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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/12/2025, n. 2077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2077 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 383/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.r.g. 383/2022 promossa da:
) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
( ), con il patrocinio degli Avv.ti Rosalba Gatto e Gilberto Martinini, domiciliati C.F._1 presso lo studio dell'avv. Ivanoe Danilo Grazian
-Appellanti-
CONTRO
e per essa la procuratrice (codice Controparte_1 Controparte_2 fiscale , con il patrocinio dell'Avv. Raffaella Greco P.IVA_2
-appellata--
Oggetto: Giudizio di appello in materia di contratto di concessione di credito al consumo a favore di società in nome collettivo.
CONCLUSIONI
Per ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
( ): “Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello adita, ogni contraria domanda, C.F._1 istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza
pagina 1 di 16 emessa dal Tribunale di Rimini nella persona del G.o.p F. Monaco n 743/2021 del 28/07/2021, depositata in pari data e pubblicata il 29/07/2021 rep. 1397/2021, così provvedere: In via preliminare
1. si eccepisce la mancanza di titolarita' sostanziale del credito in capo alla società ; nel CP_1 merito, rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello con condanna di controparte alle spese e competenze di lite oltre accessori di legge e/o in caso di rigetto dell'appello compensare una parte delle spese e competenze stante l'infondatezza dell'eccezione preliminare;
accertare e dichiarare la società decaduta dall'istanza di verificazione per mancata produzione dell'originale Controparte_1 del contratto oggetto di verificazione nei termini di legge e per l'effetto dichiarare tale documento privo di valenza probatoria. Dichiarare nulla la espletata CTU grafologica anche in considerazione della violazione del principio del contraddittorio. Revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la società alla restituzione delle rate addebitate e pari ad € 1.188,80 nonché al CP_1 pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che rende la formula di rito;
accertare e dichiarare che la società ha operato il diritto di recesso, accettato dalla società Parte_1 CP_3 con missiva del 29/07/2005 e per l'effetto dichiarare risolti i contratti con ND e stante il CP_3 collegamento negoziale . Disporre che alcuna somma la società e Parte_1
devono alla . Revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la società Parte_1 CP_3
alla restituzione delle rate prelevate dal conto corrente della società e pari ad € CP_1 Parte_1
1118,00. Condannare la società al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di CP_1 giudizio, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che rende la formula di rito. In via istruttoria si insiste nell'accoglimento delle richieste avanzate nella memoria 183 VI comma n. 2, nonché nella richiesta di chiamata in causa della società
, in persona del curatore fallimentare ex art. 269 c.p.c.”. Controparte_4
Per :“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, CP_1 eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda
e/o istanza avversaria così giudicare: In via preliminare, accertare e dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cpc, l'appello per le ragioni indicate in atto;
Nel merito, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti confermando la sentenza nr. 743/2021 emessa dal tribunale di Rimini il 28.07.2021, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
respingere, con la migliore formula, le domande svolte dagli appellanti contro per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso: Controparte_1
pagina 2 di 16 con vittoria di spese documentate e compenso dell'avvocato patrocinante determinato ai sensi del DM
55/14, oltre accessori come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In data 29/03/2017 veniva notificato alla società e a Parte_1 Parte_1 [...]
il decreto ingiuntivo n. 507/2017 pronunciato dal Tribunale di Rimini il 7.3.2017, con il Parte_1 quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 8445,74, oltre interessi e spese della procedura.
Avverso tale decreto proponevano opposizione la società in persona del legale Parte_1 rappresentante, e quest'ultimo in proprio con atto di citazione 02/05/2017, ritualmente Parte_1 notificato affinchè, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della curatela fallimentare della società ed estromissione dal giudizio di per difetto di legittimazione CP_4 Parte_1 passiva, nel merito venisse dichiarato nullo e/o inefficace il contratto stipulato tra di Parte_1 [...]
e la perché lo stesso non era mai stato sottoscritto dal legale rappresentante Parte_1 Controparte_5 della predetta società, con conseguente invalidità e revoca del decreto ingiuntivo, nonché condanna al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre il rimborso delle spese generali IVA e
CPA come per legge. In subordine e sempre nel merito, chiedevano dichiararsi la risoluzione contrattuale per grave inadempimento del contratto di fornitura e servizi stipulato con la società CP_4
e la conseguente risoluzione del contratto collegato di finanziamento al consumo stipulato con
[...]
, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento delle spese CP_6 processuali. In subordine, eccepiva la prescrizione del credito ingiunto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22/11/2017, si costituiva in giudizio la società
[...]
, la quale chiedeva, in via preliminare, la provvisoria esecuzione del decreto Controparte_7 ingiuntivo opposto, nel merito il rigetto dell'opposizione, ivi compresa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di , con conferma del decreto ingiuntivo n. 507/2017. In via Parte_1 subordinata chiedeva che fosse dichiarato e accertato che la società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore e - anche in qualità di coobbligato – fossero debitori Parte_1 in solido tra loro, nei confronti della società della somma ingiunta e, in caso di accoglimento CP_3 della domanda attorea della chiamata in causa del terzo, dell'esistenza del collegamento negoziale tra la e la società , in persona del curatore, dell'inadempimento di quest'ultima, CP_3 CP_4 condannare la , in persona del Curatore Fallimentare, al pagamento di quanto dovuto alla CP_4
, in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Controparte_7 rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 3 di 16 Rigettata l'istanza di chiamata in causa del terzo , non vertendosi in ipotesi di CP_4 litisconsorzio necessario nonché la domanda di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in considerazione della dichiarazione di recesso esercitata dagli opponenti, veniva svolto il procedimento di mediazione con esito negativo. La causa era istruita con l'espletamento della
CTU grafologica e l'esame dei documenti.
2. All'esito dell'udienza ex art.281 sexies c.p.c. di precisazione delle conclusioni e discussione orale, il
Tribunale di Rimini pronunciava la sentenza n.743/21 del 28/07/2021, depositata in cancelleria con n.rep. 1397/2021 del 29/07/2021, che rigettava l'opposizione, confermava il decreto opposto, condannando parte opponente a rimborsare le spese di lite e ponendo a carico di quest'ultima le spese della consulenza tecnica grafologica. In particolare, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio di appello, il giudice di prime cure riteneva che: a) fosse stata provata la fonte negoziale, posto che il
“contratto di finanziamento al consumo” era stato in parte adempiuto e che la consulenza tecnica d'ufficio aveva consentito di accertare che “le sette sigle a nome , apposte su originale Parte_1 di finanziamento n.179595, risultavano tecnicamente riferibili alla grafomotricità del signor CP_3
”; b) a fronte della produzione del saldaconto e dell'estratto conto, non fossero state Parte_1 formulate dagli opponenti, sui quali gravava il relativo onere, specifiche contestazioni di tal che anche l'entità del credito doveva ritenersi provata;
c) non fosse fondata l'eccepita “nullità del contratto di finanziamento per l'asserito inadempimento di ND in ordine al contratto di acquisto di prodotti e servizi informatici da quest'ultima stipulato con le parti opponenti, in mancanza della prova di un effettivo collegamento tra i due contratti, tale per cui l'inadempimento del venditore potesse determinare la invalidità del mutuo”, tenuto conto del chiaro disposto dell'art.17 delle condizioni generali di contratto, “clausola che esclude ogni ipotesi di invalidità del contratto di finanziamento per cui è causa per effetto dell'asserita inadempienza della al contratto di vendita. Ed Controparte_8 invero, la non ha partecipato alla contrattazione, all'acquisto dei beni”. CP_3
3. Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 [...]
, affidato a quattro motivi: I) nullità ed erroneità della sentenza per non aver il giudice di Parte_1 prime cure dichiarato parte opposta decaduta dall'istanza di verificazione e per avere conseguentemente ammesso la consulenza tecnica grafologica;
II) erroneità della sentenza per non aver dichiarato la nullità della consulenza grafologica espletata in violazione del contradditorio;
III) nullità della sentenza per non aver il giudice di primo grado considerato il recesso operato dal legale rappresentante della società la comunicazione di di aver ritirato il finanziamento e Parte_1 CP_3 per omessa motivazione in merito al collegamento negoziale e alla clausola contrattuale di cui pagina 4 di 16 all'art.17; IV) nullità della sentenza per mancanza della documentazione posta a base del decreto ingiuntivo stante la mancata acquisizione del fascicolo monitorio r.g. 633/17.
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame per l'infondatezza dei quattro motivi di impugnazione e la conferma della sentenza appellata.
All'esito dell'udienza cartolare del 10.6.2025, con ordinanza del 12.6.2025, depositata il 24.6.2025, la
Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art.190 cpc per lo scambio di memorie conclusive e di replica.
In sede di precisazione delle conclusioni, gli appellanti hanno eccepito altresì la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito controverso in capo a . CP_1
L'appellata ha contestato e chiesto il rigetto anche di tale eccezione preliminare.
4. Occorre dunque procedere in primo luogo all'esame di tale questione, tenuto conto della sua natura assorbente.
e hanno evidenziato che la pubblicazione dell'avvenuta cessione nella Parte_1 Parte_1
Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, che dunque non può ritenersi dimostrata nella fattispecie in esame, con conseguente carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
Orbene, dall'esame degli atti di causa, si evince che: a) il credito controverso, in origine facente capo a
, è stato ceduto pro soluto a nell'ambito di Controparte_7 Controparte_1 un'operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 ed art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993; b) in ossequio a quanto richiesto dall'art.58 TUB, è stata data “notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”, adempimenti che, ai sensi del 4° comma della medesima disposizione, “producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del Codice civile”.
La Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass.
Sez. 3, n.4277 del 10/02/2023).
Nel caso in esame, nella Gazzetta Ufficiale (pag 36), si dà atto che (la Controparte_1
“Cessionaria” o la “Società”) comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in data 5 dicembre 2018 ha concluso con: , con Controparte_7
pagina 5 di 16 sede legale in Via Cairoli n. 8/F, 40121, Bologna (BO), iscrizione nel Registro Imprese di Bologna, codice fiscale e partita IVA n. (la “ ” e, congiuntamente con e P.IVA_3 CP_3 Parte_2 CP_9
le “Cedenti”), un contratto di cessione (il “Contratto di Cessione ” e, congiuntamente
[...] CP_3 con il Contratto di Cessione Plusvalore e il Contratto di Cessione Detto Factor, i “Contratti di
Cessione”) di crediti pecuniari, individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario…1. i Crediti sono stati concessi sotto una delle seguenti forme tecniche: i) finanziamento contro cessione del quinto e/o assistito da delegazione di pagamento;
ii) prestito personale;
iii) prestito finalizzato;
iv) prestito per
l'acquisto di autovetture (diverso dal leasing), e v) carte di credito;
2. i Crediti derivano da Contratti di Finanziamento concessi dalle Cedenti nell'ambito della propria attività d'impresa oppure originariamente concessi da intermediari finanziari successivamente acquisiti dalle Cedenti;
3. ciascuno dei Crediti deriva da un Contratto di Finanziamento stipulato con un soggetto rientrante in una delle seguenti categorie: consumatore, lavoratore dipendente, pensionato, società di persone, società di capitali;
4. i Crediti sono denominati in Euro oppure, qualora originariamente denominati in Lire, sono stati successivamente ridenominati in Euro;
5. i Crediti derivano da contratti regolati dal diritto italiano;
6. i Crediti risultano iscritti nei libri contabili delle Cedenti;
7. in relazione ai Crediti non sono pendenti procedimenti contenziosi nei quali le Cedenti siano convenute, diversi da procedimenti, in qualsiasi grado di giudizio, in cui le Cedenti abbiano originariamente proposto ricorso per decreto ingiuntivo, o abbiano agito in via esecutiva, e il Debitore abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo o all'esecuzione contro le Cedenti;
8. i rispettivi debitori ceduti sono inclusi nella lista di NDG depositata presso il Notaio Dott.ssa , Notaio in Milano, il Persona_1
5.12.2018; 9. alla Data di Valutazione i Crediti hanno un valore nominale, per capitale, interessi, anche di mora, e spese pari o superiore ad euro 100,00 ciascuno”.
Dallo stralcio dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (cfr. pag. 9 dell'estratto della Gazzetta
Ufficiale depositata nel fascicolo di primo grado) si evincono dunque le caratteristiche dei crediti ceduti, identificati come posizioni debitorie derivanti da contratti di finanziamento con prestiti finalizzati, stipulati dalle cedenti nell'ambito della loro attività di impresa con consumatori o, tra gli altri, con società di persone, regolati dal diritto italiano, iscritti nelle scritture contabili delle cedenti, oggetto di decreto ingiuntivo o di opposizione a ingiunzione ed inseriti nella lista NDG depositata presso il notaio in Milano il 5.12.2018 (certificazione notarile sub doc.2 ove è indicata, tra i Per_1 crediti ceduti, anche quella oggetto di causa).
pagina 6 di 16 L'avviso di pubblicazione consente dunque di individuare senza alcun dubbio le singole categorie di crediti ceduti in blocco, tra le quali rientra evidentemente anche quello oggetto di causa, in quanto esso presenta tutti gli elementi indicati nella Gazzetta Ufficiale al fine di identificarli senza incertezza.
Anche a voler ritenere contestata da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993 e a non ritenere sufficiente, in conformità all'insegnamento della Corte di Cassazione, ai fini della relativa prova, quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., occorre procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione riveste senz'altro un valore indiziario
(Cass. Sez. 3 n. 17944 del 22/06/2023).
Orbene, anche sotto tale profilo, il citato avviso, contenente elementi specifici e dettagliati, va valutato unitamente a circostanze decisive che, per la loro gravità, precisione e concordanza, depongono ex art.2729 c.c. nel senso dell'avvenuta cessione del credito vantato da nei confronti degli odierni CP_3 appellanti a favore di CP_1 CP_1
Ed invero, quest'ultima non avrebbe alcun interesse o vantaggio ad azionare un credito se non di propria titolarità, sicché può riconoscersi diretta efficacia ricognitiva del trasferimento della proprietà del credito agli atti di intimazione di pagamento o all'iniziativa giudiziale da essa intrapresa. In secondo luogo, la cessionaria è in possesso della documentazione contrattuale afferente all'accordo negoziale intercorso tra ed prodotta nel presente giudizio CP_3 Parte_1 sia in sede monitoria sia nella fase di merito.
Tali condotte dell'appellata sarebbero irragionevoli se non basate sull'avvenuta cessione contrattuale del credito oggetto di causa.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene provata la legittimazione e titolarità attiva di
[...]
CP_1
5. Passando all'esame del merito, il primo e il secondo motivo di appello, che possono essere trattati congiuntamente vertendo entrambi sull'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta e sulla consulenza grafologica, sono infondati.
Gli appellanti censurano la sentenza del Tribunale di Rimini per non aver dichiarato decaduta l'appellata dall'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta e per aver ammesso la consulenza tecnica d'ufficio grafologica, che poi peraltro, a loro avviso, si era svolta senza rispettare il principio del contraddittorio. In particolare, eccepiscono che l'appellata non ha depositato l'originale del contratto di finanziamento al consumo nei termini di cui all'art.183 comma 6 n.2 c.p.c..
pagina 7 di 16 La Suprema Corte ha chiarito che “in tema di verificazione della scrittura privata, gli artt. 216 e 217
c.p.c. non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della relativa istanza, la produzione dell'originale della scrittura, dacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova.
(Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 23959 del 07/08/2023 (Rv. 668579 - 01).
In tale ottica, “l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo” (Cass.Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32169 del 02/11/2022 (Rv. 666161 -
01).
Con specifico riferimento alla questione sollevata dagli appellanti, la Corte di Cassazione ha esplicitato la necessità della produzione dell'originale al fine di ottenere la verificazione ex art.216 cpc da parte di chi abbia esibito in giudizio una scrittura privata prodotta in copia fotostatica ed intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura, in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.214 e 215 c.p.c.. (Cass.. n. 11739/1999,
n. 10469/93; Cass. Sez. 2, n. 9202 del 2004), altrimenti, questi potrà fornire la prova del contenuto del documento con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità, ma giammai della firma (Cass.
Sez. 6 - 2, n. 7267 del 27/03/2014; Cass. Sez. 3 - , n. 33769 del 19/12/2019).
Ed infatti l'articolo 217 c.p.c. prevede che, qualora sia richiesta la verificazione, il giudice istruttore deve disporre cautele di custodia del documento. Orbene, se la verificazione potesse effettuarsi sulla copia non vi sarebbe alcuna necessità di “cautele opportune per la custodia del documento” diverse e superiori rispetto alla tutela degli altri documenti prodotti e quindi presenti nei fascicoli di parte. Tale necessità di superiore tutela, peraltro, insorge solo quando viene disposta la verificazione a seguito del disconoscimento, di cui è un immediato effetto.
Quanto ai termini entro cui produrre siffatto originale, la Suprema Corte ha tuttavia precisato che “nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico- giuridico e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n.
2, c.p.c., (anche nel corso dell'espletamento della ctu), essendo la presenza dell'originale agli atti del giudizio ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche pagina 8 di 16 dello stesso ordinamento giuridico” (Cass. ordinanza n. 35167 del 18 novembre 2021; Cass. n. 1366 del 26 gennaio 2016).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'istanza di verificazione ex art.216 c.p.c. sia stata tempestivamente proposta nella comparsa di costituzione e risposta a seguito del formale disconoscimento del contratto di finanziamento al consumo, effettuato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, nonché reiterata nella memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c..
E' altresì pacifico che l'originale del contratto è stato effettivamente depositato (non solo esibito) il
19/09/2020 e conservato nella cassaforte della cancelleria da dove è stato poi prelevato dalla consulente d'ufficio che dunque se ne è pacificamente avvalsa per il suo accertamento peritale, posto che quest'ultimo ha avuto inizio il 17.10.2020.
Il deposito dell'originale da parte dell'appellata è avvenuto nel rispetto dei termini concessi dal giudice di prime cure con l'ordinanza del 17.6.2020 (contenente l'ordine “a parte opposta di depositare entro il
10.07.20 l'originale della scrittura privata disconosciuta - ad entrambe le parti depositare le scritture di comparazione”) e nel verbale di udienza del 3.9.2020 (ove il termine inizialmente concesso è stato prorogato fino al 30.9.2020).
In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, non può ritenersi tardiva la produzione dell'originale della scrittura privata disconosciuta ai fini del procedimento incidentale di verificazione ex art.216 c.p.c..
Analogamente infondato è il secondo motivo di appello, posto che la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio, l'obbligo del consulente di convocare le parti si esaurisce con la comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo di inizio delle operazioni, senza che sia necessaria una nuova convocazione per discutere, prima del deposito della relazione, gli accertamenti compiuti.
