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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 29/10/2025, n. 3016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3016 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Manuela Pellerino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero R.G. 4535/2024,
TRA
Avv. Parte_1 difeso da sé medesimo, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Parabita alla via
VA NC, 90, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo pec:
Email_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
(in proprio e quale legale rappresentante p.t. della
[...] Controparte_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Nicola Alessandro Rizzo, giuste procure in atti, con domicilio digitale eletto all'indirizzo p.e.c.: Email_2
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Come da verbale d'udienza del 10.10.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO ALLA BASE DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.7.2024, l'Avv. agiva in giudizio nei confronti Parte_1 di e (in proprio e quale legale rappresentante p.t. della CP_3 Controparte_1 CP_2
esponendo di aver maturato compensi professionali per attività professionale svolta in loro
[...] favore per un totale di 24.725,59, inclusi accessori di legge, con riferimento al giudizio civile n.
4979/2019 R.G., tenutosi dinanzi al Tribunale di Lecce, conclusosi con sentenza n. 2939/23 del
31.10.2023, nonché con riguardo al relativo procedimento di sequestro in corso di causa, e di non aver ricevuto alcun pagamento, eccettuate le spese vive, nonostante i solleciti di pagamento, da ultimo con pec del 20.06.2024.
Concludeva chiedendo di: “accertare e dichiarare il diritto dell'avv. a Parte_1 percepire da in persona del legale rappresentante pro-tempore, e CP_2 CP_3
, in solido tra loro, la somma di €. 24.725,59 compresi gli accessori di legge, Controparte_1 oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo o quell'altra somma maggiore o minore che risulterà in corso di causa, sempre con riferimento alle tariffe professionali applicabili ed all'attività svolta;
. condannare i convenuti, in solido tra loro, a pagare al ricorrente la somma di €. 24.725,59 compresi accessori di legge, oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo, al predetto titolo o quell'altra somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre accessori di legge, interessi legali e rivalutazione dalla domanda al soddisfo da determinarsi in ragione della tariffa professionale vigente ed in relazione alla prestazione professionale eseguita .
Con vittoria di spese e competenze di lite del presente giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 12.10.2024 si costituivano in giudizio CP_3
e (in proprio e quale legale rappresentante p.t. della che
[...] Controparte_1 Controparte_2 lamentavano che, a causa della difesa dell'Avv. che si era costituito in giudizio oltre i Parte_1 termini di cui all'art. 166 c.p.c., i resistenti, nell'ambito del giudizio in relazione a cui il ricorrente aveva chiesto il compenso, avevano perduto la possibilità di eccepire l'incompetenza derivante dall'applicazione di una clausola compromissoria contrattualmente prevista, così che il ricorrente era venuto meno al dover di diligenza su di lui incombente, tanto da rendersi giustificata la risoluzione per inadempimento del relativo mandato professionale. Lamentavano, altresì, in via gradata, l'ammontare della somma richiesta, reputata eccessiva.
Concludevano chiedendo di: “A) Nel merito ed in via principale, accertare e dichiarare il grave e colpevole inadempimento dell'Avv. e, per l'effetto, dichiarare risolto il Parte_1 contratto di mandato professionale e, comunque, non dovuto il compenso richiesto;
nonché, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, condannare l'Avv. a Parte_1 restituire agli odierni resistenti la somma di € 2.967,81 dallo stesso percepita a titolo di acconto, nonché al pagamento della somma di € 19.000,00, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniale subito in conseguenza dell'inadempimento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo, ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito.
B) In via subordinata e nella denegata ipotesi di non accoglimento della superiore eccezione di inadempimento e della domanda riconvenzionale spiegata, rideterminare in € 3.706,16 (comprensivo di spese generali 15%, CAP 4% ed IVA 22%), la somma massima dovuta all'Avv.
a titolo di compenso per l'attività prestata in tutte le fasi del giudizio n° Parte_1
4979/2019 (compresa la fase cautelare in corso di causa) a cui, poi, andrà detratta la somma di €
2.967,81 già corrisposta a titolo di acconto all'Avv. per un credito residuo complessivo Parte_1 in favore dell'Avv. pari ad € 738,35, inclusi accessori di legge ed al lordo della ritenuta Parte_1
d'acconto.
