Ordinanza cautelare 7 marzo 2025
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 06/02/2026, n. 2405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2405 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02405/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13398/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13398 del 2024, proposto da
AT CI, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, Istituto Omnicomprensivo L Pirandello Lampedusa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia
1) del decreto n°2856 del 25.11.2024 del MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO (all.1), nella parte in cui reca il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sostegno conseguito all''estero per la classe di concorso ADSS, emanato in adempimento alla sentenza del TAR LAZIO Sezione Quarta Bis, n. 4317/2023 (all.4) intervenuta a seguito di ricorso per silenzio inadempimento;
2) della nota n°20466 del 02.12.2024 dell''UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA-AT AGRIGENTO (all.2) di esclusione del docente dalle GRADUATORIE PROVINCIALI finalizzate al conferimento di contratti a tempo determinato per la classe di concorso ADSS – Sostegno scuola sec. II °grado, e contestuale revoca della individuazione quale destinatario della proposta di assunzione a tempo determinato;
3) del decreto del Dirigente scolastico n°13278 del 28/11/2024 l''Istituto Comprensivo G. PIRANDELLO, (all.3) di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato stipulato dalle c.d. GPS, per decadenza dei requisiti costituenti i relativi presupposti, effetto della riserva di accertamento del titolo estero, nella parte in cui è emanato “per le motivazioni di cui in premessa, in esecuzione del decreto dell''UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA-AT AGRIGENTO
- di ogni altro atto presupposto e conseguenziale ancorchè non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Uff Scolastico Reg Sicilia Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento e di Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale e di Istituto Omnicomprensivo L Pirandello Lampedusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. Marco AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere l’annullamento degli atti indicati in epigrafe e, in particolare, del provvedimento con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rigettato la sua istanza di riconoscimento del titolo di formazione sul sostegno conseguito in Romania (“Formazione dei professori itineranti e di sostegno per la inclusione sociale ed educazionale delle persone con bisogni educativi speciali”, rilasciato dall’Università “Dimitrie Cantemir” di Tirgu Mures in data 18 giugno 2019).
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 1503 del 7 marzo 2025 la Sezione ha accolto la domanda cautelare, sospendendo gli effetti del provvedimento impugnato.
Con memoria depositata in data 19 dicembre 2025 l’amministrazione resistente ha chiesto al Tribunale di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
All’udienza pubblica del 4 febbraio 2026 la causa è passata in decisione.
Il Collegio rileva che, come il Ministero ha rappresentato e, altresì, documentato (v. all. 1 depositato il 19 dicembre 2025), la ricorrente, con atto acquisito dall’amministrazione in data 19 giugno 2025, ha dichiarato di rinunciare all’istanza di riconoscimento respinta dal Dicastero con il provvedimento impugnato, ai fini dell’iscrizione ai percorsi formativi di cui all’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.
Tale circostanza sopravvenuta priva di interesse concreto ed attuale il ricorso, che dunque va dichiarato improcedibile.
Si ravvisano giusti motivi, alla luce di tutte le circostanze e della peculiare fattispecie, per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA IA, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
Marco AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AR | NA IA |
IL SEGRETARIO