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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 14/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 14639/2020 RG. promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. GIORGINO RICCARDO con domicilio Parte_1 eletto in P.ZZA MARCONI 14 76123 ANDRIA contro rappresentata e difesa dall'avv. CARUSO ROBERTA e dall'avv. PAL Controparte_1
FARKAS con domicilio eletto in VIA S. VITALE N. 15 40125 BOLOGNA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la società conveniva Parte_1 in giudizio la società per vedere accolte le seguenti conclusioni: Controparte_1
“voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito così provvedere:
1) dichiarare nullo e/o annullabile il contratto per dolo contrattuale;
2) per gli effetti, revocare il decreto ingiuntivo R.G. n. 7071/2020 del 18.09.2020, emesso dal Giudice del Tribunale di Bologna, nella persona del Dott.ssa Carmen Giraldi, in quanto nullo e/o infondato per mancanza dei requisiti di legge e per i motivi di cui ai punti A), B) C) ;
3) rigettare, in ogni caso, in toto la pretesa di pagamento inoltrata alla società Parte_1
attesa la sua assoluta infondatezza in fatto ed in diritto;
4) il tutto con vittoria di spese, diritti ed
[...] onorari del presente giudizio.
Con riserva di ulteriori deduzioni ed argomentazioni, anche istruttorie, in base al comportamento processuale di controparte.
Con ogni altra salvezza.”
Si costituiva la società opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione disattesa, rigettata e respinta:
IN VIA PRELIMINARE: - concedere, ex art. 648 c.p.c., nelle more del presente giudizio, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 4046/2020 - n. 7071/2020 R.G. emesso dal Tribunale di
pagina 1 di 4 Bologna in data 18.9.2020, per la somma di € 28.500,00, per non essere l'opposizione avversaria fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - rigettare integralmente le domande ex adverso proposte per i motivi esposti in narrativa e comunque in quanto totalmente destituite dei presupposti, in fatto e in diritto e non provate e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 4046/2020 - n. 7071/2020 R.G. emesso dal Tribunale di Bologna in data 18.9.2020 per la somma di € 28.500,00 e, per tale effetto, condannare definitivamente la società al pagamento a favore Parte_1 della delle somme nello stesso indicate, oltre interessi e spese. Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA: - accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto di credito di CP_1 nei confronti della società per il titolo di cui in narrativa e,
[...] Parte_1 conseguentemente, condannare quest'ultima al pagamento, in favore di della CP_1 CP_1 somma di Euro 28.500,00 o della diversa somma nella misura che risulterà accertata in corso di causa
o che sarà ritenuta di giustizia, oltre spese legali e interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo.
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre CPA e IVA, come per legge”.
Dopo il rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove orali richieste dalle parti e mediante la produzione documentale offerta dalle parti.
Pacifica la stipula, in data 18 dicembre 2018, del contratto denominato Progetto Michelangelo Exclusive mediante il quale si impegnava a fornire attività di consulenza finalizzata a CP_1 consentire l'ottenimento da parte di di finanziamenti agevolati concessi dall'Unione Pt_1
Europea, Stato, Regione, Provincia e altri enti, a svolgere attività di monitoraggio assiduo del panorama dei contributi, a elaborare le progettazioni in occasione dell'apertura dei bandi e a individuare un proprio consulente tecnico di riferimento, mettendo a disposizione un monte ore minimo di 100 ore annue.
Le parti sceglievano, quale obiettivo, finanziamenti da conseguire sino al tetto di euro 600.000,00.
La durata del contratto veniva pattuita in 4 anni.
a parte sua si impegnava a corrispondere euro 1.900,00 alla firma e il resto in 15 rate Pt_1 trimestrali da euro 7.600,00 l'una (iva compresa) con decorrenza 20 marzo 2019 per complessivi euro 114.000,00; dunque il totale contrattuale al lordo di iva ammontava a euro 115.900 (114.000 + 1.900).
Mediante la clausola 11.2 delle Condizioni generali le parti pattuivano che “In caso di risoluzione del Contratto per qualsiasi atto e/o fatto attribuibile alla responsabilità del Cliente, questi dovrà corrispondere a una penale ex art. 1382 c.c. pari al 30% … del corrispettivo. …”. CP_1
, a fronte del mancato pagamento dell'acconto di euro 1.900,00 e delle prime due rate CP_1 trimestrali da euro 7.600,00 l'una, sospendeva ogni attività e intimava a on missiva 30 Pt_1 luglio 2019 la risoluzione del contratto e il pagamento della penale contrattuale di euro 28.500,00 (doc.
11 monitorio;
si tratta del 30% di euro 95.000,00) emettendo poi in data 14 novembre 2019 la fattura
5407 per cui è causa al fine di conseguire il decreto ingiuntivo qui opposto (doc. 12 monitorio).
Tre le eccezioni sollevate dall'opponente in merito al succitato contratto e precisamente:
-. Nullità e/o annullabilità del contrato per dolo contrattuale;
- Violazione del principio di buona fede contrattuale ex art.1375 c.c.;
- Risoluzione del contratto per mancato raggiungimento delle finalità.
pagina 2 di 4 La prima eccezione è infondata e non può trovare accoglimento. ostiene che sussista un vizio nella formazione della propria volontà, al momento della Pt_1 sottoscrizione del contratto, da inquadrarsi giuridicamente nell'art.1439 c.c., ovvero il dolo contrattuale invocato troverebbe la propria origine negli artifici e raggiri e menzogne utilizzati dall'agente di
, signor al momento della stipula, tali da aver indotto l'opponente stesso a CP_1 Parte_2 stipulare il contratto che altrimenti non avrebbe concluso e sottoscritto.
In sostanza, la on avrebbe perfezionato il contratto se non a fronte della promessa che la Pt_1 conclusione dello stesso avrebbe contribuito a sanare quelle condizioni economiche precarie in cui versava la società e che erano note all'agente.
Occorre ricordare che il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso stesso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà all'esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare.
Sul punto la on ha fornito alcuna prova: infatti, non sono stati indicati quali artifici e/o Pt_1 raggiri sarebbero stati posti in atto, ne quali menzogne sarebbero state dette per indurre la società a contrarre.
La mera conoscenza, da parte dell'agente, di una situazione patrimoniale poco fiorente della non è sufficiente ad integrare quella riprovevolezza sociale del comportamento della Pt_1 parte tale da indurre a contrattare un uomo medio ovvero la maggior parte delle persone.
Semmai proprio la possibilità di ottenere finanziamenti agevolati e/o contributi a fondo perduto avrebbero effettivamente aiutato la uscire dalla propria difficoltà economica. Pt_1
Anche l'ulteriore accezione di violazione del principio di buona fede contrattuale, ex art.1375 c.c., è infondata poiché formulata in modo generico e priva di alcun supporto probatorio.
Non sono emersi, infatti, nel corso del giudizio, comportamenti volti a minare la reciproca lealtà di condotta e/o il fondamentale canone di correttezza al quale tutte le parti di un rapporto contrattuale devono necessariamente ispirarsi.
Quanto alla risoluzione del contratto questa è avvenuta a seguito della comunicazione di , CP_1 datata 30/07/2019, a seguito dell'inadempimento di parte opponente nel versamento dell'acconto iniziale di Euro 1.900,00, da corrispondersi alla sottoscrizione del contratto o al più tardi alla data del
28/01/2019 di emissione della fattura n.43/1, nonché delle due successive rate trimestrali di Euro 7.600,
00 (iva compresa) ciascuna, con scadenza rispettivamente del 20/03/2019 e 20/06/2019.
Quanto all'importo di Euro 1.900,00 parte opponente non ha allegato alcuna ricevuta e/o quietanza di pagamento, per cui eventuali diverse diciture sulla fattura devono considerarsi inserite per errore.
La risoluzione chiesta dall'opponente, a risoluzione già avvenuta, è poi priva di consistenza oltre che manifestatamente errata nei presupposti.
Occorre però esaminare se sussistano i presupposti per riconoscere la penale di Euro 28.500,00 a favore dell'opposta, di cui al monitorio, e/o sussistano invece i presupposti per effettuare rilievo ex art.1384 c.c. ovvero se la penale del 30% sia manifestatamente eccessiva alla luce anche del principio di buona fede nella fase attuativa del rapporto.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire a tal proposito che “Ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola - come sembra indicare l'art. 1384 c.c., riferendosi all'interesse che il creditore "aveva" all'adempimento - ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i pagina 3 di 4 principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 c.c., impiegando il verbo "avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto” (Cass. 11908/2020).
Nel caso in esame l'attività svolta da si è fermata a uno stadio del tutto prodromico, che non CP_1 giustifica la richiesta della penale contrattuale nella sua interezza pari al 30% di euro 95.000,00
(somma corrispondente al compenso imponibile).
Infatti, risulta documentato, oltre che confermato in sede di istruttoria orale, che si sia CP_1 limitata ad un unico appuntamento presso avvenuto in data 8 gennaio 2019 (a fronte di Pt_1 contratto stipulato il 18 dicembre 2018), nel quale le parti hanno fatto il punto su possibili finanziamenti da chiedere, mediante compilazione del report visita e delle relative schede (documento 6 monitorio e 5-6 comparsa – teste ), nonché dal mero invio di alcune mail rispettivamente Tes_1 dell' 11 e 15 gennaio 2019, finalizzate a fare compilare questionari di prevalutazione e tabelle per gli investimenti ancora da realizzare (documenti 6 e 7 convenuta) e di un paio di successivi solleciti inviati (documento 9) con riferimento alla precedente mail 15 gennaio 2019.
Se è pur vero che parte opponente non ha dato seguito alle richieste di e altrettanto vero che CP_1 l'attività di quest'ultima è rimasta allo stato embrionale e meramente esplorativo del rapporto, risultando pertanto manifestatamente eccessiva, ex art.1384 c.c., la richiesta di versamento del 30% del compenso totale che sarebbe stato dovuto solo a seguito di una più articolata attività di accompagnamento nella scelta dei finanziamenti e di guida nelle pratiche e adempimenti burocratici conseguenti.
Si ritiene pertanto che l'esigua attività posta in essere dall'opposta possa essere compensata dal versamento del solo acconto iniziale di Euro 1.900,00.
Il decreto pertanto dovrà essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (importo riconosciuto), dell'attività effettivamente esperita e dei parametri vigenti al momento della conclusione dell'attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 [...] così provvede: CP_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 4046/2020 RG 7071/2020 del Tribunale di Bologna;
CONDANNA l'opponente al pagamento in favore della Parte_1 [...] della somma di Euro 1.900,00 a titolo di penale;
CP_1
CONDANNA l'opponente rimborso in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.552,00 per compensi e spese, oltre al 15%
[...] spese generali, cpa e iva di legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
Bologna, lì 09/01/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Rita Ippolito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo n. 14639/2020 RG. promossa da: rappresentata e difesa dall'avv. GIORGINO RICCARDO con domicilio Parte_1 eletto in P.ZZA MARCONI 14 76123 ANDRIA contro rappresentata e difesa dall'avv. CARUSO ROBERTA e dall'avv. PAL Controparte_1
FARKAS con domicilio eletto in VIA S. VITALE N. 15 40125 BOLOGNA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la società conveniva Parte_1 in giudizio la società per vedere accolte le seguenti conclusioni: Controparte_1
“voglia l'Ill.mo Signor Giudice adito così provvedere:
1) dichiarare nullo e/o annullabile il contratto per dolo contrattuale;
2) per gli effetti, revocare il decreto ingiuntivo R.G. n. 7071/2020 del 18.09.2020, emesso dal Giudice del Tribunale di Bologna, nella persona del Dott.ssa Carmen Giraldi, in quanto nullo e/o infondato per mancanza dei requisiti di legge e per i motivi di cui ai punti A), B) C) ;
3) rigettare, in ogni caso, in toto la pretesa di pagamento inoltrata alla società Parte_1
attesa la sua assoluta infondatezza in fatto ed in diritto;
4) il tutto con vittoria di spese, diritti ed
[...] onorari del presente giudizio.
Con riserva di ulteriori deduzioni ed argomentazioni, anche istruttorie, in base al comportamento processuale di controparte.
Con ogni altra salvezza.”
Si costituiva la società opposta contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione disattesa, rigettata e respinta:
IN VIA PRELIMINARE: - concedere, ex art. 648 c.p.c., nelle more del presente giudizio, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 4046/2020 - n. 7071/2020 R.G. emesso dal Tribunale di
pagina 1 di 4 Bologna in data 18.9.2020, per la somma di € 28.500,00, per non essere l'opposizione avversaria fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: - rigettare integralmente le domande ex adverso proposte per i motivi esposti in narrativa e comunque in quanto totalmente destituite dei presupposti, in fatto e in diritto e non provate e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 4046/2020 - n. 7071/2020 R.G. emesso dal Tribunale di Bologna in data 18.9.2020 per la somma di € 28.500,00 e, per tale effetto, condannare definitivamente la società al pagamento a favore Parte_1 della delle somme nello stesso indicate, oltre interessi e spese. Controparte_1
IN VIA SUBORDINATA: - accertare e dichiarare, in ogni caso, il diritto di credito di CP_1 nei confronti della società per il titolo di cui in narrativa e,
[...] Parte_1 conseguentemente, condannare quest'ultima al pagamento, in favore di della CP_1 CP_1 somma di Euro 28.500,00 o della diversa somma nella misura che risulterà accertata in corso di causa
o che sarà ritenuta di giustizia, oltre spese legali e interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo.
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e compensi professionali di lite, oltre CPA e IVA, come per legge”.
Dopo il rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva istruita mediante l'assunzione delle prove orali richieste dalle parti e mediante la produzione documentale offerta dalle parti.
Pacifica la stipula, in data 18 dicembre 2018, del contratto denominato Progetto Michelangelo Exclusive mediante il quale si impegnava a fornire attività di consulenza finalizzata a CP_1 consentire l'ottenimento da parte di di finanziamenti agevolati concessi dall'Unione Pt_1
Europea, Stato, Regione, Provincia e altri enti, a svolgere attività di monitoraggio assiduo del panorama dei contributi, a elaborare le progettazioni in occasione dell'apertura dei bandi e a individuare un proprio consulente tecnico di riferimento, mettendo a disposizione un monte ore minimo di 100 ore annue.
Le parti sceglievano, quale obiettivo, finanziamenti da conseguire sino al tetto di euro 600.000,00.
La durata del contratto veniva pattuita in 4 anni.
a parte sua si impegnava a corrispondere euro 1.900,00 alla firma e il resto in 15 rate Pt_1 trimestrali da euro 7.600,00 l'una (iva compresa) con decorrenza 20 marzo 2019 per complessivi euro 114.000,00; dunque il totale contrattuale al lordo di iva ammontava a euro 115.900 (114.000 + 1.900).
Mediante la clausola 11.2 delle Condizioni generali le parti pattuivano che “In caso di risoluzione del Contratto per qualsiasi atto e/o fatto attribuibile alla responsabilità del Cliente, questi dovrà corrispondere a una penale ex art. 1382 c.c. pari al 30% … del corrispettivo. …”. CP_1
, a fronte del mancato pagamento dell'acconto di euro 1.900,00 e delle prime due rate CP_1 trimestrali da euro 7.600,00 l'una, sospendeva ogni attività e intimava a on missiva 30 Pt_1 luglio 2019 la risoluzione del contratto e il pagamento della penale contrattuale di euro 28.500,00 (doc.
11 monitorio;
si tratta del 30% di euro 95.000,00) emettendo poi in data 14 novembre 2019 la fattura
5407 per cui è causa al fine di conseguire il decreto ingiuntivo qui opposto (doc. 12 monitorio).
Tre le eccezioni sollevate dall'opponente in merito al succitato contratto e precisamente:
-. Nullità e/o annullabilità del contrato per dolo contrattuale;
- Violazione del principio di buona fede contrattuale ex art.1375 c.c.;
- Risoluzione del contratto per mancato raggiungimento delle finalità.
pagina 2 di 4 La prima eccezione è infondata e non può trovare accoglimento. ostiene che sussista un vizio nella formazione della propria volontà, al momento della Pt_1 sottoscrizione del contratto, da inquadrarsi giuridicamente nell'art.1439 c.c., ovvero il dolo contrattuale invocato troverebbe la propria origine negli artifici e raggiri e menzogne utilizzati dall'agente di
, signor al momento della stipula, tali da aver indotto l'opponente stesso a CP_1 Parte_2 stipulare il contratto che altrimenti non avrebbe concluso e sottoscritto.
In sostanza, la on avrebbe perfezionato il contratto se non a fronte della promessa che la Pt_1 conclusione dello stesso avrebbe contribuito a sanare quelle condizioni economiche precarie in cui versava la società e che erano note all'agente.
Occorre ricordare che il dolo, quale vizio del consenso e causa di annullamento del contratto, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso stesso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà all'esito della quale il contraente si sia determinato a stipulare.
Sul punto la on ha fornito alcuna prova: infatti, non sono stati indicati quali artifici e/o Pt_1 raggiri sarebbero stati posti in atto, ne quali menzogne sarebbero state dette per indurre la società a contrarre.
La mera conoscenza, da parte dell'agente, di una situazione patrimoniale poco fiorente della non è sufficiente ad integrare quella riprovevolezza sociale del comportamento della Pt_1 parte tale da indurre a contrattare un uomo medio ovvero la maggior parte delle persone.
Semmai proprio la possibilità di ottenere finanziamenti agevolati e/o contributi a fondo perduto avrebbero effettivamente aiutato la uscire dalla propria difficoltà economica. Pt_1
Anche l'ulteriore accezione di violazione del principio di buona fede contrattuale, ex art.1375 c.c., è infondata poiché formulata in modo generico e priva di alcun supporto probatorio.
Non sono emersi, infatti, nel corso del giudizio, comportamenti volti a minare la reciproca lealtà di condotta e/o il fondamentale canone di correttezza al quale tutte le parti di un rapporto contrattuale devono necessariamente ispirarsi.
Quanto alla risoluzione del contratto questa è avvenuta a seguito della comunicazione di , CP_1 datata 30/07/2019, a seguito dell'inadempimento di parte opponente nel versamento dell'acconto iniziale di Euro 1.900,00, da corrispondersi alla sottoscrizione del contratto o al più tardi alla data del
28/01/2019 di emissione della fattura n.43/1, nonché delle due successive rate trimestrali di Euro 7.600,
00 (iva compresa) ciascuna, con scadenza rispettivamente del 20/03/2019 e 20/06/2019.
Quanto all'importo di Euro 1.900,00 parte opponente non ha allegato alcuna ricevuta e/o quietanza di pagamento, per cui eventuali diverse diciture sulla fattura devono considerarsi inserite per errore.
La risoluzione chiesta dall'opponente, a risoluzione già avvenuta, è poi priva di consistenza oltre che manifestatamente errata nei presupposti.
Occorre però esaminare se sussistano i presupposti per riconoscere la penale di Euro 28.500,00 a favore dell'opposta, di cui al monitorio, e/o sussistano invece i presupposti per effettuare rilievo ex art.1384 c.c. ovvero se la penale del 30% sia manifestatamente eccessiva alla luce anche del principio di buona fede nella fase attuativa del rapporto.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire a tal proposito che “Ai fini dell'esercizio del potere di riduzione della penale, il giudice non deve valutare l'interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola - come sembra indicare l'art. 1384 c.c., riferendosi all'interesse che il creditore "aveva" all'adempimento - ma tale interesse deve valutare anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i pagina 3 di 4 principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., 1175 e 1375 c.c., conformativi dell'istituto della riduzione equitativa, dovendosi intendere, quindi, che la lettera dell'art. 1384 c.c., impiegando il verbo "avere" all'imperfetto, si riferisca soltanto all'identificazione dell'interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto” (Cass. 11908/2020).
Nel caso in esame l'attività svolta da si è fermata a uno stadio del tutto prodromico, che non CP_1 giustifica la richiesta della penale contrattuale nella sua interezza pari al 30% di euro 95.000,00
(somma corrispondente al compenso imponibile).
Infatti, risulta documentato, oltre che confermato in sede di istruttoria orale, che si sia CP_1 limitata ad un unico appuntamento presso avvenuto in data 8 gennaio 2019 (a fronte di Pt_1 contratto stipulato il 18 dicembre 2018), nel quale le parti hanno fatto il punto su possibili finanziamenti da chiedere, mediante compilazione del report visita e delle relative schede (documento 6 monitorio e 5-6 comparsa – teste ), nonché dal mero invio di alcune mail rispettivamente Tes_1 dell' 11 e 15 gennaio 2019, finalizzate a fare compilare questionari di prevalutazione e tabelle per gli investimenti ancora da realizzare (documenti 6 e 7 convenuta) e di un paio di successivi solleciti inviati (documento 9) con riferimento alla precedente mail 15 gennaio 2019.
Se è pur vero che parte opponente non ha dato seguito alle richieste di e altrettanto vero che CP_1 l'attività di quest'ultima è rimasta allo stato embrionale e meramente esplorativo del rapporto, risultando pertanto manifestatamente eccessiva, ex art.1384 c.c., la richiesta di versamento del 30% del compenso totale che sarebbe stato dovuto solo a seguito di una più articolata attività di accompagnamento nella scelta dei finanziamenti e di guida nelle pratiche e adempimenti burocratici conseguenti.
Si ritiene pertanto che l'esigua attività posta in essere dall'opposta possa essere compensata dal versamento del solo acconto iniziale di Euro 1.900,00.
Il decreto pertanto dovrà essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa (importo riconosciuto), dell'attività effettivamente esperita e dei parametri vigenti al momento della conclusione dell'attività difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, nella causa promossa da nei confronti di Parte_1 [...] così provvede: CP_1
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 4046/2020 RG 7071/2020 del Tribunale di Bologna;
CONDANNA l'opponente al pagamento in favore della Parte_1 [...] della somma di Euro 1.900,00 a titolo di penale;
CP_1
CONDANNA l'opponente rimborso in favore di Parte_1 CP_1
delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.552,00 per compensi e spese, oltre al 15%
[...] spese generali, cpa e iva di legge.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
Bologna, lì 09/01/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Rita Ippolito
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