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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/11/2025, n. 1683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1683 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 742/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 742/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in masteria di lavoro parasubordinato”,
PROMOSSA DA
(cod. fisc. ), residente in [...] Maggio n.55, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Muccio del foro di Roma, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F./P.Iva ), nella persona del Dr. in CP_1 P.IVA_1 COroparte_2 qualità di Commissario Straordinario, legale rappresentante pro tempore della CP_1 tale ex Decreto Presidente Regione Lazio n. T 00031 del 27.04.2023 recepito con Determina
Dirigenziale n. 576 del 28.04.2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Flavia Anelli (C.F.
), giusta procura allegata alla EM;
C.F._2
- Resistente – E
CONTRO
IL TERZO CHIAMATO
, in persona del Presidente “pro tempore” della Giunta Regionale ( c.f.: CP_3
), ed elettivamente domiciliata presso il medesimo nella sede dell'Avvocatura P.IVA_2
Regionale in Roma, Via Marcantonio Colonna 27. rappresentata e difesa, dall' Avv. to
AN ER (c.f.: ), giusta procura generale alle liti allegata alla C.F._3 EM di costituzione;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato l'8/2/2024, chiedeva all'intestato Tribunale: Parte_1
“rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso accertando e dichiarando il diritto del ricorrente a percepire l'indennità prevista dal Protocollo d'intesa
“de quo”, cioè € 8,60 annuo/assistito con le maggiorazioni dei mesi invernali, e per l'effetto condannare la al pagamento in suo favore, della somma di 15.023,86, o nella CP_1 maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione ed interessi dalla data del dovuto alla deposito della domanda giudiziale e agli interessi ex art. 1284, comma 4, dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.
Con condanna alle spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario ai sensi dell'art. 4, comma I bis del decreto del Ministro della Giustizia
10.03.2014 n. 55 e ss.mm.ii”, per i motivi indicati in ricorso, da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. L si costituiva in giudizio con EM del 2/7/2024 per chiedere: “In via CP_1 preliminare,
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della;
CP_1
2 - in via subordinata, disporre la chiamata in causa della ovvero, in via CP_3 ulteriormente gradata, autorizzare la chiamata in causa della stessa da parte della CP_1
6.
[...]
In via principale e nel merito,
- rigettare l'avverso ricorso in quanto inammissibile, e/o infondato in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dalla CP_1
- in via subordinata, nella denegata ipotesi che la domanda della ricorrente venga ritenuta fondata, condannare la a manlevare e tenere indenne l' da ogni CP_3 CP_1 conseguenza pregiudizievole.
In ogni caso,
Con vittoria di spese di lite e onorari” per i motivi indicati in EM da intendersi qui riportati e trascritti.
3.A seguito di accoglimento dell'istanza della di chiamata in causa del terzo, il CP_1
Giudice con ordinanza del 15/7/2024 ordinava la chiamata in causa della , che CP_3
a seguito della notifica del ricorso, si costituiva in giudizio con EM del 13/1/2025 per chiedere al Tribunale adito: “la nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza per inosservanza del termine a comparire;
e che nulla è dovuto alla ricorrente dalla e che il suo ricorso è infondato nel CP_3 merito, oltre ad essere la medesima carente di legittimazione passiva in relazione CP_3 alle sue pretese” per i motivi indicati in EM da intendersi qui riportati e trascritti.
4.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il 12/7/2024; seguiva l'ordinanza del 15/7/2024 con cui veniva ordinata la chiamata in causa della;
CP_3 seguiva l'udienza del 21/1/2025 in cui la invocava la nullità della notifica per CP_3 mancato rispetto del termine a comparire;
seguiva l'ordinanza del 22/1/2025 con la quale veniva disposto il rinvio per discussione con termine per note;
all'udienza di rinvio del
20/11/2025, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
5. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
3
2. In fatto e in diritto.
a) Le eccezioni preliminari delle parti resistenti.
