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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 01/07/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RIETI
SENTENZA
DI OMOLOGA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
Il giudice dott. ER Colonnello, pronunciandosi all'esito del procedimento unitario rubricato sub R.G. n. 29- 1/2024; vista la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti presentata da
, nato a [...] il [...], C.F: Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Alessio Fiacchi del Foro di Grosseto che lo rappresenta e difende giusta procura in atti con l'assistenza del dott. in qualità di professionista facente Controparte_1 funzioni dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex artt. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
ha presentato ricorso per la ristrutturazione dei debiti del Parte_1 consumatore ai sensi degli artt. 67 e ss. del D.lgs. n. 14/2019, depositato in data 16.10.2024.
Unitamente al ricorso ha presentato la proposta ed un piano di ristrutturazione dei debiti redatti secondo i criteri ex artt. 67, II – V co., e 68 c.c.i.i. – come debitamente integrati nel corso del procedimento - oltre ai documenti elencati dalle richiamate disposizioni del D.lgs. 14/2019.
Inoltre, ha depositato la relazione del professionista nominato in luogo dell'OCC come richiesto dagli artt. 67 e 68 c.c.i.i., recante l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
la valutazione sulla completezza ed attendibilità della
1 documentazione depositata a corredo della domanda;
l'indicazione presunta dei costi della procedura.
È risultato possibile accertare sulla base della documentazione prodotta che l'odierno istante riveste la qualifica di consumatore, poiché i debiti a lui riferibili sono stati contratti per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale.
Dai documenti è risultato, ancora, che il ricorrente non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Lo squilibrio economico che ha determinato il sovraindebitamento e l'incapacità del ricorrente di far fronte ai propri plurimi obblighi di pagamento è infatti stato determinato dalla contrazione della patologia della ludopatia da parte della di lui coniuge, per effetto della quale questa, ad insaputa del ricorrente, ha affrontato spese superflue, omettendo di pagare le rate del mutuo che era stato contratto per l'acquisto della casa ove i due coniugi vivevano, con conseguente decadenza del ricorrente dal beneficio del termine e avvio di una procedura esecutiva immobiliare.
Ancora, è emerso che il ricorrente non ha mai beneficiato in passato dell'esdebitazione, come risulta dalle attestazioni di Cancelleria officiosamente acquisite dal Tribunale.
Quanto alla situazione economica e patrimoniale in cui versa il ricorrente, è risultato che è proprietario del seguente bene immobile: fabbricato ad uso civile abitazione sito nel Comune di Rieti, Via Tripoli n° 10 censito al NCEU del suddetto comune al Foglio 12, part. 116 Sub 6, oggi gravata da un pignoramento. Tale immobile è attualmente adibito a residenza del ricorrente e della di lui coniuge.
Ancora, è proprietario di una Fiat 500 immatricolata nel 2008.
È titolare del conto corrente acceso presso Intesa OL Spa n° 0000/9618 con liquidità prossima allo zero, come da estratti conto in atti.
Il che presta attività lavorativa come dipendente presso la società TE Pt_1
GI e UG Snc”, P.IVA: con contratto a tempo P.IVA_1 indeterminato, percepisce mensilmente circa € 2.200,00.
Il nucleo familiare è composto dallo stesso e dalla coniuge, che non percepisce redditi.
Quanto alla posizione debitoria, si evidenzia quanto segue.
L'esposizione debitoria nei confronti di CREDIT AGRICOLE ITALIA s.p.a., in particolare, è originata dal mutuo ipotecario stipulato il 26 settembre 2003 tra il
2 ricorrente e , con il quale la banca mutuante ha erogato al Controparte_2 ricorrente la somma capitale di € 105.000, 00. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto è stata iscritta ipoteca di primo grado sull'immobile di proprietà di cui sopra acquistato contestualmente dal Sig. sito in Rieti. Pt_1
Nel 2020 la ha dichiarato, a seguito del mancato pagamento di varie rate CP_2 del mutuo (per le ragioni sopra spiegate) la decadenza dal beneficio del termine, che ha portato poi alla notifica dell'atto di precetto e poi della procedura esecutiva, attualmente sospesa in ragione della concessione di misure protettive da parte di questo Tribunale nell'ambito del presente procedimento. Il credito garantito da ipoteca ad oggi residuo ammonta ad € 89.287,00 e nel piano di ristrutturazione il ricorrente propone il pagamento rateale di € 58.000. Il credito non garantito da ipoteca ad oggi residuo ammonta ad € 31.287,59 e nel piano di ristrutturazione il ricorrente propone il pagamento rateale della somma di € 800,00.
