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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Potenza, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Potenza |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 45/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEONE MICHELE, Presidente
LACEDRA DONATO, Relatore
SAVINO GAETANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 61/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T100514 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione del giudizio
Resistente/Appellato: estinzione del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1 (c.f.CF_Ricorrente_1), nato a [...] il Data nascita_1 ed ivi residente alla Indirizzo_1, nella qualità di titolare della ditta individuale “Ricorrente_1 1”, P.Iva:P.IVA_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, presso il cui studio in Potenza alla Indirizzo_1, è elettivamente domiciliato. Premesso che, l'Amministrazione finanziaria, con Invito n.I00125/2023, richiedeva al predetto contribuente, la documentazione contabile e fiscale relativa al periodo d'imposta 2018. L'Ufficio, poi, inviava al sig. Ricorrente_1 , lo Schema d'atto, ex art.
6-bis della L.212/2000 n.TC3210000170/14, a mezzo del quale, rappresentava la volontà di addivenire alla rettifica del periodo d'imposta in esame, con il metodo induttivo-extracontabile, accertando i ricavi come da dati acquisiti dall'applicativo “Spesometro”, riconoscendo costi in misura forfettariamente determinata, pur non esplicitando il criterio di calcolo. In riferimento all'Iva, l'Ufficio escludeva la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni passive. Tutto ciò premesso, parte ricorrente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento n.TC301T100514/2024, per il periodo d'imposta 2018, emesso dall'Agenzia delle
Entrate di Potenza e notificato a mezzo pec, in data 04.12.24. Tutto ciò premesso, parte ricorrente deduceva la nullità dell'atto impugnato, per i seguenti motivi: 1) Violazione falsa applicazione dell'art.39, co.2, DPR
600/73, nonché dell'art.7 L.212/2000: Illegittimità della determinazione induttivo-extracontabile del reddito;
Carenza di motivazione ed erronea valutazione di elementi probatori. Con riferimento alla rettifica dell'IRES,
l'Ufficio, con lo schema d'atto, ex art.
6-bis L.212/2000, n.TC3210000170/24, assunto il mancato riscontro alla esibizione documentale richiesta a mezzo Questionario, procedeva alla rettifica, con il metodo induttivo- extracontabile, della base imponibile riferita all'anno 2018. L'Ufficio, rilevati i ricavi di periodo dalla comunicazione dello Spesometro, intendeva procedere alla determinazione dei costi, con modalità induttiva, applicando una percentuale di redditività asseritamente ritraibile dalla media del settore ed assunta pari al
30,00%, ritenuta come applicabile in via forfetaria. Detta scelta non risulta conforme al dettato normativo.
In rifermento alle rettifiche di natura induttiva-extracontabile, (come nel caso di specie), la determinazione dei componenti reddituali può essere effettuata anche in forza di elementi presuntivi non dotati di gravità, precisione e concordanza. In tal senso richiamava il principio di diritto enunciato da Cass, civ. Sez.V., sent.
