Ordinanza collegiale 25 novembre 2022
Sentenza 7 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza collegiale 25/11/2022, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/11/2022
N. 00980/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 980 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Tommasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “-OMISSIS-” di Alessano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
del silenzio - rigetto formatosi in data 21/08/2022 sulla domanda di accesso presentata dal ricorrente in data 22/07/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 65 c.p.a.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “-OMISSIS-” di Alessano;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. A. Tommasi per la parte ricorrente;
Premesso che l’accesso è una situazione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo (cfr. C.d.S., AA.PP. nn. 5-6/2005) e, come tale, costituisce oggetto di accertamento in sede giudiziale;
Premesso, altresì, che la parte ricorrente, con le proprie memorie difensive, ha rappresentato che l’ostensione dei documenti effettuata dall’Amministrazione scolastica “non è esaustiva in quanto difetta della ricevuta di consegna della PEC con cui sarebbe stata inoltrata la domanda di pensione di inabilità all’INPS” , evidenziando, altresì, che “Il documento comunicato [dalla P.A.] che porta la dicitura <<CONSEGNA>> non è idoneo ad identificare il messaggio inviato, il mittente della spedizione ed il destinatario della stessa” ;
Ritenuto, per quanto innanzi, che sussista la necessità di acquisire una relazione di chiarimenti, utile a dare conto dell’effettiva disponibilità o meno in capo all’Amministrazione intimata del documento richiesto e di cui la parte ricorrente lamenta tuttora la mancata ostensione ( ossia della ricevuta della PEC inviata dall’Istituto scolastico all’INPS, completa dei relativi elementi identificativi );
Ritenuto, pertanto, di ordinare all’Amministrazione resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore , di procedere al deposito della su indicata relazione, all’uopo fissando il termine di gg. 15 decorrente dalla data di comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza;
Ritenuto di rinviare, per le ulteriori determinazioni, all’udienza camerale del 26.1.2023;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, dispone gli incombenti istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Rinvia la causa, per il prosieguo, alla camera di consiglio del 26.1.2023.
Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.