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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/12/2025, n. 3445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3445 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 262/2021 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Tortora Rosa Parte_1 C.F._1 Lia (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Marolo Controparte_1 C.F._3 MA (C.F. ); C.F._4 APPELLATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Notaro Controparte_2 P.IVA_1 Per_1 (C.F. ); C.F._5 APPELLATA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Capone Controparte_3 P.IVA_2 RC (C.F. ); C.F._6 APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
25.11.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – impugnava la sentenza n. 3072/2020, emessa dal Giudice di Pace di Nola in Parte_1 data 13.10.2020, con la quale era stata rigettata la domanda dalla stessa avanzata nei confronti di e con contestuale accoglimento della domanda Controparte_1 Controparte_2 riconvenzionale formulata dal convenuto.
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure esponeva quanto segue: Parte_1
• è proprietaria del veicolo Ford Fiesta tg. DW300ZE, assicurata per la RCA presso
[...]
Controparte_3
• in data 04.09.2014, alle ore 19.10 circa, in Saviano, alla via Giancora, il motociclo Honda tg.
DG35548, di proprietà di e sprovvisto di copertura assicurativa, Controparte_1 nell'effettuare un'azzardata manovra di sorpasso, investiva da dietro il veicolo Ford, il quale, con l'indicatore di direzione azionato, stava svoltando a sinistra per immettersi in un'area privata;
• a seguito dell'impatto, l'automobile Ford Fiesta riportava ingenti danni alla parte anteriore e fiancata sinistra;
• nonostante la richiesta risarcitoria trasmessa, nella qualità di impresa Controparte_2 designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, non provvedeva a ristorare il danno citato.
Pertanto, chiedeva la condanna di e al Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 risarcimento dei danni, entro la competenza per valore del Giudice di Pace.
1.2 – Si costituiva in primo grado , il quale chiedeva il rigetto dell'avversa Controparte_1 domanda, ritenendo che il sinistro fosse imputabile a esclusiva responsabilità dell'attrice, poiché il veicolo Ford, nel ripartire da una posizione di sosta, senza azionare gli indicatori di direzione, urtava il motociclo Honda che percorreva regolarmente a velocità sostenuta via Giancora;
inoltre, spiegava domanda riconvenzionale, per ottenere il risarcimento dei danni riportati dal proprio veicolo, quantificati in € 3.500,00, oltre IVA.
1.3 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola rigettava la domanda principale e accoglieva quella riconvenzionale, riconoscendo l'esclusiva responsabilità dell'attrice nella determinazione del sinistro in parola;
la condannava, in solido con Controparte_3
2 chiamata in causa in qualità di compagnia assicuratrice del veicolo attorea, al pagamento di €
516,43, oltre IVA e interessi, a titolo di risarcimento del danno.
1.4 – Con l'atto di appello in esame, contestava la decisione in questione, Parte_1 evidenziando l'erronea valutazione del materiale probatorio e, in particolare, delle prove testimoniali raccolte;
censurava gli esiti della CTU espletata.
Chiedeva, pertanto, di riformare la sentenza di primo grado, rigettando la domanda riconvenzionale e accogliendo quella principale;
in subordine, nell'ipotesi di accertamento della responsabilità di nella determinazione del sinistro, chiedeva di condannare Parte_1 [...]
a tenerla indenne dalle conseguenze pregiudizievoli del medesimo. Controparte_3
1.5 – Si costituivano in giudizio e eccependo Controparte_1 Controparte_2 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello; argomentavano circa l'infondatezza del gravame, concludendo per il rigetto dello stesso, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
1.6 – Si costituiva in giudizio, altresì, la quale si associava all'appello Controparte_3 principale, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado la condanna dell'appellante alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della stessa.
1.7 – Acquisito il fascicolo di primo grado, non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
A seguito di alcuni rinvii, all'udienza del 25.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello principale, ai sensi dell'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data
13.10.2020 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 14.01.2021; inoltre,
l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 15.01.2021, nel termine di dieci giorni dalla prima notificazione, previsto dall'art. 165
c.p.c..
2.1 – Anche l'appello incidentale formulato da è ammissibile, ai sensi Controparte_3 dell'art. 343 c.p.c., poiché contenuto all'interno della comparsa di costituzione depositata in data
26.03.2021, nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione, fissata in data
3 22.04.2021. Inoltre, l'appello incidentale non è tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., bensì tempestivo, poiché è stato proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
2.2 – Con riferimento all'ammissibilità dell'appello principale e di quello incidentale, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., invece, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Nel caso di specie, gli appellanti hanno puntualmente individuato le parti della sentenza non condivisa e le richieste di riforma della stessa, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
3 – Nel merito, l'appellante ha contestato l'errata valutazione del materiale probatorio, da parte del Giudice di prime cure, alla luce delle prove testimoniali raccolte e della CTU espletata.
L'appello è parzialmente fondato, atteso che la rivalutazione del complessivo quadro probatorio induce ad affermare che il sinistro è stato determinato dalla pari responsabilità dei conducenti.
3.1 – Al riguardo, è necessario premettere che, sussistendo uno scontro tra veicoli, è applicabile la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., che impone di ritenere che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno.