Del resto, nel caso in esame, gli stessi opponenti hanno ammesso che il consulente d'ufficio (e la circostanza è anche documentale) ha ritualmente comunicato alle parti la data di inizio delle operazioni peritali (in udienza) e del differimento (cfr. allegati alla relazione peritale depositata nel giudizio di primo grado), che a tale incontro il consulente di parte non aveva potuto partecipare e che tuttavia il consulente d'ufficio aveva altresì inviato agli opponenti, odierni appellanti, il saggio grafico, peraltro trasmettendo la bozza dell'accertamento peritale, nell'attesa di ricevere le osservazioni delle parti, di fatto tempestivamente intervenute.
Quanto alle contestazioni concernenti le scritture di comparazione, la metodologia e gli strumenti utilizzati, la stessa consulente condivisibilmente, in risposta alle osservazioni al suo elaborato peritale formulate dagli opponenti, reiterate in sede di impugnazione come motivi di appello, ha precisato che: pagina 9 di 16 - si era avvalsa del saggio grafico rilasciato all'udienza del 3 settembre 2020, oltre che delle sigle e sottoscrizioni presenti sul contratto;
- nessuna persona impugna il mezzo scrittorio con il dito mignolo, di tal che la menomazione lamentata da non ha ragione di esistere nella presa e impugnatura della penna Parte_1 scrivente;
- in sede di analisi sia delle sottoscrizioni in verifica che delle comparative è emerso un quadro grafodinamico improntato a ritmo spigliato, continuità del tratto, collegamenti dinamici, e non sono emerse gestualità ad indicare sofferenze e difficoltà esecutive.
Infine, a pagina 3 della consulenza tecnica del 24.11.2020 si legge che “la metodologia usata nell'esame delle scritture è quella grafologica ” e nelle conclusioni la dott.ssa Per_2 Persona_3 ha espressamente affermato di aver condotto l'accertamento peritale sull'originale del contratto che, peraltro, gli stessi appellanti hanno dedotto essere stato prelevato dalla cassaforte del Tribunale di
Rimini, ove era custodito dopo il formale deposito. Il dato è confermato dallo “storico” del fascicolo telematico, dal quale si evince che la CTU ha provveduto a riconsegnare il 28.1.2021 in cancelleria la busta 234 contenente l'originale e gli allegati per la loro custodia in cassaforte, dopo il deposito della relazione peritale finale avvenuto l'8.1.2021.
6. Con riferimento al terzo ed al quarto motivo di appello, che è opportuno trattare congiuntamente attenendo alla sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa creditoria, giova premettere che:
- i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, pur in assenza del deposito telematico del relativo fascicolo, sono stati comunque nuovamente allegati e tempestivamente prodotti da
[...] anche nel giudizio di primo grado;
CP_1
- è inammissibile l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della società ND OP SP, ai fini dell'accertamento, richiesto in via subordinata, della risoluzione del contratto per grave inadempimento, posto che tale società è fallita nel 2014 e dunque in data antecedente all'instaurazione del giudizio (anche di primo grado) ed atteso che la Suprema Corte ha chiarito che “dopo il fallimento del debitore, il creditore non può proporre domanda di risoluzione del contratto, neanche nell'ipotesi diretta ad accertare - con riferimento ad inadempimento anteriore - l'avveramento di una condizione risolutoria, a meno che la domanda non sia stata introdotta prima della dichiarazione di fallimento, atteso che la relativa pronuncia produrrebbe altrimenti effetti restitutori e risarcitori lesivi del principio di paritario soddisfacimento di tutti i creditori e di cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche. Ne consegue che la domanda di risoluzione del contratto, quand'anche finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno, è attratta dal foro fallimentare ex art. 24 l.fall., e può anche essere proposta pagina 10 di 16 incidentalmente in sede di opposizione allo stato passivo” (Cass. Sez. 6 - 1, n. 19914 del 09/08/2017;
Cass. Sez.
1 - n. 26723 del 15/10/2024);
- analogamente sono inammissibili le istanze istruttorie di prova testimoniale già formulate dagli appellanti in primo grado, vertendo esclusivamente sull'autenticità della sottoscrizione del contratto di concessione del credito e sull'avvenuta stipula dello stesso da parte di terzi soggetti, circostanze superate dalla consulenza tecnica grafologica.
Ciò premesso, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, la Suprema Corte ha chiarito che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass.
Sez. U, n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso di specie, l'appellata ha prodotto, a sostegno della propria pretesa creditoria, il contratto di finanziamento al consumo n. 179595, allegando il parziale inadempimento degli appellanti all'obbligo di restituzione del credito concesso.
I debitori, in primo luogo, contestando l'autenticità della data di sottoscrizione, hanno eccepito che il contratto non si era concluso in data 19.9.2005 ma a luglio 2005; in secondo luogo, hanno dedotto l'estinzione dell'obbligo di pagamento a seguito del recesso esercitato da il 23.7.2025 Parte_1 sia dal contratto di finanziamento sia da quello di vendita o comunque della risoluzione per grave inadempimento del fornitore-alienante.
Sotto il primo profilo, la Corte osserva che - come comprovato dalla consulenza grafologica, il cui esito
è pienamente condivisibile per le ragioni dianzi esposte - la “richiesta di finanziamento n.179595” è stata sottoscritta da . Parte_1
pagina 11 di 16 E' poi documentale e desumibile dalla semplice lettura del contratto (doc.3 fasc. ) che egli ha CP_1 firmato sia quale legale rappresentante della società in nome collettivo sia quale coobbligato e garante, di tal che sussiste la legittimazione e titolarità passiva non solo di ma anche di Parte_1 [...]
, a differenza di quanto eccepito dagli appellanti. Parte_1
A prescindere dalla data della richiesta di concessione del credito formulata dagli appellanti (e dalla autenticità di tale elemento temporale, la cui veridicità è effettivamente contestata), è poi pacifico e documentale che il bene era stato consegnato da ND OP SP agli appellanti in data 7.7.2005, come desumibile dalla fattura del 29.7.2005, che la concedente in data 19.9.2005 Controparte_7 aveva accettato il finanziamento (doc.5) richiesto da accreditando contestualmente Parte_1
l'importo finanziato al soggetto convenzionato ND OP SP (doc.4) in forza della delega al pagamento contenuta nella predetta richiesta e redigendo il piano di ammortamento che prevedeva la restituzione dell'importo finanziato in quarantotto rate decorrenti dal 19.10.2005.
E' dunque indubbio che il contratto di finanziamento al consumo sia stato concluso e perfezionato quantomeno alla data del 19.9.2005.
In tal senso depone anche la circostanza che abbia effettuato, a decorrere dal Parte_1
19.10.2005, il pagamento integrale delle prime tre rate, della quinta e sesta e della ventinovesima, nonché il versamento parziale della settima.
A nulla vale eccepire che l'addebito bancario non configuri un pagamento volontario, posto che i dati fiscali e bancari certamente sono stati forniti dagli appellanti, unitamente ai loro documenti di identità/ visura societaria e soprattutto alla delega e all'autorizzazione firmata dal titolare del conto alla propria banca finalizzata ad acconsentire l'addebito mensile delle predette rate e che non vi è prova che tale consenso sia stato mai revocato.
Sotto il secondo profilo, risulta per tabulas che il contratto per cui è causa si connota come un'operazione di finanziamento, per l'importo di euro 5.702,40, volta a consentire al soggetto utilizzatore l'acquisto di prodotti e servizi informatici del valore di 6422,40 venduti Parte_1 dall'alienante – fornitore INDEX EUROPEA SPA grazie all'apporto economico di , Controparte_7 soggetto abilitato al credito (concedente), il quale, con le proprie risorse finanziarie, ha in tal modo permesso all'acquirente- utilizzatore di soddisfare un interesse che, altrimenti, non avrebbe avuto la possibilità o l'utilità di realizzare, attraverso il pagamento di quarantotto rate da € 118,80 cadauna (che comprendevano il costo del bene e gli interessi dovuti al finanziatore per l'anticipazione del capitale) a decorrere dal 19.10.2005 e fino al 19.9.2009 (cfr. contratto di finanziamento sub doc.3 comparsa di costituzione e piano di ammortamento doc.2 memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c.).
pagina 12 di 16 Tale fattispecie non è certo riconducibile ad una ipotesi di credito al consumo a favore del consumatore-persona fisica, ma alla concessione di un finanziamento ad un'impresa per scopi professionali, di tal che non trovano applicazione gli artt.121-124 D.Lgs. 385/1983, richiamando invece il contratto è causa lo schema del contratto di leasing finanziario che, per consolidata giurisprudenza, non dà luogo ad un unico contratto plurilaterale, ma realizza una figura di collegamento negoziale.
Come correttamente osservato dagli appellanti, anche il contratto in esame si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra l'accordo negoziale concluso tra concedente ed utilizzatore-acquirente del bene e quello di vendita concluso tra l'alienante ND OP SP e . Parte_1
Depongono in tal senso sia l'identità del prezzo di vendita indicato nella fattura n.3392/STA del
29.7.2025 emessa dalla società venditrice a favore di di e di quello Parte_1 Parte_1 descritto nel contratto per cui è causa sia la corrispondenza nella descrizione dei beni (prodotti e servizi informatici, progetto Indepoint) contenuta in entrambi i documenti, sia infine la lettera di accettazione del finanziamento del 19/09/2005 dove di legge “Pratica n. 179595/FF del 19/09/05 a fronte dell'acquisto prodotti e servizi informatici TAN 0.00 TAEG 0,00 finanziamento di euro 5.702,40 presso
ND OP SPA 24100 Bergamo”.