L'esposizione debitoria nei confronti dell' Controparte_3 trae origine da tasse automobilistiche non pagate e da una tassa
[...] comunale non pagata. Sono tutte oggetto di cartelle esattoriali specificate nel doc. 29 prodotto con il ricorso, con la precisazione, peraltro, che la cartella n. 09620230004147326000 è stata oggetto di rateizzazione e quindi non concorre a formare il debito che è specificamente oggetto del piano di ristrutturazione che qui viene omologato. A tale elenco va aggiunta la cartella 09620240005923003000 recante l'importo di 894,25 che il ricorrente ha ricevuto nel corso del procedimento e che, a parziale modifica del piano di ristrutturazione, ha allegato di voler ricomprendere nello stesso. Dunque le cartelle recante gli importi che con il piano di ristrutturazione saranno pagati sono le seguenti e solo le seguenti:
◦ 09620190000597024000 per importo dovuto di € 609,04 (carico affidato da Regione Lazio € 526,94)
◦ 09620140001432400 per un importo dovuto di € 153,62 di spettanza del Comune di Rieti – Ufficio Tributi
◦ 09620190007478014000 per importo dovuto di € 599,44 (carico affidato da Regione Lazio € 526,94)
◦ 09620200006303260000 per importo dovuto di € 551,19 (carico affidato da Regione Lazio € 529,43)
◦ 09620210004412111000 per importo dovuto di € 585,73 (carico affidato da Regione Lazio € 526,94)
3 ◦ 09620220003642719000 per importo dovuto di € 545,74 (carico affidato da Regione Lazio € 522,99)
◦ 09620240005923003000 per importo dovuto di € 880,74 (carico affidato da Regione Lazio € 874,86), per complessivi € 3.925,50 il pagamento integrale dei quali è previsto nel piano.
L'esposizione debitoria nei confronti dell'avv. è consacrata Controparte_4 nel decreto ingiuntivo n. 404 emesso dal Tribunale di Rieti il 5 settembre 2024 e ammonta ad € 3.826,35.
Dopo la comunicazione del decreto di apertura del procedimento di omologazione ai creditori, anche la REGIONE LAZIO ha inoltrato nota al professionista nominato in luogo dell'OCC allegando di essere creditore del
In realtà, dai documenti risulta che il credito vantato dalla REGIONE Pt_1
LAZIO è quello portato dalle cartelle sopra indicate, essendo stata già affidata la riscossione dello stesso ad . Controparte_3
Tanto puntualizzato in merito ai debiti gravanti sul ricorrente, va rilevato che i relativi importi non possono essere pagati integralmente e immediatamente: il ricorrente, come visto sopra, non ha disponibilità liquide e può far ricorso solo alla sua pensione oppure agli importi che potrebbero essere ricavati dalla vendita dell'appartamento di cui è proprietario in sede di esecuzione immobiliare. Tali importi ricavabili dalla vendita, peraltro, non spererebbero € 40.000,00, come dimostrano i ribassi che si sono succeduti nell'ambito della procedura esecutiva che è stata instaurata nei suoi confronti e che è stata sospesa con misura protettiva da questo Giudice.
Dunque, mentre è evidente la situazione di insolvenza del che rende Pt_1 necessario un piano di rateizzazione e di parziale stralcio dei crediti, emerge anche la convenienza per i creditori derivante dagli effetti del piano di ristrutturazione (che, come tra breve si vedrà, prevede un soddisfacimento delle loro ragioni ben maggiore di quello che potrebbe conseguire con la liquidazione del patrimonio in seno ad una procedura esecutiva, ovvero maggiore di € 40.000,00).
In particolare, il piano di ristrutturazione, nel tener conto, oltre ai crediti sopra menzionati, anche del compenso spettante al professionista che ha svolto l'attività in luogo dell'OCC e del compenso spettante al difensore del ricorrente, prevede l'estinzione dei debiti sopra esaminati in tutto o in parte come specificato nel prospetto che segue:
4 CREDITORE CREDITO CREDITO DA GRADO PERCENTUALE DI
COMPLESSIVO PAGARE CON IL SODDISFAZIONE
VANTATO PIANO
OCC
€ 7.320,00
€ 7.320,00 prededucibile 100%
Spese
€ 4.000,00
€ 4.000,00 privilegiato 100% legali
A.D.E.R.
