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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere ha deliberato con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 378/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sonia Vita;
-APPELLANTE-
E
Controparte_1
(cod. fisc./p. iva ), con sede legale in Roma Via IV
[...] P.IVA_1
Novembre, n. 144 e Sede Locale in Locri (Cod. Fisc. ), in persona del P.IVA_1 CP_2 per la Calabria Legale rappresentante dell'Istituto – Dott. ,
[...] CP_3
rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio D'Agostino;
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 17.05.2018 premesso di aver svolto dal Parte_1
1988 l'attività di bracciante agricola;
dedotta l'insorgenza di malattia professionale conseguita allo svolgimento dell'attività lavorativa;
dedotto che a seguito di denuncia del
9.5.17 sono state aperte le pratiche nn. 515450482, n. 515450483 e n. 515450485 e che con riferimento alla prima, anche ad esito di opposizione, è stata riconosciuta una menomazione del 3%, con riferimento alla seconda, anche ad esito di opposizione, è stata riconosciuta una menomazione dello 2% e con riferimento alla terza una inabilità del 9%
e un grado complessivo del 13%; dedotto che le plurime malattie professionali di cui è affetta comportano un grado invalidante superiore a quello riconosciuto;
ha concluso chiedendo “a) in conseguenza delle specifiche mansioni svolte da ben oltre venti anni, che le patologie lamentate – già riconosciute di natura professionale - relativamente alle pratiche n.
515450482, n. 515450483 e n. 515450485 abbiano un grado di inabilità di percentuale superiore, rispettivamente, al 3%, al 2% ed al 9% con individuazione della loro gravità ed individuazione del relativo grado di inabilità e la loro incidenza, in modo permanente, sull'attitudine lavorativa nonché sotto il profilo del danno biologico, con condanna dell' , in persona del suo legale CP_1 rappresentante p.t., al riconoscimento della percentuale di inabilità che verrà attribuita;
b) la decorrenza della malattia dalla data della denuncia ovvero da quella accertata dal CTU, considerando unitariamente o singolarmente le patologie denunciate e lavorate con le distinte procedure amministrative in epigrafe indicate;
2) accertato, con riferimento ai casi n. 515450482,
n. 515450483 e n. 515450485 il grado di inabilità e la loro origine professionale, condannare
l' in persona del suo lerappresentante p.t., alla corresponsione di un indennizzo da CP_1 costituirsi in rendita vitalizia ovvero in conto capitale (nonché di adeguamento del beneficio che sia già goduto) per il danno biologico che risulterà dovuto, ordinando il pagamento delle relative somme con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) condannare, altresì, l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e competenze CP_1 ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e Cap, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Si è costituito l chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo la correttezza della CP_1
valutazione operata dall' che ha riconosciuto un'inabilità permanente nella CP_1
misura complessiva del 13%. Nel corso del giudizio l' ha eccepito l'inammissibilità della domanda in CP_1
considerazione dell'inesistenza del rapporto lavorativo in quanto a seguito di accessi ispettivi dell'INPS era emerso che l'azienda del signor era inesistente e Parte_2 fittizi tutti i rapporti di lavoro facenti capo alla stessa, compreso quello intercorrente con
. Parte resistente ha dedotto inoltre che tale accertamento non era stato Parte_1
in alcun modo impugnato né dal datore di lavoro né dalla ricorrente e che, a seguito di denuncia proposta dallo stesso , era stato aperto il procedimento penale n. CP_1
1137/18, motivo per cui ha chiesto la sospensione del giudizio.
Il Giudice di prime cure non ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l'invocata sospensione e in data 30.06.22 è stata prodotta dalla ricorrente l'ordinanza di archiviazione del suddetto procedimento penale.
Il giudizio è seguito con il deposito di note di trattazione scritta.
La causa è stata decisa con sentenza n. 182/2023, depositata in data 06.03.2023, con la quale il Tribunale di Locri ha rigettato la domanda volta al riconoscimento di postumi permanenti a seguito di malattie professionali denunciate in data 09.05.2017.