Invero, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione menzionata non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la
4 diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. Cassazione civile sez. VI,
16/02/2017, n. 4130).
Peraltro, è stato precisato, altresì, che, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr. Cassazione civile sez. III,
19/12/2024, n. 33483); l'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo in un caso: quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro; è pertanto falsamente applicato l'art. 2054, comma 2, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione (Cassazione civile sez. III, 20/11/2024, n. 29927).
3.2 – Nel caso di specie, al fine di ricostruire la dinamica del sinistro, sono state raccolte in primo grado tre diverse testimonianze, che sono contraddittorie su molteplici punti.
Cionondimeno, è pacifico che l'impatto è avvenuto mentre il veicolo Ford Fiesta stava svoltando a sinistra: tale circostanza è stata riferita dal TE attoreo, , il quale ha affermato Testimone_1 che “nel momento in cui stava svoltando a sinistra, da dietro proveniva lo scooter Honda, il quale nel tentativo di effettuare un sorpasso a sinistra alla Ford fiesta la urtò”; anche il TE di parte convenuta, , ha sostenuto che “improvvisamente la Ford Fiesta ripartì girando sulla Testimone_2 sinistra”; il TE ha confermato che l'automobile, dopo aver accostato a destra, Testimone_3 ha intrapreso una manovra di inversione a U sul lato opposto.
La vettura è stata colpita nella sua parte anteriore sinistra. È inverosimile, dunque, che l'impatto si sia verificato, come riferito dal TE , quando la stessa “aveva completato la Testimone_1 manovra di svolta a sinistra”: tale dichiarazione, infatti, contraddice la precedente affermazione del medesimo TE (“nel momento in cui stava svoltando a sinistra, da dietro proveniva lo scooter
Honda”); si pone in contrasto con i danni riportati dall'automobile, poiché gli stessi si trovano
5 nella parte anteriore, mentre, se la manovra di svolta fosse stata già completata, l'impatto sarebbe potuto avvenire al massimo con la parte posteriore, ancora situata sulla carreggiata;
del resto, se, come sostenuto dall'appellante, al momento dell'impatto la vettura si fosse trovata sul marciapiede posto a sinistra della carreggiata, l'impatto con il motociclo sarebbe stato impossibile, atteso che nessun TE ha riferito che lo scooter stesse circolando al di sopra del medesimo marciapiede.
I testi escussi si contraddicono sull'utilizzo dell'indicatore di direzione da parte del conducente della vettura Ford Fiesta, che è affermato da uno, ma negato dagli altri;
tale circostanza, tuttavia, non appare decisiva. Invero, l'art. 154 comma 1 del Codice della Strada prevede che “i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”; il comma 3 della medesima disposizione, inoltre, precisa che “i conducenti devono, altresì: (…) b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata”.
Nel caso di specie, dalla prova testimoniale non è emerso che la conducente della Ford Fiesta abbia attivato con sufficiente anticipo l'indicatore di direzione, essendo possibile che lo stesso sia stato attivato immediatamente prima della svolta;
i testi non hanno affermato che la stessa, attraverso l'utilizzo dello specchietto retrovisore, non poteva avvedersi del motociclo che sopraggiungeva da dietro, non avendo riferito alcunché sul tale aspetto;
le testimonianze non consentono di ritenere neppure che, prima di effettuare la svolta a sinistra, la vettura si sia accostata il più possibile all'asse della carreggiata.
Non è provato, dunque, che la conducente dell'automobile abbia tenuto una condotta conforme al citato art. 154 del Codice della Strada;
pertanto, l'istruttoria espletata non permette di escludere la
6 sussistenza di profili di responsabilità della stessa, nella determinazione del sinistro.
3.3 – D'altra parte, diversamente rispetto a quanto affermato dal Giudice di primo grado, non è possibile neppure escludere la concorrente responsabilità del conducente del motociclo.
In effetti, tutti i testi hanno riferito che lo stesso, quando si è verificato il sinistro, stava effettuando una manovra di sorpasso della vettura Ford Fiesta, che si trovava davanti. Invero, il TE ha affermato che la vettura Ford Fiesta è ripartita “proprio mentre stava Testimone_2 arrivando il motorino, per cui ci fu l'impatto”; il TE ha sostenuto che “mentre Testimone_3 eseguiva tale manovra passavano due ragazzi con un motorino SH, di colore bianco, investendoli”. In altri termini, i due veicoli si sono scontrati mentre erano affiancati.
Anche se l'automobile avesse accostato, prima della svolta a sinistra, sul lato destro della carreggiata, come riferito dai testi di parte convenuta, il conducente del motociclo avrebbe dovuto attivare l'indicatore di direzione, prima di superarla, atteso che nessuno dei testi ha riferito che la vettura si trovasse al di fuori della carreggiata. L'art. 148 comma 1 del Codice della Strada, infatti, definisce il sorpasso come “è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione”; il comma 3 della medesima disposizione impone a chi compie una manovra di sorpasso di segnalare la propria intenzione, mediante l'indicatore di direzione. Nel caso di specie, non è stato provato il rispetto di tale prescrizione.
