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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/12/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI SI - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1615 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. ALBIERO MARIA GIULIA, come da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. ERNESTO PARISI, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
15/05/2025, i coniugi , nata a [...] il [...],7 e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di CATANIA il 22/05/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 134, parte 1;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il [...], e nata Per_1 Per_2
a Messina il 21/12/2012; - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
All'udienza del 26/11/2025 venivano chiesti chiarimenti alle parti in merito alle condizioni dell'accordo e la causa veniva rinviata per consentire il deposito di una nuova proposta.
All'udienza del 10/12/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta alle nuove condizioni contenute nel ricorso sottoscritto dalle parti il 09/12/2025.
La causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti il 09/12/2025, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 15/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi , nata a [...] il [...],7 e , nato a Parte_1 Controparte_1
SI (ME) il 27/08/1977, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse il 09/12/2025;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di CATANIA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 22/05/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 134, parte 1;
rimette le parti all'udienza del 16/09/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Invita le parti, entro la predetta udienza, a depositare il ricorso sottoscritto il 09/12/2025 in formato digitale nativo (PDF).
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI SI - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott. Giuseppe Miraglia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1615 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. ALBIERO MARIA GIULIA, come da procura in atti,
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. ERNESTO PARISI, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
15/05/2025, i coniugi , nata a [...] il [...],7 e Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], premesso:
[...]
- di avere contratto matrimonio nel Comune di CATANIA il 22/05/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 134, parte 1;
- che dall'unione erano nati i figli , nato a [...] il [...], e nata Per_1 Per_2
a Messina il 21/12/2012; - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle condizioni specificate nel medesimo ricorso e che, decorsi i termini di legge per l'ammissibilità della domanda, venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile.
All'udienza del 26/11/2025 venivano chiesti chiarimenti alle parti in merito alle condizioni dell'accordo e la causa veniva rinviata per consentire il deposito di una nuova proposta.
All'udienza del 10/12/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di non volersi riconciliare e di insistere nella domanda congiunta alle nuove condizioni contenute nel ricorso sottoscritto dalle parti il 09/12/2025.
La causa veniva quindi assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti.
Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 c. IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti il 09/12/2025, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale alle condizioni sopramenzionate.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 15/05/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi , nata a [...] il [...],7 e , nato a Parte_1 Controparte_1
SI (ME) il 27/08/1977, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse il 09/12/2025;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di CATANIA di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 22/05/2008, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 134, parte 1;
rimette le parti all'udienza del 16/09/2026 ai fini dell'ammissibilità della domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio civile, disponendo che l'udienza anzidetta sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio, per il deposito delle note scritte, fino al giorno dell'udienza e richiedendo che, nelle note di trattazione scritta, le parti diano atto della rinuncia espressa dei coniugi a comparire all'udienza camerale, di essere a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, di avere aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso e …..di non volersi riconciliare.
Invita le parti, entro la predetta udienza, a depositare il ricorso sottoscritto il 09/12/2025 in formato digitale nativo (PDF).
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 11/12/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.