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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 21/01/2026, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 466/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IERINO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3366/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3062I00325 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 95/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, depositato in data 2/7/2025 la Soc. Ricorrente_1 Srl, in persona del legale rappresentante, rappr. e difesa dal dott. Difensore_1, con studio in Napoli, proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento n. TD 3062I00325/2025, emesso da Agenzia delle Entrate DP di Cosenza, notificato in data 23/4/2025 relativo a recupero a seguito di omessa applicazione della percentuale di Pro-Rata, art. 19/Bis D.P.R. 633/72 per l'anno d'imposta 2019 per un importo pari ad € 39.966,77 di cui € 17.100.00 per sorte ed € 22.866,77 per sanzioni ed interessi.
Precisava che l'accertamento, trae origine dal controllo della dichiarazione Iva 2020 relativa al periodo di imposta 2019 e l'ufficio ha ritenuto soggetta al regime del Pro-rata, la vendita di un immobile di civile abitazione effettuato dalla società ricorrente, fatturata in regime di esenzione così come previsto dall'art.10 n.8 bis del Dpr 633/72 ed inserita al rigo 2 VE33 delle operazioni esenti, ex art.10 della dichiarazione Iva/2020, trattandosi di operazione del tutto occasionale e accessoria, rispetto all'attività caratteristica svolta dalla società.
Deduceva:
--- Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 - 19 bis e 19bis 2 D.P.R. 633/72 nonché art. 174 della
Direttiva Iva, trattandosi di operazione non soggetta al regime del pro-rata, atteso che la vendita dell'immobile in questione è attività del tutto occasionale e accessoria, rispetto all'attività caratteristica svolta dalla società.
--- Abuso del diritto da parte di Agenzia delle Entrate contraria ai doveri di buona fede e correttezza, ravvisati nella condotta posta in essere dall'ufficio, nel caso che ci occupa, le caratteristiche dell'abuso del diritto, sia sul piano processuale che sostanziale, contraria ai doveri di buona fede e correttezza.
Concludeva per l'accoglimento della domanda di giustizia e l'annullamento dell'atto emesso con vittoria delle spese di lite con distrazione e trattazione in pubblica udienza.
Agenzia delle Entrate DP di Cosenza si costituiva con controdeduzioni depositate in data 12/9/2025 resistendo alla domanda avanzata e precisando che l'ufficio ha fondato il recupero dell'Iva sulla circostanza per cui le operazioni esenti di cessione di immobili residenziali fanno parte dell'attività propria della società; l'evidenza di tale circostanza si basa su indici, sia formali, quali il codice ATECO sia sostanziali quali il compimento di atti, come quello di compravendita di immobili, che configurano strumento normale e non meramente occasionale per il conseguimento del fine produttivo, sicchè non trova ingresso quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 19-bis, perché le operazioni esenti compiute dalla ricorrente non possono qualificarsi come occasionali. All'udienza di trattazione svoltasi in seduta pubblica, la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso sottoposto al giudizio di questa Corte, si tratta di verificare se l'operazione compiuta di vendita di un immobile di civile abitazione effettuato dalla società ricorrente e fatturata in regime di esenzione, così come previsto dall'art.10 n.8 bis del Dpr 633/72 ed inserita al rigo 2 VE33 fra le operazioni esenti di cui all'art. art.10 della dichiarazione Iva/2020 possa considerarsi operazione occasionale, come tale esente, ai sensi dell'art. 19 co 2 bis dpr 633/72, ovvero rientri nell'attività istituzionale propria dell'impresa. Ritiene questo giudicante che per poter comprendere se l'operazione posta in essere dalla società ricorrente possa considerarsi marginale ed occasionale e come tale non rientrare nel calcolo del Pro-rata, previsto dall'art. 19/bis2 del D.P.R. 633/72, occorre considerare e valutare tutta l'attività caratteristica e specifica svolta nel corso degli anni.
Per come rappresentato l'odierna ricorrente opera da tempo nel settore dell'edilizia e si occupa prevalentemente dell'attività di ristrutturazione, di impiantistica e in genere di edilizia pesante, quale costruzione di edifici non residenziali, fabbricati industriali, ospedali, scuole, uffici, alberghi, negozi, centri commerciali, aeroporti, impianti sportivi, parcheggi, manutenzione e costruzioni di strade, opere di pubblica utilità, partecipando anche a gare di appalto quale impresa edile in qualità di appaltatrice anche attraverso l'affidamento di subappalti a imprese terze, circostanza dimostrata proprio dalla dichiarazione
Iva relativa all'anno 2019 nella quale sono state inserite opere soggette a Split Payment, circostanza e situazione non contestate dall'ufficio finanziario.
