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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/02/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel.
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice
3 PINTO dott. Emanuele - giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9430/2024 R.G.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso depositato il 18/09/2024 premesso che: Parte_1
1. aveva intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale in data Parte_2
Per 11/07/2022 era nata , che entrambi avevano riconosciuto;
2. la loro relazione era terminata a causa di incompatibilità caratteriali;
chiedeva al Tribunale di Bari disporsi l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso di sé, regolamentarsi il diritto di visita paterno, disporsi il suo diritto a percepire integralmente l'Assegno Unico Universale nonché porre a carico del n contributo al Parte_2 mantenimento della figlia in misura pari a € 300,00 mensili oltre aggiornamenti Istat ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019.
In data 13/12/2024 si costituiva in giudizio il resistente dando atto di essersi Parte_2
accordato con la . Parte_1
Dalle condizioni puntualmente riportate nella convenzione depositata in data 13/12/2024 risultava la regolamentazione dell'affidamento della minore con collocamento presso la madre, il regime degli incontri paterni ed il mantenimento della figlia.
All'udienza figurata del 20/01/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. con nota del 21/01/2025 interveniva nel giudizio esprimendo parere favorevole.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, giacché esse vivono ormai in luoghi diversi, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole. 2.- Premesso che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nella convenzione depositata in data
13/12/2024 determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale, va osservato che la regolamentazione tra di loro concordata in ordine sia all'affidamento della figlia, da loro generata fuori dal matrimonio, sia in ordine al diritto di visita paterno che in ordine alla disciplina economica dei loro rapporti rispetto alla figlia può essere condiviso e recepito nel presente decreto.
Nel caso di specie, infatti, le parti:
1. hanno pattuito l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre;
2. hanno regolamentato il diritto di visita paterno;
3. hanno stabilito l'importo del contributo paterno al mantenimento della figlia della coppia in misura congrua rispetto alle esigenze di vita della prole (€ 180,00 mensili);
4. hanno pattuito la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascuno da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019 nonché il diritto della a percepire integralmente l'Assegno Unico Universale. Parte_1
Tali accordi sono conformi all'interesse della minore e possono essere recepiti.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione personale ed economica dei loro rapporti con la figlia.
4.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 18/09/2024 da
[...]
nei riguardi di così provvede: Parte_1 Parte_2
1. prende atto che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente alla figlia, da loro generata fuori dal matrimonio, siano regolati in conformità alla convenzione datata
10.10.2024 e depositata in data 13/12/2024, che qui deve intendersi pedissequamente richiamata;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 04/02/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel.
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice
3 PINTO dott. Emanuele - giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9430/2024 R.G.
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso depositato il 18/09/2024 premesso che: Parte_1
1. aveva intrattenuto una relazione sentimentale con dalla quale in data Parte_2
Per 11/07/2022 era nata , che entrambi avevano riconosciuto;
2. la loro relazione era terminata a causa di incompatibilità caratteriali;
chiedeva al Tribunale di Bari disporsi l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso di sé, regolamentarsi il diritto di visita paterno, disporsi il suo diritto a percepire integralmente l'Assegno Unico Universale nonché porre a carico del n contributo al Parte_2 mantenimento della figlia in misura pari a € 300,00 mensili oltre aggiornamenti Istat ed al 50% delle spese straordinarie da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019.
In data 13/12/2024 si costituiva in giudizio il resistente dando atto di essersi Parte_2
accordato con la . Parte_1
Dalle condizioni puntualmente riportate nella convenzione depositata in data 13/12/2024 risultava la regolamentazione dell'affidamento della minore con collocamento presso la madre, il regime degli incontri paterni ed il mantenimento della figlia.
All'udienza figurata del 20/01/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. con nota del 21/01/2025 interveniva nel giudizio esprimendo parere favorevole.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- È incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, giacché esse vivono ormai in luoghi diversi, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole. 2.- Premesso che l'accordo raggiunto tra le parti e contenuto nella convenzione depositata in data
13/12/2024 determina la competenza del Tribunale in composizione collegiale, va osservato che la regolamentazione tra di loro concordata in ordine sia all'affidamento della figlia, da loro generata fuori dal matrimonio, sia in ordine al diritto di visita paterno che in ordine alla disciplina economica dei loro rapporti rispetto alla figlia può essere condiviso e recepito nel presente decreto.
Nel caso di specie, infatti, le parti:
1. hanno pattuito l'affidamento condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre;
2. hanno regolamentato il diritto di visita paterno;
3. hanno stabilito l'importo del contributo paterno al mantenimento della figlia della coppia in misura congrua rispetto alle esigenze di vita della prole (€ 180,00 mensili);
4. hanno pattuito la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascuno da individuarsi in virtù del Protocollo del Tribunale di Bari del 08.07.2019 nonché il diritto della a percepire integralmente l'Assegno Unico Universale. Parte_1
Tali accordi sono conformi all'interesse della minore e possono essere recepiti.
3.- Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, in difetto di qualsiasi contrasto tra le parti sulla regolazione personale ed economica dei loro rapporti con la figlia.
4.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 18/09/2024 da
[...]
nei riguardi di così provvede: Parte_1 Parte_2
1. prende atto che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente alla figlia, da loro generata fuori dal matrimonio, siano regolati in conformità alla convenzione datata
10.10.2024 e depositata in data 13/12/2024, che qui deve intendersi pedissequamente richiamata;
2. nulla per le spese;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile in data 04/02/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera