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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XII, sentenza 29/01/2026, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 373/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4031/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - P.IVA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1241/2019 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 175/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: //
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 propone ricorso avverso Avviso di Accertamento IMU 2021 n. 1241/2019 dell' importo di € 136,37 emesso da IGE S.r.l., concessionaria del Comune di San Marcellino, notificato il
10/06/2025.
L'atto impositivo contesta l'omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta in relazione all'immobile sito in San Marcellino (CE), Indirizzo_1, del quale la ricorrente risulta usufruttuaria nella misura pari a 54/126.
La parte ricorrente deduce i seguenti profili di illegittimità dell'atto gravato:
1. Insussistenza dell'inadempimento La contribuente afferma che l'IMU per l'anno 2021 risulta integralmente versata dal sig. Conte Nominativo_1, figlio della ricorrente e comproprietario dell'immobile, mediante modello F24 intestato a quest'ultimo. Il pagamento, effettuato per l'intero tributo dovuto sul bene, comprenderebbe anche la quota imputabile alla ricorrente, con applicazione del principio di unicità del versamento in presenza di più soggetti passivi riferiti al medesimo cespite.
2. Difetto di legittimazione passiva
Secondo la ricorrente, avendo il coobbligato corrisposto l'intero importo dell'IMU dovuta, nessun debito residuo sussisterebbe in capo alla stessa. Il pagamento eseguito da uno dei comproprietari varrebbe, quindi,
a estinguere l'obbligazione tributaria per tutti i soggetti coinvolti.
3. Violazione dei principi di buon andamento e leale collaborazione
La parte ricorrente lamenta, altresì, la violazione degli artt. 97 Cost. e 10 dello Statuto del Contribuente, assumendo che l'amministrazione avrebbe potuto – e dovuto – verificare previamente l'avvenuto pagamento del tributo prima di procedere all'emissione dell'atto di accertamento.
4. La contribuente chiede:
l'annullamento integrale dell'Avviso di Accertamento impugnato, per insussistenza dell'inadempimento e avvenuto pagamento;
la condanna dell'ente impositore al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
L'ente resistente non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato, poiché dagli atti emerge che l'IMU relativa all'anno d'imposta 2021 risulta integralmente versata dal sig. Nominativo_1, comproprietario dell'immobile e coobbligato solidale della ricorrente. Il pagamento è documentato mediante modello F24 allegato, da cui si evince l'assolvimento dell'intero tributo, comprendente anche la quota riferibile alla contribuente.
Pertanto, difetta il presupposto dell'omesso pagamento posto a base dell'avviso impugnato, con conseguente illegittimità dell'atto impositivo, emesso in assenza di un reale inadempimento.
Alla luce di ciò, l'atto deve essere annullato.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso, e annulla l'avviso di accertamento impugnato. Condanna parte resistente alle spese di giudizio liquidate in € 233,00 oltre ad accessori di legge se dovuti da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso, annulla l'avviso di accertamento impugnato.
Condanna parte resistente alle spese di giudizio liquidate in € 233,00 oltre ad accessori di legge se dovuti da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 12, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4031/2025 depositato il 07/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. - P.IVA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1241/2019 IMU 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 175/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: //
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 propone ricorso avverso Avviso di Accertamento IMU 2021 n. 1241/2019 dell' importo di € 136,37 emesso da IGE S.r.l., concessionaria del Comune di San Marcellino, notificato il
10/06/2025.
L'atto impositivo contesta l'omesso o parziale versamento dell'imposta dovuta in relazione all'immobile sito in San Marcellino (CE), Indirizzo_1, del quale la ricorrente risulta usufruttuaria nella misura pari a 54/126.
La parte ricorrente deduce i seguenti profili di illegittimità dell'atto gravato:
1. Insussistenza dell'inadempimento La contribuente afferma che l'IMU per l'anno 2021 risulta integralmente versata dal sig. Conte Nominativo_1, figlio della ricorrente e comproprietario dell'immobile, mediante modello F24 intestato a quest'ultimo. Il pagamento, effettuato per l'intero tributo dovuto sul bene, comprenderebbe anche la quota imputabile alla ricorrente, con applicazione del principio di unicità del versamento in presenza di più soggetti passivi riferiti al medesimo cespite.
2. Difetto di legittimazione passiva
Secondo la ricorrente, avendo il coobbligato corrisposto l'intero importo dell'IMU dovuta, nessun debito residuo sussisterebbe in capo alla stessa. Il pagamento eseguito da uno dei comproprietari varrebbe, quindi,
a estinguere l'obbligazione tributaria per tutti i soggetti coinvolti.
3. Violazione dei principi di buon andamento e leale collaborazione
La parte ricorrente lamenta, altresì, la violazione degli artt. 97 Cost. e 10 dello Statuto del Contribuente, assumendo che l'amministrazione avrebbe potuto – e dovuto – verificare previamente l'avvenuto pagamento del tributo prima di procedere all'emissione dell'atto di accertamento.
4. La contribuente chiede:
l'annullamento integrale dell'Avviso di Accertamento impugnato, per insussistenza dell'inadempimento e avvenuto pagamento;
la condanna dell'ente impositore al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
L'ente resistente non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta fondato, poiché dagli atti emerge che l'IMU relativa all'anno d'imposta 2021 risulta integralmente versata dal sig. Nominativo_1, comproprietario dell'immobile e coobbligato solidale della ricorrente. Il pagamento è documentato mediante modello F24 allegato, da cui si evince l'assolvimento dell'intero tributo, comprendente anche la quota riferibile alla contribuente.
Pertanto, difetta il presupposto dell'omesso pagamento posto a base dell'avviso impugnato, con conseguente illegittimità dell'atto impositivo, emesso in assenza di un reale inadempimento.
Alla luce di ciò, l'atto deve essere annullato.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso, e annulla l'avviso di accertamento impugnato. Condanna parte resistente alle spese di giudizio liquidate in € 233,00 oltre ad accessori di legge se dovuti da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso, annulla l'avviso di accertamento impugnato.
Condanna parte resistente alle spese di giudizio liquidate in € 233,00 oltre ad accessori di legge se dovuti da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.