6. Preliminarmente la ha eccepito la nullità della notificazione del ricorso e del CP_3 decreto fissazione udienza per inosservanza del termine a comparire di cui all'art. 415 co 5 cpc di 30 giorni minimi che devono intercorrere tra la data della notifica e l'udienza di discussione. Nel caso di specie la notifica è stata fatta nei confronti della il 10 CP_3 gennaio 2025. L'udienza era stata fissata per il 21/1/2025. Il termine di cui al comma 5 dell'art. 415 cpc è un termine perentorio e la sua inosservanza non determina la nullità della notifica, ma la nullità relativa della vocatio in ius; nel caso di specie, l'udienza fissata per la discussione del 21/1/2025 è stata rinviata all'udienza del 20/11/2025: ne consegue la sanatoria della nullità relativa della vocatio in ius della per tardività della notifica. CP_3
7. La ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva: CP_1
CO l'eccezione è infondata perché la di appartenenza dei medici di medicina generale
(MMG) è sia l'Ente esecutore sia quello erogatore degli importi comunicati dalla CP_3
.
[...]
Per giurisprudenza pacifica i rapporti tra i medici convenzionati e le aziende sanitarie locali, pur se costituiti allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale in funzione della tutela della salute pubblica, hanno la natura di rapporti libero professionali parasubordinati, che si differenziano da quelli di pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione. L'ente pubblico opera, pertanto, nell'ambito esclusivo del diritto privato ed assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva, alla quale la legge assegna un ruolo centrale, affidandole la funzione specifica di garantire, su base pattizia, l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale sull'intero territorio nazionale. Ne consegue che la Pubblica Amministrazione non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, né può incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal "rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato", sicché le iniziative delle parti ed i rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi
4 propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata (Cass. S.U. n. 6574/2006; Cass. S.U. n.
20344/2005; Cass. S.U. n. 813/1999; Cass. S.U. n. 8632/1996).
Parte del rapporto libero professionale parasubordinato di natura negoziale con i medici convenzionati è pertanto l' , sicché è su quest'ultima che gravano gli COroparte_4 obblighi derivanti dalla legge e dalla disciplina collettiva, compresi gli obblighi di carattere economico come quello oggetto della pretesa azionata. Ne consegue il rigetto dell'eccezione CO del difetto di legittimazione passiva della convenuta
8. Anche la ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo CP_3
CO che solo la è obbligata a pagare gli emolumenti per lo svolgimento delle attività connesse alle Unità di Cure Primarie (UCP) dai medici di medicina generale che vi aderiscono. Anche tale eccezione è infondata perché la è il soggetto deputato a CP_3 stipulare gli accordi di ricognizione per la trasformazione delle Unità di Cure Primarie
Semplici (UCP S) in Unità di Cure Primarie ( UCP) a sede unica.
b) il merito della causa
9. Con l'odierno ricorso la dott.ssa ha dedotto di essere medico Parte_1 convenzionato per la Medicina Generale con il Servizio Sanitario Nazionale nell'ambito territoriale del distretto della 6 e di essere stata componente della UCP ( Unità CP_1 di Cure Primarie) Complessa a sede unica dal 1° maggio 2016 sino alla data del ricorso.
Preliminarmente si osserva che la documentazione allegata al ricorso non è riferita alla dott.ssa ma a diverso medico, tale dott. : è evidente dunque il Pt_1 Persona_1 difetto di allegazione della parte ricorrente.
10. La ricorrente ha quindi chiesto per il periodo in cui ha fatto parte dell' Parte_2 dal 1/5/2016 alla data dell'odierno ricorso, in virtù dell'art. 3 lettera b) del Protocollo di Intesa relativo all'Accordo Integrativo 2009 per i medici di medicina generale della l' CP_3 indennità pari a € 8,60 annuo/assistito ivi prevista;
mentre l' ha continuato a Pt_3 corrispondergli l'indennità pari a € 6,40 annuo/assistito prevista per le UCP semplici e non complesse, con una differenza di 2,20 € per assistito, chiedendo il riconoscimento in proprio favore della somma complessiva di € 15.023,86. Nelle conclusioni del ricorso parte ricorrente non specifica il titolo in base al quale rivendica detta somma, se a titolo di differenze
5 retributive o a titolo di risarcimento del danno. Osserva il decidente sul punto che non spetta al Giudice la qualificazione del titolo, ma alla parte che agisce in giudizio per far valere un diritto, rimanendo sul punto il ricorso generico.
