TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6438/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AU OT Presidente rel. dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1 il 18.03.1975, con il patrocinio dell'Avv. Sofia Cuoco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
24.08.1974, con il patrocinio dell'Avv. Michele Pizzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dalle parti in Sesto
San Giovanni, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Sesto San
Giovanni, atto nr. 50, parte II, serie A, anno 2006.
2) Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Persona_1 coniugi, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in Brugherio, Via
Nievo I. n. 22.
3) Sarà facoltà per il padre di tenere con sé la figlia il mercoledì pomeriggio, dalle ore Per_1
19:00, prelevandola dall'abitazione materna, fino al giovedì mattina accompagnando la stessa a scuola o presso l'abitazione materna, previo accordo fra i genitori. Sarà inoltre facoltà per il padre di tenere con sé la figlia a week end alternati, dal venerdì Per_1 pomeriggio, dalle ore 19:00, sino alla domenica sera, ore 21:00, provvedendo ad accompagnare la minore presso l'abitazione materna.
Salvo diversi accordi tra i ricorrenti la figlia minore rascorrerà, ad anni alterni, il periodo Per_1 dal 23 dicembre al 31 dicembre con un genitore, mentre dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro.
La figlia minore trascorrerà inoltre le vacanze pasquali e le altre feste secondo il Per_1 calendario scolastico, ad anni alterni, con la Sig.ra e con il Sig. CP_2 CP_1
Il Sig. durante il periodo estivo, trascorrerà con la figlia minore CP_1 Per_1 compatibilmente con le esigenze scolastiche della stessa, un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi preventivamente con la Sig.ra entro e non oltre la fine del CP_2 mese di maggio di ogni anno.
4) Il Sig. verserà alla Sig.ra la somma mensile di Euro 300,00 a titolo CP_1 CP_2 esclusivo di contributo al mantenimento della figlia Per_1
Tale contributo, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie nel rispetto delle linee guida del Tribunale di Monza, da intendersi richiamate e qui di seguito integralmente trascritte.
5) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per alcun titolo, ragione o causa, avendo gli stessi regolato ogni rapporto mediante separata scrittura privata.
6) I coniugi si concedono reciproco permesso per l'espatrio, anche accompagnati dalla figlia minore che, secondo le attuali normative in materia sarà in possesso di regolare Per_1 passaporto individuale, nonché assenso al rilascio di ogni documento necessario a tal fine.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa emesso in data 5 ottobre 2021 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Controparte_1
e in Sesto San Giovanni in data 10.06.2006 (atto n. 118, Parte
[...] Controparte_2
II, Serie A, Anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Sesto San Giovanni), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025.
Il Presidente est.
AU OT
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AU OT Presidente rel. dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] Controparte_1 C.F._1 il 18.03.1975, con il patrocinio dell'Avv. Sofia Cuoco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
e
(C.F. , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
24.08.1974, con il patrocinio dell'Avv. Michele Pizzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dalle parti in Sesto
San Giovanni, trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Sesto San
Giovanni, atto nr. 50, parte II, serie A, anno 2006.
2) Confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Persona_1 coniugi, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre in Brugherio, Via
Nievo I. n. 22.
3) Sarà facoltà per il padre di tenere con sé la figlia il mercoledì pomeriggio, dalle ore Per_1
19:00, prelevandola dall'abitazione materna, fino al giovedì mattina accompagnando la stessa a scuola o presso l'abitazione materna, previo accordo fra i genitori. Sarà inoltre facoltà per il padre di tenere con sé la figlia a week end alternati, dal venerdì Per_1 pomeriggio, dalle ore 19:00, sino alla domenica sera, ore 21:00, provvedendo ad accompagnare la minore presso l'abitazione materna.
Salvo diversi accordi tra i ricorrenti la figlia minore rascorrerà, ad anni alterni, il periodo Per_1 dal 23 dicembre al 31 dicembre con un genitore, mentre dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro.
La figlia minore trascorrerà inoltre le vacanze pasquali e le altre feste secondo il Per_1 calendario scolastico, ad anni alterni, con la Sig.ra e con il Sig. CP_2 CP_1
Il Sig. durante il periodo estivo, trascorrerà con la figlia minore CP_1 Per_1 compatibilmente con le esigenze scolastiche della stessa, un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi preventivamente con la Sig.ra entro e non oltre la fine del CP_2 mese di maggio di ogni anno.
4) Il Sig. verserà alla Sig.ra la somma mensile di Euro 300,00 a titolo CP_1 CP_2 esclusivo di contributo al mantenimento della figlia Per_1
Tale contributo, da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al pagamento del 50% di tutte le spese straordinarie nel rispetto delle linee guida del Tribunale di Monza, da intendersi richiamate e qui di seguito integralmente trascritte.
5) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente per alcun titolo, ragione o causa, avendo gli stessi regolato ogni rapporto mediante separata scrittura privata.
6) I coniugi si concedono reciproco permesso per l'espatrio, anche accompagnati dalla figlia minore che, secondo le attuali normative in materia sarà in possesso di regolare Per_1 passaporto individuale, nonché assenso al rilascio di ogni documento necessario a tal fine.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa emesso in data 5 ottobre 2021 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Controparte_1
e in Sesto San Giovanni in data 10.06.2006 (atto n. 118, Parte
[...] Controparte_2
II, Serie A, Anno 2006 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Sesto San Giovanni), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Sesto San Giovanni, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27.11.2025.
Il Presidente est.
AU OT