Se questa descritta è l'attività principale della ricorrente che, per come dichiarato, è nel settore dell'edilizia da un ventennio e nel corso dell'anno 2019 ha fatturato somme per € 586.903,00 che costituiscono la quasi totalità (90%) del volume d'affari è ragionevole ritenere che la vendita di immobili abitativi(recte dell'unico immobile) è attività occasionale e marginale.
Né tantomeno può indurre a diverso ragionamento il fatto che la ricorrente abbia indicato in dichiarazione
Iva il codice ATECO 412000 che identifica, per grandi linee, l'attività di “ costruzione di edifici residenziali e non residenziali ”, invero, trattasi di un codice generico entro il quale possono essere sussunte più attività: un genus che comprende diverse species.
Mette conto di considerare che nel corso degli anni non risulta che la società ricorrente abbia posto in vendita o acquistato immobili destinati alla vendita e nel caso, si tratta della vendita di un immobile a seguito del trasferimento di un terreno di sua proprietà nell'anno 2006 alla società Società_1 Srl, la quale in pagamento ha consegnato in permuta l'immobile oggetto dell'accertamento, circostanza non contestata dall'ufficio finanziario. E' del tutto evidente che nella fattispecie in esame si è trattato della necessità di smobilizzare un terreno improduttivo, un unicum che dimostra l'occasionalità dell'attività di compravendita immobiliare.
Si vuol significare che l'occasionalità delle operazioni svolte va accertata e valutata concretamente nel corso degli anni di attività, al di là, delle previsioni statutarie e in questo senso possono guidare i principi dettati dalla S.C. con l'ordinanza n. 12689/2020, secondo cui: “… costituiscono proventi, tale da non concorrere al calcolo della percentuale di detraibilità dell'Iva da pro-rata, quelli derivanti da un'attività svolta in maniera occasionale e, pertanto, estranea a quella di impresa propria del contribuente, la cui occasionalità va accertata concretamente e non sulla base delle mere previsioni statuarie, secondo parametri di regolarità causale rispetto al fine produttivo …“.
In concreto al fine di verificare se una determinata operazione attiva rientri nel conteggio del “pro rata”, è necessario fare riferimento all'attività prevalente concretamente svolta dall'impresa nel corso degli anni e, in tale contesto, assume rilevanza l'ammontare dei ricavi derivanti da una attività, rispetto a quelli generati dall'altra.
Non convincono le motivazioni addotte dall'ufficio in sede di controdeduzioni secondo cui “ … il rilievo contestato dall'Ufficio è supportato da elementi documentali, fatti e richiami normativi (questi ultimi violati dalla ricorrente)….; la motivazione del rilievo si fonda, pertanto, su precise fonti di diritto, ossia il DPR n.
633 del 1972 che all'articolo 19, comma 5…; l'Ufficio ha fondato il recupero dell'Iva indebitamente detratta da controparte …sulla circostanza per cui le operazioni esenti di cessione di immobili residenziali fanno parte dell'attività propria della società…; l'effettuazione da parte della ricorrente della cessione immobiliare esente da IVA comporta l'applicazione del pro-rata di detraibilità di cui all'articolo 19-bis, c. 1, del DPR n. 633/72, in quanto la stessa operazione integra l'attività propria dell'impresa e non può considerarsi di carattere occasionale o accessorio …;
Si tratta per come è dato constatare di affermazioni apodittiche e sommarie non fondate su circostanze fattuali e concrete che non giustificano la ripresa operata dall'ufficio, al quale la società contribuente, anche in sede di accertamento con adesione ha prodotto la documentazione fiscale relativa all'annualità in discussione e in tale sede l'ufficio avrebbe potuto verificare che le fatture di acquisto portate in detrazione dal contribuente erano relative a merci e prestazioni di servizi che facevano riferimento ad attività che nulla avevano a che fare con la vendita dell'immobile in questione. Alla luce delle considerazioni sopra svolte s'impone l'accoglimento del ricorso. Alla soccombenza segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, sez. IX, pronunciando sul ricorso proposto dalla Soc.
Ricorrente_1 Srl, così provvede: Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento impugnato. Condanna Agenzia delle Entrate DP di Cosenza al pagamento delle spese e competenze di lite in favore della ricorrente che quantifica in € 1.489,00, oltre oneri accessori, se dovuti nella misura di legge, oltre CU se versato, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi distrattario.
