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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/12/2025, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3592 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/11/1984, rappresentaat e difesa dall'Avv. FERRAZZA MARIA LIVIA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in TULLIO VALERI 26 00041 NO AZ, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. SCIFONI ANNA ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in
VELLETRI, VIALE RO 26, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
ha chiesto la regolamentazione dell'affido, della collocazione, delle visite e del Parte_1
mantenimento relativamente alla figlia minore , nata in data [...] dalla relazione more Per_1
uxorio con Controparte_1
La causa è stata istruita documentalmente finchè le parti, invitate a precisare le conclusioni, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, per il tramite dei propri difensori, hanno precisato congiuntamente le conclusioni come segue: 1) CP_2
la minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2
autorizzazione all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per quelle di straordinaria amministrazione e con collocazione prevalente presso la madre.
2) MANTENIMENTO il padre, signor provvederà al mantenimento della minore, versando presso il Controparte_1
domicilio della madre, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese l'importo di € 275,00 (Euro duecentosettantacinque/00); ciascuno dei genitori provvederà al 50%, delle spese straordinaria, mediche, scolastiche e ludiche.
Le parti concordano che se per esigenze lavorative dei genitori si dovesse rendere necessario il prolungamento dell'orario scolastico della minore ( pre-scuola / dopo-scuola) le relative spese saranno divise al 50%;
3) FREQUENTAZIONE
Il padre potrà tenere con se la figlia 2 pomeriggi in assenza di accordo nelle giornate di dall'uscita della scuola sino alle ore 18,00 orario in cui verrà riaccompagnata presso il domicilio della madre
▪ a decorrere dal compimento del terzo anno di età il padre terrà con se la figlia a settimane alterne dal sabato mattina alle 10,00 alle ore 19,00 della domenica;
durante la permanenza della bambina presso il padre la madre potrà sentire la minore in video- chiamata la sera del sabato e la mattina della domenica, il sig. i impegna inoltre a rispondere Pt_2
alle chiamate telefoniche quando la figlia è con lui
4) FESTIVITA' E VACANZE
Dal compimento del terzo anno di età della minore prevedere che durante le festività Natalizie la minore trascorra le giornate del 24 dicembre dalle ore 16,00 al 25 dicembre alle ore 18,00 ad anni alterni con un genitore ed il 26 dicembre con l'altro le giornate del 31 dicembre dalle ore 16,00 al 1 gennaio alle ore 18,00 con un genitore prevedendo che il Natale sia e il Capodanno sia alternato tra i due genitori
Le festività di Pasqua sempre dal compimento del terzo anno di età il sabato e la Domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedi dell'angelo con l'altro
In considerazione della tenerissima età della bambina e sempre a decorrere dal terzo anno di età il padre potrà tenere la figlia con se per 15 giorni frazionati in periodi della durata di 5 giorni consecutivi durante le vacanze estive nei mesi giugno -settembre di ogni anno, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno da concordare entro il 1 maggio di ogni anno.
A decorrere dal compimento di 5 anni i periodi potranno essere prolungati a 7 giorni continuativi, e comunque sempre nel rispetto delle esigenze e della raggiunta autonomia della minore
I genitori dovranno essere previamente informati dei luoghi ove la minore trascorrerà con l'altro genitore i periodi di ferie e/o comunque ogni qual volta non sarà presso la residenza degli stessi.
I Genitori dovranno altresì comunicare tempestivamente l'uno all'altro eventuali cambi di domicilio e/o residenza.
Il Collegio rileva che le condizioni concordate non appaiono contrarie né a norme imperative né all'ordine pubblico ed anzi risultano adeguate e conformi al superiore interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, ratifica e dà vigore alle condizioni concordate dalle parti come di seguito riportate:
1) AFFIDO la minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2
autorizzazione all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per quelle di straordinaria amministrazione e con collocazione prevalente presso la madre.
2) MANTENIMENTO il padre, signor provvederà al mantenimento della minore, versando presso il Controparte_1
domicilio della madre, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese l'importo di € 275,00 (Euro duecentosettantacinque/00); ciascuno dei genitori provvederà al 50%, delle spese straordinaria, mediche, scolastiche e ludiche.
