CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 189/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
FERRENTINO AN DOMENICA, Relatore
CC GI AN, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 375/2024 depositato il 17/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Trebisacce - Ufficio Tributi 87075 Trebisacce CS
elettivamente domiciliato presso Email_5 Regione Calabria - Ufficio Tributi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239004883970000 VARIE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Trebisacce - Ufficio Tributi 87075 Trebisacce CS
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120035030032000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130006294631000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130038057767000 TARSU/TIA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza elettivamente domiciliato presso Email_4
Regione Calabria - Ufficio Tributi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140029303319000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Trebisacce - Ufficio Tributi 87075 Trebisacce CS
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150010287226000 TARES 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160010100292000 RADIODIFFUSIONI 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Regione Calabria - Ufficio Tributi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160019406259000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180006290801000 IRPEF-ALTRO 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Trebisacce - Ufficio Tributi 87075 Trebisacce CS
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180025435857000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190018874383000 TARI 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDDM00407 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03420239004883970000 emessa dall'AGENZIA delle ENTRATE -Riscossione di Cosenza e notificata il 14.07.2023 relativamente alle seguenti cartelle:
1. Cartella n. 03420120035030032000 notificata il 28.09.2012 con la quale veniva richiesto il pagamento di € 585,13 a titolo di Tassa smaltimento rifiuti urbani comprensiva di spese di notifica per l'anno 2008
(Ente che ha emesso il ruolo : Comune di Trebisacce ufficio tributi);
2. Cartella n. 03420130006294631000 notificata il 13.3.2013 con la quale veniva richiesto il pagamento di
€ 572,27 a titolo di Tassa smaltimento rifiuto e tributo provinciale smaltimento rifiuti urbani comprensiva di spese di notifica, risalente all'anno 2010 (Ente che ha emesso il ruolo : Comune di Trebisacce ufficio tributi);
3. Cartella n. 03420130038057767000 notificata il 08.03.2014 con la quale veniva richiesto il pagamento di € 282,43 a titolo di Tassa smaltimento rifiuto e tributo provinciale smaltimento rifiuti urbani comprensiva di spese di notifica , risalente all'anno 2011(Ente che ha emesso il ruolo : Comune di Trebisacce ufficio tributi);
4. Cartella n. 03420140029303319000 notificata il 02.11.2014 con la quale veniva richiesto il pagamento di € 323,49 a titolo di Tassa automobilistica, risalente all'anno 2009 (Regione Calabria settore Tributi U.O
Tasse automobilistiche);
5. Cartella n. 03420150010287226000 notificata il 18.09.2015 con la quale veniva richiesto il pagamento di € 261,36 a titolo di Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale , smaltimento rifiuti urbani comprensive di spese di notifica, risalente all'anno 2012
6. Cartella n. 03420160010100292000, notificata il 08.06.2016 con la quale veniva richiesto il pagamento di € 172,03 a titolo di canone radioaudizioni circolari e televisioni oltre tasse, sanzioni ed interessi , risalente all'anno 2015 (Ente che ha emesso il ruolo : Dir. Prov. Di Torino Uff. territoriale di Torino 1);
7. Cartella n. 03420160019406259000 notificata il 08.09.2016 con la quale veniva richiesto il pagamento di € 419,00 a titolo di Tassa automobilistica oltre sanzioni interessi ed altri oneri risalente all'anno 2011
(Ente che ha emesso il ruolo : Regione Calabria Settore Tributi U.O. Tasse Automobilistiche);
8. Cartella n. 03420180006290801000, notificata il 04.06.2018 con la quale veniva richiesto il pagamento di € 1294,45 a titolo di imposta Irpef – imposte comprensiva di interessi e sanzioni risalente all'anno 2013
(Ente che ha emesso il ruolo (Direzione provinciale di Cosenza – Ufficio Territoriale di Castrovillari);
9. Cartella n. 03420180025435857000, notificata il 27.05.2019 con la quale veniva richiesto il pagamento di € 208,81 a titolo di Tassa Ambientale rifiuti e servizi (Tares) comprensiva di spese, risalente all'anno
2013 (Ente che ha emesso il ruolo (Comune di Trebisacce);
10. Cartella n. 03420190018874383000 notificata il 01.10.2019 con la quale veniva richiesto il pagamento di € 246,31 a titolo di TARI – Tassa sui rifiuti comprensiva di spese, risalente all'anno 2014 (Ente che ha emesso il ruolo (Comune di Trebisacce);
11. Avviso di accertamento n. TDDM00407 , notificato il 9.9.2013 a titolo di Addizionale Irpef risalente all'anno 2007, (Ente che ha emesso il ruolo : Direzione Provinciale di Cosenza- Uff. Territoriale di
Castrovillari).
Ha eccepito:
la mancata prova della notifica delle cartelle;
la nullità dell'atto per carenza dei requisiti fondamentali;
la nullità dell'atto per violazione delle norma sulla notifica dell'atto;
la nullità delle cartelle per omessa indicazione dei dati identificativi dei tributi;
la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
l'omessa allegazione degli atti prodromici;
la violazione dell'art.7 comma 2 della legge n. 212/2000;
l'intervenuta prescrizione.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Agenzia delle Entrate ha presentato controdeduzioni rappresentando l'avvenuta notifica in data 9.9.2023 dell'avviso di accertamento esecutivo n. TDDM00407, notificato in data 09 settembre 2013,
La Regione Calabria ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso
Agenzia delle Entrate Riscossioni e il Comune di Trebisacce non hanno presentato controdeduzioni.
All'udienza dell'8.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La doglianza relativa alla nullità dell'atto per violazione delle norme sulla notifica non merita accoglimento
.
La parte ricorrente si è difesa nel merito e detto dato sana ogni eventuale nullità per raggiungimento dello scopo. La Corte di cassazione con orientamento costante ha ribadito un principio consolidato: la notificazione è una condizione di efficacia dell'atto impositivo, non un suo elemento costitutivo. Di conseguenza, un vizio o persino l'inesistenza della notificazione diventano irrilevanti se l'atto ha raggiunto il suo scopo.( Cass 3713 Anno 2025 Cass. n. 27561 del 30/10/2018 (Cass. 15 maggio 2006, n. 11137;
Cass. 24 giugno 2016, n. 13107)
Nel caso specifico, avendo la parte ricorrente impugnato l'intimazione, ha dimostrato di averne avuto piena conoscenza. Questo comportamento sana, con effetto retroattivo (ex tunc), ogni eventuale nullità della notifica, applicando il principio del “raggiungimento dello scopo” previsto dall'art. 156 c.p.c.
Parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti.
Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, la contestazione del contribuente impone alle parti convenute l'onere di fornire la prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici.
Con riferimento alle cartelle esattoriali Agenzia delle Entrate Riscossioni non ha prodotto alcuna documentazione da cui evincere la prova del perfezionamento del procedimento di notifica di tali atti presupposti.
La mancata produzione di tale documentazione costituisce, con tutta evidenza, un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, dato che la correttezza del procedimento è assicurata mediante il rispetto di una sequenza di determinati atti, con le relative notificazioni allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente (Cass. sent. n. 2809/02/15 del 4.08.2015; sent. n.
1825/2010).
Pertanto, La nullità della notifica dell'atto prodromico avviso di accertamento si estende alla conseguenziale cartella esattoriale , che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata (per nullità derivata)
(Cassazione n. 12932/2022).
Con riferimento all'avviso di accertamento Agenzia delle Entrate costituendosi ha provato l'avvenuta notifica dello stesso in data 9.9.2013.
Ne consegue che la i mancata impugnazione di tale atto presupposto ha determinato la cristallizzazione della pretesa creditoria e la preclusione delle eccezioni di infondatezza nel merito della pretesa e di prescrizione che che non proposte nei termini di legge oggi sono tardive, precluse ed inammissibili.
Va altresì rigettata l'eccezione di nullità dell'intimazione per omessa allegazione degli atti sottesi.
La Suprema Corte che con l'ordinanza n. 3417 del 8 febbraio 2017 ha ribadito che “Orbene questa Corte
(cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 14 gennaio 2015,n. 407; Cass. sez. 5, 2 luglio 2008, n. 18073), ha avuto modo di precisare che - con riferimento all'onere di allegazione di cui all'art. 7, comma 1,ultimo periodo, della legge n. 212/2000, richiesto allorché se nella motivazione di un atto è fatto riferimento ad altro, quest'ultimo deve essere allegato a quello che lo richiama - esso non sussiste allorché l'atto presupposto sia da ritenere conosciuto dal contribuente nel suo contenuto.”.
Quanto poi alla generica eccezione di omessa motivazione delle modalità di calcolo degli interessi si osserva come ai sensi dell'art. 30 del D.PR. 602/73 “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo
25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.”
Invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, hanno affermato: “Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati, soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n.
241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione, deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati, che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti, ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo”.(Corte di Cassazione,SSUU, sentenza n.
2281/2022).
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla l'intimazione limitatamente alle cartelle esattoriali indicate in parte motiva.
Compensa le spese di lite.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LENTO MASSIMO, Presidente
FERRENTINO AN DOMENICA, Relatore
CC GI AN, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 375/2024 depositato il 17/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Trebisacce - Ufficio Tributi 87075 Trebisacce CS
elettivamente domiciliato presso Email_5 Regione Calabria - Ufficio Tributi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239004883970000 VARIE
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Trebisacce - Ufficio Tributi 87075 Trebisacce CS
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420120035030032000 TARSU/TIA 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130006294631000 TARSU/TIA 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420130038057767000 TARSU/TIA 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza elettivamente domiciliato presso Email_4
Regione Calabria - Ufficio Tributi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140029303319000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Trebisacce - Ufficio Tributi 87075 Trebisacce CS
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150010287226000 TARES 2012
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino
elettivamente domiciliato presso Email_3 Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160010100292000 RADIODIFFUSIONI 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Regione Calabria - Ufficio Tributi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160019406259000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180006290801000 IRPEF-ALTRO 2013
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Trebisacce - Ufficio Tributi 87075 Trebisacce CS
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180025435857000 TARES 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190018874383000 TARI 2014
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDDM00407 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03420239004883970000 emessa dall'AGENZIA delle ENTRATE -Riscossione di Cosenza e notificata il 14.07.2023 relativamente alle seguenti cartelle:
1. Cartella n. 03420120035030032000 notificata il 28.09.2012 con la quale veniva richiesto il pagamento di € 585,13 a titolo di Tassa smaltimento rifiuti urbani comprensiva di spese di notifica per l'anno 2008
(Ente che ha emesso il ruolo : Comune di Trebisacce ufficio tributi);
2. Cartella n. 03420130006294631000 notificata il 13.3.2013 con la quale veniva richiesto il pagamento di
€ 572,27 a titolo di Tassa smaltimento rifiuto e tributo provinciale smaltimento rifiuti urbani comprensiva di spese di notifica, risalente all'anno 2010 (Ente che ha emesso il ruolo : Comune di Trebisacce ufficio tributi);
3. Cartella n. 03420130038057767000 notificata il 08.03.2014 con la quale veniva richiesto il pagamento di € 282,43 a titolo di Tassa smaltimento rifiuto e tributo provinciale smaltimento rifiuti urbani comprensiva di spese di notifica , risalente all'anno 2011(Ente che ha emesso il ruolo : Comune di Trebisacce ufficio tributi);
4. Cartella n. 03420140029303319000 notificata il 02.11.2014 con la quale veniva richiesto il pagamento di € 323,49 a titolo di Tassa automobilistica, risalente all'anno 2009 (Regione Calabria settore Tributi U.O
Tasse automobilistiche);
5. Cartella n. 03420150010287226000 notificata il 18.09.2015 con la quale veniva richiesto il pagamento di € 261,36 a titolo di Tassa smaltimento rifiuti e tributo provinciale , smaltimento rifiuti urbani comprensive di spese di notifica, risalente all'anno 2012
6. Cartella n. 03420160010100292000, notificata il 08.06.2016 con la quale veniva richiesto il pagamento di € 172,03 a titolo di canone radioaudizioni circolari e televisioni oltre tasse, sanzioni ed interessi , risalente all'anno 2015 (Ente che ha emesso il ruolo : Dir. Prov. Di Torino Uff. territoriale di Torino 1);
7. Cartella n. 03420160019406259000 notificata il 08.09.2016 con la quale veniva richiesto il pagamento di € 419,00 a titolo di Tassa automobilistica oltre sanzioni interessi ed altri oneri risalente all'anno 2011
(Ente che ha emesso il ruolo : Regione Calabria Settore Tributi U.O. Tasse Automobilistiche);
8. Cartella n. 03420180006290801000, notificata il 04.06.2018 con la quale veniva richiesto il pagamento di € 1294,45 a titolo di imposta Irpef – imposte comprensiva di interessi e sanzioni risalente all'anno 2013
(Ente che ha emesso il ruolo (Direzione provinciale di Cosenza – Ufficio Territoriale di Castrovillari);
9. Cartella n. 03420180025435857000, notificata il 27.05.2019 con la quale veniva richiesto il pagamento di € 208,81 a titolo di Tassa Ambientale rifiuti e servizi (Tares) comprensiva di spese, risalente all'anno
2013 (Ente che ha emesso il ruolo (Comune di Trebisacce);
10. Cartella n. 03420190018874383000 notificata il 01.10.2019 con la quale veniva richiesto il pagamento di € 246,31 a titolo di TARI – Tassa sui rifiuti comprensiva di spese, risalente all'anno 2014 (Ente che ha emesso il ruolo (Comune di Trebisacce);
11. Avviso di accertamento n. TDDM00407 , notificato il 9.9.2013 a titolo di Addizionale Irpef risalente all'anno 2007, (Ente che ha emesso il ruolo : Direzione Provinciale di Cosenza- Uff. Territoriale di
Castrovillari).
