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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 15/07/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano il Tribunale Ordinario di Velletri in composizione monocratica, nella persona del dottore Roberto Camilletti, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al numero 3727 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta per la decisione il 6.3.2025 ex art. 281 quinquies
c.p.c., vertente tra
, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Vitale e Riccardo Parte_1
Vitale in virtù della procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, alla Via Conte Rosso n.5,
e
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe De Falco in virtù della Controparte_1 procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Anzio, al Vicolo dei Fabbri n.18.
Oggetto: proprietà - responsabilità extracontrattuale.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 18.5.2021 ha convenuto in Parte_1 giudizio per ottenerne la condanna a risarcire i danni causati all'interno Controparte_1 di unità immobiliare a seguito della realizzazione di un muro ostacolante il normale deflusso di acqua in una pubblica via.
La citante ha riferito: che è proprietaria di unità immobiliare situata in Nettuno, alla Via
Barletta n.15; che nel predetto bene il (ed a decorrere dal) 10.9.2017 si è verificata una infiltrazione di acqua proveniente dalla via pubblica;
che la penetrazione accennata è stata causata dalla realizzazione, da parte della convenuta e all'interno di un suo cespite, di un muro abusivo, alterante l'ordinario deflusso di acqua in una pubblica via;
che dall'evento descritto è derivato il danneggiamento di alcune superfici dell'abitazione, di mobili e di elettrodomestici;
che ha diritto al risarcimento del danno subito, pari ad euro
25.000.
La citata ha replicato: che l'area è priva di opere di urbanizzazione primaria;
che l'evento dannoso addotto dalla controparte non è provato;
che l'unità abitativa dell'attrice viola parzialmente la normativa urbanistica;
che la parte di immobile danneggiata, pur abitata, ha una destinazione diversa;
che la domanda deve essere rigettata. Durante il processo è stata compiuta una consulenza tecnica d'ufficio.
La lite è stata istruita con l'interrogatorio di più persone.
All'udienza del 6.3.2025 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c..
Motivi della decisione.
La citante ha specificato il titolo della responsabilità fondante la domanda risarcitoria: responsabilità extracontrattuale.
La specificazione fa propendere per l'applicazione dell'art. 2043 c.c. e, quindi, per lo scrutinio dell'eventuale violazione del principio generale del neminem laedere, trasgressione concretizzatasi, secondo la domanda, tramite la realizzazione, da parte della convenuta, di un muro alterante il normale deflusso di acqua in una pubblica via.
L'esercizio del diritto di proprietà da parte di ciascuno trova, quale limite, il diritto di proprietà del terzo, con conseguente risarcimento del danno ingiusto là dove
(il diritto del terzo) venga compresso o comunque pregiudicato;
l'art. 840
c.c. (specificazione della disposizione generale di cui all'art.832 c.c.) manifesta inequivocabilmente che il proprietario non può compiere opere che rechino pregiudizio al vicino.
Ricondotta la fattispecie nell'ambito del risarcimento per fatto illecito, l'art. 2043 c.c. richiede la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'esistenza del nesso causale fra il fatto doloso o colposo (costruzione di un muro) riferibile al preteso danneggiante, connotato di antigiuridicità in quanto lesivo di un bene protetto, e l'evento dannoso dedotto in giudizio, con la precisazione che per nesso causale si deve intendere quel particolare rapporto fra un atto o fatto -omissivo o commissivo, colposo o doloso- e un dato evento dannoso, in relazione al quale si possa affermare che quel dato evento dannoso non si sarebbe verificato in assenza del primo;
il danneggiato deve allegare e provare gli elementi costitutivi della domanda sia a livello soggettivo (colpa o dolo) sia a livello oggettivo (condotta, evento, danno ingiusto e nesso di causalità).
L'ausiliario (con elaborato da cui si ritiene di non discostarsi per la puntualità delle osservazioni) ha accertato: “[…] si può riferire con certezza che le doglianze di cui al ricorso sono fondate […] il locale in passato è stato interessato da alcuni allagamenti
[…] gli allagamenti lamentati dalla ricorrente sono da attribuire allo sbarramento della strada di Via Barletta, prima con il muro costruito dalla resistente, poi con il rialzo del CP terreno […]” (cfr. tec. [pag. da n.1 a n.8]).
La perizia (sinteticamente) riprodotta manifesta l'esistenza di un nesso causale fra la colposa realizzazione, da parte della danneggiante, di un muro (con inosservanza delle norme edilizie [cfr. doc. n.4 fasc. parte attrice]) e l'allagamento allegato, edificazione connotata da antigiuridicità in quanto lesiva del diritto di proprietà della vicina. E' poi consolidata l'idea che esistono due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità (per la quale il danno rileva solo come evento lesivo) e la determinazione del danno cagionato, che costituisce l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria (cfr. C.S.U. n.576/2008).
Per la determinazione del danno-conseguenza subito dall'attrice, il consulente tecnico di ufficio ha puntualizzato: “[…] gli allagamenti hanno causato alcuni danni sulle pareti del vano attualmente adibito a sala hobby […] l'intonaco delle pareti risulta deteriorato […] l'impianto elettrico risulta danneggiato […] la destinazione del vano è
“a magazzino” […] Totale euro 8.857,52 […]” (cfr. [da pag. n.9 a pag. n.18]). CP_3
La consulenza tecnica di ufficio consente dunque di determinare la somma necessaria, pari ad euro 8.857,52, per eliminare le conseguenze dannose dell'illecito.
Per ulteriori danni (o per il lucro cessante) va considerato che nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento di un immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato (cfr. C. n.30791/2024). Ebbene per la liquidazione del lucro cessante difetta, da parte dell'attrice, l'allegazione delle circostanze da cui inferire la concreta possibilità di esercizio del diritto di sfruttamento della cosa (come sopra).
Va poi appurata l'esistenza di un danno non-patrimoniale subito da . Parte_1
La valutazione di un danno deve essere tale da coprire l'intero pregiudizio subito, a prescindere dai nomina iuris utilizzati, i quali svolgono una mera funzione descrittiva.
In altre parole, deve essere valutato il pregiudizio derivante dalla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane (cfr. C.
n.7875/2009 e C. n. 26899/2014 [per fattispecie diverse]); il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare è uno dei diritti protetti dalla Convenzione Europea dei
Diritti Umani (art. 8) e la Corte di Strasburgo ha fatto più volte applicazione di tale principio a fondamento della tutela della vivibilità dell'abitazione e alla qualità della vita all'interno di essa.
Di conseguenza, va liquidata (ex art. 1226 c.c.) alla citante, per il risarcimento del pregiudizio indicato, la somma complessiva ed attualizzata di euro 2.000 (considerata la tipologia di ambienti danneggiati [uso non residenziale] e l'estensione della superficie infiltrata dall'acqua - prova presuntiva [successione regolare tra gli elementi indicati e lesione della vita privata]). Infine va confutata la sussistenza, in favore dell'attrice, di un danno patrimoniale derivante dal danneggiamento di elettrodomestici e mobili.
ha riferito: “[…] Gli elettrodomestici galleggiavano. La lavatrice Controparte_4 galleggiava nel garage, mentre gli altri elettrodomestici galleggiavano nella cucina
[…]”; ha esposto: “[…] la lavatrice era nel garage, mentre gli altri Tes_1 elettrodomestici si trovavano nel rustico – sala hobby”. Orbene le dichiarazioni richiamate permettono di affermare che l'allagamento abbia interessato anche elettrodomestici, ma non autorizzano a reputare l'antecedente funzionamento delle cose
(potendo trattarsi di beni già non funzionanti tenuto conto del luogo di posizionamento).
Le spese seguono la soccombenza e le spese della consulenza tecnica di ufficio
(liquidate con precedente decreto) sono poste, definitivamente e integralmente, a carico della parte convenuta (l'assenza di una prova dell'avvenuto pagamento delle spese indicate preclude la possibilità di liquidarle [in questa sede] tra le spese di lite).
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-condanna al pagamento, in favore di , della somma Controparte_1 Parte_1 di euro 8.857,52, per il risarcimento del danno patrimoniale (come in motivazione);
-condanna al pagamento, in favore di , della somma Controparte_1 Parte_1 di euro 2.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito (come in motivazione);
-condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite che liquida in euro 264 per spese ed euro 5.077 per compensi professionali (oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.);
-pone le spese della consulenza tecnica di ufficio (liquidate con il decreto del
19.11.2024), definitivamente ed integralmente, a carico della parte convenuta.