Per giunta, dalla ricostruzione offerta dallo stesso , oltre che dai testi, è emerso Controparte_1 che lo stesso viaggiasse “a velocità sostenuta”; non è dimostrato, quindi, lo stesso abbia rispettato i limiti di velocità presenti sulla strada in cui si è verificato l'incidente, pari a 50 km/h, secondo la relazione redatta dagli Agenti di Polizia Municipale intervenuti sul posto;
non è provata, quindi,
l'osservanza degli artt. 141 e 142 del Codice della Strada.
Il rispetto delle norme citate avrebbe consentito di evitare il sinistro per cui è causa, poiché, da un lato, avrebbe permesso al conducente dell'autovettura di avvedersi più facilmente del motociclo che sopraggiungeva e, dall'altro lato, avrebbe posto l'odierno appellato nelle condizioni di compiere manovre di emergenza per evitare l'impatto.
È evidente, dunque, che neppure con riferimento alla condotta del conducente del motociclo è possibile escludere profili di colpa;
non rilevano, peraltro, la mancanza di copertura assicurativa del motociclo e l'omessa osservanza dell'obbligo di revisione, che sono stati sanzionati dalla
7 Polizia Municipale, poiché il rispetto di tali obblighi non avrebbe impedito il sinistro per cui è causa e, dunque, gli stessi non sono causalmente rilevanti.
3.4 – Ai fini della ricostruzione del sinistro, non possono essere tratti elementi ulteriori dalla relazione redatta dagli agenti della Polizia Municipale che sono intervenuti sul posto, i quali non hanno assistito all'incidente, ma hanno offerto una ricostruzione della stessa fondata su dichiarazioni di cui non risulta specificata la provenienza e, che, quindi, non sono attendibili.
3.5 – Inoltre, diversamente rispetto a quanto affermato dal Giudice di Pace, la CTU espletata non consente di escludere la responsabilità del conducente del motociclo. Invero, il consulente nominato in primo grado ha ricostruito la dinamica del sinistro, concludendo che, “il motociclo non aveva tempi e spazi atti a poter effettuare una manovra di evasione, in quanto l'azione di svolta a sinistra dell'autovettura Ford Fiesta è avvenuta in modo improvviso ed imprevedibile che il motociclo non ha avuto nemmeno il tempo di frenare”. In altri termini, il CTU ha desunto l'assenza di colpa di dall'assenza di segni di frenata del motociclo, ritenendo Controparte_1 che l'impatto fosse inevitabile per lo stesso.
Tale conclusione, tuttavia, non può essere condivisa. Invero, deve essere evidenziato che il rispetto dei limiti di velocità avrebbe agevolato l'esecuzione di manovre di emergenza da parte del conducente del ciclomotore;
non essendo provato il rispetto di tale limite, alla luce delle precedenti considerazioni, non può escludersi che l'odierno appellato non sia riuscito a frenare tempestivamente, a causa dell'eccesso di velocità.
Del resto, diversamente rispetto a quanto sostenuto dal CTU, il fatto che la Polizia Municipale non abbia inflitto sanzioni per violazione degli artt. 141 e 142 del Codice della Strada non appare decisivo, poiché gli agenti non disponevano di alcun elemento per stabilire la velocità dei veicoli;
conseguentemente, tale circostanza non dimostra il rispetto del limite di velocità, ma soltanto l'assenza di prove al riguardo.
3.6 – Alla luce delle precedenti considerazioni, non può essere affermato che il sinistro è imputabile alla condotta di un solo conducente, poiché non è provato che la condotta di uno di essi sia esente da colpa;
conseguentemente, la presunzione posta dall'art. 2054 comma 2 c.c. non
è superata;
pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, la responsabilità del sinistro deve essere posta a carico di entrambi i conducenti, nella misura del 50% ciascuno.
4 – Occorre procedere, dunque, alla quantificazione dei danni.
8 4.1 – Il pregiudizio patito da è stato determinato dal Giudice di Pace in € Controparte_1
516,43, oltre IVA, oltre interessi dal fatto all'effettivo soddisfo. Non essendo stato formulato, sul punto, un apposito motivo d'appello, tale quantificazione non può essere modificata.
Tuttavia, considerato che il sinistro è stata imputato a nella misura del 50%, il Parte_1 risarcimento dovuto ammonta a € 258,22, oltre IVA, oltre interessi dalla data del sinistro al soddisfo.
4.2 – Il danno patito dall'appellante principale, invece, deve essere quantificato sulla base degli esiti della CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado, che, sul punto, non è stata specificamente contestata dalle parti.
Il danno, dunque, ammonta a € 1.894,03, oltre IVA. Si precisa che l'ulteriore voce riconosciuta dal CTU, a titolo di fermo tecnico, non può essere riconosciuta, in assenza di attività assertiva ed istruttoria sul punto;
invero, la Corte di Cassazione ha precisato che esso deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/10/2015, n. 20620; Cassazione civile sez. III,
19/09/2022, n. 27389).
Attesa l'accertata colpevole compartecipazione di al fatto generatore del danno, Parte_1 il risarcimento dovuto ammonta a € 947,05, pari al 50% di € 1.894,03, oltre IVA, oltre interessi dalla data del fatto all'effettivo soddisfo.
