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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 27/06/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3232/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Francesco Vannicelli e Biancamaria Celletti, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p. t., Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona dei l. r. p. t., rappresentati Controparte_3
e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal Dirigente p. t., in persona del dott. Vincenzo
Romano, elettivamente domiciliati presso la sede regionale.
RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto all'inserimento, con maggior punteggio, negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. ed alla conseguente attribuzione di incarico annuale di insegnamento su classe di concorso ADSS, con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2021 al 31.8.2022; dichiarare il diritto al riconoscimento di 12 punti spettanti per un anno di servizio, oltre al riconoscimento del corrispettivo dovuto, anche a titolo di risarcimento danni, nella misura di € 15.600,00; spese vinte;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.10.2022, la sig.ra rappresentava di aver Parte_1
1 conseguito in Spagna la specializzazione sul sostegno e di aver presentato domanda di riconoscimento del predetto titolo al , attraverso la Controparte_1 piattaforma dedicata, con istruttoria ancora pendente.
Esponeva che il conseguimento del titolo di sostegno le aveva conferito la possibilità di essere inserita nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., nella classe di concorso ADSS.
Affermava che l' l'aveva esclusa dalla prima fascia degli Controparte_3 elenchi aggiuntivi per l'assenza di riconoscimento del titolo estero in Italia.
Riferiva di aver impugnato il detto provvedimento con ricorso innanzi al T.A.R. Lazio, che, con ordinanza n. 6892 del 6.12.2021, in accoglimento dell'istanza cautelare, aveva sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati.
Precisava che la suddetta ordinanza aveva disposto, con effetto ripristinatorio, “la sospensione dei provvedimenti di esclusione dagli elenchi aggiuntivi delle GPS e il reinserimento immediato della ricorrente ai fini dell'ulteriore corso della procedura”.
Affermava di aver all'uopo diffidato l' , che, con Controparte_4 nota datata 19.1.2022, prot. 306, aveva comunicato di non poter dare seguito all'ordinanza del . CP_5
Rappresentava che, ai sensi dell'art. 7 co. 4 O.M. 10.7.2020 n. 60, l'iscrizione negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. per l'a.s. 2021/2022 era ammessa con riserva di riconoscimento del titolo estero.
Chiedeva accertarsi il diritto al conferimento di un incarico annuale di insegnamento, con ogni conseguente diritto retributivo, in corrispondenza allo stipendio tabellare lordo (€ 15.600,00), e con il riconoscimento del relativo punteggio per titolo di servizio
(12 punti).
Tanto premesso, conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale Controparte_1 di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il si costituiva tempestivamente CP_1 in giudizio, contestando le avverse pretese.
In specie, impugnava la pretesa risarcitoria formulata in ricorso in quanto la ricorrente non aveva il punteggio necessario per aspirare al conseguimento di alcun incarico, anche con l'inserimento in prima fascia.
Rappresentava che il punteggio della docente era di 22,5 e non di 34,5, come da ella attestato, in quanto gli ulteriori 12 punti reclamati per il “percorso di specializzazione di cui all'art 13 DM 249/10 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione
2 selettiva o a numero programmato” non erano dovuti, dal momento che non era previsto l'accesso alle graduatorie per ammissione selettiva.
Affermava che la ricorrente veniva comunque inserita con riserva nelle G.P.S. per l'a.s.
2021/22, con punti 22,5, e che l'ultimo posto disponibile, nell'ultimo turno di nomine, era stato conferito a docente collocato in posizione 147, con punti 36,5.
Insisteva per il rigetto del ricorso, evocando precedenti di codesto Tribunale.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
La domanda di parte ricorrente ha ad oggetto il diritto alla regolarizzazione del punteggio ai fini del posizionamento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. per la scuola secondaria di II grado, classe di concorso ADSS, per l'anno scolastico 2021/2022.
In particolare, la docente lamenta che l'esclusione dal conferimento d'incarico di supplenza annuale era stato determinato dal mancato riconoscimento del punteggio per il titolo di specializzazione conseguito in Spagna, con conseguente collocazione in graduatoria in una posizione non utile.
Inoltre, la ricorrente lamenta l'omessa esecuzione della prefata ordinanza cautelare del giudice amministrativo.
Nessuna delle tesi professate in ricorso può, però, essere condivisa.
Anzitutto, occorre rammentare che, come correttamente sottolineato nel rapporto informativo in atti, il giudice ordinario, benché in funzione di giudice del lavoro, non ha il potere di ordinare alla P.A. di dare esecuzione a provvedimenti cautelari adottati dal giudice amministrativo, potere che l'art. 59 c.p.c. riserva esclusivamente al tribunale amministrativo regionale, che, su istanza della parte interessata, può adottare le opportune misure attuative, esercitando i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza.
Peraltro, l'Amministrazione ha dedotto, in assenza di specifica contestazione, di aver dato seguito al provvedimento cautelare succitato, collocando la ricorrente in graduatoria, sebbene con un punteggio inferiore a quello preteso.
Dunque, nel presente giudizio ordinario, può essere oggetto di scrutinio, in via esclusiva, il rivendicato diritto al maggior punteggio per titoli culturali, e segnatamente per il titolo di specializzazione di sostegno a minorati psicofisici conseguito all'estero,
3 e le conseguenti posizioni giuridiche oggetto di pretesa (diritto all'incarico, diritto alla relativa retribuzione e diritto al punteggio figurativo).
Tale scrutinio giudiziale deve basarsi sullo scrutinio di sussistenza degli elementi costitutivi del diritto al maggior punteggio, nella fattispecie rappresentati dalla dedotta validità ed efficacia del titolo di specializzazione estero.
