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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 763/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4659/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250035121854 BOLLO AUTO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 484/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 4659/25 il contribuente impugna Cartella di pagamento n. 028 2025 0035121854 000, notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 04.10.2025 e relativa a Tassa Automobilistica anno 2020, circa n. 2 veicoli di proprietà del ricorrente, per un importo complessivo di € 564,70.
Il contribuente deduce l'intervenuta prescrizione del credito, tenuto conto della mancata notifica di atti interruttivi.
Si è costituito il resistente, il quale ha dedotto l'incompetenza territoriale dell'adita Corte, oltre alla circostanza che l'omessa notifica di atti prodromici alla cartella è contestazione riferibile all'attività dell'ente creditore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Caserta per esser territorialmente competente la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, ovvero il giudice del luogo in cui ha sede l'ente creditore.
Ed invero, l'art 4 Decreto Legislativo n. 546/92 prescrive che le Corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione.
Nel caso di specie, poiché la “Tassa automobilistica” è riferibile alla Regione Campania Settore Finanze e
Tributi Area Generale Coord. Bilancio Ragioneria Tributi, deve rimarcarsi la competenza territoriale della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli circa la domanda di accertamento della maturata prescrizione del credito.
Con riferimento, infine, al governo delle spese, tenuto conto della limitata attività processuale svolta e dell'assenza di consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia, si stima equo compensare tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, sez. IV, in composizione monocratica così decide: -dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, assegnando termine di giorni sessanta per la riassunzione;
- spese compensate. Così deciso in Caserta, il 13.2.26 Il Giudice dott. Andrea Ferraiuolo
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FERRAIUOLO ANDREA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4659/2025 depositato il 19/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250035121854 BOLLO AUTO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 484/2026 depositato il
17/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 4659/25 il contribuente impugna Cartella di pagamento n. 028 2025 0035121854 000, notificata da Agenzia delle Entrate Riscossione in data 04.10.2025 e relativa a Tassa Automobilistica anno 2020, circa n. 2 veicoli di proprietà del ricorrente, per un importo complessivo di € 564,70.
Il contribuente deduce l'intervenuta prescrizione del credito, tenuto conto della mancata notifica di atti interruttivi.
Si è costituito il resistente, il quale ha dedotto l'incompetenza territoriale dell'adita Corte, oltre alla circostanza che l'omessa notifica di atti prodromici alla cartella è contestazione riferibile all'attività dell'ente creditore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata l'incompetenza territoriale della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di
Caserta per esser territorialmente competente la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, ovvero il giudice del luogo in cui ha sede l'ente creditore.
Ed invero, l'art 4 Decreto Legislativo n. 546/92 prescrive che le Corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione.
Nel caso di specie, poiché la “Tassa automobilistica” è riferibile alla Regione Campania Settore Finanze e
Tributi Area Generale Coord. Bilancio Ragioneria Tributi, deve rimarcarsi la competenza territoriale della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli circa la domanda di accertamento della maturata prescrizione del credito.
Con riferimento, infine, al governo delle spese, tenuto conto della limitata attività processuale svolta e dell'assenza di consolidati orientamenti giurisprudenziali in materia, si stima equo compensare tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, sez. IV, in composizione monocratica così decide: -dichiara la propria incompetenza territoriale in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, assegnando termine di giorni sessanta per la riassunzione;
- spese compensate. Così deciso in Caserta, il 13.2.26 Il Giudice dott. Andrea Ferraiuolo