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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/10/2025, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla scadenza del termine previsto per il deposito di note sostitutive d'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 20/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 5374/2022 R.G. promossa da: nato a [...], il [...], e residente in [...]
Maddaloni, P.co Le Palme n. 117, 81100 Caserta, rappresentato e difeso dagli Avv. IOnni DANIELE e Angelo RICCITELLI, presso cui elettivamente domicilia in San Nicola La Strada, alla Via Manzoni n. 86 - Parco delle Magnolie, come da allegata procura,
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti,
NONCHE' CONTRO
(già , in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, alla via Grezar n. 14, e per la presente procedura, al viale Lamberti fabbr. rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Raffaella DEL GUERCIO, con cui elettivamente domicilia in Avellino, alla via IOnni Palatucci n. 26, come da allegata procura, RESISTENTI
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento per avvisi di addebito
Conclusioni delle parti: Come da rispettivi atti interruttivi e da verbali/note d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del 3.8.2022 l'istante ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per impugnare, previa sospensione, l'intimazione di pagamento n. 028 2022 900 532 75 35/000 notificatagli in data 19.07.2022, per un importo di € 19.727,58 ed i sottostanti avvisi di addebito:
1. n. 328 2012 000 344 7191 000 dell'08.10.2012 di ammontare pari ad € 1.166,48;
2. n. 328 2012 000 651 7916 000 del 31.01.2013 per € 2.418,27;
3. n. 328 2013 000 194 5228 000 del 23.04.2013 per € 1.243,60;
4. n. 328 2013 000 631 8450 000 del 12.02.2014 di importo pari ad € 4.375,81;
5. n. 328 2015 000 187 1392 000 del 29.10.2015 di ammontare pari ad € 6.891,25;
6. n. 328 2016 000 130 4984 000 del 13.05.2016 per € 1.224,76;
7. n. 328 2016 000 537 4041 000 del 10.11.2016 di € 2.407,41. A sostegno della sua domanda ha censurato l'omessa notifica dei sottesi titoli, oltre che vizi di forma-contenuto il difetto di motivazione, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale, maturata successivamente, per assenza di atti interruttivi. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento/la nullità dell'intimazione e degli atti prodromici, il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi per anticipo fattone.
Si sono costituiti i convenuti, impugnando e contestando le ragioni di controparte con svariate argomentazioni in diritto, e hanno chiesto l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse, oltre che la reiezione della domanda in quanto destituita di fondamento. In particolare, hanno insistito per la rituale notifica degli atti presupposti, oltre che per la non spirata prescrizione, attesa l'interruzione del decorso prescrizionale con svariati atti successivi, oltre che per la sospensione dello stesso prevista dalla legislazione emergenziale vigente durante la pandemia.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 c.p.c e 118 disp. att. c.p.c.
Poste annullate Nel merito, l' in memoria di costituzione ha allegato e documentato (cfr. “Lista cartelle- CP_1 avvisi con stralcio” alleg.) lo stralcio ad opera del Concessionario esattoriale per effetto della finanziaria 2023 legge 197/2022, trattandosi di ruoli di importo inferiore a € 1.000,00, trasmessi al Riscossore nel periodo previsto dalla normativa (dal 01.01.2000 l 31.12.2015). Lo stralcio ha interessato quattro dei sette ava e, segnatamente:
1. n. 328 2012 000 344 7191 000 dell'08.10.2012 di ammontare pari ad € 1.166,48;
2. n. 328 2012 000 651 7916 000 del 31.01.2013 per € 2.418,27;
3. n. 328 2013 000 194 5228 000 del 23.04.2013 per € 1.243,60;
4. n. 328 2013 000 631 8450 000 del 12.02.2014 di importo pari ad € 4.375,81.
Va, dunque, dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere, atteso che va rilevata l'incidenza sui fatti di causa del sopravvenuto annullamento (cfr. alleg. telematici alla costituzione . Tale circostanza è confermata anche dall'estratto di ruolo CP_1 aggiornato, depositato da (cfr. preverbale del 17.1.2024), da cui risulta che per i CP_5 predetti titoli il residuo da pagare è pari a “zero”. Deve ritenersi venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente in ordine a tali avvisi di addebito sub nn. 1, 2, 3 e 4.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere: sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione parziale della materia del contendere, che è costituito, giustappunto, dall'intervenuto sgravio. Residua quindi la delibazione della legittimità/debenza degli ava indicati sub nn. 5, 6 e 7 non sgravati. Vanno esaminate le doglianze mosse in ricorso.
Premessa Preliminarmente si evidenzia che con l'avviso di addebito, la cui disciplina è dettata dall'art. 30 del dl 78/2010, non è più necessaria la formazione del ruolo da parte dell' e la CP_1 trasmissione dello stesso all'agente della riscossione che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella. L'atto di determinazione della pretesa e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata sono unificati, per cui l'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo. Nulla cambia invece per la fase esecutiva, che rimane affidata all'agente della riscossione e continua a svolgersi con gli stessi strumenti e modalità della cd. esecuzione esattoriale. Nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento delle somme dovute, versandole nel termine di sessanta giorni dalla notifica all'agente della riscossione territorialmente competente indicato nell'avviso di addebito, il concessionario potrà procedere senz'altro incombente ad espropriazione forzata.
Avverso l'avviso di addebito il destinatario ha i medesimi strumenti di tutela previsti nei confronti dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, e dunque l'opposizione prevista ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999, l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi (art. 29 D. lgs. cit.).
Strumenti di tutela del contribuente Occorre precisare – in ordine alla esatta qualificazione giuridica della odierna domanda - che questione cruciale è inquadrare correttamente che tipo di strumento di tutela abbia azionato in giudizio parte ricorrente, onde verificarne la proponibilità e l'ammissibilità. Ciò, in quanto è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, anche con un unico atto. La Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il ricorso avverso pretese non di natura strettamente tributaria (contributi previdenziali o assistenziali, sanzioni amministrative, altre somme dovute all'erario non costituenti tributi in senso stretto) è ammissibile mediante tre opzioni: a) ricorso ai sensi dell'art. 24 comma VI e dell'art. 29, comma II, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che consentono innanzitutto di rivolgersi al giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c. per formulare opposizione “… contro l'iscrizione a ruolo” per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva;
trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui “il ricorso va notificato” (art. 24, co. 5, d.lgs n. 46/99) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda. Tuttavia, l'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. b) Proposizione dell'opposizione ai sensi del combinato disposto ex artt. 615 e 618 c.p.c., con cui è possibile proporre opposizione all'esecuzione al giudice del lavoro, quando l'esecuzione non è ancora iniziata, o al giudice dell'esecuzione, se la medesima è stata invece avviata, eccependo questioni di merito riguardanti la pignorabilità dei beni o l'esistenza di fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito)“quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”; c) proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi formali dell'atto esecutivo riguardanti il titolo o la cartella di pagamento avanti al giudice del lavoro o al giudice dell'esecuzione a seconda del caso che l'esecuzione sia stata iniziata o meno. Inoltre, rammenta che questo triplice sistema di tutela giurisdizionale fa sì che sia ammessa la possibilità per il contribuente di proporre con un unico atto sia l'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva sia l'opposizione per motivi di forma dell'atto presupposto.
Così come in materia di riscossione delle imposte (cfr. Cass. SS.UU. n. 5791/08), anche nel caso di riscossione dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può giustamente essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificato, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, perché la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella. Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, la corretta qualificazione dello strumento di tutela azionato, onde valutarne anche l'ammissibilità e la procedibilità, verificare la scelta compiuta dall'opponente. Ebbene, in ragione di tutto quanto ricostruito, questo Giudice ritiene che parte ricorrente abbia inteso azionare un'opposizione agli atti esecutivi, nella misura in cui contesta le operazioni di notificazione degli avvisi di addebito, oltre ai vizi formali e di motivazione;
contestualmente un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. – per la quale non è previsto alcun termine - per la invocata prescrizione maturata successivamente alla notifica dei titoli, per assenza di atti interruttivi (cfr. ricorso e conclusioni).
Tempestività dell'opposizione Preliminarmente, è necessario verificare la tempestività dell'opposizione. Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale ex art. 617 c.p.c., avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C. Cass. 3404/2004).