In particolare il Giudice di prime cure ha evidenziato che dalla documentazione depositata dall'Istituto era emerso che il rapporto di lavoro della Parte_1
presso la IT ET RT (così come quello di altri dipendenti) era stato disconosciuto all'esito di un accertamento ispettivo svolto dall'INPS, per cui sarebbe stato onere di parte ricorrente (onere non assolto) dimostrare la sussistenza del rapporto medesimo che avrebbe determinato l'insorgenza della malattie denunciate.
Avverso detta decisione ha interposto appello la Sig.ra adducendo, quali motivi di Pt_1 gravame, la illegittimità della sentenza per essere intervenuta archiviazione del procedimento penale n. 1137/2018 a carico dell'appellante e per aver il Giudice di prime cure fondato la propria decisione su un elemento di fatto non contestato dall' . CP_1
Invero, il Giudice avrebbe errato nel fondare il proprio convincimento sulla pretesa che la fosse onerata della prova in ordine all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro Pt_1 atteso che questo onere non sarebbe rinvenibile nel caso di specie in quanto né nella propria memoria difensiva – né nei successivi scritti difensivi - l' ha effettuato una specifica CP_1
contestazione del rapporto assicurativo tra il lavoratore e l'Ente che rappresenta.
Si è costituito l' insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1
impugnata. Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell' 8.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con il primo motivo, l'appellante contesta il fatto che il Giudice di prime cure non avrebbe preso in debita considerazione il provvedimento di archiviazione emesso nel procedimento penale n. 1137/2018 RGNR a carico di . Parte_1
Ad avviso di parte appellante, tale provvedimento di archiviazione ha una incidenza immediata e diretta sul giudizio civile, entrando nel merito dei fatti da cui è scaturito il verbale ispettivo prima e la denuncia penale dopo.
Ed invero, da tale provvedimento emerge con evidenza e chiarezza che non si sono configurati i presupposti di fatto per l'accertamento della fattispecie delittuosa imputata a carico del datore di lavoro in primis ed ai lavoratori come conseguenza. Non sono stati ravvisati, in buona sostanza, gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 640, comma 2, c., essenzialmente il presunto indebito percepimento delle somme – e, dunque, il raggiro - in conseguenza dell'attività lavorativa di bracciante agricolo della cui inesistenza e/o fittizietà manca proprio la prova.
Il primo motivo non è meritevole di accoglimento.
Invero “il decreto di impromuovibilità dell'azione penale (adottato ai sensi dell'art. 408 c.p.p. e ss.), non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile poiché, a differenza della sentenza, la quale presuppone un processo, il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere (cfr., ex multis, Cassazione n. 1157 del 2021).
La Corte di Cassazione, in diverse pronunce “ha escluso che dal decreto di archiviazione pronunciato dal GIP discenda un vincolo di valutazione nel giudizio civile infatti il decreto di archiviazione non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perché a differenza di quest'ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere, né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata (Cass., Sez. 111, 2 luglio 2010, n. 15699; Cass., Sez.
III, 19 ottobre 2015, n. 21089).
Con il secondo motivo parte appellante deduce che il Giudice avrebbe errato nel fondare il proprio convincimento sulla pretesa che la fosse onerata della prova in ordine Pt_1 all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro;
onere che non sarebbe rinvenibile nel caso di specie in quanto né nella propria memoria difensiva – né nei successivi scritti difensivi -
l' effettua una specifica contestazione del rapporto assicurativo tra il lavoratore e CP_1
l'Ente che rappresenta.
Anche il secondo motivo di appello va rigettato.
Pur in assenza di una definizione normativa di infortunio sul lavoro, la stessa può essere desunta dall'art. 2, D.P.R. n. 1124/1965 che testualmente prevede: “l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. ….”.
Dal testo della norma si evincono i requisiti degli infortuni sul lavoro riconosciuti da e come tali indennizzati. Essi sono: la sussistenza dell'evento traumatico (la causa CP_1 violenta) con conseguente danno fisico a carico dell'infortunato e l'occasione di lavoro, che rappresenta l'indispensabile legame causale che deve sussistere tra il rischio, proprio delle varie attività lavorative esercitate e assicurate presso l' e l'incidente occorso. Se CP_1 manca, dunque, il collegamento con l'attività lavorativa non può parlarsi di infortunio sul lavoro, con conseguente esclusione della indennizzabilità degli eventuali postumi a carico dell' CP_1
Nel caso di specie, l'originaria parte ricorrente nulla ha chiesto di provare in merito all'esistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa esercitata e l'infortunio descritto, ritenendo che il vaglio sulla sussistenza dei presupposti di indennizzabilità fosse stato già risolto positivamente dall' in via amministrativa. CP_1
Tale ricostruzione interpretativa però non può trovare accoglimento nel caso in esame, in quanto il sopravvenuto disconoscimento del rapporto di lavoro, scaturito dagli esiti di accertamento ispettivo INPS, ha fatto venire meno il presupposto sopra richiamato ed al contempo la originaria ricorrente non ha formulato alcuna istanza istruttoria volta all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo disconosciuto. Né risultano versati in atti documenti comprovanti il formale disconoscimento e/o l'impugnazione dei suddetti verbali ispettivi. Nel caso di specie, l'originaria ricorrente nulla ha chiesto di provare in merito all'esistenza del nesso causale.
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, risulta richiamabile lo stesso principio applicabile per le prestazioni previdenziali erogate dall'Inps quando interviene il disconoscimento del rapporto di lavoro del beneficiario. In tal caso, infatti, l'onere di provare l'effettività, la durata ed il contenuto dell'attività lavorativa, grava sulla parte che sostiene di averla svolta e che voglia beneficiare delle prestazioni correlate. Allo stesso modo, chi agisce per il conseguimento dell'indennizzo conseguente ad infortunio sul lavoro, è tenuto a provare tutti i presupposti posti alla base di tale riconoscimento, in difetto dei quali il beneficio dovrà essere rifiutato;
ciò avviene quando l'incidente denunciato non ha le caratteristiche tipizzate dalla legge per essere definito quale infortunio sul lavoro.
Ed invero l' , allegando il relativo verbale ispettivo dell'INPS, ha eccepito il CP_1 disconoscimento del rapporto di lavoro ad opera del predetto Istituto: tale eccezione, di per sé, impone alla originaria ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro.
Dal verbale ispettivo dell'INPS allegato, emerge che il rapporto di lavoro della Pt_1 presso la IT ET RT è stato disconosciuto, all'esito di un accertamento ispettivo, culminato nel verbale ispettivo, con il quale è stata disposta la cancellazione di tutti i rapporti di lavoro denunciati dalla ditta, anche con riferimento all'anno 2016.
È stato, dunque, oggetto di cancellazione anche il rapporto di lavoro nel corso del quale la originaria ricorrente avrebbe subito gli infortuni sul lavoro oggetto del presente giudizio.
Dinanzi alle allegazioni dell' , relative all'inesistenza del rapporto di lavoro, non CP_1
avendo l'odierna appellante intrapreso alcuna iniziativa volta ad accertare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo, il dedotto disconoscimento ha fatto venir meno il presupposto dell'occasione di lavoro, imprescindibile ai fini della liquidazione dell'infortunio, che avrebbe dovuto essere provato dalla originaria ricorrente, unitamente all'adibizione alle mansioni descritte in ricorso.
Lungi dall'attribuire valore legale precostituito al verbale ispettivo sulla scorta dell'orientamento secondo cui “i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti, senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese”, dallo stesso risulta effettivamente che nel corso degli accertamenti sono emerse una serie di gravissime incongruità tali da far concludere per l'inesistenza dell'azienda agricola di
, tra cui si evidenziano l'esigua estensione dei terreni denunciati e gestiti Parte_2
dall'azienda con il riconoscimento di un fabbisogno di manodopera massimo di 14 giornate annue, la totale assenza di documentazione fiscale comprovante lo svolgimento di qualsivoglia attività agricola a livello imprenditoriale e per il riscontro di apporto lavorativo fornito dai familiari del titolare e riconducibile all'ambito della collaborazione familiare. La circostanza senz'altro maggiormente significativa nel presente giudizio è che al momento del sopralluogo del 14.3.17 (in occasione del quale è stata anche effettuata rilevazione aerofotografica) il fondo dell'azienda non presentava alcuna coltivazione, fatta eccezione per qualche filare di vite, per un'estensione di poche decine di metri.
A fronte delle deduzioni avversarie, l'originaria ricorrente non si è in alcun modo premurata, nelle successive difese, di provare l'effettiva sussistenza dei rapporti lavorativi e l'effettiva adibizione alle mansioni descritte in ricorso come causative delle patologie lamentate.
Conseguentemente, non avendo l'originaria ricorrente, quale titolare dell'onere della prova, provato i presupposti per il conseguimento dell'indennizzo conseguente ad un infortunio sul lavoro (e, segnatamente, l'occasione di lavoro), l'appello va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, attesa la presenza in atti di valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da nei confronti dell' , con Parte_1 CP_1 riferimento alla sentenza n. 182/2023 emessa dal Tribunale di Locri in data 06.03.2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)Nulla sulle spese di lite;
3)Dà atto che l'appellante è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell' 8.10.2025.
il Relatore il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Maria Luisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel.
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere ha deliberato con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 378/2023 R.G.L. e vertente
TRA
, (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sonia Vita;
-APPELLANTE-
E
Controparte_1
(cod. fisc./p. iva ), con sede legale in Roma Via IV
[...] P.IVA_1
Novembre, n. 144 e Sede Locale in Locri (Cod. Fisc. ), in persona del P.IVA_1 CP_2 per la Calabria Legale rappresentante dell'Istituto – Dott. ,
[...] CP_3
rappresentato e difeso dall' Avv. Antonio D'Agostino;
- APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 17.05.2018 premesso di aver svolto dal Parte_1
1988 l'attività di bracciante agricola;
dedotta l'insorgenza di malattia professionale conseguita allo svolgimento dell'attività lavorativa;
dedotto che a seguito di denuncia del
9.5.17 sono state aperte le pratiche nn. 515450482, n. 515450483 e n. 515450485 e che con riferimento alla prima, anche ad esito di opposizione, è stata riconosciuta una menomazione del 3%, con riferimento alla seconda, anche ad esito di opposizione, è stata riconosciuta una menomazione dello 2% e con riferimento alla terza una inabilità del 9%
e un grado complessivo del 13%; dedotto che le plurime malattie professionali di cui è affetta comportano un grado invalidante superiore a quello riconosciuto;
ha concluso chiedendo “a) in conseguenza delle specifiche mansioni svolte da ben oltre venti anni, che le patologie lamentate – già riconosciute di natura professionale - relativamente alle pratiche n.
515450482, n. 515450483 e n. 515450485 abbiano un grado di inabilità di percentuale superiore, rispettivamente, al 3%, al 2% ed al 9% con individuazione della loro gravità ed individuazione del relativo grado di inabilità e la loro incidenza, in modo permanente, sull'attitudine lavorativa nonché sotto il profilo del danno biologico, con condanna dell' , in persona del suo legale CP_1 rappresentante p.t., al riconoscimento della percentuale di inabilità che verrà attribuita;
b) la decorrenza della malattia dalla data della denuncia ovvero da quella accertata dal CTU, considerando unitariamente o singolarmente le patologie denunciate e lavorate con le distinte procedure amministrative in epigrafe indicate;
2) accertato, con riferimento ai casi n. 515450482,
n. 515450483 e n. 515450485 il grado di inabilità e la loro origine professionale, condannare
l' in persona del suo lerappresentante p.t., alla corresponsione di un indennizzo da CP_1 costituirsi in rendita vitalizia ovvero in conto capitale (nonché di adeguamento del beneficio che sia già goduto) per il danno biologico che risulterà dovuto, ordinando il pagamento delle relative somme con interessi legali e/o rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
3) condannare, altresì, l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e competenze CP_1 ed onorari del presente giudizio, oltre Iva e Cap, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Si è costituito l chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo la correttezza della CP_1
valutazione operata dall' che ha riconosciuto un'inabilità permanente nella CP_1
misura complessiva del 13%. Nel corso del giudizio l' ha eccepito l'inammissibilità della domanda in CP_1
considerazione dell'inesistenza del rapporto lavorativo in quanto a seguito di accessi ispettivi dell'INPS era emerso che l'azienda del signor era inesistente e Parte_2 fittizi tutti i rapporti di lavoro facenti capo alla stessa, compreso quello intercorrente con
. Parte resistente ha dedotto inoltre che tale accertamento non era stato Parte_1
in alcun modo impugnato né dal datore di lavoro né dalla ricorrente e che, a seguito di denuncia proposta dallo stesso , era stato aperto il procedimento penale n. CP_1
1137/18, motivo per cui ha chiesto la sospensione del giudizio.
Il Giudice di prime cure non ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l'invocata sospensione e in data 30.06.22 è stata prodotta dalla ricorrente l'ordinanza di archiviazione del suddetto procedimento penale.
Il giudizio è seguito con il deposito di note di trattazione scritta.
La causa è stata decisa con sentenza n. 182/2023, depositata in data 06.03.2023, con la quale il Tribunale di Locri ha rigettato la domanda volta al riconoscimento di postumi permanenti a seguito di malattie professionali denunciate in data 09.05.2017.
In particolare il Giudice di prime cure ha evidenziato che dalla documentazione depositata dall'Istituto era emerso che il rapporto di lavoro della Parte_1
presso la IT ET RT (così come quello di altri dipendenti) era stato disconosciuto all'esito di un accertamento ispettivo svolto dall'INPS, per cui sarebbe stato onere di parte ricorrente (onere non assolto) dimostrare la sussistenza del rapporto medesimo che avrebbe determinato l'insorgenza della malattie denunciate.
Avverso detta decisione ha interposto appello la Sig.ra adducendo, quali motivi di Pt_1 gravame, la illegittimità della sentenza per essere intervenuta archiviazione del procedimento penale n. 1137/2018 a carico dell'appellante e per aver il Giudice di prime cure fondato la propria decisione su un elemento di fatto non contestato dall' . CP_1
Invero, il Giudice avrebbe errato nel fondare il proprio convincimento sulla pretesa che la fosse onerata della prova in ordine all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro Pt_1 atteso che questo onere non sarebbe rinvenibile nel caso di specie in quanto né nella propria memoria difensiva – né nei successivi scritti difensivi - l' ha effettuato una specifica CP_1
contestazione del rapporto assicurativo tra il lavoratore e l'Ente che rappresenta.
Si è costituito l' insistendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1
impugnata. Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell' 8.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con il primo motivo, l'appellante contesta il fatto che il Giudice di prime cure non avrebbe preso in debita considerazione il provvedimento di archiviazione emesso nel procedimento penale n. 1137/2018 RGNR a carico di . Parte_1
Ad avviso di parte appellante, tale provvedimento di archiviazione ha una incidenza immediata e diretta sul giudizio civile, entrando nel merito dei fatti da cui è scaturito il verbale ispettivo prima e la denuncia penale dopo.
Ed invero, da tale provvedimento emerge con evidenza e chiarezza che non si sono configurati i presupposti di fatto per l'accertamento della fattispecie delittuosa imputata a carico del datore di lavoro in primis ed ai lavoratori come conseguenza. Non sono stati ravvisati, in buona sostanza, gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 640, comma 2, c., essenzialmente il presunto indebito percepimento delle somme – e, dunque, il raggiro - in conseguenza dell'attività lavorativa di bracciante agricolo della cui inesistenza e/o fittizietà manca proprio la prova.
Il primo motivo non è meritevole di accoglimento.
Invero “il decreto di impromuovibilità dell'azione penale (adottato ai sensi dell'art. 408 c.p.p. e ss.), non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice civile poiché, a differenza della sentenza, la quale presuppone un processo, il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo a preclusioni di alcun genere (cfr., ex multis, Cassazione n. 1157 del 2021).
La Corte di Cassazione, in diverse pronunce “ha escluso che dal decreto di archiviazione pronunciato dal GIP discenda un vincolo di valutazione nel giudizio civile infatti il decreto di archiviazione non può essere equiparato ad una sentenza irrevocabile, perché a differenza di quest'ultima presuppone la mancanza di un processo, non determina preclusioni di nessun genere, né ha gli effetti caratteristici della cosa giudicata (Cass., Sez. 111, 2 luglio 2010, n. 15699; Cass., Sez.
III, 19 ottobre 2015, n. 21089).
Con il secondo motivo parte appellante deduce che il Giudice avrebbe errato nel fondare il proprio convincimento sulla pretesa che la fosse onerata della prova in ordine Pt_1 all'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro;
onere che non sarebbe rinvenibile nel caso di specie in quanto né nella propria memoria difensiva – né nei successivi scritti difensivi -
l' effettua una specifica contestazione del rapporto assicurativo tra il lavoratore e CP_1
l'Ente che rappresenta.
Anche il secondo motivo di appello va rigettato.
Pur in assenza di una definizione normativa di infortunio sul lavoro, la stessa può essere desunta dall'art. 2, D.P.R. n. 1124/1965 che testualmente prevede: “l'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. ….”.
Dal testo della norma si evincono i requisiti degli infortuni sul lavoro riconosciuti da e come tali indennizzati. Essi sono: la sussistenza dell'evento traumatico (la causa CP_1 violenta) con conseguente danno fisico a carico dell'infortunato e l'occasione di lavoro, che rappresenta l'indispensabile legame causale che deve sussistere tra il rischio, proprio delle varie attività lavorative esercitate e assicurate presso l' e l'incidente occorso. Se CP_1 manca, dunque, il collegamento con l'attività lavorativa non può parlarsi di infortunio sul lavoro, con conseguente esclusione della indennizzabilità degli eventuali postumi a carico dell' CP_1
Nel caso di specie, l'originaria parte ricorrente nulla ha chiesto di provare in merito all'esistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa esercitata e l'infortunio descritto, ritenendo che il vaglio sulla sussistenza dei presupposti di indennizzabilità fosse stato già risolto positivamente dall' in via amministrativa. CP_1
Tale ricostruzione interpretativa però non può trovare accoglimento nel caso in esame, in quanto il sopravvenuto disconoscimento del rapporto di lavoro, scaturito dagli esiti di accertamento ispettivo INPS, ha fatto venire meno il presupposto sopra richiamato ed al contempo la originaria ricorrente non ha formulato alcuna istanza istruttoria volta all'accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo disconosciuto. Né risultano versati in atti documenti comprovanti il formale disconoscimento e/o l'impugnazione dei suddetti verbali ispettivi. Nel caso di specie, l'originaria ricorrente nulla ha chiesto di provare in merito all'esistenza del nesso causale.
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, risulta richiamabile lo stesso principio applicabile per le prestazioni previdenziali erogate dall'Inps quando interviene il disconoscimento del rapporto di lavoro del beneficiario. In tal caso, infatti, l'onere di provare l'effettività, la durata ed il contenuto dell'attività lavorativa, grava sulla parte che sostiene di averla svolta e che voglia beneficiare delle prestazioni correlate. Allo stesso modo, chi agisce per il conseguimento dell'indennizzo conseguente ad infortunio sul lavoro, è tenuto a provare tutti i presupposti posti alla base di tale riconoscimento, in difetto dei quali il beneficio dovrà essere rifiutato;
ciò avviene quando l'incidente denunciato non ha le caratteristiche tipizzate dalla legge per essere definito quale infortunio sul lavoro.
Ed invero l' , allegando il relativo verbale ispettivo dell'INPS, ha eccepito il CP_1 disconoscimento del rapporto di lavoro ad opera del predetto Istituto: tale eccezione, di per sé, impone alla originaria ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro.
Dal verbale ispettivo dell'INPS allegato, emerge che il rapporto di lavoro della Pt_1 presso la IT ET RT è stato disconosciuto, all'esito di un accertamento ispettivo, culminato nel verbale ispettivo, con il quale è stata disposta la cancellazione di tutti i rapporti di lavoro denunciati dalla ditta, anche con riferimento all'anno 2016.
È stato, dunque, oggetto di cancellazione anche il rapporto di lavoro nel corso del quale la originaria ricorrente avrebbe subito gli infortuni sul lavoro oggetto del presente giudizio.
Dinanzi alle allegazioni dell' , relative all'inesistenza del rapporto di lavoro, non CP_1
avendo l'odierna appellante intrapreso alcuna iniziativa volta ad accertare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo, il dedotto disconoscimento ha fatto venir meno il presupposto dell'occasione di lavoro, imprescindibile ai fini della liquidazione dell'infortunio, che avrebbe dovuto essere provato dalla originaria ricorrente, unitamente all'adibizione alle mansioni descritte in ricorso.
Lungi dall'attribuire valore legale precostituito al verbale ispettivo sulla scorta dell'orientamento secondo cui “i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti, senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese”, dallo stesso risulta effettivamente che nel corso degli accertamenti sono emerse una serie di gravissime incongruità tali da far concludere per l'inesistenza dell'azienda agricola di
, tra cui si evidenziano l'esigua estensione dei terreni denunciati e gestiti Parte_2
dall'azienda con il riconoscimento di un fabbisogno di manodopera massimo di 14 giornate annue, la totale assenza di documentazione fiscale comprovante lo svolgimento di qualsivoglia attività agricola a livello imprenditoriale e per il riscontro di apporto lavorativo fornito dai familiari del titolare e riconducibile all'ambito della collaborazione familiare. La circostanza senz'altro maggiormente significativa nel presente giudizio è che al momento del sopralluogo del 14.3.17 (in occasione del quale è stata anche effettuata rilevazione aerofotografica) il fondo dell'azienda non presentava alcuna coltivazione, fatta eccezione per qualche filare di vite, per un'estensione di poche decine di metri.
A fronte delle deduzioni avversarie, l'originaria ricorrente non si è in alcun modo premurata, nelle successive difese, di provare l'effettiva sussistenza dei rapporti lavorativi e l'effettiva adibizione alle mansioni descritte in ricorso come causative delle patologie lamentate.
Conseguentemente, non avendo l'originaria ricorrente, quale titolare dell'onere della prova, provato i presupposti per il conseguimento dell'indennizzo conseguente ad un infortunio sul lavoro (e, segnatamente, l'occasione di lavoro), l'appello va rigettato.
Nulla si dispone sulle spese di lite, attesa la presenza in atti di valida dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello promosso da nei confronti dell' , con Parte_1 CP_1 riferimento alla sentenza n. 182/2023 emessa dal Tribunale di Locri in data 06.03.2023, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1)Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)Nulla sulle spese di lite;
3)Dà atto che l'appellante è obbligata al versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell' 8.10.2025.
il Relatore il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa Maria Luisa Crucitti)