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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/07/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 1 di 18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1224 del 2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “lesione personale” e vertente TRA C.F. , parte nata a Rossano (CS), in [...] Parte_1 C.F._1 07.11.2000, rappresentata e difesa dall'avv. VINCENZO RENZO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE – E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. DOMENICO BUONO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata come in atti
- CONVENUTA – e , entrambi residenti in [...], Controparte_2 Controparte_3 C.da Oliveto Longo
- CONVENUTI contumaci – P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPINA D'INGIANNA, giusta procura in calce all'atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c., elettivamente domiciliati come in atti
- TERZA INTERVENUTA -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria in data 26.04.2018,
, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_2 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 e . La difesa della parte attrice ha dedotto Controparte_2 Controparte_3 che:
- in data 03.07.2017 intorno alle ore 16:30, alla guida del ciclomotore Parte_1 modello Aprilia sr 50, tg. X7BNUS, assicurato con la compagnia Controparte_5 polizza n. 106637035, con a bordo mentre percorreva Viale Parte_3 Margherita direz. Via Nazionale in Rossano Scalo, giunto all'altezza di Piazza Bologna, è entrato in collisione con l'autovettura Suzuki, tg. DX200US, di proprietà di
[...]
e condotta da assicurata con la compagnia , P_ Controparte_2 CP_1 polizza n. NO780505003288;
- l'incidente de quo è da ascrivere ad esclusiva colpa del , il quale, in violazione CP_2 delle norme che regolano la circolazione stradale, non si arrestava allo stop, ivi presente, impegnando l'incrocio senza dare la precedenza al ciclomotore condotto dal Pt_1 R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 2 di 18
- detta condotta di guida, come sopra detto, è stata confermata dal verbale redatto dai VV.UU. intervenuti immediatamente sul posto e dai testimoni presenti, Tes_1 e che hanno rilasciato dichiarazione testimoniale, mentre il
[...] Tes_2 CP_2 è stato sanzionato per violazione dell'art. 145 c. 5 C.d.S.;
- a seguito dell'urto, è stato trasportato presso il P.S. di Rossano, ove gli è Parte_1 stata diagnosticata “Frattura scafoide carpo sx, escoriazioni anca sx coscia dx e ginocchio dx e sx, trauma contusivo discorsivo con escoriazioni caviglia dx”;
- è stato, poi, ritenuto clinicamente guarito in data 09.11.2017, con postumi da valutare in sede medico-legale con apposita CTU che, sin da ora, si chiede;
- con missiva del 23.09.2017, la ha inviato assegno di € 300,00 Controparte_6 per i danni subiti dal motociclo, trattenuti a titolo di acconto sul maggior dovuto, ammontante ad € 1.236,00 come da preventivo, rilasciato dall'officina “Tridico Motors”;
- in data 24.11.2017, è stata inviata ai convenuti formale richiesta di risarcimento danni con invito alla stipulazione di negoziazione assistita, ma tale richiesta è rimasta priva di riscontro;
- è evidente la responsabilità del nella causazione del sinistro per cui è causa;
CP_2
- ciò è statuito dal verbale redatto dai VV.UU. giunti sul posto, i quali, sentiti i testi presenti ed effettuati i rilievi del caso, hanno emesso verbale per violazione delle norme del C.d.S;
- il verbale redatto dal pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti;
- in detto verbale sottoscritto dal convenuto, quindi, apprestando acquiescenza al medesimo, si sottolinea la violazione dell'art. 145 comma 5 e 10 C.d.S., relativo al comportamento del conducente e alla precedenza, il quale così recita al comma 5: “I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale” e al comma 10
“Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 163 a € 652”;
- quanto affermato in detto verbale è confermato dalle dichiarazioni testimoniali rese da e presenti sul luogo del sinistro, che qui si riportano Testimone_3 Tes_2 testualmente: ha dichiarato che “alle ore 16:30 transitando a bordo Testimone_3 della mia vettura davanti a noi avveniva l'impatto dell'auto Suzuki nero che non fermandosi allo stop, con il motorino Aprilia proveniente da via Torre Pisani in via Margherita. Non c'erano altre persone e mi sono fermata a soccorrere”; ha Tes_2 dichiarato: “alle ore 16:30 transitando a bordo della vettura della mia ragazza davanti a noi avveniva l'impatto dell'auto Suzuki nero, che non fermandosi allo stop, con il motorino Aprilia proveniente da via Torre Pisani in via Margherita. Non c'erano altre persone e mi sono fermato a soccorrere”;
- alle dichiarazioni testimoniali dei testi summenzionati, è da aggiungere quanto dichiarato Tes_ dagli stessi in sede di sommarie informazioni: il , oltre a ribadire quanto sopra, precisa che il motorino viaggiava a velocità moderata e nessun altro veicolo lo precedeva;
la , invece, precisa che il motorino andava piano;
Tes_3
- nonostante sia stata inviata ai convenuti richiesta risarcitoria e contestuale invito alla negoziazione assistita, gli stessi non hanno dato alcuna risposta nei termini previsti dalla legge. Tanto premesso, la parte attrice ha chiesto a questo Tribunale di: R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 3 di 18
a. accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità di nel sinistro per cui è Controparte_2 causa;
b. conseguentemente, condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patendi dal minore, che risulteranno provati in corso di causa;
c. condannare i convenuti, in solido, alle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Con atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c., depositato in Cancelleria in data 31.12.2018, si è costituita a sua difesa ha dedotto che: Controparte_4
- l'atto di citazione è nullo e/o inammissibile e/o illegittimo per vizi del contraddittorio, poiché vi è certamente carenza di legittimazione passiva per due delle parti convenute;
- invero, l'art. 149, co. 1, del d.lgs. n. 209/2005 recita testualmente: “in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”;
- il risarcimento diretto trova la sua ratio legis nell'ottica di una semplificazione delle procedure di risarcimento danni e di una riduzione dei costi a carico delle compagnie, pertanto, diventa importante il controllo preliminare del giudice sulla regolarità del contraddittorio;
- il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, questi e il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla, con la conseguenza che qualora da tale controllo risulti che, già secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ovvero il convenuto non possano identificarsi col soggetto rispettivamente avente diritto o tenuto a subire la pronunzia giurisdizionale, il giudice deve rigettare la domanda rispettivamente per difetto di legittimazione attiva o passiva;
- in materia di assicurazione obbligatoria, la legittimazione passiva del responsabile civile nel giudizio intrapreso dal danneggiato all'interno della procedura di indennizzo diretto va esclusa perché contrastante con le esigenze di celerità e concentrazione delle attività processuali poste a base della ratio legis sottostante all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, votata alla massima esemplificazione del quadro normativo disciplinante operazioni mirate al risarcimento del danno nel settore delle assicurazioni private;
- ciò trova conferma nei lavori preparatori della nuova disciplina e nell'applicazione dei criteri ermeneutici del codice civile, in particolare quelli letterale e teleologico, ponendo altresì a raffronto l'attuale normativa con quella previgente di cui all'art. 23 della legge n. 990 del 1969 che contrariamente a quanto disposto dall'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, prevedeva espressamente l'obbligo di convenire in giudizio anche il responsabile del danno;
- quanto sopra trova conferma ed ulteriore sostegno anche nell'art. 3 del Regolamento attuativo del Codice delle Assicurazioni (D.P.R. n. 254/2006), che applica la disciplina del risarcimento diretto in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesione di lieve entità al conducente;
- l'odierno attore, quindi, avrebbe dovuto proporre l'azione nei confronti della propria società di assicurazione ( e non già nei confronti del presunto Controparte_6 responsabile del danno ( , né verso la compagnia di assicurazione Controparte_2 ( del presunto veicolo danneggiante;
Controparte_1
- convenire in giudizio soggetti privi di legittimazione passiva incide negativamente sui principi giuridici della regolarità del contraddittorio e della parità delle parti nel processo R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 4 di 18
e - nella fattispecie concreta - viola il diritto di difesa della Controparte_6 legittimata passiva in base alle norme su citate;
- d'altronde, per i danni al motociclo, l'attore ha utilizzato la procedura di risarcimento diretto, rivolgendosi alla la quale ha provveduto al pagamento;
Controparte_6
- non si comprende, pertanto, il motivo per cui l'attore non abbia proseguito in sede processuale con l'intrapresa azione di risarcimento diretto;
- pertanto, si chiede di rigettare la domanda per vizio del contraddittorio ovvero, in subordine, di estromettere dal presente giudizio la nonché Controparte_1 CP_2 e;
[...] Controparte_3
- pur ritenendo le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità e di improcedibilità della domanda, esaustive ed assorbenti di ogni eccezione ulteriore, di diritto e di merito, si contesta quanto dedotto dall'attore sull'an debeatur, gravando comunque su di lui l'onere processuale di dimostrare non solo la responsabilità esclusiva dell'altro conducente, ma anche l'assenza di ogni responsabilità del danneggiato - anche solo concorsuale - nell'accadimento dei fatti (c.d. prova liberatoria);
- vi è dichiarazione di , persona che ha assistito all'incidente stradale per Testimone_4 cui è causa, dalla quale emerge che è stato il giovane a causare il Parte_1 sinistro, sopraggiungendo a velocità sostenuta all'incrocio, già impegnato dall'auto Suzuki, a cui altro veicolo aveva dato la precedenza di cortesia;
- in via subordinata, non è da escludere che nel caso di specie possa ricorrere l'ipotesi di responsabilità concorsuale di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., tenuto conto della conformazione del luogo dell'incidente, un incrocio, luogo che il conducente diligente deve affrontare usando la massima prudenza (ex art. 145, co. 1, C.d.S.);
- invero, la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c., opera ancor più in caso di incidenti avvenuti in prossimità di incroci e neppure è esclusa allorquando siano accertati elementi concreti di colpa a carico dei conducenti, ovvero sia accertata la responsabilità di uno dei due;
- l'automobilista che si accinge ad attraversare un incrocio, anche se proveniente da una strada con diritto di precedenza, ha l'obbligo di adeguare la propria velocità alle condizioni del traffico;
- ove ciò non avvenga, deve perciò affermarsi il concorso di colpa paritetico di due conducenti venuti a collisione in un incrocio stradale, anche qualora non sia stato rispettato il diritto di precedenza da parte di uno dei due, dovendosi da un lato ritenere il nesso di causalità tra la mancata concessione della precedenza e l'evento da parte del primo e, dall'altro, il concorso di colpa del secondo che non ha tenuto nell'occorso una velocità adeguata alle condizioni della circolazione;
- invero, si può ritenere che un rallentamento in prossimità di un incrocio sia certamente idoneo, se non ad evitare l'incidente, quanto meno a limitarne le conseguenze;
- in merito all'entità della richiesta risarcitoria, la documentazione prodotta in giudizio da controparte (un preventivo) non è prova sufficiente a dimostrare l'entità dei danni;
- ad ogni modo, la richiesta di risarcimento per come quantificata da controparte è eccessivamente esosa e la riparazione risulta antieconomica, tenuto conto che il ciclomotore Aprilia all'epoca del sinistro stradale aveva un valore commerciale di € 600,00 e un valore per differenza di € 500,00 per come indicato dal perito, Ing.
[...]