Così deciso in Cosenza in data 19 gennaio 2026. Il Presidente estensore Giuseppe Ierino
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IERINO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3366/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3062I00325 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 95/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, depositato in data 2/7/2025 la Soc. Ricorrente_1 Srl, in persona del legale rappresentante, rappr. e difesa dal dott. Difensore_1, con studio in Napoli, proponeva impugnazione avverso l'avviso di accertamento n. TD 3062I00325/2025, emesso da Agenzia delle Entrate DP di Cosenza, notificato in data 23/4/2025 relativo a recupero a seguito di omessa applicazione della percentuale di Pro-Rata, art. 19/Bis D.P.R. 633/72 per l'anno d'imposta 2019 per un importo pari ad € 39.966,77 di cui € 17.100.00 per sorte ed € 22.866,77 per sanzioni ed interessi.
Precisava che l'accertamento, trae origine dal controllo della dichiarazione Iva 2020 relativa al periodo di imposta 2019 e l'ufficio ha ritenuto soggetta al regime del Pro-rata, la vendita di un immobile di civile abitazione effettuato dalla società ricorrente, fatturata in regime di esenzione così come previsto dall'art.10 n.8 bis del Dpr 633/72 ed inserita al rigo 2 VE33 delle operazioni esenti, ex art.10 della dichiarazione Iva/2020, trattandosi di operazione del tutto occasionale e accessoria, rispetto all'attività caratteristica svolta dalla società.
Deduceva:
--- Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 - 19 bis e 19bis 2 D.P.R. 633/72 nonché art. 174 della
Direttiva Iva, trattandosi di operazione non soggetta al regime del pro-rata, atteso che la vendita dell'immobile in questione è attività del tutto occasionale e accessoria, rispetto all'attività caratteristica svolta dalla società.
--- Abuso del diritto da parte di Agenzia delle Entrate contraria ai doveri di buona fede e correttezza, ravvisati nella condotta posta in essere dall'ufficio, nel caso che ci occupa, le caratteristiche dell'abuso del diritto, sia sul piano processuale che sostanziale, contraria ai doveri di buona fede e correttezza.
Concludeva per l'accoglimento della domanda di giustizia e l'annullamento dell'atto emesso con vittoria delle spese di lite con distrazione e trattazione in pubblica udienza.
Agenzia delle Entrate DP di Cosenza si costituiva con controdeduzioni depositate in data 12/9/2025 resistendo alla domanda avanzata e precisando che l'ufficio ha fondato il recupero dell'Iva sulla circostanza per cui le operazioni esenti di cessione di immobili residenziali fanno parte dell'attività propria della società; l'evidenza di tale circostanza si basa su indici, sia formali, quali il codice ATECO sia sostanziali quali il compimento di atti, come quello di compravendita di immobili, che configurano strumento normale e non meramente occasionale per il conseguimento del fine produttivo, sicchè non trova ingresso quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 19-bis, perché le operazioni esenti compiute dalla ricorrente non possono qualificarsi come occasionali. All'udienza di trattazione svoltasi in seduta pubblica, la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel caso sottoposto al giudizio di questa Corte, si tratta di verificare se l'operazione compiuta di vendita di un immobile di civile abitazione effettuato dalla società ricorrente e fatturata in regime di esenzione, così come previsto dall'art.10 n.8 bis del Dpr 633/72 ed inserita al rigo 2 VE33 fra le operazioni esenti di cui all'art. art.10 della dichiarazione Iva/2020 possa considerarsi operazione occasionale, come tale esente, ai sensi dell'art. 19 co 2 bis dpr 633/72, ovvero rientri nell'attività istituzionale propria dell'impresa. Ritiene questo giudicante che per poter comprendere se l'operazione posta in essere dalla società ricorrente possa considerarsi marginale ed occasionale e come tale non rientrare nel calcolo del Pro-rata, previsto dall'art. 19/bis2 del D.P.R. 633/72, occorre considerare e valutare tutta l'attività caratteristica e specifica svolta nel corso degli anni.
Per come rappresentato l'odierna ricorrente opera da tempo nel settore dell'edilizia e si occupa prevalentemente dell'attività di ristrutturazione, di impiantistica e in genere di edilizia pesante, quale costruzione di edifici non residenziali, fabbricati industriali, ospedali, scuole, uffici, alberghi, negozi, centri commerciali, aeroporti, impianti sportivi, parcheggi, manutenzione e costruzioni di strade, opere di pubblica utilità, partecipando anche a gare di appalto quale impresa edile in qualità di appaltatrice anche attraverso l'affidamento di subappalti a imprese terze, circostanza dimostrata proprio dalla dichiarazione
Iva relativa all'anno 2019 nella quale sono state inserite opere soggette a Split Payment, circostanza e situazione non contestate dall'ufficio finanziario.