11. Sotto il profilo normativo parte ricorrente deduce la sussistenza del diritto all'indennità maggiorata sulla base del Protocollo Integrativo del 2009 per i Medici di Medicina Generale della , per effetto del quale sono nate le UCP Complesse, e in particolare CP_3 dall'articolo 3, lett. b), che prevedeva una remunerazione di € 8,60 annuo/assistito per i medici facenti parte delle UCP complesse in sede unica, nonché dal Decreto U00027 del
07.02.2012, attuativo dei contenuti del Protocollo del 2009.
12. Con Decreto del Commissario ad Acta n. 376/20141, la è intervenuta nella CP_3
materia e, in attuazione del Protocollo d'Intesa del 22 luglio 2014, ha previsto la graduale trasformazione in un'unica forma associativa dei denominata COroparte_5
Unità Primarie a sede Unica (UCP) (cfr. doc. 2 – Decreto del Commissario ad Acta n. CP_6
CO 376/2014 allegato alla EM .
In base a quanto ivi previsto, la trasformazione sarebbe dovuta avvenire gradualmente,
“tendenzialmente a saldi invariati per la Regione” e su base volontaria, con la precisazione che “le attuali indennità verranno mantenute solo per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo” (cfr. art. 4, pag. 50 doc. 3 Commissario ad Acta n. 565/2017 allegato CO alla EM . 13. Con Decreto del Commissario ad Acta n. 565/2017, la ha recepito l'Accordo CP_3 stipulato tra la e le OO. SS. avente ad CP_3 COroparte_7 oggetto “La nuova sanità nel : obiettivi di salute e medicina di iniziativa” (cfr. doc. 3 – CP_3
CO Decreto del Commissario ad Acta n. 565/2017 allegato alla EM .
14. L'art. 2 A del richiamato Accordo prevede che i che COroparte_5 all'epoca non facevano parte di alcuna UCP a sede unica o con studio di riferimento, CO potevano, entro il 31 marzo 2018, presentare domanda all' di appartenenza per entrare a far parte di forme associative già esistenti o per costituirne delle nuove (cfr. pag. 6 doc. 3 CO EM .
Inoltre, nell'Accordo è disposto testualmente che: “La entro 6 mesi dalla CP_3 sottoscrizione del presente accordo provvederà ad una ricognizione delle trasformazioni della forma associativa in UCP sulla base di quanto disposto dal DCA 376/2014. Sulla Pt_4 base di tale ricognizione e dei costi aggiuntivi sostenuti dai Medici di Medicina Generale le parti concorderanno le modalità per l'adeguamento della relativa indennità di UCP” (cfr. CO pag. 6 doc. 3 EM .
CO 15. In sintesi il Decreto del Commissario ad Acta n. 376 del 2014 (v. doc. n 2 EM ha istituito le UCP quale unica forma associativa per i medici di medicina generale, prevedendo l'invarianza dei costi e il mantenimento in misura invariata delle indennità già in corso per coloro che avrebbero aderito al percorso, ovvero alla trasformazione delle UCP semplici in UCP a sede unica. CO Il successivo Decreto del Commissario ad Acta n. 565 del 2017 (v. doc. n. 3 EM , che ha recepito l'accordo regionale in materia, ha stabilito che le modalità di adeguamento delle indennità di UCP dovevano essere concordate con le OO.SS..
Tali accordi non sono ancora stati raggiunti e quindi non si è di fatto concretizzata la condizione preliminare prevista dalla normativa di settore per poter procedere ad eventuali incrementi delle pretese indennità.
16. In ogni caso la ricorrente non ha dato prova né di aver presentato domanda all' CP_1
6, come richiesto dall'art.
2. A dell'Accordo per i medici di medicina generale della
[...] CP_3
7 , né di aver aderito ad una UCP Complessa a sede unica, atteso che il documento n. 1 CP_3 allegato al ricorso si riferisce a persona diversa.
17. Il DCA 565/2017 ha, infatti, recepito l'Accordo regionale che, all'art.
2.A apriva la possibilità ad un adeguamento in melius dell' indennità di UCP, ma subordinava tale evenienza al raggiungimento di intese con le OO.SS. di categoria, che al momento non sono state raggiunte. In questa situazione, in cui la condizione posta dalla per l'aumento CP_3 delle indennità di cui è causa non si è verificata, alcun diritto può essere vantato al riguardo dalla ricorrente, la quale peraltro non ha dato prova di essere passata ad una UCP a sede unica.
18. Per i motivi sin qui illustrati il ricorso è infondato e va dunque rigettato.
3. Le spese di lite
19. Pur tenuto conto del difetto di allegazione della parte ricorrente, la novità della questione trattata e l'esistenza di contrasti nella giurisprudenza di merito inducono a compensare integralmente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Velletri, il 20 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 4 del DCA 376/2014: Le diverse forme associative di Unità di Cure Primarie attualmente presenti e regolamentate dalla determina regionale n. D3407 del 20/10/2009 verranno gradualmente trasformate in un'unica forma associativa della medicina convenzionata denominata Unità di Cure Primarie a sede Unica (UCP). Le 321 UCPS (unità di cure primarie semplici) attualmente presenti, cesseranno di esistere entro il 31.12.2015. Tale trasformazione organizzativa avverrà, su base volontaria e progressivamente a partire dal 1° novembre 2014 con le seguenti modalità. Prioritariamente: a) ingresso dei componenti di per l'attività di UCP, nelle istituende Case della Salute fatte salve le attuali Pt_4 indennità; Con b) costituzione, da parte dei componenti di di nuove UCP presso le sedi delle o altre sedi, Pt_4 Con opportunamente messe a disposizione dalle di cui sarà valutata la modalità nell'ultimo trimestre del 2015; E successivamente ingresso dei componenti di per le attività di UCP, nelle UCP a sede unica esistenti. Pt_4
[…] Le attuali indennità verranno mantenute solo per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo.
[…] La trasformazione delle UCP-S a UCP, con le modalità di cui al presente articolo, avviene tendenzialmente a saldi invariati per la Regione”.
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 20 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 742/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “altre controversie in masteria di lavoro parasubordinato”,
PROMOSSA DA
(cod. fisc. ), residente in [...] Maggio n.55, Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Muccio del foro di Roma, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F./P.Iva ), nella persona del Dr. in CP_1 P.IVA_1 COroparte_2 qualità di Commissario Straordinario, legale rappresentante pro tempore della CP_1 tale ex Decreto Presidente Regione Lazio n. T 00031 del 27.04.2023 recepito con Determina
Dirigenziale n. 576 del 28.04.2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Flavia Anelli (C.F.
), giusta procura allegata alla EM;
C.F._2
- Resistente – E
CONTRO
IL TERZO CHIAMATO
, in persona del Presidente “pro tempore” della Giunta Regionale ( c.f.: CP_3
), ed elettivamente domiciliata presso il medesimo nella sede dell'Avvocatura P.IVA_2
Regionale in Roma, Via Marcantonio Colonna 27. rappresentata e difesa, dall' Avv. to
AN ER (c.f.: ), giusta procura generale alle liti allegata alla C.F._3 EM di costituzione;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato l'8/2/2024, chiedeva all'intestato Tribunale: Parte_1
“rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso accertando e dichiarando il diritto del ricorrente a percepire l'indennità prevista dal Protocollo d'intesa
“de quo”, cioè € 8,60 annuo/assistito con le maggiorazioni dei mesi invernali, e per l'effetto condannare la al pagamento in suo favore, della somma di 15.023,86, o nella CP_1 maggiore o minore somma accertata in corso di causa, oltre a rivalutazione ed interessi dalla data del dovuto alla deposito della domanda giudiziale e agli interessi ex art. 1284, comma 4, dalla data della domanda giudiziale al soddisfo.
Con condanna alle spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario ai sensi dell'art. 4, comma I bis del decreto del Ministro della Giustizia
10.03.2014 n. 55 e ss.mm.ii”, per i motivi indicati in ricorso, da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2. L si costituiva in giudizio con EM del 2/7/2024 per chiedere: “In via CP_1 preliminare,
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della;
CP_1
2 - in via subordinata, disporre la chiamata in causa della ovvero, in via CP_3 ulteriormente gradata, autorizzare la chiamata in causa della stessa da parte della CP_1
6.
[...]