, nella valutazione estimativa dei danni;
Per_1
- sul punto occorre evidenziare che, per costante giurisprudenza di legittimità e di merito, allorquando il costo delle riparazioni sia antieconomico, il giudice ha il potere, ai sensi dell'art. 2058, co. 2, c.c., di escludere il risarcimento in forma specifica e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, aggiungendovi, tutt'al più, una somma pari a quella delle spese di immatricolazione e accessori del veicolo R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 5 di 18
sostitutivo di quello danneggiato, del cui avvenuto esborso l'attore dovrà comunque dare prova;
- il predetto orientamento giurisprudenziale è finalizzato ad evitare speculazioni di una parte ai danni dell'altra ed un'ingiustificata locupletazione;
- alla luce del valore commerciale del motociclo e ritenendo il giovane Parte_1 corresponsabile dell'incidente stradale de quo, null'altro è dovuto per i danni materiali, avendo la già pagato € 300,00 (importo corrispondente al 50% Controparte_6 del valore periziato);
- è, altresì, infondata la richiesta di risarcimento danni da lesioni, articolata da controparte in modo del tutto generico, non avendo prodotto alcuna prova a sostegno dell'entità delle lesioni, dei postumi permanenti e, soprattutto, del nesso causale tra le presunte lesioni e l'incidente per cui è causa;
- l'attore non può ovviare alla carenza di prova chiedendo l'ammissione di CTU medico- legale, poiché la consulenza tecnica non è un mezzo istruttorio, bensì un ausilio tecnico che il Giudice può chiedere a specialisti in materia che esulano dalla sua competenza giuridica;
- in assenza di prova, dunque, la domanda deve essere rigettata, atteso che nel nuovo rito processuale, introdotto dalla legge n. 102/2006 per i contenziosi di risarcimento danni da incidenti stradali, la parte è tenuta nel ricorso introduttivo a indicare specificamente tra gli elementi dell'atto anche i mezzi di prova e i documenti che intende offrire in comunicazione, motivo per cui l'inerzia del ricorrente ad indicare i mezzi di prova limitandosi alla richiesta di una c.t.u. medico legale non può essere ovviata dal potere del giudice di provvedere d'ufficio ad atti istruttori posto che resta comunque onere della parte provare i fatti costitutivi della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c., non potendosi tradurre le prerogative del giudice in una funzione di supplenza della stessa parte venendo meno al ruolo di terzietà che riveste nel processo;
- la Compagnia di Assicurazione convenuta contesta, pertanto, sia i certificati medici prodotti dall'attore, sia l'esistenza di postumi invalidanti;
- ad ogni modo il giovane è stato sottoposto a visita medica dal Dott, Parte_1
, fiduciario della il quale, dopo aver visitato il Persona_2 Controparte_6 periziando ed aver esaminato la documentazione medica esibitagli, ha accertato una ITT di gg. 30; una ITP di gg. 30 al 75%; una ITP di gg. 30 al 50%; una ITP di gg. 30 al 25%; un 4% di danno biologico: percentuale che rientra nelle lesioni micro-permanenti;
- non vi è dubbio che sussista la legittimazione passiva della e Controparte_6 che, in merito alle pretese risarcitorie di indipendentemente Parte_1 dall'accertamento della responsabilità e/o della corresponsabilità, la richiesta dell'istante sia palesemente esosa e che, pertanto, vada ricondotta nei limiti dell'effettivo e comprovato pregiudizio sofferto e vada sempre e comunque contenuta nei limiti del massimale di polizza. Ciò posto, la terza intervenuta a chiesto a questo Controparte_4 Tribunale di: a. in via preliminare e pregiudiziale, rigettare la domanda per vizio del contraddittorio;
b. in subordine, estromettere dal giudizio la e gli altri convenuti;
Controparte_1
c. in merito alla richiesta di risarcimento danni di , in qualità di genitore Parte_2 esercente la potestà sul figlio minorenne rigettare la domanda perché Parte_1 infondata in fatto e in diritto;
d. nella denegata ipotesi di accoglimento, nulla riconoscere per i danni materiali essendo stati già risarciti dalla Controparte_6 e. ridurre l'entità dei danni da lesione nei limiti effettivamente accertati;
f. con vittoria di spese e competenze, oltre CPA e rimborso forfetario come per legge, da distrarre in favore del procuratore anticipante. R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 6 di 18
All'esito della prima udienza è stata dichiarata la contumacia delle parti convenute,
[...] e e sono stati Controparte_7 Controparte_2 Controparte_3 concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Depositate le relative memorie, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 22.05.2019, è stata dichiarata l'inammissibilità dell'intervento volontario spiegato dalla e ammessa la CP_6 prova testimoniale richiesta da parte attrice, in relazione ai soli capitoli 4, 6 e 7, con riserva, all'esito della stessa, di decidere sull'ammissione della CTU medico-legale. All'udienza del 24.06.2019, nella quale è stato escusso il primo teste di parte attrice,
si è costituito divenuto maggiorenne, riportandosi Testimone_3 Parte_1 integralmente al contenuto dell'atto di citazione, proposto da , quale genitore Parte_2 esercente la responsabilità genitoriale. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.07.2019, si è costituita in giudizio a sua difesa ha dedotto che: Controparte_1
- , genitore di aveva citato in giudizio dinanzi al Persona_3 Parte_3
Tribunale di Castrovillari le medesime parti per il medesimo sinistro;
- la causa, iscritta al n. 428/2018 R.G., è stata assegnata al dott. Caronia;
- poiché siamo in presenza di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, per evitare un eventuale contrasto di giudicato, si chiede la riunione del presente procedimento a quello recante n. 1224/2018 R.G.;
- nel merito, si contesta la dinamica del sinistro per come prospettata dall'attore e la conseguente attribuzione di responsabilità al , conducente dell'autovettura CP_2 Suzuki Vitara, tg. DX200VS;
- contrariamente a quanto sostenuto da controparte, la responsabilità del sinistro è da imputare, in via esclusiva o quantomeno prevalente al , conducente del Parte_2 ciclomotore Aprilia, tg. X7BNVS, il quale, provenendo ad elevata velocità dalla Via Torre Pisani, si accingeva a sorpassare l'autovettura che si era fermata all'incrocio con Piazza Bologna al fine consentire al veicolo Suzuki condotto dal di attraversare CP_2 il predetto incrocio, e così facendo ha impattato contro quest'ultimo, colpendolo nella parte anteriore;
- quanto sopra risulta dalle dichiarazioni del teste oculare , presente al Testimone_4 momento dell'accaduto;
- si contesta, pertanto, il valore probatorio unilateralmente attribuito al verbale dei Vigili Urbani intervenuti in occasione del sinistro, ma in un momento successivo;
- in ordine al quantum debeatur, si contesta comunque la documentazione di parte depositata a sostegno della domanda, facendo rilevare che controparte non ha quantificato il danno, ponendo la deducente nella difficoltà di predisporre una adeguata difesa. Ciò posto, la convenuta ha chiesto a questo Controparte_1 Tribunale: a. in via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio a quello più antico instaurato da , recante n. 428/2018 Persona_3 b. nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto e, soprattutto, non provata, sia in ordine alla dinamica del sinistro che con riferimento al quantum debeatur, che risulta del tutto sproporzionato rispetto al reale pregiudizio sofferto;
c. con vittoria di spese e competenze di causa. Trasmessi gli atti al Presidente della Sezione Civile ex art. 274 comma 2 c.p.c., il presente giudizio e il giudizio n. 428/2018 sono stati chiamati alla medesima udienza dinnanzi al giudice istruttore, dott. Alessandro Caronia, il quale ha rilevato che “... la riunione di giudizi relativi a cause connesse presuppone una valutazione di opportunità rimessa al potere esclusivo ed insindacabile del giudice di merito (cfr. Cass. Civ. 8024 del 30.3.18). Nel merito si osserva che esigenze di economia processuale, a parere del giudicante, ostino alla riunione dei due giudizi R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 7 di 18
sopra elencati. Infatti, pur volendo prescindere dal fatto che non vi sia identità tra le parti dei diversi giudizi, si rileva che i due procedimenti sono in fasi diverse e ciò è decisivo, a giudizio dell'istruttore, alla mancata riunione degli stessi” e ha, quindi, rigettato la richiesta di riunione, rinviando la causa per il prosieguo dell'istruttoria. Escusso l'ultimo teste di parte attrice, ammessa ed espletata CTU medico-legale Tes_2 sulla persona di all'udienza del 22.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte Parte_1 ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte di trattazione tempestivamente depositate. In particolare, ha, così, precisato, modificandole, Controparte_4 le proprie conclusioni, chiedendo: a. la revoca dell'ordinanza del 22.05.2019 con la quale il GOT, Dott.ssa ha Per_4 dichiarato inammissibile l'intervento in giudizio della Controparte_6 b. il rigetto della domanda attorea;
c. nella denegata ipotesi di accoglimento, l'esclusione di ogni responsabilità della dichiarando la responsabilità esclusiva di e, Controparte_6 Controparte_2 per l'effetto, condannandolo, in solido con la e Controparte_8 P_
, all'accertando risarcimento dei danni richiesto da
[...] Parte_1 d. nulla riconoscere per danni materiali, essendo stati già risarciti dalla Controparte_6
e ridurre, sempre e comunque, l'entità dei danni da lesione nei limiti
[...] effettivamente accertati;
e. con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario come per legge. La causa è stata, quindi, assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Declaratoria di contumacia. Va prima di tutto dichiarata la contumacia di e , non Controparte_2 Controparte_3 costituiti nonostante la notifica dell'atto introduttivo nei loro confronti sia stata regolarmente eseguita.
3. Proponibilità della domanda. Analizzando, dapprima, i presupposti processuali della domanda, si osserva che la stessa ad avviso del Tribunale è proponibile alla luce degli artt. 145 – 148 d.lgs. 209/2005. Occorre chiarire che le norme introdotte dal codice delle assicurazioni (d.lgs. n. 209 del 2005) si applicano ai processi iniziati in epoca successiva alla entrata in vigore della normativa (01.01.2006) e ovviamente alle richieste di risarcimento presentate alla compagnia di assicurazione dopo il 1° gennaio 2006. Nel caso in lite non vi è dubbio sull'applicabilità della novella, poiché proprio il sinistro è successivo alla data della sua entrata in vigore. Risulta in atti (cfr. prod. di parte attrice) la lettera di messa in mora, nonché il decorso dei termini previsti per la proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio e non risultano richieste di integrazione da parte della compagnia assicurativa medesima. Specificamente, , in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_2 minore conducente del ciclomotore Aprilia sr 50, targato X7BNUS, ha proposto Parte_1 azione risarcitoria, ai sensi dell'art. 144 d.lgs. 209/2005, nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, nonché, ex art. 2054 c.c., nei confronti di conducente e proprietario dell'autovettura Suzuki, targata DX200US, chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal minore in conseguenza del sinistro verificatosi in data 03.07.2017.
4. Legittimazione ad agire. Occorre rilevare d'ufficio il difetto di legittimazione ad agire della parte attrice in ordine alla domanda di risarcimento dei danni riportati dal ciclomotore Aprilia, targato X7BNUS. R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 8 di 18
La legittimazione ad agire – la cui carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e rilevata d'ufficio dal giudice - attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare;
pertanto, mancherà tutte le volte in cui – come nella fattispecie - dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore (Cass. Civ. Sezioni Unite n. 2951 del 2016). Dalla prospettazione attorea (cfr. atto di citazione) e dalla documentazione in atti (v. allegati al fascicolo di parte attrice: libretto di circolazione allegato al fascicolo di parte attrice, certificato di polizza assicurativa stipulata con assegno emesso dalla Controparte_6 Controparte_6 e intestato a ) è emersa in maniera inequivocabile la proprietà del predetto Parte_2 motoveicolo in capo a , il quale ha proposto la domanda risarcitoria non in proprio, Parte_2 ma solo in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, conducente del ciclomotore, a sua volta costituitosi in giudizio in proprio, una volta divenuto maggiorenne. Deve, pertanto, dichiararsi il difetto di legittimazione ad agire di in ordine Parte_1 ai danni riportati dal veicolo de quo, in quanto, non essendo proprietario al momento dell'evento dannoso, non è titolare del diritto al risarcimento dei danni riportati dal predetto ciclomotore.
5. Inammissibilità dell'intervento volontario spiegato da Controparte_6
Come già evidenziato dal g.o.t. con ordinanza del 22.5.19, mai oggetto di riserva di gravame, occorre rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'intervento volontario spiegato da confermando quanto già statuito dal Tribunale all'esito dell'udienza del Controparte_6 22.05.2019. Sul punto vale rilevare che l'attore, come sopra specificato, ha agito ex art. 144 d.lgs. 209/05, citando in giudizio il conducente del veicolo antagonista, il responsabile civile, nonché l'assicurazione di quest'ultimo ( . Controparte_7
Orbene l'intervento della assicurazione del danneggiato è ammesso solo dall'art. 149 c. 6 C.d.a., nella diversa ipotesi in cui interviene l'impresa del responsabile civile nel giudizio intrapreso nei confronti del danneggiato. Non sussiste, peraltro, interesse della la quale ha chiesto il rigetto della Controparte_9 domanda attorea, spiegando un intervento volontario non in ausilio del proprio assicurato, bensì volto ostacolare l'accoglimento della sua pretesa risarcitoria. Dunque, tale intervento non solo non trova fondamento normativo nell'ipotesi disciplinata dall'art. 144 d.lgs. n. 209/05 e non è conforme alla ratio di tutela dell'assicurato, ma difetta, altresì, dei requisiti di cui agli artt. 105 e 100 c.p.c., non avendo l'assicuratore del danneggiato alcun interesse alla soccombenza del proprio assicurato di fronte al responsabile civile evocato in giudizio e della sua compagnia. Né risulta prodotto in atti l'atto negoziale tra le due compagnie assicurative che potrebbe legittimare una interpretazione volta a riconoscere l'esistenza di una delegatio promittendi, con particolare riferimento alla Convenzione Card o al mandato irrevocabile di rappresentanza, avendo, peraltro, agito in proprio e non in rappresentanza di . CP_6 CP_1
6. Nel merito. Dinamica del sinistro e responsabilità. 6.1. ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Parte_1 subiti a seguito del sinistro stradale, avvenuto in data 03.07.2017, intorno alle 16:30, in Rossano Scalo (CS), all'altezza di piazza Bologna, sostenendo che, mentre si trovava alla guida del ciclomotore Aprilia sr 50, targato X7BNUS, percorrendo Viale Margherita direzione via Nazionale, si è scontrato con l'autoveicolo Suzuki, targato DX200US, di proprietà di e Controparte_3 condotto da riportando lesioni per il trattamento delle quali è stato trasportato Controparte_2 presso il Pronto Soccorso di Rossano. L'attore, in particolare, in ordine alla successione dei fattori che hanno determinato l'evento lesivo, ha dedotto che in violazione delle norme che regolano la circolazione Controparte_2 R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 9 di 18
stradale, non si è fermato allo “stop”, impegnando l'incrocio senza dare la precedenza al ciclomotore condotto da Parte_1 La dinamica del sinistro è stata contestata solo tardivamente dalla Compagnia Assicurativa convenuta, , ritenendo che l'evento lesivo fosse, invece, da imputare in via esclusiva o CP_1 quantomeno prevalente al conducente dal ciclomotore Aprilia, il quale, provenendo ad elevata velocità dalla via Torre Pisani, si accingeva a sorpassare l'autovettura che si era fermata all'incrocio con piazza Bologna al fine di consentire al veicolo Suzuki, condotto dal , di attraversare il CP_2 predetto incrocio e, così facendo, ha impattato contro quest'ultimo, colpendolo nella parte anteriore. Nessun argomento, ovviamente, è possibile trarre dalla contumacia del responsabile civile e del conducente del veicolo antagonista. 6.2. Con specifico riferimento alla effettività e dinamica del sinistro oggetto di causa, nonché alle modalità dello stesso, dall'istruttoria espletata deve ritenersi provata la ricostruzione di parte attrice, come descritta nell'atto introduttivo del giudizio. Dalla istruttoria espletata è, infatti, risultato che, in data 03.07.2017, in Rossano Scalo (CS),