Ed ancora, ND OP SP, quale soggetto convenzionato, aveva sottoscritto la richiesta di finanziamento degli appellanti, che avevano “delegato” “a versare l'importo richiesto CP_3 direttamente all'esercente commerciale convenzionato a margine indicato”.
Da tale collegamento negoziale ed analogamente a quanto stabilito dalla Suprema Corte per il contratto di leasing discende che, se il concedente imputa all'utilizzatore la sospensione del pagamento dei canoni, chiedendone l'adempimento integrale, come nella fattispecie in esame, “qualora l'utilizzatore eccepisca l'inadempimento del fornitore all'obbligazione di consegna e chieda perciò il rigetto della domanda, l'accoglimento dell'eccezione, che deve avvenire sulla base dell'art. 1463 cod. civ., non può trovare ostacolo nel fatto che il contratto contenga una clausola che riversi sull'utilizzatore il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole. Peraltro, se l'utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna, pure a fronte di una consegna incompleta da parte del fornitore (invece di rifiutare la prestazione e far constatare il rifiuto nel relativo verbale), egli pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere la propria obbligazione verso il fornitore, ma non gli può essere allora consentito di opporre al concedente che la consegna non è stata completa nè di fondare su ciò il diritto di sospendere il pagamento dei canoni” (Cass. Sez. 3, n.8101 del 23/05/2012;
Cass. S.U. 5 ottobre 2015 n.19785; Cass.Sez. 3 - , n. 9577 del 09/04/2024).
In particolare, allorché vi sia stata la consegna, come nel caso di specie, ogni eventuale vizio del bene potrà esser fatto valere direttamente dall'utilizzatore nei confronti del pagina 13 di 16 fornitore;
ne consegue che l'utilizzatore non può opporre al concedente l'eccezione di inadempimento del fornitore, per vizio del bene, a norma dell'art. 1460 cod. civ., per rifiutare di adempiere le obbligazioni assunte nei confronti del concedente (Cass.Sez. 3, n. 19657 del 01/10/2004 (Rv. 577466 -
01).
Verificandosi una scissione tra soggetto destinato a ricevere, dal fornitore, la prestazione di consegna e soggetto destinato ad adempiere, nei confronti del fornitore, l'obbligazione di pagamento del prezzo, utilizzatore e concedente hanno, nei confronti del fornitore, un interesse comune (sicché su entrambi grava un onere di collaborazione), di talché il concedente deve far in modo di salvaguardare l'interesse dell'utilizzatore all'esatto adempimento, mentre questi è, dal suo canto, gravato, nei confronti del concedente, dell'onere di comportarsi, rispetto al momento della consegna, in modo diligente, sì che non ne risulti sacrificato l'interesse che anche il concedente ha all'esatto adempimento da parte del fornitore, secondo un modello comportamentale comune improntato alla reciproca cooperazione.
Proprio alla luce dell'indubbio collegamento negoziale esistente tra il contratto di vendita e quello di concessione del credito - anche ritenendo invalida, in conformità all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, la clausola di cui all'art.17 condizioni generali di contratto (doc.3), secondo la quale
“il cliente è informato che, in assenza di accordo di esclusiva con il convenzionato, non possono essere opposte a plusvalore le eccezioni relative al rapporto di compravendita intervenuto tra il convenzionato e il cliente, incluse quelle relative alla destinazione della somma da parte del convenzionato e alla consegna del bene”, in quanto illegittimamente finalizzata a riversare sull'utilizzare i rischi della mancata consegna e dei vizi del bene - non può comunque essere riconosciuto ad il diritto di opporre al concedente (ed ora a CP_10 Controparte_7 CP_1
) l'inadempimento del fornitore-alienante, posto che è pacifico e documentale che il bene ed i
[...] prodotti informatici per cui è stato concesso il finanziamento sono stati consegnati il 7.7.2005 (cfr. documento di trasporto richiamato nella fattura n.3392/STA del 29.7.2025 emessa dalla società venditrice a favore di di ) e che l'utilizzatore-acquirente ha accettato la Parte_1 Parte_1 res senza riserve al momento della consegna né – dopo la scoperta degli asseriti vizi - ha offerto all'alienante la restituzione nei modi e nelle forme previste dalla legge.
Analogamente, non vi è alcuna prova documentale – e gli appellanti non hanno neppure formulato istanze istruttorie orali sul punto - in ordine al valido ed efficace recesso dal contratto di vendita stipulato con ND OP SP o ancor prima in relazione all'effettiva sussistenza dei difetti e gravi vizi del bene oggetto di compravendita, essendosi e limitati ad allegare Parte_1 Parte_1 genericamente il mancato funzionamento dei servizi telematici offerti e a documentare che la società
pagina 14 di 16 alienante era stata sanzionata da AGCM per illeciti ed inadempimenti diversi e successivi a quello contestato nel presente giudizio.
Alla luce della condotta contrattuale degli appellanti nei due negozi collegati, la comunicazione di recesso del 23.7.2005 dal contratto di concessione del credito, indirizzata e ricevuta da Controparte_7
e da quest'ultima riscontrata in data 26.7.2005, non solo è stata superata dall'avvenuta conclusione
[...] del contratto di finanziamento in data 19.9.2005 (comprovata – come dianzi sottolineato - non solo dalla comunicazione di avvenuta accettazione del finanziamento e dalla consegna della somma a favore dell'alienante ND OP, ma anche dalla stessa iniziale esecuzione del contratto mediante la restituzione delle prime sette rate e della ventinovesima da parte di ), Parte_1 Parte_1 ma non può neppure ritenersi sufficiente ed idonea a paralizzare ed estinguere l'obbligo contrattuale di restituzione del finanziamento.
L'acquirente ha infatti accettato senza riserve il bene al momento della consegna, non ha tempestivamente contestato i vizi dei prodotti né offerto la restituzione all'alienante, in tal modo omettendo un comportamento diligente e di leale reciproca cooperazione nei confronti del concedente, rispetto al momento della consegna e della contestazione degli asseriti vizi e creando, conseguentemente, un legittimo affidamento in in ordine alla necessità di corrispondere il CP_6 prezzo di vendita ad ND OP SP (effettivamente versato in data 19.9.2005) e di dar seguito al finanziamento.
Gli appellanti, pertanto, a fronte della legittima domanda svolta da di pagamento delle CP_1 rate residue dovute a , non possono opporre né i vizi del bene venduto, né l'avvenuto Controparte_7 recesso, esercitato in modo illegittimo ed inefficace nei confronti del concedente.
Da tali considerazioni discende il rigetto del terzo e del quarto motivo di appello, avendo la creditrice assolto all'onere di provare la fonte negoziale ed il termine di pagamento e non avendo i debitori dimostrato l'avvenuto pagamento o alcun fatto estintivo o modificativo di tale pretesa creditoria.
7. Circa il quantum, l'importo richiesto con l'ingiunzione di pagamento alla data del 02/02/2017, pari ad € 8.445,74, risulta costituito da € 5.063,98 per rate scadute;
€ 3.327,63 interessi di mora;
€ 31,52 insoluti rid;
€ 3,31 spese missive ed € 19,30 per interessi di mora calcolati e non ancora addebitati alla data dell'estratto conto.
A fronte delle contestazioni, peraltro genericamente ribadite anche in sede di appello, la Corte osserva che sia gli interessi corrispettivi sia gli interessi di mora pattuiti e applicati al finanziamento in esame sono notevolmente inferiori al tasso soglia vigente durante il periodo di sottoscrizione del contratto.
Con riferimento agli interessi convenzionali si evidenzia che, quest'ultimi, non sono previsti dal contratto il quale è a tasso zero. pagina 15 di 16 Quanto agli interessi di mora, che – com'è noto - prescindono dal costo del finanziamento e vengono addebitati nel caso di inadempimento dalla parte contraente alle condizioni precisate dal contratto, i tassi applicati sono pari a zero dal 19/09/2005; 12% dal 01/01/2006; 5,00% dall'01/01/2011 e dunque entro il tasso soglia vigente.
Da tali considerazioni discende il rigetto dell'appello.
8. In applicazione del principio di soccombenza ex art.91 c.p.c. anche nel giudizio di appello,
e devono essere condannati, in solido, alla Parte_1 Parte_1 rifusione delle spese di lite del presente grado nei confronti di Controparte_1
9. Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e da contro la Parte_1 Parte_1 sentenza 743/2021 pubblicata dal Tribunale di Rimini il 28.7.2021; condanna e alla rifusione, in solido tra Parte_1 Parte_1 loro, a favore di delle spese di lite del presente grado di appello, che liquida in euro Controparte_1
3.966,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
2.12.2005.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.r.g. 383/2022 promossa da:
) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
( ), con il patrocinio degli Avv.ti Rosalba Gatto e Gilberto Martinini, domiciliati C.F._1 presso lo studio dell'avv. Ivanoe Danilo Grazian
-Appellanti-
CONTRO
e per essa la procuratrice (codice Controparte_1 Controparte_2 fiscale , con il patrocinio dell'Avv. Raffaella Greco P.IVA_2
-appellata--
Oggetto: Giudizio di appello in materia di contratto di concessione di credito al consumo a favore di società in nome collettivo.