4.3 – Conseguentemente, in riforma della sentenza di primo grado, e Parte_1 [...] devono essere condannate, in solido, al pagamento di € 258,22, oltre IVA, Controparte_3 oltre interessi dalla data del sinistro al soddisfo, in favore di . Controparte_1
e devono essere condannati, in solido, al pagamento di € Controparte_1 Controparte_2
947,05, oltre IVA, oltre interessi dalla data del fatto all'effettivo soddisfo, in favore di Parte_1
[...]
5 – L'appello deve essere accolto, altresì, nella parte in cui è stato chiesto di condannare
[...]
a tenere indenne dal pagamento delle somme dovute in Controparte_3 Parte_1 virtù del presente giudizio.
5.1 – Invero, il Giudice di Pace non si è pronunciato sulla domanda di manleva formulata
9 dall'attrice in primo grado, nei confronti della propria compagnia assicuratrice. Tale domanda è fondata, non essendo contestata la sussistenza del rapporto assicurativo.
6 – Infine, atteso che ha dedotto di aver corrisposto gli importi dovuti Controparte_3 in esecuzione della sentenza di primo grado, in assenza di contestazioni sul punto, l'appellato deve essere condannato alla restituzione delle somme ricevute in misura Controparte_1 eccedente rispetto a quelle previste nella presente pronuncia.
Invero, l'articolo 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione della sentenza estenda i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla decisione riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In sostanza, è sufficiente l'accoglimento dell'impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/09/2022, n. 26849).
7 – Occorre procedere, a questo punto, al riparto delle spese di lite.
7.1 – Nei rapporti tra e , la reciproca soccombenza tra le parti Parte_1 Controparte_1 giustifica la compensazione delle stesse, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., con riferimento ai due gradi di giudizio.
7.2 – Atteso che la domanda formulata da nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
è stata accolta, la compagnia assicuratrice deve essere condannata alla rifusione delle
[...] spese dei due gradi di giudizio in favore del difensore danneggiato. Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dalle tabelle 1 e 2 fascia I del D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50%, in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre a € 98,00 per spese di iscrizione al ruolo relative alla domanda riconvenzionale.
7.3 – Alla luce della soccombenza, e devono Controparte_2 Controparte_3 essere condannate, in solido, alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio nei confronti del difensore antistatario di . Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione Parte_1 dei parametri previsti dalle tabelle 1 e 2 fascia II del D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M.
147/2022, con riduzione del 50%, in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità;
10 oltre a € 299,00 per spese di iscrizione al ruolo dei due gradi di giudizio.
7.4 – Le spese di CTU, come liquidate dal Giudice di Pace, sono ripatite tra tutte le parti in pari quote.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna e in solido, al pagamento di € Parte_1 Controparte_3
258,22, oltre IVA, oltre interessi dalla data del sinistro al soddisfo, in favore di CP_1
[...]
2. condanna in solido, al pagamento di € 947,05, Controparte_4 oltre IVA, oltre interessi dalla data del fatto all'effettivo soddisfo, in favore di Parte_1
[...]
3. condanna a tenere indenne dal pagamento di tutte Controparte_3 Parte_1 le somme dovute in virtù della presente sentenza;
4. condanna alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della Controparte_1 sentenza di primo grado e non dovute, in virtù della presente pronuncia;
5. compensa le spese di lite dei due gradi di giudizio, nei rapporti tra e Parte_1 CP_1
[...]
6. condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Controparte_3 Controparte_1 processuali, che liquida in € 164,00 per compensi professionali relativi al giudizio di primo grado, € 331,00 per compensi professionali relativi al giudizio di secondo grado ed € 98,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
7. condanna e in solido, alla rifusione, in favore Controparte_3 Controparte_2 del difensore antistatario di , delle spese processuali, che liquida in € 632,50 Parte_1 per compensi professionali relativi al giudizio di primo grado, € 1.276,00 per compensi professionali relativi al giudizio di secondo grado ed € 299,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
11 8. pone le spese di CTU a carico di tutte le parti, in pari quote.
Nola, 22/12/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 262/2021 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Tortora Rosa Parte_1 C.F._1 Lia (C.F. ) C.F._2
APPELLANTE
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Marolo Controparte_1 C.F._3 MA (C.F. ); C.F._4 APPELLATO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Notaro Controparte_2 P.IVA_1 Per_1 (C.F. ); C.F._5 APPELLATA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Capone Controparte_3 P.IVA_2 RC (C.F. ); C.F._6 APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: solo danni a cose
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
25.11.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
1 RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – impugnava la sentenza n. 3072/2020, emessa dal Giudice di Pace di Nola in Parte_1 data 13.10.2020, con la quale era stata rigettata la domanda dalla stessa avanzata nei confronti di e con contestuale accoglimento della domanda Controparte_1 Controparte_2 riconvenzionale formulata dal convenuto.
1.1 – In particolare, dinanzi al Giudice di prime cure esponeva quanto segue: Parte_1
• è proprietaria del veicolo Ford Fiesta tg. DW300ZE, assicurata per la RCA presso
[...]
