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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/12/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1329/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1329/2025 R.G. promosso da: nata a [...] il [...] (c.f. e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Copparo (FE) alla via I
Maggio n. 98 presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Incandela (C.F. ) del C.F._2 foro di Ferrara, e-mail , tel e fax 0532/870141 pec Email_1
, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti Email_2
RICORRENTE
Nei confronti di
nato a [...] il [...] c.f. e residente in [...]CP_1 C.F._3
(FE) via Salmastri n. 52, rappresentato dall'Avv. Luca Levato del Foro di Ferrara con elezione di domicilio presso il suo studio in Ferrara, Via Mazzini n. 88 ) Email_3
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: procedimento per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.
CONCLUSIONI:
- Il P.M. è intervenuto senza rassegnare le proprie conclusioni.
pagina 1 di 4 - Le parti, all'udienza in data 16 dicembre 2025, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: “1) disporre l'affidamento congiunto dei figli minori e ad Persona_1 Per_2 entrambi i genitori;
2) disporre il collocamento dei figli minori e presso la Persona_1 Per_2 madre nell'abitazione familiare sita a Jolanda di Savoia (FE) Strada Colombana Nuvole traversa
1 n. 1; 3) Omissis;
4) dichiarare tenuto il sig. a contribuire al mantenimento dei figli CP_1 minori e collocati presso la residenza della madre con la corresponsione Persona_1 Per_2 della somma di € 100,00 mensili ciascuno, quale assegno di mantenimento per gli stessi, e così un totale di euro 200,00 mensili da pagare entro il giorno 15 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) disporre che l'assegno unico dovuto per legge verrà percepito dalla madre quale collocataria dei minori;
6) disporre che la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali la eserciteranno separatamente per questioni di ordinaria amministrazione, mentre tutte le scelte di straordinaria importanza relative alla crescita, all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli minori verranno prese di comune accordo, avuto riguardo al preminente interesse dei medesimi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separatamente sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
7) il padre potrà prendere con sé i figli minori due pomeriggi alla settimana dalle ore 16 all'uscita da scuola sino alle ore 20.00 compatibilmente con le esigenze scolastiche e la volontà dei minori;
un fine settimana a settimane alterne dal sabato mattina alla domenica sera alle ore 20.00; sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto previo accordo entro il mese di aprile di ogni anno;
7) Stabilire che le parti dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie dei figli così come segue : -spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b)cure specialistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c)tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. - spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) cure specialistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
d) farmaci omeopatici. -spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo pagina 2 di 4 accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. - spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sede universitaria -spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) mensa scolastica;
c)centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); d) attività sportive, ludiche e artistiche da concordare -spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a)corsi di lingue;
b)corsi di musica e strumenti musicali;
c)attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei) ;
d)spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout) ; e) babysitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15 luglio 2025, ritualmente notificato, premettendo di Parte_1 aver intrattenuto una relazione sentimentale con , odierno resistente, dalla quale CP_1 venivano alla luce , nata il [...] in [...], e nato il [...] in [...], Persona_1 Per_2 riconosciuti da entrambi i genitori, con residenza familiare presso l'immobile ubicato in Copparo (FE) via Salmastri n. 52, domandava l'affidamento condiviso dei figli, con prevalente residenza dei medesimi presso di sé e conseguente assegnazione della ex casa famigliare, minimi tempi di permanenza del padre con la prole, così da giustificare una richiesta di contributo al mantenimento per
€ 100,00 per ogni figlio, per un totale di euro 200,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio , con comparsa depositata in data 6 novembre 2025, CP_1 dichiarando di accettare integralmente le condizioni indicate in ricorso.
Intervenuto il P.M., all'udienza in data 16 dicembre 2025 il giudice delegato, sentite personalmente le parti prendeva atto della volontà di rassegnare conclusioni congiunte conformi a quelle indicate in ricorso. I procuratori delle parti instavano quindi per la immediata rimessione della causa in decisione.
pagina 3 di 4 Il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, si osserva che le parti hanno concordano condizioni per la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole che possono essere interamente recepite in quanto regolamentano compiutamente i rapporti personali ed economici con i figli;
in particolare, le condizioni concordate appaiono eque: invero, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
Perciò il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, anzi appaiono conformi al loro superiore interesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo, nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 15 luglio 2025, ogni diversa eccezione, CP_1 domanda ed istanza disattesa:
1) Dispone in conformità alle condizioni di cui in epigrafe, da intendersi qui interamente trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 16 dicembre
2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai signori magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1329/2025 R.G. promosso da: nata a [...] il [...] (c.f. e Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Copparo (FE) alla via I
Maggio n. 98 presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Incandela (C.F. ) del C.F._2 foro di Ferrara, e-mail , tel e fax 0532/870141 pec Email_1
, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti Email_2
RICORRENTE
Nei confronti di
nato a [...] il [...] c.f. e residente in [...]CP_1 C.F._3
(FE) via Salmastri n. 52, rappresentato dall'Avv. Luca Levato del Foro di Ferrara con elezione di domicilio presso il suo studio in Ferrara, Via Mazzini n. 88 ) Email_3
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: procedimento per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi degli artt. 337 bis e seguenti c.c.
