Sentenza 26 maggio 1979
Massime • 1
La giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia inerente ad un rapporto di lavoro con ente pubblico economico, quale la SIAE (societa italiana degli autori ed editori), trova deroga, in favore della giurisdizione di legittimita del giudice amministrativo, solo quando la domanda del dipendente sia rivolta a contestare la conformita a legge di Atti amministrativi discrezionali emessi da detto ente nell'Esercizio dei suoi poteri generali di auto- organizzazione. Pertanto, con riguardo alla domanda di un dipendente di Agenzia della SIAE, il quale,licenziato a seguito di soppressione dell'Agenzia medesima, chieda l'accertamento di un rapporto di lavoro direttamente con la SIAE e l'affermazione di nullita od inefficacia del licenziamento, quella deroga va negata se le indicate pretese non pongano in contestazione la legittimita della ristrutturazione periferica adottata dall'ente pubblico, ma solo l'idoneita di questa a giustificare il licenziamento, e, quindi, esclusivamente la legittimita di un atto incidente sul singolo rapporto di lavoro. ( V 1381/78, mass n 390757; ( V 1491/76, mass n 380228).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/05/1979, n. 3066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3066 |
| Data del deposito : | 26 maggio 1979 |
Testo completo
La giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia inerente ad un rapporto di lavoro con ente pubblico economico, quale la SIAE (societa italiana degli autori ed editori), trova deroga, in favore della giurisdizione di legittimita del giudice amministrativo, solo quando la domanda del dipendente sia rivolta a contestare la conformita a legge di Atti amministrativi discrezionali emessi da detto ente nell'Esercizio dei suoi poteri generali di auto- organizzazione. Pertanto, con riguardo alla domanda di un dipendente di Agenzia della SIAE, il quale,licenziato a seguito di soppressione dell'Agenzia medesima, chieda l'accertamento di un rapporto di lavoro direttamente con la SIAE e l'affermazione di nullita od inefficacia del licenziamento, quella deroga va negata se le indicate pretese non pongano in contestazione la legittimita della ristrutturazione periferica adottata dall'ente pubblico, ma solo l'idoneita di questa a giustificare il licenziamento, e, quindi, esclusivamente la legittimita di un atto incidente sul singolo rapporto di lavoro. ( V 1381/78, mass n 390757; ( V 1491/76, mass n 380228).*