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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1198/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
QUITTINO SARA, OR
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1952/2023 depositato il 31/03/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3268/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 30/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031O01627/2018 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031O01627/2018 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata n 3268 02 22 del 14.9.2022 depositata il 30.9.2022, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa accoglieva il ricorso proposto dalla società Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, notificato in data 24 maggio 2019, con cui l'Ufficio, non riconoscendo la detrazione di € 30.000,00 per spese di sponsorizzazione, aveva accertato per il periodo d'imposta 2016 un maggior reddito di € 30.000 ai fini I.R.E.S. ed € 6.600 quale IVA indebitamente detratta, oltre interessi e sanzioni, così motivando: “Il sig. Nominativo_1 ha emesso fatture, per gli anni dal 2012 al 2016, senza aver mai provveduto al versamento di alcun tipo di imposta erariale, e non aver indicato ricavi in dichiarazione…il sig, Nominativo_1, la cui attività è quella di pilota di auto da corsa, a parere dell'Ufficio, avrebbe messo in atto un sistema di pseudo promozione pubblicitaria…attraverso l'offerta di pubblicità riportata su autovetture di competizione…Tale meccanismo di proposta pubblicitaria si evince dai diversi contratti promo pubblicitari, tutti a sua firma, prodotti dalle società utilizzatrici delle fatture emesse. Dalle risposte fornite dai rappresentanti legali delle società utilizzatrici, in merito alla determinazione del prezzo per ogni prestazione o stagione agonistica, non sono stati rilevati criteri oggettivi per determinare il prezzo della prestazione fatturata. In nessun caso è stato dimostrato e documentato, in modo chiaro e trasparente, il meccanismo ed il criterio di calcolo delle prestazioni, che appaiono esageratamente elevate se si guarda anche al totale delle somme investite nei diversi anni”.
Secondo i giudici di prime cure, “La valutazione della condotta del fornitore del mezzo pubblicitario e l'esecuzione della stessa pubblicità, costituiscono mere presunzioni e non provano che l'effettiva pubblicità, regolarmente fatturata, non sia stata effettivamente posta in essere. Peraltro nessun onere di controllo del versamento dell'imposte può essere attribuito al fruitore di un servizio rispetto al cedente.
L'inerenza del costo della pubblicità e l'economicità dell'operazione risultano frutto di una valutazione imprenditoriale…L'economicità dell'operazione può essere preventivata e l'effettivo conseguimento della finalità va verificato nel tempo dopo lo svolgimento della pubblicità. L'inerenza del costo in tema di pubblicità
è arduo da individuare poiché scopo dell'attività pubblicitaria è quello di far conoscere il proprio marchio o la propria attività, a nulla rilevando la diretta rispondenza tra il mezzo e la circostanza pubblicitaria ed il prodotto o l'attività pubblicizzata”.
Appellava l'Agenzia delle Entrate, che censurava la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt.
109 TUIR e 19 DPR 633/1972 ed errata motivazione, per non aver considerato che l'Ufficio, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, aveva dato prova che l'operazione in fattura non era mai stata effettuata, mentre nessuna prova contraria era stata fornita dalla società contribuente.
Si costituiva la società appellata, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza dell'1 dicembre 2025, la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Oggetto di contrasto è la deducibilità delle spese di pubblicità, costi ritenuti dall'Ufficio fittizi e non inerenti all'attività esercitata. Tali spese, nella specie, appaiono legittimamente dedotte, in presenza di prova del contratto, dell'avvenuto servizio cui tali spese sono dirette e del relativo pagamento (avvenuto mediante bonifico).
Ed invero, in tema di sponsorizzazione sostenute in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva, esiste una presunzione legale assoluta di qualificazione come spese di pubblicità volte alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante, qualora il corrispettivo annuo non sia superiore a duecentomila euro.
Tale assunto è peraltro sostenuto dalla Suprema Corte che ha così massimato:” I corrispettivi in favore di associazioni sportive dilettantistiche, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore ad Euro
200.000, non possono essere recuperate a tassazione per mancanza di inerenza, essendovi al riguardo la presunzione assoluta in base alla quale vanno considerate spese di pubblicità ai sensi dell'articolo 90, comma 8 della legge 289 del 2002 (Nella fattispecie la Cassazione ha accolto un ricorso di una srl annullando definitivamente l'avviso di accertamento impugnato: Cassazione civile, sez. VI, 06/05/2020, n. 8540).
Alla luce di questo granitico orientamento le spese di sponsorizzazione e di pubblicità, contestate nell'anno accertato, devono considerarsi detraibili, anche perché documentalmente provate.
Inoltre, in ordine alla dedotta antieconomicità, disconosciuta dai Giudici di I grado, va osservato che, nella specie, non occorre una valutazione di inerenza in ordine alla congruità dei costi rispetto al volume d'affari ed all'oggetto sociale, posto che l'art. 90 comma 8 pone una presunzione assoluta oltre che della natura di spesa pubblicitaria, altresì di inerenza della spesa stessa fino alla soglia, normativamente prefissata.
Consegue che deve considerarsi irrilevante ogni valutazione circa la antieconomicità della spesa in ragione della affermata irragionevole sproporzione tra l'entità della stessa rispetto al fatturato/utile di esercizio della società contribuente.
Il ricorrente ha più volte spiegato ed altresì dimostrato (con ampia documentazione) che il servizio era stato reso attraverso l'apposizione della scritta pubblicitaria sull'auto da corsa utilizzata dal Nominativo_1 in tredici gare sul territorio nazionale, un'auto di primissimo livello e di altissima visibilità (una Prod._1, molto apprezzata in tutte le corse automobilistiche).
In tema di deducibilità dei costi e detraibilità dell'I.V.A. nel caso di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, le stesse fatture annotate, di regola, costituiscono titolo per la deducibilità dei costi e della detrazione I.V.A., per cui spetta all'Amministrazione Finanziaria dimostrare il difetto delle condizioni per l'insorgenza di tale diritto, anche con elementi indiziari e presuntivi, considerato che la prova presuntiva costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento.
Né è fondante la considerazione che il Team Nom._1 non avrebbe una struttura organizzata né uffici, posto che da tale mancanza non si può ricavare l'inesistenza di ogni attività: infatti, nel caso di specie, il Team Nominativo_1, al fine di partecipare alle corse automobilistiche, abbisogna solo della vettura sportiva da corsa, del pilota e della iscrizione alle gare. Ed è stato dimostrato che tali elementi sussistevano in capo al destinatario delle sponsorizzazioni.
L'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta; e la prova della consapevolezza richiede che l'Amministrazione dimostri, in base a elementi oggettivi e specifici, non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva che l'operazione si inseriva in una evasione all'Iva. Non è possibile, invero, esigere che il cessionario/committente verifichi che l'emittente delle fatture abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e pagamento dell'I.
V.A. (Cassazione n. 24490 del 02/12/2015 e Cassazione n. 17290 del 13/07/2017). L'onere dell'Amministrazione sulla consapevolezza del cessionario va dunque ancorato al fatto che quest'ultimo, in base ad elementi obiettivi e specifici che spetta all'Amministrazione individuare e contestare, conosceva che l'operazione si inseriva in una evasione I.V.A.
Nella specie vi è prova che le prestazioni inerenti la sponsorizzazione furono effettivamente poste in essere.
Di contro, l'Ufficio non ha dato alcuna prova contraria.
Inoltre, non vi sono elementi che possano far ritenere dimostrata una consapevolezza in capo al contribuente di partecipare ad una frode fiscale. Non vi sono elementi concreti che confortino la tesi dell'Ufficio e, pertanto, come correttamente ritenuto dai giudici di prime cure, la pretesa impositiva non è fondata.
Alla luce di tanto l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado della Sicilia, Sezione Terza, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'Ufficio appellante a rifondere alla società appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.060,00 oltre oneri accessori di legge.
Palermo, 1 dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
RA UI MI LO
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
QUITTINO SARA, OR
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1952/2023 depositato il 31/03/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Panico N. 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3268/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 30/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031O01627/2018 IRES-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031O01627/2018 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come in atti.
Resistente/Appellato: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata n 3268 02 22 del 14.9.2022 depositata il 30.9.2022, la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa accoglieva il ricorso proposto dalla società Resistente_1 avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe, notificato in data 24 maggio 2019, con cui l'Ufficio, non riconoscendo la detrazione di € 30.000,00 per spese di sponsorizzazione, aveva accertato per il periodo d'imposta 2016 un maggior reddito di € 30.000 ai fini I.R.E.S. ed € 6.600 quale IVA indebitamente detratta, oltre interessi e sanzioni, così motivando: “Il sig. Nominativo_1 ha emesso fatture, per gli anni dal 2012 al 2016, senza aver mai provveduto al versamento di alcun tipo di imposta erariale, e non aver indicato ricavi in dichiarazione…il sig, Nominativo_1, la cui attività è quella di pilota di auto da corsa, a parere dell'Ufficio, avrebbe messo in atto un sistema di pseudo promozione pubblicitaria…attraverso l'offerta di pubblicità riportata su autovetture di competizione…Tale meccanismo di proposta pubblicitaria si evince dai diversi contratti promo pubblicitari, tutti a sua firma, prodotti dalle società utilizzatrici delle fatture emesse. Dalle risposte fornite dai rappresentanti legali delle società utilizzatrici, in merito alla determinazione del prezzo per ogni prestazione o stagione agonistica, non sono stati rilevati criteri oggettivi per determinare il prezzo della prestazione fatturata. In nessun caso è stato dimostrato e documentato, in modo chiaro e trasparente, il meccanismo ed il criterio di calcolo delle prestazioni, che appaiono esageratamente elevate se si guarda anche al totale delle somme investite nei diversi anni”.
Secondo i giudici di prime cure, “La valutazione della condotta del fornitore del mezzo pubblicitario e l'esecuzione della stessa pubblicità, costituiscono mere presunzioni e non provano che l'effettiva pubblicità, regolarmente fatturata, non sia stata effettivamente posta in essere. Peraltro nessun onere di controllo del versamento dell'imposte può essere attribuito al fruitore di un servizio rispetto al cedente.
L'inerenza del costo della pubblicità e l'economicità dell'operazione risultano frutto di una valutazione imprenditoriale…L'economicità dell'operazione può essere preventivata e l'effettivo conseguimento della finalità va verificato nel tempo dopo lo svolgimento della pubblicità. L'inerenza del costo in tema di pubblicità
è arduo da individuare poiché scopo dell'attività pubblicitaria è quello di far conoscere il proprio marchio o la propria attività, a nulla rilevando la diretta rispondenza tra il mezzo e la circostanza pubblicitaria ed il prodotto o l'attività pubblicizzata”.
Appellava l'Agenzia delle Entrate, che censurava la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt.
109 TUIR e 19 DPR 633/1972 ed errata motivazione, per non aver considerato che l'Ufficio, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, aveva dato prova che l'operazione in fattura non era mai stata effettuata, mentre nessuna prova contraria era stata fornita dalla società contribuente.
Si costituiva la società appellata, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza dell'1 dicembre 2025, la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Oggetto di contrasto è la deducibilità delle spese di pubblicità, costi ritenuti dall'Ufficio fittizi e non inerenti all'attività esercitata. Tali spese, nella specie, appaiono legittimamente dedotte, in presenza di prova del contratto, dell'avvenuto servizio cui tali spese sono dirette e del relativo pagamento (avvenuto mediante bonifico).
Ed invero, in tema di sponsorizzazione sostenute in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva, esiste una presunzione legale assoluta di qualificazione come spese di pubblicità volte alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante, qualora il corrispettivo annuo non sia superiore a duecentomila euro.
Tale assunto è peraltro sostenuto dalla Suprema Corte che ha così massimato:” I corrispettivi in favore di associazioni sportive dilettantistiche, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore ad Euro
200.000, non possono essere recuperate a tassazione per mancanza di inerenza, essendovi al riguardo la presunzione assoluta in base alla quale vanno considerate spese di pubblicità ai sensi dell'articolo 90, comma 8 della legge 289 del 2002 (Nella fattispecie la Cassazione ha accolto un ricorso di una srl annullando definitivamente l'avviso di accertamento impugnato: Cassazione civile, sez. VI, 06/05/2020, n. 8540).
Alla luce di questo granitico orientamento le spese di sponsorizzazione e di pubblicità, contestate nell'anno accertato, devono considerarsi detraibili, anche perché documentalmente provate.
Inoltre, in ordine alla dedotta antieconomicità, disconosciuta dai Giudici di I grado, va osservato che, nella specie, non occorre una valutazione di inerenza in ordine alla congruità dei costi rispetto al volume d'affari ed all'oggetto sociale, posto che l'art. 90 comma 8 pone una presunzione assoluta oltre che della natura di spesa pubblicitaria, altresì di inerenza della spesa stessa fino alla soglia, normativamente prefissata.
Consegue che deve considerarsi irrilevante ogni valutazione circa la antieconomicità della spesa in ragione della affermata irragionevole sproporzione tra l'entità della stessa rispetto al fatturato/utile di esercizio della società contribuente.
Il ricorrente ha più volte spiegato ed altresì dimostrato (con ampia documentazione) che il servizio era stato reso attraverso l'apposizione della scritta pubblicitaria sull'auto da corsa utilizzata dal Nominativo_1 in tredici gare sul territorio nazionale, un'auto di primissimo livello e di altissima visibilità (una Prod._1, molto apprezzata in tutte le corse automobilistiche).
In tema di deducibilità dei costi e detraibilità dell'I.V.A. nel caso di fatture relative ad operazioni oggettivamente inesistenti, le stesse fatture annotate, di regola, costituiscono titolo per la deducibilità dei costi e della detrazione I.V.A., per cui spetta all'Amministrazione Finanziaria dimostrare il difetto delle condizioni per l'insorgenza di tale diritto, anche con elementi indiziari e presuntivi, considerato che la prova presuntiva costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento.
Né è fondante la considerazione che il Team Nom._1 non avrebbe una struttura organizzata né uffici, posto che da tale mancanza non si può ricavare l'inesistenza di ogni attività: infatti, nel caso di specie, il Team Nominativo_1, al fine di partecipare alle corse automobilistiche, abbisogna solo della vettura sportiva da corsa, del pilota e della iscrizione alle gare. Ed è stato dimostrato che tali elementi sussistevano in capo al destinatario delle sponsorizzazioni.
L'Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga a operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frode carosello, ha l'onere di provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta; e la prova della consapevolezza richiede che l'Amministrazione dimostri, in base a elementi oggettivi e specifici, non limitati alla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva che l'operazione si inseriva in una evasione all'Iva. Non è possibile, invero, esigere che il cessionario/committente verifichi che l'emittente delle fatture abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e pagamento dell'I.
V.A. (Cassazione n. 24490 del 02/12/2015 e Cassazione n. 17290 del 13/07/2017). L'onere dell'Amministrazione sulla consapevolezza del cessionario va dunque ancorato al fatto che quest'ultimo, in base ad elementi obiettivi e specifici che spetta all'Amministrazione individuare e contestare, conosceva che l'operazione si inseriva in una evasione I.V.A.
Nella specie vi è prova che le prestazioni inerenti la sponsorizzazione furono effettivamente poste in essere.
Di contro, l'Ufficio non ha dato alcuna prova contraria.
Inoltre, non vi sono elementi che possano far ritenere dimostrata una consapevolezza in capo al contribuente di partecipare ad una frode fiscale. Non vi sono elementi concreti che confortino la tesi dell'Ufficio e, pertanto, come correttamente ritenuto dai giudici di prime cure, la pretesa impositiva non è fondata.
Alla luce di tanto l'appello va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di II grado della Sicilia, Sezione Terza, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna l'Ufficio appellante a rifondere alla società appellata le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.060,00 oltre oneri accessori di legge.
Palermo, 1 dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
RA UI MI LO