C) Condannare parte ricorrente al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., dal liquidarsi, secondo equità, a discrezione dell'Ill.mo Tribunale adito.
D) Con vittoria, in ogni caso, delle spese e competenze del presente giudizio”.
All'esito del deposito di memorie ex art. 281 duodecies, comma 4 c.p.c., la causa veniva, rinviata ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.10.2025, con termini per note conclusive. In pari data la causa era trattenuta in decisione, ex art. 281 sexies, comma 3 c.p.c.
********
Deve ribadirsi, preliminarmente, quanto già osservato con ordinanza del 16.4.2025, cioè che non sono ammissibili le domande tardivamente proposte dal ricorrente, con le memorie depositate il
4.12.2025, relative a compensi per attività stragiudiziale, in quanto non connesse con le difese dei resistenti;
Nel merito, va constatato che i resistenti non hanno contestato che il ricorrente abbia svolto effettivamente l'attività per cui ha chiesto il compenso.
Hanno sostenuto di aver versato al ricorrente la somma di € 2.967,81 mediante bonifico. In effetti, tale importo, risulta, dalla fattura depositata, essere stato corrisposto a titolo di acconto, inclusi accessori di legge.
Il ricorrente ha, dunque, diritto al pagamento del compenso per l'attività svolta nell'ambito del giudizio civile 4979/2019 R.G., tenutosi dinanzi al Tribunale di Lecce, conclusosi con sentenza n.
2939/23 del 31.10.2023, nonché per l'attività riferibile al relativo procedimento di sequestro in corso di causa.
D'altra parte, non può essere accolta la domanda riconvenzionale dei resistenti, in quanto sebbene la procura alle liti, con riguardo al giudizio di merito, sia stata conferita dal , quale legale CP_1 rappresentante della all'Avv. in data 29.8.2019, la procura relativa al Controparte_2 Parte_1 medesimo giudizio risulta essere stata conferita dal medesimo in proprio e da CP_1 CP_3 all'Avv. il 12.9.2019. Di conseguenza, l'Avv. non avrebbe potuto,
[...] Parte_1 Parte_1 per tutti gli odierni resistenti, predisporre la comparsa di risposta nel termine di 20 giorni prima dell'udienza ex art. 166 c.p.c., fissata, come osservato dalla difesa dei medesimi resistenti, per il
30.9.2019. Deve ulteriormente osservarsi che la giurisprudenza della Corte di legittimità, con riguardo all'eccezione relativa alla clausola compromissoria, è stata piuttosto oscillante, qualificandola talvolta come eccezione d'incompetenza (Cass. n. 15300/19; Cass. n. 19610/25) talaltra come eccezione di merito (Cass. n. 15474/11; n. 21177/19; n. 26696/20; 16071/24) o ancora come eccezione di giurisdizione (Cass. SS.UU. n. 14649/17; n. 18394/25 in materia di arbitrato internazionale). Ne consegue che anche la questione inerente alla sua qualificazione come eccezione in senso stretto o in senso lato appare suscettibile di diverse interpretazioni, stanti anche le numerose pronunce sul punto della Corte di legittimità, sicché non appare configurabile un comportamento non conforme alla diligenza professionale da parte dell'Avv. tenuto Parte_1 conto anche che “La responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., da commisurare alla natura dell'attività esercitata. Inoltre, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente (…), il danno derivante da eventuali sue omissioni (…) in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito, secondo un'indagine istituzionalmente riservata al giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e giuridici” (Cass. 27.3.2006, n. 6967).
Deve aggiungersi che non può neppure ragionevolmente ritenersi che qualora la comparsa di risposta contenente l'eccezione relativa all'operatività della clausola compromissoria fosse stata tempestivamente depositata, ciò avrebbe comportato un esito della controversia complessivamente più favorevole per i resistenti.
Passando alla quantificazione del compenso, deve premettersi che deve farsi riferimento alle
Tabelle previste dal D.M. 55/2014, nella versione successiva alle modifiche di cui al D.M. n.
147/22, trattandosi di attività conclusa con sentenza nell'anno 2023.