CONCLUSIONI
Per ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
( ): “Piaccia all'Ecc.ma Corte D'Appello adita, ogni contraria domanda, C.F._1 istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza
pagina 1 di 16 emessa dal Tribunale di Rimini nella persona del G.o.p F. Monaco n 743/2021 del 28/07/2021, depositata in pari data e pubblicata il 29/07/2021 rep. 1397/2021, così provvedere: In via preliminare
1. si eccepisce la mancanza di titolarita' sostanziale del credito in capo alla società ; nel CP_1 merito, rigettare l'eccezione di inammissibilità dell'appello con condanna di controparte alle spese e competenze di lite oltre accessori di legge e/o in caso di rigetto dell'appello compensare una parte delle spese e competenze stante l'infondatezza dell'eccezione preliminare;
accertare e dichiarare la società decaduta dall'istanza di verificazione per mancata produzione dell'originale Controparte_1 del contratto oggetto di verificazione nei termini di legge e per l'effetto dichiarare tale documento privo di valenza probatoria. Dichiarare nulla la espletata CTU grafologica anche in considerazione della violazione del principio del contraddittorio. Revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la società alla restituzione delle rate addebitate e pari ad € 1.188,80 nonché al CP_1 pagamento delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che rende la formula di rito;
accertare e dichiarare che la società ha operato il diritto di recesso, accettato dalla società Parte_1 CP_3 con missiva del 29/07/2005 e per l'effetto dichiarare risolti i contratti con ND e stante il CP_3 collegamento negoziale . Disporre che alcuna somma la società e Parte_1
devono alla . Revocare il decreto ingiuntivo opposto e condannare la società Parte_1 CP_3
alla restituzione delle rate prelevate dal conto corrente della società e pari ad € CP_1 Parte_1
1118,00. Condannare la società al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di CP_1 giudizio, oltre IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che rende la formula di rito. In via istruttoria si insiste nell'accoglimento delle richieste avanzate nella memoria 183 VI comma n. 2, nonché nella richiesta di chiamata in causa della società
, in persona del curatore fallimentare ex art. 269 c.p.c.”. Controparte_4
Per :“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, disattesa ogni contraria istanza, CP_1 eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda
e/o istanza avversaria così giudicare: In via preliminare, accertare e dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 cpc, l'appello per le ragioni indicate in atto;
Nel merito, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare, in quanto inammissibili ed infondati, tutti i motivi di appello proposti confermando la sentenza nr. 743/2021 emessa dal tribunale di Rimini il 28.07.2021, oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
respingere, con la migliore formula, le domande svolte dagli appellanti contro per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso: Controparte_1
pagina 2 di 16 con vittoria di spese documentate e compenso dell'avvocato patrocinante determinato ai sensi del DM
55/14, oltre accessori come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.In data 29/03/2017 veniva notificato alla società e a Parte_1 Parte_1 [...]
il decreto ingiuntivo n. 507/2017 pronunciato dal Tribunale di Rimini il 7.3.2017, con il Parte_1 quale veniva ingiunto il pagamento della somma di € 8445,74, oltre interessi e spese della procedura.
Avverso tale decreto proponevano opposizione la società in persona del legale Parte_1 rappresentante, e quest'ultimo in proprio con atto di citazione 02/05/2017, ritualmente Parte_1 notificato affinchè, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della curatela fallimentare della società ed estromissione dal giudizio di per difetto di legittimazione CP_4 Parte_1 passiva, nel merito venisse dichiarato nullo e/o inefficace il contratto stipulato tra di Parte_1 [...]
e la perché lo stesso non era mai stato sottoscritto dal legale rappresentante Parte_1 Controparte_5 della predetta società, con conseguente invalidità e revoca del decreto ingiuntivo, nonché condanna al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre il rimborso delle spese generali IVA e
CPA come per legge. In subordine e sempre nel merito, chiedevano dichiararsi la risoluzione contrattuale per grave inadempimento del contratto di fornitura e servizi stipulato con la società CP_4
e la conseguente risoluzione del contratto collegato di finanziamento al consumo stipulato con
[...]
, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento delle spese CP_6 processuali. In subordine, eccepiva la prescrizione del credito ingiunto.
Con comparsa di costituzione e risposta del 22/11/2017, si costituiva in giudizio la società
[...]
, la quale chiedeva, in via preliminare, la provvisoria esecuzione del decreto Controparte_7 ingiuntivo opposto, nel merito il rigetto dell'opposizione, ivi compresa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di , con conferma del decreto ingiuntivo n. 507/2017. In via Parte_1 subordinata chiedeva che fosse dichiarato e accertato che la società in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore e - anche in qualità di coobbligato – fossero debitori Parte_1 in solido tra loro, nei confronti della società della somma ingiunta e, in caso di accoglimento CP_3 della domanda attorea della chiamata in causa del terzo, dell'esistenza del collegamento negoziale tra la e la società , in persona del curatore, dell'inadempimento di quest'ultima, CP_3 CP_4 condannare la , in persona del Curatore Fallimentare, al pagamento di quanto dovuto alla CP_4
, in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Controparte_7 rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 3 di 16 Rigettata l'istanza di chiamata in causa del terzo , non vertendosi in ipotesi di CP_4 litisconsorzio necessario nonché la domanda di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in considerazione della dichiarazione di recesso esercitata dagli opponenti, veniva svolto il procedimento di mediazione con esito negativo. La causa era istruita con l'espletamento della
CTU grafologica e l'esame dei documenti.
2. All'esito dell'udienza ex art.281 sexies c.p.c. di precisazione delle conclusioni e discussione orale, il
Tribunale di Rimini pronunciava la sentenza n.743/21 del 28/07/2021, depositata in cancelleria con n.rep. 1397/2021 del 29/07/2021, che rigettava l'opposizione, confermava il decreto opposto, condannando parte opponente a rimborsare le spese di lite e ponendo a carico di quest'ultima le spese della consulenza tecnica grafologica. In particolare, per quanto di interesse ai fini del presente giudizio di appello, il giudice di prime cure riteneva che: a) fosse stata provata la fonte negoziale, posto che il
“contratto di finanziamento al consumo” era stato in parte adempiuto e che la consulenza tecnica d'ufficio aveva consentito di accertare che “le sette sigle a nome , apposte su originale Parte_1 di finanziamento n.179595, risultavano tecnicamente riferibili alla grafomotricità del signor CP_3
”; b) a fronte della produzione del saldaconto e dell'estratto conto, non fossero state Parte_1 formulate dagli opponenti, sui quali gravava il relativo onere, specifiche contestazioni di tal che anche l'entità del credito doveva ritenersi provata;
c) non fosse fondata l'eccepita “nullità del contratto di finanziamento per l'asserito inadempimento di ND in ordine al contratto di acquisto di prodotti e servizi informatici da quest'ultima stipulato con le parti opponenti, in mancanza della prova di un effettivo collegamento tra i due contratti, tale per cui l'inadempimento del venditore potesse determinare la invalidità del mutuo”, tenuto conto del chiaro disposto dell'art.17 delle condizioni generali di contratto, “clausola che esclude ogni ipotesi di invalidità del contratto di finanziamento per cui è causa per effetto dell'asserita inadempienza della al contratto di vendita. Ed Controparte_8 invero, la non ha partecipato alla contrattazione, all'acquisto dei beni”. CP_3
3. Avverso tale sentenza hanno proposto appello e Parte_1 [...]
, affidato a quattro motivi: I) nullità ed erroneità della sentenza per non aver il giudice di Parte_1 prime cure dichiarato parte opposta decaduta dall'istanza di verificazione e per avere conseguentemente ammesso la consulenza tecnica grafologica;
II) erroneità della sentenza per non aver dichiarato la nullità della consulenza grafologica espletata in violazione del contradditorio;
III) nullità della sentenza per non aver il giudice di primo grado considerato il recesso operato dal legale rappresentante della società la comunicazione di di aver ritirato il finanziamento e Parte_1 CP_3 per omessa motivazione in merito al collegamento negoziale e alla clausola contrattuale di cui pagina 4 di 16 all'art.17; IV) nullità della sentenza per mancanza della documentazione posta a base del decreto ingiuntivo stante la mancata acquisizione del fascicolo monitorio r.g. 633/17.
Si è costituita l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame per l'infondatezza dei quattro motivi di impugnazione e la conferma della sentenza appellata.
All'esito dell'udienza cartolare del 10.6.2025, con ordinanza del 12.6.2025, depositata il 24.6.2025, la
Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art.190 cpc per lo scambio di memorie conclusive e di replica.
In sede di precisazione delle conclusioni, gli appellanti hanno eccepito altresì la carenza di legittimazione attiva e di titolarità del credito controverso in capo a . CP_1
L'appellata ha contestato e chiesto il rigetto anche di tale eccezione preliminare.
4. Occorre dunque procedere in primo luogo all'esame di tale questione, tenuto conto della sua natura assorbente.
e hanno evidenziato che la pubblicazione dell'avvenuta cessione nella Parte_1 Parte_1
Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non dalla prova dell'esistenza della cessione stessa, che dunque non può ritenersi dimostrata nella fattispecie in esame, con conseguente carenza di legittimazione attiva di Controparte_1
Orbene, dall'esame degli atti di causa, si evince che: a) il credito controverso, in origine facente capo a
, è stato ceduto pro soluto a nell'ambito di Controparte_7 Controparte_1 un'operazione di cartolarizzazione ex L. n. 130/1999 ed art. 58 del D. Lgs. n. 385/1993; b) in ossequio a quanto richiesto dall'art.58 TUB, è stata data “notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana”, adempimenti che, ai sensi del 4° comma della medesima disposizione, “producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del Codice civile”.
La Suprema Corte, sul punto, ha chiarito che “in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass.
Sez. 3, n.4277 del 10/02/2023).