- alla guida dell'autoveicolo Suzuki, di proprietà di -, Controparte_2 Controparte_3 omettendo di rispettare il segnale di “stop” all'incrocio tra Piazza Bologna e Viale Margherita, ha impattato con il ciclomotore Aprilia, di proprietà di , condotto, nell'occasione, dal Parte_2 figlio minore (con a bordo la minore ), che proveniva da Via Parte_1 Parte_3 Torre Pisani in Viale Margherita. La ricostruzione della dinamica sopra descritta ha trovato riscontro, innanzitutto, nelle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice (cfr. verbale udienza del 24.06.2019) e Testimone_3 (cfr. verbale del 15.01.2021), i quali hanno concordemente confermato che lo scontro si Tes_2 è verificato allorché l'autovettura Suzuki ha attraversato l'incrocio omettendo di arrestarsi allo
“stop”, andando così ad impattare con il motoveicolo Aprilia, che sopraggiungeva procedendo a velocità moderata. Il teste in particolare, dopo aver riferito di aver assistito al verificarsi del sinistro, Tes_2 ha dichiarato “ho visto un SUV ... il quale non si è fermato allo STOP. Sopraggiungevano due ragazzini con un motorino;
erano tutti e due sullo stesso motorino ed avevano entrambi il casco. A quel punto ho visto l'impatto e che la ragazza ha sbattuto contro un cancello. Ho visto il SUV che attraversava l'incrocio e investiva il motorino”, precisando, poi, “so che era una Suzuki di colore scuro. Il SUV invadeva la corsia di marcia sulla quale viaggiava il motorino. La velocità del motorino era moderata”. Il predetto teste, inoltre, ha escluso espressamente la presenza di altri veicoli che impegnavano l'incrocio al momento del sinistro, nonché una manovra di sorpasso da parte del ciclomotore – in evidente contrasto con la tesi dell'assicurazione - riferendo che “non c'era alcun veicolo che precedeva il motorino ... Non c'era nessuna auto che precedeva il SUV e nessun veicolo che precedeva il motorino. Nessun sorpasso del motorino era in atto”. Sotto tali aspetti non sussistono elementi dal punto di vista soggettivo che possano inficiare l'attendibilità dei testi. Dal punto di vista oggettivo, poi, le deposizioni rese sono anche oggettivamente rilevanti, dal momento che le stesse risultano precise, coerenti, non contraddittorie al proprio interno ed estrinsecamente compatibili tra loro. D'altra parte, nel corso dell'istruttoria, non sono emersi elementi di segno contrario, idonei a suffragare la diversa tesi sostenuta dalla Compagnia di Assicurazione, unica parte convenuta costituita, peraltro, tardivamente, dopo lo spirare delle preclusioni assertive e probatorie. Inoltre, la predetta ricostruzione del sinistro ha trovato conferma anche nella sentenza n. 1640/2023 del Tribunale di Castrovillari, emessa nel giudizio n. 428/2018 R.G. e intervenuta in corso di causa, avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni subiti a causa del medesimo sinistro per cui è causa dal terzo trasportato, nella quale è stata accertata la Parte_3 responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro de quo del conducente dell'autoveicolo Suzuki, il quale “omettendo di fermarsi al segnale di STOP di Piazza Bologna, Controparte_2 nell'attraversamento dell'incrocio con Viale Margherita, entrava in collisione con il motociclo Aprilia sr 50 tg. X7BNUS, di , condotto da e con a bordo, quale Parte_2 Parte_1 R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 10 di 18
terza trasportata, , che rovinavano a terra” (cfr. sentenza Trib. Castrovillari n. Parte_3 1640/2023 in atti). Ebbene, occorre rilevare che, la predetta sentenza, prodotta dall'attore in allegato alla comparsa conclusionale, – pur non spiegando efficacia di giudicato all'interno del presente giudizio, non essendovi, innanzitutto, coincidenza del petitum (cfr. Cass. Civ. n. 17931 del 2019, secondo cui
“Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato”; Cass. Civ. n. 27524 del 2021, in motivazione “nessuna efficacia, neppure in termini di giudicato riflesso, può determinarsi dall'esito dell'altro giudizio risarcitorio”) ed essendo la stessa priva dell'attestazione di passaggio in giudicato, ex art. 124 disp. att. c.p.c. (cfr., tra le tante, Cass. Civ. n. 6024 del 2017, secondo cui, “affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria”)
- conserva la diversa efficacia di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica oggetto dell'accertamento giudiziale. Tale efficacia indiretta - anche rispetto ai terzi che non furono parti nel giudizio - può essere invocata da chi vi abbia interesse, spettando al giudice di esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio presenti negli atti di causa (cfr. Cass. Civ. n. 11682 del 2003 nonché Cass. Civ. n. 9384 del 2011). Alla luce, poi, dell'assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, si può tenere conto anche delle prove acquisite nel processo svoltosi nei confronti del solo responsabile civile e delle quali si dà atto in sentenza. Infatti, tra i poteri del giudice, in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi tra le stesse parti o anche tra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie. (Cass. civ. n. 16315 del 2018, proprio con riferimento al valore probatorio e non di mero indizio della deposizione testimoniale resa in altro giudizio). 6.3. Alla luce del quadro probatorio emerso, quindi, il sinistro si è verificato allorché il conducente dell'autovettura Suzuki ha attraversato l'incrocio di Piazza Bologna, omettendo di arrestarsi allo “stop”, e ha impattato con il ciclomotore Aprilia che sopraggiungeva a velocità moderata. Non vi è dubbio, pertanto, che il convenuto abbia tenuto una condotta di Controparte_2 guida gravemente imprudente e imperita, costituita dall'omessa osservazione dell'obbligo di arrestarsi al segnale di “stop” prima di attraversare l'incrocio ove si è verificato lo scontro, in violazione dell'art. 145 C.d.S., il quale dispone, al co. 1, che i conducenti, approssimandosi ad un'intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e, al co. 5, fa rigoroso obbligo agli stessi conducenti ("sono tenuti") di fermarsi in corrispondenza della striscia d'arresto prima d'immettersi nell'intersezione allorché la relativa prescrizione sia stabilita dall'Autorità competente ovvero sia resa nota con apposito segnale. Il segnale di "stop" ad un incrocio stradale comporta per i conducenti non solo l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli, ma anche quello successivo - una volta ripresa la marcia
- di dare, in ogni caso, la precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra. L'obbligo imposto ai conducenti di veicoli di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi sia un cartello di “stop” in prossimità di un crocevia, ha carattere rigido, con la conseguenza che la fermata a detto segnale deve effettuarsi almeno per un attimo quando l'area del crocevia è libera, mentre deve protrarsi, in caso di sopravvenienza di veicoli sulla strada che si sta R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 11 di 18
per imboccare, il tempo necessario a consentire a tutti detti veicoli di passare con precedenza (cfr. in motivazione Cass. Civ. n. 4055 del 2009). 6.4. Ritenuti provati l'accadimento storico e la dinamica del sinistro come sopra riportata, va osservato che ex art. 2054, comma 1 c.c. il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire i danni prodotti a persone o cose dalla circolazione, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tale presunzione di colpa non può ritenersi superata nella fattispecie al vaglio, posto che non vi sono elementi per affermare che il conducente del veicolo Suzuki abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, né alcuna emergenza istruttoria consente di ritenere che il predetto si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale, nonché a quelle di comune prudenza, alla luce delle considerazione sopra effettuate relative all'obbligo di arrestare la marcia al segnale di
“stop” e a dare la precedenza ai veicoli sulla strada favorita, prima di attraversare un incrocio. Né dalle emergenze processuali, invero tutte di segno contrario, è in alcun modo emerso che il comportamento del danneggiato sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento, non potendo ritenersi che il sinistro sia ascrivibile, in via esclusiva, al conducente del motoveicolo Aprilia, in assenza di qualsiasi elemento di prova che deponga in tale senso (cfr. Cass. Civ. n. 12751 del 2001 ove precisa che “La presunzione di responsabilità del conducente di un veicolo è esclusa, non solo quando questi abbia fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, tenendo un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso ...”). Invero, che il viaggiasse ad una velocità tale da impedire un corretto controllo del Pt_1 crocevia e qualsiasi manovra di emergenza da parte del se, per un verso, è circostanza CP_2 sfornita di qualsiasi supporto probatorio, per altro verso è stata espressamente smentita dai testi di parte attrice escussi in corso di causa, i quali hanno, altresì, negato che il conducente del ciclomotore avesse intrapreso una manovra di sorpasso. 6.5. Alla luce di tutti gli elementi emersi e addotti, non vi è dubbio, quindi, della colpa del convenuto quale conducente della Suzuki;
tuttavia, poiché si è verificato lo Controparte_2 scontro tra i due veicoli, l'accertamento della responsabilità da parte di un conducente non libera, almeno astrattamente, il conducente del veicolo antagonista dalla presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054, comma 2 c.c. L'orientamento costante della Suprema Corte sul punto (cfr. Cass. Civ. 1198 del 1997; Cass. Civ.5783 del 1997) è volto a ritenere insufficiente l'accertamento della responsabilità di uno dei conducenti degli autoveicoli coinvolti in uno scontro, ai fini del superamento della presunzione di eguale concorso nella produzione del danno sancita dall'art. 2054 comma 2 c.c. Infatti, l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria, al fine di consentire al giudice l'esclusione di un concorso di colpa a suo carico (cfr. Cass. Civ. 195 del 2007; Cass. Civ. 6797 del 1987). Per cui nel caso di scontro tra veicoli, il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede la prova liberatoria, dalla parte non responsabile nella causazione dell'evento, di essersi uniformata alle norme sulla circolazione stradale, nonché a quelle di comune prudenza (v. Cass. Civ. 10031 del 2006 e Cass. Civ. 18631 del 2015; con riferimento alle manovre di emergenza cfr. Cass. Civ. n. 15822 del 2015). D'altro canto, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all' art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 12 di 18
diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista (cfr. da ultimo Cass. civ. n. 12884 del 2021). Orbene, nel caso in esame risulta pienamente provata la circostanza ulteriore richiesta dalla Suprema Corte ai fini del superamento della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. Infatti, dalla dinamica dell'incidente, così come dalle testimonianze sopra riportate e dall'esame della documentazione in atti, risulta superata la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. e il sinistro è riconducibile alla esclusiva responsabilità di tenuto conto del Controparte_2 fatto che quest'ultimo, conducente dell'autovettura Suzuki, attraversava l'incrocio, omettendo di arrestarsi allo “stop” e, quindi, senza dare la precedenza imposta dal segnale posto all'incrocio tra Piazza Bologna e Viale Margherita al ciclomotore Aprilia, che viaggiava sulla strada preferita (Viale Margherita), mentre conducente del predetto ciclomotore sopraggiungeva, Parte_1 percorrendo la propria corsia di marcia a velocità moderata. Da ciò non può che dedursi che la condotta di guida del conducente della Suzuki sia stata causa esclusiva nel verificarsi del sinistro, posto che l'abnormità della stessa ha sorpreso l'affidamento del il quale viaggiava sulla propria corsia a bordo di un motociclo 50, Pt_1 impedendogli di porre in essere qualsiasi manovra utile per evitare l'impatto. Tali circostanze emergono in modo chiaro dalla documentazione in atti, nonché dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno escluso che il avesse azionato una manovra Pt_1 di sorpasso e/o viaggiasse a velocità non moderata. Del resto, l'infrazione di aver omesso di concedere precedenza all'incrocio configura una colpa grave, se solo si considera la pericolosità di ogni crocevia, che imporrebbe la massima diligenza del conducente nell'accertare l'assenza di qualsiasi veicolo in transito e, per l'effetto, di ripartire solo dopo essersi assicurato di aver fatto transitare tutti gli altri veicoli. Inoltre, l'allerta avrebbe dovuto essere massima anche perché sussisteva un segnale di Stop, nei pressi del quale il veicolo avrebbe dovuto arrestarsi. Infatti, nei casi di manovra di immissione nel flusso della circolazione, intersecando la traiettoria di altri veicoli, che è un momento di elevatissima pericolosità, il precetto di “precedenza” o di “stop” è un richiamo alla massima diligenza e prudenza, la cui omissione rende ogni altra condotta, pur interagente col fatto, di secondario apporto causale. Infatti, come in parte già rilevato, il segnale di "stop" pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli, con la conseguenza che qualora un sinistro stradale sia da ascrivere, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di “stop”, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità [Cass. Civ. n. 4055 del 2009, in cui si precisa che “La colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo, pertanto, può risultare indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso, come allorché questo avviene nell'area in cui egli era obbligato a dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra e da sinistra, per l'esistenza di un segnale di "stop" (Cass. 18.02.1998, n. 1724; Cass. 11.11.1975, n. 3804)”]. Sotto il profilo causale, poi, per le ragioni sopra espresse l'incidente è da ascriversi sotto il profilo eziologico esclusivamente al comportamento colpevole del conducente della Suzuki, con l'effetto che l'accertamento libera l'altro conducente dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall' art. 2054, comma 2 c.c. , nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. civ. n. 13672 del 2019 nonché Cass. civ. n. 22406 del 2011). R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 13 di 18
Non emergono, in ogni caso, elementi da cui desumere eventuali profili di responsabilità concretamente colposa addebitabili al dal quale non era dunque razionalmente esigibile Pt_1 un contegno alternativo rispetto a quello concretamente tenuto, in modo tale da giustificare l'operatività della presunzione di concorso paritetico di colpa stabilita dall'art. 2054 co. 2 cod. civ.. Né peraltro risulta che abbia tenuto una condotta di guida imprudente mediante, ad esempio, guida ad elevata velocità. Dalla istruttoria espletata, infatti, è esclusa l'esistenza di qualsiasi condotta riconducibile al concretamente incidente sull'eziologia dell'evento dannoso. Pt_1 Non sono rinvenibili agli atti ulteriori elementi che possano far ritenere che la condotta di guida del al momento del sinistro sia stata imprudente. Né sul punto sono stati articolati Pt_1 mezzi di prova a supporto, nei rigorosi termini delle preclusioni assertive e probatorie. Peraltro, a meri fini di precisione, vale solo rammentare che la presunzione di colpa concorrente dettata dall'art. 2054 c.c., comma 2, opera pur sempre sul piano causale;
la presunzione di colpa deve, cioè, pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta, specifiche o generiche (c.d. causalità della colpa), e l'evento di danno. Ove invece risulti che una violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale tale accertamento potendo compiersi, come detto, anche indirettamente, sulla base della valutazione del rilievo causale assorbente rivestito in concreto dalla condotta colposa dell'altro conducente – non v'è ragione di ritenere non superata quella presunzione, una diversa interpretazione finendo con l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha (cfr. Cass. Civ. ord. n.. 19115 del 2020, ove sulla base di tali principi la S.C. ha evidenziato l'assorbente valenza causativa della relativa condotta colposa nella dinamica del sinistro, per l'improvvisa invasione della carreggiata, con esclusione di responsabilità dell'altro conducente, nonostante marciasse a velocità sostenuta, circostanza non avente efficacia causale in relazione al sinistro). Pertanto, alla luce dell'emergenze istruttorie, ritenuti provati l'accadimento storico e la dinamica del sinistro per come descritta dal deve ritenersi superata la presunzione di Pt_1 colpa di cui all'art. 2054 c.c., posto che l'attore-danneggiato ha dimostrato che il sinistro si è verificato per causa allo stesso non imputabile - e, più precisamente, per colpa esclusiva dell'altro conducente - e che lo stesso non avrebbe potuto impedire la collisione mentre stava percorrendo il proprio senso di marcia e, improvvisamente, ha visto invadere la propria corsia di percorrenza dall'auto condotta dal , che ha omesso di fermarsi al segnale di “stop” e concedere la dovuta CP_2 precedenza. Va, quindi, attribuita al conducente della Suzuki, la responsabilità Controparte_2 esclusiva del sinistro per cui è causa. Deve, quindi, essere esaminato il profilo relativo alla precisa quantificazione del danno risarcibile.