€ 3.925,50
€ 3.925,50 privilegiato 100%
Avv.
€ 3.826,35
€ 3.826,35 privilegiato 100%
[...]
CP_5
[...]
€ 89.287,59 € 58.000,00 ipotecario 65%
[...]
AGRICOLE ITALIA SPA
CREDIT
€ 31.287,59
€ 800,00 degradata al 2,55% AGRICOLE chirografo per
Controparte_6
[...]
TOTALE
€ 77.871,85
Le rate sono state proposte dal ricorrente nella misura di € 800,00 ciascuna, per un totale di n. 97. Esse estingueranno progressivamente i crediti proprio nell'ordine di cui al sopraesteso prospetto.
Per quanto concerne specificamente l'imputazione dei pagamenti che saranno effettuati nei confronti di , che agisce per la Controparte_3
5 riscossione di diversi crediti di cui sono titolari la Regione Lazio e il Comune di Rieti, va evidenziato che saranno estinti dapprima i crediti portati dalle cartelle più risalenti (senza distinzione tra capitale, interessi ed altre voci accessorie) e poi via via quelle più recenti. Nello specifico, le cartelle di verranno pagate CP_7 come di seguito indicato:
◦ con la rata n° 10 verrà pagata totalmente la cartella n° 09620140001432400, totalmente la cartella n° 09620190000597024000 e parzialmente (€ 37,34) la cartella n° 09620190007478014000;
◦ con la rata n° 11 verrà pagato il residuo della cartella n° 09620190007478014000 e parzialmente (€ 237,90) la cartella n° 09620200006303260000;
◦ con la rata n° 12 verrà pagato il residuo della cartella n° 09620200006303260000 e parzialmente (€ 486,10) la cartella n° 09620210004412111000;
◦ con la rata n° 13 verrà pagato il residuo della cartella n° 09620210004412111000, totalmente la cartella n° 09620220003642719000 e parzialmente (€ 99,33) la cartella n° 09620240005923003000;
◦ con la rata n° 14 verrà pagato il residuo della cartella n° 09620240005923003000.
Va evidenziato, infine, che i creditori non hanno fatto pervenire osservazioni al piano, ma solo la precisazione dei crediti o di ulteriori crediti che sono stati recepiti, nella misura in cui erano esistenti in quanto non già estinti, nel nuovo piano modificato depositato il 22.11.2024 e lo stralcio del quale è quello sopra riportato.
Nulla osta, dunque, all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti come presentato e modificato in data 20 maggio 2025.
Le misure protettive già concesse terminano proprio con l'emissione della sentenza di omologa e non possono essere concesse ulteriormente (v. art. 70, commi 4 e 7 in combinato disposto tra loro).
Del resto, i creditori non possono esigere il pagamento dei loro crediti in misura differente da quella prevista dall'ora omologato piano di ristrutturazione, che regola temporalmente anche l'esigibilità dei crediti e quindi determinano l'impossibilità di agire esecutivamente per conseguire il pagamento coattivo dell'intero credito. Al contempo, essi sono tutelati fino alla completa esecuzione del piano dalla trascrizione della presente sentenza sui beni immobili di proprietà del come meglio specificati in dispositivo (e inoltre il creditore procedente Pt_1
è tutelato anche dalla trascrizione del pignoramento introduttivo della procedura
6 esecutiva;
trascrizione che ora non viene cancellata come di seguito sarà meglio spiegato).
Deve valutarsi, allora, la sorte del procedimento di esecuzione che è stato sospeso con misura protettiva, ora non più concedibile o prorogabile in ragione della avvenuta definizione del presente procedimento con l'omologa del piano di ristrutturazione (con conseguente cessazione della sospensione).
Ebbene, il ricorrente potrà instare al G.E. perché pronunci, previo contraddittorio, declaratoria di improcedibilità dell'esecuzione immobiliare, la cui sospensione è cessata in ragione di quanto indicato sopra) a seguito dell'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 71 CCII.
