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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 18/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 7673/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 11/12/2024, da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28/04/1970, e
VALERIA, (C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
12/12/1970, entrambi con il proc. dom. avv. BASILE COSTANZA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio (congiunto)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 24/06/2006 a Bergamo, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione è nata (n. il 20/06/2003), oggi maggiorenne ed economicamente Per_1
autonoma.
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
12/02/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 04/02/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti con norme di legge imperative.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile. Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Parte_1
e Valeria, alle condizioni enunciate in ricorso, che si
[...] Parte_2
trascrivono di seguito:
“1) darsi atto che la figlia maggiorenne è economicamente Persona_2
autosufficiente;
2) darsi atto che entrambi i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avanzare alcuna richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
3) nell'ipotesi che la figlia maggiorenne dovesse anche Persona_2
temporaneamente divenire economicamente non autosufficiente, entrambi i
2 genitori verseranno in favore della stessa a titolo di mantenimento la somma mensile di euro 250,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal primo mese di mancanza di autosufficienza economica e finché la figlia sarà economicamente non autosufficiente e comunque non oltre i 26 anni di età; tale somma sarà rivalutabile secondo gli indici ISTAT per famiglie di operai ed impiegati;
4) nell'ipotesi che la figlia maggiorenne dovesse anche Persona_2
temporaneamente divenire economicamente non autosufficiente, entrambi i genitori verseranno in favore della stessa il 50% ciascuno delle spese straordinarie secondo il protocollo approvato dal tribunale di Bergamo che di seguito si riporta: Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Bergamo
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze dei figli senza genitori.
3 6) Il sig. cede la proprietà esclusiva della propria Parte_1 autovettura KIA PIKANTO tg.FG552JT alla sig.ra , che l'accetta, Parte_3
dandosi atto che tale trasferimento è funzionale e indispensabile alla risoluzione consensuale della crisi familiare;
7) La sig.ra cede la proprietà esclusiva della propria autovettura Parte_3
NISSAN tg. DT428VA al sig. , che l'accetta, dandosi atto che Parte_1
tale trasferimento è funzionale e indispensabile alla risoluzione consensuale della crisi familiare”;
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
BERGAMO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2006, atto n. 98, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/02/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 11/12/2024, da:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
28/04/1970, e
VALERIA, (C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._2
12/12/1970, entrambi con il proc. dom. avv. BASILE COSTANZA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio (congiunto)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 24/06/2006 a Bergamo, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione è nata (n. il 20/06/2003), oggi maggiorenne ed economicamente Per_1
autonoma.
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
12/02/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo del difensore comune, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 04/02/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano le condizioni per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti con norme di legge imperative.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di scioglimento del matrimonio, formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile. Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L. 898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Parte_1
e Valeria, alle condizioni enunciate in ricorso, che si
[...] Parte_2
trascrivono di seguito:
“1) darsi atto che la figlia maggiorenne è economicamente Persona_2
autosufficiente;
2) darsi atto che entrambi i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avanzare alcuna richiesta di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro;
3) nell'ipotesi che la figlia maggiorenne dovesse anche Persona_2
temporaneamente divenire economicamente non autosufficiente, entrambi i
2 genitori verseranno in favore della stessa a titolo di mantenimento la somma mensile di euro 250,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese a partire dal primo mese di mancanza di autosufficienza economica e finché la figlia sarà economicamente non autosufficiente e comunque non oltre i 26 anni di età; tale somma sarà rivalutabile secondo gli indici ISTAT per famiglie di operai ed impiegati;
4) nell'ipotesi che la figlia maggiorenne dovesse anche Persona_2
temporaneamente divenire economicamente non autosufficiente, entrambi i genitori verseranno in favore della stessa il 50% ciascuno delle spese straordinarie secondo il protocollo approvato dal tribunale di Bergamo che di seguito si riporta: Protocollo spese straordinarie del Tribunale di Bergamo
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze dei figli senza genitori.
3 6) Il sig. cede la proprietà esclusiva della propria Parte_1 autovettura KIA PIKANTO tg.FG552JT alla sig.ra , che l'accetta, Parte_3
dandosi atto che tale trasferimento è funzionale e indispensabile alla risoluzione consensuale della crisi familiare;
7) La sig.ra cede la proprietà esclusiva della propria autovettura Parte_3
NISSAN tg. DT428VA al sig. , che l'accetta, dandosi atto che Parte_1
tale trasferimento è funzionale e indispensabile alla risoluzione consensuale della crisi familiare”;
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
BERGAMO, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2006, atto n. 98, Parte I).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/02/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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