7. Il risarcimento del danno. 7.1. Vale sul punto premettere che, alla luce del collegamento istituito dall'art. 2056 c.c., il principio di causalità impone che il danneggiante è tenuto al risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito (art. 2056 - 1223 e 1226 c.c.). D'altro canto, l'obbligo del risarcimento deve adeguarsi al danno effettivamente subito dal danneggiato, il quale non deve ricevere né più né meno di quanto necessario a rimuovere gli effetti economici negativi dell'inadempimento o dell'illecito (in maniera puntuale, v. Cass. Civ. 15814 del 12.06.2008, ove si precisa, sistematicamente, che il risarcimento misurato sull'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto importa che lo stesso non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma al solo fine di compensare il pregiudizio subito dal titolare). Sotto il profilo processuale, coerentemente, la prova del danno spetta al danneggiato, il quale deve dimostrare gli elementi costitutivi dello stesso, sia per quanto attiene agli eventi lesivi, sia per quanto attiene agli effetti economici negativi, quale perdita economica di cui si chiede il risarcimento (v. Cass. Civ. 25895 del 2016; in maniera precisa anche Cass. Civ. n. 608 del 1973). R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 14 di 18
Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del danneggiante. Tanto premesso, quanto ai danni non patrimoniali subiti da questo giudice Parte_1 reputa di condividere appieno le considerazioni svolte dal C.T.U. nominato, dott. Persona_5 e le conclusioni da questi raggiunte, in quanto logicamente, scientificamente ed analiticamente argomentate, alla luce delle indagini espletate e della documentazione allegata. Infatti, l'ausiliario è giunto alle conclusioni riassunte al termine della relazione tecnica, dopo aver visitato l'attore, eseguito l'esame dello stesso, verificato la sussistenza delle lesioni lamentate, la connessione causale delle stesse con l'evento occorso secondo i criteri medico-legali del nesso di causalità, riscontrando il tutto alla luce della documentazione medica prodotta in corso di causa. Il C.T.U. ha evidenziato, tra l'altro, ha riportato “frattura dell'osso Scafoide Parte_1 carpale della mano sinistra, sua mano dominante in quanto dichiarato mancino dalla nascita”. Il dott. quindi, tenuto conto degli esiti stabilizzati del trauma riportato, ha riscontrato Per_5 e quantificato il danno biologico, inteso come alterazione peggiorativa della vita di relazione del paziente, e l'invalidità permanente nella misura del 4% Il C.T.U. ha, poi, indicato in 90 giorni il periodo di inabilità temporanea assoluta (I.T.A.), in 40 giorni il periodo di inabilità temporanea parziale (I.T.P.) al 50%. Non pare inopportuno ricordare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico – in questo caso neppure mai contestate in modo specifico dalle parti - esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è, quindi, necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 1815 del 2015; Cass. civ. n. 282 del 2009; Cass. civ. n. 8355 del 2007). Del resto, alcuna contestazione è stata mossa alle conclusioni del Consulente né in sede di osservazioni alla bozza né alla udienza tenuta all'esito del deposito dell'elaborato peritale. 7.2. Si rileva, poi, che la menomazione dell'integrità psicofisica in sé considerata generalmente si liquida equitativamente, come voce ontologicamente unitaria;
tale lesione integra il c.d. "danno biologico", dotato, secondo la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, di un significato così totalizzante da far rifluire in esso numerose figure di danno, in passato considerate autonome, quali il danno estetico, il danno alla vita di relazione etc. A tanto si aggiunga che, secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza, il risarcimento ipotizzato deve essere parametrato all'età dell'infortunato atteso che occorre ristorare il pregiudizio subito non solo nel suo profilo statico (corrispondente alla lesione fisiologica in sé considerata), ma anche dinamico (e proiettato negli anni di effettiva sopravvivenza), in quanto e se incidente sulle utilità della vita e sulle corrispondenti occupazioni quotidiane. Il metodo di liquidazione delle c.d. lesioni micropermanenti derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è stato determinato legislativamente per i sinistri avvenuti in data successiva all'entrata in vigore della L. n. 57 del 2001; tale criterio è, quindi, applicabile al sinistro al vaglio, avvenuto in epoca successiva all'entrata in vigore della legge. Per liquidare il danno alla persona vanno applicate, quindi, le tabelle di cui all'art. 139 del d.lgs. 209/2005, così come da ultimo aggiornate con il D.M. 16 luglio 2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25 luglio 2024 in vigore dal 9 agosto 2024. I nuovi importi decorrono dal mese di aprile 2024. Il metodo di liquidazione delle c.d. lesioni micropermanenti derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e da responsabilità medica è, infatti, determinato legislativamente. Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 4%, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età di 16 anni del danneggiato (nato in data [...]) R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 15 di 18
al momento del fatto (03.07.2017), appare equo determinare il quantum debeatur dovuto per il danno residuato alla parte attrice, nella somma astratta di € 4.778,18 per i postumi permanenti, importo già rivalutato alla attualità. Quanto poi ai postumi temporanei il quantum va determinato in € 6.076,40 (€ 4.971,60 per i 90 giorni di invalidità temporanea assoluta, € 1.104,80 per i 40 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%). Peraltro, va verificato se tale danno vada personalizzato. L'art. 139 del d.lgs. 209/2005, nella formulazione ratione temporis applicabile, stabilisce:
“L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”. Va ricordato che in tema di risarcimento del danno alla persona, le circostanze di fatto che ne giustificano la personalizzazione integrano un fatto costitutivo della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ. n. 24471 del 2014). E, secondo i più recenti approdi della Suprema Corte, il danno permanente alla salute va liquidato nella misura indicata dal grado percentuale di invalidità permanente previsto dalla legge, dal momento che il danno dinamico relazionale è già compreso nella liquidazione del danno biologico, salvo conseguenze straordinarie. In presenza, quindi, di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). Infatti, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Civ. 28988 del 2019; Cass. Civ. n. 23778 del 2014; Cass. Civ. n. 24471 del 2014). Nel caso di specie nessuna allegazione specifica ha posto in essere la difesa attorea entro i termini per la formazione delle preclusioni assertive, al fine di giustificare l'applicazione della personalizzazione richiesta in aumento dell'importo standard previsto dal d.lgs. 209/2005. Nulla può, dunque, essere riconosciuto a questo titolo. Infine, nessuna somma viene riconosciuta e liquidata a titolo di danno morale. Benché, infatti, il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva conseguente all'illecito, sia astrattamente risarcibile anche in presenza di lesioni micropermanenti, esso deve essere allegato nella sua consistenza e provato dal soggetto danneggiato, non potendosi ammettere automatismi basati, in particolare sull'ipotizzabilità di un danno in re ipsa pari ad una quota proporzionale del valore del danno biologico (solo, infatti, in presenza di prova da parte del danneggiato circa la sofferenza morale conseguente al fatto, può ricorrersi al metodo percentuale come parametro equitativo di liquidazione: cfr. Cass. Civ. n. 3260 del 2016 e Cass. Civ. n. 23469 del 2018). Qualunque componente di danno non patrimoniale, inoltre, può essere considerata risarcibile solo se non futile, ovvero non consistita in meri disagi o fastidi e tale da superare la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale (Cass. Civ. n. 29206 del 2019). Considerando, pertanto, le carenze assertive nel caso specifico (posto che non è stato specificato in che modo il danno morale si sarebbe estrinsecato nel caso di specie), ma anche il carattere lieve delle lesioni fisiche riportate e l'impossibilità, in mancanza di prova specifica, di presumere da esse una sofferenza soggettiva ristorabile, non può riconoscersi l'ulteriore voce di danno pretesa dal Pt_1 R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 16 di 18
Pertanto, andrebbero riconosciuti a € 4.778,18 a titolo di postumi Parte_1 permanenti ed € 6.076,40 a titolo di postumi temporanei, per un totale di € 10.854,58. A tale importo deve essere aggiunto l'ammontare di € 823,00 a titolo di spese mediche certificate;
somma espressa in valori monetari sostanzialmente coevi alla data dell'illecito e che, quindi, mediante la necessaria rivalutazione all'attualità, operata in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), ascende ad attuali € 987,60.
8. Liquidazione del danno Pertanto, devono essere riconosciuti a € 4.778,18 a titolo di postumi Parte_1 permanenti ed € 6.076,40 a titolo di postumi temporanei, per un totale di € 10.854,58, che rappresenta l'equivalente monetario del danno non patrimoniale sofferto per effetto della lesione. A tale importo deve essere aggiunta la somma di € 987,60 a titolo di spese mediche certificate già rivalutate, per un totale di € 11.842,18, importo già rivalutato all'attualità. Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro, dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio (in questo senso tra le tante Cass., SS. UU. n. 1712 del 1995, nonché Cass. Civ. n. 2796 del 2000). Può farsi ricorso, quindi, al tasso legale degli interessi per risarcire, in termini di lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui la danneggiata ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite. Tali interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dovranno calcolarsi con riferimento all'arco temporale intercorso tra la data dell'illecito (03.07.2017) e la presente pronuncia, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data della domanda e successivamente incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, con divieto di anatocismo (si veda per l'adottato metodo di liquidazione la già citata Cass. civ., Sez. Un. n. 1712 del 1995). Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ. n. 10884 del 2007; Cass. civ. n. 13463 del 1999).
9. Il regime delle spese Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) Nulla sulle spese tra l'attore e la parte intervenuta, attesa l'inammissibilità dell'intervento e, soprattutto, l'ordinanza in atti del precedente g.i.; b) che va disposta la condanna in solido delle parti convenute, Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] Controparte_2
, in quanto la condanna solidale al pagamento delle spese Controparte_3 processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui vi sia una comunanza di interessi (Cass. civ. n. 17281 del 2011); c) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 17 di 18
D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; d) del valore della presente controversia;
e) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
f) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto possono essere aumentati e diminuiti nella misura indicata dalla legge;
Deve, inoltre, essere disposta, ex art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. VINCENZO RENZO per dichiarato anticipo delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la contumacia dei convenuti e Controparte_2 P_ ;
[...] B. DICHIARA inammissibile l'intervento volontario spiegato da Controparte_6
per le ragioni esposte in parte motiva;
[...] C. ACCOGLIE la domanda proposta da e DICHIARA la responsabilità Parte_1 esclusiva del convenuto produzione causale dell'evento dannoso Controparte_2 come indicato e descritto in parte motiva;
D. ACCOGLIE parzialmente la domanda risarcitoria proposta dall'attore e, per l'effetto, CONDANNA le parti convenute e , Controparte_2 Controparte_3 nella rispettiva qualità di conducente e proprietario, e in Controparte_7 persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di ella somma di € 11.842,18, già rivalutata alla attualità, oltre interessi Parte_1 decorrenti dal momento del fatto illecito (03.07.2017) al tasso annuo legale ex art. 1284 c.c. e calcolati sul valore delle somme devalutate (come precisate in parte motiva) alla data dell'illecito e via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell'importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo, secondo il procedimento descritto in parte motiva;
E. CONDANNA, le parti convenute e Controparte_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_7 solido tra loro, al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese Parte_1 di lite che si liquidano in € 589,60 per esborsi vivi ed in € 4.000,00, per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nelle misure di legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv. VINCENZO RENZO per dichiarato anticipo;
F. NULLA sulle spese in relazione all'intervenuta Controparte_6 G. INAMMISSIBILE l'ulteriore domanda della parte attrice;
H. PONE definitivamente a carico delle parti convenute, in egual quota tra loro, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 24.05.2022; I. DISPONE che la Cancelleria trasmetta all' copia della presente sentenza ai sensi CP_10 dell'art. 148, comma 10, del d.lgs. 209/2005 per gli accertamenti di competenza. Così deciso in data 13 luglio 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Alessandro Caronia ha pronunziato la seguente SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 1224 del 2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “lesione personale” e vertente TRA C.F. , parte nata a Rossano (CS), in [...] Parte_1 C.F._1 07.11.2000, rappresentata e difesa dall'avv. VINCENZO RENZO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliati come in atti
- ATTORE – E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. DOMENICO BUONO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata come in atti
- CONVENUTA – e , entrambi residenti in [...], Controparte_2 Controparte_3 C.da Oliveto Longo
- CONVENUTI contumaci – P.I. , in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPINA D'INGIANNA, giusta procura in calce all'atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c., elettivamente domiciliati come in atti
- TERZA INTERVENUTA -
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa, le posizioni delle parti e le loro conclusioni. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria in data 26.04.2018,
, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_2 ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1 e . La difesa della parte attrice ha dedotto Controparte_2 Controparte_3 che:
- in data 03.07.2017 intorno alle ore 16:30, alla guida del ciclomotore Parte_1 modello Aprilia sr 50, tg. X7BNUS, assicurato con la compagnia Controparte_5 polizza n. 106637035, con a bordo mentre percorreva Viale Parte_3 Margherita direz. Via Nazionale in Rossano Scalo, giunto all'altezza di Piazza Bologna, è entrato in collisione con l'autovettura Suzuki, tg. DX200US, di proprietà di
[...]
e condotta da assicurata con la compagnia , P_ Controparte_2 CP_1 polizza n. NO780505003288;
- l'incidente de quo è da ascrivere ad esclusiva colpa del , il quale, in violazione CP_2 delle norme che regolano la circolazione stradale, non si arrestava allo stop, ivi presente, impegnando l'incrocio senza dare la precedenza al ciclomotore condotto dal Pt_1 R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 2 di 18
- detta condotta di guida, come sopra detto, è stata confermata dal verbale redatto dai VV.UU. intervenuti immediatamente sul posto e dai testimoni presenti, Tes_1 e che hanno rilasciato dichiarazione testimoniale, mentre il
[...] Tes_2 CP_2 è stato sanzionato per violazione dell'art. 145 c. 5 C.d.S.;
- a seguito dell'urto, è stato trasportato presso il P.S. di Rossano, ove gli è Parte_1 stata diagnosticata “Frattura scafoide carpo sx, escoriazioni anca sx coscia dx e ginocchio dx e sx, trauma contusivo discorsivo con escoriazioni caviglia dx”;
- è stato, poi, ritenuto clinicamente guarito in data 09.11.2017, con postumi da valutare in sede medico-legale con apposita CTU che, sin da ora, si chiede;
- con missiva del 23.09.2017, la ha inviato assegno di € 300,00 Controparte_6 per i danni subiti dal motociclo, trattenuti a titolo di acconto sul maggior dovuto, ammontante ad € 1.236,00 come da preventivo, rilasciato dall'officina “Tridico Motors”;
- in data 24.11.2017, è stata inviata ai convenuti formale richiesta di risarcimento danni con invito alla stipulazione di negoziazione assistita, ma tale richiesta è rimasta priva di riscontro;
- è evidente la responsabilità del nella causazione del sinistro per cui è causa;
CP_2
- ciò è statuito dal verbale redatto dai VV.UU. giunti sul posto, i quali, sentiti i testi presenti ed effettuati i rilievi del caso, hanno emesso verbale per violazione delle norme del C.d.S;
- il verbale redatto dal pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti come avvenuti in sua presenza, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'indagine, per averle apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, si tratta di materiale probatorio liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti;
- in detto verbale sottoscritto dal convenuto, quindi, apprestando acquiescenza al medesimo, si sottolinea la violazione dell'art. 145 comma 5 e 10 C.d.S., relativo al comportamento del conducente e alla precedenza, il quale così recita al comma 5: “I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale” e al comma 10
“Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 163 a € 652”;
- quanto affermato in detto verbale è confermato dalle dichiarazioni testimoniali rese da e presenti sul luogo del sinistro, che qui si riportano Testimone_3 Tes_2 testualmente: ha dichiarato che “alle ore 16:30 transitando a bordo Testimone_3 della mia vettura davanti a noi avveniva l'impatto dell'auto Suzuki nero che non fermandosi allo stop, con il motorino Aprilia proveniente da via Torre Pisani in via Margherita. Non c'erano altre persone e mi sono fermata a soccorrere”; ha Tes_2 dichiarato: “alle ore 16:30 transitando a bordo della vettura della mia ragazza davanti a noi avveniva l'impatto dell'auto Suzuki nero, che non fermandosi allo stop, con il motorino Aprilia proveniente da via Torre Pisani in via Margherita. Non c'erano altre persone e mi sono fermato a soccorrere”;
- alle dichiarazioni testimoniali dei testi summenzionati, è da aggiungere quanto dichiarato Tes_ dagli stessi in sede di sommarie informazioni: il , oltre a ribadire quanto sopra, precisa che il motorino viaggiava a velocità moderata e nessun altro veicolo lo precedeva;
la , invece, precisa che il motorino andava piano;
Tes_3
- nonostante sia stata inviata ai convenuti richiesta risarcitoria e contestuale invito alla negoziazione assistita, gli stessi non hanno dato alcuna risposta nei termini previsti dalla legge. Tanto premesso, la parte attrice ha chiesto a questo Tribunale di: R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 3 di 18
a. accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità di nel sinistro per cui è Controparte_2 causa;
b. conseguentemente, condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patendi dal minore, che risulteranno provati in corso di causa;
c. condannare i convenuti, in solido, alle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Con atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c., depositato in Cancelleria in data 31.12.2018, si è costituita a sua difesa ha dedotto che: Controparte_4
- l'atto di citazione è nullo e/o inammissibile e/o illegittimo per vizi del contraddittorio, poiché vi è certamente carenza di legittimazione passiva per due delle parti convenute;
- invero, l'art. 149, co. 1, del d.lgs. n. 209/2005 recita testualmente: “in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato”;
- il risarcimento diretto trova la sua ratio legis nell'ottica di una semplificazione delle procedure di risarcimento danni e di una riduzione dei costi a carico delle compagnie, pertanto, diventa importante il controllo preliminare del giudice sulla regolarità del contraddittorio;
- il controllo del giudice sulla sussistenza della legitimatio ad causam, nel duplice aspetto di legittimazione ad agire e a contraddire, si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, questi e il convenuto assumano, rispettivamente, la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla, con la conseguenza che qualora da tale controllo risulti che, già secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ovvero il convenuto non possano identificarsi col soggetto rispettivamente avente diritto o tenuto a subire la pronunzia giurisdizionale, il giudice deve rigettare la domanda rispettivamente per difetto di legittimazione attiva o passiva;
- in materia di assicurazione obbligatoria, la legittimazione passiva del responsabile civile nel giudizio intrapreso dal danneggiato all'interno della procedura di indennizzo diretto va esclusa perché contrastante con le esigenze di celerità e concentrazione delle attività processuali poste a base della ratio legis sottostante all'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, votata alla massima esemplificazione del quadro normativo disciplinante operazioni mirate al risarcimento del danno nel settore delle assicurazioni private;
- ciò trova conferma nei lavori preparatori della nuova disciplina e nell'applicazione dei criteri ermeneutici del codice civile, in particolare quelli letterale e teleologico, ponendo altresì a raffronto l'attuale normativa con quella previgente di cui all'art. 23 della legge n. 990 del 1969 che contrariamente a quanto disposto dall'art. 149 del d.lgs. n. 209 del 2005, prevedeva espressamente l'obbligo di convenire in giudizio anche il responsabile del danno;
- quanto sopra trova conferma ed ulteriore sostegno anche nell'art. 3 del Regolamento attuativo del Codice delle Assicurazioni (D.P.R. n. 254/2006), che applica la disciplina del risarcimento diretto in tutte le ipotesi di danni al veicolo e di lesione di lieve entità al conducente;
- l'odierno attore, quindi, avrebbe dovuto proporre l'azione nei confronti della propria società di assicurazione ( e non già nei confronti del presunto Controparte_6 responsabile del danno ( , né verso la compagnia di assicurazione Controparte_2 ( del presunto veicolo danneggiante;
Controparte_1
- convenire in giudizio soggetti privi di legittimazione passiva incide negativamente sui principi giuridici della regolarità del contraddittorio e della parità delle parti nel processo R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 4 di 18
e - nella fattispecie concreta - viola il diritto di difesa della Controparte_6 legittimata passiva in base alle norme su citate;
- d'altronde, per i danni al motociclo, l'attore ha utilizzato la procedura di risarcimento diretto, rivolgendosi alla la quale ha provveduto al pagamento;
Controparte_6
- non si comprende, pertanto, il motivo per cui l'attore non abbia proseguito in sede processuale con l'intrapresa azione di risarcimento diretto;
- pertanto, si chiede di rigettare la domanda per vizio del contraddittorio ovvero, in subordine, di estromettere dal presente giudizio la nonché Controparte_1 CP_2 e;
[...] Controparte_3
- pur ritenendo le eccezioni pregiudiziali di inammissibilità e di improcedibilità della domanda, esaustive ed assorbenti di ogni eccezione ulteriore, di diritto e di merito, si contesta quanto dedotto dall'attore sull'an debeatur, gravando comunque su di lui l'onere processuale di dimostrare non solo la responsabilità esclusiva dell'altro conducente, ma anche l'assenza di ogni responsabilità del danneggiato - anche solo concorsuale - nell'accadimento dei fatti (c.d. prova liberatoria);
- vi è dichiarazione di , persona che ha assistito all'incidente stradale per Testimone_4 cui è causa, dalla quale emerge che è stato il giovane a causare il Parte_1 sinistro, sopraggiungendo a velocità sostenuta all'incrocio, già impegnato dall'auto Suzuki, a cui altro veicolo aveva dato la precedenza di cortesia;
- in via subordinata, non è da escludere che nel caso di specie possa ricorrere l'ipotesi di responsabilità concorsuale di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., tenuto conto della conformazione del luogo dell'incidente, un incrocio, luogo che il conducente diligente deve affrontare usando la massima prudenza (ex art. 145, co. 1, C.d.S.);
- invero, la presunzione di colpa di cui all'art. 2054 c.c., opera ancor più in caso di incidenti avvenuti in prossimità di incroci e neppure è esclusa allorquando siano accertati elementi concreti di colpa a carico dei conducenti, ovvero sia accertata la responsabilità di uno dei due;
- l'automobilista che si accinge ad attraversare un incrocio, anche se proveniente da una strada con diritto di precedenza, ha l'obbligo di adeguare la propria velocità alle condizioni del traffico;
- ove ciò non avvenga, deve perciò affermarsi il concorso di colpa paritetico di due conducenti venuti a collisione in un incrocio stradale, anche qualora non sia stato rispettato il diritto di precedenza da parte di uno dei due, dovendosi da un lato ritenere il nesso di causalità tra la mancata concessione della precedenza e l'evento da parte del primo e, dall'altro, il concorso di colpa del secondo che non ha tenuto nell'occorso una velocità adeguata alle condizioni della circolazione;
- invero, si può ritenere che un rallentamento in prossimità di un incrocio sia certamente idoneo, se non ad evitare l'incidente, quanto meno a limitarne le conseguenze;
- in merito all'entità della richiesta risarcitoria, la documentazione prodotta in giudizio da controparte (un preventivo) non è prova sufficiente a dimostrare l'entità dei danni;
- ad ogni modo, la richiesta di risarcimento per come quantificata da controparte è eccessivamente esosa e la riparazione risulta antieconomica, tenuto conto che il ciclomotore Aprilia all'epoca del sinistro stradale aveva un valore commerciale di € 600,00 e un valore per differenza di € 500,00 per come indicato dal perito, Ing.
[...]
