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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/07/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1016/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1016/2025 v.g., promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. COZZA MARCO
e
, nata a [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. COZZA MARCO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/05/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 30/08/2014 avevano contratto matrimonio con rito
[...] civile, in COLLECORVINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 19/06/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 19/06/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta del 19/06/2025:
• I figli minori saranno affidati in via esclusiva alla madre;
• Non vi è luogo a provvedere sulla casa familiare, atteso che i coniugi vivevano in un appartamento in locazione in Pescara, via Cetteo Ciglia, 56/4. La madre con i minori si trasferirà in Acerra (NA), via A. De Gasperi, n. 12, mentre il padre resterà presso la predetta residenza, il tutto stabilito di comune accordo. I coniugi si impegnano a comunicare ogni cambio di residenza e/o di dimora;
• Le parti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio; eventuali espatri coi figli minori dovranno essere sottoposti all'altro coniuge e da quest'ultimo autorizzati;
• Il padre potrà vedere i figli liberamente, previo appuntamento con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori oltreché con gli impegni lavorativi di entrambi;
• È data facoltà ai coniugi, di comune accordo, di modificare i periodi e gli orari di visita e di permanenza;
• I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo tra i figli minori e ciascuno di essi;
• Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 CP_1 figli, la somma di € 400,00= (€ 200,00= per ciascuno di essi), somma che sarà
pagina 3 di 4 versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
• Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai Parte_1 figli secondo le linee guida approvate dal protocollo per i procedimenti in materia di stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie ex art. 473-bis e ss. c.p.c. stipulato in data 25.06.2024;
• Le parti dichiarano che non sussistono beni e valori oggetto di rivendica reciproca e, con l'omologa delle presenti condizioni di separazione, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
COLLECORVINO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 19/06/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 09/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luigi CIRILLO Presidente Relatore dott. Carmine DI FULVIO Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1016/2025 v.g., promossa da:
nato a [...] il [...], Parte_1 assistito e difeso dall'avv. COZZA MARCO
e
, nata a [...] il [...], CP_1 assistita e difesa dall'avv. COZZA MARCO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
pagina 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/05/2025, e Parte_1 CP_1
esponevano che in data 30/08/2014 avevano contratto matrimonio con rito
[...] civile, in COLLECORVINO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la separazione personale ed il successivo divorzio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo;
deposito da avvenire entro la data del 19/06/2025 che sostituiva quella dell'udienza.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della separazione non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo. si dà atto che, salva preesistente separazione dei beni, ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 19/06/2025); rilevato che i coniugi, oltre ad aver proposto domanda di separazione, hanno anche avanzato domanda di divorzio;
atteso quanto statuito dalla Corte Suprema di Cassazione – Sezioni Unite, con sentenza 11906/23 del 16/10/2023, in merito all'ammissibilità della domanda di divorzio unitamente alla domanda di separazione;
P. Q. M.
pagina 2 di 4 Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e , provvede come segue:
[...] CP_1
O M O L O G A la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni, concordate e confermate nelle note di trattazione scritta del 19/06/2025:
• I figli minori saranno affidati in via esclusiva alla madre;
• Non vi è luogo a provvedere sulla casa familiare, atteso che i coniugi vivevano in un appartamento in locazione in Pescara, via Cetteo Ciglia, 56/4. La madre con i minori si trasferirà in Acerra (NA), via A. De Gasperi, n. 12, mentre il padre resterà presso la predetta residenza, il tutto stabilito di comune accordo. I coniugi si impegnano a comunicare ogni cambio di residenza e/o di dimora;
• Le parti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio; eventuali espatri coi figli minori dovranno essere sottoposti all'altro coniuge e da quest'ultimo autorizzati;
• Il padre potrà vedere i figli liberamente, previo appuntamento con la madre, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi dei minori oltreché con gli impegni lavorativi di entrambi;
• È data facoltà ai coniugi, di comune accordo, di modificare i periodi e gli orari di visita e di permanenza;
• I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo tra i figli minori e ciascuno di essi;
• Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 CP_1 figli, la somma di € 400,00= (€ 200,00= per ciascuno di essi), somma che sarà
pagina 3 di 4 versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita;
• Il sig. terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai Parte_1 figli secondo le linee guida approvate dal protocollo per i procedimenti in materia di stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie ex art. 473-bis e ss. c.p.c. stipulato in data 25.06.2024;
• Le parti dichiarano che non sussistono beni e valori oggetto di rivendica reciproca e, con l'omologa delle presenti condizioni di separazione, non avranno più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
Manda alla Cancelleria del Tribunale per l'inoltro di copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
COLLECORVINO perché provveda alle annotazioni ed agli altri incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, dando atto che - salva preesistente separazione dei beni - ai sensi dell'art. 191 c.c., è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi (da aversi per il 19/06/2025);
Dispone la prosecuzione del giudizio per la domanda di divorzio, come da separata ordinanza del Presidente Relatore.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 09/07/2025
Il Presidente
Dott. Luigi Cirillo
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