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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 28/12/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NG AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2615/2019 promossa
da
( , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore; rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti CARLO AN, LUCA
AN e AU AN, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Teramo,
Via Torre Bruciata nn. 17/21;
PARTE ATTRICE contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore; rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARIO CHENG CHI CHANG e dall'avv.
ANTONIO TRIVELLIZZI, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Isola Del Gran Sasso (TE)
Via S.Antonio N. 4;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 19 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Tribunale di Teramo
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la società chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. Dichiarare la risoluzione del contratto di subappalto stipulato in forma orale nell'Ottobre
2018 per inadempimento della società . Controparte_1
2. Condannare la società convenuta al risarcimento del danno per equivalente, danno quantificato in via prudenziale nell'importo di € 20.000,00 o in quella diversa somma determinata in via equitativa dal giudice.
3. Condannare la società convenuta alla restituzione della somma di € 39.004,35 pari alla differenza tra l'anticipazione effettuata dalla società e l'ammontare economico dei lavori eseguiti.
4. Condannare la convenuta al pagamento degli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 o di quelli di mora.
5. Condannare la convenuta al rimborso delle spese di lite.
I fatti posti a fondamento della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere sintetizzati come di seguito:
-la Regione Abruzzo aveva approvato nel maggio 2018 il progetto esecutivo per la realizzazione delle “opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le soluzioni abitative di emergenza (SAE) XII lotto funzionale del Comune di Valle Castellana” e, per l'aggiudicazione dei lavori, aveva promosso la procedura negoziata disciplinata dal codice dei contratti pubblici;
-a seguito dell'esperimento della gara, la Regione aveva disposto l'aggiudicazione in favore del e aveva proceduto, quindi, alla stipulazione del relativo contratto Parte_2
d'appalto in data 10 Luglio 2018;
-l'aggiudicataria aveva designato per l'esecuzione delle opere la che Parte_1
faceva parte della compagine consortile e che assumeva il ruolo di appaltatore;
2 Tribunale di Teramo
- a sua volta, aveva conferito in subappalto alla soc. una quota delle Pt_1 Controparte_1
lavorazioni previste nel progetto licenziato dalla Regione Abruzzo stipulando il relativo contratto in data 1° giugno 2018;
- a seguito della consegna dei lavori intervenuta in data 11 giugno come da verbale predisposto dalla D.L., l'attività realizzativa svolta dalla soc. era stata completata il 31 agosto CP_1
successivo allorquando erano state ultimate le lavorazioni affidate alla stessa;
- la subappaltatrice, in data 7 settembre 2018, aveva emesso le fatture n. 10 per 56.000,00 € e 11 per € 77.200,00 € rivendicando il complessivo importo di € 133.200,00, che Parte_1
aveva provveduto a pagare;
- nel successivo mese di settembre, i lavori affidati alle altre imprese operanti nei diversi cantieri dislocati sul territorio comunale (Valle Castellana, Ceraso, Macchia da Sole, Pascellata,
Pietralta e Villa Franca) erano stati sospesi dalla D.L. essendo emersa la necessità della redazione da parte della Regione di una perizia suppletiva e di variante;
- in data 25 ottobre, la Regione Abruzzo aveva approvato la perizia suppletiva che prevedeva la costruzione di n. 4 moduli abitativi (localizzati nella frazione di Pietralta in aggiunta a quelli contemplati nel progetto principale) e la realizzazione di opere di contenimento delle scarpate e dei rilevati ubicati nelle località di Ceraso, Pietralta e Macchia da Sole;
- intervenuto l'affidamento dei lavori di cui sopra al giusta atto di Parte_2
sottomissione, aveva contattato nuovamente la soc. ed aveva Parte_1 CP_1 affidato alla stessa l'esecuzione di talune delle lavorazioni previste nella perizia suppletiva;
- con contratto stipulato in forma orale, la società attrice aveva conferito in subappalto la realizzazione di opere aggiuntive alla società che, installato il cantiere, aveva avviato le CP_1
lavorazioni in data 25 ottobre 2018 e li aveva proseguiti sino al 20 novembre attenendosi alle prescrizioni progettuali dettate dalla Regione, fino a quando quest'ultima aveva disposto la sospensione dei lavori;
- con successivo ordine di servizio, la Regione aveva disposto la ripresa dei lavori per il giorno
8 aprile 2019; tuttavia, nella data indicata, la società non si era presentata in Controparte_1
cantiere e aveva comunicato di non voler riprendere i lavori;
- i lavori interrotti erano stati ultimati da un'altra impresa.