Con riguardo all'opposizione ex art. 617 c.p.c., il Supremo Collegio, in materia tributaria, ha avuto modo di chiarire che spetta al contribuente impugnare il solo avviso di mora o l'intimazione di pagamento, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale ovvero impugnare cumulativamente l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria (S.U.16412/2007). Ancora più chiaramente la Cassazione, sempre in materia di riscossione delle imposte, ha statuito che “l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta […] di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare o meno la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale […], nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (S.U. 5791/2008 cit.). Inoltre, la Suprema Corte ha più volte precisato che le doglianze avverso vizi puramente formali dell'intimazione o al quomodo executionis devono essere avanzate nelle forme e soprattutto nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi;
la Suprema Corte ha infatti chiarito che “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive” (Cass. 2008, n. 18691; così pure Cass. 2004 n.21863). In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che
“le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Non vi è dubbio che la censura con cui l'opponente deduce l'invalidità derivata di uno o più atti della procedura di riscossione, sull'assunto della irrituale notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, introduce un'opposizione agli atti esecutivi: l'alterazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge, infatti, costituisce un vizio del quomodo dell'attività esecutiva del concessionario e si traduce nella nullità dell'atto successivo impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto.
Su queste premesse si osserva che la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta il 19.7.2022, da considerarsi quale nuovo dies a quo (e la circostanza è pacifica tra le parti, non essendo stata nemmeno genericamente contestata), mentre il ricorso è stato depositato il 3.8.2022; per cui ammissibile è l'opposizione concernente le doglianze formali circa il quomodo executionis, fatta valere esattamente nel breve termine di 20 giorni secondo quanto prescritto dall'art. 617 c.p.c. Quindi, il contribuente ha l'occasione di recuperare la tutela persa nel caso in cui vi fosse stata l'omessa notifica dei titoli sottesi.
Legittimazione passiva Ebbene, individuata nei termini poc'anzi detti la natura del presente giudizio, va, in primis, chiarita la sussistenza della legittimazione passiva anche dell'Agente della Riscossione. Come precisato dalla Corte di Cassazione, ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella (in questo caso l'intimazione) o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, che ha emesso l'atto opposto ed è pertanto unica titolare della procedura esecutiva, avendo perciò interesse a resistere, anche in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento può avere sul rapporto esattoriale (ex multis, Cass. n. 594/2016; Cass. ord. n.12385/2013¸ Cass. n. 18522/2011). Ne consegue, dunque, la piena legittimazione ad causam di . CP_5
Si osserva che, nel caso di specie, trattandosi anche di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con cui si fa valere la prescrizione del credito, “sussiste un litisconsorzio necessario tra l'Ente Impositore e in quanto l'estinzione sopravvenuta del Controparte_2 credito fa venir meno la pretesa dell' ma quando è causata da un ritardo nella notifica o CP_1 nell'omissione di quest'ultima è addebitabile al concessionario” (Cass. 12583/2013 e Cass. 594/2016). Come ribadito da ultimo da Cassazione civile, sez. VI, n. 23627 del 2018, “l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali […] e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni avanzate dal debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare in giudizio eventualmente l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 […]”.
Interesse ad agire IO rimarcare che - in punto di interesse ad agire - l'intimazione di pagamento fa cessare l'inerzia dell'amministrazione nel portare avanti l'esecuzione previdenziale, essendo atto che esprime la volontà dell'Ente di agire nei confronti del contribuente per l'azione di recupero, laddove il Concessionario riscontra il mancato pagamento entro il termine di giorni 5 dalla notifica che costituisce atto di costituzione in mora.
Notifiche Va analizzata la documentazione in atti, offerta in comunicazione dall'Ente impositore per gli avvisi di addebito sub nn. 5, 6, 7.
Gli allegati zip offerti in comunicazione da (cfr. alleg. telematici “Allegati alla relazione CP_1
1881_23”) concernono i dati di consegna e ricezione della pec, ma nulla Parte_1 dicono di quale sia l'atto notificato. Si tratta dei soli “dati identificativi relativi alle ricevute delle notifiche, inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e”, che tra l'altro non risultano leggibili, in quanto al tentativo di apertura il sistema risponde: “il file è stato danneggiato (ad es. perché è stato inviato in allegato ad un messaggio e-mail e non è stato decodificato correttamente)”; mancano i files in formato
.eml. ex art. 19bis del Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014 (Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, D.M. 44/2011). Per cui al GL è precluso il controllo del contenuto effettivo della “busta telematica” nel formato originale .eml o .msg, al fine di verificare che – al di là di quanto asserito in memoria - oggetto della notifica siano stati proprio gli atti in parola. Nemmeno a seguito di sollecitazione al deposito da parte del Giudice (cfr. ordinanza del 2.5.2024) ai sensi e per gli effetti dell'art. 421 c.p.c. l' ha ottemperato al deposito dei CP_1 files richiesti, limitandosi nelle successive note di trattazione scritta (cfr. 3.5.2024; 26.9.2024) a riportarsi agli atti e a chiedere la decisione della causa. Non è stata fornita la prova in giudizio della ritualità di tali notifiche, che devono ritenersi invalide, con tutte le conseguenze di legge, consistenti in una pronuncia caducatoria dell'intimazione di pagamento.
Per le suesposte considerazioni l'opposizione per gli ava non sgravati non può che essere accolta, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, assorbite tutte le altre doglianze.
Spese di lite Residua, la determinazione delle spese processuali. Sussistono giusti motivi ex art. 92 c.p.c. per compensare tra le parti le spese di lite in relazione alle poste sgravate per jus superveniens
Per la parte non coperta da sgravio, si compensano integralmente con il Concessionario – completamente estraneo all'attività notificatoria degli avvisi di addebito -; con l' CP_1 seguono il principio della causalità nella genesi della lite ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo, secondo i valori minimi del DM. 55/2014, come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, e aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto che sussiste contrasto sulla questione esaminata dell'interesse ad agire nell'opporsi all'intimazione di pagamento, e avendo riguardo alla natura seriale e al valore della controversia (nei limiti dell'accoglimento) - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - alle fasi del giudizio, trattandosi di causa esclusivamente documentale (art.4 co V: “…Il compenso è liquidato per fasi…. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia… b) per fase introduttiva del giudizio… c) per fase istruttoria… d) per fase decisionale…”), al pregio dell'opera professionale prestata.
Inoltre, vengono distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito:
1. n. 328 2012 000 344 7191 000; 2. n. 328 2012 000 651 7916 000;
3. n. 328 2013 000 194 5228 000;
4. n. 328 2013 000 631 8450 000;
2) accoglie il ricorso in opposizione e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 028 2022 900 532 75 35/000, notificata il 19.7.2022, per gli avvisi di addebito:
5. n. 328 2015 000 187 1392 000;
6. n. 328 2016 000 130 4984 000;
7. n. 328 2016 000 537 4041 000;
per nullità della relativa notifica;
3) Compensa integralmente le spese di lite con;
CP_5
4) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che sono liquidate in complessivi € CP_1
1.865,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e CPA – se dovute -, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, con attribuzione agli Avv. IOnni Daniele e Angelo Riccitelli, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
Il GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, alla scadenza del termine previsto per il deposito di note sostitutive d'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 20/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 5374/2022 R.G. promossa da: nato a [...], il [...], e residente in [...]
Maddaloni, P.co Le Palme n. 117, 81100 Caserta, rappresentato e difeso dagli Avv. IOnni DANIELE e Angelo RICCITELLI, presso cui elettivamente domicilia in San Nicola La Strada, alla Via Manzoni n. 86 - Parco delle Magnolie, come da allegata procura,
RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
in persona Controparte_1 del Presidente/legale rappresentante p.t., domiciliato per la carica in Roma, alla via Ciro il Grande n. 21 e, agli effetti della presente procedura, per elezione in Caserta, alla via Arena, loc. San Benedetto, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca CUZZUPOLI, come da procura in atti,
NONCHE' CONTRO
(già , in Controparte_2 Controparte_3 persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, alla via Grezar n. 14, e per la presente procedura, al viale Lamberti fabbr. rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Raffaella DEL GUERCIO, con cui elettivamente domicilia in Avellino, alla via IOnni Palatucci n. 26, come da allegata procura, RESISTENTI
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento per avvisi di addebito
Conclusioni delle parti: Come da rispettivi atti interruttivi e da verbali/note d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del 3.8.2022 l'istante ha adito l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per impugnare, previa sospensione, l'intimazione di pagamento n. 028 2022 900 532 75 35/000 notificatagli in data 19.07.2022, per un importo di € 19.727,58 ed i sottostanti avvisi di addebito:
1. n. 328 2012 000 344 7191 000 dell'08.10.2012 di ammontare pari ad € 1.166,48;
2. n. 328 2012 000 651 7916 000 del 31.01.2013 per € 2.418,27;
3. n. 328 2013 000 194 5228 000 del 23.04.2013 per € 1.243,60;
4. n. 328 2013 000 631 8450 000 del 12.02.2014 di importo pari ad € 4.375,81;
5. n. 328 2015 000 187 1392 000 del 29.10.2015 di ammontare pari ad € 6.891,25;
6. n. 328 2016 000 130 4984 000 del 13.05.2016 per € 1.224,76;
7. n. 328 2016 000 537 4041 000 del 10.11.2016 di € 2.407,41. A sostegno della sua domanda ha censurato l'omessa notifica dei sottesi titoli, oltre che vizi di forma-contenuto il difetto di motivazione, nonché l'intervenuta prescrizione quinquennale, maturata successivamente, per assenza di atti interruttivi. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento/la nullità dell'intimazione e degli atti prodromici, il tutto con vittoria di spese di lite, da attribuirsi per anticipo fattone.
