Articolo 12 della Legge 6 marzo 1976, n. 51
Articolo 11Articolo 13
Versione
4 aprile 1976
Art. 12.
I commi primo , secondo e terzo dell'articolo 15 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , sono sostituiti dal seguente comma:
"Ai motori amovibili di qualsiasi potenza da applicare ai natanti e alle imbarcazioni da diporto destinate alla navigazione marittima ed a quella interna viene rilasciato un certificato per l'uso nel quale sono indicati i dati relativi all'omologazione o al collaudo".
Entrata in vigore il 4 aprile 1976