In via principale e nel merito,
- rigettare l'avverso ricorso in quanto inammissibile, e/o infondato in fatto ed in diritto;
- accertare e dichiarare in ogni caso dichiarare che nulla è dovuto dalla CP_1
- in via subordinata, nella denegata ipotesi che la domanda della ricorrente venga ritenuta fondata, condannare la a manlevare e tenere indenne l' da ogni CP_3 CP_1 conseguenza pregiudizievole.
In ogni caso,
Con vittoria di spese di lite e onorari” per i motivi indicati in EM da intendersi qui riportati e trascritti.
3.A seguito di accoglimento dell'istanza della di chiamata in causa del terzo, il CP_1
Giudice con ordinanza del 15/7/2024 ordinava la chiamata in causa della , che CP_3
a seguito della notifica del ricorso, si costituiva in giudizio con EM del 13/1/2025 per chiedere al Tribunale adito: “la nullità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza per inosservanza del termine a comparire;
e che nulla è dovuto alla ricorrente dalla e che il suo ricorso è infondato nel CP_3 merito, oltre ad essere la medesima carente di legittimazione passiva in relazione CP_3 alle sue pretese” per i motivi indicati in EM da intendersi qui riportati e trascritti.
4.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata il 12/7/2024; seguiva l'ordinanza del 15/7/2024 con cui veniva ordinata la chiamata in causa della;
CP_3 seguiva l'udienza del 21/1/2025 in cui la invocava la nullità della notifica per CP_3 mancato rispetto del termine a comparire;
seguiva l'ordinanza del 22/1/2025 con la quale veniva disposto il rinvio per discussione con termine per note;
all'udienza di rinvio del
20/11/2025, a seguito di discussione orale, veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
5. L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
3
2. In fatto e in diritto.
a) Le eccezioni preliminari delle parti resistenti.
6. Preliminarmente la ha eccepito la nullità della notificazione del ricorso e del CP_3 decreto fissazione udienza per inosservanza del termine a comparire di cui all'art. 415 co 5 cpc di 30 giorni minimi che devono intercorrere tra la data della notifica e l'udienza di discussione. Nel caso di specie la notifica è stata fatta nei confronti della il 10 CP_3 gennaio 2025. L'udienza era stata fissata per il 21/1/2025. Il termine di cui al comma 5 dell'art. 415 cpc è un termine perentorio e la sua inosservanza non determina la nullità della notifica, ma la nullità relativa della vocatio in ius; nel caso di specie, l'udienza fissata per la discussione del 21/1/2025 è stata rinviata all'udienza del 20/11/2025: ne consegue la sanatoria della nullità relativa della vocatio in ius della per tardività della notifica. CP_3
7. La ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva: CP_1
CO l'eccezione è infondata perché la di appartenenza dei medici di medicina generale
(MMG) è sia l'Ente esecutore sia quello erogatore degli importi comunicati dalla CP_3
.
[...]
Per giurisprudenza pacifica i rapporti tra i medici convenzionati e le aziende sanitarie locali, pur se costituiti allo scopo di soddisfare le finalità istituzionali del servizio sanitario nazionale in funzione della tutela della salute pubblica, hanno la natura di rapporti libero professionali parasubordinati, che si differenziano da quelli di pubblico impiego per il difetto del vincolo della subordinazione. L'ente pubblico opera, pertanto, nell'ambito esclusivo del diritto privato ed assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva, alla quale la legge assegna un ruolo centrale, affidandole la funzione specifica di garantire, su base pattizia, l'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale sull'intero territorio nazionale. Ne consegue che la Pubblica Amministrazione non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all'infuori di quello di sorveglianza, né può incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal "rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato", sicché le iniziative delle parti ed i rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi
4 propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata (Cass. S.U. n. 6574/2006; Cass. S.U. n.
20344/2005; Cass. S.U. n. 813/1999; Cass. S.U. n. 8632/1996).