2. La norma di cui all'art. 7 co. 8 O.M. 112/2022, che esclude la possibilità di ottenere nomine per coloro che, pur iscritti con riserva, sono in attesa dell'omologazione del titolo di specializzazione per la docenza su posto di sostegno, conseguito all'estero, non è applicabile ratione temporis alla fattispecie concreta.
Di contro, deve trovare applicazione, come sostenuto in ricorso, l'art. 7 co. 4 lett. e)
O.M. 60/2020, che prevede l'inserimento con riserva nelle graduatorie “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento”.
Il successivo D.M. 242/2021 ha confermato la possibilità di iscrizione negli elenchi aggiuntivi “con riserva di accertamento del titolo”.
L'Amministrazione resistente ha dedotto di aver provveduto all'inserimento della ricorrente in graduatoria, senza però attribuire il punteggio per il titolo estero poiché,
a suo dire, non spettante.
Tale valutazione della P.A. va condivisa anzitutto in quanto il succitato art. 7 O.M.
60/2020 fa riferimento all'inserimento “con riserva di riconoscimento del titolo”.
La formulazione di tale norma secondaria già di per sé induce a ritenere che l'aspirante munita di titolo estero non ancora riconosciuto possa inserirsi nella graduatoria, ma senza l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il titolo stesso fino allo scioglimento della riserva, che inevitabilmente non può avvenire prima dell'omologazione ministeriale.
A conferma di tale assunto, tutti gli allegati all'O.M. 60/2020 prevedono l'attribuzione dei maggiori punti rivendicati in ricorso solo per i possessori di un “titolo di abilitazione conseguito all'estero valido quale abilitazioni nel Paese ove è stato conseguito e riconosciuto valido per la specifica classe di concorso” (cfr., in riferimento alla scuola secondaria di I grado, l'allegato A3, capi A.1 e A.2, l'allegato A4, capo A.1 e l'allegato A5, capo A.1).
Tali disposizioni richiedono il riconoscimento di equipollenza per l'attribuzione del
4 punteggio in questione (fino a 12 punti).
Ebbene, nella fattispecie, è pacifico che la ricorrente, al momento del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, non aveva ancora ottenuto il riconoscimento ministeriale del titolo estero, il che preclude radicalmente l'attribuzione del preteso maggio punteggio.
Tanto basterebbe a concludere per l'infondatezza della domanda.
3. Infatti, il riconoscimento del titolo conseguito all'estero corrisponde ad una valutazione della P.A., munita della caratteristica della discrezionalità tecnica e connotata da potestà esclusiva, poiché basata su un giudizio di acquisizione formativa di determinate competenze professionali (T.A.R., Roma, sez. III, 28/09/2022, n.
12302: “Il giudice amministrativo non può procedere all'accertamento della fondatezza dell'istanza di riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero, in quanto tale determinazione è riservata alla discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione”; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. IV,
03/02/2022, n. 1268: “Al , alla luce delle coordinate dettate dagli artt. 16 Controparte_1
e ss., d.lgs. n. 206/2007 (attuativo della Direttiva n. 2005/36/UE) che disciplina nel dettaglio il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione conseguiti all'estero, spetta la valutazione, di natura squisitamente tecnico - discrezionale, dell'idoneità del percorso di studi svolto all'estero e dei titoli conseguiti in altro Paese membro dell'U.E., al fine di verificare se siano coerenti con quanto richiesto dalla Direttiva n. 2005/36/UE (e dalla normativa attuativa), al fine del riconoscimento della qualifica di docente specializzato nell'insegnamento di sostegno. Quest'ultima qualifica costituisce un quid pluris rispetto all'abilitazione all'insegnamento conseguita in una determinata classe di concorso.
…omissis… All'esito di tale procedura, il - valutato il percorso formativo individuale della CP_1 parte richiedente, come attestato dal titolo estero prodotto in sede procedimentale - dovrà verificare se sussistono le condizioni per accogliere la relativa istanza di riconoscimento”; conforme: T.A.R.
Roma, (Lazio) sez. IV, 13/04/2022, n. 4497; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/11/2021,
n. 11234: “Non può accogliersi la domanda volta all'accertamento del fondamento dell'istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania ai fini dell'esercizio della professione nelle scuole di istruzione secondaria per la disciplina A060 (Tecnologia sc. I grado), in quanto tale determinazione spetta alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione”; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 25/09/2020, n. 9777: “Nell'ambito del procedimento finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento di sostegno conseguita in Romania, la verifica non deve fondarsi sull'analisi sul livello di integrazione tra i due Paesi nell'erogazione del servizio pubblico in argomento, bensì sulla valutazione delle competenze complessivamente conseguite”; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 14/10/2020, n. 10478: “Nel ricorso proposto per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento di un titolo abilitativo conseguito all'estero, il Giudice Amministrativo non può esprimersi entrando nel merito della questione, essendo tale determinazione riservata alla discrezionalità tecnica
5 dell'Amministrazione Pubblica”).
Pertanto, siffatta valutazione non può essere sostituita con sentenza, in sede giudiziaria, né dal g.a. né dal g.o., a pena di eccesso di giurisdizione per sconfinamento nelle attribuzioni di un altro potere dello Stato.
Non si verte, dunque, in tema di riparto di giurisdizione, bensì in materia di separazione dei poteri tra organi statali, tale che il giudice, sia ordinario sia amministrativo, non può spingersi fino a convalidare un titolo di studio estero che compete esclusivamente alla P.A. vagliare, dovendo valutarsi l'idoneità del percorso di studi seguito dall'aspirante docente e disponendo, se del caso, eventuali misure compensative, ossia integrazioni del percorso formativo stesso.