, nella valutazione estimativa dei danni;
Per_1
- sul punto occorre evidenziare che, per costante giurisprudenza di legittimità e di merito, allorquando il costo delle riparazioni sia antieconomico, il giudice ha il potere, ai sensi dell'art. 2058, co. 2, c.c., di escludere il risarcimento in forma specifica e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, aggiungendovi, tutt'al più, una somma pari a quella delle spese di immatricolazione e accessori del veicolo R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 5 di 18
sostitutivo di quello danneggiato, del cui avvenuto esborso l'attore dovrà comunque dare prova;
- il predetto orientamento giurisprudenziale è finalizzato ad evitare speculazioni di una parte ai danni dell'altra ed un'ingiustificata locupletazione;
- alla luce del valore commerciale del motociclo e ritenendo il giovane Parte_1 corresponsabile dell'incidente stradale de quo, null'altro è dovuto per i danni materiali, avendo la già pagato € 300,00 (importo corrispondente al 50% Controparte_6 del valore periziato);
- è, altresì, infondata la richiesta di risarcimento danni da lesioni, articolata da controparte in modo del tutto generico, non avendo prodotto alcuna prova a sostegno dell'entità delle lesioni, dei postumi permanenti e, soprattutto, del nesso causale tra le presunte lesioni e l'incidente per cui è causa;
- l'attore non può ovviare alla carenza di prova chiedendo l'ammissione di CTU medico- legale, poiché la consulenza tecnica non è un mezzo istruttorio, bensì un ausilio tecnico che il Giudice può chiedere a specialisti in materia che esulano dalla sua competenza giuridica;
- in assenza di prova, dunque, la domanda deve essere rigettata, atteso che nel nuovo rito processuale, introdotto dalla legge n. 102/2006 per i contenziosi di risarcimento danni da incidenti stradali, la parte è tenuta nel ricorso introduttivo a indicare specificamente tra gli elementi dell'atto anche i mezzi di prova e i documenti che intende offrire in comunicazione, motivo per cui l'inerzia del ricorrente ad indicare i mezzi di prova limitandosi alla richiesta di una c.t.u. medico legale non può essere ovviata dal potere del giudice di provvedere d'ufficio ad atti istruttori posto che resta comunque onere della parte provare i fatti costitutivi della domanda ai sensi dell'art. 2697 c.c., non potendosi tradurre le prerogative del giudice in una funzione di supplenza della stessa parte venendo meno al ruolo di terzietà che riveste nel processo;
- la Compagnia di Assicurazione convenuta contesta, pertanto, sia i certificati medici prodotti dall'attore, sia l'esistenza di postumi invalidanti;
- ad ogni modo il giovane è stato sottoposto a visita medica dal Dott, Parte_1
, fiduciario della il quale, dopo aver visitato il Persona_2 Controparte_6 periziando ed aver esaminato la documentazione medica esibitagli, ha accertato una ITT di gg. 30; una ITP di gg. 30 al 75%; una ITP di gg. 30 al 50%; una ITP di gg. 30 al 25%; un 4% di danno biologico: percentuale che rientra nelle lesioni micro-permanenti;
- non vi è dubbio che sussista la legittimazione passiva della e Controparte_6 che, in merito alle pretese risarcitorie di indipendentemente Parte_1 dall'accertamento della responsabilità e/o della corresponsabilità, la richiesta dell'istante sia palesemente esosa e che, pertanto, vada ricondotta nei limiti dell'effettivo e comprovato pregiudizio sofferto e vada sempre e comunque contenuta nei limiti del massimale di polizza. Ciò posto, la terza intervenuta a chiesto a questo Controparte_4 Tribunale di: a. in via preliminare e pregiudiziale, rigettare la domanda per vizio del contraddittorio;
b. in subordine, estromettere dal giudizio la e gli altri convenuti;
Controparte_1
c. in merito alla richiesta di risarcimento danni di , in qualità di genitore Parte_2 esercente la potestà sul figlio minorenne rigettare la domanda perché Parte_1 infondata in fatto e in diritto;
d. nella denegata ipotesi di accoglimento, nulla riconoscere per i danni materiali essendo stati già risarciti dalla Controparte_6 e. ridurre l'entità dei danni da lesione nei limiti effettivamente accertati;
f. con vittoria di spese e competenze, oltre CPA e rimborso forfetario come per legge, da distrarre in favore del procuratore anticipante. R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 6 di 18
All'esito della prima udienza è stata dichiarata la contumacia delle parti convenute,
[...] e e sono stati Controparte_7 Controparte_2 Controparte_3 concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. Depositate le relative memorie, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 22.05.2019, è stata dichiarata l'inammissibilità dell'intervento volontario spiegato dalla e ammessa la CP_6 prova testimoniale richiesta da parte attrice, in relazione ai soli capitoli 4, 6 e 7, con riserva, all'esito della stessa, di decidere sull'ammissione della CTU medico-legale. All'udienza del 24.06.2019, nella quale è stato escusso il primo teste di parte attrice,
si è costituito divenuto maggiorenne, riportandosi Testimone_3 Parte_1 integralmente al contenuto dell'atto di citazione, proposto da , quale genitore Parte_2 esercente la responsabilità genitoriale. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.07.2019, si è costituita in giudizio a sua difesa ha dedotto che: Controparte_1
- , genitore di aveva citato in giudizio dinanzi al Persona_3 Parte_3
Tribunale di Castrovillari le medesime parti per il medesimo sinistro;
- la causa, iscritta al n. 428/2018 R.G., è stata assegnata al dott. Caronia;
- poiché siamo in presenza di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, per evitare un eventuale contrasto di giudicato, si chiede la riunione del presente procedimento a quello recante n. 1224/2018 R.G.;
- nel merito, si contesta la dinamica del sinistro per come prospettata dall'attore e la conseguente attribuzione di responsabilità al , conducente dell'autovettura CP_2 Suzuki Vitara, tg. DX200VS;
- contrariamente a quanto sostenuto da controparte, la responsabilità del sinistro è da imputare, in via esclusiva o quantomeno prevalente al , conducente del Parte_2 ciclomotore Aprilia, tg. X7BNVS, il quale, provenendo ad elevata velocità dalla Via Torre Pisani, si accingeva a sorpassare l'autovettura che si era fermata all'incrocio con Piazza Bologna al fine consentire al veicolo Suzuki condotto dal di attraversare CP_2 il predetto incrocio, e così facendo ha impattato contro quest'ultimo, colpendolo nella parte anteriore;
- quanto sopra risulta dalle dichiarazioni del teste oculare , presente al Testimone_4 momento dell'accaduto;
- si contesta, pertanto, il valore probatorio unilateralmente attribuito al verbale dei Vigili Urbani intervenuti in occasione del sinistro, ma in un momento successivo;
- in ordine al quantum debeatur, si contesta comunque la documentazione di parte depositata a sostegno della domanda, facendo rilevare che controparte non ha quantificato il danno, ponendo la deducente nella difficoltà di predisporre una adeguata difesa. Ciò posto, la convenuta ha chiesto a questo Controparte_1 Tribunale: a. in via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio a quello più antico instaurato da , recante n. 428/2018 Persona_3 b. nel merito, rigettare la domanda perché infondata in fatto e in diritto e, soprattutto, non provata, sia in ordine alla dinamica del sinistro che con riferimento al quantum debeatur, che risulta del tutto sproporzionato rispetto al reale pregiudizio sofferto;
c. con vittoria di spese e competenze di causa. Trasmessi gli atti al Presidente della Sezione Civile ex art. 274 comma 2 c.p.c., il presente giudizio e il giudizio n. 428/2018 sono stati chiamati alla medesima udienza dinnanzi al giudice istruttore, dott. Alessandro Caronia, il quale ha rilevato che “... la riunione di giudizi relativi a cause connesse presuppone una valutazione di opportunità rimessa al potere esclusivo ed insindacabile del giudice di merito (cfr. Cass. Civ. 8024 del 30.3.18). Nel merito si osserva che esigenze di economia processuale, a parere del giudicante, ostino alla riunione dei due giudizi R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 7 di 18
sopra elencati. Infatti, pur volendo prescindere dal fatto che non vi sia identità tra le parti dei diversi giudizi, si rileva che i due procedimenti sono in fasi diverse e ciò è decisivo, a giudizio dell'istruttore, alla mancata riunione degli stessi” e ha, quindi, rigettato la richiesta di riunione, rinviando la causa per il prosieguo dell'istruttoria. Escusso l'ultimo teste di parte attrice, ammessa ed espletata CTU medico-legale Tes_2 sulla persona di all'udienza del 22.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte Parte_1 ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte di trattazione tempestivamente depositate. In particolare, ha, così, precisato, modificandole, Controparte_4 le proprie conclusioni, chiedendo: a. la revoca dell'ordinanza del 22.05.2019 con la quale il GOT, Dott.ssa ha Per_4 dichiarato inammissibile l'intervento in giudizio della Controparte_6 b. il rigetto della domanda attorea;
c. nella denegata ipotesi di accoglimento, l'esclusione di ogni responsabilità della dichiarando la responsabilità esclusiva di e, Controparte_6 Controparte_2 per l'effetto, condannandolo, in solido con la e Controparte_8 P_
, all'accertando risarcimento dei danni richiesto da
[...] Parte_1 d. nulla riconoscere per danni materiali, essendo stati già risarciti dalla Controparte_6
e ridurre, sempre e comunque, l'entità dei danni da lesione nei limiti
[...] effettivamente accertati;
e. con vittoria delle spese e competenze del giudizio, oltre Iva, Cap e rimborso forfettario come per legge. La causa è stata, quindi, assunta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Declaratoria di contumacia. Va prima di tutto dichiarata la contumacia di e , non Controparte_2 Controparte_3 costituiti nonostante la notifica dell'atto introduttivo nei loro confronti sia stata regolarmente eseguita.
3. Proponibilità della domanda. Analizzando, dapprima, i presupposti processuali della domanda, si osserva che la stessa ad avviso del Tribunale è proponibile alla luce degli artt. 145 – 148 d.lgs. 209/2005. Occorre chiarire che le norme introdotte dal codice delle assicurazioni (d.lgs. n. 209 del 2005) si applicano ai processi iniziati in epoca successiva alla entrata in vigore della normativa (01.01.2006) e ovviamente alle richieste di risarcimento presentate alla compagnia di assicurazione dopo il 1° gennaio 2006. Nel caso in lite non vi è dubbio sull'applicabilità della novella, poiché proprio il sinistro è successivo alla data della sua entrata in vigore. Risulta in atti (cfr. prod. di parte attrice) la lettera di messa in mora, nonché il decorso dei termini previsti per la proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio e non risultano richieste di integrazione da parte della compagnia assicurativa medesima. Specificamente, , in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul Parte_2 minore conducente del ciclomotore Aprilia sr 50, targato X7BNUS, ha proposto Parte_1 azione risarcitoria, ai sensi dell'art. 144 d.lgs. 209/2005, nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, nonché, ex art. 2054 c.c., nei confronti di conducente e proprietario dell'autovettura Suzuki, targata DX200US, chiedendo la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal minore in conseguenza del sinistro verificatosi in data 03.07.2017.
4. Legittimazione ad agire. Occorre rilevare d'ufficio il difetto di legittimazione ad agire della parte attrice in ordine alla domanda di risarcimento dei danni riportati dal ciclomotore Aprilia, targato X7BNUS. R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 8 di 18
La legittimazione ad agire – la cui carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e rilevata d'ufficio dal giudice - attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare;
pertanto, mancherà tutte le volte in cui – come nella fattispecie - dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore (Cass. Civ. Sezioni Unite n. 2951 del 2016). Dalla prospettazione attorea (cfr. atto di citazione) e dalla documentazione in atti (v. allegati al fascicolo di parte attrice: libretto di circolazione allegato al fascicolo di parte attrice, certificato di polizza assicurativa stipulata con assegno emesso dalla Controparte_6 Controparte_6 e intestato a ) è emersa in maniera inequivocabile la proprietà del predetto Parte_2 motoveicolo in capo a , il quale ha proposto la domanda risarcitoria non in proprio, Parte_2 ma solo in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore, conducente del ciclomotore, a sua volta costituitosi in giudizio in proprio, una volta divenuto maggiorenne. Deve, pertanto, dichiararsi il difetto di legittimazione ad agire di in ordine Parte_1 ai danni riportati dal veicolo de quo, in quanto, non essendo proprietario al momento dell'evento dannoso, non è titolare del diritto al risarcimento dei danni riportati dal predetto ciclomotore.
5. Inammissibilità dell'intervento volontario spiegato da Controparte_6
Come già evidenziato dal g.o.t. con ordinanza del 22.5.19, mai oggetto di riserva di gravame, occorre rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'intervento volontario spiegato da confermando quanto già statuito dal Tribunale all'esito dell'udienza del Controparte_6 22.05.2019. Sul punto vale rilevare che l'attore, come sopra specificato, ha agito ex art. 144 d.lgs. 209/05, citando in giudizio il conducente del veicolo antagonista, il responsabile civile, nonché l'assicurazione di quest'ultimo ( . Controparte_7
Orbene l'intervento della assicurazione del danneggiato è ammesso solo dall'art. 149 c. 6 C.d.a., nella diversa ipotesi in cui interviene l'impresa del responsabile civile nel giudizio intrapreso nei confronti del danneggiato. Non sussiste, peraltro, interesse della la quale ha chiesto il rigetto della Controparte_9 domanda attorea, spiegando un intervento volontario non in ausilio del proprio assicurato, bensì volto ostacolare l'accoglimento della sua pretesa risarcitoria. Dunque, tale intervento non solo non trova fondamento normativo nell'ipotesi disciplinata dall'art. 144 d.lgs. n. 209/05 e non è conforme alla ratio di tutela dell'assicurato, ma difetta, altresì, dei requisiti di cui agli artt. 105 e 100 c.p.c., non avendo l'assicuratore del danneggiato alcun interesse alla soccombenza del proprio assicurato di fronte al responsabile civile evocato in giudizio e della sua compagnia. Né risulta prodotto in atti l'atto negoziale tra le due compagnie assicurative che potrebbe legittimare una interpretazione volta a riconoscere l'esistenza di una delegatio promittendi, con particolare riferimento alla Convenzione Card o al mandato irrevocabile di rappresentanza, avendo, peraltro, agito in proprio e non in rappresentanza di . CP_6 CP_1
6. Nel merito. Dinamica del sinistro e responsabilità. 6.1. ha chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali Parte_1 subiti a seguito del sinistro stradale, avvenuto in data 03.07.2017, intorno alle 16:30, in Rossano Scalo (CS), all'altezza di piazza Bologna, sostenendo che, mentre si trovava alla guida del ciclomotore Aprilia sr 50, targato X7BNUS, percorrendo Viale Margherita direzione via Nazionale, si è scontrato con l'autoveicolo Suzuki, targato DX200US, di proprietà di e Controparte_3 condotto da riportando lesioni per il trattamento delle quali è stato trasportato Controparte_2 presso il Pronto Soccorso di Rossano. L'attore, in particolare, in ordine alla successione dei fattori che hanno determinato l'evento lesivo, ha dedotto che in violazione delle norme che regolano la circolazione Controparte_2 R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 9 di 18
stradale, non si è fermato allo “stop”, impegnando l'incrocio senza dare la precedenza al ciclomotore condotto da Parte_1 La dinamica del sinistro è stata contestata solo tardivamente dalla Compagnia Assicurativa convenuta, , ritenendo che l'evento lesivo fosse, invece, da imputare in via esclusiva o CP_1 quantomeno prevalente al conducente dal ciclomotore Aprilia, il quale, provenendo ad elevata velocità dalla via Torre Pisani, si accingeva a sorpassare l'autovettura che si era fermata all'incrocio con piazza Bologna al fine di consentire al veicolo Suzuki, condotto dal , di attraversare il CP_2 predetto incrocio e, così facendo, ha impattato contro quest'ultimo, colpendolo nella parte anteriore. Nessun argomento, ovviamente, è possibile trarre dalla contumacia del responsabile civile e del conducente del veicolo antagonista. 6.2. Con specifico riferimento alla effettività e dinamica del sinistro oggetto di causa, nonché alle modalità dello stesso, dall'istruttoria espletata deve ritenersi provata la ricostruzione di parte attrice, come descritta nell'atto introduttivo del giudizio. Dalla istruttoria espletata è, infatti, risultato che, in data 03.07.2017, in Rossano Scalo (CS),
- alla guida dell'autoveicolo Suzuki, di proprietà di -, Controparte_2 Controparte_3 omettendo di rispettare il segnale di “stop” all'incrocio tra Piazza Bologna e Viale Margherita, ha impattato con il ciclomotore Aprilia, di proprietà di , condotto, nell'occasione, dal Parte_2 figlio minore (con a bordo la minore ), che proveniva da Via Parte_1 Parte_3 Torre Pisani in Viale Margherita. La ricostruzione della dinamica sopra descritta ha trovato riscontro, innanzitutto, nelle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice (cfr. verbale udienza del 24.06.2019) e Testimone_3 (cfr. verbale del 15.01.2021), i quali hanno concordemente confermato che lo scontro si Tes_2 è verificato allorché l'autovettura Suzuki ha attraversato l'incrocio omettendo di arrestarsi allo