Nel caso in esame, nella Gazzetta Ufficiale (pag 36), si dà atto che (la Controparte_1
“Cessionaria” o la “Società”) comunica che, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, in data 5 dicembre 2018 ha concluso con: , con Controparte_7
pagina 5 di 16 sede legale in Via Cairoli n. 8/F, 40121, Bologna (BO), iscrizione nel Registro Imprese di Bologna, codice fiscale e partita IVA n. (la “ ” e, congiuntamente con e P.IVA_3 CP_3 Parte_2 CP_9
le “Cedenti”), un contratto di cessione (il “Contratto di Cessione ” e, congiuntamente
[...] CP_3 con il Contratto di Cessione Plusvalore e il Contratto di Cessione Detto Factor, i “Contratti di
Cessione”) di crediti pecuniari, individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario…1. i Crediti sono stati concessi sotto una delle seguenti forme tecniche: i) finanziamento contro cessione del quinto e/o assistito da delegazione di pagamento;
ii) prestito personale;
iii) prestito finalizzato;
iv) prestito per
l'acquisto di autovetture (diverso dal leasing), e v) carte di credito;
2. i Crediti derivano da Contratti di Finanziamento concessi dalle Cedenti nell'ambito della propria attività d'impresa oppure originariamente concessi da intermediari finanziari successivamente acquisiti dalle Cedenti;
3. ciascuno dei Crediti deriva da un Contratto di Finanziamento stipulato con un soggetto rientrante in una delle seguenti categorie: consumatore, lavoratore dipendente, pensionato, società di persone, società di capitali;
4. i Crediti sono denominati in Euro oppure, qualora originariamente denominati in Lire, sono stati successivamente ridenominati in Euro;
5. i Crediti derivano da contratti regolati dal diritto italiano;
6. i Crediti risultano iscritti nei libri contabili delle Cedenti;
7. in relazione ai Crediti non sono pendenti procedimenti contenziosi nei quali le Cedenti siano convenute, diversi da procedimenti, in qualsiasi grado di giudizio, in cui le Cedenti abbiano originariamente proposto ricorso per decreto ingiuntivo, o abbiano agito in via esecutiva, e il Debitore abbia proposto opposizione a decreto ingiuntivo o all'esecuzione contro le Cedenti;
8. i rispettivi debitori ceduti sono inclusi nella lista di NDG depositata presso il Notaio Dott.ssa , Notaio in Milano, il Persona_1
5.12.2018; 9. alla Data di Valutazione i Crediti hanno un valore nominale, per capitale, interessi, anche di mora, e spese pari o superiore ad euro 100,00 ciascuno”.
Dallo stralcio dell'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (cfr. pag. 9 dell'estratto della Gazzetta
Ufficiale depositata nel fascicolo di primo grado) si evincono dunque le caratteristiche dei crediti ceduti, identificati come posizioni debitorie derivanti da contratti di finanziamento con prestiti finalizzati, stipulati dalle cedenti nell'ambito della loro attività di impresa con consumatori o, tra gli altri, con società di persone, regolati dal diritto italiano, iscritti nelle scritture contabili delle cedenti, oggetto di decreto ingiuntivo o di opposizione a ingiunzione ed inseriti nella lista NDG depositata presso il notaio in Milano il 5.12.2018 (certificazione notarile sub doc.2 ove è indicata, tra i Per_1 crediti ceduti, anche quella oggetto di causa).
pagina 6 di 16 L'avviso di pubblicazione consente dunque di individuare senza alcun dubbio le singole categorie di crediti ceduti in blocco, tra le quali rientra evidentemente anche quello oggetto di causa, in quanto esso presenta tutti gli elementi indicati nella Gazzetta Ufficiale al fine di identificarli senza incertezza.
Anche a voler ritenere contestata da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993 e a non ritenere sufficiente, in conformità all'insegnamento della Corte di Cassazione, ai fini della relativa prova, quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., occorre procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione riveste senz'altro un valore indiziario
(Cass. Sez. 3 n. 17944 del 22/06/2023).
Orbene, anche sotto tale profilo, il citato avviso, contenente elementi specifici e dettagliati, va valutato unitamente a circostanze decisive che, per la loro gravità, precisione e concordanza, depongono ex art.2729 c.c. nel senso dell'avvenuta cessione del credito vantato da nei confronti degli odierni CP_3 appellanti a favore di CP_1 CP_1
Ed invero, quest'ultima non avrebbe alcun interesse o vantaggio ad azionare un credito se non di propria titolarità, sicché può riconoscersi diretta efficacia ricognitiva del trasferimento della proprietà del credito agli atti di intimazione di pagamento o all'iniziativa giudiziale da essa intrapresa. In secondo luogo, la cessionaria è in possesso della documentazione contrattuale afferente all'accordo negoziale intercorso tra ed prodotta nel presente giudizio CP_3 Parte_1 sia in sede monitoria sia nella fase di merito.
Tali condotte dell'appellata sarebbero irragionevoli se non basate sull'avvenuta cessione contrattuale del credito oggetto di causa.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene provata la legittimazione e titolarità attiva di
[...]
CP_1
5. Passando all'esame del merito, il primo e il secondo motivo di appello, che possono essere trattati congiuntamente vertendo entrambi sull'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta e sulla consulenza grafologica, sono infondati.
Gli appellanti censurano la sentenza del Tribunale di Rimini per non aver dichiarato decaduta l'appellata dall'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta e per aver ammesso la consulenza tecnica d'ufficio grafologica, che poi peraltro, a loro avviso, si era svolta senza rispettare il principio del contraddittorio. In particolare, eccepiscono che l'appellata non ha depositato l'originale del contratto di finanziamento al consumo nei termini di cui all'art.183 comma 6 n.2 c.p.c..
pagina 7 di 16 La Suprema Corte ha chiarito che “in tema di verificazione della scrittura privata, gli artt. 216 e 217
c.p.c. non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della relativa istanza, la produzione dell'originale della scrittura, dacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova.
(Cass.Sez. 3 - , Ordinanza n. 23959 del 07/08/2023 (Rv. 668579 - 01).
In tale ottica, “l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta può essere anche implicita, come quando si insista per l'accoglimento di una pretesa che presuppone l'autenticità del documento e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo” (Cass.Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32169 del 02/11/2022 (Rv. 666161 -
01).
Con specifico riferimento alla questione sollevata dagli appellanti, la Corte di Cassazione ha esplicitato la necessità della produzione dell'originale al fine di ottenere la verificazione ex art.216 cpc da parte di chi abbia esibito in giudizio una scrittura privata prodotta in copia fotostatica ed intenda avvalersi della prova documentale rappresentata dall'anzidetta scrittura, in caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.214 e 215 c.p.c.. (Cass.. n. 11739/1999,
n. 10469/93; Cass. Sez. 2, n. 9202 del 2004), altrimenti, questi potrà fornire la prova del contenuto del documento con i mezzi ordinari, nei limiti della loro ammissibilità, ma giammai della firma (Cass.
Sez. 6 - 2, n. 7267 del 27/03/2014; Cass. Sez. 3 - , n. 33769 del 19/12/2019).
Ed infatti l'articolo 217 c.p.c. prevede che, qualora sia richiesta la verificazione, il giudice istruttore deve disporre cautele di custodia del documento. Orbene, se la verificazione potesse effettuarsi sulla copia non vi sarebbe alcuna necessità di “cautele opportune per la custodia del documento” diverse e superiori rispetto alla tutela degli altri documenti prodotti e quindi presenti nei fascicoli di parte. Tale necessità di superiore tutela, peraltro, insorge solo quando viene disposta la verificazione a seguito del disconoscimento, di cui è un immediato effetto.
Quanto ai termini entro cui produrre siffatto originale, la Suprema Corte ha tuttavia precisato che “nella procedura di verificazione della scrittura privata disconosciuta, che sia stata versata in atti solamente in copia, il deposito dell'originale del documento non costituisce nuova produzione in senso tecnico- giuridico e può avvenire, pertanto, anche dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, n.
2, c.p.c., (anche nel corso dell'espletamento della ctu), essendo la presenza dell'originale agli atti del giudizio ancor più necessaria, giacché la perizia grafica deve preferibilmente svolgersi su tale documento e non sulla copia, onde assicurare la massima affidabilità dell'indagine devoluta all'ausiliario e, con ciò, rispondere ad un'esigenza concorrente, non soltanto delle parti, ma anche pagina 8 di 16 dello stesso ordinamento giuridico” (Cass. ordinanza n. 35167 del 18 novembre 2021; Cass. n. 1366 del 26 gennaio 2016).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'istanza di verificazione ex art.216 c.p.c. sia stata tempestivamente proposta nella comparsa di costituzione e risposta a seguito del formale disconoscimento del contratto di finanziamento al consumo, effettuato in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, nonché reiterata nella memoria ex art.183 comma 6 n.1 c.p.c..
E' altresì pacifico che l'originale del contratto è stato effettivamente depositato (non solo esibito) il
19/09/2020 e conservato nella cassaforte della cancelleria da dove è stato poi prelevato dalla consulente d'ufficio che dunque se ne è pacificamente avvalsa per il suo accertamento peritale, posto che quest'ultimo ha avuto inizio il 17.10.2020.
Il deposito dell'originale da parte dell'appellata è avvenuto nel rispetto dei termini concessi dal giudice di prime cure con l'ordinanza del 17.6.2020 (contenente l'ordine “a parte opposta di depositare entro il
10.07.20 l'originale della scrittura privata disconosciuta - ad entrambe le parti depositare le scritture di comparazione”) e nel verbale di udienza del 3.9.2020 (ove il termine inizialmente concesso è stato prorogato fino al 30.9.2020).
In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, non può ritenersi tardiva la produzione dell'originale della scrittura privata disconosciuta ai fini del procedimento incidentale di verificazione ex art.216 c.p.c..
Analogamente infondato è il secondo motivo di appello, posto che la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio, l'obbligo del consulente di convocare le parti si esaurisce con la comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo di inizio delle operazioni, senza che sia necessaria una nuova convocazione per discutere, prima del deposito della relazione, gli accertamenti compiuti.
Del resto, nel caso in esame, gli stessi opponenti hanno ammesso che il consulente d'ufficio (e la circostanza è anche documentale) ha ritualmente comunicato alle parti la data di inizio delle operazioni peritali (in udienza) e del differimento (cfr. allegati alla relazione peritale depositata nel giudizio di primo grado), che a tale incontro il consulente di parte non aveva potuto partecipare e che tuttavia il consulente d'ufficio aveva altresì inviato agli opponenti, odierni appellanti, il saggio grafico, peraltro trasmettendo la bozza dell'accertamento peritale, nell'attesa di ricevere le osservazioni delle parti, di fatto tempestivamente intervenute.
Quanto alle contestazioni concernenti le scritture di comparazione, la metodologia e gli strumenti utilizzati, la stessa consulente condivisibilmente, in risposta alle osservazioni al suo elaborato peritale formulate dagli opponenti, reiterate in sede di impugnazione come motivi di appello, ha precisato che: pagina 9 di 16 - si era avvalsa del saggio grafico rilasciato all'udienza del 3 settembre 2020, oltre che delle sigle e sottoscrizioni presenti sul contratto;
- nessuna persona impugna il mezzo scrittorio con il dito mignolo, di tal che la menomazione lamentata da non ha ragione di esistere nella presa e impugnatura della penna Parte_1 scrivente;
- in sede di analisi sia delle sottoscrizioni in verifica che delle comparative è emerso un quadro grafodinamico improntato a ritmo spigliato, continuità del tratto, collegamenti dinamici, e non sono emerse gestualità ad indicare sofferenze e difficoltà esecutive.
Infine, a pagina 3 della consulenza tecnica del 24.11.2020 si legge che “la metodologia usata nell'esame delle scritture è quella grafologica ” e nelle conclusioni la dott.ssa Per_2 Persona_3 ha espressamente affermato di aver condotto l'accertamento peritale sull'originale del contratto che, peraltro, gli stessi appellanti hanno dedotto essere stato prelevato dalla cassaforte del Tribunale di
Rimini, ove era custodito dopo il formale deposito. Il dato è confermato dallo “storico” del fascicolo telematico, dal quale si evince che la CTU ha provveduto a riconsegnare il 28.1.2021 in cancelleria la busta 234 contenente l'originale e gli allegati per la loro custodia in cassaforte, dopo il deposito della relazione peritale finale avvenuto l'8.1.2021.
6. Con riferimento al terzo ed al quarto motivo di appello, che è opportuno trattare congiuntamente attenendo alla sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa creditoria, giova premettere che:
- i documenti allegati al ricorso per decreto ingiuntivo, pur in assenza del deposito telematico del relativo fascicolo, sono stati comunque nuovamente allegati e tempestivamente prodotti da
[...] anche nel giudizio di primo grado;
CP_1
- è inammissibile l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa della società ND OP SP, ai fini dell'accertamento, richiesto in via subordinata, della risoluzione del contratto per grave inadempimento, posto che tale società è fallita nel 2014 e dunque in data antecedente all'instaurazione del giudizio (anche di primo grado) ed atteso che la Suprema Corte ha chiarito che “dopo il fallimento del debitore, il creditore non può proporre domanda di risoluzione del contratto, neanche nell'ipotesi diretta ad accertare - con riferimento ad inadempimento anteriore - l'avveramento di una condizione risolutoria, a meno che la domanda non sia stata introdotta prima della dichiarazione di fallimento, atteso che la relativa pronuncia produrrebbe altrimenti effetti restitutori e risarcitori lesivi del principio di paritario soddisfacimento di tutti i creditori e di cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche. Ne consegue che la domanda di risoluzione del contratto, quand'anche finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno, è attratta dal foro fallimentare ex art. 24 l.fall., e può anche essere proposta pagina 10 di 16 incidentalmente in sede di opposizione allo stato passivo” (Cass. Sez. 6 - 1, n. 19914 del 09/08/2017;
Cass. Sez.
1 - n. 26723 del 15/10/2024);
- analogamente sono inammissibili le istanze istruttorie di prova testimoniale già formulate dagli appellanti in primo grado, vertendo esclusivamente sull'autenticità della sottoscrizione del contratto di concessione del credito e sull'avvenuta stipula dello stesso da parte di terzi soggetti, circostanze superate dalla consulenza tecnica grafologica.
Ciò premesso, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, la Suprema Corte ha chiarito che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (Cass.
Sez. U, n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso di specie, l'appellata ha prodotto, a sostegno della propria pretesa creditoria, il contratto di finanziamento al consumo n. 179595, allegando il parziale inadempimento degli appellanti all'obbligo di restituzione del credito concesso.
I debitori, in primo luogo, contestando l'autenticità della data di sottoscrizione, hanno eccepito che il contratto non si era concluso in data 19.9.2005 ma a luglio 2005; in secondo luogo, hanno dedotto l'estinzione dell'obbligo di pagamento a seguito del recesso esercitato da il 23.7.2025 Parte_1 sia dal contratto di finanziamento sia da quello di vendita o comunque della risoluzione per grave inadempimento del fornitore-alienante.
Sotto il primo profilo, la Corte osserva che - come comprovato dalla consulenza grafologica, il cui esito
è pienamente condivisibile per le ragioni dianzi esposte - la “richiesta di finanziamento n.179595” è stata sottoscritta da . Parte_1
pagina 11 di 16 E' poi documentale e desumibile dalla semplice lettura del contratto (doc.3 fasc. ) che egli ha CP_1 firmato sia quale legale rappresentante della società in nome collettivo sia quale coobbligato e garante, di tal che sussiste la legittimazione e titolarità passiva non solo di ma anche di Parte_1 [...]
, a differenza di quanto eccepito dagli appellanti. Parte_1
A prescindere dalla data della richiesta di concessione del credito formulata dagli appellanti (e dalla autenticità di tale elemento temporale, la cui veridicità è effettivamente contestata), è poi pacifico e documentale che il bene era stato consegnato da ND OP SP agli appellanti in data 7.7.2005, come desumibile dalla fattura del 29.7.2005, che la concedente in data 19.9.2005 Controparte_7 aveva accettato il finanziamento (doc.5) richiesto da accreditando contestualmente Parte_1
l'importo finanziato al soggetto convenzionato ND OP SP (doc.4) in forza della delega al pagamento contenuta nella predetta richiesta e redigendo il piano di ammortamento che prevedeva la restituzione dell'importo finanziato in quarantotto rate decorrenti dal 19.10.2005.
E' dunque indubbio che il contratto di finanziamento al consumo sia stato concluso e perfezionato quantomeno alla data del 19.9.2005.
In tal senso depone anche la circostanza che abbia effettuato, a decorrere dal Parte_1
19.10.2005, il pagamento integrale delle prime tre rate, della quinta e sesta e della ventinovesima, nonché il versamento parziale della settima.
A nulla vale eccepire che l'addebito bancario non configuri un pagamento volontario, posto che i dati fiscali e bancari certamente sono stati forniti dagli appellanti, unitamente ai loro documenti di identità/ visura societaria e soprattutto alla delega e all'autorizzazione firmata dal titolare del conto alla propria banca finalizzata ad acconsentire l'addebito mensile delle predette rate e che non vi è prova che tale consenso sia stato mai revocato.
Sotto il secondo profilo, risulta per tabulas che il contratto per cui è causa si connota come un'operazione di finanziamento, per l'importo di euro 5.702,40, volta a consentire al soggetto utilizzatore l'acquisto di prodotti e servizi informatici del valore di 6422,40 venduti Parte_1 dall'alienante – fornitore INDEX EUROPEA SPA grazie all'apporto economico di , Controparte_7 soggetto abilitato al credito (concedente), il quale, con le proprie risorse finanziarie, ha in tal modo permesso all'acquirente- utilizzatore di soddisfare un interesse che, altrimenti, non avrebbe avuto la possibilità o l'utilità di realizzare, attraverso il pagamento di quarantotto rate da € 118,80 cadauna (che comprendevano il costo del bene e gli interessi dovuti al finanziatore per l'anticipazione del capitale) a decorrere dal 19.10.2005 e fino al 19.9.2009 (cfr. contratto di finanziamento sub doc.3 comparsa di costituzione e piano di ammortamento doc.2 memoria ex art.183 comma 6 n.2 c.p.c.).
pagina 12 di 16 Tale fattispecie non è certo riconducibile ad una ipotesi di credito al consumo a favore del consumatore-persona fisica, ma alla concessione di un finanziamento ad un'impresa per scopi professionali, di tal che non trovano applicazione gli artt.121-124 D.Lgs. 385/1983, richiamando invece il contratto è causa lo schema del contratto di leasing finanziario che, per consolidata giurisprudenza, non dà luogo ad un unico contratto plurilaterale, ma realizza una figura di collegamento negoziale.