CONCLUSIONI:
- Il P.M. è intervenuto senza rassegnare le proprie conclusioni.
pagina 1 di 4 - Le parti, all'udienza in data 16 dicembre 2025, hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: “1) disporre l'affidamento congiunto dei figli minori e ad Persona_1 Per_2 entrambi i genitori;
2) disporre il collocamento dei figli minori e presso la Persona_1 Per_2 madre nell'abitazione familiare sita a Jolanda di Savoia (FE) Strada Colombana Nuvole traversa
1 n. 1; 3) Omissis;
4) dichiarare tenuto il sig. a contribuire al mantenimento dei figli CP_1 minori e collocati presso la residenza della madre con la corresponsione Persona_1 Per_2 della somma di € 100,00 mensili ciascuno, quale assegno di mantenimento per gli stessi, e così un totale di euro 200,00 mensili da pagare entro il giorno 15 di ogni mese da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) disporre che l'assegno unico dovuto per legge verrà percepito dalla madre quale collocataria dei minori;
6) disporre che la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori, i quali la eserciteranno separatamente per questioni di ordinaria amministrazione, mentre tutte le scelte di straordinaria importanza relative alla crescita, all'educazione, all'istruzione ed alla salute dei figli minori verranno prese di comune accordo, avuto riguardo al preminente interesse dei medesimi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separatamente sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
7) il padre potrà prendere con sé i figli minori due pomeriggi alla settimana dalle ore 16 all'uscita da scuola sino alle ore 20.00 compatibilmente con le esigenze scolastiche e la volontà dei minori;
un fine settimana a settimane alterne dal sabato mattina alla domenica sera alle ore 20.00; sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua e Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze estive quindici giorni anche non consecutivi, alternativamente, nel mese di luglio o nel mese di agosto previo accordo entro il mese di aprile di ogni anno;
7) Stabilire che le parti dovranno contribuire, in ragione del 50% ciascuno, a tutte le spese straordinarie dei figli così come segue : -spese mediche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico curante;
b)cure specialistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c)tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. - spese mediche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) cure specialistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
d) farmaci omeopatici. -spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo pagina 2 di 4 accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico. - spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso sede universitaria -spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) mensa scolastica;
c)centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); d) attività sportive, ludiche e artistiche da concordare -spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a)corsi di lingue;
b)corsi di musica e strumenti musicali;
c)attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei) ;
d)spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout) ; e) babysitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza genitori;
g) spese per il conseguimento della patente di guida (corsi e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. Spese compensate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15 luglio 2025, ritualmente notificato, premettendo di Parte_1 aver intrattenuto una relazione sentimentale con , odierno resistente, dalla quale CP_1 venivano alla luce , nata il [...] in [...], e nato il [...] in [...], Persona_1 Per_2 riconosciuti da entrambi i genitori, con residenza familiare presso l'immobile ubicato in Copparo (FE) via Salmastri n. 52, domandava l'affidamento condiviso dei figli, con prevalente residenza dei medesimi presso di sé e conseguente assegnazione della ex casa famigliare, minimi tempi di permanenza del padre con la prole, così da giustificare una richiesta di contributo al mantenimento per
€ 100,00 per ogni figlio, per un totale di euro 200,00 mensili, somma rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie, vinte le spese di lite.
Si costituiva in giudizio , con comparsa depositata in data 6 novembre 2025, CP_1 dichiarando di accettare integralmente le condizioni indicate in ricorso.
Intervenuto il P.M., all'udienza in data 16 dicembre 2025 il giudice delegato, sentite personalmente le parti prendeva atto della volontà di rassegnare conclusioni congiunte conformi a quelle indicate in ricorso. I procuratori delle parti instavano quindi per la immediata rimessione della causa in decisione.
pagina 3 di 4 Il giudice delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, si osserva che le parti hanno concordano condizioni per la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole che possono essere interamente recepite in quanto regolamentano compiutamente i rapporti personali ed economici con i figli;
in particolare, le condizioni concordate appaiono eque: invero, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse e idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
Perciò il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, anzi appaiono conformi al loro superiore interesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente decidendo, nella causa promossa da nei Parte_1 confronti di , con ricorso depositato in data 15 luglio 2025, ogni diversa eccezione, CP_1 domanda ed istanza disattesa:
1) Dispone in conformità alle condizioni di cui in epigrafe, da intendersi qui interamente trascritte.
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Ferrara, nella Camera di Consiglio della Sezione Unica Civile, in data 16 dicembre
2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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