In assenza di omologazione ministeriale, difetta la stessa efficacia del titolo di specializzazione estero e, con ciò, uno dei presupposti del diritto a ricevere il maggior punteggio ed i connessi incarichi di supplenza, posizione giuridica che non può, quindi, ritenersi perfezionata e tutelabile in giudizio.
Qualunque statuizione giudiziale che, adottando qualsivoglia motivazione, produca il concreto effetto di attribuire efficacia ad un titolo in attesa di riconoscimento ministeriale produrrebbe un'esecrabile “invasione di campo” rispetto alla sfera del potere del P.A. da parte del giudice, oltre a tutelare una posizione soggettiva non ancora perfetta.
4. In particolare, il giudice amministrativo ha il potere di sancire l'illegittimità del silenzio dell'Amministrazione ove sia inosservato il termine a provvedere previsto dalla legge vigente in materia, pari a 120 giorni massimi (art. 16 co. 6 D. Lgs. 206/2007, in recepimento delle Direttive n. 2005/36/CE e n. 2013/55/UE; cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. IV, 01/06/2022, n. 7155; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. IV, 01/03/2022, n. 2372;
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 09/02/2022, n. 1560; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III,
01/12/2021, n. 12398; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 10/03/2020, n. 3085; T.A.R.
Roma, (Lazio) sez. III, 10/10/2019, n. 11714; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III,
04/07/2019, n. 8743; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 02/11/2018, n. 10552; T.A.R.
Roma, (Lazio) sez. III, 12/10/2018, n. 9935).
Inoltre, il giudice amministrativo ha il potere di sindacare la legittimità del provvedimento di diniego dell'omologa solo sotto il profilo della violazione di legge, dell'eccesso di potere, del vizio di motivazione, ecc., ma non nel merito, nel senso che giammai può sostituirsi alla P.A. nel sancire che un determinato titolo estero ha valore di abilitazione professionale in Italia.
6 Invero, nella sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato allegata dalla ricorrente (n. 22/2022), si conferma l'illegittimità della decisione del , già CP_1 sancita in primo grado dal avendo il stesso motivato il diniego del CP_5 CP_1 riconoscimento del titolo non già in base ad una valutazione dello stesso, che avrebbe al più potuto condurre ad una misura compensativa per integrare il percorso di studi, ma in base alla condizione di reciprocità posta dall'ordinamento rumeno.
Tuttavia, ciò non determina di per sé la validità tout court del titolo estero, titolo che comunque deve poi essere riconosciuto dal , potendo quest'ultimo ritenere CP_1 insufficiente il percorso di formazione e disporre misure compensative.
Nella fattispecie scrutinata dalla succitata pronuncia dell'Adunanza Plenaria, infatti, si
è confermato l'annullamento del provvedimento di diniego di riconoscimento del titolo, adottato dal , senza che, però, tale titolo abbia, grazie a ciò, assunto la CP_1 validità e l'efficacia di un titolo omologato.
Detto potere di omologazione, si ribadisce, è riservato alla P.A., anche per la sottesa necessità di quelle competenze tecniche all'uopo imprescindibili, trattandosi di dover stimare se il percorso di studio seguito all'estero è sufficiente a conferire le abilità e le competenze necessarie per l'incarico di docenza in Italia, vieppiù se munito delle delicate caratteristiche del sostegno (rispetto al quale è previsto lo specifico titolo di specializzazione ex D. M. 249/2010), oppure se occorrono integrazioni, in tal caso dovendosi, poi, individuare quali siano le concrete misure compensative da adottare.
Allo stesso modo, il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, può solo riconoscere il diritto al conferimento dell'incarico laddove siano presenti tutti i requisiti di legge, tra cui il possesso del titolo abilitante, rispetto al quale, ove esso sia stato acquisito all'estero, l'omologa ministeriale riveste efficacia di conditio sine qua non ai fini della sua validità ed efficacia (in tal senso, Tribunale di Napoli, n. 4726/2021
n. 3692/2022).
In assenza, il giudice del lavoro è tenuto a dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'assegnazione di incarichi di docenza.
5. In sintesi, l'assenza dell'omologazione ministeriale impone di ritenere che la sig.ra , fermo il diritto, già riconosciuto dalla controparte, di essere inserita in Pt_1 graduatoria con riserva ai sensi dell'O.M. 60/2020, non sia però in possesso di un titolo efficace ai fini del maggior punteggio rivendicato.
Difatti, ci si trova di fronte ad una fattispecie a formazione progressiva, il cui momento finale culmina proprio con l'omologazione ministeriale del titolo, provvedimento che
7 assume efficacia costitutiva e non già dichiarativa del diritto, sicché, in assenza di tale ultimo step, la fattispecie non si è perfezionata e non sussiste ancora il diritto in parola
(Consiglio di Stato, sez. VI, 22/02/2019, n. 914; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III,
13/07/2021, n. 8337: “In tema di istruzione, deve rilevarsi come il titolo abilitativo che sia stato conseguito all'estero necessita di apposito procedimento di riconoscimento da parte del , il cui CP_6 valore costitutivo e non meramente ricognitivo esclude qualsivoglia automatismo”; T.A.R. Roma,
(Lazio) sez. III, 06/02/2020, n. 1593; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 30/05/2018, n.
6050: “Gli insegnanti che hanno conseguito all'estero l'abilitazione all'insegnamento ed hanno proposto, in data anteriore al 31.05.2017, la domanda di riconoscimento del relativo titolo in Italia detengono una posizione analoga a quella dei docenti abilitati in Italia oltre tale data, deve infatti rilevarsi come l'atto statale di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero abbia un'efficacia non meramente dichiarativa, bensì costitutiva di una qualità giuridica posseduta”; conformi: T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 05/06/2018, n. 6246; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 12/06/2018, n. 6539).
