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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/09/2025, n. 6689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6689 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art.127 ter per l'udienza del 18.09.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al 12909/ 2023 R.G.
TRA
, nato il [...], rapp.to e difeso dagli avv.ti PALUMBO STEFANO e PALUMBO CIRO Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall' avv. INGALA ALESSANDRA
MARIA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.07.2023 il ricorrente ha adito il giudice chiedendo di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “-in accoglimento del presente ricorso e per le motivazioni in narrativa espresse, accertato e declarato il diritto del signor a percepire dall'istituto resistente per il periodo Luglio 2022- Parte_1
Febbraio 2023 l'indennità NASPI dovutagli in forza dell'accoglimento della sua domanda del 18 febbraio 2021 CP_ con n. protocollo 5104.18/02/2021.0030147en. domus 6111881700013, condannare l'
[...]
, al pagamento, in favore del ricorrente, della predetta prestazione Controparte_2 complessivamente pari ad €. 5.971,83;
CP_
- in via subordinata condannare l' al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di €. 5.173,20 CP_ previa rideterminazione della durata della domanda NASPI n. protocollo 5104.18/07/2022.0127159 e n. domus 6111933100016 così come precisato in atti;
” con vittoria di spese.
A fondamento della domanda, l'istante esponeva che, a seguito di domanda del 18.02.2021, gli era stata CP_ riconosciuta l'indennità NASPI per 24 mensilità; che la predetta indennità era stata poi sospesa dall'
d'ufficio in considerazione della sottoscrizione da parte sua in data 8.06.2022 di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ( con decorrenza dall'8.06.2022 all'8.07.2022).
Ciò premesso, il ricorrente lamentava che nonostante la cessazione del predetto rapporto di lavoro a termine CP_ alla data del 8 giugno 2022, l' non aveva provveduto a ripristinare l'erogazione della prestazione NASPI, erroneamente reputando che egli avesse inoltrato in data 18 luglio 2021 una nuova domanda NASPI implicitamente rinunziando ad ogni ulteriore beneficio correlato alla domanda NASPI trasmessa in data 18 febbraio 2018; che pertanto l'Istituto previdenziale illegittimamente denegava i benefici per il periodo luglio
2022 – febbraio 2023. CP_ Si costituiva in giudizio l' che eccepiva che il ricorrente era decaduto dalla possibilità di ricevere l'erogazione della NASPI per il periodo luglio – febbraio 2023 di cui alla domanda di NASPI del 18.2.2021, in quanto il contratto a tempo determinato da lui stipulato era cessato l'8 luglio e la nuova domanda di NASPI presentata il 18 luglio 2021 era stata accolta e correttamente liquidata in base al requisito contributivo del biennio. A sostegno di quanto appena indicato la difesa dell'istituto richiamava la previsione secondo la quale nell'ipotesi di sospensione della prestazione di NASPI in godimento per effetto di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato non superiore a 6 mesi, è possibile entro i 68 giorni successivi al termine di detto rapporto, presentare una nuova domanda di NASPI;
che la presentazione di tale nuova domanda implica la decadenza dalla precedente prestazione in corso ( in relazione alla quale era intervenuta la CP_ sospensione ). Pertanto, l' concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 2.04.2025 la difesa del ricorrente confutando la CP_ correttezza dell' operato dell' , affermava che l'Istituto, terminato il breve contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto dal , in forza del quale era stato sospeso il trattamento Naspi, avrebbe dovuto Pt_1 riprenderne l'erogazione in via automatica a decorrere dal 9 luglio 2022, rigettando la domanda NASPI del
18 luglio 2022 attribuita al ricorrente, stante la sussistenza di un'altra prestazione già in corso, peraltro più favorevole;
ovvero, quanto meno, avrebbe comunque dovuto valorizzare i periodi contributivi non utilizzati in relazione alla prestazione pregressa.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 18.09.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Pare opportuno richiamare che la disciplina di legge della Naspi prevede che Laddove il beneficiario della
Naspi nel periodo di ammissione alla fruizione di essa ( nel caso di specie 24 mesi ), reperisca un lavoro a termine di durata contenuta entro i sei mesi, ottenendo dallo stesso una retribuzione inferiore a parametri reddituali massimi fissati dalla legge, lo stesso patisca in costanza del lavoro a tempo determinato di una mera sospensione dalla fruizione del beneficio, di tal che, una volta conclusosi il contratto a tempo determinato, verrà a riespandersi il suo diritto d alla percezione della Naspi, nei termini di cui al provvedimento di ammissione.