Velletri, lì 13.7.2025 Il Giudice
c.p.c., vertente tra
, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Vitale e Riccardo Parte_1
Vitale in virtù della procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Roma, alla Via Conte Rosso n.5,
e
, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe De Falco in virtù della Controparte_1 procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Anzio, al Vicolo dei Fabbri n.18.
Oggetto: proprietà - responsabilità extracontrattuale.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 18.5.2021 ha convenuto in Parte_1 giudizio per ottenerne la condanna a risarcire i danni causati all'interno Controparte_1 di unità immobiliare a seguito della realizzazione di un muro ostacolante il normale deflusso di acqua in una pubblica via.
La citante ha riferito: che è proprietaria di unità immobiliare situata in Nettuno, alla Via
Barletta n.15; che nel predetto bene il (ed a decorrere dal) 10.9.2017 si è verificata una infiltrazione di acqua proveniente dalla via pubblica;
che la penetrazione accennata è stata causata dalla realizzazione, da parte della convenuta e all'interno di un suo cespite, di un muro abusivo, alterante l'ordinario deflusso di acqua in una pubblica via;
che dall'evento descritto è derivato il danneggiamento di alcune superfici dell'abitazione, di mobili e di elettrodomestici;
che ha diritto al risarcimento del danno subito, pari ad euro
25.000.
La citata ha replicato: che l'area è priva di opere di urbanizzazione primaria;
che l'evento dannoso addotto dalla controparte non è provato;
che l'unità abitativa dell'attrice viola parzialmente la normativa urbanistica;
che la parte di immobile danneggiata, pur abitata, ha una destinazione diversa;
che la domanda deve essere rigettata. Durante il processo è stata compiuta una consulenza tecnica d'ufficio.
La lite è stata istruita con l'interrogatorio di più persone.
All'udienza del 6.3.2025 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c..
Motivi della decisione.
La citante ha specificato il titolo della responsabilità fondante la domanda risarcitoria: responsabilità extracontrattuale.
La specificazione fa propendere per l'applicazione dell'art. 2043 c.c. e, quindi, per lo scrutinio dell'eventuale violazione del principio generale del neminem laedere, trasgressione concretizzatasi, secondo la domanda, tramite la realizzazione, da parte della convenuta, di un muro alterante il normale deflusso di acqua in una pubblica via.
L'esercizio del diritto di proprietà da parte di ciascuno trova, quale limite, il diritto di proprietà del terzo, con conseguente risarcimento del danno ingiusto là dove
(il diritto del terzo) venga compresso o comunque pregiudicato;
l'art. 840
c.c. (specificazione della disposizione generale di cui all'art.832 c.c.) manifesta inequivocabilmente che il proprietario non può compiere opere che rechino pregiudizio al vicino.
Ricondotta la fattispecie nell'ambito del risarcimento per fatto illecito, l'art. 2043 c.c. richiede la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'esistenza del nesso causale fra il fatto doloso o colposo (costruzione di un muro) riferibile al preteso danneggiante, connotato di antigiuridicità in quanto lesivo di un bene protetto, e l'evento dannoso dedotto in giudizio, con la precisazione che per nesso causale si deve intendere quel particolare rapporto fra un atto o fatto -omissivo o commissivo, colposo o doloso- e un dato evento dannoso, in relazione al quale si possa affermare che quel dato evento dannoso non si sarebbe verificato in assenza del primo;
il danneggiato deve allegare e provare gli elementi costitutivi della domanda sia a livello soggettivo (colpa o dolo) sia a livello oggettivo (condotta, evento, danno ingiusto e nesso di causalità).
L'ausiliario (con elaborato da cui si ritiene di non discostarsi per la puntualità delle osservazioni) ha accertato: “[…] si può riferire con certezza che le doglianze di cui al ricorso sono fondate […] il locale in passato è stato interessato da alcuni allagamenti
[…] gli allagamenti lamentati dalla ricorrente sono da attribuire allo sbarramento della strada di Via Barletta, prima con il muro costruito dalla resistente, poi con il rialzo del CP terreno […]” (cfr. tec. [pag. da n.1 a n.8]).