Si sono costituiti i convenuti, impugnando e contestando le ragioni di controparte con svariate argomentazioni in diritto, e hanno chiesto l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse, oltre che la reiezione della domanda in quanto destituita di fondamento. In particolare, hanno insistito per la rituale notifica degli atti presupposti, oltre che per la non spirata prescrizione, attesa l'interruzione del decorso prescrizionale con svariati atti successivi, oltre che per la sospensione dello stesso prevista dalla legislazione emergenziale vigente durante la pandemia.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nel rispetto degli obblighi di concisione e di sintesi imposti dagli artt. 132 c.p.c e 118 disp. att. c.p.c.
Poste annullate Nel merito, l' in memoria di costituzione ha allegato e documentato (cfr. “Lista cartelle- CP_1 avvisi con stralcio” alleg.) lo stralcio ad opera del Concessionario esattoriale per effetto della finanziaria 2023 legge 197/2022, trattandosi di ruoli di importo inferiore a € 1.000,00, trasmessi al Riscossore nel periodo previsto dalla normativa (dal 01.01.2000 l 31.12.2015). Lo stralcio ha interessato quattro dei sette ava e, segnatamente:
1. n. 328 2012 000 344 7191 000 dell'08.10.2012 di ammontare pari ad € 1.166,48;
2. n. 328 2012 000 651 7916 000 del 31.01.2013 per € 2.418,27;
3. n. 328 2013 000 194 5228 000 del 23.04.2013 per € 1.243,60;
4. n. 328 2013 000 631 8450 000 del 12.02.2014 di importo pari ad € 4.375,81.
Va, dunque, dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere, atteso che va rilevata l'incidenza sui fatti di causa del sopravvenuto annullamento (cfr. alleg. telematici alla costituzione . Tale circostanza è confermata anche dall'estratto di ruolo CP_1 aggiornato, depositato da (cfr. preverbale del 17.1.2024), da cui risulta che per i CP_5 predetti titoli il residuo da pagare è pari a “zero”. Deve ritenersi venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente in ordine a tali avvisi di addebito sub nn. 1, 2, 3 e 4.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, si rileva che, nel caso di specie, è venuto meno l'oggetto del contendere: sussiste, effettivamente, un fattore sopravvenuto in grado di determinare la cessazione parziale della materia del contendere, che è costituito, giustappunto, dall'intervenuto sgravio. Residua quindi la delibazione della legittimità/debenza degli ava indicati sub nn. 5, 6 e 7 non sgravati. Vanno esaminate le doglianze mosse in ricorso.
Premessa Preliminarmente si evidenzia che con l'avviso di addebito, la cui disciplina è dettata dall'art. 30 del dl 78/2010, non è più necessaria la formazione del ruolo da parte dell' e la CP_1 trasmissione dello stesso all'agente della riscossione che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella. L'atto di determinazione della pretesa e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa e che intima il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata sono unificati, per cui l'avviso di addebito assorbe le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo. Nulla cambia invece per la fase esecutiva, che rimane affidata all'agente della riscossione e continua a svolgersi con gli stessi strumenti e modalità della cd. esecuzione esattoriale. Nel caso in cui il debitore non provveda al pagamento delle somme dovute, versandole nel termine di sessanta giorni dalla notifica all'agente della riscossione territorialmente competente indicato nell'avviso di addebito, il concessionario potrà procedere senz'altro incombente ad espropriazione forzata.
