Articolo 5 della Legge 29 marzo 1985, n. 113
Articolo 4Articolo 6
Versione
20 aprile 1985
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Versione
21 maggio 2022
Art. 5. Denunce 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i datori di lavoro pubblici e privati soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 debbono comunicare agli uffici provinciali del lavoro le caratteristiche dei centralini telefonici, con la precisazione delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati, il numero e le generalita' dei ((centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista)) e vedenti, indicando la data in cui sono stati adibiti ai centralini medesimi.
2. I datori di lavoro che procedono alla installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, sono tenuti a darne comunicazione entro sessanta giorni agli uffici provinciali del lavoro, indicando il numero delle linee urbane e dei posti di lavoro di cui sono dotati.
3. La Societa' italiana per l'esercizio telefonico - SIP, entro sessanta giorni dall'installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione previsto dalla presente legge, deve comunicare agli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio l'operazione avvenuta e le caratteristiche dell'apparecchiatura telefonica.
(( 4. I soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di installazione di fornitura di reti pubbliche di comunicazione elettronica e di telefonia accessibile al pubblico sono tenuti a comunicare, secondo le modalita' definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per le disabilita', di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali sono stati installati o modificati i centralini telefonici di cui all'articolo 3, comma 1, che comportino l'obbligo di assunzione ))
Entrata in vigore il 21 maggio 2022
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