Il ricorrente non potrà pretendere dal G.E., peraltro, anche la contestuale emissione di ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento, che sarà ordinata a momento debito dal Giudice della crisi da sovraindebitamento (cfr. art. 71, co. 2, CC.II.): il sacrificio delle ragioni del creditore procedente, che vede neutralizzato il proprio diritto di agire in executivis dalla pur legittima iniziativa del debitore proponente il piano, non può spingersi fino alla perdita degli effetti conservativi sostanziali del pignoramento (art. 2912 ss. c.c.), dovendosi in tale ottica ritenere non applicabile per analogia, né comunque assimilabile alla presente fattispecie la disciplina dettata dal codice di rito per i casi di estinzione del processo esecutivo. Se è vero, infatti, che con l'estinzione il G.E. deve sempre disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento (art. 632, primo comma, c.p.c.), non può non venire in rilievo che tale prescrizione accessoria si giustifica, sul piano della ratio, perché collegata, a monte, o ad una scelta dello stesso creditore (rinuncia) o ad un suo contegno lato sensu negativo (inattività); analogamente deve ritenersi nell'ipotesi della chiusura anticipata dell'esecuzione per infruttuosità ai sensi dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c., alla luce della non meritevolezza economica dell'azione espropriativa intrapresa dal creditore. Nel caso dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti, viceversa, la chiusura dell'esecuzione non può farsi risalire in alcun modo al creditore, il quale semplicemente la subisce, eventualmente anche ad onta delle contestazioni svolte dinanzi al Giudice adito dal debitore ex art. 67 CC.II. Non può peraltro omettersi di considerare che la trascrizione del pignoramento, oltre a poter essere meglio gestita proprio nella sede della composizione della crisi da sovraindebitamento, come suggerisce il già citato art. 71, co. 2, CC.II., costituisce, almeno indirettamente, uno strumento, per un verso, corroborante della corretta e integrale attuazione del piano di ristrutturazione e, per altro verso, utile alla conservazione per il creditore delle possibilità di soddisfacimento delle proprie ragioni sui beni patrimoniali del debitore, coltivabili mediante
7 l'istanza di conversione in liquidazione controllata, che egli può avanzare al giudice nel caso di atti in frode o di inadempimento del piano da parte del sovraindebitato (art. 73, co. 2, CC.II.)
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 70, commi 7 e 8, C.C.I.I.
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti presentato il 16.10.2024 da , Parte_1 nato a [...] il [...], C.F: come successivamente C.F._1 modificato e quindi come definitivamente risulta dall'allegato alla memoria depositata da detto ricorrente il 22.11.2024, l'estratto del quale è riportato nel prospetto presente in parte motiva, in seguito al quale nella sopra estesa motivazione sono indicate anche le rate, l'entità delle rate stesse, il loro numero, l'ordine dei pagamenti e i criteri di imputazione dei pagamenti rateali via via che saranno effettuati;
DICHIARA chiusa la procedura e cessate le misure protettive concesse;
DISPONE che il professionista nominato in luogo dell'OCC: vigili sulla corretta esecuzione del piano;
riferisca al giudice delegato su eventuali violazioni dello stesso;
fornisca ogni sei mesi una relazione scritta sullo stato di esecuzione del piano;
terminata l'esecuzione del piano, presenti al giudice la relazione finale di cui all'art. 71 comma 4 CCII;
laddove il piano avesse una durata superiore a quella prevista, lo riferisca al giudice;
DISPONE che accrediti mensilmente entro il giorno 10 del mese le somme Parte_1 indicate nel piano in un conto corrente bancario intestato alla procedura, che verrà aperto a cura del professionista nominato in luogo dell'OCC, e che sarà vincolato all'ordine del giudice;
AVVERTE
8 che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in Parte_1 violazione del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori al momento in cui è stata effettuata la pubblicità della presente sentenza di cui al successivo capoverso;
DISPONE la pubblicazione della presente sentenza, a cura della Cancelleria. in apposita area web del sito del Tribunale di Rieti entro 48 ore;
DISPONE la comunicazione della stessa sentenza, a cura del professionista nominato in luogo dell'OCC, ai creditori;
DISPONE la trascrizione della presente sentenza, a cura del professionista nominato in luogo dell'OCC, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari territorialmente competente in relazione all'immobile di proprietà di sito nel Comune Parte_1 di Rieti, Via Tripoli n° 10 censito al NCEU del suddetto comune al Foglio 12, part. 116 Sub 6.
Rieti, 26 giugno 2025
IL GIUDICE
ER NE
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