3 Tribunale di Teramo
La condotta omissiva, ovvero la fase di stallo lavorativo, aveva dato luogo allo scioglimento del rapporto contrattuale a ragione della volontà dichiarata dalla stazione subappaltatrice di non voler proseguire i lavori, di guisa che l'abbandono del cantiere, nel procurare la risoluzione del contratto per inadempimento, aveva inferto alla impresa attrice un danno rilevante suscettibile di risarcimento nonché legittimava la richiesta di ripetizione delle somme corrisposte in eccedenza (
[...] veva versato un acconto pari a € 65.000,00). Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27 novembre 2019 si è costituita in giudizio la società deducendo che sebbene avesse Controparte_1 Parte_1
interamente percepito ed incamerato le somme relative a tutte le lavorazioni eseguite, aveva omesso
CP_ tuttavia di pagare alla il corrispettivo per le lavorazioni da questa effettuate Controparte_1
per l'importo corrispondente al credito maturato di euro 279.958,13 oltre IVA, di talché aveva opposto legittimamente il proprio rifiuto alla prosecuzione delle residue e peraltro modestissime lavorazioni, in ossequio al principio inadimplenti non est adimplendum.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) rigettare la domanda giacché infondata per le argomentazioni esposte in narrativa;
2) in via riconvenzionale, nel merito, accertare e dichiarare l'esistenza della postazione creditoria in capo alla società corrente in Montorio al Vomano (TE) Controparte_1
Fraz. P.IVA , in persona del suo Amministratore e legale Parte_3 P.IVA_2
rappresentante pro - tempore , nato a [...] al Vomano (TE) il 03.01.1959 Controparte_2
ed ivi residente alla Fraz. Piane di Collevecchio, c.f.: , per le causali di cui CodiceFiscale_1 in narrativa e, per l'effetto, condannare la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro - tempore, Geom. , c.f.: corrente a Teramo, Fraz. Controparte_3 P.IVA_1
Poggio San Vittorino, 7, già ditta individuale , nato a [...]
Teramo il 11/09/1970 c.f. al pagamento della somma di € 279.958,13 oltre IVA, C.F._2
ovvero a quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 o di quelli di mora, dal dì del dovuto al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa è stata istruita in via documentale e mediante prove orali e con ordinanza del 1° dicembre 2025 è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma III c.p.c.
4 Tribunale di Teramo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di affrontare il merito delle reciproche domande e contestazioni articolate dalle odierne parti in contesa, appare opportuno enucleare talune circostanze che, in quanto non oggetto di contestazione tra le parti, debbono ritenersi pacifiche:
1) il contratto d'appalto stipulato tra la Regione Abruzzo e il (cui Parte_2
è subentrata nell'esecuzione dei lavori la riguardava l'affidamento delle Parte_1
“opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza
(SAE)” e prevedeva il corrispettivo di € 651.371,47 come stabilito nell'art. 1 del contratto
(doc. 1 fascicolo di parte attrice);
2) il contratto di subappalto perfezionato in forma scritta tra la e la Parte_1 CP_1 riguardava “l'esecuzione di una quota dei lavori indicati in premessa e meglio
[...] descritti appresso” giusta indicazione contenuta nell'art. 1 del regolamento contrattuale
(doc. 2 fascicolo di parte attrice) e, al successivo art. 4, stabiliva che “importo complessivo delle opere oggetto del presente contratto è determinato tra le parti in € 100.000,00 (euro centomila/00)”;
3) è quindi incontroverso, risultando per tabulas, che ha conferito in Parte_1 subappalto una quota pari a € 100.000,00 dei lavori che, ammontanti ad oltre € 650.000,00, aveva ricevuto in appalto, tramite il , dalla Regione Abruzzo;
Parte_2
4) la subappaltatrice ha realizzato i lavori commissionati da Parte_1
5) intervenuta l'ultimazione dei lavori nell'agosto 2018, ha Parte_1
ricontattato la società nel successivo mese di Ottobre allorquando la Controparte_1
Regione, a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva e di variante, aveva conferito al e, quindi, alla l'incarico della Parte_2 Parte_1
“realizzazione delle opere di urbanizzazione, di fondazione ed opere connesse alla realizzazione di n. 4 (quattro) SAE aggiuntive richieste in corso d'opera dall'Amm.ne comunale”;
6) si è instaurato, quindi, un nuovo rapporto contrattuale, stipulato in forma orale.
