Decreto cautelare 13 novembre 2025
Ordinanza cautelare 17 dicembre 2025
Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 02/02/2026, n. 2042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2042 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02042/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13903/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13903 del 2025, proposto dal Sig.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato CO MO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
Per l'annullamento
-previa tutela cautelare -
del provvedimento del Consolato d'Italia a Karachi n. 1354 del 15/9/2025 - notificato il 10/10/2025 - di diniego del visto per motivi di studio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. BE RI NO;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Ritenuto che
-con Ordinanza n. 7169 del 17/12/2025 , il Collegio ha disposto il riesame, previa tutela cautelare, del gravato provvedimento n. 1354 del 15/9/2025 di diniego del visto per motivi di studio, fissando alla data del 27/1/2026 la successiva udienza camerale , ai fini della relativa valutazione, attesa l’evidente carenza istruttoria del relativo provvedimento amministrativo, emesso inaudita altera parte dal competente Consolato d'Italia a Karachi , benchè la documentazione in atti non evidenzi elementi univoci a sostegno del prospettato rischio migratorio , con particolare riguardo al difetto di prova cd. requisito economico. Nella successiva camera di consiglio, il Collegio ha accertato che la competente DE OL si è limitata a depositare il verbale della cd. intervista consolare del 31/12/2025 , senza, peraltro, riferire circa l’esito del remand., nonostante elementi opinabili emersi dall’esame documentale.
Considerato che
-pertanto il Collegio - evidenziando l’incompletezza dell’istruttoria procedimentale del MAECI - accoglie, allo stato degli atti, il ricorso -per l’effetto - annullando l’impugnato diniego del visto per motivi di studio.
Né la competente Rappresentanza OL a Karachi – in sede di riedizione del potere – potrà reiterare il rifiuto in base alle stesse risultanze istruttorie sinora acquisite.
Le spese di lite vengono liquidate in conformità all’ordinario criterio della soccombenza nella misura forfettaria indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e – per l’effetto - annulla il provvedimento impugnato.
Liquida le spese processuali – oltre agli accessori di legge e al contributo unificato, ove versato– in € 1.500 (Millecinquecento), a carico del MAECI , distraendo il relativo importo a favore del legale del ricorrente, dichiaratosi antistatario .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO LL, Presidente
BE RI NO, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE RI NO | CO LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.