Le parti concordano che se per esigenze lavorative dei genitori si dovesse rendere necessario il prolungamento dell'orario scolastico della minore (pre-scuola / dopo-scuola) le relative spese saranno divise al 50%;
3) FREQUENTAZIONE
Il padre potrà tenere con se la figlia 2 pomeriggi in assenza di accordo nelle giornate di dall'uscita della scuola sino alle ore 18,00 orario in cui verrà riaccompagnata presso il domicilio della madre
▪ a decorrere dal compimento del terzo anno di età il padre terrà con se la figlia a settimane alterne dal sabato mattina alle 10,00 alle ore 19,00 della domenica;
durante la permanenza della bambina presso il padre la madre potrà sentire la minore in video- chiamata la sera del sabato e la mattina della domenica, il sig. i impegna inoltre a rispondere Pt_2 alle chiamate telefoniche quando la figlia è con lui
4) FESTIVITA' E VACANZE
Dal compimento del terzo anno di età della minore prevedere che durante le festività Natalizie la minore trascorra le giornate del 24 dicembre dalle ore 16,00 al 25 dicembre alle ore 18,00 ad anni alterni con un genitore ed il 26 dicembre con l'altro le giornate del 31 dicembre dalle ore 16,00 al 1 gennaio alle ore 18,00 con un genitore prevedendo che il Natale sia e il Capodanno sia alternato tra i due genitori
Le festività di Pasqua sempre dal compimento del terzo anno di età il sabato e la Domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedi dell'angelo con l'altro
In considerazione della tenerissima età della bambina e sempre a decorrere dal terzo anno di età il padre potrà tenere la figlia con se per 15 giorni frazionati in periodi della durata di 5 giorni consecutivi durante le vacanze estive nei mesi giugno -settembre di ogni anno, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno da concordare entro il 1 maggio di ogni anno.
A decorrere dal compimento di 5 anni i periodi potranno essere prolungati a 7 giorni continuativi, e comunque sempre nel rispetto delle esigenze e della raggiunta autonomia della minore
I genitori dovranno essere previamente informati dei luoghi ove la minore trascorrerà con l'altro genitore i periodi di ferie e/o comunque ogni qual volta non sarà presso la residenza degli stessi.
I Genitori dovranno altresì comunicare tempestivamente l'uno all'altro eventuali cambi di domicilio e/o residenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
Dott. Riccardo Massera Presidente
Dott. Marco Valecchi Giudice
Dott.ssa Erica Passalalpi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3592 del Registro Generale Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023 vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/11/1984, rappresentaat e difesa dall'Avv. FERRAZZA MARIA LIVIA ed elettivamente domiciliata presso il di lei studio in TULLIO VALERI 26 00041 NO AZ, giusta delega in atti
-ricorrente-
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. SCIFONI ANNA ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio in
VELLETRI, VIALE RO 26, giusta delega in atti
-resistente –
Con l'intervento della Procura della Repubblica - Sede
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
ha chiesto la regolamentazione dell'affido, della collocazione, delle visite e del Parte_1
mantenimento relativamente alla figlia minore , nata in data [...] dalla relazione more Per_1
uxorio con Controparte_1
La causa è stata istruita documentalmente finchè le parti, invitate a precisare le conclusioni, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e, per il tramite dei propri difensori, hanno precisato congiuntamente le conclusioni come segue: 1) CP_2
la minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2
autorizzazione all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per quelle di straordinaria amministrazione e con collocazione prevalente presso la madre.
2) MANTENIMENTO il padre, signor provvederà al mantenimento della minore, versando presso il Controparte_1
domicilio della madre, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese l'importo di € 275,00 (Euro duecentosettantacinque/00); ciascuno dei genitori provvederà al 50%, delle spese straordinaria, mediche, scolastiche e ludiche.
Le parti concordano che se per esigenze lavorative dei genitori si dovesse rendere necessario il prolungamento dell'orario scolastico della minore ( pre-scuola / dopo-scuola) le relative spese saranno divise al 50%;
3) FREQUENTAZIONE
Il padre potrà tenere con se la figlia 2 pomeriggi in assenza di accordo nelle giornate di dall'uscita della scuola sino alle ore 18,00 orario in cui verrà riaccompagnata presso il domicilio della madre
▪ a decorrere dal compimento del terzo anno di età il padre terrà con se la figlia a settimane alterne dal sabato mattina alle 10,00 alle ore 19,00 della domenica;
durante la permanenza della bambina presso il padre la madre potrà sentire la minore in video- chiamata la sera del sabato e la mattina della domenica, il sig. i impegna inoltre a rispondere Pt_2
alle chiamate telefoniche quando la figlia è con lui
4) FESTIVITA' E VACANZE
Dal compimento del terzo anno di età della minore prevedere che durante le festività Natalizie la minore trascorra le giornate del 24 dicembre dalle ore 16,00 al 25 dicembre alle ore 18,00 ad anni alterni con un genitore ed il 26 dicembre con l'altro le giornate del 31 dicembre dalle ore 16,00 al 1 gennaio alle ore 18,00 con un genitore prevedendo che il Natale sia e il Capodanno sia alternato tra i due genitori
Le festività di Pasqua sempre dal compimento del terzo anno di età il sabato e la Domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedi dell'angelo con l'altro
In considerazione della tenerissima età della bambina e sempre a decorrere dal terzo anno di età il padre potrà tenere la figlia con se per 15 giorni frazionati in periodi della durata di 5 giorni consecutivi durante le vacanze estive nei mesi giugno -settembre di ogni anno, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno da concordare entro il 1 maggio di ogni anno.