“stop”, andando così ad impattare con il motoveicolo Aprilia, che sopraggiungeva procedendo a velocità moderata. Il teste in particolare, dopo aver riferito di aver assistito al verificarsi del sinistro, Tes_2 ha dichiarato “ho visto un SUV ... il quale non si è fermato allo STOP. Sopraggiungevano due ragazzini con un motorino;
erano tutti e due sullo stesso motorino ed avevano entrambi il casco. A quel punto ho visto l'impatto e che la ragazza ha sbattuto contro un cancello. Ho visto il SUV che attraversava l'incrocio e investiva il motorino”, precisando, poi, “so che era una Suzuki di colore scuro. Il SUV invadeva la corsia di marcia sulla quale viaggiava il motorino. La velocità del motorino era moderata”. Il predetto teste, inoltre, ha escluso espressamente la presenza di altri veicoli che impegnavano l'incrocio al momento del sinistro, nonché una manovra di sorpasso da parte del ciclomotore – in evidente contrasto con la tesi dell'assicurazione - riferendo che “non c'era alcun veicolo che precedeva il motorino ... Non c'era nessuna auto che precedeva il SUV e nessun veicolo che precedeva il motorino. Nessun sorpasso del motorino era in atto”. Sotto tali aspetti non sussistono elementi dal punto di vista soggettivo che possano inficiare l'attendibilità dei testi. Dal punto di vista oggettivo, poi, le deposizioni rese sono anche oggettivamente rilevanti, dal momento che le stesse risultano precise, coerenti, non contraddittorie al proprio interno ed estrinsecamente compatibili tra loro. D'altra parte, nel corso dell'istruttoria, non sono emersi elementi di segno contrario, idonei a suffragare la diversa tesi sostenuta dalla Compagnia di Assicurazione, unica parte convenuta costituita, peraltro, tardivamente, dopo lo spirare delle preclusioni assertive e probatorie. Inoltre, la predetta ricostruzione del sinistro ha trovato conferma anche nella sentenza n. 1640/2023 del Tribunale di Castrovillari, emessa nel giudizio n. 428/2018 R.G. e intervenuta in corso di causa, avente ad oggetto la domanda di risarcimento dei danni subiti a causa del medesimo sinistro per cui è causa dal terzo trasportato, nella quale è stata accertata la Parte_3 responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro de quo del conducente dell'autoveicolo Suzuki, il quale “omettendo di fermarsi al segnale di STOP di Piazza Bologna, Controparte_2 nell'attraversamento dell'incrocio con Viale Margherita, entrava in collisione con il motociclo Aprilia sr 50 tg. X7BNUS, di , condotto da e con a bordo, quale Parte_2 Parte_1 R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 10 di 18
terza trasportata, , che rovinavano a terra” (cfr. sentenza Trib. Castrovillari n. Parte_3 1640/2023 in atti). Ebbene, occorre rilevare che, la predetta sentenza, prodotta dall'attore in allegato alla comparsa conclusionale, – pur non spiegando efficacia di giudicato all'interno del presente giudizio, non essendovi, innanzitutto, coincidenza del petitum (cfr. Cass. Civ. n. 17931 del 2019, secondo cui
“Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare efficacia riflessa nei confronti di un soggetto rimasto estraneo al rapporto processuale, purché questi sia titolare di un diritto dipendente dalla situazione definita in quel processo, o comunque a questa subordinato”; Cass. Civ. n. 27524 del 2021, in motivazione “nessuna efficacia, neppure in termini di giudicato riflesso, può determinarsi dall'esito dell'altro giudizio risarcitorio”) ed essendo la stessa priva dell'attestazione di passaggio in giudicato, ex art. 124 disp. att. c.p.c. (cfr., tra le tante, Cass. Civ. n. 6024 del 2017, secondo cui, “affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria”)
- conserva la diversa efficacia di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica oggetto dell'accertamento giudiziale. Tale efficacia indiretta - anche rispetto ai terzi che non furono parti nel giudizio - può essere invocata da chi vi abbia interesse, spettando al giudice di esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e sottoporla alla sua libera valutazione, anche in relazione ad altri elementi di giudizio presenti negli atti di causa (cfr. Cass. Civ. n. 11682 del 2003 nonché Cass. Civ. n. 9384 del 2011). Alla luce, poi, dell'assenza di una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, si può tenere conto anche delle prove acquisite nel processo svoltosi nei confronti del solo responsabile civile e delle quali si dà atto in sentenza. Infatti, tra i poteri del giudice, in tema di disponibilità e valutazione delle prove rientra quello di fondare il proprio convincimento su accertamenti compiuti in altri giudizi tra le stesse parti o anche tra altre parti, quando i risultati siano acquisiti nel giudizio della cui cognizione egli è investito, potendo chi vi abbia interesse contestare quelle risultanze ovvero allegare prove contrarie. (Cass. civ. n. 16315 del 2018, proprio con riferimento al valore probatorio e non di mero indizio della deposizione testimoniale resa in altro giudizio). 6.3. Alla luce del quadro probatorio emerso, quindi, il sinistro si è verificato allorché il conducente dell'autovettura Suzuki ha attraversato l'incrocio di Piazza Bologna, omettendo di arrestarsi allo “stop”, e ha impattato con il ciclomotore Aprilia che sopraggiungeva a velocità moderata. Non vi è dubbio, pertanto, che il convenuto abbia tenuto una condotta di Controparte_2 guida gravemente imprudente e imperita, costituita dall'omessa osservazione dell'obbligo di arrestarsi al segnale di “stop” prima di attraversare l'incrocio ove si è verificato lo scontro, in violazione dell'art. 145 C.d.S., il quale dispone, al co. 1, che i conducenti, approssimandosi ad un'intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti e, al co. 5, fa rigoroso obbligo agli stessi conducenti ("sono tenuti") di fermarsi in corrispondenza della striscia d'arresto prima d'immettersi nell'intersezione allorché la relativa prescrizione sia stabilita dall'Autorità competente ovvero sia resa nota con apposito segnale. Il segnale di "stop" ad un incrocio stradale comporta per i conducenti non solo l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli, ma anche quello successivo - una volta ripresa la marcia
- di dare, in ogni caso, la precedenza ai veicoli che, percorrendo la strada favorita, provengano sia da destra che da sinistra. L'obbligo imposto ai conducenti di veicoli di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi sia un cartello di “stop” in prossimità di un crocevia, ha carattere rigido, con la conseguenza che la fermata a detto segnale deve effettuarsi almeno per un attimo quando l'area del crocevia è libera, mentre deve protrarsi, in caso di sopravvenienza di veicoli sulla strada che si sta R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 11 di 18
per imboccare, il tempo necessario a consentire a tutti detti veicoli di passare con precedenza (cfr. in motivazione Cass. Civ. n. 4055 del 2009). 6.4. Ritenuti provati l'accadimento storico e la dinamica del sinistro come sopra riportata, va osservato che ex art. 2054, comma 1 c.c. il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire i danni prodotti a persone o cose dalla circolazione, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Tale presunzione di colpa non può ritenersi superata nella fattispecie al vaglio, posto che non vi sono elementi per affermare che il conducente del veicolo Suzuki abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno, né alcuna emergenza istruttoria consente di ritenere che il predetto si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione stradale, nonché a quelle di comune prudenza, alla luce delle considerazione sopra effettuate relative all'obbligo di arrestare la marcia al segnale di
“stop” e a dare la precedenza ai veicoli sulla strada favorita, prima di attraversare un incrocio. Né dalle emergenze processuali, invero tutte di segno contrario, è in alcun modo emerso che il comportamento del danneggiato sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento, non potendo ritenersi che il sinistro sia ascrivibile, in via esclusiva, al conducente del motoveicolo Aprilia, in assenza di qualsiasi elemento di prova che deponga in tale senso (cfr. Cass. Civ. n. 12751 del 2001 ove precisa che “La presunzione di responsabilità del conducente di un veicolo è esclusa, non solo quando questi abbia fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, tenendo un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso ...”). Invero, che il viaggiasse ad una velocità tale da impedire un corretto controllo del Pt_1 crocevia e qualsiasi manovra di emergenza da parte del se, per un verso, è circostanza CP_2 sfornita di qualsiasi supporto probatorio, per altro verso è stata espressamente smentita dai testi di parte attrice escussi in corso di causa, i quali hanno, altresì, negato che il conducente del ciclomotore avesse intrapreso una manovra di sorpasso. 6.5. Alla luce di tutti gli elementi emersi e addotti, non vi è dubbio, quindi, della colpa del convenuto quale conducente della Suzuki;
tuttavia, poiché si è verificato lo Controparte_2 scontro tra i due veicoli, l'accertamento della responsabilità da parte di un conducente non libera, almeno astrattamente, il conducente del veicolo antagonista dalla presunzione di colpa concorrente sancita dall'art. 2054, comma 2 c.c. L'orientamento costante della Suprema Corte sul punto (cfr. Cass. Civ. 1198 del 1997; Cass. Civ.5783 del 1997) è volto a ritenere insufficiente l'accertamento della responsabilità di uno dei conducenti degli autoveicoli coinvolti in uno scontro, ai fini del superamento della presunzione di eguale concorso nella produzione del danno sancita dall'art. 2054 comma 2 c.c. Infatti, l'accertamento della colpa, anche grave, di uno dei conducenti non esonera l'altro dall'onere della prova liberatoria, al fine di consentire al giudice l'esclusione di un concorso di colpa a suo carico (cfr. Cass. Civ. 195 del 2007; Cass. Civ. 6797 del 1987). Per cui nel caso di scontro tra veicoli, il superamento della presunzione del concorso di colpa di pari grado dei conducenti richiede la prova liberatoria, dalla parte non responsabile nella causazione dell'evento, di essersi uniformata alle norme sulla circolazione stradale, nonché a quelle di comune prudenza (v. Cass. Civ. 10031 del 2006 e Cass. Civ. 18631 del 2015; con riferimento alle manovre di emergenza cfr. Cass. Civ. n. 15822 del 2015). D'altro canto, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro;
ne consegue che l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l'altro dalla presunzione della concorrente responsabilità di cui all' art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (art. 2054, comma 1, c.c.) e che la prova liberatoria per il superamento di detta presunzione di colpa non deve necessariamente essere fornita in modo R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 12 di 18
diretto - e cioè dimostrando di non aver arrecato apporto causale alla produzione del sinistro - ma può anche indirettamente risultare tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell'evento dannoso con il comportamento del conducente antagonista (cfr. da ultimo Cass. civ. n. 12884 del 2021). Orbene, nel caso in esame risulta pienamente provata la circostanza ulteriore richiesta dalla Suprema Corte ai fini del superamento della presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. Infatti, dalla dinamica dell'incidente, così come dalle testimonianze sopra riportate e dall'esame della documentazione in atti, risulta superata la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. e il sinistro è riconducibile alla esclusiva responsabilità di tenuto conto del Controparte_2 fatto che quest'ultimo, conducente dell'autovettura Suzuki, attraversava l'incrocio, omettendo di arrestarsi allo “stop” e, quindi, senza dare la precedenza imposta dal segnale posto all'incrocio tra Piazza Bologna e Viale Margherita al ciclomotore Aprilia, che viaggiava sulla strada preferita (Viale Margherita), mentre conducente del predetto ciclomotore sopraggiungeva, Parte_1 percorrendo la propria corsia di marcia a velocità moderata. Da ciò non può che dedursi che la condotta di guida del conducente della Suzuki sia stata causa esclusiva nel verificarsi del sinistro, posto che l'abnormità della stessa ha sorpreso l'affidamento del il quale viaggiava sulla propria corsia a bordo di un motociclo 50, Pt_1 impedendogli di porre in essere qualsiasi manovra utile per evitare l'impatto. Tali circostanze emergono in modo chiaro dalla documentazione in atti, nonché dalle dichiarazioni dei testi escussi, i quali hanno escluso che il avesse azionato una manovra Pt_1 di sorpasso e/o viaggiasse a velocità non moderata. Del resto, l'infrazione di aver omesso di concedere precedenza all'incrocio configura una colpa grave, se solo si considera la pericolosità di ogni crocevia, che imporrebbe la massima diligenza del conducente nell'accertare l'assenza di qualsiasi veicolo in transito e, per l'effetto, di ripartire solo dopo essersi assicurato di aver fatto transitare tutti gli altri veicoli. Inoltre, l'allerta avrebbe dovuto essere massima anche perché sussisteva un segnale di Stop, nei pressi del quale il veicolo avrebbe dovuto arrestarsi. Infatti, nei casi di manovra di immissione nel flusso della circolazione, intersecando la traiettoria di altri veicoli, che è un momento di elevatissima pericolosità, il precetto di “precedenza” o di “stop” è un richiamo alla massima diligenza e prudenza, la cui omissione rende ogni altra condotta, pur interagente col fatto, di secondario apporto causale. Infatti, come in parte già rilevato, il segnale di "stop" pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli, con la conseguenza che qualora un sinistro stradale sia da ascrivere, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di “stop”, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 c.c., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità [Cass. Civ. n. 4055 del 2009, in cui si precisa che “La colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo, pertanto, può risultare indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e l'evento dannoso, come allorché questo avviene nell'area in cui egli era obbligato a dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra e da sinistra, per l'esistenza di un segnale di "stop" (Cass. 18.02.1998, n. 1724; Cass. 11.11.1975, n. 3804)”]. Sotto il profilo causale, poi, per le ragioni sopra espresse l'incidente è da ascriversi sotto il profilo eziologico esclusivamente al comportamento colpevole del conducente della Suzuki, con l'effetto che l'accertamento libera l'altro conducente dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata in via sussidiaria dall' art. 2054, comma 2 c.c. , nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (cfr. Cass. civ. n. 13672 del 2019 nonché Cass. civ. n. 22406 del 2011). R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 13 di 18
Non emergono, in ogni caso, elementi da cui desumere eventuali profili di responsabilità concretamente colposa addebitabili al dal quale non era dunque razionalmente esigibile Pt_1 un contegno alternativo rispetto a quello concretamente tenuto, in modo tale da giustificare l'operatività della presunzione di concorso paritetico di colpa stabilita dall'art. 2054 co. 2 cod. civ.. Né peraltro risulta che abbia tenuto una condotta di guida imprudente mediante, ad esempio, guida ad elevata velocità. Dalla istruttoria espletata, infatti, è esclusa l'esistenza di qualsiasi condotta riconducibile al concretamente incidente sull'eziologia dell'evento dannoso. Pt_1 Non sono rinvenibili agli atti ulteriori elementi che possano far ritenere che la condotta di guida del al momento del sinistro sia stata imprudente. Né sul punto sono stati articolati Pt_1 mezzi di prova a supporto, nei rigorosi termini delle preclusioni assertive e probatorie. Peraltro, a meri fini di precisione, vale solo rammentare che la presunzione di colpa concorrente dettata dall'art. 2054 c.c., comma 2, opera pur sempre sul piano causale;
la presunzione di colpa deve, cioè, pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta, specifiche o generiche (c.d. causalità della colpa), e l'evento di danno. Ove invece risulti che una violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale tale accertamento potendo compiersi, come detto, anche indirettamente, sulla base della valutazione del rilievo causale assorbente rivestito in concreto dalla condotta colposa dell'altro conducente – non v'è ragione di ritenere non superata quella presunzione, una diversa interpretazione finendo con l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha (cfr. Cass. Civ. ord. n.. 19115 del 2020, ove sulla base di tali principi la S.C. ha evidenziato l'assorbente valenza causativa della relativa condotta colposa nella dinamica del sinistro, per l'improvvisa invasione della carreggiata, con esclusione di responsabilità dell'altro conducente, nonostante marciasse a velocità sostenuta, circostanza non avente efficacia causale in relazione al sinistro). Pertanto, alla luce dell'emergenze istruttorie, ritenuti provati l'accadimento storico e la dinamica del sinistro per come descritta dal deve ritenersi superata la presunzione di Pt_1 colpa di cui all'art. 2054 c.c., posto che l'attore-danneggiato ha dimostrato che il sinistro si è verificato per causa allo stesso non imputabile - e, più precisamente, per colpa esclusiva dell'altro conducente - e che lo stesso non avrebbe potuto impedire la collisione mentre stava percorrendo il proprio senso di marcia e, improvvisamente, ha visto invadere la propria corsia di percorrenza dall'auto condotta dal , che ha omesso di fermarsi al segnale di “stop” e concedere la dovuta CP_2 precedenza. Va, quindi, attribuita al conducente della Suzuki, la responsabilità Controparte_2 esclusiva del sinistro per cui è causa. Deve, quindi, essere esaminato il profilo relativo alla precisa quantificazione del danno risarcibile.
