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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2025, n. 8229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8229 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. UM BU, quale giudice del lavoro, all'udienza del 11 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19035/2025 R.G e vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Veli per procura in atti.
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Pietropaoli e Controparte_1
dall'Avv. Alessandro Cuggiani per procura in atti.
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 23.5.2025 la ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2784/2025, emesso in favore di per l'importo di Euro 101.713,78, oltre spese e accessori, chiedendo Controparte_1
di revocarlo in considerazione del mancato esperimento del tentativo di conciliazione e del proprio difetto di legittimazione passiva. Con lo stesso ricorso la società ha proposto domanda riconvenzionale chiedendo di condannare l'opposto al pagamento della somma di € 250,000 a titolo di risarcimento danni rassegnando, più precisamente, le seguenti conclusioni: “In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva del dereto ingiuntivo n. 2784/2025 ….sempre in via preliminare accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione da parte del Sig.
assegnare allo stesso, un termine perentorio per l'instaurazione Controparte_1
della procedura, come espressamente previsto dell'art. 5 bis del decreto legislativo n.
28/2010, introdotto con la riforma Cartabia, (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). Nell' ipotesi in cui detta mediazione non venga esperita, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revocare il decreto opposto e provvede sulle spese. Nel merito: revocare il Decreto Ingiuntivo n.
2784/2025 emesso nei confronti della in quanto nullo, annullabile Parte_1
ed inefficace nei confronti della scrivente opponente, alla luce del comprovato difetto di legittimazione passiva. In via riconvenzionale, condannare la controparte al versamento di Euro 250.000,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale o della somma che eventualmente verrà ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si è costituito chiedendo invece di rigettare l'opposizione e Controparte_1
rassegnando a sua volta le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa eccezione, rigettare anche la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione, anche tenuto conto che l'opposizione non è fondata su prova scritta;
in accoglimento della presente memoria di costituzione e risposta, previa concessione del termine a difesa, dichiarare inammissibile, improcedibile, improponibile, o comunque rigettare nel merito il ricorso in opposizione, ivi inclusa la domanda riconvenzionale, perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo di cui sopra e condannare la società opponente al pagamento della somma ivi liquidata o di quell'altra maggiore o minore che risulterà in corso di causa.Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
All'udienza del 11.07.2025 il giudice, sulle conclusioni delle parti, si è ritirato in camera di consiglio e all'esito la causa è stata decisa.
****
Occorre premettere che il ricorso in opposizione è stato notificato il giorno
20/6/2025, e quindi senza il rispetto del termine a difesa di 30 giorni rispetto all'udienza fissata il 11/6/2025.
Tuttavia l'opposto si è costituito difendendosi in maniera piena ed integrale nel merito e quindi il vizio è sanato secondo i principi generali.
Infatti: “invero, deve ribadirsi che (cfr. Cass. N. 4399/1997)) poichè lo scopo della notificazione degli atti di "vocatio in ius" è quello di attuare il principio del contraddittorio, tale finalita' e' raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, rimanendo conseguentemente sanato con effetto "ex tunc" qualsiasi eventuale vizio della notificazione stessa (conf. Cass. N. 10945/2004).Ne consegue che se lo scopo della notifica è sì quello di portare a conoscenza della controparte l'atto introduttivo del giudizio ovvero dell'impugnazione, come nel caso in esame, il fine ultimo è però quello di assicurare l'attuazione del contraddittorio, fine che deve reputarsi raggiunto mediante la costituzione in giudizio della controparte.Pertanto, se come affermato in varie occasioni (cfr. Cass. n. 8777/1995) la sola conoscenza extraprocessuale dell'atto da parte del destinatario non determina la sanatoria del vizio di cui è affetta la notificazione, alla costituzione in giudizio deve comunque attribuirsi efficacia sanante, e con effetto ex tunc (cfr. da ultimo
Cass. n. 4935/2016), ancorchè avvenga, come accaduto nel caso in esame, a seguito di una conoscenza che prescinda dall'esito della notifica, ed al solo scopo di far valere la nullità della notifica (cfr. Cass. n. 1676/2015)” (così, tra le numerose altre,
Cass., ord. n. 3240 del 9 febbraio 2018).
