CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
GRILLO SALVATORE, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 875/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Alfieri Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ostuni - Piazza Della Liberta' 67 72017 Ostuni BR
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Della Liberta' 67 72017 Ostuni BR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240017375334000 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 02420240017375334000 per TARI anno 2023 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata a mezzo pec in data 27.09.2024, per conto del
Comune di Ostuni, per l'importo di €. 3.337,88, in relazione a 4 particelle catastali (fg. 210, p.lla 52, sub 10,11,12 e 13) facenti parte del compendio immobiliare sito nel predetto comune alla Indirizzo_1
., di cui 3 (e precisamente i sub 10,11 e 13) qualificati nella categoria “Alberghi, pensioni e locande”.
La ricorrente lamenta la non corretta determinazione del Tributo, per avere Ente impositore applicato parametri e tariffe previste per le utenze non domestiche, relative alla categoria alberghi, pensioni locande, senza ristorazione, su tutta la superficie catastale delle unità immobiliari, e non quelle effettivamente destinate ad attività alberghiera, senza per altro tener conto della riduzione del 50%, prevista dal regolamento comunale per le zone extraurbane. La ricorrente segnala che ben tre delle particelle catastali (subb. 10, 11 e 13) sarebbero destinate ad uso abitativo e domestico della famiglia della contribuente, avendovi stabilito sin dall'anno 2014 la residenza, mentre la quarta p.lla catastale (sub. 12) avrebbe la differente destinazione di uso deposito.
Sostiene la ricorrente che, in data 27.04.2017, aveva presentato al SUAP del Comune di Ostuni denuncia di inizio attività di Bed & Breakfast (seguita, in data 21.07.2017, da denuncia di variazione della destinazione presso il competente Ufficio tributi del Comune di Ostuni), attività da svolgersi presso il proprio domicilio, utilizzando a tal fine solo una porzione dell'immobile e segnatamente una porzione delle particelle sub 10
e 11 (cinque camere, di cui quattro nella particella sub. 10 ed una nella particella sub 11) per complessivi
11 posti letto e per una superficie complessiva di mq. 68, rispetto alla maggiore superficie di mq. 487
(consistena dell'intero compendio formato dalle quattro particelle catastali. Aveva fatto seguito – sostiene la ricorrente – istanza di rettifica della predetta dichiarazione di variazione, in data 9 luglio 2018, con la quale la contribuente aveva precisato la reale entità delle superfici in metri quadri effettivamente destinate all'attività imprenditoriale (mq. 68 su maggior superficie di mq. 487), chiedendo la rideterminazione del Tributo 2018, pervenuto nelle more, ed erroneamente calcolato dall'Ufficio sull'intera superficie, sulla base di una errata valutazione della dichiarazione di variazione e successiva istanza di rettifica.
La ricorrente evidenzia anche che, in analogo giudizio, avente ad oggetto l'annualità 2018 (NR. Reg. Ric.
427/2023) era stata espletata Consulenza Tecnica di Ufficio, attraverso la quale era emerso che l'area era di soli mq. 127,64, le aree ad uso promiscuo coprivano una superficie di mq. 69.
Infine, la ricorrente lamenta anche la negata riduzione (50%) del tributo, posto che gli immobili in oggetto erano ubicate fuori del territorio Cittadino, a distanza di oltre km. 5 dal centro abitato, in zona priva di attvità di raccolta del rifiuto organico.
Pertanto, la ricorrente censura l'atto impugnato per: A) Violazione dell'art. 15 comma 5 del Regolamento
TARI 2023 del Comune di Ostuni e dell' art. 62 comma 4 del D.Lgs. n. 507 del 1993; B) Violazione di Legge
- Errata determinazione della base imponibile - Errata determinazione delle superfici tassabili ai fini TARI.
Violazione dell'art. 1, comma 645 L. 147/2013. Violazione e mancata applicazione dell'art. 8 comma 1 del
Regolamento Comunale TARI 2023; C) Violazione dell'art. 18 comma 4 del Regolamento TARI 2023 -
Mancata applicazione delle riduzione del 50% prevista dal Regolamento Comunale.