Ritiene, infatti, questo Tribunale di dover condividere il consolidato orientamento giurisprudenziale che, quanto al compenso professionale, afferma debba aversi riguardo - in ragione dell'intrinseca unitarietà dell'attività intellettuale del professionista, insuscettibile di arbitrari frazionamenti - al momento in cui questa attività venga portata a compimento, o venga comunque a cessare per altra causa, ad esempio per rinuncia all'incarico.
Sotto il profilo del quantum, la pretesa del ricorrente non può essere interamente accolta.
Lo scaglione compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 è stato correttamente valutato dal ricorrente, sulla base della prospettazione delle attrici che hanno indicato nell'atto di citazione l'importo di € 40.000,00 quale valore della causa, tuttavia, appare eccessivo liquidare una somma pari ai valori medi, dato l'esito sfavorevole della lite. Appare, pertanto, più ragionevole considerare un importo più vicino ai valori minimi e liquidare all'Avv. la somma complessiva di € 4.000,00, Parte_1 quale compenso per il giudizio di merito (di cui € 860,00 per la fase di studio, € 640,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase istruttoria, € 1.500,00 per la fase decisionale) e di € 2.000,00, quale compenso per il giudizio cautelare in corso di causa (di cui € 600,00 per la fase di studio, €
700,00 per la fase introduttiva, € 700,00 per la fase decisionale), con esclusione della fase istruttoria che non risulta svolta.
A tale importo vanno aggiunti spese generali, iva e cap per un totale di € 8.754,72.
Da quest'importo deve, inoltre, essere detratta la somma di € 2.967,81 già percepita.
I convenuti devono ancora corrispondere all'Avv. la somma di € 5.786,91, inclusi spese Parte_1 generali e accessori di legge, oltre interessi al saggio legale dalla messa in mora (data del
20.06.2024) sino al soddisfo.
Come rilevato dalla Corte di legittimità, infatti, “Nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data dalla messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la richiesta stragiudiziale di adempimento), e non anche dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice, eventualmente all'esito del procedimento sommario di cui all'art. 14 del D. Lgs. n.
150/2011, non potendosi escludere la mora sol perché la liquidazione sia stata effettuata dal giudice in misura inferiore rispetto a quanto richiesto dal creditore” (Cass. 19.8.2022, n. 24973;
Cass. 16.3.2022, n. 8611).
E' esclusa la rivalutazione monetaria in assenza di adeguata prova del pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito (in tal senso Cass. 30.7.2019, n. 20547).
Non può applicarsi l'aumento per la difesa di più parti, giacché i resistenti avevano sostanzialmente la medesima posizione processuale, senza che vi fossero particolari divergenze o specificità.
Non appaiono ravvisabili espressioni sconvenienti ed offensive ai sensi dell'art. 89 c.p.c. che si pongano al di fuori della necessaria attività difensiva nell'ambito del presente giudizio, conseguentemente non si ravvisano ipotesi di reato.
Considerato l'esito del giudizio, i resistenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese di lite del presente giudizio, nell'importo liquidato in dispositivo.
Non sussiste evidentemente responsabilità aggravata del ricorrente vittorioso.
p.t.m. definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'Avv. nei confronti Parte_1 di e (in proprio e quale legale rappresentante p.t. della CP_3 Controparte_1 CP_2
così dispone:
[...]
1. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, (in Controparte_2 Controparte_1 proprio) e , in solido, a versare all'Avv. l'importo complessivo CP_3 Parte_1 di € 5.786,91, inclusi spese generali e accessori di legge, oltre interessi al saggio legale dalla messa in mora (data del 20.06.2024) sino al soddisfo;
2. rigetta la domanda riconvenzionale dei resistenti;
3. condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, (in Controparte_2 Controparte_1 proprio) e in solido, a rifondere all'Avv. le spese e CP_3 Parte_1 competenze legali di questo procedimento, liquidate in € 264,00 per spese ed € 2.000,00 per compenso, oltre rimborso di spese forfettarie al 15%, CAP ed IVA come per legge.
Si comunichi.
Lecce, 29.10.2025 IL GIUDICE
Dott.ssa Manuela Pellerino