Art. 1. Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050 , riguardante la corresponsione di un'integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e destinati alla disoleazione, con le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente articolo 6-bis:
"L'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo provvede anche a corrispondere per i semi di colza e ravizzone prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e sottoposti a disoleazione in Italia nel corso della stessa campagna, l'integrazione supplementare di lire 421,875 al quintale, istituita con regolamento numero 876/67/CEE dal Consiglio del 20 novembre 1967.
La liquidazione delle somme dovute a titolo di integrazione supplementare sara' effettuata secondo i criteri di cui al precedente articolo 1 e sulla base della documentazione richiesta per l'integrazione ordinaria".
All'articolo 7, e' aggiunto il seguente comma:
"Parimenti, sempre con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero delle finanze, potranno essere rimborsate o accreditate alle ditte interessate l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di confine sugli oli di semi, sugli oli di semi idrogenati, sugli oli acidi di semi nonche' sugli acidi grassi da oli di semi impiegati nella preparazione dei prodotti industriali di cui all' articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769 ".
All'articolo 9, il primo comma e' sostituito con il seguente:
"Il diritto erariale speciale di cui al precedente articolo non viene applicato per le partite di semi di colza e di ravizzone, di olio di colza e di ravizzone, di olio di colza e di ravizzone parzialmente o totalmente idrogenato e di prodotti diversi dai semi e contenenti oli di colza e di ravizzone, le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino viaggianti".
E' convertito in legge il decreto-legge 21 novembre 1967, n. 1050 , riguardante la corresponsione di un'integrazione per i semi di colza, ravizzone e girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e destinati alla disoleazione, con le seguenti modificazioni:
dopo l'articolo 6 e' aggiunto il seguente articolo 6-bis:
"L'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo provvede anche a corrispondere per i semi di colza e ravizzone prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e sottoposti a disoleazione in Italia nel corso della stessa campagna, l'integrazione supplementare di lire 421,875 al quintale, istituita con regolamento numero 876/67/CEE dal Consiglio del 20 novembre 1967.
La liquidazione delle somme dovute a titolo di integrazione supplementare sara' effettuata secondo i criteri di cui al precedente articolo 1 e sulla base della documentazione richiesta per l'integrazione ordinaria".
All'articolo 7, e' aggiunto il seguente comma:
"Parimenti, sempre con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero delle finanze, potranno essere rimborsate o accreditate alle ditte interessate l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di confine sugli oli di semi, sugli oli di semi idrogenati, sugli oli acidi di semi nonche' sugli acidi grassi da oli di semi impiegati nella preparazione dei prodotti industriali di cui all' articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510 , convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 769 ".
All'articolo 9, il primo comma e' sostituito con il seguente:
"Il diritto erariale speciale di cui al precedente articolo non viene applicato per le partite di semi di colza e di ravizzone, di olio di colza e di ravizzone, di olio di colza e di ravizzone parzialmente o totalmente idrogenato e di prodotti diversi dai semi e contenenti oli di colza e di ravizzone, le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino viaggianti".