Del resto, lo stesso art. 5 ter D.L. 228/2021 richiede l'effettivo “possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio
1999, n. 124”.
Ulteriore conferma si rinviene nella succitata pronuncia n. 22/2022 del Consiglio di
Stato, laddove si rimarca che: “spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l'esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all'insegnamento in Italia, salva l'adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2005/36/CE”.
In specie, si osserva che la ricorrente versa in una condizione intermedia tra quella di chi non abbia affatto il titolo di specializzazione per la docenza su posto di sostegno e quella di chi sia munito di un titolo già perfetto ed efficace.
Tale considerazione, da un lato, giustifica l'inserimento nelle G.P.S., mentre, dall'altro lato, esclude il punteggio per titoli culturali.
Difatti, la potenziale disposizione di misure compensative è un fattore che fa emergere con chiarezza che il titolo di specializzazione estero non è ancora perfetto.
Dunque, si reputa che l'O.M. 60/2020 non sia suscettibile di disapplicazione nella parte in cui richiede il riconoscimento ministeriale del titolo estero ai fini dell'attribuzione del corrispondente punteggio, non potendosene riscontrare il carattere discriminatorio o illegittimo.
La normativa secondaria va, in altri termini, considerata conforme alla legge poiché
8 permette, a chi sia in attesa del riconoscimento ministeriale, il vantaggio di inserirsi in graduatoria con riserva, senza attendere le tempistiche dell'omologazione e l'eventuale slittamento alla successiva riapertura dei termini per l'inserimento, ma, al contempo, senza permettere l'assegnazione di specifico punteggio per il titolo da omologare, nelle more del riconoscimento ministeriale.
Gli effetti giuridici così prodotti dalla normazione secondaria devono ritenersi legittimi poiché corrispondenti ad una ragionevole differenziazione di trattamento, atteso che il titolo estero in attesa di riconoscimento non è ancora efficace, diversamente da quello conseguito secondo l'ordinamento interno.
Deve, perciò, ribadirsi che l'assenza di omologazione ministeriale impedisce di riconoscere la sussistenza del diritto al maggior punteggio invocato dalla sig.ra , Pt_1 difettando, con ciò, uno degli elementi costitutivi della fattispecie in controversia.
6. In ogni caso, occorre osservare che la tesi della P.A. va condivisa anche sotto il profilo dell'insuperabilità della c.d. “prova di resistenza”.
In sostanza, pur aggiungendo i rivendicati 12 punti in più rispetto ai 22,5 punti riconosciuti dal , la ricorrente avrebbe raggiunto il punteggio di 34,5 punti, CP_1 insufficiente a conseguire l'incarico, atteso che, come provato dall'Amministrazione,
l'ultimo posto di supplenza disponibile è stato assegnato a docente munito di 36,5 punti, e ciò all'esito dell'ultimo scorrimento di dicembre 2022 (cfr. decreto di conferimento incarichi annuali dell'1.12.2022, per il 17° turno di nomina, in atti).
Pertanto, pur riconoscendo il maggior punteggio indicato in ricorso, la ricorrente non avrebbe ottenuto né l'incarico né la retribuzione né il punteggio di servizio per l'agognata supplenza.
Inoltre, nel ricorso giudiziario, non viene indicato un ulteriore titolo culturale che avrebbe consentito alla ricorrente di avere un punteggio di partenza superiore a 22,5 punti.
Infatti, nell'atto introduttivo viene solo richiesto di aggiungere 12 ulteriori punti, che dovrebbero assommarsi ai 22,5 punti già riconosciuti dalla P.A.
Infine, la ricorrente non ha provato che, dopo il predetto turno di nomina, vi siano state altre proposte di stipula di contratti di supplenza a termine, a tal uopo non soccorrendo il documento allegato sub 8 della produzione della docente, documento che è costituito da un provvedimento di un d. s. inerente alle graduatorie interne d'istituto del personale docente a tempo indeterminato, e che perciò si rivela inconferente alla fattispecie e, comunque, inidoneo a provare l'intervento di ulteriori turni di nomina, a
9 cui la ricorrente avrebbe potuto accedere con il maggior punteggio.
Del resto, l'art. 4 co. 3 L. 124/1999, secondo cui, decorso il 31 dicembre, alle supplenze si provvede con incarichi temporanei, e non più con quelli di cui ai precedenti co. 1 e 2
(supplenza fino al termine dell'a.s. o delle attività didattiche, ossia fino al 30.6 o al
31.8), rende verosimile affermare che, dopo il 17° turno di chiamata predetto, non vi siano state ulteriori assegnazioni di incarichi di supplenza annuale, che la ricorrente avrebbe concretamente potuto conseguire con 34,5 punti.
A tutto voler concedere, dunque, non può dirsi leso il diritto rivendicato in ricorso, sia ai fini della stipula del contratto di lavoro a termine, sia ai fini della percezione della retribuzione, sia ai fini del punteggio virtuale.
In conclusione, s'impone il rigetto del ricorso.
Assorbito ogni altro profilo.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni che ne impongono l'integrale compensazione, in quanto analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza C.
Cost. 77/2018, costituite dalla natura e dalla qualità delle parti, dalle rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché dalla peculiarità dell'oggetto della controversia, caratterizzato da oggettive incertezze interpretative, che hanno reso necessario il processo.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Avellino, 27.6.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3232/2022, introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli avv.ti Francesco Vannicelli e Biancamaria Celletti, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p. t., Controparte_1 CP_2 [...]
, in persona dei l. r. p. t., rappresentati Controparte_3
e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal Dirigente p. t., in persona del dott. Vincenzo
Romano, elettivamente domiciliati presso la sede regionale.