Orbene, le domande proposte dalla società attrice – di risoluzione, di risarcimento dei danni, e di restituzione dell'indebito – afferiscono tutte al secondo contratto di subappalto che, difettando pacificamente della forma scritta, è da considerarsi nullo.
5 Tribunale di Teramo
A tal proposito, giova rammentare che il principio per cui, in caso di collegamento negoziale tra un negozio per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam (nella specie, il contratto di appalto pubblico) ed uno a forma libera (nella specie, il contratto di subappalto privatistico), "è necessario che anche il secondo negozio rivesta la forma prescritta per la validità del primo;
sebbene non occorra che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, ben potendo la volontà negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, è, comunque, necessario che tutte le obbligazioni che formano il sinallagma siano documentate, appunto, per iscritto” (Cassazione civile sez. I, 19/03/2024,
n.7323).
Infatti, per quanto oggetto di interesse:
- il sub-rapporto negoziale da cui scaturiscono le domande della società attrice ha pacificamente il proprio presupposto nel contratto appalto che era stato affidato, all'esito di gara pubblica, dalla Regione Abruzzo al e quindi a Parte_2 [...]
facente parte della società consortile;
Parte_1
- il rapporto contrattuale principale è pertanto da ricondursi nel novero degli appalti pubblici di servizi ed è regolamentato, ratione temporis, dal D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), il cui art. 32, comma 14, impone per la relativa stipula la forma scritta, come condizione di validità del contratto;
- tale previsione, sebbene dettata per il contratto di appalto, deve ritenersi riferibile anche al subappalto, in applicazione dei principi generali relativi ai sub-contratti, per cui le regole dettate per il rapporto negoziale principale devono applicarsi anche ai successivi rapporti derivati;
- sia nel caso in cui il servizio sia oggetto di affidamento diretto, sia ove esso sia a sua volta affidato, in via mediata, ad altro operatore, ricorrono le medesime esigenze di rispetto dei principi di economicità, efficacia tempestività e correttezza nonché di trasparenza che ispirano la disciplina dei contratti pubblici.
Dalla nullità del contratto di subappalto in oggetto deriva il rigetto delle domande di risoluzione e risarcimento danni proposte dalla società attrice: trattasi, invero, di domande che presuppongono l'esistenza di un contratto valido.
Per le stesse ragioni non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta, che evidentemente attiene alle prestazioni rese in forza del contratto concluso in
6 Tribunale di Teramo
forma orale, avendo la medesima società convenuta ammesso, a pagina 14 della comparsa di costituzione e risposta, di aver conseguito dalla subappaltante gli importi di cui alle fatture 10 e 11 del
2018, rispettivamente per un ammontare di 56.000,00 e 77.200,00 €, afferenti al primo contratto di subappalto stipulato in forma scritta, che all'art. 4 prevedeva espressamente un corrispettivo di €
100.000,00.
È invece fondata la domanda di restituzione, proposta dalla società, di € 39.004,35, versata a titolo di acconto in relazione al contratto di cui si è appena affermata la nullità: stante, per l'appunto,
l'invalidità del contratto, tale spostamento patrimoniale non appare in alcun modo giustificato e pertanto deve essere oggetto di restituzione.
Quanto al governo delle spese di lite, stante l'accoglimento parziale della domanda attorea, appare equo disporne la parziale compensazione, di guisa che la società convenuta deve essere condannata alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute da parte attrice, mentre la residua metà resta compensata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
NG AS, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2615/2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) dichiara la nullità del contratto di subappalto intercorso tra le parti e stipulato in forma orale;
2) rigetta le domande di risoluzione e risarcitoria proposta da parte attrice;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta;
4) condanna la società convenuta alla restituzione dell'importo di € 39.004,35 in favore della società attrice;
5) condanna la società convenuta alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute dalla società attrice, che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori come per legge, per compensi, ed € 272,50 per spese vive;
compensa le spese per la restante metà.
Così deciso, in Teramo, il giorno 28 dicembre 2025.
IL GIUDICE
NG AS
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa NG AS ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2615/2019 promossa
da
( , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore; rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti CARLO AN, LUCA
AN e AU AN, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Teramo,
Via Torre Bruciata nn. 17/21;
PARTE ATTRICE contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore; rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARIO CHENG CHI CHANG e dall'avv.
ANTONIO TRIVELLIZZI, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Isola Del Gran Sasso (TE)
Via S.Antonio N. 4;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Appalto.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 19 novembre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Tribunale di Teramo
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio dinanzi all'intestato Tribunale la società chiedendo Controparte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. Dichiarare la risoluzione del contratto di subappalto stipulato in forma orale nell'Ottobre
2018 per inadempimento della società . Controparte_1
2. Condannare la società convenuta al risarcimento del danno per equivalente, danno quantificato in via prudenziale nell'importo di € 20.000,00 o in quella diversa somma determinata in via equitativa dal giudice.
3. Condannare la società convenuta alla restituzione della somma di € 39.004,35 pari alla differenza tra l'anticipazione effettuata dalla società e l'ammontare economico dei lavori eseguiti.
4. Condannare la convenuta al pagamento degli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 o di quelli di mora.
5. Condannare la convenuta al rimborso delle spese di lite.
I fatti posti a fondamento della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere sintetizzati come di seguito:
-la Regione Abruzzo aveva approvato nel maggio 2018 il progetto esecutivo per la realizzazione delle “opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le soluzioni abitative di emergenza (SAE) XII lotto funzionale del Comune di Valle Castellana” e, per l'aggiudicazione dei lavori, aveva promosso la procedura negoziata disciplinata dal codice dei contratti pubblici;
-a seguito dell'esperimento della gara, la Regione aveva disposto l'aggiudicazione in favore del e aveva proceduto, quindi, alla stipulazione del relativo contratto Parte_2
d'appalto in data 10 Luglio 2018;
-l'aggiudicataria aveva designato per l'esecuzione delle opere la che Parte_1
faceva parte della compagine consortile e che assumeva il ruolo di appaltatore;
2 Tribunale di Teramo
- a sua volta, aveva conferito in subappalto alla soc. una quota delle Pt_1 Controparte_1
lavorazioni previste nel progetto licenziato dalla Regione Abruzzo stipulando il relativo contratto in data 1° giugno 2018;
- a seguito della consegna dei lavori intervenuta in data 11 giugno come da verbale predisposto dalla D.L., l'attività realizzativa svolta dalla soc. era stata completata il 31 agosto CP_1
successivo allorquando erano state ultimate le lavorazioni affidate alla stessa;
- la subappaltatrice, in data 7 settembre 2018, aveva emesso le fatture n. 10 per 56.000,00 € e 11 per € 77.200,00 € rivendicando il complessivo importo di € 133.200,00, che Parte_1
aveva provveduto a pagare;
- nel successivo mese di settembre, i lavori affidati alle altre imprese operanti nei diversi cantieri dislocati sul territorio comunale (Valle Castellana, Ceraso, Macchia da Sole, Pascellata,
Pietralta e Villa Franca) erano stati sospesi dalla D.L. essendo emersa la necessità della redazione da parte della Regione di una perizia suppletiva e di variante;
- in data 25 ottobre, la Regione Abruzzo aveva approvato la perizia suppletiva che prevedeva la costruzione di n. 4 moduli abitativi (localizzati nella frazione di Pietralta in aggiunta a quelli contemplati nel progetto principale) e la realizzazione di opere di contenimento delle scarpate e dei rilevati ubicati nelle località di Ceraso, Pietralta e Macchia da Sole;
- intervenuto l'affidamento dei lavori di cui sopra al giusta atto di Parte_2
sottomissione, aveva contattato nuovamente la soc. ed aveva Parte_1 CP_1 affidato alla stessa l'esecuzione di talune delle lavorazioni previste nella perizia suppletiva;
- con contratto stipulato in forma orale, la società attrice aveva conferito in subappalto la realizzazione di opere aggiuntive alla società che, installato il cantiere, aveva avviato le CP_1
lavorazioni in data 25 ottobre 2018 e li aveva proseguiti sino al 20 novembre attenendosi alle prescrizioni progettuali dettate dalla Regione, fino a quando quest'ultima aveva disposto la sospensione dei lavori;
- con successivo ordine di servizio, la Regione aveva disposto la ripresa dei lavori per il giorno
8 aprile 2019; tuttavia, nella data indicata, la società non si era presentata in Controparte_1
cantiere e aveva comunicato di non voler riprendere i lavori;
- i lavori interrotti erano stati ultimati da un'altra impresa.
3 Tribunale di Teramo
La condotta omissiva, ovvero la fase di stallo lavorativo, aveva dato luogo allo scioglimento del rapporto contrattuale a ragione della volontà dichiarata dalla stazione subappaltatrice di non voler proseguire i lavori, di guisa che l'abbandono del cantiere, nel procurare la risoluzione del contratto per inadempimento, aveva inferto alla impresa attrice un danno rilevante suscettibile di risarcimento nonché legittimava la richiesta di ripetizione delle somme corrisposte in eccedenza (
[...] veva versato un acconto pari a € 65.000,00). Parte_1
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27 novembre 2019 si è costituita in giudizio la società deducendo che sebbene avesse Controparte_1 Parte_1
interamente percepito ed incamerato le somme relative a tutte le lavorazioni eseguite, aveva omesso
CP_ tuttavia di pagare alla il corrispettivo per le lavorazioni da questa effettuate Controparte_1
per l'importo corrispondente al credito maturato di euro 279.958,13 oltre IVA, di talché aveva opposto legittimamente il proprio rifiuto alla prosecuzione delle residue e peraltro modestissime lavorazioni, in ossequio al principio inadimplenti non est adimplendum.
Ha chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) rigettare la domanda giacché infondata per le argomentazioni esposte in narrativa;
2) in via riconvenzionale, nel merito, accertare e dichiarare l'esistenza della postazione creditoria in capo alla società corrente in Montorio al Vomano (TE) Controparte_1
Fraz. P.IVA , in persona del suo Amministratore e legale Parte_3 P.IVA_2
rappresentante pro - tempore , nato a [...] al Vomano (TE) il 03.01.1959 Controparte_2
ed ivi residente alla Fraz. Piane di Collevecchio, c.f.: , per le causali di cui CodiceFiscale_1 in narrativa e, per l'effetto, condannare la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro - tempore, Geom. , c.f.: corrente a Teramo, Fraz. Controparte_3 P.IVA_1
Poggio San Vittorino, 7, già ditta individuale , nato a [...]
Teramo il 11/09/1970 c.f. al pagamento della somma di € 279.958,13 oltre IVA, C.F._2
ovvero a quella maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 o di quelli di mora, dal dì del dovuto al saldo.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa è stata istruita in via documentale e mediante prove orali e con ordinanza del 1° dicembre 2025 è stata assunta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma III c.p.c.
4 Tribunale di Teramo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di affrontare il merito delle reciproche domande e contestazioni articolate dalle odierne parti in contesa, appare opportuno enucleare talune circostanze che, in quanto non oggetto di contestazione tra le parti, debbono ritenersi pacifiche:
1) il contratto d'appalto stipulato tra la Regione Abruzzo e il (cui Parte_2
è subentrata nell'esecuzione dei lavori la riguardava l'affidamento delle Parte_1
“opere di urbanizzazione e opere di fondazione per le Soluzioni Abitative di Emergenza
(SAE)” e prevedeva il corrispettivo di € 651.371,47 come stabilito nell'art. 1 del contratto
(doc. 1 fascicolo di parte attrice);
2) il contratto di subappalto perfezionato in forma scritta tra la e la Parte_1 CP_1 riguardava “l'esecuzione di una quota dei lavori indicati in premessa e meglio
[...] descritti appresso” giusta indicazione contenuta nell'art. 1 del regolamento contrattuale
(doc. 2 fascicolo di parte attrice) e, al successivo art. 4, stabiliva che “importo complessivo delle opere oggetto del presente contratto è determinato tra le parti in € 100.000,00 (euro centomila/00)”;
3) è quindi incontroverso, risultando per tabulas, che ha conferito in Parte_1 subappalto una quota pari a € 100.000,00 dei lavori che, ammontanti ad oltre € 650.000,00, aveva ricevuto in appalto, tramite il , dalla Regione Abruzzo;
Parte_2
4) la subappaltatrice ha realizzato i lavori commissionati da Parte_1
5) intervenuta l'ultimazione dei lavori nell'agosto 2018, ha Parte_1
ricontattato la società nel successivo mese di Ottobre allorquando la Controparte_1
Regione, a seguito dell'approvazione della perizia suppletiva e di variante, aveva conferito al e, quindi, alla l'incarico della Parte_2 Parte_1
“realizzazione delle opere di urbanizzazione, di fondazione ed opere connesse alla realizzazione di n. 4 (quattro) SAE aggiuntive richieste in corso d'opera dall'Amm.ne comunale”;
6) si è instaurato, quindi, un nuovo rapporto contrattuale, stipulato in forma orale.
Orbene, le domande proposte dalla società attrice – di risoluzione, di risarcimento dei danni, e di restituzione dell'indebito – afferiscono tutte al secondo contratto di subappalto che, difettando pacificamente della forma scritta, è da considerarsi nullo.
5 Tribunale di Teramo
A tal proposito, giova rammentare che il principio per cui, in caso di collegamento negoziale tra un negozio per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam (nella specie, il contratto di appalto pubblico) ed uno a forma libera (nella specie, il contratto di subappalto privatistico), "è necessario che anche il secondo negozio rivesta la forma prescritta per la validità del primo;
sebbene non occorra che il requisito della forma scritta sia assicurato in un unico contesto, ben potendo la volontà negoziale esprimersi in diversi documenti o negozi, è, comunque, necessario che tutte le obbligazioni che formano il sinallagma siano documentate, appunto, per iscritto” (Cassazione civile sez. I, 19/03/2024,
n.7323).
Infatti, per quanto oggetto di interesse:
- il sub-rapporto negoziale da cui scaturiscono le domande della società attrice ha pacificamente il proprio presupposto nel contratto appalto che era stato affidato, all'esito di gara pubblica, dalla Regione Abruzzo al e quindi a Parte_2 [...]
facente parte della società consortile;
Parte_1
- il rapporto contrattuale principale è pertanto da ricondursi nel novero degli appalti pubblici di servizi ed è regolamentato, ratione temporis, dal D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), il cui art. 32, comma 14, impone per la relativa stipula la forma scritta, come condizione di validità del contratto;
- tale previsione, sebbene dettata per il contratto di appalto, deve ritenersi riferibile anche al subappalto, in applicazione dei principi generali relativi ai sub-contratti, per cui le regole dettate per il rapporto negoziale principale devono applicarsi anche ai successivi rapporti derivati;
- sia nel caso in cui il servizio sia oggetto di affidamento diretto, sia ove esso sia a sua volta affidato, in via mediata, ad altro operatore, ricorrono le medesime esigenze di rispetto dei principi di economicità, efficacia tempestività e correttezza nonché di trasparenza che ispirano la disciplina dei contratti pubblici.
Dalla nullità del contratto di subappalto in oggetto deriva il rigetto delle domande di risoluzione e risarcimento danni proposte dalla società attrice: trattasi, invero, di domande che presuppongono l'esistenza di un contratto valido.
Per le stesse ragioni non può trovare accoglimento la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta, che evidentemente attiene alle prestazioni rese in forza del contratto concluso in
6 Tribunale di Teramo
forma orale, avendo la medesima società convenuta ammesso, a pagina 14 della comparsa di costituzione e risposta, di aver conseguito dalla subappaltante gli importi di cui alle fatture 10 e 11 del
2018, rispettivamente per un ammontare di 56.000,00 e 77.200,00 €, afferenti al primo contratto di subappalto stipulato in forma scritta, che all'art. 4 prevedeva espressamente un corrispettivo di €
100.000,00.
È invece fondata la domanda di restituzione, proposta dalla società, di € 39.004,35, versata a titolo di acconto in relazione al contratto di cui si è appena affermata la nullità: stante, per l'appunto,
l'invalidità del contratto, tale spostamento patrimoniale non appare in alcun modo giustificato e pertanto deve essere oggetto di restituzione.
Quanto al governo delle spese di lite, stante l'accoglimento parziale della domanda attorea, appare equo disporne la parziale compensazione, di guisa che la società convenuta deve essere condannata alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute da parte attrice, mentre la residua metà resta compensata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
NG AS, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 2615/2019 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) dichiara la nullità del contratto di subappalto intercorso tra le parti e stipulato in forma orale;
2) rigetta le domande di risoluzione e risarcitoria proposta da parte attrice;
3) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta;
4) condanna la società convenuta alla restituzione dell'importo di € 39.004,35 in favore della società attrice;
5) condanna la società convenuta alla rifusione della metà delle spese di lite sostenute dalla società attrice, che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori come per legge, per compensi, ed € 272,50 per spese vive;
compensa le spese per la restante metà.
Così deciso, in Teramo, il giorno 28 dicembre 2025.
IL GIUDICE
NG AS
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