Orbene, tanto opportunamente richiamato, risulta dagli atti di causa che il è stato ammesso in data Pt_1 CP_ 18.02.2021 alla fruizione della Naspi per 24 mesi;
che nel corso di tale periodo l' disponeva la sospensione automatica della predetta Naspi in considerazione della sottoscrizione di un contratto a tempo determinato da parte del ricorrente, per il periodo dal 8.06.2022 all'8.07.2022; che detto contratto a termine ha presentato sia sotto il profilo della durata che con riguardo al reddito prodotto i requisiti di legge utili a dare corso alla mera sospensione della Naspi, sino alla sua conclusione, con diritto, all'esito, alla ripresa della CP_ erogazione da parte dell' della Naspi per il residuo periodo di ammissione.
CP_ Né d'altronde l' pare revocare in dubbio che ricorressero nella fattispecie tali requisiti.
CP_ A ben vedere l' ha formalisticamente tenuto conto del fatto che dieci giorni dopo la conclusione del contratto a tempo determinato, e dunque in data 18 luglio 2024, venuta meno la causa di sospensione, il
, evidentemente intenzionato a riavviare la erogazione della Naspi in suo favore, ha presentato una Pt_1 istanza che per la modulistica utilizzata si presentava quale nuova domanda di ammissione alla Naspi, facendo discendere dal maldestro uso dei modelli predisposti, e in definitiva dalla ignoranza da parte del ricorrente dei corretti meccanismi del procedimento amministrativo in corso, la decadenza dello stesso dal diritto alla fruizione del periodo residuo di Naspi in relazione alla quale vi era stata, pristinamente, la ammissione. Dinnanzi al giudice, al di là di errori procedimentali, rileva l'accertamento del diritto;
e non pare possibile dubitare, atteso quanto sopra detto in merito alla ricorrenza nella fattispecie dei requisiti di legge, del fatto che il , sulla base del provvedimento di accoglimento della domanda proposta il 18.02.2021 avesse Pt_1 diritto a fruire della Naspi anche per il periodo luglio 2022- febbraio 2023.
CP_
La condotta contestata in ricorso tenuta dall' , che attribuendo nuovamente al la Naspi sulla Pt_1 base della domanda del 18 luglio 2021 e per l'effetto computando il requisito contributivo del biennio in relazione alla stessa, ha portato in definitiva alla perdita patrimoniale ben tratteggiata nell'atto introduttivo- sebbene cagionata da un errore procedimentale del ricorrente che ha presentato una domanda nuova- laddove si sarebbe dovuto limitare ad attendere l'automatico riavvio della erogazione- , si appalesa illegittima in quanto sostanzialmente lesiva del diritto del ricorrente così come riconosciuto nel provvedimento di accoglimento della domanda del 18.02.2021.
Pertanto la domanda proposta appare fondata dovendosi , previo accertamento del diritto del ricorrente a percepire per il periodo Luglio 2022-Febbraio 2023 l'indennità NASPI dovutagli in forza dell'accoglimento della sua domanda del 18 febbraio 2021, pronunciarsi condanna dell'istituto convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, dei ratei predetti pari ad euro €. 5.971,83, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in euro 2.700,00 , si compensano per un terzo in considerazione della peculiarità della vicenda;
i due terzi residui, liquidati in euro 1.800,00, seguono la soccombenza e sono posti CP_ a carico dell' condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente, con attribuzione.
P.Q.M.
accerta il diritto del ricorrente a percepire dall'istituto resistente per il periodo Luglio 2022-Febbraio 2023
l'indennità NASPI dovutagli in forza dell'accoglimento della sua domanda del 18 febbraio 2021;
CP_ condanna per l'effetto l' al pagamento, in favore del ricorrente, dei ratei predetti pari ad euro €.
5.971,83, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
CP_
-condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.550,00, oltre IVA e CPA con attribuzione in favore degli avv.ti PALUMBO STEFANO e PALUMBO CIRO anticipatari.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 18.09.2025
Il Giudice
Dott. Annamaria Lazzara
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art.127 ter per l'udienza del 18.09.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di lavoro di I grado iscritta al 12909/ 2023 R.G.