Parte del rapporto libero professionale parasubordinato di natura negoziale con i medici convenzionati è pertanto l' , sicché è su quest'ultima che gravano gli COroparte_4 obblighi derivanti dalla legge e dalla disciplina collettiva, compresi gli obblighi di carattere economico come quello oggetto della pretesa azionata. Ne consegue il rigetto dell'eccezione CO del difetto di legittimazione passiva della convenuta
8. Anche la ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo CP_3
CO che solo la è obbligata a pagare gli emolumenti per lo svolgimento delle attività connesse alle Unità di Cure Primarie (UCP) dai medici di medicina generale che vi aderiscono. Anche tale eccezione è infondata perché la è il soggetto deputato a CP_3 stipulare gli accordi di ricognizione per la trasformazione delle Unità di Cure Primarie
Semplici (UCP S) in Unità di Cure Primarie ( UCP) a sede unica.
b) il merito della causa
9. Con l'odierno ricorso la dott.ssa ha dedotto di essere medico Parte_1 convenzionato per la Medicina Generale con il Servizio Sanitario Nazionale nell'ambito territoriale del distretto della 6 e di essere stata componente della UCP ( Unità CP_1 di Cure Primarie) Complessa a sede unica dal 1° maggio 2016 sino alla data del ricorso.
Preliminarmente si osserva che la documentazione allegata al ricorso non è riferita alla dott.ssa ma a diverso medico, tale dott. : è evidente dunque il Pt_1 Persona_1 difetto di allegazione della parte ricorrente.
10. La ricorrente ha quindi chiesto per il periodo in cui ha fatto parte dell' Parte_2 dal 1/5/2016 alla data dell'odierno ricorso, in virtù dell'art. 3 lettera b) del Protocollo di Intesa relativo all'Accordo Integrativo 2009 per i medici di medicina generale della l' CP_3 indennità pari a € 8,60 annuo/assistito ivi prevista;
mentre l' ha continuato a Pt_3 corrispondergli l'indennità pari a € 6,40 annuo/assistito prevista per le UCP semplici e non complesse, con una differenza di 2,20 € per assistito, chiedendo il riconoscimento in proprio favore della somma complessiva di € 15.023,86. Nelle conclusioni del ricorso parte ricorrente non specifica il titolo in base al quale rivendica detta somma, se a titolo di differenze
5 retributive o a titolo di risarcimento del danno. Osserva il decidente sul punto che non spetta al Giudice la qualificazione del titolo, ma alla parte che agisce in giudizio per far valere un diritto, rimanendo sul punto il ricorso generico.
11. Sotto il profilo normativo parte ricorrente deduce la sussistenza del diritto all'indennità maggiorata sulla base del Protocollo Integrativo del 2009 per i Medici di Medicina Generale della , per effetto del quale sono nate le UCP Complesse, e in particolare CP_3 dall'articolo 3, lett. b), che prevedeva una remunerazione di € 8,60 annuo/assistito per i medici facenti parte delle UCP complesse in sede unica, nonché dal Decreto U00027 del
07.02.2012, attuativo dei contenuti del Protocollo del 2009.
12. Con Decreto del Commissario ad Acta n. 376/20141, la è intervenuta nella CP_3
materia e, in attuazione del Protocollo d'Intesa del 22 luglio 2014, ha previsto la graduale trasformazione in un'unica forma associativa dei denominata COroparte_5
Unità Primarie a sede Unica (UCP) (cfr. doc. 2 – Decreto del Commissario ad Acta n. CP_6
CO 376/2014 allegato alla EM .
In base a quanto ivi previsto, la trasformazione sarebbe dovuta avvenire gradualmente,
“tendenzialmente a saldi invariati per la Regione” e su base volontaria, con la precisazione che “le attuali indennità verranno mantenute solo per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo” (cfr. art. 4, pag. 50 doc. 3 Commissario ad Acta n. 565/2017 allegato CO alla EM . 13. Con Decreto del Commissario ad Acta n. 565/2017, la ha recepito l'Accordo CP_3 stipulato tra la e le OO. SS. avente ad CP_3 COroparte_7 oggetto “La nuova sanità nel : obiettivi di salute e medicina di iniziativa” (cfr. doc. 3 – CP_3
CO Decreto del Commissario ad Acta n. 565/2017 allegato alla EM .
14. L'art. 2 A del richiamato Accordo prevede che i che COroparte_5 all'epoca non facevano parte di alcuna UCP a sede unica o con studio di riferimento, CO potevano, entro il 31 marzo 2018, presentare domanda all' di appartenenza per entrare a far parte di forme associative già esistenti o per costituirne delle nuove (cfr. pag. 6 doc. 3 CO EM .
