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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 11/03/2024, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 811/2023
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, assistito e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Stefano Petronio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Gorizia, Corso Verdi n. 115;
Parte Attrice - Opponente
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 ra ag v. Simona Bognanni e dall'Avv Salvatore Ficarra, entrambi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico dei difensori Email_1
Parte Convenuta - Opposta
Oggetto: Opposizione a D.I. 187/2023 Tribunale di Gorizia
CONCLUSIONI: per parte attrice opponente: in via preliminare: respingersi l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui in narrativa;
nel merito: accogliersi l'opposizione attorea e, conseguentemente, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per le causali di cui in narrativa;
con vittoria di spese e compensi di causa;
in via subordinata: per i motivi di cui in narrativa, ridursi la pretesa del convenuto opposto a misura di giustizia; In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.in via istruttoria: con riserva di ulteriori produzioni ed articolazione di richieste istruttorie. per parte convenuta: In via preliminare Accordare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo Nel merito in via principale Rigettare la svolta opposizione ed eventuali domande riconvenzionali, confermando, per l'effetto, l'impugnato decreto ingiuntivo Nel merito in via gradata Accertare e dichiarare che è Controparte_1 creditrice nei confronti di codice fiscale , Via Enrico Fermi Parte_1 P.IVA_1
14, 34070 - Mariano ltre interessi Lgs. n. 231/2002 dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto emettere sentenza di condanna al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito delle espletande trattazione/istruttoria. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente
1 dedurre, articolare e produrre, entro i limiti ed i termini di legge. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 187/2023 emanato in data 19/06/2023 ha Controparte_1 ingiunto a (d'ora in poi, anche solo il pagamento Parte_1 Parte_1 della som come da D. Lgs. 231/ cadenza delle singole fatture al saldo e spese della procedura monitoria, liquidate come in decreto. A sostegno della domanda monitoria, ha prodotto n. 2 fatture per forniture commerciali, Controparte_1 corredate di estratto autentico notarile, rimaste inevase nonostante un sollecito stragiudiziale.
Con atto opposizione a D.I. regolarmente notificato, ha contestato la pretesa azionata in via Parte_1 monitoria da controparte, eccependo come la documentazione prodotta da controparte, sebbene idonea a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo, non assolva all'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato. In particolare, controparte avrebbe prodotto unicamente fatture commerciali di formazione unilaterale senza nemmeno produrre i corrispondenti d.d.t. contenenti, presumibilmente, timbri, sigle e/o sottoscrizioni riconducibili a he avrebbero per l'appunto dato la prova della consegna della Pt_1 fornitura all'acquirente, circosta ppure allegata. Sulla scorta di tali deduzioni, parte attrice opponente ha domandato la revoca del D.I. opposto.
Costituitosi tempestivamente in Giudizio, ha dedotta la genericità Controparte_1 dell'opposizione di parte attrice, che non avrebbe provato alcun fatto estintivo o modificativo della pretesa azionata in via monitoria, rilevando come l'esistenza del rapporto, il corretto adempimento della prestazione da parte del creditore e l'inadempimento di controparte risultano circostanze non contestate nel presente giudizio. Ha poi argomentato come la documentazione prodotta in fase monitoria (costituita dalle fatture emesse e mai contestate nonostante la diffida comunicata e l'estratto autentico delle scritture contabili) sia idonea, in quanto non contestata, a comprovare la pretesa attorea.
Sulla scorta di tali allegazioni, ha domandato il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1 conferma del D.I. opposto.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 14/12/2023 il Giudice, ritenuto di non emettere alcuno dei provvedimenti previsti dalla norma, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, differiva la prima udienza originariamente indicata da parte attrice.
È seguito il deposito di una sola memoria ex art. 171 ter c.p.c., mediante cui il convenuto opposto ha ribadito i propri assunti difensivi in merito alla non contestazione avversa.
All'udienza del 06/03/2024, esperito senza esito tentativo di conciliazione, il Giudice non ha concesso la provvisoria esecuzione del D.I. opposto e ha invitato le parti alla discussione. Le parti hanno concluso nei termini sopra riportati ed il giudice si è riservato il deposito della decisione, come da u.c. dell'art. 286 sexies c.p.c., nei trenta giorni successivi.
