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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/12/2025, n. 9623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9623 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36691/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 36691 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, e vertente TRA
(C. F. e (C. F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Drago in virtù di procura in calce alla C.F._2 omiciliati presso il suo studio in Catania, Via Martino Cilestri n. 25, quindi presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 ATTORI E (C.F. rappresentata da (C.F. ), in CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 persona dell'Amministratore Delegato Ing. rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_3 generale alle liti, dall'Avv. Giacinto Di Dona esso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2 CONVENUTA E
(C.F. ) rappresentata da C.F. ), Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_2 P.IVA_2 in persona dell'Amministratore Delegato Ing. rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_3 generale alle liti, dall'Avv. Giacinto Di Donato so l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2 INTERVENUTA OGGETTO: contratti bancari CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da atto di citazione): “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Nel merito ed in relazione al contratto di finanziamento
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese concretamente applicato al contratto in oggetto;
2. Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al contratto in oggetto;
3. Accertare e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto in oggetto a titolo di interessi ultralegali, come risultanti dall'espletanda CTU contabile.
4. Accertare e rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione ed effettuare il ricalcolo delle rate, degli importi pagati e del residuo da pagare, con l'espletanda CTU;
5. In conseguenza di quanto sopra, condannare la alla restituzione in favore di parte attrice della somma che il CP_5
Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente da parte attrice, ovvero in subordine condannare la al pagamento dell'importo quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante CP_5 dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà. pagina 1 di 10 Nel merito ed in relazione al contratto di conto corrente.
1.Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente in oggetto, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti, contrattualmente e comunque successivamente variati in senso sfavorevole all'esponente senza pattuizione sottoscritta dal Cliente e senza alcuna preventiva comunicazione;
2. Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di conto corrente in oggetto a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'esponente; in alternativa, a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
3.Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente in oggetto, in aggiunta agli interessi passivi;
4.Rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il giudice ritenesse il rapporto bancario regolato da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. (D.lgs. 385/93).
5. In conseguenza di quanto sopra, condannare la alla restituzione in favore della parte attrice della somma che il CP_5 Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente dalla società attrice, ovvero in subordine condannare la al pagamento dell'importo quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante CP_5 dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà. In via istruttoria
1. Ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Istituto di credito l'esibizione della documentazione bancaria attinente i rapporti bancari in questione.
2. Ammettere consulenza tecnica d'ufficio, con mandato al Consulente di accertare le violazioni di cui in premessa e rideterminare il saldo dei rapporti bancari senza l'addebito di eventuali interessi passivi ultralegali. Con riserva di ulteriormente dedurre, controdedurre ed articolare aggiuntivi mezzi istruttori entro i termini di legge, anche alla luce delle avverse difese. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Per parte convenuta e per la società intervenuta (come da comparsa di CP_1 Controparte_4 costituzione depositat : “voglia l'Ill.mo Tribunale adi i contraria istanza, eccezione CP_1 e difesa, A) con riferimento alla posizione del Sig. Parte_1
- in via preliminare, accertare e dichiarare la violazione del principio del ne bis in idem e dichiarare pertanto l'inammissibilità della domanda avversaria. In subordine
- nel merito, nella denegata ipotesi di non ritenuta violazione del principio del ne bis in idem, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in via istruttoria rigettare la richiesta di CTU contabile in quanto inammissibile e infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa;
- ancora in via istruttoria rigettare la richiesta di esibizione documentale ex art.210 c.p.c. per i motivi sopra esposti;
- in via riconvenzionale, posto quanto argomentato in ordine all'eccepita questione preliminare, nella non creduta ipotesi in cui il Giudice adito non la ritenesse fondata, accertare che è creditrice del Sig. della somma di € 14.356,38 oltre interessi convenzionali dal CP_1 Parte_1
01.07.2022, maggiore o minore giustizia, e per l'effetto condannare il Sig. in Parte_1
pagina 2 di 10 solido con la Sig.ra al pagamento di € 14.356,38 oltre interessi convenzionali dal 01.07.2022 o della diversa Pt_2 somma ritenuta di giustizia. B) Con riferimento alla posizione della Sig.ra nell'ipotesi di ritenuta sussistenza della questione Parte_2 preliminare: In via Principale e nel merito, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in via istruttoria rigettare la richiesta di CTU contabile in quanto inammissibile e infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa;
- ancora in via istruttoria rigettare la richiesta di esibizione documentale ex art.210 c.p.c. per i motivi sopra esposti;
- in via riconvenzionale, accertare che è creditrice della Sig.ra della somma di € 14.356,38 oltre interessi CP_1 Parte_2 convenzionali 7.2022, o quella maggio di giustizia, e per l'effetto condannare la Sig.ra
al pagamento di € 14.356,38 oltre interessi convenzionali dal 01.07.2022 o della diversa somma Parte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio la società quale rappresentante di per sentire Controparte_6 CP_1 accertare diversi profili di invalidità in merito al contratto di finanziamento n. 000006636681 del 20.01.2016 (stipulato per l'importo di € 48.240,00 da rimborsare in 60 rate mensili) e all'apertura di credito regolata sul conto corrente n. 000104258357 del 16.09.2016 dell'importo di euro 12.000,00. Gli attori hanno rilevato che i contratti oggetto di causa erano stati originariamente stipulati con CP_7
che i crediti derivanti dai predetti rapporti erano stati ceduti ad e che i signori e
[...] CP_1 Pt_1 risultavano debitori dell'importo complessivo di euro 14.356,38. Pt_2
Era tuttavia necessario rideterminare il saldo di questi rapporti in considerazione dei seguenti profili di invalidità dei contratti:
- con riguardo al contratto di finanziamento, illegittimità del piano di ammortamento “alla francese” per violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. nonché pattuizione e applicazione di interessi di mora usurari, in violazione della legge n. 108\1996, con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 c.c.;
- con riguardo all'apertura di credito in conto corrente con apertura di credito, illegittima applicazione di interessi ultralegali in violazione dell'art. 1284 c.c., nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 c.c., illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite nonché illegittimo esercizio dello ius variandi in violazione dell'art. 118 TUB. Gli attori, alla luce di tali rilievi, hanno chiesto la rideterminazione del saldo dei rapporti oggetto di causa e la condanna della convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente ricevute.
1.2. Si è costituita in giudizio la eccependo l'inammissibilità delle domande Controparte_8 proposte e chiedendo, in subordine, il rigetto integrale delle stesse, siccome infondate in fatto e in diritto. La convenuta, in particolare, ha sostenuto che:
- il signor aveva stipulato con il contratto di finanziamento n. Parte_1 Controparte_7
000006636681 del 20 gennaio 2016 per un importo di € 60.000,00 da rimborsare in 60 rate mensili di € 1.258,49 (doc.2) nonché il contratto di c.c n. 000104258357 con apertura di credito del 09.09.2016 di € 12.000,00 con tasso debitore annuo nominale al 8.90% e TAEG al 11,41% (doc. 3 – doc. 4);
pagina 3 di 10 - i suddetti contratti erano stati sottoscritti anche dalla signora nella qualità di Parte_2 coobbligata;
- in relazione a questi rapporti i signori erano debitori dell'importo complessivo di euro CP_9 Pt_2
14.356,38, oltre interessi ai tassi convenzionali con decorrenza dall'1 luglio 2022;
- nel corso dell'anno 2020, il signor aveva proposto un'azione di accertamento negativo Parte_1 del credito nei confronti di dinanzi al Tribunale di Milano, allegando una serie di doglianze Controparte_7 in ordine a diversi rapporti bancari intrattenuti con la convenuta, compresi quelli oggetto del presente giudizio;
- con sentenza n. 9095/2021 il Tribunale di Milano aveva respinto le domande dell'attore condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore di (doc. 6); CP_7
- tale decisione era stata impugnata dal signor ma, con sentenza dell' 1 giugno 2023, la Corte di Pt_1
Appello aveva respinto l'appello proposto e confermato la sentenza n. 9095/2021 emessa dal Tribunale di Milano (doc.7);
- la sentenza della Corte d'appello era passata in giudicato;
- con contratto stipulato in data 26 giugno 2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 e degli artt. 1 e 4 della Legge 130/1999, aveva ceduto pro soluto in favore di Controparte_7
i crediti pecuniari (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese e quant'altro eventualmente CP_1 dovuto) identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 7 luglio 2022 – Parte II n. 78 (All. D);
- fra tali crediti era compreso quello vantato originariamente da nei confronti dei signori CP_7 [...]
e relativamente al contratto di finanziamento n. 000006636681 del Pt_1 Parte_2
20.01.2016 e al contratto di c.c n. 000104258357, assistito da apertura di credito;
- la diffida di pagamento inoltrata da in data 11 ottobre 2023 per l'importo complessivo di euro CP_1
14.356,38 oltre a interessi convenzionali non aveva avuto alcun esito. La difesa della convenuta, in via pregiudiziale, ha eccepito l'inammissibilità delle domande proposte dal signor in quanto si trattava delle stesse doglianze proposte nel giudizio definito con la sentenza n. Pt_1
9095\2021 del Tribunale di Milano, confermata dalla Corte d'Appello, instaurato dal signor nei Pt_1 confronti della dante causa della società CP_7 CP_1
Nel merito, la convenuta ha eccepito l'infondatezza delle domande sostenendo:
- quanto al finanziamento, la legittimità del piano di ammortamento alla francese, non comportando lo stesso alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., e il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sugli attori in merito alla asserita usurarietà del tasso di mora;
- quanto al contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, la genericità delle doglianze formulate dagli attori e comunque la piena validità delle clausole contrattuali, in considerazione del rispetto della forma scritta avendo gli attori sottoscritto i contratti con firma digitale. In via riconvenzionale, la convenuta ha chiesto la condanna dei signori e al pagamento di Pt_1 Pt_2 euro 14.356,38 a titolo di residuo importo del finanziamento e di saldo del conto corrente con apertura di credito, come risultante dagli estratti certificati ai sensi dell'art. 50 TUB prodotti.
1.3. Con comparsa depositata in data 7 giugno 2024 è intervenuta in giudizio la società CP_4
ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare nel diritto di credito vantato da
[...] in virtù di un contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti CP_1 dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 e degli articoli 1, 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, concluso in data 26 febbraio 2024, con avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della pagina 4 di 10 Repubblica Italiana, parte seconda, n. 25 del 29 febbraio 2024 (All. C) e successiva integrazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 marzo 2024, Parte II n. 29 (All. D).
1.4. All'esito della prima udienza del 3 luglio 2024, rilevato come la controversia rientrasse nell'ambito applicativo della disciplina in tema di mediazione, ai sensi del d.lgs. n. 28\2010, ed evidenziato che il procedimento non era stato espletato, è stato assegnato il termine per l'avvio del procedimento. Successivamente, con decreto del 30 ottobre 2024, preso atto della nota depositata dal difensore degli attori con cui lo stesso aveva dato atto della sua sospensione dall'albo forense, è stata disposta l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 301 c.p.c. Il giudizio è stato riassunto da e, all'esito della verifica della corretta instaurazione del Controparte_4 contraddittorio, è stata fissata l'udienza del 10 dicembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. In quella sede la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via del tutto preliminare, quanto all'intervento in giudizio della società la Controparte_4 stessa ha dichiarato di intervenire in qualità di successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. nel diritto di credito controverso, per effetto del contratto di cessione di crediti pro soluto stipulato in data 26 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. e degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), con avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 25 del 29 febbraio 2024 e successiva integrazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 marzo 2024, Parte II n. 29, allegate alla comparsa di intervento (All. C e All. D). In merito a tale successione, tacitamente confermata dalla società convenuta che, in effetti, non ha CP_1 più partecipato al giudizio, alcuna contestazione è stata avanzata dai signori e così che Pt_1 Pt_2 nei loro confronti la circostanza può considerarsi pacifica. In ordine al citato intervento va però disattesa l'istanza avanzata dal difensore della società di CP_4 estromissione dal giudizio della parte convenuta, in assenza dei presupposti di cui all'art. 111 CP_1 comma 3 c.p.c., ossia il consenso delle altre parti del giudizio. 3. Sempre in via preliminare, deve darsi atto dell'avvenuto deposito da parte della società CP_4
quale allegato alla nota del 7 ottobre 2025, del verbale di mediazione redatto in data 1 agosto
[...]
2024. Deve dunque ritenersi assolta la condizione di procedibilità delle domande rispettivamente svolte, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28\2010.
4. Ciò posto, in ordine alle istanze istruttoria di parte attrice, va rilevata l'inammissibilità dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto “tutta la documentazione bancaria relativa ai rapporti in questione” in considerazione dell'estrema genericità della richiesta e del suo carattere esplorativo. Quanto alla richiesta di CTU contabile, la stessa non è risultata necessaria ai fini della decisione, per le ragioni che si evidenzieranno nei successivi paragrafi.
5. Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di giudicato sollevata dalla difesa delle società convenuta e intervenuta in relazione alle domande proposte dal signor nel presente giudizio. Pt_1
In particolare, è stato eccepito che tali domande erano state oggetto di un precedente giudizio definito con sentenza ormai passato in giudicato, instaurato dal signor nei confronti della banca Pt_1 CP_7
dante causa della società con i conseguenti effetti di cui all'art. 2909 c.c..
[...] CP_1
Senonché, dalla lettura delle sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello prodotte (doc. 6 e 7 del fascicolo di parte convenuta) non si evince quali fossero i rapporti bancari oggetto di quelle cause;
nelle citate sentenze non vi è alcun riferimento al numero dei rapporti o alla data di stipula dei contratti così che non vi è prova che le domande oggi proposte in merito al finanziamento n. 000006636681 del 20.01.2016 e all'apertura di credito regolata sul conto corrente n. 000104258357 del 16.09.2016 siano state esaminate in pagina 5 di 10 altro giudizio. Tra l'altro, è stata la stessa convenuta ad evidenziare che la causa instaurata dal signor nel 2020 aveva riguardato “diversi rapporti bancari intrattenuti con la convenuta” (cfr. Pt_1 Controparte_7 comparsa di costituzione pag. 4) ma, pur allegando la circostanza che tra tali rapporti erano compresi quelli oggetto dell'odierno giudizio, non ne ha fornito la prova. 6. Tanto premesso, le domande proposte da e non sono Parte_1 Parte_2 meritevoli di accoglimento.
6.1. Per quanto concerne le contestazioni relative al contratto di finanziamento (atto di citazione p. 2-
7) in primo luogo va esclusa l'ipotizzata nullità del contratto legata all'applicazione di un piano di ammortamento alla francese che, secondo la tesi di parte attrice, comporterebbe la violazione dell'art. 1283 c.c.. Per quanto rileva in questa sede, nel contratto di finanziamento prodotto (doc. 2 del fascicolo di parte convenuta) erano infatti indicati chiaramente l'importo finanziato (€ 64.320,00), il numero delle rate (60) e l'ammontare di ciascuna (€ 1.258,49), il TAN (6,50%) e il TAEG (7,05%). Ciò posto, l'infondatezza delle tesi di parte attrice si evince alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di ammortamento alla francese nei mutui a tasso fisso (Cass. SS.UU, 29 maggio 2024, n. 15130), come nella fattispecie oggetto d'esame, principi che di recente la Suprema Corte ha ritenuto estensibili anche ai mutui a tasso variabile (Cass., 19 marzo 2025 n. 7382). Le Sezioni Unite sono state chiamate a valutare se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. «alla francese» allegato al contratto il contratto dovesse contenere, a pena di nullità, anche l'esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del prestito (mediante rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti e di quote interessi decrescenti nel tempo) e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento;
se, in mancanza di detta indicazione, il contratto fosse affetto da nullità parziale per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.) e/o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti (art. 117 T.u.b.); quali fossero le eventuali conseguenze di una simile nullità. Al riguardo, è stato chiarito che il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente) e che il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
che i matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
che il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via. Ebbene, facendo riferimento ai piani di ammortamento «alla francese» standardizzati, in ordine alla questione se in tale piano di ammortamento gli interessi (non scaduti) producano ulteriori interessi generando così un prezzo o un costo occulto del prestito per il mutuatario, rilevante sia sul piano della determinatezza dell'oggetto del contratto sia sul piano della trasparenza bancaria, le Sezioni Unite hanno affermato: “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, richiamando a tal fine i rilievi della Procura generale secondo cui «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ pagina 6 di 10 come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi» (Cass. SS.UU., n. 15130/2024, in motivazione p. 16). Del resto - hanno evidenziato le Sezioni Unite - l'espressione utilizzata in relazione ai piani di ammortamento alla francese in merito alla capitalizzazione in regime «composto» è unicamente descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non necessariamente su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati necessariamente a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo, quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto (Cass., SS.UU. n. 15130/2024, in motivazione pag. 16-17). Ancora, è stato escluso che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.; a tal fine è stato ritenuto sufficiente che il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. In merito all'ipotizzata indeterminatezza dell'oggetto del contratto quale effetto della sua opacità o scarsa trasparenza per la presenza di un «costo» o «prezzo» occulto che avrebbe dovuto essere indicato nel contratto, ex art. 117, comma 4, T.u.b., le Sezioni Unite hanno ritenuto questa impostazione non condivisibile, rilevando come la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non attenga alla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c. quanto, piuttosto, a valutazioni di convenienza del contratto facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti, valutazioni del tutto estranee all'ambito applicativo dell'art. 1346 c.c. Ancora, le Sezioni Unite hanno rilevato che il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide, di per sé, sul tasso annuo (TAN) che dev'essere esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG). Le Sezioni Unite, sotto un diverso profilo, hanno anche escluso che l'eventuale mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, in particolare, hanno escluso che la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» integri un prezzo ulteriore e occulto tale da rendere il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, con conseguente nullità parziale per violazione dell'art. 117, comma 4, T.u.b. pagina 7 di 10 Al riguardo, è stato evidenziato che il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento alla francese non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente.
Anche la giurisprudenza di merito cui si aderisce ha ritenuto che il piano di ammortamento c.d. alla francese, oltre ad essere pienamente compatibile con l'autonomia contrattuale delle parti, non comporti la violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., trattandosi di un sistema matematico di formazione delle rate predisposto in modo che, in relazione a ciascuna rata, la quota di interessi ivi inserita, sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì sulla quota capitale che di volta in volta residua dal pagamento delle rate precedenti. In tal modo, si esclude che nella scomposizione delle rate da restituire, gli interessi vadano di fatto determinati - anche solo in parte - sugli stessi interessi, producendo l'effetto anatocistico infondatamente prospettato dalla difesa di parte ricorrente (tra le altre, Corte d'Appello di Milano, 4 aprile 2023 n. 1145 e Corte d'Appello di Milano 9 maggio 2023 n. 1488; nella medesima prospettiva, anche Cass., Ordinanza 2 ottobre 2023, n. 27823).
6.2. Sempre in merito al contratto di finanziamento, va rilevata l'assoluta genericità della domanda inerente alla pattuizione di interessi usurari (atto di citazione pag. 7-14). In effetti, gli attori hanno contestato l'applicazione di interessi usurari senza svolgere alcuna specifica allegazione in merito ai tassi pattuiti e applicati e senza mai specificare quale fosse il tasso soglia rilevante nella fattispecie. La difesa attorea non hai mai specificato la misura degli interessi pattuiti o applicati dalla banca;
in alcun atto sono stati indicati quali fossero i tassi soglia vigenti alla data di stipula dei contratti e, quindi, non è stata indicata la misura del tasso soglia rispetto al quale dovrebbe essere valutato il carattere usurario degli interessi pattuiti. Ne consegue che non è stato soddisfatto l'onere probatorio e, prima ancora, quello di allegazione incombente sull'attore, mancando anche l'indicazione della misura dei tassi soglia rispetto ai quali dovrebbe essere valutato il carattere usurario degli interessi. Né può sopperire a tali carenze di allegazione il rinvio alla documentazione in atti (con particolare riferimento ai decreti ministeriali relativi ai tassi soglia), atteso che le produzioni delle parti non possono supplire all'onere di specifica allegazione delle circostanze poste a fondamento delle domande. In questa prospettiva, rileva la pronuncia della Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SS.UU 18 settembre 2020 n. 19597) secondo cui, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d'indebito e, più in generale, ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni;
la parte che deduce la violazione della normativa in tema di usura e, dunque, l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/199, ha quindi l'onere di allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia” e, in sostanza, di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante. Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto.
In definitiva, non si ravvisa la nullità parziale del mutuo oggetto di causa come invocata dalla difesa degli attori.
6.3 Per quanto concerne le domande relative al contratto di conto corrente e alla relativa apertura di credito, va anzitutto esclusa l'invocata invalidità dei contratti per violazione dell'art. 1284 c.c. Gli attori hanno sostenuto l'assenza di pattuizioni in merito ai tassi di interesse applicati in misura superiore a quella legali, in violazione dell'art. 1284 c.c. (atto di citazione pag. 14-17) ma la convenuta ha prodotto i pagina 8 di 10 relativi contratti, sottoscritti con firma digitale dai correntisti (doc. 3 e soprattutto doc. 4 di parte convenuta), con conseguente validità delle pattuizioni ivi contenute. D'altro canto, a fronte della produzione dei contratti da parte della convenuta, alcuna specifica contestazione è stata ulteriormente sollevata dagli attori.
6.4. Analogamente, non è meritevole di accoglimento la contestazione formulata in merito alla capitalizzazione degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c. (atto di citazione pag. 18). Dalla lettura del contratto di conto corrente (doc. 3 di parte convenuta pag. 91) si evince che la banca, in tema di anatocismo di interessi passivi, ha dichiarato «Con riferimento all'art. 8 (Chiusura periodica del conto - regolamento degli interessi commissioni e spese - recesso dal contratto di conto corrente - solidarietà obbligazioni) delle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" riportate nella PARTE SECONDA - CLAUSOLE CONTRATTUALI del presente atto, la Banca, in deroga a quanto ivi previsto, in esecuzione dell' Ordinanza del Tribunale di Milano del 9 luglio 2015 - non condivisa - in tema di anatocismo di interessi passivi*, non procederà, in vigenza del contratto, alla capitalizzazione a fini anatocistici degli interessi che dovessero eventualmente maturare a debito Parte_3 in dipendenza dei tassi e secondo la periodicità contrattualmente pattuiti, riservandosi anche di sospendere l'annotazione in conto degli stessi interessi. Resta comunque inteso che la Banca si adeguerà, anche relativamente a quanto precede, alle disposizioni che – successivamente alla data odierna - il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) emanerà in applicazione dell'art. 120 del Testo Unico bancario (D.lgs. 385/93), per stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria». La banca ha dunque dichiarato che non avrebbe proceduto alla capitalizzazione degli interessi che sarebbero eventualmente maturati a debito dei clienti e, a fronte di tale dichiarazione, gli attori non hanno nemmeno allegato che in concreto erano stati applicati interessi anatocistici. Quanto al contratto di apertura di credito in conto corrente, la relativa clausola in tema di capitalizzazione (art. 7) è conforme alla formulazione dell'art. 120 TUB come modificato dall'art. 17-bis, comma 1, decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, e alla delibera attuativa del CICR del 3/8/2016 che hanno consolidato il regime più restrittivo rispetto a quello ordinario di cui all'art. 1283 c.c., prevedendo un divieto di anatocismo, salvo che si verifichino particolari presupposti di cui al comma 2, lettera b) punto 2); presupposti che nel caso di specie si sono verificati con la specifica autorizzazione rilasciata dai correntisti (doc. 4 del fascicolo di parte convenuta pag. 19-20).
6.5. Infine, dalle considerazioni in precedenza svolte circa il rispetto della forma scritta del contratto di conto corrente e della relativa apertura di credito emerge l'infondatezza delle ulteriori contestazioni in tema di omessa pattuizione di commissioni di massimo scoperto, di spese e di illegittimo esercizio dello ius variandi. Anche volendo prescindere dall'assoluta genericità di tali contestazioni, non essendo stata svolta la benchè minima allegazione in ordine alle commissioni illegittime che sarebbero state applicate o alle spese e tantomeno ai modi e tempi delle asserite variazioni unilaterali, si osserva che nei contratti prodotti dalla convenuta, vi sono pattuizioni in merito a questi profili (doc. 3 e 4 della convenuta).
7. Passando all'esame delle domande proposte in via riconvenzionale, le stesse sono meritevoli di accoglimento nei limiti di seguito esposti. Giova anzitutto evidenziare che è pacifica la stipula tra la e i signori e CP_5 Controparte_7 Pt_1 sia del contratto di finanziamento n. 6636681 sia dell'apertura di credito in conto corrente n. Pt_2
104258357, al punto che tali rapporti hanno costituito oggetto delle domande proposte dagli odierni attori. Del pari pacifica è l'intervenuta cessione dei crediti vantati dalla banca in favore di e CP_7 CP_1 da quest'ultima in favore di Controparte_4
pagina 9 di 10 Ancora, è stata la stessa difesa di parte attrice ad allegare nell'atto di citazione che il credito vantato dalla banca in relazione ai rapporti oggetto di causa ammontava ad euro 14.356,38 (cfr. atto di citazione pag. 1). Sul punto, peraltro, la convenuta ha prodotto degli estratti di saldaconto, dai quali emerge il medesimo credito complessivo di euro 14.356,38, estratti che non sono stati in alcun modo contestati dalla difesa di parte attrice nel corso del giudizio (doc. 5). La società e, da ultimo, la società hanno quindi fornito la prova dei titoli posti a CP_1 CP_4 fondamento del proprio credito e hanno allegato l'inadempimento dei signori e in ordine Pt_1 Pt_2 al pagamento del residuo importo del finanziamento e al pagamento del saldo di conto corrente, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez. Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010). In definitiva, le domande proposte in via riconvenzionale dalla società devono essere Controparte_4 accolte e, per l'effetto, i signori e devono essere condannati al Parte_1 Parte_2 pagamento della somma di euro 14.356,38, oltre a interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1 c.c. - data l'assenza di allegazioni in ordine alla misura degli interessi di mora applicabili, rispettivamente al residuo del finanziamento e al saldo del conto corrente - con decorrenza dalla domanda ossia dall'11 ottobre 2023, quale data di ricezione della diffida di pagamento (doc. 8 di parte convenuta). Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione e domanda proposte potendosi evidenziare che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. 8. Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e si liquidano in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta. Conseguentemente, si ritiene di liquidare le spese considerando unitariamente la posizione processuale delle società convenuta ( e intervenuta ( - alla luce della unitarietà delle difese CP_1 Controparte_4 svolte con il patrocinio del medesimo difensore - e applicando i valori minimi per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e nei confronti della società e con Parte_1 Parte_2 CP_1
l'intervento di nonché sulle domande proposte in via riconvenzionale, così provvede: Controparte_4
a. rigetta le domande proposte da e Parte_1 Parte_2
b. accoglie le domande proposte in via riconvenzionale da e e, per CP_1 Controparte_4
l'effetto, condanna e al pagamento di euro 14.356,38, oltre a Parte_1 Parte_2 interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. con decorrenza dall'11 ottobre 2023 al saldo;
c. condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_4 delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre CPA e IVA come per legge. Così deciso a Milano, in data 12 dicembre 2025
Il giudice Ada Favarolo
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SESTA CIVILE Il Tribunale di Milano in composizione monocratica, VI sezione civile, in persona del giudice Ada Favarolo, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 36691 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, e vertente TRA
(C. F. e (C. F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Drago in virtù di procura in calce alla C.F._2 omiciliati presso il suo studio in Catania, Via Martino Cilestri n. 25, quindi presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 ATTORI E (C.F. rappresentata da (C.F. ), in CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 persona dell'Amministratore Delegato Ing. rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_3 generale alle liti, dall'Avv. Giacinto Di Dona esso l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2 CONVENUTA E
(C.F. ) rappresentata da C.F. ), Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_2 P.IVA_2 in persona dell'Amministratore Delegato Ing. rappresentata e difesa, in virtù di procura Controparte_3 generale alle liti, dall'Avv. Giacinto Di Donato so l'indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2 INTERVENUTA OGGETTO: contratti bancari CONCLUSIONI
Per parte attrice (come da atto di citazione): “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Nel merito ed in relazione al contratto di finanziamento
1. Accertare e dichiarare l'illegittimità del sistema di ammortamento alla francese concretamente applicato al contratto in oggetto;
2. Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al contratto in oggetto;
3. Accertare e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto in oggetto a titolo di interessi ultralegali, come risultanti dall'espletanda CTU contabile.
4. Accertare e rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione ed effettuare il ricalcolo delle rate, degli importi pagati e del residuo da pagare, con l'espletanda CTU;
5. In conseguenza di quanto sopra, condannare la alla restituzione in favore di parte attrice della somma che il CP_5
Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente da parte attrice, ovvero in subordine condannare la al pagamento dell'importo quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante CP_5 dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà. pagina 1 di 10 Nel merito ed in relazione al contratto di conto corrente.
1.Ritenere e dichiarare la nullità e/o inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultralegale in riferimento al rapporto di conto corrente in oggetto, determinati in violazione dell'art. 1284 c.c. in quanto mai pattuiti, contrattualmente e comunque successivamente variati in senso sfavorevole all'esponente senza pattuizione sottoscritta dal Cliente e senza alcuna preventiva comunicazione;
2. Ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al contratto di conto corrente in oggetto a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi delle commissioni e delle spese, nonché l'inefficacia ed invalidità di tutte le variazioni delle condizioni contrattuali successive alla stipula del contratto e sfavorevoli all'esponente; in alternativa, a seguito di esibizione e/o produzione in giudizio della parte convenuta delle lettere contratto ritenere e dichiarare la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese;
3.Ritenere e dichiarare non dovute, per indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto, ed in ogni caso perché prestazione senza causa, le somme addebitate per commissione di massimo scoperto calcolate in costanza di utilizzo del rapporto di conto corrente in oggetto, in aggiunta agli interessi passivi;
4.Rideterminare il saldo effettivo del rapporto bancario in oggetto al momento della data di citazione, e riliquidando gli stessi, per tutta la durata e sin dall'apertura con interessi passivi al tasso legale, senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi di commissioni di massimo scoperto e di spese, eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese, applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni. In subordine, nella non temuta ipotesi in cui il giudice ritenesse il rapporto bancario regolato da condizioni contrattualmente determinate applicando per tutta la durata del rapporto gli interessi passivi al tasso di sostituzione ex art. 117 T.U.B. (D.lgs. 385/93).
5. In conseguenza di quanto sopra, condannare la alla restituzione in favore della parte attrice della somma che il CP_5 Tribunale riterrà, oltre interessi dalla data della domanda al soddisfo, versate indebitamente dalla società attrice, ovvero in subordine condannare la al pagamento dell'importo quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante CP_5 dall'incasso di tali somme o di quelle superiori o minori che il Tribunale riterrà. In via istruttoria
1. Ordinare ex art. 210 c.p.c. all'Istituto di credito l'esibizione della documentazione bancaria attinente i rapporti bancari in questione.
2. Ammettere consulenza tecnica d'ufficio, con mandato al Consulente di accertare le violazioni di cui in premessa e rideterminare il saldo dei rapporti bancari senza l'addebito di eventuali interessi passivi ultralegali. Con riserva di ulteriormente dedurre, controdedurre ed articolare aggiuntivi mezzi istruttori entro i termini di legge, anche alla luce delle avverse difese. Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Per parte convenuta e per la società intervenuta (come da comparsa di CP_1 Controparte_4 costituzione depositat : “voglia l'Ill.mo Tribunale adi i contraria istanza, eccezione CP_1 e difesa, A) con riferimento alla posizione del Sig. Parte_1
- in via preliminare, accertare e dichiarare la violazione del principio del ne bis in idem e dichiarare pertanto l'inammissibilità della domanda avversaria. In subordine
- nel merito, nella denegata ipotesi di non ritenuta violazione del principio del ne bis in idem, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in via istruttoria rigettare la richiesta di CTU contabile in quanto inammissibile e infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa;
- ancora in via istruttoria rigettare la richiesta di esibizione documentale ex art.210 c.p.c. per i motivi sopra esposti;
- in via riconvenzionale, posto quanto argomentato in ordine all'eccepita questione preliminare, nella non creduta ipotesi in cui il Giudice adito non la ritenesse fondata, accertare che è creditrice del Sig. della somma di € 14.356,38 oltre interessi convenzionali dal CP_1 Parte_1
01.07.2022, maggiore o minore giustizia, e per l'effetto condannare il Sig. in Parte_1
pagina 2 di 10 solido con la Sig.ra al pagamento di € 14.356,38 oltre interessi convenzionali dal 01.07.2022 o della diversa Pt_2 somma ritenuta di giustizia. B) Con riferimento alla posizione della Sig.ra nell'ipotesi di ritenuta sussistenza della questione Parte_2 preliminare: In via Principale e nel merito, rigettare le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in via istruttoria rigettare la richiesta di CTU contabile in quanto inammissibile e infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa;
- ancora in via istruttoria rigettare la richiesta di esibizione documentale ex art.210 c.p.c. per i motivi sopra esposti;
- in via riconvenzionale, accertare che è creditrice della Sig.ra della somma di € 14.356,38 oltre interessi CP_1 Parte_2 convenzionali 7.2022, o quella maggio di giustizia, e per l'effetto condannare la Sig.ra
al pagamento di € 14.356,38 oltre interessi convenzionali dal 01.07.2022 o della diversa somma Parte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio la società quale rappresentante di per sentire Controparte_6 CP_1 accertare diversi profili di invalidità in merito al contratto di finanziamento n. 000006636681 del 20.01.2016 (stipulato per l'importo di € 48.240,00 da rimborsare in 60 rate mensili) e all'apertura di credito regolata sul conto corrente n. 000104258357 del 16.09.2016 dell'importo di euro 12.000,00. Gli attori hanno rilevato che i contratti oggetto di causa erano stati originariamente stipulati con CP_7
che i crediti derivanti dai predetti rapporti erano stati ceduti ad e che i signori e
[...] CP_1 Pt_1 risultavano debitori dell'importo complessivo di euro 14.356,38. Pt_2
Era tuttavia necessario rideterminare il saldo di questi rapporti in considerazione dei seguenti profili di invalidità dei contratti:
- con riguardo al contratto di finanziamento, illegittimità del piano di ammortamento “alla francese” per violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. nonché pattuizione e applicazione di interessi di mora usurari, in violazione della legge n. 108\1996, con conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 1815 c.c.;
- con riguardo all'apertura di credito in conto corrente con apertura di credito, illegittima applicazione di interessi ultralegali in violazione dell'art. 1284 c.c., nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in violazione dell'art. 1283 c.c., illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto e spese non pattuite nonché illegittimo esercizio dello ius variandi in violazione dell'art. 118 TUB. Gli attori, alla luce di tali rilievi, hanno chiesto la rideterminazione del saldo dei rapporti oggetto di causa e la condanna della convenuta alla ripetizione delle somme indebitamente ricevute.
1.2. Si è costituita in giudizio la eccependo l'inammissibilità delle domande Controparte_8 proposte e chiedendo, in subordine, il rigetto integrale delle stesse, siccome infondate in fatto e in diritto. La convenuta, in particolare, ha sostenuto che:
- il signor aveva stipulato con il contratto di finanziamento n. Parte_1 Controparte_7
000006636681 del 20 gennaio 2016 per un importo di € 60.000,00 da rimborsare in 60 rate mensili di € 1.258,49 (doc.2) nonché il contratto di c.c n. 000104258357 con apertura di credito del 09.09.2016 di € 12.000,00 con tasso debitore annuo nominale al 8.90% e TAEG al 11,41% (doc. 3 – doc. 4);
pagina 3 di 10 - i suddetti contratti erano stati sottoscritti anche dalla signora nella qualità di Parte_2 coobbligata;
- in relazione a questi rapporti i signori erano debitori dell'importo complessivo di euro CP_9 Pt_2
14.356,38, oltre interessi ai tassi convenzionali con decorrenza dall'1 luglio 2022;
- nel corso dell'anno 2020, il signor aveva proposto un'azione di accertamento negativo Parte_1 del credito nei confronti di dinanzi al Tribunale di Milano, allegando una serie di doglianze Controparte_7 in ordine a diversi rapporti bancari intrattenuti con la convenuta, compresi quelli oggetto del presente giudizio;
- con sentenza n. 9095/2021 il Tribunale di Milano aveva respinto le domande dell'attore condannandolo al pagamento delle spese di lite in favore di (doc. 6); CP_7
- tale decisione era stata impugnata dal signor ma, con sentenza dell' 1 giugno 2023, la Corte di Pt_1
Appello aveva respinto l'appello proposto e confermato la sentenza n. 9095/2021 emessa dal Tribunale di Milano (doc.7);
- la sentenza della Corte d'appello era passata in giudicato;
- con contratto stipulato in data 26 giugno 2022, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 e degli artt. 1 e 4 della Legge 130/1999, aveva ceduto pro soluto in favore di Controparte_7
i crediti pecuniari (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese e quant'altro eventualmente CP_1 dovuto) identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 7 luglio 2022 – Parte II n. 78 (All. D);
- fra tali crediti era compreso quello vantato originariamente da nei confronti dei signori CP_7 [...]
e relativamente al contratto di finanziamento n. 000006636681 del Pt_1 Parte_2
20.01.2016 e al contratto di c.c n. 000104258357, assistito da apertura di credito;
- la diffida di pagamento inoltrata da in data 11 ottobre 2023 per l'importo complessivo di euro CP_1
14.356,38 oltre a interessi convenzionali non aveva avuto alcun esito. La difesa della convenuta, in via pregiudiziale, ha eccepito l'inammissibilità delle domande proposte dal signor in quanto si trattava delle stesse doglianze proposte nel giudizio definito con la sentenza n. Pt_1
9095\2021 del Tribunale di Milano, confermata dalla Corte d'Appello, instaurato dal signor nei Pt_1 confronti della dante causa della società CP_7 CP_1
Nel merito, la convenuta ha eccepito l'infondatezza delle domande sostenendo:
- quanto al finanziamento, la legittimità del piano di ammortamento alla francese, non comportando lo stesso alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., e il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sugli attori in merito alla asserita usurarietà del tasso di mora;
- quanto al contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, la genericità delle doglianze formulate dagli attori e comunque la piena validità delle clausole contrattuali, in considerazione del rispetto della forma scritta avendo gli attori sottoscritto i contratti con firma digitale. In via riconvenzionale, la convenuta ha chiesto la condanna dei signori e al pagamento di Pt_1 Pt_2 euro 14.356,38 a titolo di residuo importo del finanziamento e di saldo del conto corrente con apertura di credito, come risultante dagli estratti certificati ai sensi dell'art. 50 TUB prodotti.
1.3. Con comparsa depositata in data 7 giugno 2024 è intervenuta in giudizio la società CP_4
ai sensi dell'art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare nel diritto di credito vantato da
[...] in virtù di un contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco, ai sensi e per gli effetti CP_1 dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 e degli articoli 1, 4 della Legge sulla Cartolarizzazione, concluso in data 26 febbraio 2024, con avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della pagina 4 di 10 Repubblica Italiana, parte seconda, n. 25 del 29 febbraio 2024 (All. C) e successiva integrazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 marzo 2024, Parte II n. 29 (All. D).
1.4. All'esito della prima udienza del 3 luglio 2024, rilevato come la controversia rientrasse nell'ambito applicativo della disciplina in tema di mediazione, ai sensi del d.lgs. n. 28\2010, ed evidenziato che il procedimento non era stato espletato, è stato assegnato il termine per l'avvio del procedimento. Successivamente, con decreto del 30 ottobre 2024, preso atto della nota depositata dal difensore degli attori con cui lo stesso aveva dato atto della sua sospensione dall'albo forense, è stata disposta l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 301 c.p.c. Il giudizio è stato riassunto da e, all'esito della verifica della corretta instaurazione del Controparte_4 contraddittorio, è stata fissata l'udienza del 10 dicembre 2025 per la rimessione della causa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi. In quella sede la causa è stata trattenuta in decisione.
2. In via del tutto preliminare, quanto all'intervento in giudizio della società la Controparte_4 stessa ha dichiarato di intervenire in qualità di successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. nel diritto di credito controverso, per effetto del contratto di cessione di crediti pro soluto stipulato in data 26 febbraio 2024, ai sensi dell'art. 58 T.U.B. e degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la “Legge sulla Cartolarizzazione”), con avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte seconda, n. 25 del 29 febbraio 2024 e successiva integrazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 marzo 2024, Parte II n. 29, allegate alla comparsa di intervento (All. C e All. D). In merito a tale successione, tacitamente confermata dalla società convenuta che, in effetti, non ha CP_1 più partecipato al giudizio, alcuna contestazione è stata avanzata dai signori e così che Pt_1 Pt_2 nei loro confronti la circostanza può considerarsi pacifica. In ordine al citato intervento va però disattesa l'istanza avanzata dal difensore della società di CP_4 estromissione dal giudizio della parte convenuta, in assenza dei presupposti di cui all'art. 111 CP_1 comma 3 c.p.c., ossia il consenso delle altre parti del giudizio. 3. Sempre in via preliminare, deve darsi atto dell'avvenuto deposito da parte della società CP_4
quale allegato alla nota del 7 ottobre 2025, del verbale di mediazione redatto in data 1 agosto
[...]
2024. Deve dunque ritenersi assolta la condizione di procedibilità delle domande rispettivamente svolte, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28\2010.
4. Ciò posto, in ordine alle istanze istruttoria di parte attrice, va rilevata l'inammissibilità dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto “tutta la documentazione bancaria relativa ai rapporti in questione” in considerazione dell'estrema genericità della richiesta e del suo carattere esplorativo. Quanto alla richiesta di CTU contabile, la stessa non è risultata necessaria ai fini della decisione, per le ragioni che si evidenzieranno nei successivi paragrafi.
5. Ancora in via preliminare, va disattesa l'eccezione di giudicato sollevata dalla difesa delle società convenuta e intervenuta in relazione alle domande proposte dal signor nel presente giudizio. Pt_1
In particolare, è stato eccepito che tali domande erano state oggetto di un precedente giudizio definito con sentenza ormai passato in giudicato, instaurato dal signor nei confronti della banca Pt_1 CP_7
dante causa della società con i conseguenti effetti di cui all'art. 2909 c.c..
[...] CP_1
Senonché, dalla lettura delle sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello prodotte (doc. 6 e 7 del fascicolo di parte convenuta) non si evince quali fossero i rapporti bancari oggetto di quelle cause;
nelle citate sentenze non vi è alcun riferimento al numero dei rapporti o alla data di stipula dei contratti così che non vi è prova che le domande oggi proposte in merito al finanziamento n. 000006636681 del 20.01.2016 e all'apertura di credito regolata sul conto corrente n. 000104258357 del 16.09.2016 siano state esaminate in pagina 5 di 10 altro giudizio. Tra l'altro, è stata la stessa convenuta ad evidenziare che la causa instaurata dal signor nel 2020 aveva riguardato “diversi rapporti bancari intrattenuti con la convenuta” (cfr. Pt_1 Controparte_7 comparsa di costituzione pag. 4) ma, pur allegando la circostanza che tra tali rapporti erano compresi quelli oggetto dell'odierno giudizio, non ne ha fornito la prova. 6. Tanto premesso, le domande proposte da e non sono Parte_1 Parte_2 meritevoli di accoglimento.
6.1. Per quanto concerne le contestazioni relative al contratto di finanziamento (atto di citazione p. 2-
7) in primo luogo va esclusa l'ipotizzata nullità del contratto legata all'applicazione di un piano di ammortamento alla francese che, secondo la tesi di parte attrice, comporterebbe la violazione dell'art. 1283 c.c.. Per quanto rileva in questa sede, nel contratto di finanziamento prodotto (doc. 2 del fascicolo di parte convenuta) erano infatti indicati chiaramente l'importo finanziato (€ 64.320,00), il numero delle rate (60) e l'ammontare di ciascuna (€ 1.258,49), il TAN (6,50%) e il TAEG (7,05%). Ciò posto, l'infondatezza delle tesi di parte attrice si evince alla luce dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di ammortamento alla francese nei mutui a tasso fisso (Cass. SS.UU, 29 maggio 2024, n. 15130), come nella fattispecie oggetto d'esame, principi che di recente la Suprema Corte ha ritenuto estensibili anche ai mutui a tasso variabile (Cass., 19 marzo 2025 n. 7382). Le Sezioni Unite sono state chiamate a valutare se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. «alla francese» allegato al contratto il contratto dovesse contenere, a pena di nullità, anche l'esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del prestito (mediante rate fisse costanti comprensive di quote capitali crescenti e di quote interessi decrescenti nel tempo) e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento;
se, in mancanza di detta indicazione, il contratto fosse affetto da nullità parziale per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.) e/o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti (art. 117 T.u.b.); quali fossero le eventuali conseguenze di una simile nullità. Al riguardo, è stato chiarito che il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a «rate costanti» comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi (decrescente) e che il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
che i matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa;
che il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via. Ebbene, facendo riferimento ai piani di ammortamento «alla francese» standardizzati, in ordine alla questione se in tale piano di ammortamento gli interessi (non scaduti) producano ulteriori interessi generando così un prezzo o un costo occulto del prestito per il mutuatario, rilevante sia sul piano della determinatezza dell'oggetto del contratto sia sul piano della trasparenza bancaria, le Sezioni Unite hanno affermato: “Deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo”, richiamando a tal fine i rilievi della Procura generale secondo cui «l'ammortamento alla francese prevede che l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile» ‒ pagina 6 di 10 come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito. È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi… in base di calcolo di successivi ulteriori interessi» (Cass. SS.UU., n. 15130/2024, in motivazione p. 16). Del resto - hanno evidenziato le Sezioni Unite - l'espressione utilizzata in relazione ai piani di ammortamento alla francese in merito alla capitalizzazione in regime «composto» è unicamente descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non necessariamente su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati necessariamente a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo, quantomeno nel regime di ammortamento «alla francese» standard e nella dinamica fisiologica del rapporto (Cass., SS.UU. n. 15130/2024, in motivazione pag. 16-17). Ancora, è stato escluso che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c.; a tal fine è stato ritenuto sufficiente che il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato. In merito all'ipotizzata indeterminatezza dell'oggetto del contratto quale effetto della sua opacità o scarsa trasparenza per la presenza di un «costo» o «prezzo» occulto che avrebbe dovuto essere indicato nel contratto, ex art. 117, comma 4, T.u.b., le Sezioni Unite hanno ritenuto questa impostazione non condivisibile, rilevando come la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema «composto» di capitalizzazione degli interessi non attenga alla determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c. quanto, piuttosto, a valutazioni di convenienza del contratto facendo leva sulla maggiore onerosità e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti, valutazioni del tutto estranee all'ambito applicativo dell'art. 1346 c.c. Ancora, le Sezioni Unite hanno rilevato che il maggior carico di interessi del prestito non dipende da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti» (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide, di per sé, sul tasso annuo (TAN) che dev'essere esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG). Le Sezioni Unite, sotto un diverso profilo, hanno anche escluso che l'eventuale mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e, in particolare, hanno escluso che la maggior quota di interessi complessamente dovuti in presenza di ammortamento «alla francese» integri un prezzo ulteriore e occulto tale da rendere il tasso d'interesse effettivo maggiore di quello nominale (TAN) e del TAEG dichiarati nel contratto, con conseguente nullità parziale per violazione dell'art. 117, comma 4, T.u.b. pagina 7 di 10 Al riguardo, è stato evidenziato che il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento alla francese non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente.
Anche la giurisprudenza di merito cui si aderisce ha ritenuto che il piano di ammortamento c.d. alla francese, oltre ad essere pienamente compatibile con l'autonomia contrattuale delle parti, non comporti la violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c., trattandosi di un sistema matematico di formazione delle rate predisposto in modo che, in relazione a ciascuna rata, la quota di interessi ivi inserita, sia calcolata non sull'intero importo mutuato, bensì sulla quota capitale che di volta in volta residua dal pagamento delle rate precedenti. In tal modo, si esclude che nella scomposizione delle rate da restituire, gli interessi vadano di fatto determinati - anche solo in parte - sugli stessi interessi, producendo l'effetto anatocistico infondatamente prospettato dalla difesa di parte ricorrente (tra le altre, Corte d'Appello di Milano, 4 aprile 2023 n. 1145 e Corte d'Appello di Milano 9 maggio 2023 n. 1488; nella medesima prospettiva, anche Cass., Ordinanza 2 ottobre 2023, n. 27823).
6.2. Sempre in merito al contratto di finanziamento, va rilevata l'assoluta genericità della domanda inerente alla pattuizione di interessi usurari (atto di citazione pag. 7-14). In effetti, gli attori hanno contestato l'applicazione di interessi usurari senza svolgere alcuna specifica allegazione in merito ai tassi pattuiti e applicati e senza mai specificare quale fosse il tasso soglia rilevante nella fattispecie. La difesa attorea non hai mai specificato la misura degli interessi pattuiti o applicati dalla banca;
in alcun atto sono stati indicati quali fossero i tassi soglia vigenti alla data di stipula dei contratti e, quindi, non è stata indicata la misura del tasso soglia rispetto al quale dovrebbe essere valutato il carattere usurario degli interessi pattuiti. Ne consegue che non è stato soddisfatto l'onere probatorio e, prima ancora, quello di allegazione incombente sull'attore, mancando anche l'indicazione della misura dei tassi soglia rispetto ai quali dovrebbe essere valutato il carattere usurario degli interessi. Né può sopperire a tali carenze di allegazione il rinvio alla documentazione in atti (con particolare riferimento ai decreti ministeriali relativi ai tassi soglia), atteso che le produzioni delle parti non possono supplire all'onere di specifica allegazione delle circostanze poste a fondamento delle domande. In questa prospettiva, rileva la pronuncia della Sezioni Unite della Corte di Cassazione (SS.UU 18 settembre 2020 n. 19597) secondo cui, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d'indebito e, più in generale, ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, l'attore è gravato di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni;
la parte che deduce la violazione della normativa in tema di usura e, dunque, l'applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/199, ha quindi l'onere di allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. “soglia” e, in sostanza, di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante. Nel caso di specie, tale onere non è stato assolto.
In definitiva, non si ravvisa la nullità parziale del mutuo oggetto di causa come invocata dalla difesa degli attori.
6.3 Per quanto concerne le domande relative al contratto di conto corrente e alla relativa apertura di credito, va anzitutto esclusa l'invocata invalidità dei contratti per violazione dell'art. 1284 c.c. Gli attori hanno sostenuto l'assenza di pattuizioni in merito ai tassi di interesse applicati in misura superiore a quella legali, in violazione dell'art. 1284 c.c. (atto di citazione pag. 14-17) ma la convenuta ha prodotto i pagina 8 di 10 relativi contratti, sottoscritti con firma digitale dai correntisti (doc. 3 e soprattutto doc. 4 di parte convenuta), con conseguente validità delle pattuizioni ivi contenute. D'altro canto, a fronte della produzione dei contratti da parte della convenuta, alcuna specifica contestazione è stata ulteriormente sollevata dagli attori.
6.4. Analogamente, non è meritevole di accoglimento la contestazione formulata in merito alla capitalizzazione degli interessi in violazione dell'art. 1283 c.c. (atto di citazione pag. 18). Dalla lettura del contratto di conto corrente (doc. 3 di parte convenuta pag. 91) si evince che la banca, in tema di anatocismo di interessi passivi, ha dichiarato «Con riferimento all'art. 8 (Chiusura periodica del conto - regolamento degli interessi commissioni e spese - recesso dal contratto di conto corrente - solidarietà obbligazioni) delle "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi" riportate nella PARTE SECONDA - CLAUSOLE CONTRATTUALI del presente atto, la Banca, in deroga a quanto ivi previsto, in esecuzione dell' Ordinanza del Tribunale di Milano del 9 luglio 2015 - non condivisa - in tema di anatocismo di interessi passivi*, non procederà, in vigenza del contratto, alla capitalizzazione a fini anatocistici degli interessi che dovessero eventualmente maturare a debito Parte_3 in dipendenza dei tassi e secondo la periodicità contrattualmente pattuiti, riservandosi anche di sospendere l'annotazione in conto degli stessi interessi. Resta comunque inteso che la Banca si adeguerà, anche relativamente a quanto precede, alle disposizioni che – successivamente alla data odierna - il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) emanerà in applicazione dell'art. 120 del Testo Unico bancario (D.lgs. 385/93), per stabilire le modalità ed i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria». La banca ha dunque dichiarato che non avrebbe proceduto alla capitalizzazione degli interessi che sarebbero eventualmente maturati a debito dei clienti e, a fronte di tale dichiarazione, gli attori non hanno nemmeno allegato che in concreto erano stati applicati interessi anatocistici. Quanto al contratto di apertura di credito in conto corrente, la relativa clausola in tema di capitalizzazione (art. 7) è conforme alla formulazione dell'art. 120 TUB come modificato dall'art. 17-bis, comma 1, decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, e alla delibera attuativa del CICR del 3/8/2016 che hanno consolidato il regime più restrittivo rispetto a quello ordinario di cui all'art. 1283 c.c., prevedendo un divieto di anatocismo, salvo che si verifichino particolari presupposti di cui al comma 2, lettera b) punto 2); presupposti che nel caso di specie si sono verificati con la specifica autorizzazione rilasciata dai correntisti (doc. 4 del fascicolo di parte convenuta pag. 19-20).
6.5. Infine, dalle considerazioni in precedenza svolte circa il rispetto della forma scritta del contratto di conto corrente e della relativa apertura di credito emerge l'infondatezza delle ulteriori contestazioni in tema di omessa pattuizione di commissioni di massimo scoperto, di spese e di illegittimo esercizio dello ius variandi. Anche volendo prescindere dall'assoluta genericità di tali contestazioni, non essendo stata svolta la benchè minima allegazione in ordine alle commissioni illegittime che sarebbero state applicate o alle spese e tantomeno ai modi e tempi delle asserite variazioni unilaterali, si osserva che nei contratti prodotti dalla convenuta, vi sono pattuizioni in merito a questi profili (doc. 3 e 4 della convenuta).
7. Passando all'esame delle domande proposte in via riconvenzionale, le stesse sono meritevoli di accoglimento nei limiti di seguito esposti. Giova anzitutto evidenziare che è pacifica la stipula tra la e i signori e CP_5 Controparte_7 Pt_1 sia del contratto di finanziamento n. 6636681 sia dell'apertura di credito in conto corrente n. Pt_2
104258357, al punto che tali rapporti hanno costituito oggetto delle domande proposte dagli odierni attori. Del pari pacifica è l'intervenuta cessione dei crediti vantati dalla banca in favore di e CP_7 CP_1 da quest'ultima in favore di Controparte_4
pagina 9 di 10 Ancora, è stata la stessa difesa di parte attrice ad allegare nell'atto di citazione che il credito vantato dalla banca in relazione ai rapporti oggetto di causa ammontava ad euro 14.356,38 (cfr. atto di citazione pag. 1). Sul punto, peraltro, la convenuta ha prodotto degli estratti di saldaconto, dai quali emerge il medesimo credito complessivo di euro 14.356,38, estratti che non sono stati in alcun modo contestati dalla difesa di parte attrice nel corso del giudizio (doc. 5). La società e, da ultimo, la società hanno quindi fornito la prova dei titoli posti a CP_1 CP_4 fondamento del proprio credito e hanno allegato l'inadempimento dei signori e in ordine Pt_1 Pt_2 al pagamento del residuo importo del finanziamento e al pagamento del saldo di conto corrente, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, potendosi limitare alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass. Sez. Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010). In definitiva, le domande proposte in via riconvenzionale dalla società devono essere Controparte_4 accolte e, per l'effetto, i signori e devono essere condannati al Parte_1 Parte_2 pagamento della somma di euro 14.356,38, oltre a interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1 c.c. - data l'assenza di allegazioni in ordine alla misura degli interessi di mora applicabili, rispettivamente al residuo del finanziamento e al saldo del conto corrente - con decorrenza dalla domanda ossia dall'11 ottobre 2023, quale data di ricezione della diffida di pagamento (doc. 8 di parte convenuta). Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione e domanda proposte potendosi evidenziare che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. 8. Le spese di lite seguono la soccombenza degli attori e si liquidano in dispositivo, secondo il D.M. 55/2014, come aggiornato dal d.m. n. 147\2022, tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del decreto, della complessità delle questioni trattate e dell'attività effettivamente svolta. Conseguentemente, si ritiene di liquidare le spese considerando unitariamente la posizione processuale delle società convenuta ( e intervenuta ( - alla luce della unitarietà delle difese CP_1 Controparte_4 svolte con il patrocinio del medesimo difensore - e applicando i valori minimi per tutte le fasi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice Ada Favarolo, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e nei confronti della società e con Parte_1 Parte_2 CP_1
l'intervento di nonché sulle domande proposte in via riconvenzionale, così provvede: Controparte_4
a. rigetta le domande proposte da e Parte_1 Parte_2
b. accoglie le domande proposte in via riconvenzionale da e e, per CP_1 Controparte_4
l'effetto, condanna e al pagamento di euro 14.356,38, oltre a Parte_1 Parte_2 interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. con decorrenza dall'11 ottobre 2023 al saldo;
c. condanna e al pagamento, in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_4 delle spese di giudizio, che liquida in euro 2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, oltre CPA e IVA come per legge. Così deciso a Milano, in data 12 dicembre 2025
Il giudice Ada Favarolo
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