Ciò premesso, ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto Parte_1
per due motivi, il mancato esperimento del tentativo di conciliazione e il proprio difetto di legittimazione passiva;
il credito non sarebbe né certo, né esigibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
L'opponente richiama l'art. 5 bis del decreto legislativo n. 28/2010, introdotto con la riforma Cartabia, (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), dove viene stabilito che “nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo”.
Tale disciplina non è però notoriamente applicabile alle cause di lavoro che infatti non sono in alcun modo menzionate.
Insomma, l'art. 5 bis del decreto legislativo n. 28/2010 riguarda la mediazione civile e commerciale, ma non si applica alle controversie di lavoro. Le cause di lavoro seguono una procedura diversa, disciplinata dal codice di procedura civile e da leggi speciali, e non prevedono la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità.
Nelle controversie di lavoro, è possibile ricorrere invece alla negoziazione assistita, ma questa non è obbligatoria.
Anche il secondo motivo di opposizione è infondato e presenta pure elementi di temerarietà.
In proposito, si rileva che l'esistenza del rapporto di lavoro proprio con la
[...]
e la sua durata non sono in contestazione risultando per tabulas così come la Pt_1
somma complessivamente dovuta al lavoratore, come si evince dalle busta paga e dal modulo di recesso unilav prodotti dall'opposto dai quali risulta chiaramente che
[...]
era il datore di lavoro del lavoratore opposto al momento delle dimissioni Pt_1
rese nel gennaio del 2025 e quindi deve per legge necessariamente rispondere integralmente delle obbligazioni per cui è causa, ex art. 2112 c.c. per i crediti anteriori alla cessione, senza che possa rilevare in alcun il fatto che la ETS ASE S.r.l., nel novembre 2024, in data 19 per l'esattezza, aveva proceduto a cedere alla
[...]
“esclusivamente” un proprio ramo d'azienda. Parte_1
Tale circostanza non esclude affatto la legittimazione passiva dell'opponente ma la conferma (art. 2112 comma 5 cod.civ.: “Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda”) e semmai potrebbe giustificare una concorrente responsabilità solidale di ETS ASE S.R.L., peraltro limitata ai crediti maturati prima della cessione, dovendosi in ogni caso escludere qualsiasi ipotesi di litisconsorzio necessario (si noti che l'opponente non ha neanche chiesto di chiamare in causa il precedente datore di lavoro ma si è limitata a chiedere di annullare/revocare il decreto ingiuntivo).
Non vi è quindi alcuna differenza tra la cessione dell'intera azienda e la cessione del ramo cui era addetto l'opposto quanto a principi generali da applicare e non sussiste alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario.
In sintesi,l'art. 2112 del codice civile disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda o di parte di essa stabilendo che il cedente e il cessionario siano responsabili in solido per i crediti di lavoro del lavoratore relativi al periodo precedente il trasferimento. Nonostante la responsabilità solidale, la giurisprudenza ha chiarito che non sussiste litisconsorzio necessario tra cedente e cessionario nei giudizi relativi a crediti di lavoro derivanti dalla cessione d'azienda. Questo significa che il lavoratore può scegliere contro chi agire in giudizio per far valere i suoi crediti.
Infatti, l'obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito;
tale regola, peraltro, trova deroga - venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario - quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizione dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro (cfr. Cass. n. 20860 del 21.8.2018 e in senso conforme anche n. 10803 del 5.6.2020).
Non è ravvisabile, perciò, un litisconsorzio necessario nella fattispecie in disamina, atteso che la responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. non integra alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario e non comporta quindi l'obbligo di chiamare in causa il cedente.
Mentre le buste paga emesse proprio dalla provano anche l'entità del Parte_1
credito, assolutamente certo ed esigibile, oltre alla legittimazione passiva della società opponente. E' noto infatti che i dati e le evidenze contabili contenute nei prospetti di paga costituiscono una prova sufficiente sull'esistenza e la consistenza economica del credito retributivo. Tale efficacia probatoria discende direttamente dalle previsioni dell'art. 2, Legge 5 gennaio 1953, n. 4 e dall'art. 2709 c.c. L' art. 2 Legge n. 4/1953 dispone che “le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo”; l'art. 2709 del c.c. dispone che “i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore.
Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto”.