TRA
, nato il [...], rapp.to e difeso dagli avv.ti PALUMBO STEFANO e PALUMBO CIRO Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall' avv. INGALA ALESSANDRA
MARIA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.07.2023 il ricorrente ha adito il giudice chiedendo di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “-in accoglimento del presente ricorso e per le motivazioni in narrativa espresse, accertato e declarato il diritto del signor a percepire dall'istituto resistente per il periodo Luglio 2022- Parte_1
Febbraio 2023 l'indennità NASPI dovutagli in forza dell'accoglimento della sua domanda del 18 febbraio 2021 CP_ con n. protocollo 5104.18/02/2021.0030147en. domus 6111881700013, condannare l'
[...]
, al pagamento, in favore del ricorrente, della predetta prestazione Controparte_2 complessivamente pari ad €. 5.971,83;
CP_
- in via subordinata condannare l' al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di €. 5.173,20 CP_ previa rideterminazione della durata della domanda NASPI n. protocollo 5104.18/07/2022.0127159 e n. domus 6111933100016 così come precisato in atti;
” con vittoria di spese.
A fondamento della domanda, l'istante esponeva che, a seguito di domanda del 18.02.2021, gli era stata CP_ riconosciuta l'indennità NASPI per 24 mensilità; che la predetta indennità era stata poi sospesa dall'
d'ufficio in considerazione della sottoscrizione da parte sua in data 8.06.2022 di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ( con decorrenza dall'8.06.2022 all'8.07.2022).
Ciò premesso, il ricorrente lamentava che nonostante la cessazione del predetto rapporto di lavoro a termine CP_ alla data del 8 giugno 2022, l' non aveva provveduto a ripristinare l'erogazione della prestazione NASPI, erroneamente reputando che egli avesse inoltrato in data 18 luglio 2021 una nuova domanda NASPI implicitamente rinunziando ad ogni ulteriore beneficio correlato alla domanda NASPI trasmessa in data 18 febbraio 2018; che pertanto l'Istituto previdenziale illegittimamente denegava i benefici per il periodo luglio
2022 – febbraio 2023. CP_ Si costituiva in giudizio l' che eccepiva che il ricorrente era decaduto dalla possibilità di ricevere l'erogazione della NASPI per il periodo luglio – febbraio 2023 di cui alla domanda di NASPI del 18.2.2021, in quanto il contratto a tempo determinato da lui stipulato era cessato l'8 luglio e la nuova domanda di NASPI presentata il 18 luglio 2021 era stata accolta e correttamente liquidata in base al requisito contributivo del biennio. A sostegno di quanto appena indicato la difesa dell'istituto richiamava la previsione secondo la quale nell'ipotesi di sospensione della prestazione di NASPI in godimento per effetto di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato non superiore a 6 mesi, è possibile entro i 68 giorni successivi al termine di detto rapporto, presentare una nuova domanda di NASPI;
che la presentazione di tale nuova domanda implica la decadenza dalla precedente prestazione in corso ( in relazione alla quale era intervenuta la CP_ sospensione ). Pertanto, l' concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.
Nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 2.04.2025 la difesa del ricorrente confutando la CP_ correttezza dell' operato dell' , affermava che l'Istituto, terminato il breve contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto dal , in forza del quale era stato sospeso il trattamento Naspi, avrebbe dovuto Pt_1 riprenderne l'erogazione in via automatica a decorrere dal 9 luglio 2022, rigettando la domanda NASPI del
18 luglio 2022 attribuita al ricorrente, stante la sussistenza di un'altra prestazione già in corso, peraltro più favorevole;
ovvero, quanto meno, avrebbe comunque dovuto valorizzare i periodi contributivi non utilizzati in relazione alla prestazione pregressa.
La causa, all'esito della sostituzione della udienza del 18.09.2025 con il deposito di note scritte delle parti ai sensi dell'art 127 ter, depositate le note predette, viene decisa nel termine di legge a mezzo del deposito nel fascicolo telematico della sentenza unitamente ai motivi.
La domanda è fondata e va pertanto accolta.
Pare opportuno richiamare che la disciplina di legge della Naspi prevede che Laddove il beneficiario della
Naspi nel periodo di ammissione alla fruizione di essa ( nel caso di specie 24 mesi ), reperisca un lavoro a termine di durata contenuta entro i sei mesi, ottenendo dallo stesso una retribuzione inferiore a parametri reddituali massimi fissati dalla legge, lo stesso patisca in costanza del lavoro a tempo determinato di una mera sospensione dalla fruizione del beneficio, di tal che, una volta conclusosi il contratto a tempo determinato, verrà a riespandersi il suo diritto d alla percezione della Naspi, nei termini di cui al provvedimento di ammissione.