Se questa descritta è l'attività principale della ricorrente che, per come dichiarato, è nel settore dell'edilizia da un ventennio e nel corso dell'anno 2019 ha fatturato somme per € 586.903,00 che costituiscono la quasi totalità (90%) del volume d'affari è ragionevole ritenere che la vendita di immobili abitativi(recte dell'unico immobile) è attività occasionale e marginale.
Né tantomeno può indurre a diverso ragionamento il fatto che la ricorrente abbia indicato in dichiarazione
Iva il codice ATECO 412000 che identifica, per grandi linee, l'attività di “ costruzione di edifici residenziali e non residenziali ”, invero, trattasi di un codice generico entro il quale possono essere sussunte più attività: un genus che comprende diverse species.
Mette conto di considerare che nel corso degli anni non risulta che la società ricorrente abbia posto in vendita o acquistato immobili destinati alla vendita e nel caso, si tratta della vendita di un immobile a seguito del trasferimento di un terreno di sua proprietà nell'anno 2006 alla società Società_1 Srl, la quale in pagamento ha consegnato in permuta l'immobile oggetto dell'accertamento, circostanza non contestata dall'ufficio finanziario. E' del tutto evidente che nella fattispecie in esame si è trattato della necessità di smobilizzare un terreno improduttivo, un unicum che dimostra l'occasionalità dell'attività di compravendita immobiliare.
Si vuol significare che l'occasionalità delle operazioni svolte va accertata e valutata concretamente nel corso degli anni di attività, al di là, delle previsioni statutarie e in questo senso possono guidare i principi dettati dalla S.C. con l'ordinanza n. 12689/2020, secondo cui: “… costituiscono proventi, tale da non concorrere al calcolo della percentuale di detraibilità dell'Iva da pro-rata, quelli derivanti da un'attività svolta in maniera occasionale e, pertanto, estranea a quella di impresa propria del contribuente, la cui occasionalità va accertata concretamente e non sulla base delle mere previsioni statuarie, secondo parametri di regolarità causale rispetto al fine produttivo …“.
In concreto al fine di verificare se una determinata operazione attiva rientri nel conteggio del “pro rata”, è necessario fare riferimento all'attività prevalente concretamente svolta dall'impresa nel corso degli anni e, in tale contesto, assume rilevanza l'ammontare dei ricavi derivanti da una attività, rispetto a quelli generati dall'altra.
Non convincono le motivazioni addotte dall'ufficio in sede di controdeduzioni secondo cui “ … il rilievo contestato dall'Ufficio è supportato da elementi documentali, fatti e richiami normativi (questi ultimi violati dalla ricorrente)….; la motivazione del rilievo si fonda, pertanto, su precise fonti di diritto, ossia il DPR n.
633 del 1972 che all'articolo 19, comma 5…; l'Ufficio ha fondato il recupero dell'Iva indebitamente detratta da controparte …sulla circostanza per cui le operazioni esenti di cessione di immobili residenziali fanno parte dell'attività propria della società…; l'effettuazione da parte della ricorrente della cessione immobiliare esente da IVA comporta l'applicazione del pro-rata di detraibilità di cui all'articolo 19-bis, c. 1, del DPR n. 633/72, in quanto la stessa operazione integra l'attività propria dell'impresa e non può considerarsi di carattere occasionale o accessorio …;
Si tratta per come è dato constatare di affermazioni apodittiche e sommarie non fondate su circostanze fattuali e concrete che non giustificano la ripresa operata dall'ufficio, al quale la società contribuente, anche in sede di accertamento con adesione ha prodotto la documentazione fiscale relativa all'annualità in discussione e in tale sede l'ufficio avrebbe potuto verificare che le fatture di acquisto portate in detrazione dal contribuente erano relative a merci e prestazioni di servizi che facevano riferimento ad attività che nulla avevano a che fare con la vendita dell'immobile in questione. Alla luce delle considerazioni sopra svolte s'impone l'accoglimento del ricorso. Alla soccombenza segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Cosenza, sez. IX, pronunciando sul ricorso proposto dalla Soc.
Ricorrente_1 Srl, così provvede: Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'avviso di accertamento impugnato. Condanna Agenzia delle Entrate DP di Cosenza al pagamento delle spese e competenze di lite in favore della ricorrente che quantifica in € 1.489,00, oltre oneri accessori, se dovuti nella misura di legge, oltre CU se versato, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi distrattario.
Così deciso in Cosenza in data 19 gennaio 2026. Il Presidente estensore Giuseppe Ierino