7. Il risarcimento del danno. 7.1. Vale sul punto premettere che, alla luce del collegamento istituito dall'art. 2056 c.c., il principio di causalità impone che il danneggiante è tenuto al risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta dell'illecito (art. 2056 - 1223 e 1226 c.c.). D'altro canto, l'obbligo del risarcimento deve adeguarsi al danno effettivamente subito dal danneggiato, il quale non deve ricevere né più né meno di quanto necessario a rimuovere gli effetti economici negativi dell'inadempimento o dell'illecito (in maniera puntuale, v. Cass. Civ. 15814 del 12.06.2008, ove si precisa, sistematicamente, che il risarcimento misurato sull'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto importa che lo stesso non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive, ma al solo fine di compensare il pregiudizio subito dal titolare). Sotto il profilo processuale, coerentemente, la prova del danno spetta al danneggiato, il quale deve dimostrare gli elementi costitutivi dello stesso, sia per quanto attiene agli eventi lesivi, sia per quanto attiene agli effetti economici negativi, quale perdita economica di cui si chiede il risarcimento (v. Cass. Civ. 25895 del 2016; in maniera precisa anche Cass. Civ. n. 608 del 1973). R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 14 di 18
Secondo condivisa giurisprudenza, infatti, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del danneggiante. Tanto premesso, quanto ai danni non patrimoniali subiti da questo giudice Parte_1 reputa di condividere appieno le considerazioni svolte dal C.T.U. nominato, dott. Persona_5 e le conclusioni da questi raggiunte, in quanto logicamente, scientificamente ed analiticamente argomentate, alla luce delle indagini espletate e della documentazione allegata. Infatti, l'ausiliario è giunto alle conclusioni riassunte al termine della relazione tecnica, dopo aver visitato l'attore, eseguito l'esame dello stesso, verificato la sussistenza delle lesioni lamentate, la connessione causale delle stesse con l'evento occorso secondo i criteri medico-legali del nesso di causalità, riscontrando il tutto alla luce della documentazione medica prodotta in corso di causa. Il C.T.U. ha evidenziato, tra l'altro, ha riportato “frattura dell'osso Scafoide Parte_1 carpale della mano sinistra, sua mano dominante in quanto dichiarato mancino dalla nascita”. Il dott. quindi, tenuto conto degli esiti stabilizzati del trauma riportato, ha riscontrato Per_5 e quantificato il danno biologico, inteso come alterazione peggiorativa della vita di relazione del paziente, e l'invalidità permanente nella misura del 4% Il C.T.U. ha, poi, indicato in 90 giorni il periodo di inabilità temporanea assoluta (I.T.A.), in 40 giorni il periodo di inabilità temporanea parziale (I.T.P.) al 50%. Non pare inopportuno ricordare che il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico – in questo caso neppure mai contestate in modo specifico dalle parti - esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è, quindi, necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ. n. 1815 del 2015; Cass. civ. n. 282 del 2009; Cass. civ. n. 8355 del 2007). Del resto, alcuna contestazione è stata mossa alle conclusioni del Consulente né in sede di osservazioni alla bozza né alla udienza tenuta all'esito del deposito dell'elaborato peritale. 7.2. Si rileva, poi, che la menomazione dell'integrità psicofisica in sé considerata generalmente si liquida equitativamente, come voce ontologicamente unitaria;
tale lesione integra il c.d. "danno biologico", dotato, secondo la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, di un significato così totalizzante da far rifluire in esso numerose figure di danno, in passato considerate autonome, quali il danno estetico, il danno alla vita di relazione etc. A tanto si aggiunga che, secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza, il risarcimento ipotizzato deve essere parametrato all'età dell'infortunato atteso che occorre ristorare il pregiudizio subito non solo nel suo profilo statico (corrispondente alla lesione fisiologica in sé considerata), ma anche dinamico (e proiettato negli anni di effettiva sopravvivenza), in quanto e se incidente sulle utilità della vita e sulle corrispondenti occupazioni quotidiane. Il metodo di liquidazione delle c.d. lesioni micropermanenti derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è stato determinato legislativamente per i sinistri avvenuti in data successiva all'entrata in vigore della L. n. 57 del 2001; tale criterio è, quindi, applicabile al sinistro al vaglio, avvenuto in epoca successiva all'entrata in vigore della legge. Per liquidare il danno alla persona vanno applicate, quindi, le tabelle di cui all'art. 139 del d.lgs. 209/2005, così come da ultimo aggiornate con il D.M. 16 luglio 2024 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 173 del 25 luglio 2024 in vigore dal 9 agosto 2024. I nuovi importi decorrono dal mese di aprile 2024. Il metodo di liquidazione delle c.d. lesioni micropermanenti derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e da responsabilità medica è, infatti, determinato legislativamente. Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura del 4%, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età di 16 anni del danneggiato (nato in data [...]) R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 15 di 18
al momento del fatto (03.07.2017), appare equo determinare il quantum debeatur dovuto per il danno residuato alla parte attrice, nella somma astratta di € 4.778,18 per i postumi permanenti, importo già rivalutato alla attualità. Quanto poi ai postumi temporanei il quantum va determinato in € 6.076,40 (€ 4.971,60 per i 90 giorni di invalidità temporanea assoluta, € 1.104,80 per i 40 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%). Peraltro, va verificato se tale danno vada personalizzato. L'art. 139 del d.lgs. 209/2005, nella formulazione ratione temporis applicabile, stabilisce:
“L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”. Va ricordato che in tema di risarcimento del danno alla persona, le circostanze di fatto che ne giustificano la personalizzazione integrano un fatto costitutivo della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ. n. 24471 del 2014). E, secondo i più recenti approdi della Suprema Corte, il danno permanente alla salute va liquidato nella misura indicata dal grado percentuale di invalidità permanente previsto dalla legge, dal momento che il danno dinamico relazionale è già compreso nella liquidazione del danno biologico, salvo conseguenze straordinarie. In presenza, quindi, di un danno permanente alla salute costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e l'attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale). Infatti, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Cass. Civ. 28988 del 2019; Cass. Civ. n. 23778 del 2014; Cass. Civ. n. 24471 del 2014). Nel caso di specie nessuna allegazione specifica ha posto in essere la difesa attorea entro i termini per la formazione delle preclusioni assertive, al fine di giustificare l'applicazione della personalizzazione richiesta in aumento dell'importo standard previsto dal d.lgs. 209/2005. Nulla può, dunque, essere riconosciuto a questo titolo. Infine, nessuna somma viene riconosciuta e liquidata a titolo di danno morale. Benché, infatti, il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva conseguente all'illecito, sia astrattamente risarcibile anche in presenza di lesioni micropermanenti, esso deve essere allegato nella sua consistenza e provato dal soggetto danneggiato, non potendosi ammettere automatismi basati, in particolare sull'ipotizzabilità di un danno in re ipsa pari ad una quota proporzionale del valore del danno biologico (solo, infatti, in presenza di prova da parte del danneggiato circa la sofferenza morale conseguente al fatto, può ricorrersi al metodo percentuale come parametro equitativo di liquidazione: cfr. Cass. Civ. n. 3260 del 2016 e Cass. Civ. n. 23469 del 2018). Qualunque componente di danno non patrimoniale, inoltre, può essere considerata risarcibile solo se non futile, ovvero non consistita in meri disagi o fastidi e tale da superare la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale (Cass. Civ. n. 29206 del 2019). Considerando, pertanto, le carenze assertive nel caso specifico (posto che non è stato specificato in che modo il danno morale si sarebbe estrinsecato nel caso di specie), ma anche il carattere lieve delle lesioni fisiche riportate e l'impossibilità, in mancanza di prova specifica, di presumere da esse una sofferenza soggettiva ristorabile, non può riconoscersi l'ulteriore voce di danno pretesa dal Pt_1 R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 16 di 18
Pertanto, andrebbero riconosciuti a € 4.778,18 a titolo di postumi Parte_1 permanenti ed € 6.076,40 a titolo di postumi temporanei, per un totale di € 10.854,58. A tale importo deve essere aggiunto l'ammontare di € 823,00 a titolo di spese mediche certificate;
somma espressa in valori monetari sostanzialmente coevi alla data dell'illecito e che, quindi, mediante la necessaria rivalutazione all'attualità, operata in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), ascende ad attuali € 987,60.
8. Liquidazione del danno Pertanto, devono essere riconosciuti a € 4.778,18 a titolo di postumi Parte_1 permanenti ed € 6.076,40 a titolo di postumi temporanei, per un totale di € 10.854,58, che rappresenta l'equivalente monetario del danno non patrimoniale sofferto per effetto della lesione. A tale importo deve essere aggiunta la somma di € 987,60 a titolo di spese mediche certificate già rivalutate, per un totale di € 11.842,18, importo già rivalutato all'attualità. Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro, dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio (in questo senso tra le tante Cass., SS. UU. n. 1712 del 1995, nonché Cass. Civ. n. 2796 del 2000). Può farsi ricorso, quindi, al tasso legale degli interessi per risarcire, in termini di lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui la danneggiata ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite. Tali interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dovranno calcolarsi con riferimento all'arco temporale intercorso tra la data dell'illecito (03.07.2017) e la presente pronuncia, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data della domanda e successivamente incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, con divieto di anatocismo (si veda per l'adottato metodo di liquidazione la già citata Cass. civ., Sez. Un. n. 1712 del 1995). Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ. n. 10884 del 2007; Cass. civ. n. 13463 del 1999).
9. Il regime delle spese Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio come in dispositivo, tenuto conto: a) Nulla sulle spese tra l'attore e la parte intervenuta, attesa l'inammissibilità dell'intervento e, soprattutto, l'ordinanza in atti del precedente g.i.; b) che va disposta la condanna in solido delle parti convenute, Controparte_7
in persona del legale rappresentante pro tempore, e
[...] Controparte_2
, in quanto la condanna solidale al pagamento delle spese Controparte_3 processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui vi sia una comunanza di interessi (Cass. civ. n. 17281 del 2011); c) che tali spese vanno liquidate in base ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, (pubblicato in G.U. il 2.4.2014 ed entrato in vigore il 3.4.2014), così come modificato dal R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 17 di 18
D.M. 13 agosto 2022, n. 147, (pubblicato in G.U. l'8.10.2022 ed entrato in vigore il 23.10.2022), in quanto tali nuovi parametri in base all'art. 6 di quest'ultimo “… si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”; d) del valore della presente controversia;
e) del numero delle questioni giuridiche e di fatto trattate;
f) del fatto che i valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 4, comma 1 del medesimo decreto possono essere aumentati e diminuiti nella misura indicata dalla legge;
Deve, inoltre, essere disposta, ex art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese di lite in favore dell'avv. VINCENZO RENZO per dichiarato anticipo delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. DICHIARA la contumacia dei convenuti e Controparte_2 P_ ;
[...] B. DICHIARA inammissibile l'intervento volontario spiegato da Controparte_6
per le ragioni esposte in parte motiva;
[...] C. ACCOGLIE la domanda proposta da e DICHIARA la responsabilità Parte_1 esclusiva del convenuto produzione causale dell'evento dannoso Controparte_2 come indicato e descritto in parte motiva;
D. ACCOGLIE parzialmente la domanda risarcitoria proposta dall'attore e, per l'effetto, CONDANNA le parti convenute e , Controparte_2 Controparte_3 nella rispettiva qualità di conducente e proprietario, e in Controparte_7 persona del legale rappresentante pro tempore, in solido tra loro, al pagamento in favore di ella somma di € 11.842,18, già rivalutata alla attualità, oltre interessi Parte_1 decorrenti dal momento del fatto illecito (03.07.2017) al tasso annuo legale ex art. 1284 c.c. e calcolati sul valore delle somme devalutate (come precisate in parte motiva) alla data dell'illecito e via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell'importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo, secondo il procedimento descritto in parte motiva;
E. CONDANNA, le parti convenute e Controparte_2 Controparte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, in Controparte_7 solido tra loro, al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese Parte_1 di lite che si liquidano in € 589,60 per esborsi vivi ed in € 4.000,00, per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A., se dovute, nelle misure di legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'avv. VINCENZO RENZO per dichiarato anticipo;
F. NULLA sulle spese in relazione all'intervenuta Controparte_6 G. INAMMISSIBILE l'ulteriore domanda della parte attrice;
H. PONE definitivamente a carico delle parti convenute, in egual quota tra loro, le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con decreto del 24.05.2022; I. DISPONE che la Cancelleria trasmetta all' copia della presente sentenza ai sensi CP_10 dell'art. 148, comma 10, del d.lgs. 209/2005 per gli accertamenti di competenza. Così deciso in data 13 luglio 2025. Il Giudice dott. Alessandro Caronia R.G. n. 1224 del 2018 - Pag. 18 di 18