Avverso l'avviso di addebito il destinatario ha i medesimi strumenti di tutela previsti nei confronti dell'iscrizione a ruolo e della cartella di pagamento, e dunque l'opposizione prevista ai sensi del comma 5 dell'art. 24 del D. Lgs. n. 46/1999, l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi (art. 29 D. lgs. cit.).
Strumenti di tutela del contribuente Occorre precisare – in ordine alla esatta qualificazione giuridica della odierna domanda - che questione cruciale è inquadrare correttamente che tipo di strumento di tutela abbia azionato in giudizio parte ricorrente, onde verificarne la proponibilità e l'ammissibilità. Ciò, in quanto è data al contribuente facoltà di esercizio di più azioni giudiziarie, anche con un unico atto. La Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il ricorso avverso pretese non di natura strettamente tributaria (contributi previdenziali o assistenziali, sanzioni amministrative, altre somme dovute all'erario non costituenti tributi in senso stretto) è ammissibile mediante tre opzioni: a) ricorso ai sensi dell'art. 24 comma VI e dell'art. 29, comma II, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che consentono innanzitutto di rivolgersi al giudice del lavoro ex art. 442 c.p.c. per formulare opposizione “… contro l'iscrizione a ruolo” per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva;
trattasi di strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva (Cass. n. 17978 del 2008) nei confronti dell'ente impositore, cui “il ricorso va notificato” (art. 24, co. 5, d.lgs n. 46/99) e che, dunque, è il legittimato passivo della domanda. Tuttavia, l'art. 29, co. 2, del d.lgs. n. 46/99, lascia espressamente salva l'operatività delle opposizioni esecutive nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie, sancendo che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”. b) Proposizione dell'opposizione ai sensi del combinato disposto ex artt. 615 e 618 c.p.c., con cui è possibile proporre opposizione all'esecuzione al giudice del lavoro, quando l'esecuzione non è ancora iniziata, o al giudice dell'esecuzione, se la medesima è stata invece avviata, eccependo questioni di merito riguardanti la pignorabilità dei beni o l'esistenza di fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito)“quando contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata”; c) proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. per vizi formali dell'atto esecutivo riguardanti il titolo o la cartella di pagamento avanti al giudice del lavoro o al giudice dell'esecuzione a seconda del caso che l'esecuzione sia stata iniziata o meno. Inoltre, rammenta che questo triplice sistema di tutela giurisdizionale fa sì che sia ammessa la possibilità per il contribuente di proporre con un unico atto sia l'opposizione per motivi di merito della pretesa contributiva sia l'opposizione per motivi di forma dell'atto presupposto.
Così come in materia di riscossione delle imposte (cfr. Cass. SS.UU. n. 5791/08), anche nel caso di riscossione dei contributi previdenziali, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa esecutiva è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, sicché l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Tale nullità può giustamente essere fatta valere mediante la scelta di impugnare solo l'atto consequenziale notificato, facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, vizio formale di quest'ultimo denunciabile ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto, non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, perché la deduzione della mancanza di notificazione della cartella di pagamento è strumentale alla contestazione della pretesa esecutiva dell'ente impositore, della quale il destinatario assume di non essere previamente venuto a conoscenza proprio in conseguenza della mancata notificazione della cartella. Pertanto, spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, la corretta qualificazione dello strumento di tutela azionato, onde valutarne anche l'ammissibilità e la procedibilità, verificare la scelta compiuta dall'opponente. Ebbene, in ragione di tutto quanto ricostruito, questo Giudice ritiene che parte ricorrente abbia inteso azionare un'opposizione agli atti esecutivi, nella misura in cui contesta le operazioni di notificazione degli avvisi di addebito, oltre ai vizi formali e di motivazione;
contestualmente un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. – per la quale non è previsto alcun termine - per la invocata prescrizione maturata successivamente alla notifica dei titoli, per assenza di atti interruttivi (cfr. ricorso e conclusioni).
Tempestività dell'opposizione Preliminarmente, è necessario verificare la tempestività dell'opposizione. Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale ex art. 617 c.p.c., avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. C. Cass. 8765 del 1997, C. Cass. 9912 del 2001, C. Cass. 17460/2007, C. Cass. 3404/2004).