n.24778 del 2015. Orbene, benché sfornita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza la presunzione applicata dall'Ufficio deve rispondere sempre a canoni di ragionevolezza. La percentuale di redditività media
(30,00%) assunta dall'Ufficio, si manifesta del tutto erronea, in quanto non risulta motivata e quindi, risulta impossibile vagliarne la formazione ed i dati da cui è stata desunta. Nel caso de quo, la società ha presentato le dichiarazioni dei redditi per le annualità pregresse che non sono state oggetto di rettifica. Tuttavia, l'Ufficio ha a disposizione i dati di bilancio delle annualità precedenti, relativi alla stessa società rettificata, che non sono state oggetto di rettifica. Tali risultati espongono da bilancio i seguenti dati: a) anno 2016: 39,4%; b) anno 2017: 57,53%; c) anno 2018: 81,20%. Che la media semplice esprime una percentuale di incidenza dei costi sui ricavi pari al 59,37%. Pertanto, il reddito di periodo è pari a: Ricavi ricostruiti (€.65.769,00); Costi induttivamente determinati (€.39.047,05); reddito rideterminato (€.26.721,00), con rilevanza ai fini Ires e
Irap. Sul punto, risultano del tutto prive di pregio giuridico le argomentazioni addotte dall'Ufficio a fondamento della conferma del criterio già proposto in schema d'atto. Per la medesima ragione, risulta priva di pregio giuridico l'osservazione per cui i dati dei costi calcolati sarebbero superiori a quelli oggetto di dichiarazione;
Difatti, se la dichiarazione viene ritenuta inattendibile, il calcolo dei costi deve essere effettuato in misura proporzionale ai maggiori ricavi accertati;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt.19 e 54 DPR 633/72, in relazione al principio di prevalenza della sostanza sulla forma ed al principio di proporzionalità degli adempimenti necessari a garantire la detrazione dell'Iva sugli acquisti, tutti per come affermati dalla Corte di Giustizia UE. Nel caso de quo, l'Ufficio, tuttavia, non riconosce, la detraibilità dell'imposta a credito maturata per le operazioni passive del periodo motivando in relazione alla mancata produzione dei documenti fiscali obbligatori. Tuttavia, la società ha, regolarmente trasmesso la dichiarazione Iva per il periodo d'imposta
2018. Parimenti, la società ha tenuto i registri Iva acquisti e vendite. Da tanto emerge la sussistenza di operazioni passive imponibili e di un'Iva a credito per €.5.898,00, come evincesi dal registro Iva acquisti. La
Corte UE ha stabilito, nella sentenza del 21.11.18 relativa alla causa n.C-664/16, che un soggetto passivo che non sia in grado di fornire la prova dell'importo dell'Iva assolta a monte per mezzo della produzione di fatture o di qualsivoglia altro documento, non può beneficiare del diritto alla detrazione dell'Iva unicamente sulla base di una stima risultante da una perizia disposta dal giudice nazionale. La Corte, ritiene che il soggetto passivo sia tenuto a fornire prove oggettive dell'atto che beni e servizi gli siano stati effettivamente forniti da soggetti passivi, ai fini della realizzazione di proprie operazioni soggette ad Iva e con riguardo alle quali l'Iva sia stata effettivamente assolta. Tuttavia, fornita la prova documentale dell'operazione e della fattura, il diritto alla detrazione non può subire limitazioni. Pertanto, la sussistenza del dato sostanziale della fattura in originale e la veridicità della detta operazione è condizione sufficiente per l'esercizio del diritto alla detrazione. Per i motivi su esposti, chiedeva all'adita Corte affinché voglia annullare l'impugnato avviso di accertamento, in quanto illegittimo ed infondato. Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Potenza che, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, sosteneva la legittimità e la fondatezza dell'avviso di accertamento impugnato. Deduceva l'infondatezza del ricorso di parte ricorrente, chiedendone il rigetto dello stesso atto, articolando puntuali controdeduzioni fondate su elementi istruttori documentali e penali, nonché richiamando orientamenti giurisprudenziali consolidati. Concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna della società ricorrente alle spese di giudizio. Con memoria depositata presso la Segreteria dell'adita Corte, in data