2. L'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
È utile richiamare la recente pronuncia delle Sezioni Uniti della Corte di Cassazione, le quali hanno ribadito come l'opposizione prevista dall'art. 645 non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (così Cass. Civ. SS. UU., 927/2022). In questa prospettiva, il Giudice non deve limitarsi a stabilire se il decreto ingiuntivo fu legittimamente emesso ma deve accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali.
2 La conferma, o meno, del decreto ingiuntivo è, quindi, collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.
In questo senso, come da insegnamento ormai granitico in giurisprudenza, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui occorre procedere, con cognizione piena, all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito fatto valere nel procedimento monitorio, senza che l'inversione della posizione formale delle parti comporti un'alterazione delle regole in tema di onere della prova, il quale resta a carico dell'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, per quanto riguarda i fatti costitutivi della pretesa azionata, mentre incombe sullo opponente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, relativamente ai fatti estintivi, modificativi ed impeditivi, conformemente (secondo l'insegnamento di cui alla nota pronuncia Cass. Civ. SS.UU., n. 13533/2001).
La Giurisprudenza della Suprema Corte, in una recente pronuncia, ha avuto modo di ribadire che la prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni, essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento. (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ord. 20597/2022).
Applicando le coordinate ermeneutiche brevemente richiamate al caso di specie, si ritiene che
(attrice in senso sostanziale) abbia, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., assolto l'onere Controparte_1 probatorio sulla stessa gravante, a fronte della non contestazione del rapporto da parte di CP
, l'attrice opponente si è limitata ad affermare il noto assunto giurisprudenziale secondo il quale le
[...]
commerciali, sebbene idonee a fondare l'emanazione del decreto ingiuntivo nella fase monitoria, non sono tuttavia bastevoli a provare la pretesa creditoria nel giudizio conseguente all'opposizione. Tuttavia, la stessa non ha adeguatamente contestato l'esistenza del rapporto di fornitura, decritto sommariamente nel ricorso monitorio, né ha allegato fatti estintivi della propria obbligazione, riducendosi ad affermare la mancata prova della consegna della merce fornita (senza tuttavia allegare l'inadempimento di controparte rispetto a tale circostanza) e la mancata prova della pattuizione del prezzo.
Si rammenta infine che Giurisprudenza consolidata insegna che nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr., da ultimo, Cass. Civ. Sez. I, Ord. 949/2024).
Pertanto, si deve ritenere provata la pretesa azionata in via monitoria e deve essere integralmente confermato il D.I. 187/2023 opposto.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014. Individuato lo scaglione di riferimento con riguardo al valore della causa, si applicano i valori medi dello scaglione di riferimento con riferimento alla fase di studio ed introduttiva, i valori minimi per la fase decisione, senza liquidazione della fase istruttoria alla luce dello svolgimento del giudizio e della natura documentale della controversia. L'aumento dei compensi previsto a fronte dalla manifesta fondatezza della pretesa della parte vittoriosa (art. 4, comma VIII del D.M. 55/2014) viene neutralizzato dalla riduzione, in egual misura, dall'assenza di questioni di fatto e di diritto (art. 4, comma IV del medesimo decreto). Restano ferme le spese riconosciute nel D.I. opposto.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
Respinge l'opposizione e, per l'effetto,
Conferma interamente il D.I. n. 187/2023 del Tribunale di Gorizia emanato in data 19/06/2023;
Condanna l pagamento, in favore di Parte_1 Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida per compensi in € 2.547,00 oltre 15 % per
[...] spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso Gorizia in data 11/03/2024.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
R.G. 811/2023
Il Tribunale Ordinario di Gorizia, in persona del Giudice, Dott. Stefano Bergonzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, assistito e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Stefano Petronio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Gorizia, Corso Verdi n. 115;
Parte Attrice - Opponente