Orbene, tanto opportunamente richiamato, risulta dagli atti di causa che il è stato ammesso in data Pt_1 CP_ 18.02.2021 alla fruizione della Naspi per 24 mesi;
che nel corso di tale periodo l' disponeva la sospensione automatica della predetta Naspi in considerazione della sottoscrizione di un contratto a tempo determinato da parte del ricorrente, per il periodo dal 8.06.2022 all'8.07.2022; che detto contratto a termine ha presentato sia sotto il profilo della durata che con riguardo al reddito prodotto i requisiti di legge utili a dare corso alla mera sospensione della Naspi, sino alla sua conclusione, con diritto, all'esito, alla ripresa della CP_ erogazione da parte dell' della Naspi per il residuo periodo di ammissione.
CP_ Né d'altronde l' pare revocare in dubbio che ricorressero nella fattispecie tali requisiti.
CP_ A ben vedere l' ha formalisticamente tenuto conto del fatto che dieci giorni dopo la conclusione del contratto a tempo determinato, e dunque in data 18 luglio 2024, venuta meno la causa di sospensione, il
, evidentemente intenzionato a riavviare la erogazione della Naspi in suo favore, ha presentato una Pt_1 istanza che per la modulistica utilizzata si presentava quale nuova domanda di ammissione alla Naspi, facendo discendere dal maldestro uso dei modelli predisposti, e in definitiva dalla ignoranza da parte del ricorrente dei corretti meccanismi del procedimento amministrativo in corso, la decadenza dello stesso dal diritto alla fruizione del periodo residuo di Naspi in relazione alla quale vi era stata, pristinamente, la ammissione. Dinnanzi al giudice, al di là di errori procedimentali, rileva l'accertamento del diritto;
e non pare possibile dubitare, atteso quanto sopra detto in merito alla ricorrenza nella fattispecie dei requisiti di legge, del fatto che il , sulla base del provvedimento di accoglimento della domanda proposta il 18.02.2021 avesse Pt_1 diritto a fruire della Naspi anche per il periodo luglio 2022- febbraio 2023.
CP_
La condotta contestata in ricorso tenuta dall' , che attribuendo nuovamente al la Naspi sulla Pt_1 base della domanda del 18 luglio 2021 e per l'effetto computando il requisito contributivo del biennio in relazione alla stessa, ha portato in definitiva alla perdita patrimoniale ben tratteggiata nell'atto introduttivo- sebbene cagionata da un errore procedimentale del ricorrente che ha presentato una domanda nuova- laddove si sarebbe dovuto limitare ad attendere l'automatico riavvio della erogazione- , si appalesa illegittima in quanto sostanzialmente lesiva del diritto del ricorrente così come riconosciuto nel provvedimento di accoglimento della domanda del 18.02.2021.
Pertanto la domanda proposta appare fondata dovendosi , previo accertamento del diritto del ricorrente a percepire per il periodo Luglio 2022-Febbraio 2023 l'indennità NASPI dovutagli in forza dell'accoglimento della sua domanda del 18 febbraio 2021, pronunciarsi condanna dell'istituto convenuto al pagamento, in favore del ricorrente, dei ratei predetti pari ad euro €. 5.971,83, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in euro 2.700,00 , si compensano per un terzo in considerazione della peculiarità della vicenda;
i due terzi residui, liquidati in euro 1.800,00, seguono la soccombenza e sono posti CP_ a carico dell' condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente, con attribuzione.
P.Q.M.
accerta il diritto del ricorrente a percepire dall'istituto resistente per il periodo Luglio 2022-Febbraio 2023
l'indennità NASPI dovutagli in forza dell'accoglimento della sua domanda del 18 febbraio 2021;
CP_ condanna per l'effetto l' al pagamento, in favore del ricorrente, dei ratei predetti pari ad euro €.
5.971,83, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo;
CP_
-condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.550,00, oltre IVA e CPA con attribuzione in favore degli avv.ti PALUMBO STEFANO e PALUMBO CIRO anticipatari.
Napoli, in esito alla udienza cartolare del 18.09.2025
Il Giudice
Dott. Annamaria Lazzara