L'art. 1 della menzionata Legge n. 4/53, impone al datore di lavoro l'obbligo, anche penalmente sanzionato, di consegnare ai propri dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima.
In sostanza i prospetti di paga costituiscono piena prova, nei confronti del datore di lavoro, dei fatti in essi indicati, in ragione della predetta normativa (tra le altre, Cass
20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n.
5807/1981; n. 1074/1986; nonché Cass. n. 2239/2017).
Questo valore probatorio può venire meno solo allorchè le indicazioni contenute nei prospetti non siano chiare o risultino contraddittorie, ipotesi che certamente non ricorre nel caso in esame.
In sintesi, le buste paga provano il rapporto di lavoro e quindi l'esistenza del credito nei confronti del datore di lavoro (v., pure Cass. n.13781/2020).
Quindi il decreto ingiuntivo opposto è del tutto legittimo.
****
Anche la domanda riconvenzionale è infondata.
Sostiene l'opponente che l'opposto avrebbe omesso astutamente di riferire che, dopo aver raggiunto non meglio precisati accordi con altra azienda concorrente, lui ed altri sei dipendenti, avrebbero inteso rassegnare nel giro di pochissimi giorni e senza preavviso le proprie dimissioni, dirottando al contempo uno dei contratti storici e più remunerativi che aveva la ETS ASE S.r.l. (quello stipulato e rinnovato per circa quindici anni consecutivamente con la , Ciò avrebbe inciso in modo Controparte_2
più che negativo tanto sulla sfera economica che su quella personale della Società, intesa tanto come drastica riduzione dei ricavi, tanto come diminuzione della reputazione commerciale sul mercato.
In che cosa sarebbe consistita tale presunta riduzione dei ricavi non è dato comprendere visto che non ha fornito il benchè minimo riscontro Parte_1
documentale a tali affermazioni e analoghe considerazioni vanno ripetute per la diminuzione della reputazione commerciale.
Si tratta di allegazioni del tutto generiche e imprecisate non comprendendosi nemmeno come semplici dipendenti potrebbero avere dirottato alla concorrenza un contratto e i 4 inammissibili capitoli di prova testimoniale articolati si limitano a chiedere di provare che l'opposto si sarebbe dimesso, insieme a 6 suoi colleghi, nell'arco di soli 7 giorni, per andare a lavorare in altra imprecisata azienda che avrebbe avuto come cliente proprio e non certo che il lavoratore avrebbe CP_2
dirottato questo importante contratto a questa imprecisata concorrenza.
Insomma, in questi palesemente inammissibili capitoli di prova non è menzionata alcuna specifica azione dannosa unicamente ascrivibile ad una condotta colpevole dell'opposto volta a stornare un cliente, e le generiche allegazioni in essi contenute, come giustamente evidenziato nella comparsa di costituzione, sono palesemente
“insuscettibili di dimostrazione di asseriti pregiudizi”.
Di sicuro poi il lavoratore non deve risarcire alcun danno per il solo fatto di essersi dimesso.
In proposito è sufficiente rilevare che il lavoratore che si dimette improvvisamente può essere condannato solo al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, e non certo al risarcimento di un danno di cui peraltro non vi è alcuna prova e che gli stessi citati capitoli di prova testimoniale della società non sono assolutamente idonei a dimostrare.
In nessun modo però può essere dovuta all'opponente nel caso di specie nemmeno l'indennità sostitutiva del preavviso, in presenza di dimissioni rese dal lavoratore per giusta causa, a fronte di un grave e perdurante inadempimento di rispetto Parte_1
al pagamento di voci retributive, dovendo l'opponente pagare ancora al oltre CP_1
100,000,00 euro lordi.
Per il resto, considerando che la parte opposta non è altro che l'attore in senso sostanziale, l'opposizione non contiene alcuna contestazione specifica in punto conteggi.
Si applicano allora i principi generali: Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt.
167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva ..... è tardiva ed inammissibile" (Cass. n. 563 del 17.1.2012;
Cass. n. 6332 del 19.3.2014 ecc).
E' solo necessario ricordare che “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed, infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la loro determinazione attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito le differenze retributive dovutegli. Solo in tale momento il lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, a tassazione soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto…”(così, tra le molte, Cass.n. 16489 del 18 luglio 2014).