RESISTENTI
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto all'inserimento, con maggior punteggio, negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. ed alla conseguente attribuzione di incarico annuale di insegnamento su classe di concorso ADSS, con decorrenza giuridica ed economica dall'1.9.2021 al 31.8.2022; dichiarare il diritto al riconoscimento di 12 punti spettanti per un anno di servizio, oltre al riconoscimento del corrispettivo dovuto, anche a titolo di risarcimento danni, nella misura di € 15.600,00; spese vinte;
PER PARTE RESISTENTE: rigettare il ricorso, con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 20.10.2022, la sig.ra rappresentava di aver Parte_1
1 conseguito in Spagna la specializzazione sul sostegno e di aver presentato domanda di riconoscimento del predetto titolo al , attraverso la Controparte_1 piattaforma dedicata, con istruttoria ancora pendente.
Esponeva che il conseguimento del titolo di sostegno le aveva conferito la possibilità di essere inserita nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., nella classe di concorso ADSS.
Affermava che l' l'aveva esclusa dalla prima fascia degli Controparte_3 elenchi aggiuntivi per l'assenza di riconoscimento del titolo estero in Italia.
Riferiva di aver impugnato il detto provvedimento con ricorso innanzi al T.A.R. Lazio, che, con ordinanza n. 6892 del 6.12.2021, in accoglimento dell'istanza cautelare, aveva sospeso l'efficacia dei provvedimenti impugnati.
Precisava che la suddetta ordinanza aveva disposto, con effetto ripristinatorio, “la sospensione dei provvedimenti di esclusione dagli elenchi aggiuntivi delle GPS e il reinserimento immediato della ricorrente ai fini dell'ulteriore corso della procedura”.
Affermava di aver all'uopo diffidato l' , che, con Controparte_4 nota datata 19.1.2022, prot. 306, aveva comunicato di non poter dare seguito all'ordinanza del . CP_5
Rappresentava che, ai sensi dell'art. 7 co. 4 O.M. 10.7.2020 n. 60, l'iscrizione negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. per l'a.s. 2021/2022 era ammessa con riserva di riconoscimento del titolo estero.
Chiedeva accertarsi il diritto al conferimento di un incarico annuale di insegnamento, con ogni conseguente diritto retributivo, in corrispondenza allo stipendio tabellare lordo (€ 15.600,00), e con il riconoscimento del relativo punteggio per titolo di servizio
(12 punti).
Tanto premesso, conveniva in giudizio il innanzi al Tribunale Controparte_1 di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il si costituiva tempestivamente CP_1 in giudizio, contestando le avverse pretese.
In specie, impugnava la pretesa risarcitoria formulata in ricorso in quanto la ricorrente non aveva il punteggio necessario per aspirare al conseguimento di alcun incarico, anche con l'inserimento in prima fascia.
Rappresentava che il punteggio della docente era di 22,5 e non di 34,5, come da ella attestato, in quanto gli ulteriori 12 punti reclamati per il “percorso di specializzazione di cui all'art 13 DM 249/10 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione
2 selettiva o a numero programmato” non erano dovuti, dal momento che non era previsto l'accesso alle graduatorie per ammissione selettiva.
Affermava che la ricorrente veniva comunque inserita con riserva nelle G.P.S. per l'a.s.
2021/22, con punti 22,5, e che l'ultimo posto disponibile, nell'ultimo turno di nomine, era stato conferito a docente collocato in posizione 147, con punti 36,5.
Insisteva per il rigetto del ricorso, evocando precedenti di codesto Tribunale.
Concludeva ut supra.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
La domanda di parte ricorrente ha ad oggetto il diritto alla regolarizzazione del punteggio ai fini del posizionamento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. per la scuola secondaria di II grado, classe di concorso ADSS, per l'anno scolastico 2021/2022.
In particolare, la docente lamenta che l'esclusione dal conferimento d'incarico di supplenza annuale era stato determinato dal mancato riconoscimento del punteggio per il titolo di specializzazione conseguito in Spagna, con conseguente collocazione in graduatoria in una posizione non utile.
Inoltre, la ricorrente lamenta l'omessa esecuzione della prefata ordinanza cautelare del giudice amministrativo.
Nessuna delle tesi professate in ricorso può, però, essere condivisa.
Anzitutto, occorre rammentare che, come correttamente sottolineato nel rapporto informativo in atti, il giudice ordinario, benché in funzione di giudice del lavoro, non ha il potere di ordinare alla P.A. di dare esecuzione a provvedimenti cautelari adottati dal giudice amministrativo, potere che l'art. 59 c.p.c. riserva esclusivamente al tribunale amministrativo regionale, che, su istanza della parte interessata, può adottare le opportune misure attuative, esercitando i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza.
Peraltro, l'Amministrazione ha dedotto, in assenza di specifica contestazione, di aver dato seguito al provvedimento cautelare succitato, collocando la ricorrente in graduatoria, sebbene con un punteggio inferiore a quello preteso.
Dunque, nel presente giudizio ordinario, può essere oggetto di scrutinio, in via esclusiva, il rivendicato diritto al maggior punteggio per titoli culturali, e segnatamente per il titolo di specializzazione di sostegno a minorati psicofisici conseguito all'estero,
3 e le conseguenti posizioni giuridiche oggetto di pretesa (diritto all'incarico, diritto alla relativa retribuzione e diritto al punteggio figurativo).
Tale scrutinio giudiziale deve basarsi sullo scrutinio di sussistenza degli elementi costitutivi del diritto al maggior punteggio, nella fattispecie rappresentati dalla dedotta validità ed efficacia del titolo di specializzazione estero.
2. La norma di cui all'art. 7 co. 8 O.M. 112/2022, che esclude la possibilità di ottenere nomine per coloro che, pur iscritti con riserva, sono in attesa dell'omologazione del titolo di specializzazione per la docenza su posto di sostegno, conseguito all'estero, non è applicabile ratione temporis alla fattispecie concreta.
Di contro, deve trovare applicazione, come sostenuto in ricorso, l'art. 7 co. 4 lett. e)
O.M. 60/2020, che prevede l'inserimento con riserva nelle graduatorie “qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento”.
Il successivo D.M. 242/2021 ha confermato la possibilità di iscrizione negli elenchi aggiuntivi “con riserva di accertamento del titolo”.
L'Amministrazione resistente ha dedotto di aver provveduto all'inserimento della ricorrente in graduatoria, senza però attribuire il punteggio per il titolo estero poiché,
a suo dire, non spettante.
Tale valutazione della P.A. va condivisa anzitutto in quanto il succitato art. 7 O.M.
60/2020 fa riferimento all'inserimento “con riserva di riconoscimento del titolo”.
La formulazione di tale norma secondaria già di per sé induce a ritenere che l'aspirante munita di titolo estero non ancora riconosciuto possa inserirsi nella graduatoria, ma senza l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per il titolo stesso fino allo scioglimento della riserva, che inevitabilmente non può avvenire prima dell'omologazione ministeriale.
A conferma di tale assunto, tutti gli allegati all'O.M. 60/2020 prevedono l'attribuzione dei maggiori punti rivendicati in ricorso solo per i possessori di un “titolo di abilitazione conseguito all'estero valido quale abilitazioni nel Paese ove è stato conseguito e riconosciuto valido per la specifica classe di concorso” (cfr., in riferimento alla scuola secondaria di I grado, l'allegato A3, capi A.1 e A.2, l'allegato A4, capo A.1 e l'allegato A5, capo A.1).
Tali disposizioni richiedono il riconoscimento di equipollenza per l'attribuzione del
4 punteggio in questione (fino a 12 punti).
Ebbene, nella fattispecie, è pacifico che la ricorrente, al momento del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, non aveva ancora ottenuto il riconoscimento ministeriale del titolo estero, il che preclude radicalmente l'attribuzione del preteso maggio punteggio.
Tanto basterebbe a concludere per l'infondatezza della domanda.
3. Infatti, il riconoscimento del titolo conseguito all'estero corrisponde ad una valutazione della P.A., munita della caratteristica della discrezionalità tecnica e connotata da potestà esclusiva, poiché basata su un giudizio di acquisizione formativa di determinate competenze professionali (T.A.R., Roma, sez. III, 28/09/2022, n.
12302: “Il giudice amministrativo non può procedere all'accertamento della fondatezza dell'istanza di riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero, in quanto tale determinazione è riservata alla discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione”; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. IV,
03/02/2022, n. 1268: “Al , alla luce delle coordinate dettate dagli artt. 16 Controparte_1
e ss., d.lgs. n. 206/2007 (attuativo della Direttiva n. 2005/36/UE) che disciplina nel dettaglio il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione conseguiti all'estero, spetta la valutazione, di natura squisitamente tecnico - discrezionale, dell'idoneità del percorso di studi svolto all'estero e dei titoli conseguiti in altro Paese membro dell'U.E., al fine di verificare se siano coerenti con quanto richiesto dalla Direttiva n. 2005/36/UE (e dalla normativa attuativa), al fine del riconoscimento della qualifica di docente specializzato nell'insegnamento di sostegno. Quest'ultima qualifica costituisce un quid pluris rispetto all'abilitazione all'insegnamento conseguita in una determinata classe di concorso.
…omissis… All'esito di tale procedura, il - valutato il percorso formativo individuale della CP_1 parte richiedente, come attestato dal titolo estero prodotto in sede procedimentale - dovrà verificare se sussistono le condizioni per accogliere la relativa istanza di riconoscimento”; conforme: T.A.R.
Roma, (Lazio) sez. IV, 13/04/2022, n. 4497; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 03/11/2021,
n. 11234: “Non può accogliersi la domanda volta all'accertamento del fondamento dell'istanza di riconoscimento del titolo abilitante conseguito in Romania ai fini dell'esercizio della professione nelle scuole di istruzione secondaria per la disciplina A060 (Tecnologia sc. I grado), in quanto tale determinazione spetta alla discrezionalità tecnica dell'Amministrazione”; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 25/09/2020, n. 9777: “Nell'ambito del procedimento finalizzato a verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento di sostegno conseguita in Romania, la verifica non deve fondarsi sull'analisi sul livello di integrazione tra i due Paesi nell'erogazione del servizio pubblico in argomento, bensì sulla valutazione delle competenze complessivamente conseguite”; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 14/10/2020, n. 10478: “Nel ricorso proposto per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento di un titolo abilitativo conseguito all'estero, il Giudice Amministrativo non può esprimersi entrando nel merito della questione, essendo tale determinazione riservata alla discrezionalità tecnica
5 dell'Amministrazione Pubblica”).
Pertanto, siffatta valutazione non può essere sostituita con sentenza, in sede giudiziaria, né dal g.a. né dal g.o., a pena di eccesso di giurisdizione per sconfinamento nelle attribuzioni di un altro potere dello Stato.
Non si verte, dunque, in tema di riparto di giurisdizione, bensì in materia di separazione dei poteri tra organi statali, tale che il giudice, sia ordinario sia amministrativo, non può spingersi fino a convalidare un titolo di studio estero che compete esclusivamente alla P.A. vagliare, dovendo valutarsi l'idoneità del percorso di studi seguito dall'aspirante docente e disponendo, se del caso, eventuali misure compensative, ossia integrazioni del percorso formativo stesso.
In assenza di omologazione ministeriale, difetta la stessa efficacia del titolo di specializzazione estero e, con ciò, uno dei presupposti del diritto a ricevere il maggior punteggio ed i connessi incarichi di supplenza, posizione giuridica che non può, quindi, ritenersi perfezionata e tutelabile in giudizio.
Qualunque statuizione giudiziale che, adottando qualsivoglia motivazione, produca il concreto effetto di attribuire efficacia ad un titolo in attesa di riconoscimento ministeriale produrrebbe un'esecrabile “invasione di campo” rispetto alla sfera del potere del P.A. da parte del giudice, oltre a tutelare una posizione soggettiva non ancora perfetta.
4. In particolare, il giudice amministrativo ha il potere di sancire l'illegittimità del silenzio dell'Amministrazione ove sia inosservato il termine a provvedere previsto dalla legge vigente in materia, pari a 120 giorni massimi (art. 16 co. 6 D. Lgs. 206/2007, in recepimento delle Direttive n. 2005/36/CE e n. 2013/55/UE; cfr. T.A.R. Roma, (Lazio) sez. IV, 01/06/2022, n. 7155; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. IV, 01/03/2022, n. 2372;
T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 09/02/2022, n. 1560; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III,
01/12/2021, n. 12398; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 10/03/2020, n. 3085; T.A.R.
Roma, (Lazio) sez. III, 10/10/2019, n. 11714; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III,
04/07/2019, n. 8743; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 02/11/2018, n. 10552; T.A.R.
Roma, (Lazio) sez. III, 12/10/2018, n. 9935).
Inoltre, il giudice amministrativo ha il potere di sindacare la legittimità del provvedimento di diniego dell'omologa solo sotto il profilo della violazione di legge, dell'eccesso di potere, del vizio di motivazione, ecc., ma non nel merito, nel senso che giammai può sostituirsi alla P.A. nel sancire che un determinato titolo estero ha valore di abilitazione professionale in Italia.
6 Invero, nella sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato allegata dalla ricorrente (n. 22/2022), si conferma l'illegittimità della decisione del , già CP_1 sancita in primo grado dal avendo il stesso motivato il diniego del CP_5 CP_1 riconoscimento del titolo non già in base ad una valutazione dello stesso, che avrebbe al più potuto condurre ad una misura compensativa per integrare il percorso di studi, ma in base alla condizione di reciprocità posta dall'ordinamento rumeno.
Tuttavia, ciò non determina di per sé la validità tout court del titolo estero, titolo che comunque deve poi essere riconosciuto dal , potendo quest'ultimo ritenere CP_1 insufficiente il percorso di formazione e disporre misure compensative.
Nella fattispecie scrutinata dalla succitata pronuncia dell'Adunanza Plenaria, infatti, si
è confermato l'annullamento del provvedimento di diniego di riconoscimento del titolo, adottato dal , senza che, però, tale titolo abbia, grazie a ciò, assunto la CP_1 validità e l'efficacia di un titolo omologato.
Detto potere di omologazione, si ribadisce, è riservato alla P.A., anche per la sottesa necessità di quelle competenze tecniche all'uopo imprescindibili, trattandosi di dover stimare se il percorso di studio seguito all'estero è sufficiente a conferire le abilità e le competenze necessarie per l'incarico di docenza in Italia, vieppiù se munito delle delicate caratteristiche del sostegno (rispetto al quale è previsto lo specifico titolo di specializzazione ex D. M. 249/2010), oppure se occorrono integrazioni, in tal caso dovendosi, poi, individuare quali siano le concrete misure compensative da adottare.
Allo stesso modo, il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, può solo riconoscere il diritto al conferimento dell'incarico laddove siano presenti tutti i requisiti di legge, tra cui il possesso del titolo abilitante, rispetto al quale, ove esso sia stato acquisito all'estero, l'omologa ministeriale riveste efficacia di conditio sine qua non ai fini della sua validità ed efficacia (in tal senso, Tribunale di Napoli, n. 4726/2021
n. 3692/2022).
In assenza, il giudice del lavoro è tenuto a dichiarare l'insussistenza dei presupposti per l'assegnazione di incarichi di docenza.
5. In sintesi, l'assenza dell'omologazione ministeriale impone di ritenere che la sig.ra , fermo il diritto, già riconosciuto dalla controparte, di essere inserita in Pt_1 graduatoria con riserva ai sensi dell'O.M. 60/2020, non sia però in possesso di un titolo efficace ai fini del maggior punteggio rivendicato.
Difatti, ci si trova di fronte ad una fattispecie a formazione progressiva, il cui momento finale culmina proprio con l'omologazione ministeriale del titolo, provvedimento che
7 assume efficacia costitutiva e non già dichiarativa del diritto, sicché, in assenza di tale ultimo step, la fattispecie non si è perfezionata e non sussiste ancora il diritto in parola
(Consiglio di Stato, sez. VI, 22/02/2019, n. 914; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III,
13/07/2021, n. 8337: “In tema di istruzione, deve rilevarsi come il titolo abilitativo che sia stato conseguito all'estero necessita di apposito procedimento di riconoscimento da parte del , il cui CP_6 valore costitutivo e non meramente ricognitivo esclude qualsivoglia automatismo”; T.A.R. Roma,
(Lazio) sez. III, 06/02/2020, n. 1593; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 30/05/2018, n.
6050: “Gli insegnanti che hanno conseguito all'estero l'abilitazione all'insegnamento ed hanno proposto, in data anteriore al 31.05.2017, la domanda di riconoscimento del relativo titolo in Italia detengono una posizione analoga a quella dei docenti abilitati in Italia oltre tale data, deve infatti rilevarsi come l'atto statale di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all'estero abbia un'efficacia non meramente dichiarativa, bensì costitutiva di una qualità giuridica posseduta”; conformi: T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 05/06/2018, n. 6246; T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 12/06/2018, n. 6539).
Del resto, lo stesso art. 5 ter D.L. 228/2021 richiede l'effettivo “possesso del titolo di specializzazione su sostegno, di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio
1999, n. 124”.
Ulteriore conferma si rinviene nella succitata pronuncia n. 22/2022 del Consiglio di
Stato, laddove si rimarca che: “spetta al Ministero competente verificare se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato da altro Stato o la qualifica attestata da questo, nonché l'esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni per accedere all'insegnamento in Italia, salva l'adozione di opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 2005/36/CE”.
In specie, si osserva che la ricorrente versa in una condizione intermedia tra quella di chi non abbia affatto il titolo di specializzazione per la docenza su posto di sostegno e quella di chi sia munito di un titolo già perfetto ed efficace.
Tale considerazione, da un lato, giustifica l'inserimento nelle G.P.S., mentre, dall'altro lato, esclude il punteggio per titoli culturali.
Difatti, la potenziale disposizione di misure compensative è un fattore che fa emergere con chiarezza che il titolo di specializzazione estero non è ancora perfetto.
Dunque, si reputa che l'O.M. 60/2020 non sia suscettibile di disapplicazione nella parte in cui richiede il riconoscimento ministeriale del titolo estero ai fini dell'attribuzione del corrispondente punteggio, non potendosene riscontrare il carattere discriminatorio o illegittimo.
La normativa secondaria va, in altri termini, considerata conforme alla legge poiché
8 permette, a chi sia in attesa del riconoscimento ministeriale, il vantaggio di inserirsi in graduatoria con riserva, senza attendere le tempistiche dell'omologazione e l'eventuale slittamento alla successiva riapertura dei termini per l'inserimento, ma, al contempo, senza permettere l'assegnazione di specifico punteggio per il titolo da omologare, nelle more del riconoscimento ministeriale.
Gli effetti giuridici così prodotti dalla normazione secondaria devono ritenersi legittimi poiché corrispondenti ad una ragionevole differenziazione di trattamento, atteso che il titolo estero in attesa di riconoscimento non è ancora efficace, diversamente da quello conseguito secondo l'ordinamento interno.
Deve, perciò, ribadirsi che l'assenza di omologazione ministeriale impedisce di riconoscere la sussistenza del diritto al maggior punteggio invocato dalla sig.ra , Pt_1 difettando, con ciò, uno degli elementi costitutivi della fattispecie in controversia.
6. In ogni caso, occorre osservare che la tesi della P.A. va condivisa anche sotto il profilo dell'insuperabilità della c.d. “prova di resistenza”.
In sostanza, pur aggiungendo i rivendicati 12 punti in più rispetto ai 22,5 punti riconosciuti dal , la ricorrente avrebbe raggiunto il punteggio di 34,5 punti, CP_1 insufficiente a conseguire l'incarico, atteso che, come provato dall'Amministrazione,
l'ultimo posto di supplenza disponibile è stato assegnato a docente munito di 36,5 punti, e ciò all'esito dell'ultimo scorrimento di dicembre 2022 (cfr. decreto di conferimento incarichi annuali dell'1.12.2022, per il 17° turno di nomina, in atti).
Pertanto, pur riconoscendo il maggior punteggio indicato in ricorso, la ricorrente non avrebbe ottenuto né l'incarico né la retribuzione né il punteggio di servizio per l'agognata supplenza.
Inoltre, nel ricorso giudiziario, non viene indicato un ulteriore titolo culturale che avrebbe consentito alla ricorrente di avere un punteggio di partenza superiore a 22,5 punti.
Infatti, nell'atto introduttivo viene solo richiesto di aggiungere 12 ulteriori punti, che dovrebbero assommarsi ai 22,5 punti già riconosciuti dalla P.A.
Infine, la ricorrente non ha provato che, dopo il predetto turno di nomina, vi siano state altre proposte di stipula di contratti di supplenza a termine, a tal uopo non soccorrendo il documento allegato sub 8 della produzione della docente, documento che è costituito da un provvedimento di un d. s. inerente alle graduatorie interne d'istituto del personale docente a tempo indeterminato, e che perciò si rivela inconferente alla fattispecie e, comunque, inidoneo a provare l'intervento di ulteriori turni di nomina, a
9 cui la ricorrente avrebbe potuto accedere con il maggior punteggio.
Del resto, l'art. 4 co. 3 L. 124/1999, secondo cui, decorso il 31 dicembre, alle supplenze si provvede con incarichi temporanei, e non più con quelli di cui ai precedenti co. 1 e 2
(supplenza fino al termine dell'a.s. o delle attività didattiche, ossia fino al 30.6 o al
31.8), rende verosimile affermare che, dopo il 17° turno di chiamata predetto, non vi siano state ulteriori assegnazioni di incarichi di supplenza annuale, che la ricorrente avrebbe concretamente potuto conseguire con 34,5 punti.
A tutto voler concedere, dunque, non può dirsi leso il diritto rivendicato in ricorso, sia ai fini della stipula del contratto di lavoro a termine, sia ai fini della percezione della retribuzione, sia ai fini del punteggio virtuale.
In conclusione, s'impone il rigetto del ricorso.
Assorbito ogni altro profilo.
7. In punto di regolamentazione delle spese di lite, si ritengono sussistenti gravi ed eccezionali ragioni che ne impongono l'integrale compensazione, in quanto analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c. nel testo risultante a seguito della sentenza C.
Cost. 77/2018, costituite dalla natura e dalla qualità delle parti, dalle rispettive condotte processuali e preprocessuali, nonché dalla peculiarità dell'oggetto della controversia, caratterizzato da oggettive incertezze interpretative, che hanno reso necessario il processo.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Avellino, 27.6.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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