Come correttamente osservato dagli appellanti, anche il contratto in esame si caratterizza per l'esistenza di un collegamento negoziale tra l'accordo negoziale concluso tra concedente ed utilizzatore-acquirente del bene e quello di vendita concluso tra l'alienante ND OP SP e . Parte_1
Depongono in tal senso sia l'identità del prezzo di vendita indicato nella fattura n.3392/STA del
29.7.2025 emessa dalla società venditrice a favore di di e di quello Parte_1 Parte_1 descritto nel contratto per cui è causa sia la corrispondenza nella descrizione dei beni (prodotti e servizi informatici, progetto Indepoint) contenuta in entrambi i documenti, sia infine la lettera di accettazione del finanziamento del 19/09/2005 dove di legge “Pratica n. 179595/FF del 19/09/05 a fronte dell'acquisto prodotti e servizi informatici TAN 0.00 TAEG 0,00 finanziamento di euro 5.702,40 presso
ND OP SPA 24100 Bergamo”.
Ed ancora, ND OP SP, quale soggetto convenzionato, aveva sottoscritto la richiesta di finanziamento degli appellanti, che avevano “delegato” “a versare l'importo richiesto CP_3 direttamente all'esercente commerciale convenzionato a margine indicato”.
Da tale collegamento negoziale ed analogamente a quanto stabilito dalla Suprema Corte per il contratto di leasing discende che, se il concedente imputa all'utilizzatore la sospensione del pagamento dei canoni, chiedendone l'adempimento integrale, come nella fattispecie in esame, “qualora l'utilizzatore eccepisca l'inadempimento del fornitore all'obbligazione di consegna e chieda perciò il rigetto della domanda, l'accoglimento dell'eccezione, che deve avvenire sulla base dell'art. 1463 cod. civ., non può trovare ostacolo nel fatto che il contratto contenga una clausola che riversi sull'utilizzatore il rischio della mancata consegna, dovendosi ritenere invalide siffatte clausole. Peraltro, se l'utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna, pure a fronte di una consegna incompleta da parte del fornitore (invece di rifiutare la prestazione e far constatare il rifiuto nel relativo verbale), egli pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere la propria obbligazione verso il fornitore, ma non gli può essere allora consentito di opporre al concedente che la consegna non è stata completa nè di fondare su ciò il diritto di sospendere il pagamento dei canoni” (Cass. Sez. 3, n.8101 del 23/05/2012;
Cass. S.U. 5 ottobre 2015 n.19785; Cass.Sez. 3 - , n. 9577 del 09/04/2024).
In particolare, allorché vi sia stata la consegna, come nel caso di specie, ogni eventuale vizio del bene potrà esser fatto valere direttamente dall'utilizzatore nei confronti del pagina 13 di 16 fornitore;
ne consegue che l'utilizzatore non può opporre al concedente l'eccezione di inadempimento del fornitore, per vizio del bene, a norma dell'art. 1460 cod. civ., per rifiutare di adempiere le obbligazioni assunte nei confronti del concedente (Cass.Sez. 3, n. 19657 del 01/10/2004 (Rv. 577466 -
01).
Verificandosi una scissione tra soggetto destinato a ricevere, dal fornitore, la prestazione di consegna e soggetto destinato ad adempiere, nei confronti del fornitore, l'obbligazione di pagamento del prezzo, utilizzatore e concedente hanno, nei confronti del fornitore, un interesse comune (sicché su entrambi grava un onere di collaborazione), di talché il concedente deve far in modo di salvaguardare l'interesse dell'utilizzatore all'esatto adempimento, mentre questi è, dal suo canto, gravato, nei confronti del concedente, dell'onere di comportarsi, rispetto al momento della consegna, in modo diligente, sì che non ne risulti sacrificato l'interesse che anche il concedente ha all'esatto adempimento da parte del fornitore, secondo un modello comportamentale comune improntato alla reciproca cooperazione.
Proprio alla luce dell'indubbio collegamento negoziale esistente tra il contratto di vendita e quello di concessione del credito - anche ritenendo invalida, in conformità all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, la clausola di cui all'art.17 condizioni generali di contratto (doc.3), secondo la quale
“il cliente è informato che, in assenza di accordo di esclusiva con il convenzionato, non possono essere opposte a plusvalore le eccezioni relative al rapporto di compravendita intervenuto tra il convenzionato e il cliente, incluse quelle relative alla destinazione della somma da parte del convenzionato e alla consegna del bene”, in quanto illegittimamente finalizzata a riversare sull'utilizzare i rischi della mancata consegna e dei vizi del bene - non può comunque essere riconosciuto ad il diritto di opporre al concedente (ed ora a CP_10 Controparte_7 CP_1
) l'inadempimento del fornitore-alienante, posto che è pacifico e documentale che il bene ed i
[...] prodotti informatici per cui è stato concesso il finanziamento sono stati consegnati il 7.7.2005 (cfr. documento di trasporto richiamato nella fattura n.3392/STA del 29.7.2025 emessa dalla società venditrice a favore di di ) e che l'utilizzatore-acquirente ha accettato la Parte_1 Parte_1 res senza riserve al momento della consegna né – dopo la scoperta degli asseriti vizi - ha offerto all'alienante la restituzione nei modi e nelle forme previste dalla legge.
Analogamente, non vi è alcuna prova documentale – e gli appellanti non hanno neppure formulato istanze istruttorie orali sul punto - in ordine al valido ed efficace recesso dal contratto di vendita stipulato con ND OP SP o ancor prima in relazione all'effettiva sussistenza dei difetti e gravi vizi del bene oggetto di compravendita, essendosi e limitati ad allegare Parte_1 Parte_1 genericamente il mancato funzionamento dei servizi telematici offerti e a documentare che la società
pagina 14 di 16 alienante era stata sanzionata da AGCM per illeciti ed inadempimenti diversi e successivi a quello contestato nel presente giudizio.
Alla luce della condotta contrattuale degli appellanti nei due negozi collegati, la comunicazione di recesso del 23.7.2005 dal contratto di concessione del credito, indirizzata e ricevuta da Controparte_7
e da quest'ultima riscontrata in data 26.7.2005, non solo è stata superata dall'avvenuta conclusione
[...] del contratto di finanziamento in data 19.9.2005 (comprovata – come dianzi sottolineato - non solo dalla comunicazione di avvenuta accettazione del finanziamento e dalla consegna della somma a favore dell'alienante ND OP, ma anche dalla stessa iniziale esecuzione del contratto mediante la restituzione delle prime sette rate e della ventinovesima da parte di ), Parte_1 Parte_1 ma non può neppure ritenersi sufficiente ed idonea a paralizzare ed estinguere l'obbligo contrattuale di restituzione del finanziamento.
L'acquirente ha infatti accettato senza riserve il bene al momento della consegna, non ha tempestivamente contestato i vizi dei prodotti né offerto la restituzione all'alienante, in tal modo omettendo un comportamento diligente e di leale reciproca cooperazione nei confronti del concedente, rispetto al momento della consegna e della contestazione degli asseriti vizi e creando, conseguentemente, un legittimo affidamento in in ordine alla necessità di corrispondere il CP_6 prezzo di vendita ad ND OP SP (effettivamente versato in data 19.9.2005) e di dar seguito al finanziamento.
Gli appellanti, pertanto, a fronte della legittima domanda svolta da di pagamento delle CP_1 rate residue dovute a , non possono opporre né i vizi del bene venduto, né l'avvenuto Controparte_7 recesso, esercitato in modo illegittimo ed inefficace nei confronti del concedente.
Da tali considerazioni discende il rigetto del terzo e del quarto motivo di appello, avendo la creditrice assolto all'onere di provare la fonte negoziale ed il termine di pagamento e non avendo i debitori dimostrato l'avvenuto pagamento o alcun fatto estintivo o modificativo di tale pretesa creditoria.
7. Circa il quantum, l'importo richiesto con l'ingiunzione di pagamento alla data del 02/02/2017, pari ad € 8.445,74, risulta costituito da € 5.063,98 per rate scadute;
€ 3.327,63 interessi di mora;
€ 31,52 insoluti rid;
€ 3,31 spese missive ed € 19,30 per interessi di mora calcolati e non ancora addebitati alla data dell'estratto conto.
A fronte delle contestazioni, peraltro genericamente ribadite anche in sede di appello, la Corte osserva che sia gli interessi corrispettivi sia gli interessi di mora pattuiti e applicati al finanziamento in esame sono notevolmente inferiori al tasso soglia vigente durante il periodo di sottoscrizione del contratto.
Con riferimento agli interessi convenzionali si evidenzia che, quest'ultimi, non sono previsti dal contratto il quale è a tasso zero. pagina 15 di 16 Quanto agli interessi di mora, che – com'è noto - prescindono dal costo del finanziamento e vengono addebitati nel caso di inadempimento dalla parte contraente alle condizioni precisate dal contratto, i tassi applicati sono pari a zero dal 19/09/2005; 12% dal 01/01/2006; 5,00% dall'01/01/2011 e dunque entro il tasso soglia vigente.
Da tali considerazioni discende il rigetto dell'appello.
8. In applicazione del principio di soccombenza ex art.91 c.p.c. anche nel giudizio di appello,
e devono essere condannati, in solido, alla Parte_1 Parte_1 rifusione delle spese di lite del presente grado nei confronti di Controparte_1
9. Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e da contro la Parte_1 Parte_1 sentenza 743/2021 pubblicata dal Tribunale di Rimini il 28.7.2021; condanna e alla rifusione, in solido tra Parte_1 Parte_1 loro, a favore di delle spese di lite del presente grado di appello, che liquida in euro Controparte_1
3.966,00 per compensi di avvocato, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello, il
2.12.2005.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
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