Per le esposte ragioni l'opposizione deve essere respinta, così come la domanda riconvenzionale in esso contenuta, e il decreto ingiuntivo va integralmente confermato, anche nella parte relativa alle spese.
Infine è necessario ricordare che nel rito del lavoro, stante il divieto delle udienze di mero rinvio, ogni udienza (compresa la prima), è destinata alla discussione e quindi all'immediata pronunzia della sentenza;
né è in potere del giudice o delle parti di disporre diversamente, frazionando il processo in una moltitudine di udienze, contrarie al principio costituzionale di cui all'art. 111, 2° comma, Cost. (Cass. n.
27457 del 22 dicembre 2006).
Il giudice in questo caso non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni, prima della pronuncia della sentenza, al termine dell'udienza, nella quale le stesse parti hanno facoltà di procedere alla discussione orale, rimessa, integralmente, alla loro discrezionalità, senza che ne risulti alcuna violazione del diritto di difesa (Cass. n. 13708 del 12.6.2007; Cass. n. 25575 del 22 ottobre 2008).
Le spese, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 in base all'ammontare delle somme dovute per le ragioni esposte vanno poste a carico dell'opponente come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto (n.
2784/2025); condanna la a rifondere a le spese del giudizio di Parte_1 Controparte_1
opposizione liquidate in € 7000,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa. Roma 11-07-2025
Il Giudice
UM BU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. UM BU, quale giudice del lavoro, all'udienza del 11 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 19035/2025 R.G e vertente
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Veli per procura in atti.
OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Pietropaoli e Controparte_1
dall'Avv. Alessandro Cuggiani per procura in atti.
OPPOSTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 23.5.2025 la ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2784/2025, emesso in favore di per l'importo di Euro 101.713,78, oltre spese e accessori, chiedendo Controparte_1
di revocarlo in considerazione del mancato esperimento del tentativo di conciliazione e del proprio difetto di legittimazione passiva. Con lo stesso ricorso la società ha proposto domanda riconvenzionale chiedendo di condannare l'opposto al pagamento della somma di € 250,000 a titolo di risarcimento danni rassegnando, più precisamente, le seguenti conclusioni: “In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva del dereto ingiuntivo n. 2784/2025 ….sempre in via preliminare accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione da parte del Sig.
assegnare allo stesso, un termine perentorio per l'instaurazione Controparte_1
della procedura, come espressamente previsto dell'art. 5 bis del decreto legislativo n.
28/2010, introdotto con la riforma Cartabia, (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150). Nell' ipotesi in cui detta mediazione non venga esperita, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revocare il decreto opposto e provvede sulle spese. Nel merito: revocare il Decreto Ingiuntivo n.
2784/2025 emesso nei confronti della in quanto nullo, annullabile Parte_1
ed inefficace nei confronti della scrivente opponente, alla luce del comprovato difetto di legittimazione passiva. In via riconvenzionale, condannare la controparte al versamento di Euro 250.000,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale o della somma che eventualmente verrà ritenuta di giustizia. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si è costituito chiedendo invece di rigettare l'opposizione e Controparte_1
rassegnando a sua volta le seguenti conclusioni: “voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni avversa eccezione, rigettare anche la domanda di sospensione della provvisoria esecuzione, anche tenuto conto che l'opposizione non è fondata su prova scritta;
in accoglimento della presente memoria di costituzione e risposta, previa concessione del termine a difesa, dichiarare inammissibile, improcedibile, improponibile, o comunque rigettare nel merito il ricorso in opposizione, ivi inclusa la domanda riconvenzionale, perché infondato in fatto e in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo di cui sopra e condannare la società opponente al pagamento della somma ivi liquidata o di quell'altra maggiore o minore che risulterà in corso di causa.Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”
All'udienza del 11.07.2025 il giudice, sulle conclusioni delle parti, si è ritirato in camera di consiglio e all'esito la causa è stata decisa.
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Occorre premettere che il ricorso in opposizione è stato notificato il giorno
20/6/2025, e quindi senza il rispetto del termine a difesa di 30 giorni rispetto all'udienza fissata il 11/6/2025.
Tuttavia l'opposto si è costituito difendendosi in maniera piena ed integrale nel merito e quindi il vizio è sanato secondo i principi generali.
Infatti: “invero, deve ribadirsi che (cfr. Cass. N. 4399/1997)) poichè lo scopo della notificazione degli atti di "vocatio in ius" è quello di attuare il principio del contraddittorio, tale finalita' e' raggiunta con la costituzione in giudizio del destinatario dell'atto, rimanendo conseguentemente sanato con effetto "ex tunc" qualsiasi eventuale vizio della notificazione stessa (conf. Cass. N. 10945/2004).Ne consegue che se lo scopo della notifica è sì quello di portare a conoscenza della controparte l'atto introduttivo del giudizio ovvero dell'impugnazione, come nel caso in esame, il fine ultimo è però quello di assicurare l'attuazione del contraddittorio, fine che deve reputarsi raggiunto mediante la costituzione in giudizio della controparte.Pertanto, se come affermato in varie occasioni (cfr. Cass. n. 8777/1995) la sola conoscenza extraprocessuale dell'atto da parte del destinatario non determina la sanatoria del vizio di cui è affetta la notificazione, alla costituzione in giudizio deve comunque attribuirsi efficacia sanante, e con effetto ex tunc (cfr. da ultimo
Cass. n. 4935/2016), ancorchè avvenga, come accaduto nel caso in esame, a seguito di una conoscenza che prescinda dall'esito della notifica, ed al solo scopo di far valere la nullità della notifica (cfr. Cass. n. 1676/2015)” (così, tra le numerose altre,
Cass., ord. n. 3240 del 9 febbraio 2018).
Ciò premesso, ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo opposto Parte_1
per due motivi, il mancato esperimento del tentativo di conciliazione e il proprio difetto di legittimazione passiva;
il credito non sarebbe né certo, né esigibile.
Il primo motivo è manifestamente infondato.
L'opponente richiama l'art. 5 bis del decreto legislativo n. 28/2010, introdotto con la riforma Cartabia, (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150), dove viene stabilito che “nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo”.
Tale disciplina non è però notoriamente applicabile alle cause di lavoro che infatti non sono in alcun modo menzionate.
Insomma, l'art. 5 bis del decreto legislativo n. 28/2010 riguarda la mediazione civile e commerciale, ma non si applica alle controversie di lavoro. Le cause di lavoro seguono una procedura diversa, disciplinata dal codice di procedura civile e da leggi speciali, e non prevedono la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità.
Nelle controversie di lavoro, è possibile ricorrere invece alla negoziazione assistita, ma questa non è obbligatoria.
Anche il secondo motivo di opposizione è infondato e presenta pure elementi di temerarietà.
In proposito, si rileva che l'esistenza del rapporto di lavoro proprio con la
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e la sua durata non sono in contestazione risultando per tabulas così come la Pt_1
somma complessivamente dovuta al lavoratore, come si evince dalle busta paga e dal modulo di recesso unilav prodotti dall'opposto dai quali risulta chiaramente che
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era il datore di lavoro del lavoratore opposto al momento delle dimissioni Pt_1
rese nel gennaio del 2025 e quindi deve per legge necessariamente rispondere integralmente delle obbligazioni per cui è causa, ex art. 2112 c.c. per i crediti anteriori alla cessione, senza che possa rilevare in alcun il fatto che la ETS ASE S.r.l., nel novembre 2024, in data 19 per l'esattezza, aveva proceduto a cedere alla
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“esclusivamente” un proprio ramo d'azienda. Parte_1
Tale circostanza non esclude affatto la legittimazione passiva dell'opponente ma la conferma (art. 2112 comma 5 cod.civ.: “Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda”) e semmai potrebbe giustificare una concorrente responsabilità solidale di ETS ASE S.R.L., peraltro limitata ai crediti maturati prima della cessione, dovendosi in ogni caso escludere qualsiasi ipotesi di litisconsorzio necessario (si noti che l'opponente non ha neanche chiesto di chiamare in causa il precedente datore di lavoro ma si è limitata a chiedere di annullare/revocare il decreto ingiuntivo).
Non vi è quindi alcuna differenza tra la cessione dell'intera azienda e la cessione del ramo cui era addetto l'opposto quanto a principi generali da applicare e non sussiste alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario.