La perizia (sinteticamente) riprodotta manifesta l'esistenza di un nesso causale fra la colposa realizzazione, da parte della danneggiante, di un muro (con inosservanza delle norme edilizie [cfr. doc. n.4 fasc. parte attrice]) e l'allagamento allegato, edificazione connotata da antigiuridicità in quanto lesiva del diritto di proprietà della vicina. E' poi consolidata l'idea che esistono due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità (per la quale il danno rileva solo come evento lesivo) e la determinazione del danno cagionato, che costituisce l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria (cfr. C.S.U. n.576/2008).
Per la determinazione del danno-conseguenza subito dall'attrice, il consulente tecnico di ufficio ha puntualizzato: “[…] gli allagamenti hanno causato alcuni danni sulle pareti del vano attualmente adibito a sala hobby […] l'intonaco delle pareti risulta deteriorato […] l'impianto elettrico risulta danneggiato […] la destinazione del vano è
“a magazzino” […] Totale euro 8.857,52 […]” (cfr. [da pag. n.9 a pag. n.18]). CP_3
La consulenza tecnica di ufficio consente dunque di determinare la somma necessaria, pari ad euro 8.857,52, per eliminare le conseguenze dannose dell'illecito.
Per ulteriori danni (o per il lucro cessante) va considerato che nell'ipotesi di perdita della disponibilità e del godimento di un immobile in conseguenza dell'attività colposa di terzi, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito, sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato (cfr. C. n.30791/2024). Ebbene per la liquidazione del lucro cessante difetta, da parte dell'attrice, l'allegazione delle circostanze da cui inferire la concreta possibilità di esercizio del diritto di sfruttamento della cosa (come sopra).
Va poi appurata l'esistenza di un danno non-patrimoniale subito da . Parte_1
La valutazione di un danno deve essere tale da coprire l'intero pregiudizio subito, a prescindere dai nomina iuris utilizzati, i quali svolgono una mera funzione descrittiva.
In altre parole, deve essere valutato il pregiudizio derivante dalla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane (cfr. C.
n.7875/2009 e C. n. 26899/2014 [per fattispecie diverse]); il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare è uno dei diritti protetti dalla Convenzione Europea dei
Diritti Umani (art. 8) e la Corte di Strasburgo ha fatto più volte applicazione di tale principio a fondamento della tutela della vivibilità dell'abitazione e alla qualità della vita all'interno di essa.
Di conseguenza, va liquidata (ex art. 1226 c.c.) alla citante, per il risarcimento del pregiudizio indicato, la somma complessiva ed attualizzata di euro 2.000 (considerata la tipologia di ambienti danneggiati [uso non residenziale] e l'estensione della superficie infiltrata dall'acqua - prova presuntiva [successione regolare tra gli elementi indicati e lesione della vita privata]). Infine va confutata la sussistenza, in favore dell'attrice, di un danno patrimoniale derivante dal danneggiamento di elettrodomestici e mobili.
ha riferito: “[…] Gli elettrodomestici galleggiavano. La lavatrice Controparte_4 galleggiava nel garage, mentre gli altri elettrodomestici galleggiavano nella cucina
[…]”; ha esposto: “[…] la lavatrice era nel garage, mentre gli altri Tes_1 elettrodomestici si trovavano nel rustico – sala hobby”. Orbene le dichiarazioni richiamate permettono di affermare che l'allagamento abbia interessato anche elettrodomestici, ma non autorizzano a reputare l'antecedente funzionamento delle cose
(potendo trattarsi di beni già non funzionanti tenuto conto del luogo di posizionamento).
Le spese seguono la soccombenza e le spese della consulenza tecnica di ufficio
(liquidate con precedente decreto) sono poste, definitivamente e integralmente, a carico della parte convenuta (l'assenza di una prova dell'avvenuto pagamento delle spese indicate preclude la possibilità di liquidarle [in questa sede] tra le spese di lite).
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-condanna al pagamento, in favore di , della somma Controparte_1 Parte_1 di euro 8.857,52, per il risarcimento del danno patrimoniale (come in motivazione);
-condanna al pagamento, in favore di , della somma Controparte_1 Parte_1 di euro 2.000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito (come in motivazione);
-condanna alla rifusione, in favore di , delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite che liquida in euro 264 per spese ed euro 5.077 per compensi professionali (oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.);
-pone le spese della consulenza tecnica di ufficio (liquidate con il decreto del
19.11.2024), definitivamente ed integralmente, a carico della parte convenuta.
Velletri, lì 13.7.2025 Il Giudice