05.12.25, l'Ufficio comunicava che a seguito di accordo conciliativo, ex art.48 del d.lgs. n.546/92, intervenuto tra le parti, (fuori udienza), della lite avente ad oggetto l'avviso di accertamento n.TC301T100514.2024, per l'anno 2018, riteneva che non sussistevano più le ragioni della prosecuzione del giudizio, pertanto, chiedeva all'adita Corte affinché voglia dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art.46 d.lgs.546/92, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, tratteneva la causa all'esito della decisione, esaminati gli atti e la documentazione processale e considerato che, nelle more del giudizio, parte ricorrente, facendo seguito alla propria volontà di voler raggiungere un accordo conciliativo con l'Ufficio, inoltrava la richiesta di poter conciliare la lite, ai sensi dell'art.48 del d.lgs. 546/92, manifestando piena adesione ai rilievi contenuti nell'avviso e beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del 40% del minimo edittale. Tutto ciò premesso e considerato, questa
Corte, nel prendere atto dell'intervenuta accordo conciliativo n.500008/2025, ex art.48 del d.lgs. n.546/1992,
(Conciliazione fuori udienza) di cui alla proposta del 13.06.2025, regolarmente depositato in atti, ritiene che allo stato attuale, non sussistono più i presupposti per la prosecuzione del presente giudizio, per intervenuta conciliazione nei termini ivi specificati e precisamente l'importo totale accordato e dovuto dall'odierno ricorrente che risulta pari ad €.36.595,10, di cui €.31.770,78 per imposte ed €.4.824,32 per interessi calcolati fino al 13.06.25 e che, tuttavia, tali somme saranno versate in forma rateale in n.8 (otto) rate trimestrali di pari importo ed il pagamento della prima rata sarà effettuata entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di che trattasi, utilizzando il modello F24. Va rilevato, altresì, che l'accordo di conciliazione di cui sopra, è stato regolarmente sottoscritto digitalmente dalle parti, ovvero, dall'Avv. Difensore_1, (Procuratore generale del ricorrente) e dalla Dott.ssa Nominativo_2, Capo Ufficio Legale dell'Agenzia delle Entrate D.P. di Potenza, su delega del Direttore Provinciale Dott.ssa Nominativo_3
, accettando i termini e modalità di pagamento del sopra esteso accordo, ivi comprese le somme in esso liquidate, nonché la compensazione delle spese di giudizio. Alla luce di quanto sopra esposto, questa
Corte ritiene che non può non esimersi dal dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione, ex art.48 del d.lgs. 546/92, come sopra riportato.
Considerato che
le parti in sede di accordo conciliativo, hanno altresì, dichiarato concordemente di compensare le spese del presente giudizio, questa Corte ritiene che le stesse, vanno integralmente compensate, tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Potenza, sez.02, dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione tra le parti. Compensa, per intero, le spese di procedura. Potenza, 27/01/2025
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di POTENZA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LEONE MICHELE, Presidente
LACEDRA DONATO, Relatore
SAVINO GAETANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 61/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Potenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TC301T100514 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 30/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione del giudizio
Resistente/Appellato: estinzione del giudizio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, Ricorrente_1 (c.f.CF_Ricorrente_1), nato a [...] il Data nascita_1 ed ivi residente alla Indirizzo_1, nella qualità di titolare della ditta individuale “Ricorrente_1 1”, P.Iva:P.IVA_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, presso il cui studio in Potenza alla Indirizzo_1, è elettivamente domiciliato. Premesso che, l'Amministrazione finanziaria, con Invito n.I00125/2023, richiedeva al predetto contribuente, la documentazione contabile e fiscale relativa al periodo d'imposta 2018. L'Ufficio, poi, inviava al sig. Ricorrente_1 , lo Schema d'atto, ex art.
6-bis della L.212/2000 n.TC3210000170/14, a mezzo del quale, rappresentava la volontà di addivenire alla rettifica del periodo d'imposta in esame, con il metodo induttivo-extracontabile, accertando i ricavi come da dati acquisiti dall'applicativo “Spesometro”, riconoscendo costi in misura forfettariamente determinata, pur non esplicitando il criterio di calcolo. In riferimento all'Iva, l'Ufficio escludeva la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni passive. Tutto ciò premesso, parte ricorrente proponeva ricorso avverso avviso di accertamento n.TC301T100514/2024, per il periodo d'imposta 2018, emesso dall'Agenzia delle
Entrate di Potenza e notificato a mezzo pec, in data 04.12.24. Tutto ciò premesso, parte ricorrente deduceva la nullità dell'atto impugnato, per i seguenti motivi: 1) Violazione falsa applicazione dell'art.39, co.2, DPR
600/73, nonché dell'art.7 L.212/2000: Illegittimità della determinazione induttivo-extracontabile del reddito;
Carenza di motivazione ed erronea valutazione di elementi probatori. Con riferimento alla rettifica dell'IRES,
l'Ufficio, con lo schema d'atto, ex art.