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 ra ag v. Simona Bognanni e dall'Avv Salvatore Ficarra, entrambi del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico dei difensori Email_1
Parte Convenuta - Opposta
Oggetto: Opposizione a D.I. 187/2023 Tribunale di Gorizia
CONCLUSIONI: per parte attrice opponente: in via preliminare: respingersi l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per le ragioni di cui in narrativa;
nel merito: accogliersi l'opposizione attorea e, conseguentemente, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto per le causali di cui in narrativa;
con vittoria di spese e compensi di causa;
in via subordinata: per i motivi di cui in narrativa, ridursi la pretesa del convenuto opposto a misura di giustizia; In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa.in via istruttoria: con riserva di ulteriori produzioni ed articolazione di richieste istruttorie. per parte convenuta: In via preliminare Accordare la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo Nel merito in via principale Rigettare la svolta opposizione ed eventuali domande riconvenzionali, confermando, per l'effetto, l'impugnato decreto ingiuntivo Nel merito in via gradata Accertare e dichiarare che è Controparte_1 creditrice nei confronti di codice fiscale , Via Enrico Fermi Parte_1 P.IVA_1
14, 34070 - Mariano ltre interessi Lgs. n. 231/2002 dal dovuto sino all'effettivo soddisfo, e per l'effetto emettere sentenza di condanna al pagamento del ridetto importo o di quello ritenuto di giustizia all'esito delle espletande trattazione/istruttoria. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente
1 dedurre, articolare e produrre, entro i limiti ed i termini di legge. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, rimborso spese generali e successive occorrende.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con decreto ingiuntivo n. 187/2023 emanato in data 19/06/2023 ha Controparte_1 ingiunto a (d'ora in poi, anche solo il pagamento Parte_1 Parte_1 della som come da D. Lgs. 231/ cadenza delle singole fatture al saldo e spese della procedura monitoria, liquidate come in decreto. A sostegno della domanda monitoria, ha prodotto n. 2 fatture per forniture commerciali, Controparte_1 corredate di estratto autentico notarile, rimaste inevase nonostante un sollecito stragiudiziale.
Con atto opposizione a D.I. regolarmente notificato, ha contestato la pretesa azionata in via Parte_1 monitoria da controparte, eccependo come la documentazione prodotta da controparte, sebbene idonea a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo, non assolva all'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato. In particolare, controparte avrebbe prodotto unicamente fatture commerciali di formazione unilaterale senza nemmeno produrre i corrispondenti d.d.t. contenenti, presumibilmente, timbri, sigle e/o sottoscrizioni riconducibili a he avrebbero per l'appunto dato la prova della consegna della Pt_1 fornitura all'acquirente, circosta ppure allegata. Sulla scorta di tali deduzioni, parte attrice opponente ha domandato la revoca del D.I. opposto.
Costituitosi tempestivamente in Giudizio, ha dedotta la genericità Controparte_1 dell'opposizione di parte attrice, che non avrebbe provato alcun fatto estintivo o modificativo della pretesa azionata in via monitoria, rilevando come l'esistenza del rapporto, il corretto adempimento della prestazione da parte del creditore e l'inadempimento di controparte risultano circostanze non contestate nel presente giudizio. Ha poi argomentato come la documentazione prodotta in fase monitoria (costituita dalle fatture emesse e mai contestate nonostante la diffida comunicata e l'estratto autentico delle scritture contabili) sia idonea, in quanto non contestata, a comprovare la pretesa attorea.
Sulla scorta di tali allegazioni, ha domandato il rigetto dell'opposizione e la Controparte_1 conferma del D.I. opposto.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 14/12/2023 il Giudice, ritenuto di non emettere alcuno dei provvedimenti previsti dalla norma, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, differiva la prima udienza originariamente indicata da parte attrice.
È seguito il deposito di una sola memoria ex art. 171 ter c.p.c., mediante cui il convenuto opposto ha ribadito i propri assunti difensivi in merito alla non contestazione avversa.
All'udienza del 06/03/2024, esperito senza esito tentativo di conciliazione, il Giudice non ha concesso la provvisoria esecuzione del D.I. opposto e ha invitato le parti alla discussione. Le parti hanno concluso nei termini sopra riportati ed il giudice si è riservato il deposito della decisione, come da u.c. dell'art. 286 sexies c.p.c., nei trenta giorni successivi.
2. L'opposizione è infondata per i motivi che seguono.
È utile richiamare la recente pronuncia delle Sezioni Uniti della Corte di Cassazione, le quali hanno ribadito come l'opposizione prevista dall'art. 645 non è una actio nullitatis o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo (così Cass. Civ. SS. UU., 927/2022). In questa prospettiva, il Giudice non deve limitarsi a stabilire se il decreto ingiuntivo fu legittimamente emesso ma deve accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base fu emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali.
2 La conferma, o meno, del decreto ingiuntivo è, quindi, collegata, nel giudizio di opposizione, non tanto a un giudizio di legalità e controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto a un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione.
In questo senso, come da insegnamento ormai granitico in giurisprudenza, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui occorre procedere, con cognizione piena, all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito fatto valere nel procedimento monitorio, senza che l'inversione della posizione formale delle parti comporti un'alterazione delle regole in tema di onere della prova, il quale resta a carico dell'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, per quanto riguarda i fatti costitutivi della pretesa azionata, mentre incombe sullo opponente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, relativamente ai fatti estintivi, modificativi ed impeditivi, conformemente (secondo l'insegnamento di cui alla nota pronuncia Cass. Civ. SS.UU., n. 13533/2001).
La Giurisprudenza della Suprema Corte, in una recente pronuncia, ha avuto modo di ribadire che la prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto il quale, peraltro, può avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge, compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. È, infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni, essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento. (cfr. Cass. Civ., Sez. III, Ord. 20597/2022).
Applicando le coordinate ermeneutiche brevemente richiamate al caso di specie, si ritiene che
(attrice in senso sostanziale) abbia, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., assolto l'onere Controparte_1 probatorio sulla stessa gravante, a fronte della non contestazione del rapporto da parte di CP
, l'attrice opponente si è limitata ad affermare il noto assunto giurisprudenziale secondo il quale le
[...]
commerciali, sebbene idonee a fondare l'emanazione del decreto ingiuntivo nella fase monitoria, non sono tuttavia bastevoli a provare la pretesa creditoria nel giudizio conseguente all'opposizione. Tuttavia, la stessa non ha adeguatamente contestato l'esistenza del rapporto di fornitura, decritto sommariamente nel ricorso monitorio, né ha allegato fatti estintivi della propria obbligazione, riducendosi ad affermare la mancata prova della consegna della merce fornita (senza tuttavia allegare l'inadempimento di controparte rispetto a tale circostanza) e la mancata prova della pattuizione del prezzo.
Si rammenta infine che Giurisprudenza consolidata insegna che nel caso in cui non vi sia contestazione fra le parti rispetto al rapporto in essere fra loro, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr., da ultimo, Cass. Civ. Sez. I, Ord. 949/2024).
Pertanto, si deve ritenere provata la pretesa azionata in via monitoria e deve essere integralmente confermato il D.I. 187/2023 opposto.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014. Individuato lo scaglione di riferimento con riguardo al valore della causa, si applicano i valori medi dello scaglione di riferimento con riferimento alla fase di studio ed introduttiva, i valori minimi per la fase decisione, senza liquidazione della fase istruttoria alla luce dello svolgimento del giudizio e della natura documentale della controversia. L'aumento dei compensi previsto a fronte dalla manifesta fondatezza della pretesa della parte vittoriosa (art. 4, comma VIII del D.M. 55/2014) viene neutralizzato dalla riduzione, in egual misura, dall'assenza di questioni di fatto e di diritto (art. 4, comma IV del medesimo decreto). Restano ferme le spese riconosciute nel D.I. opposto.
3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce
Respinge l'opposizione e, per l'effetto,
Conferma interamente il D.I. n. 187/2023 del Tribunale di Gorizia emanato in data 19/06/2023;
Condanna l pagamento, in favore di Parte_1 Parte_1 Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida per compensi in € 2.547,00 oltre 15 % per
[...] spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Così deciso Gorizia in data 11/03/2024.
Il Giudice Istruttore
(Dott. Stefano Bergonzi)
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