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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 208/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente
LI BE, RE
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1214/2017 depositato il 06/07/2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK 010103978/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK 010103978/2014 IRPEF-ALTRO 2009
- sul ricorso n. 1216/2017 depositato il 06/07/2017
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK 010103985/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK 010103985/2014 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente per parte ricorrente.
Resistente: discute il ricorso e si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi Ricorrente_1 impugnava altrettanti avvisi di accertamento relativi a redditi di capitale percepiti negli anni di imposta 2009-2010 quale socia (con una quota del 90%) della Società_1 s.r.l., società a ristretta base partecipativa destinataria di analoghi atti impositivi per maggiori redditi non dichiarati prodotti nei medesimi anni di imposta.
La ricorrente, dopo aver premesso che aveva appreso della esistenza degli atti impugnati da un estratto di ruolo acquisito, rilevava la mancata notifica degli avvisi di accertamento essendo apocrifa la propria sottoscrizione apparentemente apposta sulle presunte notifiche e contestava, oltre alla mancanza di una adeguata motivazione, il maggior reddito accertato in capo alla società, mai distribuito.
Agenzia delle Entrate, costituita, eccepiva l'inammissibilità del ricorsi in quanto gli avvisi di accertamento erano stati ritualmente notificati a mani della ricorrente in data 3.12.2014 e dalla stessa impugnata solo anni dopo, senza neppure aver proposto alcuna querela di falso;
concludeva quindi per la inammissibilità dei ricorsi con vittoria di spese.
All'odierna udienza il Collegio, sentito il relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono inammissibili perché tardivi.
Invero, costituisce ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione;
a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (cfr. Cass. Civ. S.U. 19704/2015).
Tale principio è ovviamente applicabile anche nell'ipotesi –quale quella di specie- in cui sono stati impugnati i due avvisi di accertamento sopra specificati di cui il ricorrente ha dedotto di aver acquisito contezza solo come conseguenza di un estratto di ruolo del 9.3.2017.
L'impugnazione tardiva degli avvisi di accertamento presuppone, quindi, la illegittimità della notifica degli avvisi stessi, la cui esistenza sia stata appresa dal contribuente solo per effetto del successivo estratto di ruolo o di altro atto esecutivo.
Nel caso di specie, allora, la ricorrente ha dedotto quale unico motivo di nullità delle notifiche la falsità della propria sottoscrizione, apposta chiaramente a mani proprie e presso il di lei domicilio, riservandosi di promuovere il procedimento di querela di falso ex art. 221 c.p.c.
Ciò detto, la ricorrente ha prodotto parziale documentazione relativa a tale procedimento promosso nel 2018
(una citazione peraltro mancante di alcune pagine), ma non ha né dedotto, né dimostrato l'esito del giudizio, nonostante siano da allora trascorsi oltre 5 anni.
La medesima ricorrente non ha neppure in qualche modo dimostrato la falsità delle sottoscrizioni nella presente sede.
In ragione di tanto, non si ravvisano elementi sufficienti ad ipotizzare la falsità delle sottoscrizioni apposte a mani della ricorrente sulle notifiche degli atti impositivi in data 03/12/2014 ed avendo la stessa contribuente proposto i ricorsi in esame notificandoli solo in data 09/06/2017, i ricorsi stessi devono essere dichiarati inammissibili.
Le particolarità del caso trattato, però, giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e compensa le spese.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 2, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CASSANO PAOLO, Presidente
LI BE, RE
LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1214/2017 depositato il 06/07/2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK 010103978/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK 010103978/2014 IRPEF-ALTRO 2009
- sul ricorso n. 1216/2017 depositato il 06/07/2017
proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Dir. Provin. Uff. Controlli-Legale Foggia - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK 010103985/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK 010103985/2014 IRPEF-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente per parte ricorrente.
Resistente: discute il ricorso e si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi Ricorrente_1 impugnava altrettanti avvisi di accertamento relativi a redditi di capitale percepiti negli anni di imposta 2009-2010 quale socia (con una quota del 90%) della Società_1 s.r.l., società a ristretta base partecipativa destinataria di analoghi atti impositivi per maggiori redditi non dichiarati prodotti nei medesimi anni di imposta.
La ricorrente, dopo aver premesso che aveva appreso della esistenza degli atti impugnati da un estratto di ruolo acquisito, rilevava la mancata notifica degli avvisi di accertamento essendo apocrifa la propria sottoscrizione apparentemente apposta sulle presunte notifiche e contestava, oltre alla mancanza di una adeguata motivazione, il maggior reddito accertato in capo alla società, mai distribuito.
Agenzia delle Entrate, costituita, eccepiva l'inammissibilità del ricorsi in quanto gli avvisi di accertamento erano stati ritualmente notificati a mani della ricorrente in data 3.12.2014 e dalla stessa impugnata solo anni dopo, senza neppure aver proposto alcuna querela di falso;
concludeva quindi per la inammissibilità dei ricorsi con vittoria di spese.
All'odierna udienza il Collegio, sentito il relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono inammissibili perché tardivi.
Invero, costituisce ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui “Il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione;
a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (cfr. Cass. Civ. S.U. 19704/2015).
Tale principio è ovviamente applicabile anche nell'ipotesi –quale quella di specie- in cui sono stati impugnati i due avvisi di accertamento sopra specificati di cui il ricorrente ha dedotto di aver acquisito contezza solo come conseguenza di un estratto di ruolo del 9.3.2017.
L'impugnazione tardiva degli avvisi di accertamento presuppone, quindi, la illegittimità della notifica degli avvisi stessi, la cui esistenza sia stata appresa dal contribuente solo per effetto del successivo estratto di ruolo o di altro atto esecutivo.
Nel caso di specie, allora, la ricorrente ha dedotto quale unico motivo di nullità delle notifiche la falsità della propria sottoscrizione, apposta chiaramente a mani proprie e presso il di lei domicilio, riservandosi di promuovere il procedimento di querela di falso ex art. 221 c.p.c.
Ciò detto, la ricorrente ha prodotto parziale documentazione relativa a tale procedimento promosso nel 2018
(una citazione peraltro mancante di alcune pagine), ma non ha né dedotto, né dimostrato l'esito del giudizio, nonostante siano da allora trascorsi oltre 5 anni.
La medesima ricorrente non ha neppure in qualche modo dimostrato la falsità delle sottoscrizioni nella presente sede.
In ragione di tanto, non si ravvisano elementi sufficienti ad ipotizzare la falsità delle sottoscrizioni apposte a mani della ricorrente sulle notifiche degli atti impositivi in data 03/12/2014 ed avendo la stessa contribuente proposto i ricorsi in esame notificandoli solo in data 09/06/2017, i ricorsi stessi devono essere dichiarati inammissibili.
Le particolarità del caso trattato, però, giustificano la integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e compensa le spese.