6-bis L.212/2000, n.TC3210000170/24, assunto il mancato riscontro alla esibizione documentale richiesta a mezzo Questionario, procedeva alla rettifica, con il metodo induttivo- extracontabile, della base imponibile riferita all'anno 2018. L'Ufficio, rilevati i ricavi di periodo dalla comunicazione dello Spesometro, intendeva procedere alla determinazione dei costi, con modalità induttiva, applicando una percentuale di redditività asseritamente ritraibile dalla media del settore ed assunta pari al
30,00%, ritenuta come applicabile in via forfetaria. Detta scelta non risulta conforme al dettato normativo.
In rifermento alle rettifiche di natura induttiva-extracontabile, (come nel caso di specie), la determinazione dei componenti reddituali può essere effettuata anche in forza di elementi presuntivi non dotati di gravità, precisione e concordanza. In tal senso richiamava il principio di diritto enunciato da Cass, civ. Sez.V., sent.
n.24778 del 2015. Orbene, benché sfornita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza la presunzione applicata dall'Ufficio deve rispondere sempre a canoni di ragionevolezza. La percentuale di redditività media
(30,00%) assunta dall'Ufficio, si manifesta del tutto erronea, in quanto non risulta motivata e quindi, risulta impossibile vagliarne la formazione ed i dati da cui è stata desunta. Nel caso de quo, la società ha presentato le dichiarazioni dei redditi per le annualità pregresse che non sono state oggetto di rettifica. Tuttavia, l'Ufficio ha a disposizione i dati di bilancio delle annualità precedenti, relativi alla stessa società rettificata, che non sono state oggetto di rettifica. Tali risultati espongono da bilancio i seguenti dati: a) anno 2016: 39,4%; b) anno 2017: 57,53%; c) anno 2018: 81,20%. Che la media semplice esprime una percentuale di incidenza dei costi sui ricavi pari al 59,37%. Pertanto, il reddito di periodo è pari a: Ricavi ricostruiti (€.65.769,00); Costi induttivamente determinati (€.39.047,05); reddito rideterminato (€.26.721,00), con rilevanza ai fini Ires e
Irap. Sul punto, risultano del tutto prive di pregio giuridico le argomentazioni addotte dall'Ufficio a fondamento della conferma del criterio già proposto in schema d'atto. Per la medesima ragione, risulta priva di pregio giuridico l'osservazione per cui i dati dei costi calcolati sarebbero superiori a quelli oggetto di dichiarazione;
Difatti, se la dichiarazione viene ritenuta inattendibile, il calcolo dei costi deve essere effettuato in misura proporzionale ai maggiori ricavi accertati;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt.19 e 54 DPR 633/72, in relazione al principio di prevalenza della sostanza sulla forma ed al principio di proporzionalità degli adempimenti necessari a garantire la detrazione dell'Iva sugli acquisti, tutti per come affermati dalla Corte di Giustizia UE. Nel caso de quo, l'Ufficio, tuttavia, non riconosce, la detraibilità dell'imposta a credito maturata per le operazioni passive del periodo motivando in relazione alla mancata produzione dei documenti fiscali obbligatori. Tuttavia, la società ha, regolarmente trasmesso la dichiarazione Iva per il periodo d'imposta
2018. Parimenti, la società ha tenuto i registri Iva acquisti e vendite. Da tanto emerge la sussistenza di operazioni passive imponibili e di un'Iva a credito per €.5.898,00, come evincesi dal registro Iva acquisti. La
Corte UE ha stabilito, nella sentenza del 21.11.18 relativa alla causa n.C-664/16, che un soggetto passivo che non sia in grado di fornire la prova dell'importo dell'Iva assolta a monte per mezzo della produzione di fatture o di qualsivoglia altro documento, non può beneficiare del diritto alla detrazione dell'Iva unicamente sulla base di una stima risultante da una perizia disposta dal giudice nazionale. La Corte, ritiene che il soggetto passivo sia tenuto a fornire prove oggettive dell'atto che beni e servizi gli siano stati effettivamente forniti da soggetti passivi, ai fini della realizzazione di proprie operazioni soggette ad Iva e con riguardo alle quali l'Iva sia stata effettivamente assolta. Tuttavia, fornita la prova