Ha eccepito:
la mancata prova della notifica delle cartelle;
la nullità dell'atto per carenza dei requisiti fondamentali;
la nullità dell'atto per violazione delle norma sulla notifica dell'atto;
la nullità delle cartelle per omessa indicazione dei dati identificativi dei tributi;
la mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
l'omessa allegazione degli atti prodromici;
la violazione dell'art.7 comma 2 della legge n. 212/2000;
l'intervenuta prescrizione.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.
Agenzia delle Entrate ha presentato controdeduzioni rappresentando l'avvenuta notifica in data 9.9.2023 dell'avviso di accertamento esecutivo n. TDDM00407, notificato in data 09 settembre 2013,
La Regione Calabria ha presentato controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso
Agenzia delle Entrate Riscossioni e il Comune di Trebisacce non hanno presentato controdeduzioni.
All'udienza dell'8.1.2026 la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La doglianza relativa alla nullità dell'atto per violazione delle norme sulla notifica non merita accoglimento
.
La parte ricorrente si è difesa nel merito e detto dato sana ogni eventuale nullità per raggiungimento dello scopo. La Corte di cassazione con orientamento costante ha ribadito un principio consolidato: la notificazione è una condizione di efficacia dell'atto impositivo, non un suo elemento costitutivo. Di conseguenza, un vizio o persino l'inesistenza della notificazione diventano irrilevanti se l'atto ha raggiunto il suo scopo.( Cass 3713 Anno 2025 Cass. n. 27561 del 30/10/2018 (Cass. 15 maggio 2006, n. 11137;
Cass. 24 giugno 2016, n. 13107)
Nel caso specifico, avendo la parte ricorrente impugnato l'intimazione, ha dimostrato di averne avuto piena conoscenza. Questo comportamento sana, con effetto retroattivo (ex tunc), ogni eventuale nullità della notifica, applicando il principio del “raggiungimento dello scopo” previsto dall'art. 156 c.p.c.
Parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti.
Come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, la contestazione del contribuente impone alle parti convenute l'onere di fornire la prova dell'avvenuta notifica degli atti prodromici.
Con riferimento alle cartelle esattoriali Agenzia delle Entrate Riscossioni non ha prodotto alcuna documentazione da cui evincere la prova del perfezionamento del procedimento di notifica di tali atti presupposti.
La mancata produzione di tale documentazione costituisce, con tutta evidenza, un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, dato che la correttezza del procedimento è assicurata mediante il rispetto di una sequenza di determinati atti, con le relative notificazioni allo scopo di garantire l'esercizio del diritto di difesa del contribuente (Cass. sent. n. 2809/02/15 del 4.08.2015; sent. n.
1825/2010).
Pertanto, La nullità della notifica dell'atto prodromico avviso di accertamento si estende alla conseguenziale cartella esattoriale , che viene ad esserne irrimediabilmente inficiata (per nullità derivata)
(Cassazione n. 12932/2022).
Con riferimento all'avviso di accertamento Agenzia delle Entrate costituendosi ha provato l'avvenuta notifica dello stesso in data 9.9.2013.
Ne consegue che la i mancata impugnazione di tale atto presupposto ha determinato la cristallizzazione della pretesa creditoria e la preclusione delle eccezioni di infondatezza nel merito della pretesa e di prescrizione che che non proposte nei termini di legge oggi sono tardive, precluse ed inammissibili.
Va altresì rigettata l'eccezione di nullità dell'intimazione per omessa allegazione degli atti sottesi.
La Suprema Corte che con l'ordinanza n. 3417 del 8 febbraio 2017 ha ribadito che “Orbene questa Corte
(cfr., tra le altre, Cass. sez. 5, 14 gennaio 2015,n. 407; Cass. sez. 5, 2 luglio 2008, n. 18073), ha avuto modo di precisare che - con riferimento all'onere di allegazione di cui all'art. 7, comma 1,ultimo periodo, della legge n. 212/2000, richiesto allorché se nella motivazione di un atto è fatto riferimento ad altro, quest'ultimo deve essere allegato a quello che lo richiama - esso non sussiste allorché l'atto presupposto sia da ritenere conosciuto dal contribuente nel suo contenuto.”.
Quanto poi alla generica eccezione di omessa motivazione delle modalità di calcolo degli interessi si osserva come ai sensi dell'art. 30 del D.PR. 602/73 “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo
25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.”
Invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, hanno affermato: “Allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati, soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n.
241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione, deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati, che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti, ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo”.(Corte di Cassazione,SSUU, sentenza n.
2281/2022).
Le ragioni della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso annulla l'intimazione limitatamente alle cartelle esattoriali indicate in parte motiva.
Compensa le spese di lite.