Controparte_3
• in data 04.09.2014, alle ore 19.10 circa, in Saviano, alla via Giancora, il motociclo Honda tg.
DG35548, di proprietà di e sprovvisto di copertura assicurativa, Controparte_1 nell'effettuare un'azzardata manovra di sorpasso, investiva da dietro il veicolo Ford, il quale, con l'indicatore di direzione azionato, stava svoltando a sinistra per immettersi in un'area privata;
• a seguito dell'impatto, l'automobile Ford Fiesta riportava ingenti danni alla parte anteriore e fiancata sinistra;
• nonostante la richiesta risarcitoria trasmessa, nella qualità di impresa Controparte_2 designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, non provvedeva a ristorare il danno citato.
Pertanto, chiedeva la condanna di e al Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 risarcimento dei danni, entro la competenza per valore del Giudice di Pace.
1.2 – Si costituiva in primo grado , il quale chiedeva il rigetto dell'avversa Controparte_1 domanda, ritenendo che il sinistro fosse imputabile a esclusiva responsabilità dell'attrice, poiché il veicolo Ford, nel ripartire da una posizione di sosta, senza azionare gli indicatori di direzione, urtava il motociclo Honda che percorreva regolarmente a velocità sostenuta via Giancora;
inoltre, spiegava domanda riconvenzionale, per ottenere il risarcimento dei danni riportati dal proprio veicolo, quantificati in € 3.500,00, oltre IVA.
1.3 – Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Nola rigettava la domanda principale e accoglieva quella riconvenzionale, riconoscendo l'esclusiva responsabilità dell'attrice nella determinazione del sinistro in parola;
la condannava, in solido con Controparte_3
2 chiamata in causa in qualità di compagnia assicuratrice del veicolo attorea, al pagamento di €
516,43, oltre IVA e interessi, a titolo di risarcimento del danno.
1.4 – Con l'atto di appello in esame, contestava la decisione in questione, Parte_1 evidenziando l'erronea valutazione del materiale probatorio e, in particolare, delle prove testimoniali raccolte;
censurava gli esiti della CTU espletata.
Chiedeva, pertanto, di riformare la sentenza di primo grado, rigettando la domanda riconvenzionale e accogliendo quella principale;
in subordine, nell'ipotesi di accertamento della responsabilità di nella determinazione del sinistro, chiedeva di condannare Parte_1 [...]
a tenerla indenne dalle conseguenze pregiudizievoli del medesimo. Controparte_3
1.5 – Si costituivano in giudizio e eccependo Controparte_1 Controparte_2 preliminarmente l'inammissibilità dell'appello; argomentavano circa l'infondatezza del gravame, concludendo per il rigetto dello stesso, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
1.6 – Si costituiva in giudizio, altresì, la quale si associava all'appello Controparte_3 principale, chiedendo la riforma della sentenza di primo grado la condanna dell'appellante alla restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della stessa.
1.7 – Acquisito il fascicolo di primo grado, non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
A seguito di alcuni rinvii, all'udienza del 25.11.2025, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti procedevano alla precisazione delle conclusioni e alla discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
2 – In via del tutto preliminare, deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'appello principale, ai sensi dell'art. 327 c.p.c.: la sentenza appellata, non notificata, veniva infatti pubblicata in data
13.10.2020 e l'atto di citazione in appello veniva notificato in data 14.01.2021; inoltre,
l'impugnazione è procedibile, ai sensi dell'art. 348 c.p.c., poiché l'iscrizione a ruolo è avvenuta in data 15.01.2021, nel termine di dieci giorni dalla prima notificazione, previsto dall'art. 165
c.p.c..
2.1 – Anche l'appello incidentale formulato da è ammissibile, ai sensi Controparte_3 dell'art. 343 c.p.c., poiché contenuto all'interno della comparsa di costituzione depositata in data
26.03.2021, nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata in citazione, fissata in data
3 22.04.2021. Inoltre, l'appello incidentale non è tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., bensì tempestivo, poiché è stato proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado.
2.2 – Con riferimento all'ammissibilità dell'appello principale e di quello incidentale, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., invece, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, consentendo l'ammissibilità dell'appello laddove siano chiare le censure apportate alla decisione di primo grado, nonché la statuizione realmente voluta dall'appellante in riforma di quella impugnata (cfr. Cassazione civile, sez. un., 16/11/2017, n. 27199).
Nel caso di specie, gli appellanti hanno puntualmente individuato le parti della sentenza non condivisa e le richieste di riforma della stessa, consentendo di proseguire nell'accertamento del diritto rivendicato.
3 – Nel merito, l'appellante ha contestato l'errata valutazione del materiale probatorio, da parte del Giudice di prime cure, alla luce delle prove testimoniali raccolte e della CTU espletata.
L'appello è parzialmente fondato, atteso che la rivalutazione del complessivo quadro probatorio induce ad affermare che il sinistro è stato determinato dalla pari responsabilità dei conducenti.
3.1 – Al riguardo, è necessario premettere che, sussistendo uno scontro tra veicoli, è applicabile la presunzione di cui all'art. 2054 comma 2 c.c., che impone di ritenere che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno.
