non coperte dal servizio sanitario e straordinarie per i figli, purché preventivamente concordate e debitamente documentate in conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa stilato dall'intestato
Tribunale cui si rinvia;
F) rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla sig.ra CP_1
G) dichiara inammissibile la domanda di addebito formulata dalla resistente;
H) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di Giugliano in Campania (Na) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10, L.
1.12.1970, n. 898 e 134, R.D. 9.7.1939, n. 1238, 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
I) spese compensate.
Si comunichi alle parti costituite e al P.M..
Manda la cancelleria per gli adempimenti d rito.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 10.12.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
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