Sentenza 2 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 02/02/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2161 /2024 R.G.A.C.C.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nato a [...] in data [...] Controparte_1
C.F. C.F._1
2. nata a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti rispettivamente dall'avv. DONCIGLIO MARIANNA e dall'avv. POLVERINI EMANUELE con ricorso depositato in data 15/10/2024, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli , nato a [...], il Persona_1
23.01.2011. Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo: a) affido del figlio minore ad entrambe i genitori, secondo le Persona_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione familiare, in comproprietà dei ricorrenti in ragione del 50% ciascuno, sita in ER AR (FC), Frazione Bacciolino, Via Romagna, n. 2637, in coabitazione con la madre. La madre resterà nella casa familiare di comproprietà con il padre e che conseguentemente a lei sarà assegnata, completa di arredi, mobili ed accessori fatta eccezione per i beni personali del rimasti in casa e che lo stesso provvederà ad asportare in giorno ed ora CP_1 da concordarsi, come da elenco di cui a scrittura privata, sottoscritta contestualmente al presente ricorso per la regolarizzazione dei rapporti tra ex conviventi. Nel contempo, la sig.ra garantisce la custodia e conservazione Pt_1 dei detti beni sino al loro ritiro da parte del sig. Per l'effetto di quanto CP_1 precede, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative alla educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente
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b) Il padre avrà diritto di tenere il figlio con sé, sempre tenendo conto delle esigenze e della volontà dello stesso, almeno un pomeriggio a settimana dalle ore 18:30 alle ore 21:00, nonché a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 9:00 sino alla domenica successiva alle ore 21:00, con facoltà di pernottamento presso la propria abitazione. c) Per quanto concerne le festività natalizie, il sig. trascorrerà con il figlio, CP_1 ad anni alterni, il giorno 24 dicembre (per un anno) e 25 dicembre (il successivo) nonché il 31 dicembre (un anno) e 1 gennaio (il successivo), dalle ore 9:00 alle ore 22:00; d) Anche per le vacanze pasquali, il sig. trascorrerà con il figlio CP_1 alternativamente il giorno di Pasqua e l'anno successivo quello della “Pasquetta” tenendolo con sé dalle ore 9:00 alle ore 22:00; e) In ordine alle vacanze estive, il sig. avrà facoltà di trascorrere con il CP_1 figlio almeno 15 giorni consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ciascun anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative delle parti. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio;
f) Entrambe le parti stabiliscono che eventuali legami affettivi con terze persone non coinvolgano il minore, finchè gli stessi non assumano il carattere della stabilità; g) fuori ed in aggiunta a quanto su stabilito, il padre avrà, comunque, diritto di vedere e tenere con sé il figlio tutte le volte che vorrà previo accordo con la madre e compatibilmente con le esigenze scolastiche, sportive, sociali o, comunque, secondo la volontà del minore. h) Il sig. a decorrere dal mese di agosto 2024 compreso, si impegna a CP_1 corrispondere, a titolo di concorso per le spese di mantenimento ordinario del figlio minore , la somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) mensili, oltre Per_1 rivalutazione ISTAT, da pagarsi entro il giorno 20 di ciascun mese a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. 0002/003/843151, presso l'Istituto bancario CREDITO COOPERATIVO ROMAGNOLO, Filiale CELLA DI MERCATO
2 SARACENO, intestato alla sig.ra IBAN: Parte_1
[...]. i) Il sig. inoltre, rimborserà alla sig.ra il 50% delle spese CP_1 Pt_1 straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse del figlio , dietro Per_1 presentazione di documento fiscale. Tra le spese straordinarie si ritengono comprese quelle previste e regolamentate secondo il Protocollo applicabile al distretto di cui fa parte il Tribunale di Forlì-Cesena. Le spese straordinarie dovranno essere supportate da documento o elemento probatorio della spesa al fine di ottenere il rimborso dall'altro genitore. Tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che le ha integralmente anticipate entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state sostenute. Onde prevenire conflitti, i genitori dichiarano consensualmente di adottare i criteri di gestione, consenso e comunicazione previsti nel protocollo del Tribunale di Bologna, c.d. “Linee Guida” che, sottoscritte ed allegate al presente ricorso congiunto, ne costituiscono parte integrante;
j) Il figlio sarà fiscalmente a carico al 100% della sig.ra e l'assegno Parte_1 unico sarà percepito al 100% dalla madre, che potrà richiederlo e gestirlo autonomamente. Il padre presterà il proprio consenso e consegnerà tutta la documentazione necessaria alle pratiche relative all'assegno unico;
k) I suddetti obblighi a carico del sig. sono da intendersi vigenti nei CP_1 confronti del figlio fino a quando lo stesso continuerà a convivere con la madre e non sarà economicamente indipendente;
l) Rimane affidato alla sig.ra anche il cane di razza Amstaff, maschio Parte_1 di nome , preso in cura dal nucleo familiare in data 05.07.2020. In ragione di Per_2 quanto precede, le parti convengono che entro e non oltre il 30.09.2024, la sig.ra
, provveda a tutte le pratiche necessarie per la identificazione del detto Parte_1 animale con microcip a proprio nome in luogo di quello dei e Controparte_1 conseguente voltura della relativa copertura assicurativa. m) I ricorrenti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, infine, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
n) Le parti prestano, sin d'ora, consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse.
3 L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. La natura del presente giudizio e delle questioni trattate consente la compensazione delle spese processuali tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 15/10/2024 e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 01/02/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
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