Invero, in tema di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la presunzione menzionata non configura a carico del conducente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ma una responsabilità presunta da cui il medesimo può liberarsi dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la
4 diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (cfr. Cassazione civile sez. VI,
16/02/2017, n. 4130).
Peraltro, è stato precisato, altresì, che, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta (cfr. Cassazione civile sez. III,
19/12/2024, n. 33483); l'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di pari responsabilità, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., solo in un caso: quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale, da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro; è pertanto falsamente applicato l'art. 2054, comma 2, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione (Cassazione civile sez. III, 20/11/2024, n. 29927).
3.2 – Nel caso di specie, al fine di ricostruire la dinamica del sinistro, sono state raccolte in primo grado tre diverse testimonianze, che sono contraddittorie su molteplici punti.
Cionondimeno, è pacifico che l'impatto è avvenuto mentre il veicolo Ford Fiesta stava svoltando a sinistra: tale circostanza è stata riferita dal TE attoreo, , il quale ha affermato Testimone_1 che “nel momento in cui stava svoltando a sinistra, da dietro proveniva lo scooter Honda, il quale nel tentativo di effettuare un sorpasso a sinistra alla Ford fiesta la urtò”; anche il TE di parte convenuta, , ha sostenuto che “improvvisamente la Ford Fiesta ripartì girando sulla Testimone_2 sinistra”; il TE ha confermato che l'automobile, dopo aver accostato a destra, Testimone_3 ha intrapreso una manovra di inversione a U sul lato opposto.
La vettura è stata colpita nella sua parte anteriore sinistra. È inverosimile, dunque, che l'impatto si sia verificato, come riferito dal TE , quando la stessa “aveva completato la Testimone_1 manovra di svolta a sinistra”: tale dichiarazione, infatti, contraddice la precedente affermazione del medesimo TE (“nel momento in cui stava svoltando a sinistra, da dietro proveniva lo scooter
Honda”); si pone in contrasto con i danni riportati dall'automobile, poiché gli stessi si trovano
5 nella parte anteriore, mentre, se la manovra di svolta fosse stata già completata, l'impatto sarebbe potuto avvenire al massimo con la parte posteriore, ancora situata sulla carreggiata;
del resto, se, come sostenuto dall'appellante, al momento dell'impatto la vettura si fosse trovata sul marciapiede posto a sinistra della carreggiata, l'impatto con il motociclo sarebbe stato impossibile, atteso che nessun TE ha riferito che lo scooter stesse circolando al di sopra del medesimo marciapiede.
I testi escussi si contraddicono sull'utilizzo dell'indicatore di direzione da parte del conducente della vettura Ford Fiesta, che è affermato da uno, ma negato dagli altri;
tale circostanza, tuttavia, non appare decisiva. Invero, l'art. 154 comma 1 del Codice della Strada prevede che “i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione”; il comma 3 della medesima disposizione, inoltre, precisa che “i conducenti devono, altresì: (…) b) per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata”.
Nel caso di specie, dalla prova testimoniale non è emerso che la conducente della Ford Fiesta abbia attivato con sufficiente anticipo l'indicatore di direzione, essendo possibile che lo stesso sia stato attivato immediatamente prima della svolta;
i testi non hanno affermato che la stessa, attraverso l'utilizzo dello specchietto retrovisore, non poteva avvedersi del motociclo che sopraggiungeva da dietro, non avendo riferito alcunché sul tale aspetto;
le testimonianze non consentono di ritenere neppure che, prima di effettuare la svolta a sinistra, la vettura si sia accostata il più possibile all'asse della carreggiata.
Non è provato, dunque, che la conducente dell'automobile abbia tenuto una condotta conforme al citato art. 154 del Codice della Strada;
pertanto, l'istruttoria espletata non permette di escludere la
6 sussistenza di profili di responsabilità della stessa, nella determinazione del sinistro.
3.3 – D'altra parte, diversamente rispetto a quanto affermato dal Giudice di primo grado, non è possibile neppure escludere la concorrente responsabilità del conducente del motociclo.
In effetti, tutti i testi hanno riferito che lo stesso, quando si è verificato il sinistro, stava effettuando una manovra di sorpasso della vettura Ford Fiesta, che si trovava davanti. Invero, il TE ha affermato che la vettura Ford Fiesta è ripartita “proprio mentre stava Testimone_2 arrivando il motorino, per cui ci fu l'impatto”; il TE ha sostenuto che “mentre Testimone_3 eseguiva tale manovra passavano due ragazzi con un motorino SH, di colore bianco, investendoli”. In altri termini, i due veicoli si sono scontrati mentre erano affiancati.
Anche se l'automobile avesse accostato, prima della svolta a sinistra, sul lato destro della carreggiata, come riferito dai testi di parte convenuta, il conducente del motociclo avrebbe dovuto attivare l'indicatore di direzione, prima di superarla, atteso che nessuno dei testi ha riferito che la vettura si trovasse al di fuori della carreggiata. L'art. 148 comma 1 del Codice della Strada, infatti, definisce il sorpasso come “è la manovra mediante la quale un veicolo supera un altro veicolo un animale o un pedone in movimento o fermi sulla corsia o sulla parte della carreggiata destinata normalmente alla circolazione”; il comma 3 della medesima disposizione impone a chi compie una manovra di sorpasso di segnalare la propria intenzione, mediante l'indicatore di direzione. Nel caso di specie, non è stato provato il rispetto di tale prescrizione.
