Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 05/05/2026, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00840/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00674/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 674 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Onorati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Ferrara, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento n. -OMISSIS-, datato 08 marzo 2024, in forza del quale il Questore della Provincia di Ferrara ha ammonito il ricorrente;
della comunicazione di avvio del procedimento datata 15 febbraio 2024;
di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Questura di Ferrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 il dott. AO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
La Questura di Ferrara, dopo avere comunicato al ricorrente l’avvio del procedimento per l’emissione di un ammonimento orale ex art. 3, d.l. n. 93 del 2013, conv. con mod. dalla l. n. 119 del 2023, in data 11 marzo 2024 ha notificato il provvedimento indicato in epigrafe, in forza del quale ha ammonito il ricorrente a tenere una condotta conforme alla legge intimandogli di non porre più in essere atti di violenza fisica, psicologica o economica nei confronti della moglie.
A fondamento del provvedimento la Questura ha valorizzato quanto segue, in sintesi:
- il Questore può procedere all'ammonimento dell'autore del fatto, anche in assenza di querela, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti.
- dagli atti d'ufficio risulta che il ricorrente ha percosso ed offeso con espressioni ingiuriose la moglie, sottoponendola a sofferenze fisiche e psicologiche e ponendola in uno stato di frustrazione, paura e umiliazione, ingenerando nella stessa un fondato timore per la propria incolumità.
- esaminato il materiale probatorio raccolto nell'immediatezza dei fatti quale l'annotazione della pattuglia dei Carabinieri intervenuta, il filmato della videosorveglianza dell’abitazione del ricorrente e il certificato medico del pronto soccorso dell'Arcispedale Sant'Anna di Ferrara ove è stata riscontrata alla moglie una prognosi di 5 GG per "policontusioni ad opera di terzi";
- dagli atti d'ufficio i comportamenti posti in essere dal ricorrente nei riguardi della moglie non possono ritenersi episodici.
Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 23 maggio 2024, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi, in sintesi:
1. il provvedimento sarebbe illegittimo perché fondato sul solo racconto non veritiero della moglie della ricorrente; inoltre, la non episodicità dei fatti costituirebbe un giudizio prognostico infondato e non motivato;
2. il Questore non avrebbe indicato elementi dai quali potrebbe ritenersi probabile che il ricorrente possa in futuro compiere altre condotte come descritte nell’annotazione di PG del 19 gennaio 2024 e che, quindi, non si tratti di un episodio isolato; in assenza di precedenti, il Questore avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali dai fatti che si sono verificati – oggetto di una ricostruzione così differente tra le parti – possa discendere un giudizio di “non episodicità” e il giudizio prognostico di probabilità; il Questore, inoltre, non avrebbe neppure conto del fatto che, proprio a seguito dei fatti del 19 gennaio 2024, il ricorrente ha chiesto, in più occasioni, la separazione dalla moglie; il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per difetto di istruttoria avendo omesso di sentire i testimoni di parte dei fatti del 19 gennaio 2024.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso.
All’esito dell’udienza del 22 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.
Ai sensi dell’art. 3, d.l. 14 agosto 2013 nr. 93, conv. con l. 15 ottobre. 2013, n. 119, « 1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima ».
La misura in esame è finalizzata a dissuadere dalla commissione di condotte che, pur potendo risultare in sé, anche episodicamente valutate, non particolarmente gravi, sono comunque idonee a costituire - quando si verificano in un clima connotato da mancanza di serenità familiare e di potenziale violenza fisica, sessuale, psicologica o economica - il sintomo di una situazione passibile di sfociare, se non tempestivamente arginata, in manifestazioni più eclatanti.
Pertanto - posto che il provvedimento di ammonimento di cui all'art. 3, d.l. n. 93/2013 mira non già a sanzionare condotte di violenza domestica idonee a configurare i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 581 (percosse) e 582 (lesioni personali) del codice penale, quanto piuttosto a prevenire la commissione di tali reati - ai fini dell'adozione di tale provvedimento non occorre la piena prova della consumazione dei predetti reati, ma è sufficiente che dall'attività investigativa emergano elementi probatori attendibili in ordine all'avvenuto verificarsi del comportamento violento e all'identificazione del suo autore (TRGA, sez. I, 19 gennaio 2023, n. 9).
I provvedimenti di ammonimento sono adottati dal Questore nell'ambito di un potere valutativo, ampiamente discrezionale, di un quadro indiziario che rende verosimile la esistenza di condotte di violenza domestica. Pertanto il sindacato del Giudice amministrativo non può che essere limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento o di sua manifesta irragionevolezza e sproporzione.
Nel caso di specie, alla luce di quanto emerge dalla documentazione prodotta in giudizio e dalle stesse difese di parte ricorrente, non vi sono elementi per poter ritenere manifestamente ingiustificato o irragionevole il provvedimento adottato dal Questore.
Infatti, quand’anche vi fosse ragione di aderire alle censure di parte ricorrente in ordine alla corretta ricostruzione dei fatti, è lo stesso ricorrente a dar conto di una rilevante lite tra lui e la moglie e che lo stesso ha “in modo brusco” “tentato di riportare la situazione alla calma”: persino dallo stesso racconto reso da parte ricorrente nel ricorso, tanto più alla luce di quanto emerge dalla documentazione fotografica e video esaminata dall’Amministrazione, risulta, quindi, che il ON anziché eventualmente recedere da qualunque moto violento, abbia esercitato un’attività in ogni caso “aggressiva” nei confronti della moglie.
Ora, se si considera che a seguito di questa lite è parimenti oggettivo che la moglie del ricorrente ha, la stessa notte (ore 2.48), chiamato la Polizia e che successivamente si è recata presso l’ospedale di Ferrara, dal quale è stata dimessa con diagnosi “policontusa da aggressione opera terzi”, è evidente che l’Amministrazione, alla luce degli elementi istruttori raccolti e di fronte ad una situazione di grave crisi familiare, potenzialmente reiterabile - non essendo idonea ad escludere tale evenienza l’intenzione del ricorrente di volersi separare -, deve ritenersi aver ragionevolmente adottato nei confronti del ricorrente il provvedimento impugnato.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa integralmente le spese di lite.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO Carpentieri, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
AO IN, Consigliere, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AO IN | AO Carpentieri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.