Con riguardo all'opposizione ex art. 617 c.p.c., il Supremo Collegio, in materia tributaria, ha avuto modo di chiarire che spetta al contribuente impugnare il solo avviso di mora o l'intimazione di pagamento, facendo valere l'omessa notifica della cartella esattoriale ovvero impugnare cumulativamente l'atto presupposto non notificato, facendo valere i vizi di quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria (S.U.16412/2007). Ancora più chiaramente la Cassazione, sempre in materia di riscossione delle imposte, ha statuito che “l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta […] di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare o meno la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale […], nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa” (S.U. 5791/2008 cit.). Inoltre, la Suprema Corte ha più volte precisato che le doglianze avverso vizi puramente formali dell'intimazione o al quomodo executionis devono essere avanzate nelle forme e soprattutto nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi;
la Suprema Corte ha infatti chiarito che “nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, l'opposizione agli atti esecutivi - con la quale si fanno valere i vizi di forma del titolo esecutivo, ivi compresa la carenza di motivazione dell'atto - è prevista dall'art. 29, secondo comma, che per la relativa regolamentazione rinvia alle "forme ordinarie", e non dall'art. 24 dello stesso d.lgs., che si riferisce, invece, all'opposizione sul merito della pretesa di riscossione. Ne consegue che l'opposizione agli atti esecutivi prima dell'inizio dell'esecuzione deve proporsi entro cinque giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, che, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. n. 602 del 1973, si identifica nella cartella esattoriale, non assumendo alcuna rilevanza, invece, l'assenza di accertamenti e delle relative contestazioni, trattandosi di adempimenti previsti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative e non per l'esazione di contributi e somme aggiuntive” (Cass. 2008, n. 18691; così pure Cass. 2004 n.21863). In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 d.lgs. 46/1999 stabilisce che
“le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal d.l. 35/2005, conv. in l. 80/2005).
Non vi è dubbio che la censura con cui l'opponente deduce l'invalidità derivata di uno o più atti della procedura di riscossione, sull'assunto della irrituale notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito, introduce un'opposizione agli atti esecutivi: l'alterazione della sequenza procedimentale prevista dalla legge, infatti, costituisce un vizio del quomodo dell'attività esecutiva del concessionario e si traduce nella nullità dell'atto successivo impugnato per omessa notifica dell'atto presupposto.
Su queste premesse si osserva che la notifica dell'intimazione di pagamento è avvenuta il 19.7.2022, da considerarsi quale nuovo dies a quo (e la circostanza è pacifica tra le parti, non essendo stata nemmeno genericamente contestata), mentre il ricorso è stato depositato il 3.8.2022; per cui ammissibile è l'opposizione concernente le doglianze formali circa il quomodo executionis, fatta valere esattamente nel breve termine di 20 giorni secondo quanto prescritto dall'art. 617 c.p.c. Quindi, il contribuente ha l'occasione di recuperare la tutela persa nel caso in cui vi fosse stata l'omessa notifica dei titoli sottesi.
Legittimazione passiva Ebbene, individuata nei termini poc'anzi detti la natura del presente giudizio, va, in primis, chiarita la sussistenza della legittimazione passiva anche dell'Agente della Riscossione. Come precisato dalla Corte di Cassazione, ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella (in questo caso l'intimazione) o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice, che ha emesso l'atto opposto ed è pertanto unica titolare della procedura esecutiva, avendo perciò interesse a resistere, anche in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento può avere sul rapporto esattoriale (ex multis, Cass. n. 594/2016; Cass. ord. n.12385/2013¸ Cass. n. 18522/2011). Ne consegue, dunque, la piena legittimazione ad causam di . CP_5
Si osserva che, nel caso di specie, trattandosi anche di un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con cui si fa valere la prescrizione del credito, “sussiste un litisconsorzio necessario tra l'Ente Impositore e in quanto l'estinzione sopravvenuta del Controparte_2 credito fa venir meno la pretesa dell' ma quando è causata da un ritardo nella notifica o CP_1 nell'omissione di quest'ultima è addebitabile al concessionario” (Cass. 12583/2013 e Cass. 594/2016). Come ribadito da ultimo da Cassazione civile, sez. VI, n. 23627 del 2018, “l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali […] e pertanto è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni avanzate dal debitore. Esso è anzi l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare in giudizio eventualmente l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 […]”.