In sintesi,l'art. 2112 del codice civile disciplina il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda o di parte di essa stabilendo che il cedente e il cessionario siano responsabili in solido per i crediti di lavoro del lavoratore relativi al periodo precedente il trasferimento. Nonostante la responsabilità solidale, la giurisprudenza ha chiarito che non sussiste litisconsorzio necessario tra cedente e cessionario nei giudizi relativi a crediti di lavoro derivanti dalla cessione d'azienda. Questo significa che il lavoratore può scegliere contro chi agire in giudizio per far valere i suoi crediti.
Infatti, l'obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo della dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito;
tale regola, peraltro, trova deroga - venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario - quando le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizione dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità dell'altro (cfr. Cass. n. 20860 del 21.8.2018 e in senso conforme anche n. 10803 del 5.6.2020).
Non è ravvisabile, perciò, un litisconsorzio necessario nella fattispecie in disamina, atteso che la responsabilità solidale ex art. 2112 c.c. non integra alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario e non comporta quindi l'obbligo di chiamare in causa il cedente.
Mentre le buste paga emesse proprio dalla provano anche l'entità del Parte_1
credito, assolutamente certo ed esigibile, oltre alla legittimazione passiva della società opponente. E' noto infatti che i dati e le evidenze contabili contenute nei prospetti di paga costituiscono una prova sufficiente sull'esistenza e la consistenza economica del credito retributivo. Tale efficacia probatoria discende direttamente dalle previsioni dell'art. 2, Legge 5 gennaio 1953, n. 4 e dall'art. 2709 c.c. L' art. 2 Legge n. 4/1953 dispone che “le singole annotazioni sul prospetto di paga debbono corrispondere esattamente alle registrazioni eseguite sui libri di paga, o registri equipollenti, per lo stesso periodo di tempo”; l'art. 2709 del c.c. dispone che “i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro l'imprenditore.
Tuttavia chi vuol trarne vantaggio non può scinderne il contenuto”.
L'art. 1 della menzionata Legge n. 4/53, impone al datore di lavoro l'obbligo, anche penalmente sanzionato, di consegnare ai propri dipendenti all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima.
In sostanza i prospetti di paga costituiscono piena prova, nei confronti del datore di lavoro, dei fatti in essi indicati, in ragione della predetta normativa (tra le altre, Cass
20/01/2016, n. 991; 17 settembre 2012, n. 15523; 21 gennaio 1989, n. 364; n.
5807/1981; n. 1074/1986; nonché Cass. n. 2239/2017).
Questo valore probatorio può venire meno solo allorchè le indicazioni contenute nei prospetti non siano chiare o risultino contraddittorie, ipotesi che certamente non ricorre nel caso in esame.
In sintesi, le buste paga provano il rapporto di lavoro e quindi l'esistenza del credito nei confronti del datore di lavoro (v., pure Cass. n.13781/2020).
Quindi il decreto ingiuntivo opposto è del tutto legittimo.
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Anche la domanda riconvenzionale è infondata.
Sostiene l'opponente che l'opposto avrebbe omesso astutamente di riferire che, dopo aver raggiunto non meglio precisati accordi con altra azienda concorrente, lui ed altri sei dipendenti, avrebbero inteso rassegnare nel giro di pochissimi giorni e senza preavviso le proprie dimissioni, dirottando al contempo uno dei contratti storici e più remunerativi che aveva la ETS ASE S.r.l. (quello stipulato e rinnovato per circa quindici anni consecutivamente con la , Ciò avrebbe inciso in modo Controparte_2
più che negativo tanto sulla sfera economica che su quella personale della Società, intesa tanto come drastica riduzione dei ricavi, tanto come diminuzione della reputazione commerciale sul mercato.
In che cosa sarebbe consistita tale presunta riduzione dei ricavi non è dato comprendere visto che non ha fornito il benchè minimo riscontro Parte_1
documentale a tali affermazioni e analoghe considerazioni vanno ripetute per la diminuzione della reputazione commerciale.
Si tratta di allegazioni del tutto generiche e imprecisate non comprendendosi nemmeno come semplici dipendenti potrebbero avere dirottato alla concorrenza un contratto e i 4 inammissibili capitoli di prova testimoniale articolati si limitano a chiedere di provare che l'opposto si sarebbe dimesso, insieme a 6 suoi colleghi, nell'arco di soli 7 giorni, per andare a lavorare in altra imprecisata azienda che avrebbe avuto come cliente proprio e non certo che il lavoratore avrebbe CP_2
dirottato questo importante contratto a questa imprecisata concorrenza.
Insomma, in questi palesemente inammissibili capitoli di prova non è menzionata alcuna specifica azione dannosa unicamente ascrivibile ad una condotta colpevole dell'opposto volta a stornare un cliente, e le generiche allegazioni in essi contenute, come giustamente evidenziato nella comparsa di costituzione, sono palesemente
“insuscettibili di dimostrazione di asseriti pregiudizi”.
Di sicuro poi il lavoratore non deve risarcire alcun danno per il solo fatto di essersi dimesso.
In proposito è sufficiente rilevare che il lavoratore che si dimette improvvisamente può essere condannato solo al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, e non certo al risarcimento di un danno di cui peraltro non vi è alcuna prova e che gli stessi citati capitoli di prova testimoniale della società non sono assolutamente idonei a dimostrare.
In nessun modo però può essere dovuta all'opponente nel caso di specie nemmeno l'indennità sostitutiva del preavviso, in presenza di dimissioni rese dal lavoratore per giusta causa, a fronte di un grave e perdurante inadempimento di rispetto Parte_1
al pagamento di voci retributive, dovendo l'opponente pagare ancora al oltre CP_1
100,000,00 euro lordi.
Per il resto, considerando che la parte opposta non è altro che l'attore in senso sostanziale, l'opposizione non contiene alcuna contestazione specifica in punto conteggi.
Si applicano allora i principi generali: Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt.
167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva ..... è tardiva ed inammissibile" (Cass. n. 563 del 17.1.2012;
Cass. n. 6332 del 19.3.2014 ecc).
E' solo necessario ricordare che “L'accertamento e la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive devono essere effettuati al lordo sia delle ritenute fiscali, sia di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore. Ed, infatti, quanto a queste ultime, al datore di lavoro è consentito procedere alle ritenute previdenziali a carico del lavoratore solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo (ai sensi dell'art. 19 della legge 4 aprile 1952, n. 218); per quanto concerne, invece, le ritenute fiscali, esse non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacché la loro determinazione attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che il lavoratore abbia effettivamente percepito le differenze retributive dovutegli. Solo in tale momento il lavoratore le vedrà assoggettate, secondo il criterio c.d. di cassa e non di competenza, a tassazione soltanto una volta che le avrà percepite, facultato oltretutto a scegliere modalità di applicazione di aliquote più favorevoli in rapporto al carattere eccezionale della fonte di reddito nel caso concreto…”(così, tra le molte, Cass.n. 16489 del 18 luglio 2014).
Per le esposte ragioni l'opposizione deve essere respinta, così come la domanda riconvenzionale in esso contenuta, e il decreto ingiuntivo va integralmente confermato, anche nella parte relativa alle spese.
Infine è necessario ricordare che nel rito del lavoro, stante il divieto delle udienze di mero rinvio, ogni udienza (compresa la prima), è destinata alla discussione e quindi all'immediata pronunzia della sentenza;
né è in potere del giudice o delle parti di disporre diversamente, frazionando il processo in una moltitudine di udienze, contrarie al principio costituzionale di cui all'art. 111, 2° comma, Cost. (Cass. n.
27457 del 22 dicembre 2006).
Il giudice in questo caso non è tenuto ad invitare le parti alla precisazione delle conclusioni, prima della pronuncia della sentenza, al termine dell'udienza, nella quale le stesse parti hanno facoltà di procedere alla discussione orale, rimessa, integralmente, alla loro discrezionalità, senza che ne risulti alcuna violazione del diritto di difesa (Cass. n. 13708 del 12.6.2007; Cass. n. 25575 del 22 ottobre 2008).
Le spese, liquidate come da dispositivo ex D.M. 147/2022 in base all'ammontare delle somme dovute per le ragioni esposte vanno poste a carico dell'opponente come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto (n.
2784/2025); condanna la a rifondere a le spese del giudizio di Parte_1 Controparte_1
opposizione liquidate in € 7000,00, oltre spese generali (15%), iva e cpa. Roma 11-07-2025
Il Giudice
UM BU