Per giunta, dalla ricostruzione offerta dallo stesso , oltre che dai testi, è emerso Controparte_1 che lo stesso viaggiasse “a velocità sostenuta”; non è dimostrato, quindi, lo stesso abbia rispettato i limiti di velocità presenti sulla strada in cui si è verificato l'incidente, pari a 50 km/h, secondo la relazione redatta dagli Agenti di Polizia Municipale intervenuti sul posto;
non è provata, quindi,
l'osservanza degli artt. 141 e 142 del Codice della Strada.
Il rispetto delle norme citate avrebbe consentito di evitare il sinistro per cui è causa, poiché, da un lato, avrebbe permesso al conducente dell'autovettura di avvedersi più facilmente del motociclo che sopraggiungeva e, dall'altro lato, avrebbe posto l'odierno appellato nelle condizioni di compiere manovre di emergenza per evitare l'impatto.
È evidente, dunque, che neppure con riferimento alla condotta del conducente del motociclo è possibile escludere profili di colpa;
non rilevano, peraltro, la mancanza di copertura assicurativa del motociclo e l'omessa osservanza dell'obbligo di revisione, che sono stati sanzionati dalla
7 Polizia Municipale, poiché il rispetto di tali obblighi non avrebbe impedito il sinistro per cui è causa e, dunque, gli stessi non sono causalmente rilevanti.
3.4 – Ai fini della ricostruzione del sinistro, non possono essere tratti elementi ulteriori dalla relazione redatta dagli agenti della Polizia Municipale che sono intervenuti sul posto, i quali non hanno assistito all'incidente, ma hanno offerto una ricostruzione della stessa fondata su dichiarazioni di cui non risulta specificata la provenienza e, che, quindi, non sono attendibili.
3.5 – Inoltre, diversamente rispetto a quanto affermato dal Giudice di Pace, la CTU espletata non consente di escludere la responsabilità del conducente del motociclo. Invero, il consulente nominato in primo grado ha ricostruito la dinamica del sinistro, concludendo che, “il motociclo non aveva tempi e spazi atti a poter effettuare una manovra di evasione, in quanto l'azione di svolta a sinistra dell'autovettura Ford Fiesta è avvenuta in modo improvviso ed imprevedibile che il motociclo non ha avuto nemmeno il tempo di frenare”. In altri termini, il CTU ha desunto l'assenza di colpa di dall'assenza di segni di frenata del motociclo, ritenendo Controparte_1 che l'impatto fosse inevitabile per lo stesso.
Tale conclusione, tuttavia, non può essere condivisa. Invero, deve essere evidenziato che il rispetto dei limiti di velocità avrebbe agevolato l'esecuzione di manovre di emergenza da parte del conducente del ciclomotore;
non essendo provato il rispetto di tale limite, alla luce delle precedenti considerazioni, non può escludersi che l'odierno appellato non sia riuscito a frenare tempestivamente, a causa dell'eccesso di velocità.
Del resto, diversamente rispetto a quanto sostenuto dal CTU, il fatto che la Polizia Municipale non abbia inflitto sanzioni per violazione degli artt. 141 e 142 del Codice della Strada non appare decisivo, poiché gli agenti non disponevano di alcun elemento per stabilire la velocità dei veicoli;
conseguentemente, tale circostanza non dimostra il rispetto del limite di velocità, ma soltanto l'assenza di prove al riguardo.
3.6 – Alla luce delle precedenti considerazioni, non può essere affermato che il sinistro è imputabile alla condotta di un solo conducente, poiché non è provato che la condotta di uno di essi sia esente da colpa;
conseguentemente, la presunzione posta dall'art. 2054 comma 2 c.c. non
è superata;
pertanto, in riforma della sentenza di primo grado, la responsabilità del sinistro deve essere posta a carico di entrambi i conducenti, nella misura del 50% ciascuno.
4 – Occorre procedere, dunque, alla quantificazione dei danni.
8 4.1 – Il pregiudizio patito da è stato determinato dal Giudice di Pace in € Controparte_1
516,43, oltre IVA, oltre interessi dal fatto all'effettivo soddisfo. Non essendo stato formulato, sul punto, un apposito motivo d'appello, tale quantificazione non può essere modificata.
Tuttavia, considerato che il sinistro è stata imputato a nella misura del 50%, il Parte_1 risarcimento dovuto ammonta a € 258,22, oltre IVA, oltre interessi dalla data del sinistro al soddisfo.
4.2 – Il danno patito dall'appellante principale, invece, deve essere quantificato sulla base degli esiti della CTU espletata nel corso del giudizio di primo grado, che, sul punto, non è stata specificamente contestata dalle parti.