Interesse ad agire IO rimarcare che - in punto di interesse ad agire - l'intimazione di pagamento fa cessare l'inerzia dell'amministrazione nel portare avanti l'esecuzione previdenziale, essendo atto che esprime la volontà dell'Ente di agire nei confronti del contribuente per l'azione di recupero, laddove il Concessionario riscontra il mancato pagamento entro il termine di giorni 5 dalla notifica che costituisce atto di costituzione in mora.
Notifiche Va analizzata la documentazione in atti, offerta in comunicazione dall'Ente impositore per gli avvisi di addebito sub nn. 5, 6, 7.
Gli allegati zip offerti in comunicazione da (cfr. alleg. telematici “Allegati alla relazione CP_1
1881_23”) concernono i dati di consegna e ricezione della pec, ma nulla Parte_1 dicono di quale sia l'atto notificato. Si tratta dei soli “dati identificativi relativi alle ricevute delle notifiche, inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e”, che tra l'altro non risultano leggibili, in quanto al tentativo di apertura il sistema risponde: “il file è stato danneggiato (ad es. perché è stato inviato in allegato ad un messaggio e-mail e non è stato decodificato correttamente)”; mancano i files in formato
.eml. ex art. 19bis del Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014 (Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, D.M. 44/2011). Per cui al GL è precluso il controllo del contenuto effettivo della “busta telematica” nel formato originale .eml o .msg, al fine di verificare che – al di là di quanto asserito in memoria - oggetto della notifica siano stati proprio gli atti in parola. Nemmeno a seguito di sollecitazione al deposito da parte del Giudice (cfr. ordinanza del 2.5.2024) ai sensi e per gli effetti dell'art. 421 c.p.c. l' ha ottemperato al deposito dei CP_1 files richiesti, limitandosi nelle successive note di trattazione scritta (cfr. 3.5.2024; 26.9.2024) a riportarsi agli atti e a chiedere la decisione della causa. Non è stata fornita la prova in giudizio della ritualità di tali notifiche, che devono ritenersi invalide, con tutte le conseguenze di legge, consistenti in una pronuncia caducatoria dell'intimazione di pagamento.
Per le suesposte considerazioni l'opposizione per gli ava non sgravati non può che essere accolta, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, assorbite tutte le altre doglianze.
Spese di lite Residua, la determinazione delle spese processuali. Sussistono giusti motivi ex art. 92 c.p.c. per compensare tra le parti le spese di lite in relazione alle poste sgravate per jus superveniens
Per la parte non coperta da sgravio, si compensano integralmente con il Concessionario – completamente estraneo all'attività notificatoria degli avvisi di addebito -; con l' CP_1 seguono il principio della causalità nella genesi della lite ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo, secondo i valori minimi del DM. 55/2014, come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, e aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto che sussiste contrasto sulla questione esaminata dell'interesse ad agire nell'opporsi all'intimazione di pagamento, e avendo riguardo alla natura seriale e al valore della controversia (nei limiti dell'accoglimento) - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - alle fasi del giudizio, trattandosi di causa esclusivamente documentale (art.4 co V: “…Il compenso è liquidato per fasi…. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia… b) per fase introduttiva del giudizio… c) per fase istruttoria… d) per fase decisionale…”), al pregio dell'opera professionale prestata.
Inoltre, vengono distratte ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
P. Q. M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del Lavoro, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito:
1. n. 328 2012 000 344 7191 000; 2. n. 328 2012 000 651 7916 000;
3. n. 328 2013 000 194 5228 000;
4. n. 328 2013 000 631 8450 000;
2) accoglie il ricorso in opposizione e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento n. 028 2022 900 532 75 35/000, notificata il 19.7.2022, per gli avvisi di addebito:
5. n. 328 2015 000 187 1392 000;
6. n. 328 2016 000 130 4984 000;
7. n. 328 2016 000 537 4041 000;
per nullità della relativa notifica;
3) Compensa integralmente le spese di lite con;
CP_5
4) Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che sono liquidate in complessivi € CP_1
1.865,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e CPA – se dovute -, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, aggiornati sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022, con attribuzione agli Avv. IOnni Daniele e Angelo Riccitelli, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi.
Il GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini