Articolo 20 della Legge 22 novembre 1988, n. 516
Articolo 19Articolo 21
Versione
17 dicembre 1988
Art. 20. 1. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio dell'Ente patrimoniale dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e assegnati agli enti di cui all'articolo 19 e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo e onere.
Entrata in vigore il 17 dicembre 1988