A decorrere dal compimento di 5 anni i periodi potranno essere prolungati a 7 giorni continuativi, e comunque sempre nel rispetto delle esigenze e della raggiunta autonomia della minore
I genitori dovranno essere previamente informati dei luoghi ove la minore trascorrerà con l'altro genitore i periodi di ferie e/o comunque ogni qual volta non sarà presso la residenza degli stessi.
I Genitori dovranno altresì comunicare tempestivamente l'uno all'altro eventuali cambi di domicilio e/o residenza.
Il Collegio rileva che le condizioni concordate non appaiono contrarie né a norme imperative né all'ordine pubblico ed anzi risultano adeguate e conformi al superiore interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, ratifica e dà vigore alle condizioni concordate dalle parti come di seguito riportate:
1) AFFIDO la minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2
autorizzazione all'esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione e congiunto per quelle di straordinaria amministrazione e con collocazione prevalente presso la madre.
2) MANTENIMENTO il padre, signor provvederà al mantenimento della minore, versando presso il Controparte_1
domicilio della madre, entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese l'importo di € 275,00 (Euro duecentosettantacinque/00); ciascuno dei genitori provvederà al 50%, delle spese straordinaria, mediche, scolastiche e ludiche.
Le parti concordano che se per esigenze lavorative dei genitori si dovesse rendere necessario il prolungamento dell'orario scolastico della minore (pre-scuola / dopo-scuola) le relative spese saranno divise al 50%;
3) FREQUENTAZIONE
Il padre potrà tenere con se la figlia 2 pomeriggi in assenza di accordo nelle giornate di dall'uscita della scuola sino alle ore 18,00 orario in cui verrà riaccompagnata presso il domicilio della madre
▪ a decorrere dal compimento del terzo anno di età il padre terrà con se la figlia a settimane alterne dal sabato mattina alle 10,00 alle ore 19,00 della domenica;
durante la permanenza della bambina presso il padre la madre potrà sentire la minore in video- chiamata la sera del sabato e la mattina della domenica, il sig. i impegna inoltre a rispondere Pt_2 alle chiamate telefoniche quando la figlia è con lui
4) FESTIVITA' E VACANZE
Dal compimento del terzo anno di età della minore prevedere che durante le festività Natalizie la minore trascorra le giornate del 24 dicembre dalle ore 16,00 al 25 dicembre alle ore 18,00 ad anni alterni con un genitore ed il 26 dicembre con l'altro le giornate del 31 dicembre dalle ore 16,00 al 1 gennaio alle ore 18,00 con un genitore prevedendo che il Natale sia e il Capodanno sia alternato tra i due genitori
Le festività di Pasqua sempre dal compimento del terzo anno di età il sabato e la Domenica di Pasqua con un genitore e il Lunedi dell'angelo con l'altro
In considerazione della tenerissima età della bambina e sempre a decorrere dal terzo anno di età il padre potrà tenere la figlia con se per 15 giorni frazionati in periodi della durata di 5 giorni consecutivi durante le vacanze estive nei mesi giugno -settembre di ogni anno, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno da concordare entro il 1 maggio di ogni anno.
A decorrere dal compimento di 5 anni i periodi potranno essere prolungati a 7 giorni continuativi, e comunque sempre nel rispetto delle esigenze e della raggiunta autonomia della minore
I genitori dovranno essere previamente informati dei luoghi ove la minore trascorrerà con l'altro genitore i periodi di ferie e/o comunque ogni qual volta non sarà presso la residenza degli stessi.
I Genitori dovranno altresì comunicare tempestivamente l'uno all'altro eventuali cambi di domicilio e/o residenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Erica Passalalpi
Il Presidente
Dott. Riccardo Massera