Inoltre, nell'Accordo è disposto testualmente che: “La entro 6 mesi dalla CP_3 sottoscrizione del presente accordo provvederà ad una ricognizione delle trasformazioni della forma associativa in UCP sulla base di quanto disposto dal DCA 376/2014. Sulla Pt_4 base di tale ricognizione e dei costi aggiuntivi sostenuti dai Medici di Medicina Generale le parti concorderanno le modalità per l'adeguamento della relativa indennità di UCP” (cfr. CO pag. 6 doc. 3 EM .
CO 15. In sintesi il Decreto del Commissario ad Acta n. 376 del 2014 (v. doc. n 2 EM ha istituito le UCP quale unica forma associativa per i medici di medicina generale, prevedendo l'invarianza dei costi e il mantenimento in misura invariata delle indennità già in corso per coloro che avrebbero aderito al percorso, ovvero alla trasformazione delle UCP semplici in UCP a sede unica. CO Il successivo Decreto del Commissario ad Acta n. 565 del 2017 (v. doc. n. 3 EM , che ha recepito l'accordo regionale in materia, ha stabilito che le modalità di adeguamento delle indennità di UCP dovevano essere concordate con le OO.SS..
Tali accordi non sono ancora stati raggiunti e quindi non si è di fatto concretizzata la condizione preliminare prevista dalla normativa di settore per poter procedere ad eventuali incrementi delle pretese indennità.
16. In ogni caso la ricorrente non ha dato prova né di aver presentato domanda all' CP_1
6, come richiesto dall'art.
2. A dell'Accordo per i medici di medicina generale della
[...] CP_3
7 , né di aver aderito ad una UCP Complessa a sede unica, atteso che il documento n. 1 CP_3 allegato al ricorso si riferisce a persona diversa.
17. Il DCA 565/2017 ha, infatti, recepito l'Accordo regionale che, all'art.
2.A apriva la possibilità ad un adeguamento in melius dell' indennità di UCP, ma subordinava tale evenienza al raggiungimento di intese con le OO.SS. di categoria, che al momento non sono state raggiunte. In questa situazione, in cui la condizione posta dalla per l'aumento CP_3 delle indennità di cui è causa non si è verificata, alcun diritto può essere vantato al riguardo dalla ricorrente, la quale peraltro non ha dato prova di essere passata ad una UCP a sede unica.
18. Per i motivi sin qui illustrati il ricorso è infondato e va dunque rigettato.
3. Le spese di lite
19. Pur tenuto conto del difetto di allegazione della parte ricorrente, la novità della questione trattata e l'esistenza di contrasti nella giurisprudenza di merito inducono a compensare integralmente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Velletri, il 20 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Art. 4 del DCA 376/2014: Le diverse forme associative di Unità di Cure Primarie attualmente presenti e regolamentate dalla determina regionale n. D3407 del 20/10/2009 verranno gradualmente trasformate in un'unica forma associativa della medicina convenzionata denominata Unità di Cure Primarie a sede Unica (UCP). Le 321 UCPS (unità di cure primarie semplici) attualmente presenti, cesseranno di esistere entro il 31.12.2015. Tale trasformazione organizzativa avverrà, su base volontaria e progressivamente a partire dal 1° novembre 2014 con le seguenti modalità. Prioritariamente: a) ingresso dei componenti di per l'attività di UCP, nelle istituende Case della Salute fatte salve le attuali Pt_4 indennità; Con b) costituzione, da parte dei componenti di di nuove UCP presso le sedi delle o altre sedi, Pt_4 Con opportunamente messe a disposizione dalle di cui sarà valutata la modalità nell'ultimo trimestre del 2015; E successivamente ingresso dei componenti di per le attività di UCP, nelle UCP a sede unica esistenti. Pt_4
[…] Le attuali indennità verranno mantenute solo per coloro che aderiscono al percorso di cui al presente articolo.
[…] La trasformazione delle UCP-S a UCP, con le modalità di cui al presente articolo, avviene tendenzialmente a saldi invariati per la Regione”.
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