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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 839/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
CASO LUIGI, Relatore
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 100/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7015/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 20
e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 097 8020 2200 0527 83 000 IRES-ALTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 097 8020 2200 0527 83 000 IVA-ALTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 097 8020 2200 0527 83 000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SI RIPORTANO AGLI ATTI, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO E CONCLUDENDO PER
L'ACCOGLIMENTO DELLE RISPETTIVE RICHIESTE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso proposto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma, il contribuente impugnava il preavviso di fermo n. 09780202200052783000, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi dell'art. 86 D.P.R. 602/73, in ragione del mancato pagamento degli avvisi di accertamento n.
TK3035309115/2016, n. TK3036709163/2016, n. TK3035301141/2020 e n. TK7030200479/2021, oltre che in ragione del mancato pagamento della cartella n. 09720200166102336000, eccependone l'illegittimità in quanto il bene da sottoporre a fermo non era di sua proprietà ed era strumentale alla sua attività d'impresa, perché due avvisi (TK3036709163/2016, per euro 77.048,80, e TK3030200479/2021, per euro 317.859,03) erano stati emessi nei confronti di altro soggetto (il secondo dei predetti avvisi gli era stato notificato in qualità di coobbligato in solido); inoltre, rappresentava che l'avviso TK3035309115/2016 (per euro 13.394.977,15) era stato definitivamente annullato con sentenza 2737/19, passata in giudicato, della Corte di Giustizia
Tributaria di II grado di Roma, che l'avviso TK3035301141/2020 (per euro 473.220,60) gli risultava ignoto, in quanto mai notificato e che la cartella di pagamento (per euro 10.821,77) non gli era stata notificata.
Con sentenza 7015/2024, il giudice di primo grado dichiarava estinto il giudizio, per cessazione della materia del contendere, con riferimento agli avvisi TK3035309115/2016, TK3036709163/2016 e
TK3035301141/2020; per il resto, rigettava il ricorso con compensazione integrale delle spese processuali tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale Roma I, e condanna del medesimo ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti delle altre due parti costituite.
2. Con appello del 16 dicembre 2024, il contribuente impugnava la decisione di primo grado, eccependone l'erroneità nella parte in cui non ha tenuto conto dell'avvenuta adesione alla definizione agevolata, con riferimento all'avviso di accertamento n. TK7030200479/2021, e nella parte in cui non ha pronunciato la condanna delle Agenzie al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Costituitesi con tre distinte comparse (rispettivamente in data 23 gennaio, 28 gennaio e 24 febbraio 2025),
l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma, e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, si opponevano all'appello, chiedendone il rigetto.
Con ulteriore memoria del 24 gennaio 2025, l'appellante insisteva per l'accoglimento delle proprie istanze e si opponeva alle richieste delle appellate Agenzie.
3. Nell'udienza del 5 febbraio 2026, udita la relazione del relatore e le conclusioni delle parti costituite e presenti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, il Collegio prende atto che il contribuente contesta la decisione impugnata (oltre che con riferimento al riparto delle spese di lite), esclusivamente con riferimento al rigetto del ricorso proposto avverso all'avviso di accertamento n. TK7030200479/2021; ne consegue l'acquiescenza in ordine al rigetto dell'originario ricorso relativamente alla cartella di pagamento n. 09720200166102336000.
2. Venendo al merito, il Collegio prende atto che il contribuente ha aderito alla definizione agevolata ex lege
197/2022, con riferimento all'avviso di accertamento n. TK7030200479/2021, versando l'importo dovuto in data (28 novembre 2023) successiva sia alla notifica dell'atto impugnato che alla proposizione del ricorso di primo grado.
Ne consegue l'obbligo dell'Agenzia di rideterminare conseguentemente l'impugnato provvedimento.
3. Con riferimento alla valutazione della soccombenza ai fini del riparto delle spese di lite, il Collegio evidenzia come non si debba tener conto del valore economico dei tributi oggetto di annullamento rispetto a quello dei tributi per i quali l'impugnazione è stata respinta ma all'accoglimento o meno dei motivi di ricorso proposti.
Ciò posto, tenuto conto che sia in primo che in secondo grado il contribuente è rimasto soccombente per una quota del debito oggetto dell'impugnato provvedimento (avendo prestato acquiescenza in parte qua alla decisione di primo grado), ritiene equo provvedere alla compensazione delle spese in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di II grado, definitivamente pronunziando, ogni diversa richiesta domanda ed eccezione reiette, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso di accertamento n.
TK7030200479/2021;
compensa le spese dei due gradi di giudizio;
conferma nel resto l'impugnata sentenza.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Luigi Caso) (LO IO)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
CASO LUIGI, Relatore
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 100/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7015/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 20
e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 097 8020 2200 0527 83 000 IRES-ALTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 097 8020 2200 0527 83 000 IVA-ALTRO
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 097 8020 2200 0527 83 000 IRAP
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
SI RIPORTANO AGLI ATTI, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO E CONCLUDENDO PER
L'ACCOGLIMENTO DELLE RISPETTIVE RICHIESTE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso proposto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma, il contribuente impugnava il preavviso di fermo n. 09780202200052783000, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi dell'art. 86 D.P.R. 602/73, in ragione del mancato pagamento degli avvisi di accertamento n.
TK3035309115/2016, n. TK3036709163/2016, n. TK3035301141/2020 e n. TK7030200479/2021, oltre che in ragione del mancato pagamento della cartella n. 09720200166102336000, eccependone l'illegittimità in quanto il bene da sottoporre a fermo non era di sua proprietà ed era strumentale alla sua attività d'impresa, perché due avvisi (TK3036709163/2016, per euro 77.048,80, e TK3030200479/2021, per euro 317.859,03) erano stati emessi nei confronti di altro soggetto (il secondo dei predetti avvisi gli era stato notificato in qualità di coobbligato in solido); inoltre, rappresentava che l'avviso TK3035309115/2016 (per euro 13.394.977,15) era stato definitivamente annullato con sentenza 2737/19, passata in giudicato, della Corte di Giustizia
Tributaria di II grado di Roma, che l'avviso TK3035301141/2020 (per euro 473.220,60) gli risultava ignoto, in quanto mai notificato e che la cartella di pagamento (per euro 10.821,77) non gli era stata notificata.
Con sentenza 7015/2024, il giudice di primo grado dichiarava estinto il giudizio, per cessazione della materia del contendere, con riferimento agli avvisi TK3035309115/2016, TK3036709163/2016 e
TK3035301141/2020; per il resto, rigettava il ricorso con compensazione integrale delle spese processuali tra il ricorrente e l'Agenzia delle Entrate, direzione provinciale Roma I, e condanna del medesimo ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti delle altre due parti costituite.
2. Con appello del 16 dicembre 2024, il contribuente impugnava la decisione di primo grado, eccependone l'erroneità nella parte in cui non ha tenuto conto dell'avvenuta adesione alla definizione agevolata, con riferimento all'avviso di accertamento n. TK7030200479/2021, e nella parte in cui non ha pronunciato la condanna delle Agenzie al pagamento delle spese di lite, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Costituitesi con tre distinte comparse (rispettivamente in data 23 gennaio, 28 gennaio e 24 febbraio 2025),
l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Roma, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III di Roma, e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, si opponevano all'appello, chiedendone il rigetto.
Con ulteriore memoria del 24 gennaio 2025, l'appellante insisteva per l'accoglimento delle proprie istanze e si opponeva alle richieste delle appellate Agenzie.
3. Nell'udienza del 5 febbraio 2026, udita la relazione del relatore e le conclusioni delle parti costituite e presenti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, il Collegio prende atto che il contribuente contesta la decisione impugnata (oltre che con riferimento al riparto delle spese di lite), esclusivamente con riferimento al rigetto del ricorso proposto avverso all'avviso di accertamento n. TK7030200479/2021; ne consegue l'acquiescenza in ordine al rigetto dell'originario ricorso relativamente alla cartella di pagamento n. 09720200166102336000.
2. Venendo al merito, il Collegio prende atto che il contribuente ha aderito alla definizione agevolata ex lege
197/2022, con riferimento all'avviso di accertamento n. TK7030200479/2021, versando l'importo dovuto in data (28 novembre 2023) successiva sia alla notifica dell'atto impugnato che alla proposizione del ricorso di primo grado.
Ne consegue l'obbligo dell'Agenzia di rideterminare conseguentemente l'impugnato provvedimento.
3. Con riferimento alla valutazione della soccombenza ai fini del riparto delle spese di lite, il Collegio evidenzia come non si debba tener conto del valore economico dei tributi oggetto di annullamento rispetto a quello dei tributi per i quali l'impugnazione è stata respinta ma all'accoglimento o meno dei motivi di ricorso proposti.
Ciò posto, tenuto conto che sia in primo che in secondo grado il contribuente è rimasto soccombente per una quota del debito oggetto dell'impugnato provvedimento (avendo prestato acquiescenza in parte qua alla decisione di primo grado), ritiene equo provvedere alla compensazione delle spese in entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di II grado, definitivamente pronunziando, ogni diversa richiesta domanda ed eccezione reiette, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso di accertamento n.
TK7030200479/2021;
compensa le spese dei due gradi di giudizio;
conferma nel resto l'impugnata sentenza.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Luigi Caso) (LO IO)