Il danno, dunque, ammonta a € 1.894,03, oltre IVA. Si precisa che l'ulteriore voce riconosciuta dal CTU, a titolo di fermo tecnico, non può essere riconosciuta, in assenza di attività assertiva ed istruttoria sul punto;
invero, la Corte di Cassazione ha precisato che esso deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo (cfr. Cassazione civile sez. III, 14/10/2015, n. 20620; Cassazione civile sez. III,
19/09/2022, n. 27389).
Attesa l'accertata colpevole compartecipazione di al fatto generatore del danno, Parte_1 il risarcimento dovuto ammonta a € 947,05, pari al 50% di € 1.894,03, oltre IVA, oltre interessi dalla data del fatto all'effettivo soddisfo.
4.3 – Conseguentemente, in riforma della sentenza di primo grado, e Parte_1 [...] devono essere condannate, in solido, al pagamento di € 258,22, oltre IVA, Controparte_3 oltre interessi dalla data del sinistro al soddisfo, in favore di . Controparte_1
e devono essere condannati, in solido, al pagamento di € Controparte_1 Controparte_2
947,05, oltre IVA, oltre interessi dalla data del fatto all'effettivo soddisfo, in favore di Parte_1
[...]
5 – L'appello deve essere accolto, altresì, nella parte in cui è stato chiesto di condannare
[...]
a tenere indenne dal pagamento delle somme dovute in Controparte_3 Parte_1 virtù del presente giudizio.
5.1 – Invero, il Giudice di Pace non si è pronunciato sulla domanda di manleva formulata
9 dall'attrice in primo grado, nei confronti della propria compagnia assicuratrice. Tale domanda è fondata, non essendo contestata la sussistenza del rapporto assicurativo.
6 – Infine, atteso che ha dedotto di aver corrisposto gli importi dovuti Controparte_3 in esecuzione della sentenza di primo grado, in assenza di contestazioni sul punto, l'appellato deve essere condannato alla restituzione delle somme ricevute in misura Controparte_1 eccedente rispetto a quelle previste nella presente pronuncia.
Invero, l'articolo 336 c.p.c., disponendo che la riforma o la cassazione della sentenza estenda i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla decisione riformata o cassata, comporta che, non appena sia pubblicata la sentenza di riforma, vengano meno immediatamente sia l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme pagate e di ripristino della situazione precedente. In sostanza, è sufficiente l'accoglimento dell'impugnazione perché sorga l'obbligo restitutorio (cfr. Cassazione civile sez. II, 13/09/2022, n. 26849).
7 – Occorre procedere, a questo punto, al riparto delle spese di lite.
7.1 – Nei rapporti tra e , la reciproca soccombenza tra le parti Parte_1 Controparte_1 giustifica la compensazione delle stesse, ai sensi dell'art. 92 comma 2 c.p.c., con riferimento ai due gradi di giudizio.
7.2 – Atteso che la domanda formulata da nei confronti di Controparte_1 Controparte_3
è stata accolta, la compagnia assicuratrice deve essere condannata alla rifusione delle
[...] spese dei due gradi di giudizio in favore del difensore danneggiato. Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri previsti dalle tabelle 1 e 2 fascia I del D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, con riduzione del 50%, in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità; oltre a € 98,00 per spese di iscrizione al ruolo relative alla domanda riconvenzionale.
7.3 – Alla luce della soccombenza, e devono Controparte_2 Controparte_3 essere condannate, in solido, alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio nei confronti del difensore antistatario di . Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione Parte_1 dei parametri previsti dalle tabelle 1 e 2 fascia II del D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M.
147/2022, con riduzione del 50%, in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità;
10 oltre a € 299,00 per spese di iscrizione al ruolo dei due gradi di giudizio.
7.4 – Le spese di CTU, come liquidate dal Giudice di Pace, sono ripatite tra tutte le parti in pari quote.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, condanna e in solido, al pagamento di € Parte_1 Controparte_3
258,22, oltre IVA, oltre interessi dalla data del sinistro al soddisfo, in favore di CP_1
[...]
2. condanna in solido, al pagamento di € 947,05, Controparte_4 oltre IVA, oltre interessi dalla data del fatto all'effettivo soddisfo, in favore di Parte_1
[...]
3. condanna a tenere indenne dal pagamento di tutte Controparte_3 Parte_1 le somme dovute in virtù della presente sentenza;
4. condanna alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della Controparte_1 sentenza di primo grado e non dovute, in virtù della presente pronuncia;
5. compensa le spese di lite dei due gradi di giudizio, nei rapporti tra e Parte_1 CP_1
[...]
6. condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Controparte_3 Controparte_1 processuali, che liquida in € 164,00 per compensi professionali relativi al giudizio di primo grado, € 331,00 per compensi professionali relativi al giudizio di secondo grado ed € 98,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
7. condanna e in solido, alla rifusione, in favore Controparte_3 Controparte_2 del difensore antistatario di , delle spese processuali, che liquida in € 632,50 Parte_1 per compensi professionali relativi al giudizio di primo grado, € 1.276,00 per compensi professionali relativi al giudizio di secondo grado ed € 299,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge;
11 8. pone le spese di CTU a carico di tutte le parti, in pari quote.
Nola, 22/12/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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