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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 26/11/2025, n. 1729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1729 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MM Di TE, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 3337 del 2025, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. VENTRIGLIA LUIGI, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso a mezzo funzionario dal dott.
CONTI GIAMPIERO, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.
-resistente -
Oggetto: Altre ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo Con ricorso del 16.9.2025 parte ricorrente adiva il Tribunale di Agrigento esponendo di essere un docente assunto con contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2022/23 e di non aver usufruito dell'erogazione della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015 e pedissequo DPCM 23.9.2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente). Deduceva, quindi, di essere stato ingiustamente escluso dall'erogazione del beneficio, in quanto docente a tempo determinato. In diritto, rilevava l'illegittimità del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui escludono i docenti non di CP_2 ruolo dall'erogazione della “cd. Carta Elettronica del docente”, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost. Richiamava pronunce della Corte di Giustizia Europea, del Consiglio di Stato e della Cassazione, deducendo la irragionevolezza della differenza di trattamento tra personale precario e di ruolo, in spregio ai precetti costituzionali. Chiedeva, infine, il riconoscimento del proprio diritto e la condanna del all'attribuzione del CP_1 beneficio in questione.
1 Ritualmente citato in giudizio, si costituiva il resistente, contestando CP_1 variamente le pretese di parte ricorrente e insistendo per il rigetto. Con ordinanza dell'11.11.2025 il Tribunale adito poneva d'ufficio la questione di competenza territoriale in favore del Tribunale di Siracusa. Istruita in via esclusivamente documentale, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., in sostituzione dell'udienza del 26.11.2025. Motivi della decisione In via preliminare, quanto alla questione di competenza rilevata d'ufficio, va evidenziato che, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto. È pacifico in giurisprudenza che la suddetta norma ha natura speciale istituente una competenza funzionale inderogabile. Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta dalla ricorrente e allegata al ricorso risultava, da ultimo, un contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con l'Istituto I.C. De Cillis di Rosolini (SR). Ritenuto che la competenza territoriale si radica al momento dell'introduzione del giudizio, la stessa deve essere declinata in favore del Tribunale di Siracusa quale circondario della ultima sede di servizio (Rosolini) alla data del deposito del ricorso (16.9.2025). Attesa la definizione in rito e l'adesione all'eccezione della parte ricorrente all'eccezione officiosa, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M
. visti gli artt. 413 e 428 c.p.c.; il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, declina la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Siracusa;
termine di legge per la riassunzione;
compensa le spese. Così deciso in Agrigento, 26/11/2025
Il Giudice
MM Di TE
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