Il Comune di Ostuni, costituendosi in giudizio, si è opposto all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 23/1/2026, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento. Come evidenziato dalla condivisibile difesa del Comune di Ostuni, il Regolamento dallo stesso approvato
(cfr. delibera C.C. n. 43/2014, così come modificata con delibera commissariale n. 74/2023) prevede, all'art. 15 n. 7, che le attività di B&B esercitate in forma imprenditoriale, come quella di cui è titolare la ricorrente, in immobili ad uso abitativo, per i quali è dovuta l'imposta di soggiorno, si considerano, ai fini dell'applicazione della TARI, utenze non domestiche, con applicazione della relativa tariffa.
Che l'attività esercitata dalla impresa Società_1 nella struttura recettizia in oggetto coinvolga l'intero immobile emerge dalle relazioni di servizio della Polizia Locale e dal confronto delle planimetrie allegate sia dalla ricorrente che dalla difesa del Comune, nonché dalle recensioni pubblicitarie.
Sicchè, del tutto ininfluente si appalesano le conclusioni tratte dal C.T.U., nell'elaborato peritale redatto in altra causa (relativa ad altra annualità), allegato da parte ricorrente.
È comunque innegabile che, a mente dell'art. 15 n. 6 del predetto Regolamento, quand'anche non sia possibile distinguere con esattezza le superfici adibite ad abitazione privata e quelle destinate alla attività recettizia, deve ritenersi prevalente quest'ultima, in quanto principale (basti considerare il numero di presenze turistiche comunicate nel corso degli anni).
Neppure spetta la riduzione tariffaria (50%), applicabile soltanto per le utenze domestiche in zona rurale
(non anche per quelle non domestiche come nella fattispecie), come prevede specificamente il capitolato speciale d'appalto (art. 34) in vigore.
Ne deriva il rigetto del ricorso, avendo il Comune applicato la corretta tariffa in relazione alle superfici dichiarate dalla B&B Società_1, di fatto tutte utilizzate per attività recettizia, quand'anche, in parte, in modo promiscuo.
Visto l'esito del giudizio non si ravvisano valide ragioni per derogare al principio di soccombenza nella regolamentazione delle spese processuali che, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente soccombente in favore del Comune resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore del Comune resistente, delle spese processuali, liquidate per compensi in € 1.000,00, oltre accessori di legge. Brindisi 23/1/2026.
Il Presidente Salvatore Grillo
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
GRILLO SALVATORE, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 875/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Alfieri Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ostuni - Piazza Della Liberta' 67 72017 Ostuni BR
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Piazza Della Liberta' 67 72017 Ostuni BR
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420240017375334000 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 14/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 02420240017375334000 per TARI anno 2023 emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata a mezzo pec in data 27.09.2024, per conto del
Comune di Ostuni, per l'importo di €. 3.337,88, in relazione a 4 particelle catastali (fg. 210, p.lla 52, sub 10,11,12 e 13) facenti parte del compendio immobiliare sito nel predetto comune alla Indirizzo_1
., di cui 3 (e precisamente i sub 10,11 e 13) qualificati nella categoria “Alberghi, pensioni e locande”.
La ricorrente lamenta la non corretta determinazione del Tributo, per avere Ente impositore applicato parametri e tariffe previste per le utenze non domestiche, relative alla categoria alberghi, pensioni locande, senza ristorazione, su tutta la superficie catastale delle unità immobiliari, e non quelle effettivamente destinate ad attività alberghiera, senza per altro tener conto della riduzione del 50%, prevista dal regolamento comunale per le zone extraurbane. La ricorrente segnala che ben tre delle particelle catastali (subb. 10, 11 e 13) sarebbero destinate ad uso abitativo e domestico della famiglia della contribuente, avendovi stabilito sin dall'anno 2014 la residenza, mentre la quarta p.lla catastale (sub. 12) avrebbe la differente destinazione di uso deposito.
Sostiene la ricorrente che, in data 27.04.2017, aveva presentato al SUAP del Comune di Ostuni denuncia di inizio attività di Bed & Breakfast (seguita, in data 21.07.2017, da denuncia di variazione della destinazione presso il competente Ufficio tributi del Comune di Ostuni), attività da svolgersi presso il proprio domicilio, utilizzando a tal fine solo una porzione dell'immobile e segnatamente una porzione delle particelle sub 10
e 11 (cinque camere, di cui quattro nella particella sub. 10 ed una nella particella sub 11) per complessivi
11 posti letto e per una superficie complessiva di mq. 68, rispetto alla maggiore superficie di mq. 487
(consistena dell'intero compendio formato dalle quattro particelle catastali. Aveva fatto seguito – sostiene la ricorrente – istanza di rettifica della predetta dichiarazione di variazione, in data 9 luglio 2018, con la quale la contribuente aveva precisato la reale entità delle superfici in metri quadri effettivamente destinate all'attività imprenditoriale (mq. 68 su maggior superficie di mq. 487), chiedendo la rideterminazione del Tributo 2018, pervenuto nelle more, ed erroneamente calcolato dall'Ufficio sull'intera superficie, sulla base di una errata valutazione della dichiarazione di variazione e successiva istanza di rettifica.
La ricorrente evidenzia anche che, in analogo giudizio, avente ad oggetto l'annualità 2018 (NR. Reg. Ric.
427/2023) era stata espletata Consulenza Tecnica di Ufficio, attraverso la quale era emerso che l'area era di soli mq. 127,64, le aree ad uso promiscuo coprivano una superficie di mq. 69.
Infine, la ricorrente lamenta anche la negata riduzione (50%) del tributo, posto che gli immobili in oggetto erano ubicate fuori del territorio Cittadino, a distanza di oltre km. 5 dal centro abitato, in zona priva di attvità di raccolta del rifiuto organico.
Pertanto, la ricorrente censura l'atto impugnato per: A) Violazione dell'art. 15 comma 5 del Regolamento
TARI 2023 del Comune di Ostuni e dell' art. 62 comma 4 del D.Lgs. n. 507 del 1993; B) Violazione di Legge
- Errata determinazione della base imponibile - Errata determinazione delle superfici tassabili ai fini TARI.
Violazione dell'art. 1, comma 645 L. 147/2013. Violazione e mancata applicazione dell'art. 8 comma 1 del
Regolamento Comunale TARI 2023; C) Violazione dell'art. 18 comma 4 del Regolamento TARI 2023 -
Mancata applicazione delle riduzione del 50% prevista dal Regolamento Comunale.
Il Comune di Ostuni, costituendosi in giudizio, si è opposto all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 23/1/2026, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento. Come evidenziato dalla condivisibile difesa del Comune di Ostuni, il Regolamento dallo stesso approvato
(cfr. delibera C.C. n. 43/2014, così come modificata con delibera commissariale n. 74/2023) prevede, all'art. 15 n. 7, che le attività di B&B esercitate in forma imprenditoriale, come quella di cui è titolare la ricorrente, in immobili ad uso abitativo, per i quali è dovuta l'imposta di soggiorno, si considerano, ai fini dell'applicazione della TARI, utenze non domestiche, con applicazione della relativa tariffa.
Che l'attività esercitata dalla impresa Società_1 nella struttura recettizia in oggetto coinvolga l'intero immobile emerge dalle relazioni di servizio della Polizia Locale e dal confronto delle planimetrie allegate sia dalla ricorrente che dalla difesa del Comune, nonché dalle recensioni pubblicitarie.
Sicchè, del tutto ininfluente si appalesano le conclusioni tratte dal C.T.U., nell'elaborato peritale redatto in altra causa (relativa ad altra annualità), allegato da parte ricorrente.
È comunque innegabile che, a mente dell'art. 15 n. 6 del predetto Regolamento, quand'anche non sia possibile distinguere con esattezza le superfici adibite ad abitazione privata e quelle destinate alla attività recettizia, deve ritenersi prevalente quest'ultima, in quanto principale (basti considerare il numero di presenze turistiche comunicate nel corso degli anni).
Neppure spetta la riduzione tariffaria (50%), applicabile soltanto per le utenze domestiche in zona rurale
(non anche per quelle non domestiche come nella fattispecie), come prevede specificamente il capitolato speciale d'appalto (art. 34) in vigore.
Ne deriva il rigetto del ricorso, avendo il Comune applicato la corretta tariffa in relazione alle superfici dichiarate dalla B&B Società_1, di fatto tutte utilizzate per attività recettizia, quand'anche, in parte, in modo promiscuo.
Visto l'esito del giudizio non si ravvisano valide ragioni per derogare al principio di soccombenza nella regolamentazione delle spese processuali che, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente soccombente in favore del Comune resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla rifusione, in favore del Comune resistente, delle spese processuali, liquidate per compensi in € 1.000,00, oltre accessori di legge. Brindisi 23/1/2026.
Il Presidente Salvatore Grillo