documentale dell'operazione e della fattura, il diritto alla detrazione non può subire limitazioni. Pertanto, la sussistenza del dato sostanziale della fattura in originale e la veridicità della detta operazione è condizione sufficiente per l'esercizio del diritto alla detrazione. Per i motivi su esposti, chiedeva all'adita Corte affinché voglia annullare l'impugnato avviso di accertamento, in quanto illegittimo ed infondato. Con vittoria di spese e competenze di causa, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Potenza che, nel riportarsi ai propri scritti difensivi, sosteneva la legittimità e la fondatezza dell'avviso di accertamento impugnato. Deduceva l'infondatezza del ricorso di parte ricorrente, chiedendone il rigetto dello stesso atto, articolando puntuali controdeduzioni fondate su elementi istruttori documentali e penali, nonché richiamando orientamenti giurisprudenziali consolidati. Concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna della società ricorrente alle spese di giudizio. Con memoria depositata presso la Segreteria dell'adita Corte, in data
05.12.25, l'Ufficio comunicava che a seguito di accordo conciliativo, ex art.48 del d.lgs. n.546/92, intervenuto tra le parti, (fuori udienza), della lite avente ad oggetto l'avviso di accertamento n.TC301T100514.2024, per l'anno 2018, riteneva che non sussistevano più le ragioni della prosecuzione del giudizio, pertanto, chiedeva all'adita Corte affinché voglia dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art.46 d.lgs.546/92, con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, tratteneva la causa all'esito della decisione, esaminati gli atti e la documentazione processale e considerato che, nelle more del giudizio, parte ricorrente, facendo seguito alla propria volontà di voler raggiungere un accordo conciliativo con l'Ufficio, inoltrava la richiesta di poter conciliare la lite, ai sensi dell'art.48 del d.lgs. 546/92, manifestando piena adesione ai rilievi contenuti nell'avviso e beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del 40% del minimo edittale. Tutto ciò premesso e considerato, questa
Corte, nel prendere atto dell'intervenuta accordo conciliativo n.500008/2025, ex art.48 del d.lgs. n.546/1992,
(Conciliazione fuori udienza) di cui alla proposta del 13.06.2025, regolarmente depositato in atti, ritiene che allo stato attuale, non sussistono più i presupposti per la prosecuzione del presente giudizio, per intervenuta conciliazione nei termini ivi specificati e precisamente l'importo totale accordato e dovuto dall'odierno ricorrente che risulta pari ad €.36.595,10, di cui €.31.770,78 per imposte ed €.4.824,32 per interessi calcolati fino al 13.06.25 e che, tuttavia, tali somme saranno versate in forma rateale in n.8 (otto) rate trimestrali di pari importo ed il pagamento della prima rata sarà effettuata entro il termine di 20 giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di che trattasi, utilizzando il modello F24. Va rilevato, altresì, che l'accordo di conciliazione di cui sopra, è stato regolarmente sottoscritto digitalmente dalle parti, ovvero, dall'Avv. Difensore_1, (Procuratore generale del ricorrente) e dalla Dott.ssa Nominativo_2, Capo Ufficio Legale dell'Agenzia delle Entrate D.P. di Potenza, su delega del Direttore Provinciale Dott.ssa Nominativo_3
, accettando i termini e modalità di pagamento del sopra esteso accordo, ivi comprese le somme in esso liquidate, nonché la compensazione delle spese di giudizio. Alla luce di quanto sopra esposto, questa
Corte ritiene che non può non esimersi dal dichiarare l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione, ex art.48 del d.lgs. 546/92, come sopra riportato.
Considerato che
le parti in sede di accordo conciliativo, hanno altresì, dichiarato concordemente di compensare le spese del presente giudizio, questa Corte ritiene che le stesse, vanno integralmente compensate, tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Primo Grado di Potenza, sez.02, dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione tra le parti. Compensa, per intero, le spese di procedura. Potenza, 27/01/2025